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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/02/2024, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 49640 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 proposta da:
con l'Avv. MARIANI SABRINA Parte_1
APPELLANTE
E
con l'Avv. SIVIERO FLAVIA CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2691/19 emessa dal Giudice di Pace di Roma il
30 gennaio 2019
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 20/9/2023 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza in oggetto indicata che, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 16296/13 emesso ad istanza della Controparte_1
per il mancato pagamento della fattura n° 145 del 10/6/2009 relativa al Parte_1
canone di noleggio annuale di un impianto pubblicitario sito in Via della Serenissima.
1
Si costituiva in giudizio la che resisteva nel merito all'appello CP_1
chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa, all'udienza del 20/9/2023, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Nel merito, l'appello proposto è infondato e va dunque integralmente confermata la sentenza di primo grado.
Si duole l'appellante del fatto che la sentenza di primo grado si sia basata, nell'accoglimento dell'opposizione, esclusivamente sulle testimonianze rese dai testi di parte appellata circa la rimozione della pubblicità affissa sull'impianto a gennaio del 2009 e che da questo si sia tratta la prova circa la mancata esecuzione delle prestazioni sottese al decreto ingiuntivo opposto.
Tale censura va completamente disattesa sia dal punto di vista formale che sostanziale.
È appena il caso di osservare, in primo luogo, che l'odierna appellante non ha contestato l'esito della prova testimoniale se non con l'atto di appello.
In secondo luogo, l'esame della documentazione e delle dichiarazioni rese in primo grado consente di confermare la ricostruzione dell'appellata in ordine al diritto di recesso esercitato in data 10 dicembre 2008 e alla messa a disposizione del cartellone da gennaio 2009 con la dicitura
“spazio disponibile”.
I testi dell'opponente in primo grado, odierna appellata, hanno confermato le circostanze articolate da e precisamente che il cartellone fin dal mese di gennaio 2009 era nella CP_1
disponibilità della tanto che immediatamente, nello stesso mese di gennaio Parte_1
2009, lo spazio pubblicitario era stato posto sul mercato per la stipula di un nuovo contratto, con la dicitura sul cartellone “spazio disponibile”.
Nel dettaglio, la teste all'udienza del 28 maggio 2018 ha dichiarato: “da Tes_1
gennaio 2009 il cartellone pubblicitario di asortravel è stato coperto con delle bande bianche e subito dopo la dicitura spazio disponibile da gennaio 2009. Vedo la pubblicità affissa in viale della serenissima poiché ci passo tutti i giorni davanti abitando in zona, sono una cliente asortravel”.
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La teste ha dichiarato, all'udienza del 28 maggio 2018: “Abitavo in Viale della Tes_2
Serenissima dal 2006 al 2016, la pubblicità è stata dapprima coperta con bande bianche e poi con la dicitura spazio disponibile è stato completamente coperto da gennaio 2009”.
La testimonianza dell'unico teste della risulta del tutto generica. Parte_1
Il teste all'udienza del 29 novembre 2016 ha dichiarato: penso che la Testimone_3
pubblicità esposta è rimasta oltre il periodo del contratto almeno due tre mesi…ricordo un'immagine o qualcosa che riguardava forse un'agenzia di viaggio non ricordo altro è passato troppo tempo”.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi consentono dunque di affermare che le somme oggetto del decreto ingiuntivo e relative al noleggio dell'anno 2009 non sono dovute, avendo l'opponente in primo grado provato il fatto estintivo del credito ingiunto.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
n. 2691/19 emessa dal Giudice di Pace di Roma il 30 gennaio 2019;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1
che liquida in complessivi € 1.800,00 per compenso professionale, oltre al Controparte_1
rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2024
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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