Articolo 2545 sexies del Codice civile
Articolo 2506 1Articolo 2506 ter
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1 gennaio 2004
Art. 2545-sexies.

(( (Ristorni).)) ((L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantita' e qualita' degli scambi mutualistici.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attivita' svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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