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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 91/2023, promossa da:
Parte_1
(c.f. ), con l'avv. FLORIANA COLLERONE P.IVA_1
appellante nei confronti di:
(c.f. Controparte_1
), con l'avv. LUCA VERONELLI P.IVA_2
appellata
Controparte_2
contumace
Conclusioni dell'appellante: come da note scritte depositate telematicamente in data 20/6/2024
Conclusioni dell'appellata: come da note scritte depositate telematicamente in data 18/9/2024
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
L' ha convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace di Bergamo Pt_1 [...]
e al fine di ottenere la condanna al Controparte_2 Controparte_1
pagamento della somma di € 13.968,28, oltre interessi e rivalutazione, quale rimborso degli importi erogati a favore di a titolo di prestazioni Controparte_3
contributive per il periodo di malattia conseguente al sinistro occorso in data
17/4/2014.
La convenuta si è costituita contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 926/2022, emessa il 15/6/2022 e depositata il 28/10/2022, il
Giudice di Pace di Bergamo ha rigettato la domanda di parte attrice, ritenendo pienamente satisfattiva la somma di € 3.920,00, già corrisposta dalla predetta compagnia di assicurazione a favore dell' in ragione del concorso di Pt_1
colpa del danneggiato nella causazione del sinistro.
Avverso la predetta sentenza l' ha interposto appello nei confronti Pt_1
dell'assicurazione, chiedendo – in riforma dell'impugnata sentenza –
l'accoglimento della domanda formulata nel giudizio di primo grado, lamentando la nullità di detta sentenza per palese violazione di legge e per vizio di motivazione. si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello e instando per il rigetto dello stesso.
è rimasto contumace nonostante la notificazione Controparte_2
ordinata dal Giudice.
Le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del
19/9/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata pagina 2 di 7 trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti – ai sensi dell'art. 352 c.p.c. – dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata.
Non si ritengono, infatti, condivisibili i rilievi di detta parte circa il fatto che la sentenza di primo grado risulterebbe fondata su due diverse rationes decidendi, la mancata impugnazione di una delle quali determinerebbe l'inammissibilità del gravame, atteso che il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea in quanto ritenuta infondata.
Gli ulteriori rilievi espressi dal giudicante circa il fatto che le voci risarcitorie pagate dalla compagnia direttamente al danneggiato avrebbero ad oggetto danni non patrimoniali alla persona non altrimenti risarciti, sui quali l' non Pt_1
potrebbe vantare diritto di surroga ai sensi dell'art. 142, IV comma del D.Lgs. n.
209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) non possono, invero, essere interpretati alla stregua di un'autonoma e ulteriore ratio decidendi del rigetto della domanda attorea, e ciò per l'assorbente rilievo che il diritto di surroga esercitato in giudizio dall'ente previdenziale non ha ad oggetto siffatti danni.
2. Ciò posto, l'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Giova premettere che non sono in contestazione né la responsabilità del contumace nella causazione del sinistro, accertata nel Controparte_2
giudizio di primo grado e non fatta oggetto di impugnazione incidentale, né la quantificazione delle prestazioni erogate dall'ente appellante a favore del danneggiato (vieppiù tenuto conto che, peraltro, per pacifica giurisprudenza gli pagina 3 di 7 estratti conto dell' hanno valore di prova privilegiata: v., ex multis, Cass. n. Pt_1
6456/1987 e cfr. doc. 3 fasc. GdP att.).
Ciò detto, l'appellante lamenta l'erronea decurtazione dal quantum dovutole dall'assicurazione del danneggiante appellata di una quota in ragione del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro.
Le doglianze dell'appellante meritano di essere condivise.
Il diritto di surroga dell'assicuratore sociale risulta disciplinato – oltre che genericamente dal disposto dell'art. 1916 c.c. – anche specificamente dal succiato art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private e dall'art. 42 della L. n. 183/2010.
In particolare, a mente dell'art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private
“Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato” e ancora, per quel che qui rileva,
“Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione (…) potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 42 della L. n. 183/2010 a decorrere dall'1/6/2010 “nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia (…) al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa” e l'impresa assicuratrice del terzo responsabile “procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all' l'importo certificato”. Pt_1
Come chiarito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'ente che agisce esercitando il suo diritto di surroga – come appunto avvenuto nel caso di specie – “ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile all'eventuale concorso di colpa dell'infortunato, il quale opera, invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma
pagina 4 di 7 complessivamente dovuta dall'autore del danno” (v., ex multis, Cass. n. 18181/2010, che richiama Cass. n. 4020/2006 e Cass. n. 15243/2002), e ancora “Il diritto dell'ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest'ultimo, da un lato, e dell'ammontare dell'indennità erogata dal primo, dall'altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell'evento, l'importo oggetto della surrogazione va determinato defalcando la percentuale di responsabilità ascrivibile al danneggiato dal risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile, e non già dall'indennità corrisposta dall'ente previdenziale, il quale potrà, pertanto, pretendere dal responsabile la minor somma tra l'ammontare della suddetta indennità e quello del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, al netto della riduzione ex art. 1227 c.c.” (v., ex multis, Cass. n.
9002/2022).
Calando i suesposti principi nel caso che occupa, se ne desume pertanto che, avendo l'appellante provveduto a corrispondere al danneggiato la somma complessiva di € 13.968,28, dedotto l'importo già percepito di € 3.920,00, la stessa ha diritto alla corresponsione a proprio favore dell'ulteriore somma di €
10.048,28 (non eccedente la somma complessivamente dovuta dal danneggiante per effetto del concorso di colpa del danneggiato, tenuto conto di quanto allegato e documentato dalla stessa appellata: v. doc. 3 fasc. primo Controparte_1
grado).
Inoltre, come puntualizzato dalla Suprema Corte, “il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura. Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza” (v. Cass. n.
1336/2009): pertanto, l'importo anzidetto dovrà essere rivalutato alla data pagina 5 di 7 odierna secondo l'indice ISTAT-FOI. Sulla somma così rivalutata spettano altresì all'appellante gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
3. Considerato che la decisione sulle spese investe globalmente l'intero processo (v. Cass. n. 6259/2014), le stesse seguono la soccombenza dell'appellata e vengono liquidate come in dispositivo, ossia in € 1.500,00 per il giudizio di primo grado e sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili per il presente giudizio di impugnazione (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi di trattazione e decisionale applicabili in relazione al valore della condanna, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 926/2022, emessa il 15/6/2022 e depositata il 28/10/2022 dal
Giudice di Pace di Bergamo, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
– condanna al Controparte_1
pagamento in favore dell' della somma di € 10.048,28, oltre Pt_1
rivalutazione monetaria e interessi come indicati in motivazione;
– condanna la predetta appellata a rifondere all'appellante le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per compensi e in € 282,60 per anticipazioni per il giudizio di primo grado, nonché in € 3.933,00 per compensi e in € 382,50 per anticipazioni per il presente giudizio d'appello, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 del D.M. n. 55/2014 e oltre IVA e CPA come per legge.
pagina 6 di 7 Bergamo, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 91/2023, promossa da:
Parte_1
(c.f. ), con l'avv. FLORIANA COLLERONE P.IVA_1
appellante nei confronti di:
(c.f. Controparte_1
), con l'avv. LUCA VERONELLI P.IVA_2
appellata
Controparte_2
contumace
Conclusioni dell'appellante: come da note scritte depositate telematicamente in data 20/6/2024
Conclusioni dell'appellata: come da note scritte depositate telematicamente in data 18/9/2024
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
L' ha convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace di Bergamo Pt_1 [...]
e al fine di ottenere la condanna al Controparte_2 Controparte_1
pagamento della somma di € 13.968,28, oltre interessi e rivalutazione, quale rimborso degli importi erogati a favore di a titolo di prestazioni Controparte_3
contributive per il periodo di malattia conseguente al sinistro occorso in data
17/4/2014.
La convenuta si è costituita contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 926/2022, emessa il 15/6/2022 e depositata il 28/10/2022, il
Giudice di Pace di Bergamo ha rigettato la domanda di parte attrice, ritenendo pienamente satisfattiva la somma di € 3.920,00, già corrisposta dalla predetta compagnia di assicurazione a favore dell' in ragione del concorso di Pt_1
colpa del danneggiato nella causazione del sinistro.
Avverso la predetta sentenza l' ha interposto appello nei confronti Pt_1
dell'assicurazione, chiedendo – in riforma dell'impugnata sentenza –
l'accoglimento della domanda formulata nel giudizio di primo grado, lamentando la nullità di detta sentenza per palese violazione di legge e per vizio di motivazione. si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello e instando per il rigetto dello stesso.
è rimasto contumace nonostante la notificazione Controparte_2
ordinata dal Giudice.
Le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del
19/9/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata pagina 2 di 7 trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti – ai sensi dell'art. 352 c.p.c. – dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata.
Non si ritengono, infatti, condivisibili i rilievi di detta parte circa il fatto che la sentenza di primo grado risulterebbe fondata su due diverse rationes decidendi, la mancata impugnazione di una delle quali determinerebbe l'inammissibilità del gravame, atteso che il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea in quanto ritenuta infondata.
Gli ulteriori rilievi espressi dal giudicante circa il fatto che le voci risarcitorie pagate dalla compagnia direttamente al danneggiato avrebbero ad oggetto danni non patrimoniali alla persona non altrimenti risarciti, sui quali l' non Pt_1
potrebbe vantare diritto di surroga ai sensi dell'art. 142, IV comma del D.Lgs. n.
209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) non possono, invero, essere interpretati alla stregua di un'autonoma e ulteriore ratio decidendi del rigetto della domanda attorea, e ciò per l'assorbente rilievo che il diritto di surroga esercitato in giudizio dall'ente previdenziale non ha ad oggetto siffatti danni.
2. Ciò posto, l'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Giova premettere che non sono in contestazione né la responsabilità del contumace nella causazione del sinistro, accertata nel Controparte_2
giudizio di primo grado e non fatta oggetto di impugnazione incidentale, né la quantificazione delle prestazioni erogate dall'ente appellante a favore del danneggiato (vieppiù tenuto conto che, peraltro, per pacifica giurisprudenza gli pagina 3 di 7 estratti conto dell' hanno valore di prova privilegiata: v., ex multis, Cass. n. Pt_1
6456/1987 e cfr. doc. 3 fasc. GdP att.).
Ciò detto, l'appellante lamenta l'erronea decurtazione dal quantum dovutole dall'assicurazione del danneggiante appellata di una quota in ragione del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro.
Le doglianze dell'appellante meritano di essere condivise.
Il diritto di surroga dell'assicuratore sociale risulta disciplinato – oltre che genericamente dal disposto dell'art. 1916 c.c. – anche specificamente dal succiato art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private e dall'art. 42 della L. n. 183/2010.
In particolare, a mente dell'art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private
“Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato” e ancora, per quel che qui rileva,
“Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione (…) potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 42 della L. n. 183/2010 a decorrere dall'1/6/2010 “nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia (…) al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa” e l'impresa assicuratrice del terzo responsabile “procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all' l'importo certificato”. Pt_1
Come chiarito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'ente che agisce esercitando il suo diritto di surroga – come appunto avvenuto nel caso di specie – “ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile all'eventuale concorso di colpa dell'infortunato, il quale opera, invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma
pagina 4 di 7 complessivamente dovuta dall'autore del danno” (v., ex multis, Cass. n. 18181/2010, che richiama Cass. n. 4020/2006 e Cass. n. 15243/2002), e ancora “Il diritto dell'ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest'ultimo, da un lato, e dell'ammontare dell'indennità erogata dal primo, dall'altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell'evento, l'importo oggetto della surrogazione va determinato defalcando la percentuale di responsabilità ascrivibile al danneggiato dal risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile, e non già dall'indennità corrisposta dall'ente previdenziale, il quale potrà, pertanto, pretendere dal responsabile la minor somma tra l'ammontare della suddetta indennità e quello del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, al netto della riduzione ex art. 1227 c.c.” (v., ex multis, Cass. n.
9002/2022).
Calando i suesposti principi nel caso che occupa, se ne desume pertanto che, avendo l'appellante provveduto a corrispondere al danneggiato la somma complessiva di € 13.968,28, dedotto l'importo già percepito di € 3.920,00, la stessa ha diritto alla corresponsione a proprio favore dell'ulteriore somma di €
10.048,28 (non eccedente la somma complessivamente dovuta dal danneggiante per effetto del concorso di colpa del danneggiato, tenuto conto di quanto allegato e documentato dalla stessa appellata: v. doc. 3 fasc. primo Controparte_1
grado).
Inoltre, come puntualizzato dalla Suprema Corte, “il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura. Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza” (v. Cass. n.
1336/2009): pertanto, l'importo anzidetto dovrà essere rivalutato alla data pagina 5 di 7 odierna secondo l'indice ISTAT-FOI. Sulla somma così rivalutata spettano altresì all'appellante gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
3. Considerato che la decisione sulle spese investe globalmente l'intero processo (v. Cass. n. 6259/2014), le stesse seguono la soccombenza dell'appellata e vengono liquidate come in dispositivo, ossia in € 1.500,00 per il giudizio di primo grado e sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili per il presente giudizio di impugnazione (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi di trattazione e decisionale applicabili in relazione al valore della condanna, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 926/2022, emessa il 15/6/2022 e depositata il 28/10/2022 dal
Giudice di Pace di Bergamo, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
– condanna al Controparte_1
pagamento in favore dell' della somma di € 10.048,28, oltre Pt_1
rivalutazione monetaria e interessi come indicati in motivazione;
– condanna la predetta appellata a rifondere all'appellante le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per compensi e in € 282,60 per anticipazioni per il giudizio di primo grado, nonché in € 3.933,00 per compensi e in € 382,50 per anticipazioni per il presente giudizio d'appello, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 del D.M. n. 55/2014 e oltre IVA e CPA come per legge.
pagina 6 di 7 Bergamo, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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