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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 3745 /2020
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Vertente tra
, nata a [...] il [...], rapp.tata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Marotta Carmen ricorrente
E
c.f , nato a [...] il [...] , rapp.to CP_1 C.F._2
e difeso dall' avv. Cimmino Roberto resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da note telematiche depositate per l'udienza figurata del 08.09.2025
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.07.2020 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Marigliano il giorno 11.05.2013 con il sig. dalla cui unione nasceva CP_1 la piccola ( - 31 marzo 2014), assumeva che detta unione era fallita a causa di gravi Per_1 Per_2 incompatibilità caratteriali: chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge, previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali: affido condiviso della minore con collocazione presso la residenza della madre e determinazione del contributo al mantenimento per detta figlia nella misura di euro 400,00 con contribuzione al 50% delle spese straordinarie .
All'udienza presidenziale del 29.03.2021 comparivano entrambe le parti;
il GD ascoltava la ricorrente che si riportava ai propri scritti ed informava il resistente, comparso senza difensore, del diritto all'assistenza tecnica obbligatoria;
rinviava pertanto all'udienza del 10.05.2021. A detta udienza veniva ascoltato il resistente che si riportava alla comparsa ritualmente depositata. Il GD dato atto di aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, letta la relazione dei SS competenti territorialmente, adottava i provvedimenti ex art. 708 cpc e nominava il Giudice Istruttore per il prosieguo istruttorio.
In sede istruttoria si costituivano entrambi le parti che articolavano richieste di mezzi istruttori.
Il GI, ammesse le richieste di prova orale formulate dalle parti rinviava alle ud.
5.6.2023 e 3.6.24 per espletamento della prova (interrogatorio formale e prova testimoniale) nonché per precisazione conclusioni onerando entrambi le parti al deposito di documentazione attestante la propria condizione economica (reddituale e patrimoniale) dell'ultimo triennio.
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio sulle conclusioni in epigrafe riportate.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie il Tribunale ritiene di poter confermare le statuizioni adottate in sede presidenziale anche con riferimento al diritto di visita paterno;
entrambe le parti dichiaravano che i rapporti tra la minore ed il padre sono regolari e procedono in modo tranquillizzante.
In effetti, i SS hanno evidenziato la sussistenza tra i genitori di un civile e sereno dialogo, sebbene sia stata sottolineata l'opportunità di svolgere un percorso di mediazione familiare al fine di smussare definitivamente ogni residua tensione derivante dalla separazione e giungere ad una soluzione pacifica dell'organizzazione di doveri genitoriali e dei reciproci rapporti patrimoniali;
è emerso altresì il reciproco forte legame con la piccola e l'impegno del padre nell'assolvere ai doveri Per_1 genitoriali.
Pertanto si ritiene che sussista una soddisfacente idoneità genitoriale sia della madre, che ha concreta, pregnante e costante cura e premura verso la figlia, sia del padre in ragione dell'apporto affettivo che questi riesce a dare alla prole, garantendo almeno sotto questo profilo l'equilibrio psicofisico della minore.
Si reputa quindi attuabile l'affido condiviso e la domiciliazione di presso la residenza materna Per_1 sita in Marigliano dando atto che la stessa ricorrente non ha fatto richiesta di assegnazione della casa coniugale.
Quanto alle determinazioni accessorie patrimoniali, stando alle risultanze probatorie, il Tribunale prende atto che la ricorrente dichiara di lavorare in un supermercato con reddito annuo pari ad €
10261,44 ( agli atti vi è CUD per lavoro a tempo indeterminato) e di non essere gravata da oneri di locazione in quanto vive presso la residenza dei di lei genitori;
il resistente dichiara di svolgere attività di fabbro a chiamata, percependo circa € 50,00 a giornata per pochi giorni al mese.
Orbene, considerando complessivamente le evenienze istruttorie come evidenziate dalle parti, il
Tribunale ritiene di confermare in toto le statuizioni di cui alla ordinanza presidenziale in riferimento alle determinazioni accessorie patrimoniali.
Secondo il Collegio i testi escussi non caratterizzano in modo idoneo, completo e tranquillizzante i fatti posti a fondamento delle reciproche richieste;
i testi di parte resistente se da un lato hanno confermato che il sig. dal 2010 non presta più lavoro alle dipendenze di terzi hanno altresì CP_1 evidenziato come lo stesso abbia acquisito una specifica capacità lavorativa che gli consente di lavorare in proprio utilizzando attrezzature personali e di avere conoscenze che gliene potrebbero prestare all'occorrenza. Del resto, la stessa parte resistente in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di lavorare sia per ditte che per privati, occupandosi di realizzazione e montaggi di porte, finestre e ringhiere pur non avendo un'officina e di aver sempre svolto questo tipo lavoro nei termini spiegati. È pertanto ragionevole presupporre che il sig. continui a svolgere in nero l'attività di CP_1 fabbro con introiti che, sebbene variabili nel tempo, gli garantiscano una certa stabilità economica.
Tutto ciò premesso, tenuto conto che la figlia ha compiuto gli anni 11, il Collegio, Per_1 richiamandosi al principio di proporzionalità, è tenuto ad una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali della prole e del tenore di vita goduto (Cass., n. 4811/2018) anche al fine di una mera ridistribuzione del carico economico complessivo per il mantenimento. D'altro canto, in tema di assegno di mantenimento per i figli,
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimi è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Per tutte queste ragioni, il Tribunale, tenuto conto delle posizioni reddituali delle parti come documentate in atti, ritiene di confermare il contributo al mantenimento già disposto con ordinanza presidenziale nella misura di € 200,00 oltre alle spese straordinarie da riconoscersi a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno.
Il Tribunale prende altresì atto che nessuna parte formula domanda di assegno di mantenimento, dichiarandosi entrambe autonome economicamente.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
AP (Na) il 16/01/1983 e c.f , nato a [...] CP_1 C.F._2
(Na) il 21/11/1978 che hanno contratto matrimonio il giorno 11/05/2013 in Marigliano (atto n. 9
P.II S A, anno 2013);
2) dispone affido condiviso della minore con collocazione presso la madre;
Per_1
3) dispone che il padre tenga con sé la figlia per tre fine settimana al mese, dall'uscita da scuola, dove si recherà a prelevarla (o dalle ore 10,00, nei periodi di vacanza ), del sabato sino alle ore
18,00 della domenica e, nella settimana senza week end, il martedì o giovedì, dalle 17,30 alle ore
21,00, provvedendo alla sua cena;
il 25 dicembre, dalle ore 10,00 alle ore 20,30, il 31 dicembre
(sino alle ore 10,00 del mattino successivo), dalle ore 18,00 del 5 gennaio alle ore 20,00 del 6 gennaio, oppure, alternando di anno in anno, il 24 dicembre (sino alle ore 10,00 del mattino successivo), il 26 dicembre , il 1° gennaio, dalle ore 10,00 alle ore 20,30 ; per quindici giorni, anche da spezzettare , durante l'estate, periodo da concordare a cura degli interessati possibilmente entro il mese di maggio di ogni anno;
nel giorno della festa del papà, del suo onomastico e compleanno , anche per la cena e con orario da concordare a cura dei genitori compatibilmente con gli impegni di lavoro, mentre il compleanno e l'onomastico della figlia saranno festeggiati con entrambi i genitori;
4) determina in € 200,00 (oltre AUU) il contributo al mantenimento della figlia a carico di
[...] da corrispondere entro il 10 di ogni mese alla sig.ra da rivalutare CP_1 Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT oltre spese straordinarie al 50%;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
6) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 10/12/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca