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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1421/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1421/2021 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 10.05 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. BRANCONI SILVIA Parte_1
Nessuno compare per il . Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Silvia Branconi si riporta al contenuto delle note conclusive depositate in data 10.06.2023 ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Branconi si riporta altresì all'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato sino al 11.10.2022, anch'essa depositata nel fascicolo telematico.
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1421/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. BRANCONI SILVIA che Parte_1 C.F._1
lo rappresenta giusta delega in atti
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 10.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. chiedeva l'annullamento, previa Parte_1 sospensiva, dell'ordinanza di ingiunzione n. 26 del 20.05.2021 Registro Interno n.9 emessa dal Sindaco del Comune di notificata in data 27.05.2021, con la quale - in virtù della “buona fede” Controparte_1 dell'opponente- è stata ridotta alla metà, da € 600,00 a € 300,00 la sanzione comminata dall'
[...] con verbale n.46/2020 per l'asserita violazione da parte Controparte_2 dell'odierno ricorrente dell'art.4 lett. j) dell'ordinanza sindacale n.8 del 14.05.2018 (abbandono di rifiuti): “E' vietato abbandonare e depositare rifiuti in tutto il tenitorio comunale sul suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata. Sanzione min, € 300,00 max € 3.000,00; in caso di rifiuti pericolosi sanzione min. € 600,00 max € 6.000,00.
pagina 2 di 7 Il sosteneva di non aver commesso alcuna violazione e pertanto il verbale era illegittimo. Parte_1
Con decreto del 17.07.2021 il Giudice, sospendeva l'ordinanza impugnata, fissava l'udienza del
1.04.2021 per la comparizione delle parti. a detta udienza il Giudice rilevava l'omissione da parte della
Cancelleria della comunicazione del ricorso e del decreto del 17.07.2021 all'amministrazione; ha quindi disposto la notifica del verbale di udienza e del ricorso alla convenuta sempre a cura della
Cancelleria.
All'udienza del 14.06.2022 nessuno si costituiva per il e veniva dichiarata Controparte_1
la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e con prove per testi.
All'udienza del 10.06.2025, dopo breve discussione il Giudice alla presenza della sola parte ricorrente dava lettura del dispositivo e della sentenza che veniva allegata al verbale di udienza.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
L'ordinanza-ingiunzione sindacale oggetto della presente opposizione trae origine dal verbale di contestazione di violazione amministrativa n.46/2020, in cui era rilevata la violazione da parte del ricorrente dell'art.4 lett. j) dell'ordinanza sindacale n.8 del 14.05.2018, che vieta l'abbandono e il deposito dei rifiuti in tutto il territorio del Comune di e nei luoghi diversi da quelli Controparte_1
stabiliti per la raccolta differenziata.
In particolare, nel verbale si riferiva che “Nel caso di specie la Polizia Locale aveva proceduto all'apertura di un sacco di carta depositato presso i1 cassonetto per la raccolta di rifiuti sito lungo la strada comunale "La Speziala" in prossimità dell'intersezione con la S.R, 439 Sarzanese Valdela loc
Citenne km 162+100. All'interno del sacco erano presenti rifiuti di carta e cartone, tra cui della corrispondenza e documentazione di varia natura (vedi allegati fotografici) intestata al sig. Parte_1
.
[...]
Con l'odierno ricorso, tuttavia, il sig. contestava la metodologia usata per attribuire la Parte_1 paternità del rifiuto e, quindi, individuare l'autore dell'illecito, ovvero tramite una mera presunzione, né precisa né grave né concordante.
Come correttamente rilevato da parte ricorrente, su questo punto occorre richiamare la decisione del garante per la tutela dei dati personali del 14.07.2005 che al punto 4 lett. d) così si era espresso:
pagina 3 di 7 «L'attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l'identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata». Questo orientamento ha trovato negli anni accoglimento nella giurisprudenza di merito, che ha ritenuto che in questi casi non si possa in maniera obiettiva e certa giungere alla responsabilità dell'autore dell'abbandono, in quanto l'accertamento è fondato su mere congetture prive di riscontri probatori. La pretesa sanzionatoria così accertata viene considerata fondata su elementi di rilevanza meramente indiziari, inidonei a fornire prova certa della responsabilità dell'autore. (Cfr. Tribunale di Venezia n 56 del 16.03.204; Tribunale di
Cagliari n 635 del 13.02.2014).
Va detto infatti che spetta all'Amministrazione l'onere probatorio relativo all'attribuzione della condotta illecita al suo autore. In sede di ricorso in opposizione davanti al Tribunale, questa non può essere accolta se non quando vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, spettando all'autorità che ha emesso il provvedimento l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria avanzata, e restando a carico dell'opponente la prova di eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cfr. Cass., sentenza n. 3741 del 1999). La giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione consente all'Amministrazione di assolvere il proprio onere probatorio anche ricorrendo a presunzioni semplici (Cfr Cass., sentenza n. 2363 del 2005).
Il semplice ritrovamento di un documento in una busta di rifiuti non presenta i caratteri normativi di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. affinché possa essere posta dal giudice a fondamento della decisione. Esso non consente, pertanto, di risalire dal fatto noto l'attribuibilità di quel documento a quel determinato soggetto, al fatto ignoto la condotta di abbandono del rifiuto. Con tutta evidenza questa ricostruzione rende difficile l'accertamento dell'illecito amministrativo in argomento.
L'organo accertatore, una volta rinvenuto un indizio sull'attribuibilità di quel rifiuto ad un determinato soggetto, potrà e dovrà porre in essere tutte le attività istruttorie possibili, quali assumere a sommarie informazioni il presunto autore, sentire eventuali testimoni, ricercare ulteriori ed univoci indizi.
Va rilevato inoltre che ai sensi del d.lgs. n.150/2001, i giudizi di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni di cui all'art. 22 della Legge n. 689/1981 sono regolati dal rito del lavoro. Al caso di specie, dunque, si applica l'art. 416 c.p.c, a norma del quale, il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni pagina 4 di 7 prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. Oltre a ciò, nella memoria difensiva con cui il convenuto avrebbe dovuto costituirsi in giudizio, avrebbe dovuto prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
Infatti il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
Con l'ordinanza n. 1921/2019 la Suprema Corte precisa che «consegue che alla P.A., incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della pagina 5 di 7 sanzione alla parte che ne è destinataria.».
Non essendosi costituito in giudizio il ha omesso di assolvere all'onere Controparte_1 probatorio che su di essa incombe, rinunciando a fornire “fatti costituitivi” in grado di confermare la pretesa punitiva messa in dubbio dall'opponente e quindi la prova di quanto valutato e riportato nel verbale di ingiunzione impugnato.
Da ciò consegue che l'adito Giudicante, dovendo decidere sulla base degli atti disponibili ed in considerazione che l'opposta Pubblica Amministrazione risulti non costituita o comunque irregolarmente costituita, non può che limitarsi a valutare i fatti per come esposti dal ricorrente.
Va poi considerato che la Corte Suprema, con sentenze numero 7296/96 e 373/98, ha ancora stabilito che “nella circostanza in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni soltanto sulla base degli atti a disposizione ed in possesso della Pubblica Amministrazione, la loro mancata produzione da parte dell'Autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza delle ragioni dell'opponente stesso”.
Ebbene all'esito della valutazione degli atti resi disponibili dal solo ricorrente e riscontrate anche le dichiarazioni testimoniali da cui si possono evincere ulteriori elementi a discolpa del è di Parte_1 tutta evidenza l'illegittimità della sanzione emessa e della conseguente ordinanza.
L'opposizione deve essere accolta e per l'effetto deve essere annullato il provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo come di seguito indicate,
€ 131,00 per la fase di studio ed € 131,00 per la fase introduttiva vengono liquidate in favore dello
Stato come da decreto separato, € 200,00 per la fase istruttoria ed € 200,00 per la fase decisionale devono essere poste a carico parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 26 del 20.05.2021 Registro
Interno n. 9 emessa dal Sindaco del Comune;
Controparte_1
Condanna il al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 662,00, di cui € 131,00 per la fase di studio ed € 131,00 per la fase introduttiva vengono liquidate in favore dello Stato come da decreto separato, € 200,00 per la fase istruttoria ed €
200,00 per la fase decisionale devono essere poste a carico parte resistente, oltre rimborso forfettario,
pagina 6 di 7 IVA e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 10 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1421/2021 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 10.05 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. BRANCONI SILVIA Parte_1
Nessuno compare per il . Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Silvia Branconi si riporta al contenuto delle note conclusive depositate in data 10.06.2023 ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Branconi si riporta altresì all'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato sino al 11.10.2022, anch'essa depositata nel fascicolo telematico.
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1421/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. BRANCONI SILVIA che Parte_1 C.F._1
lo rappresenta giusta delega in atti
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 10.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. chiedeva l'annullamento, previa Parte_1 sospensiva, dell'ordinanza di ingiunzione n. 26 del 20.05.2021 Registro Interno n.9 emessa dal Sindaco del Comune di notificata in data 27.05.2021, con la quale - in virtù della “buona fede” Controparte_1 dell'opponente- è stata ridotta alla metà, da € 600,00 a € 300,00 la sanzione comminata dall'
[...] con verbale n.46/2020 per l'asserita violazione da parte Controparte_2 dell'odierno ricorrente dell'art.4 lett. j) dell'ordinanza sindacale n.8 del 14.05.2018 (abbandono di rifiuti): “E' vietato abbandonare e depositare rifiuti in tutto il tenitorio comunale sul suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata. Sanzione min, € 300,00 max € 3.000,00; in caso di rifiuti pericolosi sanzione min. € 600,00 max € 6.000,00.
pagina 2 di 7 Il sosteneva di non aver commesso alcuna violazione e pertanto il verbale era illegittimo. Parte_1
Con decreto del 17.07.2021 il Giudice, sospendeva l'ordinanza impugnata, fissava l'udienza del
1.04.2021 per la comparizione delle parti. a detta udienza il Giudice rilevava l'omissione da parte della
Cancelleria della comunicazione del ricorso e del decreto del 17.07.2021 all'amministrazione; ha quindi disposto la notifica del verbale di udienza e del ricorso alla convenuta sempre a cura della
Cancelleria.
All'udienza del 14.06.2022 nessuno si costituiva per il e veniva dichiarata Controparte_1
la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e con prove per testi.
All'udienza del 10.06.2025, dopo breve discussione il Giudice alla presenza della sola parte ricorrente dava lettura del dispositivo e della sentenza che veniva allegata al verbale di udienza.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
L'ordinanza-ingiunzione sindacale oggetto della presente opposizione trae origine dal verbale di contestazione di violazione amministrativa n.46/2020, in cui era rilevata la violazione da parte del ricorrente dell'art.4 lett. j) dell'ordinanza sindacale n.8 del 14.05.2018, che vieta l'abbandono e il deposito dei rifiuti in tutto il territorio del Comune di e nei luoghi diversi da quelli Controparte_1
stabiliti per la raccolta differenziata.
In particolare, nel verbale si riferiva che “Nel caso di specie la Polizia Locale aveva proceduto all'apertura di un sacco di carta depositato presso i1 cassonetto per la raccolta di rifiuti sito lungo la strada comunale "La Speziala" in prossimità dell'intersezione con la S.R, 439 Sarzanese Valdela loc
Citenne km 162+100. All'interno del sacco erano presenti rifiuti di carta e cartone, tra cui della corrispondenza e documentazione di varia natura (vedi allegati fotografici) intestata al sig. Parte_1
.
[...]
Con l'odierno ricorso, tuttavia, il sig. contestava la metodologia usata per attribuire la Parte_1 paternità del rifiuto e, quindi, individuare l'autore dell'illecito, ovvero tramite una mera presunzione, né precisa né grave né concordante.
Come correttamente rilevato da parte ricorrente, su questo punto occorre richiamare la decisione del garante per la tutela dei dati personali del 14.07.2005 che al punto 4 lett. d) così si era espresso:
pagina 3 di 7 «L'attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l'identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata». Questo orientamento ha trovato negli anni accoglimento nella giurisprudenza di merito, che ha ritenuto che in questi casi non si possa in maniera obiettiva e certa giungere alla responsabilità dell'autore dell'abbandono, in quanto l'accertamento è fondato su mere congetture prive di riscontri probatori. La pretesa sanzionatoria così accertata viene considerata fondata su elementi di rilevanza meramente indiziari, inidonei a fornire prova certa della responsabilità dell'autore. (Cfr. Tribunale di Venezia n 56 del 16.03.204; Tribunale di
Cagliari n 635 del 13.02.2014).
Va detto infatti che spetta all'Amministrazione l'onere probatorio relativo all'attribuzione della condotta illecita al suo autore. In sede di ricorso in opposizione davanti al Tribunale, questa non può essere accolta se non quando vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, spettando all'autorità che ha emesso il provvedimento l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria avanzata, e restando a carico dell'opponente la prova di eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cfr. Cass., sentenza n. 3741 del 1999). La giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione consente all'Amministrazione di assolvere il proprio onere probatorio anche ricorrendo a presunzioni semplici (Cfr Cass., sentenza n. 2363 del 2005).
Il semplice ritrovamento di un documento in una busta di rifiuti non presenta i caratteri normativi di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. affinché possa essere posta dal giudice a fondamento della decisione. Esso non consente, pertanto, di risalire dal fatto noto l'attribuibilità di quel documento a quel determinato soggetto, al fatto ignoto la condotta di abbandono del rifiuto. Con tutta evidenza questa ricostruzione rende difficile l'accertamento dell'illecito amministrativo in argomento.
L'organo accertatore, una volta rinvenuto un indizio sull'attribuibilità di quel rifiuto ad un determinato soggetto, potrà e dovrà porre in essere tutte le attività istruttorie possibili, quali assumere a sommarie informazioni il presunto autore, sentire eventuali testimoni, ricercare ulteriori ed univoci indizi.
Va rilevato inoltre che ai sensi del d.lgs. n.150/2001, i giudizi di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni di cui all'art. 22 della Legge n. 689/1981 sono regolati dal rito del lavoro. Al caso di specie, dunque, si applica l'art. 416 c.p.c, a norma del quale, il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni pagina 4 di 7 prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. Oltre a ciò, nella memoria difensiva con cui il convenuto avrebbe dovuto costituirsi in giudizio, avrebbe dovuto prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
Infatti il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
Con l'ordinanza n. 1921/2019 la Suprema Corte precisa che «consegue che alla P.A., incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della pagina 5 di 7 sanzione alla parte che ne è destinataria.».
Non essendosi costituito in giudizio il ha omesso di assolvere all'onere Controparte_1 probatorio che su di essa incombe, rinunciando a fornire “fatti costituitivi” in grado di confermare la pretesa punitiva messa in dubbio dall'opponente e quindi la prova di quanto valutato e riportato nel verbale di ingiunzione impugnato.
Da ciò consegue che l'adito Giudicante, dovendo decidere sulla base degli atti disponibili ed in considerazione che l'opposta Pubblica Amministrazione risulti non costituita o comunque irregolarmente costituita, non può che limitarsi a valutare i fatti per come esposti dal ricorrente.
Va poi considerato che la Corte Suprema, con sentenze numero 7296/96 e 373/98, ha ancora stabilito che “nella circostanza in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni soltanto sulla base degli atti a disposizione ed in possesso della Pubblica Amministrazione, la loro mancata produzione da parte dell'Autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza delle ragioni dell'opponente stesso”.
Ebbene all'esito della valutazione degli atti resi disponibili dal solo ricorrente e riscontrate anche le dichiarazioni testimoniali da cui si possono evincere ulteriori elementi a discolpa del è di Parte_1 tutta evidenza l'illegittimità della sanzione emessa e della conseguente ordinanza.
L'opposizione deve essere accolta e per l'effetto deve essere annullato il provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo come di seguito indicate,
€ 131,00 per la fase di studio ed € 131,00 per la fase introduttiva vengono liquidate in favore dello
Stato come da decreto separato, € 200,00 per la fase istruttoria ed € 200,00 per la fase decisionale devono essere poste a carico parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 26 del 20.05.2021 Registro
Interno n. 9 emessa dal Sindaco del Comune;
Controparte_1
Condanna il al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 662,00, di cui € 131,00 per la fase di studio ed € 131,00 per la fase introduttiva vengono liquidate in favore dello Stato come da decreto separato, € 200,00 per la fase istruttoria ed €
200,00 per la fase decisionale devono essere poste a carico parte resistente, oltre rimborso forfettario,
pagina 6 di 7 IVA e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 10 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 7 di 7