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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.12.2025, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1707 R.G.A.C. dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Campise, giusta procura in calce al ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. del 30.04.2025;
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Peppino CP_1 C.F._2
Mariano, giusta procura alle liti in calce alla memoria di costituzione e risposta del 09.06.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 8.04.2025, ha dedotto di aver intrattenuto a Parte_1 decorrere dal 2022 con una relazione more uxorio dalla quale nasceva il figlio CP_1 minore il 30.07.2023; cessata la convivenza per il venir meno dell'unione Persona_1 sentimentale, ella si è trasferita unitamente al figlio minore presso un immobile preso in locazione a suo nome e sito in Catanzaro alla Via Redipuglia n. 20, mentre è CP_1 rimasto a vivere presso la casa familiare sita in Catanzaro alla Via dei Tulipani n. 189; ciò premesso ha chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ed in particolare: A) affidare il figlio minore di anni uno e otto mesi, ad entrambi i Persona_1 genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, che provvederà a informare il padre di
, della nuova residenza, essendo attualmente ospite dei genitori;
B) Stabilire gli Persona_1 impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato;
C) Stabilire a carico del sig. un assegno CP_1 di mantenimento di € 350,00 mensili in favore del figlio , con la previsione di Persona_1 adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. Il suddetto importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra
, oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Parte_1
Sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare;
D) Stabilire Parte_1 tempi e modalità della presenza dei figli minori presso i nonni».
Con comparsa del 09.06.2025 si costituiva in giudizio il quale contestava la CP_1 domanda avversaria e chiedeva «[...] Voglia l'On.le Tribunale adito: - Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, , nato il [...] a Catanzaro, ad [...] i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale vivranno insieme in
Catanzaro, alla via Redipuglia n. 20, con diritto del padre a vederlo e tenerlo con sé nei tempi e modi sopra meglio descritti e pertanto: dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16:00, e, dalle ore 14:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica a settimane alternate;
- Accertare e stabilire gli impegni e le attività quotidiane del figlio minore relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute alla luce del piano genitoriale allegato alla presente».
Nelle more del giudizio, come dichiarato all'udienza del 3.12.2025, le parti, nell'interesse esclusivo del figlio minore, sono pervenute ad un accordo integrale alle condizioni di seguito indicate:
• “Affidare il figlio minore , nato a Catanzaro il [...], ad [...] i Persona_1 genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, sig.ra , Parte_1 sita in Catanzaro alla Via Redipuglia n. 20;
• Il sig. in qualità di genitore non collocatario e non affidatario, CP_1 concorrerà al mantenimento ordinario del figlio minore , nato a [...] il Per_1
30.07.2023, nella misura di € 260,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli Indici Istat come per legge, da corrispondersi quanto alla somma di € 210,00 entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della sig.ra , ed € 50 mediante pagamento diretto Parte_1 alla sig.ra per estinzione del debito a carico della sig.ra pari Parte_2 Parte_1
a € 1900 e fino alla estinzione di esso;
dal 5 marzo 2029 il sig. verserà l'intera CP_1 somma di € 250 entro il giorno 5 di ogni mese a mani della sig.ra Parte_1 • Oltre al 50% delle spese straordinarie come da “Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto famigliare” approvato dal
Tribunale di Catanzaro e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro in data
16 maggio 2019 che si allega, secondo il seguente criterio:
1) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
2) le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative, per università e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
• Il padre potrà vedere il proprio figlio minore e tenerlo con sé, compatibilmente Per_1 con i suoi interessi ed impegni scolastici ed extra, dal lunedì al sabato dalle ore 14:00 alle ore 16:00;
• Il sig. potrà tenere con sé il figlio minore due fine settimana al mese CP_1
(sabato e domenica) o comunque nei giorni in cui è libero da impegni lavorativi, da concordare preventivamente con la madre di mese in mese, in considerazione dei suoi impegni lavorativi, prelevandolo dalla casa della madre, la quale avrà premura di farlo trovare pronto, alle ore 14:00 del sabato, ove lo ricondurrà, entro le ore 20,00 della domenica, consegnandolo alla mamma dinanzi al portone d'ingresso dell'abitazione;
• Per quanto riguarda le vacanze di Natale, il figlio minore trascorrerà la vigilia con un genitore e la festività con l'altro, (iniziando per quest'anno 2025, la vigilia con il padre e quindi il giorno di Natale con la madre), in modo alternato di anno in anno;
così come ad anni alterni trascorrerà la fine dell'anno con un genitore e il capodanno con l'altro,
(iniziando con il 31 con la madre e giorno 1 con il padre), salvo accordi diversi liberamente assunti tra i genitori di volta in volta, anche in base alle esigenze del minore stesso nonché lavorative dei genitori;
e così anche per quanto riguarda le vacanze di
Pasqua: trascorrerà alternativamente di anno in anno con il padre e la madre o la Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo;
• Per quanto riguarda le vacanze estive, il figlio minore trascorrerà un periodo di 15 gg continuativi con la madre ed un periodo di 15 gg continuativi con il padre compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto), in ragione del rispettivo godimento delle ferie di ciascuno dei coniugi e nel rispetto delle esigenze del minore;
• Entrambi i coniugi, dovranno manifestare la loro massima collaborazione e disponibilità affinché il figlio possa sentire sempre e comunque la continuativa presenza di entrambi i genitori nonostante la separazione e dovranno impegnarsi reciprocamente a non frapporre ostacoli, impedimenti, limiti o divieti all'attuazione del diritto del figlio minore di mantenere e conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale e in particolare con i nonni e gli zii, nelle stesse modalità di frequentazione da sempre esistenti e ancora in atto;
• Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere regolamentato con separata scrittura la suddivisione dei beni mobili detenuti in comunione, di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
- Dichiarare compensate le spese di lite”.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti, essendo fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede: omologa integralmente l'accordo intercorso tra le parti;
compensa le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
3.12.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.12.2025, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1707 R.G.A.C. dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Campise, giusta procura in calce al ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. del 30.04.2025;
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Peppino CP_1 C.F._2
Mariano, giusta procura alle liti in calce alla memoria di costituzione e risposta del 09.06.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 8.04.2025, ha dedotto di aver intrattenuto a Parte_1 decorrere dal 2022 con una relazione more uxorio dalla quale nasceva il figlio CP_1 minore il 30.07.2023; cessata la convivenza per il venir meno dell'unione Persona_1 sentimentale, ella si è trasferita unitamente al figlio minore presso un immobile preso in locazione a suo nome e sito in Catanzaro alla Via Redipuglia n. 20, mentre è CP_1 rimasto a vivere presso la casa familiare sita in Catanzaro alla Via dei Tulipani n. 189; ciò premesso ha chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ed in particolare: A) affidare il figlio minore di anni uno e otto mesi, ad entrambi i Persona_1 genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, che provvederà a informare il padre di
, della nuova residenza, essendo attualmente ospite dei genitori;
B) Stabilire gli Persona_1 impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato;
C) Stabilire a carico del sig. un assegno CP_1 di mantenimento di € 350,00 mensili in favore del figlio , con la previsione di Persona_1 adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. Il suddetto importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra
, oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Parte_1
Sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare;
D) Stabilire Parte_1 tempi e modalità della presenza dei figli minori presso i nonni».
Con comparsa del 09.06.2025 si costituiva in giudizio il quale contestava la CP_1 domanda avversaria e chiedeva «[...] Voglia l'On.le Tribunale adito: - Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, , nato il [...] a Catanzaro, ad [...] i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale vivranno insieme in
Catanzaro, alla via Redipuglia n. 20, con diritto del padre a vederlo e tenerlo con sé nei tempi e modi sopra meglio descritti e pertanto: dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16:00, e, dalle ore 14:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica a settimane alternate;
- Accertare e stabilire gli impegni e le attività quotidiane del figlio minore relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute alla luce del piano genitoriale allegato alla presente».
Nelle more del giudizio, come dichiarato all'udienza del 3.12.2025, le parti, nell'interesse esclusivo del figlio minore, sono pervenute ad un accordo integrale alle condizioni di seguito indicate:
• “Affidare il figlio minore , nato a Catanzaro il [...], ad [...] i Persona_1 genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, sig.ra , Parte_1 sita in Catanzaro alla Via Redipuglia n. 20;
• Il sig. in qualità di genitore non collocatario e non affidatario, CP_1 concorrerà al mantenimento ordinario del figlio minore , nato a [...] il Per_1
30.07.2023, nella misura di € 260,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli Indici Istat come per legge, da corrispondersi quanto alla somma di € 210,00 entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della sig.ra , ed € 50 mediante pagamento diretto Parte_1 alla sig.ra per estinzione del debito a carico della sig.ra pari Parte_2 Parte_1
a € 1900 e fino alla estinzione di esso;
dal 5 marzo 2029 il sig. verserà l'intera CP_1 somma di € 250 entro il giorno 5 di ogni mese a mani della sig.ra Parte_1 • Oltre al 50% delle spese straordinarie come da “Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto famigliare” approvato dal
Tribunale di Catanzaro e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro in data
16 maggio 2019 che si allega, secondo il seguente criterio:
1) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
2) le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative, per università e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
• Il padre potrà vedere il proprio figlio minore e tenerlo con sé, compatibilmente Per_1 con i suoi interessi ed impegni scolastici ed extra, dal lunedì al sabato dalle ore 14:00 alle ore 16:00;
• Il sig. potrà tenere con sé il figlio minore due fine settimana al mese CP_1
(sabato e domenica) o comunque nei giorni in cui è libero da impegni lavorativi, da concordare preventivamente con la madre di mese in mese, in considerazione dei suoi impegni lavorativi, prelevandolo dalla casa della madre, la quale avrà premura di farlo trovare pronto, alle ore 14:00 del sabato, ove lo ricondurrà, entro le ore 20,00 della domenica, consegnandolo alla mamma dinanzi al portone d'ingresso dell'abitazione;
• Per quanto riguarda le vacanze di Natale, il figlio minore trascorrerà la vigilia con un genitore e la festività con l'altro, (iniziando per quest'anno 2025, la vigilia con il padre e quindi il giorno di Natale con la madre), in modo alternato di anno in anno;
così come ad anni alterni trascorrerà la fine dell'anno con un genitore e il capodanno con l'altro,
(iniziando con il 31 con la madre e giorno 1 con il padre), salvo accordi diversi liberamente assunti tra i genitori di volta in volta, anche in base alle esigenze del minore stesso nonché lavorative dei genitori;
e così anche per quanto riguarda le vacanze di
Pasqua: trascorrerà alternativamente di anno in anno con il padre e la madre o la Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo;
• Per quanto riguarda le vacanze estive, il figlio minore trascorrerà un periodo di 15 gg continuativi con la madre ed un periodo di 15 gg continuativi con il padre compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto), in ragione del rispettivo godimento delle ferie di ciascuno dei coniugi e nel rispetto delle esigenze del minore;
• Entrambi i coniugi, dovranno manifestare la loro massima collaborazione e disponibilità affinché il figlio possa sentire sempre e comunque la continuativa presenza di entrambi i genitori nonostante la separazione e dovranno impegnarsi reciprocamente a non frapporre ostacoli, impedimenti, limiti o divieti all'attuazione del diritto del figlio minore di mantenere e conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale e in particolare con i nonni e gli zii, nelle stesse modalità di frequentazione da sempre esistenti e ancora in atto;
• Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere regolamentato con separata scrittura la suddivisione dei beni mobili detenuti in comunione, di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
- Dichiarare compensate le spese di lite”.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti, essendo fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede: omologa integralmente l'accordo intercorso tra le parti;
compensa le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
3.12.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo