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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 3007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3007 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3505/2018
All'udienza collegiale del giorno 14/05/2025 ore 12:40
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TAGLIAFERRI ROSA avv. Malatesta in sost
Appellato/i
N Q DI TITOLARE DITTA CP_1
Avv. MARTONE CLEMENTE avv. Guerriero in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Malatesta chiede la distrazione delle spese
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3505 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rosa Tagliaferri (C.F.: - PEC: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Email_1
Pietropaoli in Via Girolamo da Carpi n. 6 Roma, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ) titolare della omonima CP_1 C.F._3 Controparte_2
(P.Iva ) corrente in Formia alla via U. D'Italia - rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Clemente Martone (C.F.: – PEC: C.F._4
e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_2
Formia alla via O. Spaventola n.18, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 13/05/2018 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Latina n. 273/2018, pubblicata in data 30/01/2018, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 200381/2008, promosso dall'odierno appellante nei confronti di . CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
evocava in giudizio , titolare della omonima ditta Parte_1 CP_1
individuale AU di , affinché accertato l'inadempimento contrattuale del CP_1
convenuto, per aver omesso la sorveglianza delle zone di ormeggio, venisse dichiarato che
l'inadempimento aveva contribuito e facilitato il furto dell'imbarcazione dell'attore, con conseguente condanna di al risarcimento dei danni patiti dall'istante a seguito del furto CP_1
dell'imbarcazione e, pertanto del prezzo di acquisto dei natante, della somma sborsata per l'acquisto dell'ecoscandaglio che si trovava sul natante, nonché del danno esistenziale e psicofisico patito dall'attore in seguito del furto subito, da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa oltre rivalutazione ed interessi. L'attore chiedeva altresì che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di ormeggio tra le parti in causa, con condanna del convenuto anche al rimborso in favore dell'attore della somma versata a seguito della stipula de contratto di ormeggio;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. A sostegno della propria domanda l'attore deduceva di aver stipulato con il convenuto , titolare dell'omonima ditta AU di CP_1 [...]
, un contratto per l'ormeggio della propria imbarcazione (marca Manò 26,50, acquistata per CP_1
l'importo di €. 50.000,00, munita di due motori entrofuoribordo entrambi Marca Pawer Modello
MCM D 1,7 LDTI da 86,50 Kw aventi matricole rispettivamente n.88109254 e n.88109256), con decorrenza 01.11.97 corrispondendo l'importo di €. 2.000,00 di cui €.1.600,00 in contanti ed €. 40000
a mezzo assegno bancario. Sosteneva inoltre l'attore che del furto del proprio natante ne veniva a conoscenza il 30.12.2007 alle ore 9.30, circa, poiché allertato dalla telefonata di . Il Persona_1
provvedeva, pertanto, a denunciare l'accaduto alla capitaneria di porto di Formia ed a Parte_1
contestare la vicenda a . Si costituiva in giudizio il convenuto, , il quale CP_1 CP_1
preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione, nel merito concludeva per il rigetto della domanda ed in subordine nella ipotesi di accoglimento della domanda attorca, limitare la misura dei danni al solo valore del natante, comunque da compensarsi con la somma di E. 400,00 ancora dovuta dall'attore in virtù del contratto intercorso tra le parti”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- rigetta la domanda di
nei confronti di;
- Condanna Parte_1 CP_1 Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Clemente Mattone dichiaratosi
[...] antistatario che si liquidano la €. 4.835,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”. § 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'esimia la Corte di Appello adita rigettato ogni avverso dedotto ed eccepito per le casuali esposte in premessa, • Accolga per i motivi tutti dedotti in narrativa l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 273/2018 emessa dal Tribunale di Latina, •
Dichiari risolto il contratto di ormeggio stipulato tra la e il sig. Controparte_2
per le causali di cui in premessa, per causa non imputabile al Parte_1
ed impossibilità della prestazione, • condanni il , titolare della Parte_1 CP_1
a rimborsare al sig. a quel titolo che Controparte_2 Parte_1
l'esimia Corte riterrà di giustizia la somma di €.2.000,00 o diversa ritenuta di giustizia oltre in ogni caso agli interessi da calcolarsi ex art.1224 quarto comma cc e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. • Condanni per l'effetto titolare della AU di al CP_1 CP_1
pagamento in favore del sig. , per le causali di cui in premessa, delle Parte_1 spese di lite di primo grado e per cui si rinuncia all'attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario • Dichiari illegittima, per le casuali esposte in premessa, la condanna alle spese statuita con la Sentenza di primo grado in danno del sig. in favore della Parte_1 controparte con distrazione al procuratore antistatario Avv. Clemente Martone. • Disponga la restituzione al sig. di tutte le somme pagate per compensi legali, Parte_1 spese generali, Iva e Cpa in esecuzione della sentenza di primo grado attribuite all'Avv. Clemente
Martone • Vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado”.
§ 5. — L'appellato costituitosi con comparsa di risposta depositata in data CP_1
16/07/2018, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Affinché
l'Ecc.ma Corte di Appello adito voglia, per le motivazioni che precedono, dichiarare inammissibile ed improcedibile e comunque rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — Occorre innanzitutto esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell'appellata.
§ 7.1. — Eccepisce in primo luogo l'appellato che “Nell'atto di appello notificato in proprio dall'avvocato nominato, via pec in data 12 maggio 2018, e rinotificato sempre via pec in data 13 maggio 2018, non si contiene né la sottoscrizione grafica, né la sottoscrizione digitale del
Procuratore nominato, sottoscrizioni che difettano anche nelle relative relate di notifica”.
Il motivo è infondato. Infatti entrambi questi atti venivano sottoscritti con firma cades (p7m).
§ 7.2. — Eccepiva quindi l'appellato "la violazione degli orari e giorni per la notifica fissati dall'art.145 c.p.c. applicabile anche per le notificazioni via pec. Nel caso di specie la notifica in data
12 maggio 2018 (sabato) è stata eseguita alle h. 21.40, in violazione dell'orario posto dalla norma richiamata, e quella in data 13 maggio 2018 è stata eseguita in giorno festivo-domenica”.
L'eccezione è infondata.
Invero da tali violazioni non deriva la nullità della notifica ma semplicemente che i suoi effetti decorreranno dal giorno successivo.
Comunque la Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 09.04.2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli art. 147 cpc e 16 septies dl 179/2012.
§ 8. — Nel merito l'appello si articola in due motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo dell'appello viene dedotta la “OMESSA PRONUNCIA E
MOTIVAZIONE SULLA DOMANDA DI RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA' DELLA
PRESTAZIONE E RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA – ILLEGITTIMITA' DELLA
CONDANNA ALLE SPESE DI GIUDIZIO DEL TRAMONTANO IN FAVORE DEL FORTE
ATTRIBUITE AL PROCURATORE ANTISTATARIO”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Il convenuto è titolare di un approdo turistico in Formia nei pressi adiacente alla Torre di Mola, che si compone di uno specchio acqueo ove sono allocati pontili galleggianti e di un 'area sulla terra ferma recintata ed illuminata, alla quale si accede tramite un cancello chiuso. Tra le parti in causa è stato stipulato un contratto di servizi di ormeggio in data 27.10.07”.
Lamenta l'appellante la mancata pronunzia del Tribunale sulla sua domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta con conseguente condanna alla restituzione delle somme versate in adempimento del contratto di ormeggio.
Il motivo è fondato.
Nel caso di specie deve innanzitutto evidenziarsi che la domanda di restituzione era contenuta al punto 8 dell'atto di citazione “Va restituita, altresì, al la somma sborsata al a Parte_1 CP_1
seguito della stipula del contratto di ormeggio, il quale ha dichiarato risolto in quanto l'istante per causa di forza maggiore non ha più la disponibilità del natante”.
Essa veniva poi ribadita nelle comparse conclusionali in cui si chiedeva “il rimborso della somma sborsata di € 2.000,00 per il contratto di ormeggio di cui il tramontano ha usufruito per soli due mesi scarsi dovendosi ritenere risolto per causa non imputabile al ”. Parte_1
Comunque dalla mancata riproposizione delle domande nella comparsa conclusionale non può desumere - per la sua funzione meramente illustrativa - alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni non riproposte (Cass. Sez. 3, 12/01/2006, n. 409, Rv. 586206 - 01).
Nel merito deve rilevarsi che le parti stipulavano un contratto di ormeggio dal 01.11.2007 al
31.10.2008 per il prezzo di complessivi € 2.000,00.
“Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo;
il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso compete a chi fonda un determinato diritto o la responsabilità dell'altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione, fornire, anche a mezzo presunzioni, la relativa prova” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6839 del 14/03/2024).
Il contratto di ormeggio barca seppur si configura come un contratto atipico, poiché non disciplinato espressamente nella nostra legge, presenta requisiti minimi per riconoscere la sua esistenza:
- mettere a disposizione uno spazio acqueo della struttura portuale determinato e protetto;
- mettere a disposizione del conduttore l'utilizzo dei servizi della struttura portuale.
Il prezzo veniva interamente versato con il versamento di € 1.600,00 al momento della stipula del contratto ed i restanti € 400,00 a mezzo assegno bancario tratto sulla conto corrente n. 769 Pt_2
n. 242279379 come confermato da con dichiarazione resa, in sede di interrogatorio CP_1 formale, all'udienza del 29.11.2010.
Tale circostanza è altresì confermata dal rigetto della domanda del , in primo grado, di CP_1
restituzione di tale somma.
Il sopra menzionato contratto aveva ad oggetto l'imbarcazione modello “Manò 26.50” dotata di motori Mercruiser 2x150.
Detta imbarcazione veniva rubata in data 30.12.2007.
L'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c., se definitiva, determina la estinzione della relativa obbligazione e la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole (Cass. Sez. 1, 23/11/2021, n. 36329, Rv. 662862 - 01).
Nel caso di specie è evidente che, con il furto dell'imbarcazione per la quale era stato stipulato il contratto di ormeggio, la prestazione era divenuta impossibile con conseguente risoluzione del contratto.
La pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione, in quanto fondata su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti, dà luogo ai soli obblighi restitutori derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale. Quindi nel caso di specie alla restituzione del corrispettivo della prestazione pari ad € 166,66 mensili.
L'appellante ha goduto del posto barca per due mesi (nov/dic-2007) ed ha pertanto diritto alla restituzione della somma di € 1.666,66 (€ 2.000,00 - € 333,33).
§ 8.2. — Il secondo motivo dell'appello riguarda la “OMESSA LIQUIDAZIONE DI SPESE
DI LITE PER RIGETTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI PARTE CONVENUTA”.
Tale doglianza deve ritenersi assorbita dall'accoglimento del motivo che precede con conseguente riforma del capo delle spese.
§ 9. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata,
deve essere condannato a pagare a la somma di € CP_1 Parte_1
1.666,66 oltre agli interessi legali dal 01.01.2008 sino all'effettivo soddisfo.
§ 10. — Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 1.101 a € 5.200), applicando i valori medi, come segue:
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia : € 213,00
Fase introduttiva del giudizio : € 213,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 426,00
Fase decisionale : € 426,00 per un totale di € 1.278,00 oltre ad € 100,00 per spese
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia : € 268,00
Fase introduttiva del giudizio : € 268,00
Fase istruttoria/trattazione : € 496,00
Fase decisionale : € 426,00 per un totale di € 1.458,00 oltre ad € 174,50 per spese.
Esse vanno distratte in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario all'udienza odierna.
§ 11. — L'appellante ha altresì richiesto la restituzione delle somme pagate, per le spese liquidate nella sentenza di primo grado, pari a complessivi € 7.054,85, attraverso 10 rate di € 705,48 ciascuna accreditate sul conto dell'avvocato Clemente Martone nel periodo tra aprile 2018 a febbraio
2019.
< appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento>> (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016).
Dunque il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del
25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del 28/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del
15/04/2010).
Conseguentemente l'avvocato Clemente Martone deve essere condannato a pagare ad
[...]
la somma di complessivi € 7.054,85 oltre agli interessi legali dalle date dei Parte_1 singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Latina n. CP_1
273/2018, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare CP_1 ad la somma di complessivi € 1.666,66 oltre agli interessi Parte_1 legali dal 01.01.2008 sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna a rifondere ad le spese di lite, da CP_1 Parte_1
distrarsi favore del Procuratore antistatario Rosa Tagliaferri, che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 1.278,00 per compensi oltre ad € 100,00 per spese e per il presente grado in complessivi € 1.458,00 per compensi ed € 174,50 per spese, oltre accessori di legge;
3. condanna l'avvocato Clemente Martone a pagare ad la Parte_1 somma di complessivi € 7.054,85 oltre agli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo.
Così deciso in Roma il 14 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 3505/2018
All'udienza collegiale del giorno 14/05/2025 ore 12:40
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TAGLIAFERRI ROSA avv. Malatesta in sost
Appellato/i
N Q DI TITOLARE DITTA CP_1
Avv. MARTONE CLEMENTE avv. Guerriero in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Malatesta chiede la distrazione delle spese
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3505 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rosa Tagliaferri (C.F.: - PEC: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Email_1
Pietropaoli in Via Girolamo da Carpi n. 6 Roma, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ) titolare della omonima CP_1 C.F._3 Controparte_2
(P.Iva ) corrente in Formia alla via U. D'Italia - rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Clemente Martone (C.F.: – PEC: C.F._4
e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_2
Formia alla via O. Spaventola n.18, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 13/05/2018 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Latina n. 273/2018, pubblicata in data 30/01/2018, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 200381/2008, promosso dall'odierno appellante nei confronti di . CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
evocava in giudizio , titolare della omonima ditta Parte_1 CP_1
individuale AU di , affinché accertato l'inadempimento contrattuale del CP_1
convenuto, per aver omesso la sorveglianza delle zone di ormeggio, venisse dichiarato che
l'inadempimento aveva contribuito e facilitato il furto dell'imbarcazione dell'attore, con conseguente condanna di al risarcimento dei danni patiti dall'istante a seguito del furto CP_1
dell'imbarcazione e, pertanto del prezzo di acquisto dei natante, della somma sborsata per l'acquisto dell'ecoscandaglio che si trovava sul natante, nonché del danno esistenziale e psicofisico patito dall'attore in seguito del furto subito, da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa oltre rivalutazione ed interessi. L'attore chiedeva altresì che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di ormeggio tra le parti in causa, con condanna del convenuto anche al rimborso in favore dell'attore della somma versata a seguito della stipula de contratto di ormeggio;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. A sostegno della propria domanda l'attore deduceva di aver stipulato con il convenuto , titolare dell'omonima ditta AU di CP_1 [...]
, un contratto per l'ormeggio della propria imbarcazione (marca Manò 26,50, acquistata per CP_1
l'importo di €. 50.000,00, munita di due motori entrofuoribordo entrambi Marca Pawer Modello
MCM D 1,7 LDTI da 86,50 Kw aventi matricole rispettivamente n.88109254 e n.88109256), con decorrenza 01.11.97 corrispondendo l'importo di €. 2.000,00 di cui €.1.600,00 in contanti ed €. 40000
a mezzo assegno bancario. Sosteneva inoltre l'attore che del furto del proprio natante ne veniva a conoscenza il 30.12.2007 alle ore 9.30, circa, poiché allertato dalla telefonata di . Il Persona_1
provvedeva, pertanto, a denunciare l'accaduto alla capitaneria di porto di Formia ed a Parte_1
contestare la vicenda a . Si costituiva in giudizio il convenuto, , il quale CP_1 CP_1
preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione, nel merito concludeva per il rigetto della domanda ed in subordine nella ipotesi di accoglimento della domanda attorca, limitare la misura dei danni al solo valore del natante, comunque da compensarsi con la somma di E. 400,00 ancora dovuta dall'attore in virtù del contratto intercorso tra le parti”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- rigetta la domanda di
nei confronti di;
- Condanna Parte_1 CP_1 Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Clemente Mattone dichiaratosi
[...] antistatario che si liquidano la €. 4.835,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”. § 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'esimia la Corte di Appello adita rigettato ogni avverso dedotto ed eccepito per le casuali esposte in premessa, • Accolga per i motivi tutti dedotti in narrativa l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 273/2018 emessa dal Tribunale di Latina, •
Dichiari risolto il contratto di ormeggio stipulato tra la e il sig. Controparte_2
per le causali di cui in premessa, per causa non imputabile al Parte_1
ed impossibilità della prestazione, • condanni il , titolare della Parte_1 CP_1
a rimborsare al sig. a quel titolo che Controparte_2 Parte_1
l'esimia Corte riterrà di giustizia la somma di €.2.000,00 o diversa ritenuta di giustizia oltre in ogni caso agli interessi da calcolarsi ex art.1224 quarto comma cc e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. • Condanni per l'effetto titolare della AU di al CP_1 CP_1
pagamento in favore del sig. , per le causali di cui in premessa, delle Parte_1 spese di lite di primo grado e per cui si rinuncia all'attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario • Dichiari illegittima, per le casuali esposte in premessa, la condanna alle spese statuita con la Sentenza di primo grado in danno del sig. in favore della Parte_1 controparte con distrazione al procuratore antistatario Avv. Clemente Martone. • Disponga la restituzione al sig. di tutte le somme pagate per compensi legali, Parte_1 spese generali, Iva e Cpa in esecuzione della sentenza di primo grado attribuite all'Avv. Clemente
Martone • Vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado”.
§ 5. — L'appellato costituitosi con comparsa di risposta depositata in data CP_1
16/07/2018, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Affinché
l'Ecc.ma Corte di Appello adito voglia, per le motivazioni che precedono, dichiarare inammissibile ed improcedibile e comunque rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — Occorre innanzitutto esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell'appellata.
§ 7.1. — Eccepisce in primo luogo l'appellato che “Nell'atto di appello notificato in proprio dall'avvocato nominato, via pec in data 12 maggio 2018, e rinotificato sempre via pec in data 13 maggio 2018, non si contiene né la sottoscrizione grafica, né la sottoscrizione digitale del
Procuratore nominato, sottoscrizioni che difettano anche nelle relative relate di notifica”.
Il motivo è infondato. Infatti entrambi questi atti venivano sottoscritti con firma cades (p7m).
§ 7.2. — Eccepiva quindi l'appellato "la violazione degli orari e giorni per la notifica fissati dall'art.145 c.p.c. applicabile anche per le notificazioni via pec. Nel caso di specie la notifica in data
12 maggio 2018 (sabato) è stata eseguita alle h. 21.40, in violazione dell'orario posto dalla norma richiamata, e quella in data 13 maggio 2018 è stata eseguita in giorno festivo-domenica”.
L'eccezione è infondata.
Invero da tali violazioni non deriva la nullità della notifica ma semplicemente che i suoi effetti decorreranno dal giorno successivo.
Comunque la Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 09.04.2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli art. 147 cpc e 16 septies dl 179/2012.
§ 8. — Nel merito l'appello si articola in due motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo dell'appello viene dedotta la “OMESSA PRONUNCIA E
MOTIVAZIONE SULLA DOMANDA DI RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA' DELLA
PRESTAZIONE E RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA – ILLEGITTIMITA' DELLA
CONDANNA ALLE SPESE DI GIUDIZIO DEL TRAMONTANO IN FAVORE DEL FORTE
ATTRIBUITE AL PROCURATORE ANTISTATARIO”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Il convenuto è titolare di un approdo turistico in Formia nei pressi adiacente alla Torre di Mola, che si compone di uno specchio acqueo ove sono allocati pontili galleggianti e di un 'area sulla terra ferma recintata ed illuminata, alla quale si accede tramite un cancello chiuso. Tra le parti in causa è stato stipulato un contratto di servizi di ormeggio in data 27.10.07”.
Lamenta l'appellante la mancata pronunzia del Tribunale sulla sua domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta con conseguente condanna alla restituzione delle somme versate in adempimento del contratto di ormeggio.
Il motivo è fondato.
Nel caso di specie deve innanzitutto evidenziarsi che la domanda di restituzione era contenuta al punto 8 dell'atto di citazione “Va restituita, altresì, al la somma sborsata al a Parte_1 CP_1
seguito della stipula del contratto di ormeggio, il quale ha dichiarato risolto in quanto l'istante per causa di forza maggiore non ha più la disponibilità del natante”.
Essa veniva poi ribadita nelle comparse conclusionali in cui si chiedeva “il rimborso della somma sborsata di € 2.000,00 per il contratto di ormeggio di cui il tramontano ha usufruito per soli due mesi scarsi dovendosi ritenere risolto per causa non imputabile al ”. Parte_1
Comunque dalla mancata riproposizione delle domande nella comparsa conclusionale non può desumere - per la sua funzione meramente illustrativa - alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni non riproposte (Cass. Sez. 3, 12/01/2006, n. 409, Rv. 586206 - 01).
Nel merito deve rilevarsi che le parti stipulavano un contratto di ormeggio dal 01.11.2007 al
31.10.2008 per il prezzo di complessivi € 2.000,00.
“Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo;
il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso compete a chi fonda un determinato diritto o la responsabilità dell'altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione, fornire, anche a mezzo presunzioni, la relativa prova” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6839 del 14/03/2024).
Il contratto di ormeggio barca seppur si configura come un contratto atipico, poiché non disciplinato espressamente nella nostra legge, presenta requisiti minimi per riconoscere la sua esistenza:
- mettere a disposizione uno spazio acqueo della struttura portuale determinato e protetto;
- mettere a disposizione del conduttore l'utilizzo dei servizi della struttura portuale.
Il prezzo veniva interamente versato con il versamento di € 1.600,00 al momento della stipula del contratto ed i restanti € 400,00 a mezzo assegno bancario tratto sulla conto corrente n. 769 Pt_2
n. 242279379 come confermato da con dichiarazione resa, in sede di interrogatorio CP_1 formale, all'udienza del 29.11.2010.
Tale circostanza è altresì confermata dal rigetto della domanda del , in primo grado, di CP_1
restituzione di tale somma.
Il sopra menzionato contratto aveva ad oggetto l'imbarcazione modello “Manò 26.50” dotata di motori Mercruiser 2x150.
Detta imbarcazione veniva rubata in data 30.12.2007.
L'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c., se definitiva, determina la estinzione della relativa obbligazione e la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole (Cass. Sez. 1, 23/11/2021, n. 36329, Rv. 662862 - 01).
Nel caso di specie è evidente che, con il furto dell'imbarcazione per la quale era stato stipulato il contratto di ormeggio, la prestazione era divenuta impossibile con conseguente risoluzione del contratto.
La pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione, in quanto fondata su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti, dà luogo ai soli obblighi restitutori derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale. Quindi nel caso di specie alla restituzione del corrispettivo della prestazione pari ad € 166,66 mensili.
L'appellante ha goduto del posto barca per due mesi (nov/dic-2007) ed ha pertanto diritto alla restituzione della somma di € 1.666,66 (€ 2.000,00 - € 333,33).
§ 8.2. — Il secondo motivo dell'appello riguarda la “OMESSA LIQUIDAZIONE DI SPESE
DI LITE PER RIGETTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI PARTE CONVENUTA”.
Tale doglianza deve ritenersi assorbita dall'accoglimento del motivo che precede con conseguente riforma del capo delle spese.
§ 9. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata,
deve essere condannato a pagare a la somma di € CP_1 Parte_1
1.666,66 oltre agli interessi legali dal 01.01.2008 sino all'effettivo soddisfo.
§ 10. — Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 1.101 a € 5.200), applicando i valori medi, come segue:
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia : € 213,00
Fase introduttiva del giudizio : € 213,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 426,00
Fase decisionale : € 426,00 per un totale di € 1.278,00 oltre ad € 100,00 per spese
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia : € 268,00
Fase introduttiva del giudizio : € 268,00
Fase istruttoria/trattazione : € 496,00
Fase decisionale : € 426,00 per un totale di € 1.458,00 oltre ad € 174,50 per spese.
Esse vanno distratte in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario all'udienza odierna.
§ 11. — L'appellante ha altresì richiesto la restituzione delle somme pagate, per le spese liquidate nella sentenza di primo grado, pari a complessivi € 7.054,85, attraverso 10 rate di € 705,48 ciascuna accreditate sul conto dell'avvocato Clemente Martone nel periodo tra aprile 2018 a febbraio
2019.
< appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento>> (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016).
Dunque il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del
25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del 28/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del
15/04/2010).
Conseguentemente l'avvocato Clemente Martone deve essere condannato a pagare ad
[...]
la somma di complessivi € 7.054,85 oltre agli interessi legali dalle date dei Parte_1 singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Latina n. CP_1
273/2018, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare CP_1 ad la somma di complessivi € 1.666,66 oltre agli interessi Parte_1 legali dal 01.01.2008 sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna a rifondere ad le spese di lite, da CP_1 Parte_1
distrarsi favore del Procuratore antistatario Rosa Tagliaferri, che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 1.278,00 per compensi oltre ad € 100,00 per spese e per il presente grado in complessivi € 1.458,00 per compensi ed € 174,50 per spese, oltre accessori di legge;
3. condanna l'avvocato Clemente Martone a pagare ad la Parte_1 somma di complessivi € 7.054,85 oltre agli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo.
Così deciso in Roma il 14 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli