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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/07/2025, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.30/2025RG
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Annunziata n. 26, codice fiscale , rappresentata e difesa, giusta procura CodiceFiscale_1 rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Francesca Di Pasqua
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avvocato Livia Gaezza
-RESISTENTE-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, con ricorso depositato il 31.12.2024, esponeva che a seguito di visita medica, nella seduta del 20.05.2019, la Commissione Medica la riconosceva: invalida con totale e permanente inabilità lavorativa grave 100%, con decorrenza dal 20.05.2019; nonché portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3, comma 3, l. 5.2.1992, 104. Con provvedimento datato
15.11.2024, notificato il 03.12.2024 l' le comunicava che la pensione n.044-210007204693 era CP_1 stata ricalcolata sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022, e le chiedeva l'immediata restituzione delle somme erogate pari ad euro 7.777,75. CP_ Eccepiva l'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall' per violazione degli artt. 13
l. 412/1991 e 52 l. 88/1989. Riteneva che in assenza di dolo le somme erogate non sono ripetibili.
Rappresentava che nessuna condotta dolosa le si poteva ascrivere, avendo ella sempre provveduto a dichiarare i propri redditi che erano pertanto conosciuti dall'Ente. Stante la sua buona fede e l'assenza di dolo, l'erronea erogazione delle somme andava imputata esclusivamente all'istituto, che aveva continuato ad erogare la prestazione. Richiamava i principi espressi dalla Corte di cassazione in materia di indebito assistenziale, volti ad escludere la ripetizione in assenza di dolo del percipiente e in presenza di una situazione idonea a generare affidamento. Concludeva chiedendo: Ordinare all' di revocare con effetto immediato l'ordine di restituzione delle somme pari ad euro 7.777,75. CP_1
Condannare l' alla refusione delle spese, compensi del giudizio oltre al rimborso delle spese CP_1 generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ex art 93 cpc CP_ Si costituiva, con memorie depositate il 14.02.2025, l' il quale precisava che l'indebito scaturiva da un provvedimento di ricostituzione del 15/11/24 operato sulla prestazione di invalidità civile, cat.
INVCIV 044-210007204693, in titolarità alla ricorrente (pensione di inabilità). Precisava che i redditi dichiarati dalla ricorrente, prelevati dal fisco per l'anno 2022, avevano comportato la perdita del diritto per gli anni 2023 e 2024 per superamento delle soglie reddituali previste per godere della prestazione.
Eccepiva che è onere del ricorrente provare, per il periodo oggetto di causa, la sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta e che detto onere nella specie non risultava assolto.
Eccepiva, altresì l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 13, c. 1 l. n. 412/1991 e art. 52, l. n.
88/1989), inquanto riferibili solo all'indebito previdenziale pensionistico.
Contestava l'orientamento richiamato dal ricorrente, secondo cui in assenza di dolo dell'accipiens e di legittimo affidamento da parte di quest'ultimo è esclusa la ripetizione se l'erogazione non sia CP_ addebitabile al percettore. Rilevava che nella specie il pagamento in eccesso operato dall' nelle annualità 2023 e 2024, non scaturiva da un errore dell' ma da una verifica. Riteneva irrilevante CP_1
l'atteggiamento psicologico della ricorrente, stante che la rideterminazione della prestazione era diretta conseguenza delle disposizioni previste per il recupero delle prestazioni a seguito della verifica dei requisiti reddituali previsti dall'art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, e nella specie dall'art. 35, commi 8 e 10 bis del d.l. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009. Riteneva, quindi, che, ai fini della irripetibilità dell'indebito, non rileva la comunicazione da parte del pensionato dei fatti incidenti sulla misura e sul diritto a pensione, ma, come nel caso di specie, la tempestività del recupero. Ribadiva che la previsione dell'art. 13, 2° comma (e correlativamente, dall'art. 35, d.l. n. 207/2008, conv. in l.
n. 14/2009), impone soltanto il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurato è avvenuta e la tempestività della richiesta dell'Istituto rispetto ad esse, trattandosi di una verifica che si effettua soltanto allorquando l' viene a conoscenza dei dati reddituali “a consuntivo”. Rilevava, altresì CP_1 che l'erogazione della prestazione in oggetto è, per sua natura provvisoria, inquanto soggetta a modificazioni nell'an e nel quantum, non appena noti i dati reddituali. Evidenziava infine, che non ricorrevano i presupposti dell'irripetibilità dell'indebito escludendosi nella specie un affidamento meritevole di tutela circa l'irripetibilità della prestazione, avuto riguardo all'ampio superamento dei limiti reddituali scaturente dai redditi -da lavoro dipendente- percepiti dalla ricorrente. Escludeva inoltre che l'assegno di invalidità civile indebitamente goduto dalla ricorrente fosse destinato al
“soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia”, in considerazione dei redditi da lavoro dalla stessa percepiti. Riteneva ricorre, in dette ipotesi, l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Concludeva chiedendo rigettarsi il ricorso in quanto, improponibile, con conferma dell'indebito impugnato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
Con ordinanza del 10.06.2025 la causa veniva delegato al sottoscritto giudicante per la decisione.
Con provvedimento del 16.06.2025 veniva disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Nella specie si controverte di indebito assistenziale per superamento del limite reddituale. In dette fattispecie, non essendo applicabili i limiti di ripetibilità propri dell'indebito previdenziale, trovano applicazione i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Va ricordato che gli stessi giudici di legittimità hanno evidenziato e ribadito (cfr. Cass. 28771/2018) che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)" (nel medesimo senso Cass. n. 1446/2008).
Con riguardo all'indebito assistenziale, non trova applicazione il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma i principi di settore suoi propri, ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento o di prestazioni tra loro incompatibili). Trattasi di un sottosistema che, pur con riguardo a molteplici e diverse fattispecie in concreto, ha come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento. Gli stessi Giudici della Consulta, in tema di indebito assistenziale (cfr. ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) hanno sottolineato che pur inesistente un principio che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. Il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -
e nei limiti- della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993). In conformità ai suddetti canoni, i Giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che in ipotesi di indebito assistenziale, ed in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771 del 2018 e Cass. n. 10642 del 2019).
Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore. Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto dell'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei titolari di CP_1 prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari. Pertanto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle CP_1 condizioni economiche sussiste oramai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'istituto (Cass. 25 giugno 2020 n. 12608).
Mentre ha affermato che “una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme" (Cass. n. 28771/2018).
Venendo alla fattispecie in esame è incontroverso che la ricorrente ha percepito, negli anni in oggetto, redditi da lavoro dipendente incompatibili, nella misura, con la pensione di inabilità civile (le dichiarazioni dei redditi in atti).
Ciò posto si ritiene che nella specie l'incremento reddituale sia tale da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio.
Risulta, infatti che la ricorrente ha dichiarato per l'anno 2022 un reddito personale pari a €.20.511,00
(si veda dichiarazione dei redditi 2023 anno di imposta 2022). Il limite reddituale per godere della prestazione, nel 2022, era fissato ad €17.05,42.
Ad escludere un legittimo affidamento concorre inoltre la tempestività dell'accertamento effettuato dall'Istituto. Ed invero la dichiarazione dei redditi risulta presentata in data 03.07.2023 e l' , CP_1 prelevati i dati reddituali dal fisco, ha operato la verifica è si è attivato per il recupero delle somme pagate in eccedenza entro l'anno successivo.
Nel caso di specie si deve ritenere che non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento
Ne consegue che è legittimo il recupero operato dall'istituto previdenziale.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento
3. Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 30/2025R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.863,50, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% se dovute.
Catania, 3 luglio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.30/2025RG
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Annunziata n. 26, codice fiscale , rappresentata e difesa, giusta procura CodiceFiscale_1 rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Francesca Di Pasqua
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avvocato Livia Gaezza
-RESISTENTE-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, con ricorso depositato il 31.12.2024, esponeva che a seguito di visita medica, nella seduta del 20.05.2019, la Commissione Medica la riconosceva: invalida con totale e permanente inabilità lavorativa grave 100%, con decorrenza dal 20.05.2019; nonché portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3, comma 3, l. 5.2.1992, 104. Con provvedimento datato
15.11.2024, notificato il 03.12.2024 l' le comunicava che la pensione n.044-210007204693 era CP_1 stata ricalcolata sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022, e le chiedeva l'immediata restituzione delle somme erogate pari ad euro 7.777,75. CP_ Eccepiva l'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall' per violazione degli artt. 13
l. 412/1991 e 52 l. 88/1989. Riteneva che in assenza di dolo le somme erogate non sono ripetibili.
Rappresentava che nessuna condotta dolosa le si poteva ascrivere, avendo ella sempre provveduto a dichiarare i propri redditi che erano pertanto conosciuti dall'Ente. Stante la sua buona fede e l'assenza di dolo, l'erronea erogazione delle somme andava imputata esclusivamente all'istituto, che aveva continuato ad erogare la prestazione. Richiamava i principi espressi dalla Corte di cassazione in materia di indebito assistenziale, volti ad escludere la ripetizione in assenza di dolo del percipiente e in presenza di una situazione idonea a generare affidamento. Concludeva chiedendo: Ordinare all' di revocare con effetto immediato l'ordine di restituzione delle somme pari ad euro 7.777,75. CP_1
Condannare l' alla refusione delle spese, compensi del giudizio oltre al rimborso delle spese CP_1 generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ex art 93 cpc CP_ Si costituiva, con memorie depositate il 14.02.2025, l' il quale precisava che l'indebito scaturiva da un provvedimento di ricostituzione del 15/11/24 operato sulla prestazione di invalidità civile, cat.
INVCIV 044-210007204693, in titolarità alla ricorrente (pensione di inabilità). Precisava che i redditi dichiarati dalla ricorrente, prelevati dal fisco per l'anno 2022, avevano comportato la perdita del diritto per gli anni 2023 e 2024 per superamento delle soglie reddituali previste per godere della prestazione.
Eccepiva che è onere del ricorrente provare, per il periodo oggetto di causa, la sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta e che detto onere nella specie non risultava assolto.
Eccepiva, altresì l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 13, c. 1 l. n. 412/1991 e art. 52, l. n.
88/1989), inquanto riferibili solo all'indebito previdenziale pensionistico.
Contestava l'orientamento richiamato dal ricorrente, secondo cui in assenza di dolo dell'accipiens e di legittimo affidamento da parte di quest'ultimo è esclusa la ripetizione se l'erogazione non sia CP_ addebitabile al percettore. Rilevava che nella specie il pagamento in eccesso operato dall' nelle annualità 2023 e 2024, non scaturiva da un errore dell' ma da una verifica. Riteneva irrilevante CP_1
l'atteggiamento psicologico della ricorrente, stante che la rideterminazione della prestazione era diretta conseguenza delle disposizioni previste per il recupero delle prestazioni a seguito della verifica dei requisiti reddituali previsti dall'art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, e nella specie dall'art. 35, commi 8 e 10 bis del d.l. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009. Riteneva, quindi, che, ai fini della irripetibilità dell'indebito, non rileva la comunicazione da parte del pensionato dei fatti incidenti sulla misura e sul diritto a pensione, ma, come nel caso di specie, la tempestività del recupero. Ribadiva che la previsione dell'art. 13, 2° comma (e correlativamente, dall'art. 35, d.l. n. 207/2008, conv. in l.
n. 14/2009), impone soltanto il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurato è avvenuta e la tempestività della richiesta dell'Istituto rispetto ad esse, trattandosi di una verifica che si effettua soltanto allorquando l' viene a conoscenza dei dati reddituali “a consuntivo”. Rilevava, altresì CP_1 che l'erogazione della prestazione in oggetto è, per sua natura provvisoria, inquanto soggetta a modificazioni nell'an e nel quantum, non appena noti i dati reddituali. Evidenziava infine, che non ricorrevano i presupposti dell'irripetibilità dell'indebito escludendosi nella specie un affidamento meritevole di tutela circa l'irripetibilità della prestazione, avuto riguardo all'ampio superamento dei limiti reddituali scaturente dai redditi -da lavoro dipendente- percepiti dalla ricorrente. Escludeva inoltre che l'assegno di invalidità civile indebitamente goduto dalla ricorrente fosse destinato al
“soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia”, in considerazione dei redditi da lavoro dalla stessa percepiti. Riteneva ricorre, in dette ipotesi, l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Concludeva chiedendo rigettarsi il ricorso in quanto, improponibile, con conferma dell'indebito impugnato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
Con ordinanza del 10.06.2025 la causa veniva delegato al sottoscritto giudicante per la decisione.
Con provvedimento del 16.06.2025 veniva disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Nella specie si controverte di indebito assistenziale per superamento del limite reddituale. In dette fattispecie, non essendo applicabili i limiti di ripetibilità propri dell'indebito previdenziale, trovano applicazione i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Va ricordato che gli stessi giudici di legittimità hanno evidenziato e ribadito (cfr. Cass. 28771/2018) che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)" (nel medesimo senso Cass. n. 1446/2008).
Con riguardo all'indebito assistenziale, non trova applicazione il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma i principi di settore suoi propri, ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento o di prestazioni tra loro incompatibili). Trattasi di un sottosistema che, pur con riguardo a molteplici e diverse fattispecie in concreto, ha come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento. Gli stessi Giudici della Consulta, in tema di indebito assistenziale (cfr. ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) hanno sottolineato che pur inesistente un principio che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. Il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -
e nei limiti- della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993). In conformità ai suddetti canoni, i Giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che in ipotesi di indebito assistenziale, ed in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771 del 2018 e Cass. n. 10642 del 2019).
Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore. Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto dell'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei titolari di CP_1 prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari. Pertanto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle CP_1 condizioni economiche sussiste oramai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'istituto (Cass. 25 giugno 2020 n. 12608).
Mentre ha affermato che “una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme" (Cass. n. 28771/2018).
Venendo alla fattispecie in esame è incontroverso che la ricorrente ha percepito, negli anni in oggetto, redditi da lavoro dipendente incompatibili, nella misura, con la pensione di inabilità civile (le dichiarazioni dei redditi in atti).
Ciò posto si ritiene che nella specie l'incremento reddituale sia tale da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio.
Risulta, infatti che la ricorrente ha dichiarato per l'anno 2022 un reddito personale pari a €.20.511,00
(si veda dichiarazione dei redditi 2023 anno di imposta 2022). Il limite reddituale per godere della prestazione, nel 2022, era fissato ad €17.05,42.
Ad escludere un legittimo affidamento concorre inoltre la tempestività dell'accertamento effettuato dall'Istituto. Ed invero la dichiarazione dei redditi risulta presentata in data 03.07.2023 e l' , CP_1 prelevati i dati reddituali dal fisco, ha operato la verifica è si è attivato per il recupero delle somme pagate in eccedenza entro l'anno successivo.
Nel caso di specie si deve ritenere che non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento
Ne consegue che è legittimo il recupero operato dall'istituto previdenziale.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento
3. Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 30/2025R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.863,50, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% se dovute.
Catania, 3 luglio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi