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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
n. rg. 4138/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4138 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. BAINO ANNALISA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._2
BAINO ANNALISA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/03/2024 e Parte_1 Controparte_1
- premesso di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 21/06/2002 e che dalla loro unione è nato
(01.12.2004), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, studente universitario Per_1
- rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 19.11.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) il IG. verserà un assegno alimentare per il sostentamento del figlio pari Parte_1 Per_1
a Euro 200,00/mese, oltre al 100% delle tasse universitarie, nonché il 50% spese straordinarie secondo il Protocollo in uso nel Foro di Napoli;
2) il signor verserà alla signora la somma di €200,00 mensili Pt_1 Controparte_1 quale assegno di mantenimento;
3) il mutuo della casa di abitazione, sarà pagato pari ad € 729 mensili, sarà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
4) la casa familiare sita in Napoli, Via G.Leopardi 172 , di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnata alla IG.ra che vi abiterà con il figlio ”. Controparte_1 Persona_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 (atto n.89, parte II, S. A sez. Z, reg. Atti Matrimonio anno Controparte_1
2002);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 22/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino