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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/07/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
RG 723/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), in persona di Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) quale esercente la responsabilità genitoriale sulla
[...] C.F._2 minore, rappresentata e difesa dall'Avv. Liliana Pintus, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via Cavour n. 65;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ATPO
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di opposizione del 19 aprile 2024 ai sensi dell'art. 445-bis, comma sesto, c.p.c.,
l'odierna ricorrente ha contestato le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella causa di accertamento tecnico preventivo, avente RG n. 892/2023, introdotta dalla sig.ra al fine di accertare il possesso dei requisiti sanitari richiesti per la Pt_2 concessione della indennità di frequenza ex legge n. 289/1990, nonché lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104/1992 in favore della figlia minore _1
.
[...] 2. Il CTU, nella fase precedente del giudizio, concludeva di non ravvisare in capo alla minore la sussistenza dei presupposti legittimanti l'accesso ai benefici invocati.
3. L'odierna ricorrente depositava quindi dichiarazione di dissenso e instaurava il presente procedimento, contestando le conclusioni cui era pervenuto il CTU e reiterando l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
4. Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato che avrebbe errato il CTU nel non riconoscere i presupposti per l'indennità di frequenza, dal momento che la minore era affetta da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA); ha contestato la metodologia medico-legale utilizzata dall'ausiliare, eccependo che quest'ultimo non avesse preso visione della documentazione prodotta a supporto dell'azione giudiziaria.
5. Invero, dalla diagnosi emessa dallo Studio LiberaMente, che il CTU avrebbe trascurato, emergeva che la minore era affetta da dislessia di gravità moderata, discalculia di gravità moderata, nonché deficit di attenzione selettiva e sostenuta.
6. Il CTU avrebbe pertanto errato nel concludere che la condizione sanitaria della minore non determinava l'accesso alle provvidenze richieste, anche facendo riferimento alla nozione di invalidità civile, invece che all'accertamento circa la persistente difficoltà a svolgere le funzioni proprie dell'età, sussistente in capo a . Parte_1
7. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, accertare che dalla data della domanda o da quella che verrà Parte_1 eventualmente accertata in corso di causa, è minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e che, pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui alle leggi 118/71 e 289/90 e lo stato di handicap ex art. 3 comma 1 legge 104/92.
Con vittoria di spese e competenze dell'intero giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario”.
8. Si è ritualmente costituito in giudizio l , eccependo l'infondatezza in fatto ed in CP_1 diritto della difesa avversaria;
l' si opponeva in particolare alla richiesta di CP_2 rinnovazione delle operazioni peritali, avendo il CTU dato adeguatamente conto delle valutazioni espresse.
2 9. Istruita la causa mediante richieste di chiarimenti al CTU, la decisione viene poi assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
10. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
11. L'art. 1 della legge n. 289/1990 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili minori di anni
18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai
60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990”.
12. La successiva legge n. 170/2010 poi riconosce e codifica quattro disturbi dell'apprendimento, ovverosia dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, e che “possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”.
13. Ai sensi dell'art. 2, tra le finalità della legge richiamata compaiono anche quelle di “a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali”.
14. Gli strumenti per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 sono, poi, individuati nell'art. 5, il quale prevede che “gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Controparte_3
, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con
[...] forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia
3 educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonchè misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché' gli esami universitari”.
15. Inoltre, l'art. 6 della legge n. 170/2010 stabilisce che “I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili”.
16. Il legislatore ha dunque considerato su due piani distinti le due condizioni, predisponendo le misure di cui alla legge n. 170/2010 per fronteggiare i disturbi specifici dell'apprendimento ed apprestando il beneficio di cui alla legge n. 289/1990 qualora tali
(od altri) disturbi comportino una condizione di invalidità civile.
17. Tale soluzione è coerente con quanto stabilito in materia di invalidità civile dall'art. 2, comma 2, della legge n. 118/1971, che dispone che “si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini […], se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
18. Sul punto anche la giurisprudenza, a cui questo giudicante aderisce, ha chiarito che ai fini dell'accesso all'indennità di frequenza l'art. 1 della legge n. 289/1990 richiede non solamente la presenza del DSA, ma anche che esso si traduca e determini 'difficoltà persistenti' a svolgere i compiti e le funzioni dell'età, e che la successiva norma di cui alla legge n. 170/2010, art. 1, sottolinea che detti disturbi possono costituire una 'limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana' (Cass. civ., n. 28817/2020), comportando di norma difficoltà persistenti nello svolgimento di compiti scolastici, dovendosi, tuttavia, ulteriormente verificare ai fini del riconoscimento del beneficio di cui
4 all'art. 1 della legge n. 289/1990, se essi siano tali da determinare una condizione di invalidità civile (Trib. Perugia, n. 270/2019 e Trib. Velletri, n. 715/2022).
19. Pertanto, si ritiene che il diritto alla percezione dell'indennità di frequenza non sorga quale automatica conseguenza dell'accertata esistenza di disturbi dell'apprendimento, atteso che questi ultimi, seppur comportanti una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana, non sono di per sé soli necessariamente idonei, a seconda del grado di gravità e della situazione complessiva dell'interessato, a determinare in capo al minore delle 'difficoltà persistenti' a svolgere i compiti e le funzioni dell'età, ovverosia a determinare il riconoscimento della condizione di invalido civile.
20. Quanto al caso di specie, non risulta fondata la censura volta a contestare al CTU di non aver tenuto in considerazione il piano di studi personalizzato, atteso che la questione afferisce a un diverso piano di valutazione, e in ogni caso il dott. ha CP_4 adeguatamente sostenuto che tale piano era da considerarsi uno strumento compensativo sufficiente, ai fini che ci occupano, per far fronte ai problemi cui è affetta la minore.
21. Allo stesso modo, non si ritiene colga nel segno la doglianza volta a censurare l'operato del dott. nella parte in cui non avrebbe tenuto in considerazione quanto CP_4 risultante dalla diagnosi del Centro LiberaMente, posto che l'ausiliare, dopo aver precisato che quest'ultimo non risultava accreditato, è comunque entrato nel merito, esaminando quanto risultava dalla diagnosi in atti e dai test svolti, mediante una comparazione critica con quanto accertato in sede di visita.
22. Invero, così si legge nell'elaborato peritale:
“Cenni anamnestici
La madre descrive come una ragazza indipendente, un po' ribelle, talvolta _1 riottosa alla disciplina, ma globalmente assennata e abbastanza autonoma e capace di badare a se stessa in modo conforme all'età. Secondo lei, le difficoltà scolastiche sono praticamente l'unico problema di rilievo che desta qualche preoccupazione.
LI
TI si presenta al CTU con un'aria un po' sostenuta, quasi di sfida, che però nel proseguo dell'esame si stempera, e allora la ragazza diventa collaborativa e attivamente partecipe, alla fine decisamente coinvolta, incuriosita e impegnata. Si autodefinisce
«lunatica». Nella conversazione si rivela in grado di seguire concetti e articolazioni
5 anche complessi, in cui rivela una certa originalità personale di pensiero, e una certa capacità di sostenere dialetticamente le sue posizioni (naturalmente, in grado conforme all'età). Mi racconta del suo modo di vivere, dei suoi interessi, delle sue attività, che si rivelano di tipo comune e analoghi a quelli delle sue coetanee. Nelle prove scolastiche mostra prestazioni non brillanti, in alcuni spunti ai limiti inferiori della media, ma generalmente non decisamente difettivi. Interessante la prova di lettura: preavvisata dal
CTU che ciò che in quel momento interessa è la comprensione più che la velocità, la ragazza legge dapprima un testo alla portata della sua scolarità, mostrando una lettura chiara, e una buona comprensione e memorizzazione dei concetti letti. Il CTU allora le chiede se se la sente di affrontare un testo difficile. La ragazza che, come prima detto, a questo punto dell'esame si è incuriosita, accetta la «sfida». Le viene sottoposto un testo molto oltre la sua scolarità: ovviamente in gran parte non comprende i vocaboli, ma è interessante come affronta il problema. Esemplificherò descrivendo come affronta la parola «suzione», che dice di non conoscere, in un testo che parla del neonato. Le chiedo cosa le ricorda tale parola, risponde che le ricorda la parola «assumere»; allora le chiedo cosa significa «assumere», e lei risponde che significa «prendere»; quindi le chiedo che cosa «prende» il neonato, e la ragazza, illuminandosi, arriva alla soluzione corretta: «succhiare il latte», mostrando buone strategie di recupero dell'informazione.
Interessante è anche il fatto che la ragazza afferma che l'esercizio di «lettura difficile» le
è piaciuto molto.
Considerazioni
[…] Pers Gli unici documenti clinici di rilievo presentati sono la Segnalazione Allieva del
06.06.22, e la Relazione», sempre del 06.06.22 dello «Studio LiberaMente».
La Relazione dello «Studio Liberamente», centro privato non accreditato per la certificazione di DSA secondo le indicazioni della legge nazionale 170/10 e della legge regionale sarda 15/18, propone le seguenti diagnosi: DSA con compromissione della lettura di gravità attuale moderata;
DSA con compromissione del calcolo di gravità attuale moderata;
si segnala la presenza di deficit di attenzione selettiva e sostenuta. Anche se non formulata da un centro accreditato tale Relazione mantiene un'efficacia provvisoria per quanto riguarda la
6 scuola nelle more del rilascio della corretta certificazione da parte delle strutture sanitarie pubbliche o regolarmente accreditate, in forza della Circolare Ministeriale n. 8 del 06.03.2013, e più in generale mantiene il suo valore come parere diagnostico espresso da uno specialista privato [La «diagnosi» è un atto clinico che come tale può essere posto da qualunque soggetto abilitato a farlo, la «Certificazione di DSA» è un documento con valore legale che attesta il disturbo e i diritti che ne derivano e che pertanto soggiace alla legge per quanto concerne i soggetti abilitati a rilasciarla e le relative procedure].
Come abbiamo visto, le diagnosi proposte sono: DSA con compromissione della lettura di gravità attuale moderata;
DSA con compromissione del calcolo di gravità attuale moderata;
si segnala la presenza di deficit di attenzione selettiva e sostenuta. Tuttavia, se andiamo a vedere i risultati analitici riportati, troviamo che: gli indici di Comprensione verbale, memoria di Lavoro, Velocità di elaborazione, Somiglianza, Vocabolario,
Comprensione, sono riportati tutti nella media, e solo l'Indice di Ragionamento Visuo-
Percettivo è riportato al limite della media (ma non deficitario); il disegno con cubi, il ragionamento con matrici, la memoria di cifre, il riordinamento lettere-numeri, il cifrario, sono riportati nella media, e solo i concetti illustrati sono riportati come abilità molto povera, mentre la ricerca di simboli è riportata al di sotto della media (ma entrambi non deficitari); la valutazione dell'attenzione con il test delle campanelle è riportato sotto il
5° percentile sia per rapidità che per accuratezza, ma il test di figura complessa di
[...]
è riportato sotto il 10° percentile, ma sopra il 5°; la lettura è riportata al -1,67 ds Per_2 per la correttezza lettura non parole, al <5° percentile per la correttezza comprensione testo scritto, ma fra il 5° e il 10° percentile per la correttezza lettura di brano, e riportata sufficiente per velocità di lettura in tutte le prove;
le prestazioni dettato non parole e velocità di scrittura sono riportate nella norma;
il calcolo a mente è riportato sotto la norma, ma non deficitario (fra il 5° e il 10° percentile); la lettura di numeri, le moltiplicazioni a mente, il calcolo rapido, le triplette, sono riportate nella norma.
In base a tali risultati, a parere dello scrivente, l'aggettivo più appropriato per tutte le prove non in norma sarebbe «lieve», piuttosto che «moderato». Sulla base delle osservazioni del CTU qualche maggior perplessità si può esprimere per i giudizi sulla correttezza lettura di brano e soprattutto sulla comprensione (ma le differenze potrebbero solo sottolineare il fatto che fra i metodi di esame ai fini dell'accertamento di un DSA, e i
7 metodi medico-legali di esame durante la visita ai fini della valutazione di un'invalidità del minore ci sono sostanziali differenze)
In tutti i casi, già sulla base dei risultati riportati nella Relazione dello «Studio
LiberaMente», e senz'altro sulla base dei dati anamnestici e clinici raccolti dal CTU, le difficoltà di sono apparse appartenere al tipo per cui sono indicati i _1 provvedimenti compensativi e sostitutivi previsti dalla legge, ma viceversa, in una ragazza sana, priva di co-morbilità e/o altre possibili cause di invalidità, non sono risultate di un livello quali-quantitativo tale da poter essere considerate invalidità ai sensi della legge
289/90 o handicap ai sensi della legge 104/92.
Conclusioni
Sulla base delle risultanze di questa CTU, Parte_1
Non presenta dalla domanda e fino alla minore età difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ai sensi della legge 289/1990;
Non risulta in condizione di handicap, ai sensi della legge 104/92”
23. Nella replica alle osservazioni trasmesse da parte del CTP alla bozza di elaborato peritale, con riferimento alla valutazione del documento dello Studio LiberaMente, il CTU ha precisato che quest'ultimo “va letto su due livelli: A) i dati rilevati, e B) la loro interpretazione. Il CTU spiega (credo esaurientemente) i motivi per cui non trova condivisibile l'aggettivo interpretativo «moderato», e propende per l'aggettivo interpretativo “lieve», sulla base delle stesse risultanze riportate nel documento dello
. Riassumendo sinteticamente, tali risultanze, secondo quanto Controparte_5 riportato nel documento dello Studio Liberamente, indicano: gli indici di Comprensione verbale, memoria di Lavoro, Velocità di elaborazione, Somiglianza, Vocabolario,
Comprensione, sono riportati tutti nella media, e solo l'Indice di Ragionamento Visuo-
Percettivo è riportato al limite della media (ma non deficitario); il disegno con cubi, il ragionamento con matrici, la memoria di cifre, il riordinamento lettere-numeri, il cifrario, sono riportati nella media, e solo i concetti illustrati sono riportati come abilità molto povera, mentre la ricerca di simboli è riportata al di sotto della media (ma entrambi non deficitari); la valutazione dell'attenzione con il test delle campanelle è riportato sotto il
5° percentile sia per rapidità che per accuratezza, ma il test di figura complessa di
[...]
è riportato sotto il 10° percentile, ma sopra il 5°; la lettura è riportata al -1,67 ds Per_2
8 per la correttezza lettura non parole, al <5° percentile per la correttezza comprensione testo scritto, ma fra il 5° e il 10° percentile per la correttezza lettura di brano, e riportata sufficiente per velocità di lettura in tutte le prove;
le prestazioni dettato non parole e velocità di scrittura sono riportate nella norma;
il calcolo a mente è riportato sotto la norma, ma non deficitario (fra il 5° e il 10° percentile); la lettura di numeri, le moltiplicazioni a mente, il calcolo rapido, le triplette, sono riportate nella norma”.
24. Con ordinanza del 29 giugno 2024, il giudicante poi richiedeva al CTU di integrare l'elaborato peritale, esplicitando le ragioni per cui ha ritenuto che “qualche maggior perplessità si può esprimere per i giudizi sulla correttezza lettura di brano e soprattutto sulla comprensione”, rispetto all'accertamento svolto e alle conclusioni raggiunte, anche con riferimento all'affermazione secondo cui “le differenze potrebbero solo sottolineare il fatto che fra i metodi di esame ai fini dell'accertamento di un DSA, e i metodi medico- legali di esame durante la visita ai fini della valutazione di un'invalidità del minore ci sono sostanziali differenze”.
25. Sul punto, il dott. ha così precisato: “La problematica medico-legale dei DSA è CP_4 intrinsecamente legata, in prima istanza alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, che riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di
Apprendimento, per i quali apre, in via generale, un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificamente agli alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. In altre parole, in prima istanza il contesto medico legale dei DSA — e ciò si applica strettamene al nostro caso della minore — si pone Parte_1 nell'ambito del diritto allo studio. Infatti, il tipo di provvedimenti previsti, finalizzati all'esercizio di tale diritto, si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.
Invece, la valutazione peritale della minore ai fini previsti dalla legge 269/90 si posta in un ambito finalizzato ad accertare se il minore presenti (all'epoca dell'accertamento)
«difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età». Il senso di tale espressione ci è chiarito dal comma 2 art. 2 della legge 118/71: «[…] si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini […] se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età [...]».
9 La differenza di contesto valutativo porta con sé l'ovvia conseguenza del fatto che, benchè un bambino certificato DSA (anche con piena validità, ovvero da Strutture Pubbliche o accreditate) abbia senz'altro diritto ai benefici specificamente previsti dalla legge
170/10, e come ogni altro bambino possa avere condizioni che lo fanno anche considerare invalido civile meritevole dell'indennità di frequenza, non ci può essere alcun automatismo fra riconoscimento di DSA e indennità di frequenza”.
26. Tenuto pertanto conto delle “condizioni specifiche della minore , ovvero del suo _1
DSA, non comparendo agli atti altri problemi di rilievo”, ha chiarito che la “la frase “le differenze potrebbero solo sottolineare il fatto che fra i metodi di esame ai fini dell'accertamento di un DSA, e i metodi medico-legali di esame durante la visita ai fini della valutazione di un'invalidità del minore ci sono sostanziali differenze” intendeva salvaguardare da un lato l'indipendente valore della diagnosi di DSA per quanto riguarda la scuola, dall'altro lato la non continuità di tale valore di rilievo scolastico con l'eventuale valore ai fini peritali;
e inoltre intendeva giustificare la mia opinione di CTU che in tutti casi i «Disturbi» in questione sembravano dover ricevere l'epiteto di «lieve», piuttosto che di «moderato»”.
27. Inoltre, rispetto all'ulteriore espressione “qualche maggior perplessità si può esprimere per i giudizi sulla correttezza lettura di brano e soprattutto sulla comprensione”, il CTU ha puntualizzato che “Tale frase intendeva dire che, mentre per altri aspetti delle difficoltà
d'apprendimento la perplessità si limita alla possibilità di definirle «lievi», anziché
«moderate”, in questo caso la perplessità del CTU è proprio sulla concreta esistenza o meno di un «DSA con compromissione della lettura» di rilevanza clinica», che alla luce di quanto segue potrebbe essere un falso positivo.
Infatti, nel documento dello «Studio LiberaMente». la lettura è riportata al -1,67 ds (basso ma non di fascia clinica) per correttezza lettura non parole, al <5° percentile (effettivamente sotto il cut-off) per correttezza comprensione testo scritto, ma fra il 5° e il 10° percentile (non brillante ma non di fascia clinica) per correttezza lettura di brano, e riportata sufficiente per velocità di lettura in tutte le prove.
Francamente mi pare un po' poco per diagnosticare pienamente un «DSA con compromissione della lettura di gravità attuale moderata».
Tale dubbio viene rinforzato dai riscontri peritali”, tenuto conto di quanto appreso dall'ausiliare in sede di visita, per cui “i riscontri clinici del CTU non farebbero pensare a un
10 «DSA comprensione della lettura», bensì eventualmente di una particolare influenza del contesto emotivo e relazionale sulle performance della minore, e per essere validata l'ipotesi di DSA comprensione della lettura necessiterebbe, a mio parere, di un risconto indipendente, che per maggior garanzia dovrebbe avvenire in una Struttura Pubblica, riscontro di cui si dovrebbero avvalere a mio parere anche i restanti risultati riportati nel documento del
06.06.22”.
28. Di talché, da quanto riportato emerge che il CTU ha dato analitico e puntuale riscontro della metodologia medico-legale applicata, pervenendo a una propria autonoma valutazione dello stato di salute della minore, sulla base sia di quanto osservato in sede di obiettività clinica, sia dei test e delle valutazioni del centro LiberaMente, esprimendo un giudizio indipendente con adeguata profondità delle ragioni che lo hanno condotto alle suddette conclusioni.
29. Quanto posto in luce risulta vieppiù confortato dalla seconda integrazione peritale richiesta al dott. volta a tenere in considerazione, al fine della compiuta risposta CP_4 ai quesiti affidati, anche la nuova certificazione dell'ASL di Sassari del 4.10.2024 relativa alla rivalutazione neuropsicologica della minore, effettuata successivamente all'accertamento di cui si discute.
30. Sul punto, dopo aver analiticamente esaminato la certificazione, con i relativi indici e la rassegnata diagnosi, e postala a confronto con la diagnosi dello Studio LiberaMente e l'obiettività clinica riscontrata in sede di visita, il dott. ha riscontrato in capo CP_4 alla minore un “apprezzabile peggioramento. Il peggioramento che vogliamo evidenziare consiste non tanto (o non solo) nel peggioramento di alcuni singoli item delle batterie utilizzate per l'analisi delle abilità scolastiche (il quale peggioramento potrebbe essere transeunte, dovuto alle maggiori complessità apprenditive implicate nella progressione della scolarità, e il cui valore ai fini dell'ottenimento del beneficio richiesto potrebbe comunque essere discutibile, per le ragioni esplicitate nelle Risposte del 12.11.23 del
CTU alle “Osservazioni” dell'avvocato Pintus), quanto - secondo l'opinione di questo
CTU - in un peggioramento globale, che coinvolge anche il livello emotivo e di vissuto.
La certificazione dell'Ottobre 2024 non tratta esplicitamente di tali aspetti, ma essi sono leggibili in trasparenza da alcune notazioni che l'esaminatore fa nei suoi “commenti”, e la loro influenza è leggibile anche in alcune variazioni delle competenze scolastiche, al di là del loro aspetto puramente “punteggio tecnico”.
11 L'esempio che mi sembra più calzante, di variazione che rivela problematiche più complesse del solo dato tecnico-numerico, ci è dato dal preoccupante andamento delle competenze di lettura.
Come afferma correttamente la certificazione Asl, essa è sì migliorata in velocità ma è peggiorata in comprensione, la quale comprensione era un punto di forza TI. Non conosciamo le cause di tale variazione, ma secondo alcuni autori, l'addestramento alla velocità che a volte si opera sullo studente con DSA lettura è di fatto un errore didattico,
e va a discapito della capacità di comprensione, soprattutto quando la lettura in origine era lenta ma non in maniera grave.
Un altro esempio lo abbiamo nelle prove di scrittura: “ passa continuamente dal _1 corsivo allo stampato maiuscolo o minuscolo, mostrando affaticamento, dispendio di risorse attentive, e frustrazione”.
Più in generale, più degli aspetti legati alle performance scolastiche, preoccupa il cambiamento di atteggiamento (che è una spia del cambiamento di vissuto) di un _1 cambiamento del tipo che è spesso legato a un'eccessiva pressione legata alle aspettative sullo studente.
La che emergeva dall'esame del CTU era una ragazza che si presentava sicura di _1 sé, quasi “sfidante” (sfida che poteva anche nascondere una sensazione di debolezza, ma con attitudini reattive), in grado di affrontare ragionamenti di qualche complessità, e dotata di un'ottima collaboratività se interessata dalle proposte performative;
la _1 che emerge dal Certificato Asl appare divenuta incerta, tendenzialmente ansiosa, insicura;
e alcune sue défaillance possono essere attribuite più alla componente ansiosa, che a quella strettamente strumentale.
Sulla base di tale peggioramento, non solo sul versante DSA, bensì anche globale, coinvolgente con molta probabilità aspetti emotivi negativi (che a loro volta si ripercuotono sui risultati), possiamo dire che il giudizio valutativo, allo stato attuale, deve essere diverso da quello elaborato all'epoca delle operazioni peritali”.
Sicché, “A parere dello scrivente, ad oggi si può dire che effettivamente presenta _1 difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
La decorrenza di tale mutata condizione si può plausibilmente porre all'epoca dell'inizio della frequenza della classe I scuola secondaria di II grado.
12 La situazione potrebbe migliorare, perciò è a mio parere opportuno un controllo al compimento del 16° anno”.
31. Per le medesime considerazioni, con ulteriore integrazione del 6 maggio 2025, il CTU ha riconosciuto sussistente in capo alla minore lo stato di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, con stessa decorrenza.
32. Ebbene, si ritiene che le ampie motivazioni spese dal CTU, così come successivamente precisate nei chiarimenti resi, giustifichino esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, essendo scevre da vizi medico-legali, avendo l'ausiliare espresso una valutazione tenuto conto della situazione globale della minore.
33. Invero, il dott. tenuto conto delle certificazioni in atti e di quanto emerso in CP_4 sede di visita, ha dapprima accertato che la ricorrente non potesse considerarsi invalida civile, tenuto anche conto dell'assenza di co-morbilità rilevanti, e ha poi mutato giudizio, rinvenendo un significativo peggioramento in capo alla minore, tale da configurare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, nonché da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
34. Per tutto quanto posto in rilievo, va condivisa la fondata opinione diagnostica espressa dal
CTU, non emergendo in senso contrario dei vizi che inficino il corretto svolgimento delle operazioni peritali, né delle circostanze che giustifichino una rinnovazione di queste ultime, ovvero una retrodatazione della decorrenza dell'accertamento.
35. Conclusivamente, il ricorso va accolto, sussistendo in capo alla minore i requisiti sanitari necessari per l'accesso ai benefici richiesti, con la decorrenza stabilita dal CTU.
36. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
37. Quanto alle spese di lite, sussistono invece gravi ed eccezionali ragioni per disporne una compensazione integrale, in ragione della decorrenza dei benefici successiva all'introduzione del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto:
− dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per accedere al Parte_1
13 beneficio dell'indennità di frequenza ex legge n. 289/1990, nonché in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, entrambe con decorrenza dall'inizio della frequenza della classe I scuola secondaria di II grado;
− compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Sassari, 11/07/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
14
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), in persona di Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) quale esercente la responsabilità genitoriale sulla
[...] C.F._2 minore, rappresentata e difesa dall'Avv. Liliana Pintus, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via Cavour n. 65;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ATPO
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di opposizione del 19 aprile 2024 ai sensi dell'art. 445-bis, comma sesto, c.p.c.,
l'odierna ricorrente ha contestato le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella causa di accertamento tecnico preventivo, avente RG n. 892/2023, introdotta dalla sig.ra al fine di accertare il possesso dei requisiti sanitari richiesti per la Pt_2 concessione della indennità di frequenza ex legge n. 289/1990, nonché lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104/1992 in favore della figlia minore _1
.
[...] 2. Il CTU, nella fase precedente del giudizio, concludeva di non ravvisare in capo alla minore la sussistenza dei presupposti legittimanti l'accesso ai benefici invocati.
3. L'odierna ricorrente depositava quindi dichiarazione di dissenso e instaurava il presente procedimento, contestando le conclusioni cui era pervenuto il CTU e reiterando l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
4. Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato che avrebbe errato il CTU nel non riconoscere i presupposti per l'indennità di frequenza, dal momento che la minore era affetta da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA); ha contestato la metodologia medico-legale utilizzata dall'ausiliare, eccependo che quest'ultimo non avesse preso visione della documentazione prodotta a supporto dell'azione giudiziaria.
5. Invero, dalla diagnosi emessa dallo Studio LiberaMente, che il CTU avrebbe trascurato, emergeva che la minore era affetta da dislessia di gravità moderata, discalculia di gravità moderata, nonché deficit di attenzione selettiva e sostenuta.
6. Il CTU avrebbe pertanto errato nel concludere che la condizione sanitaria della minore non determinava l'accesso alle provvidenze richieste, anche facendo riferimento alla nozione di invalidità civile, invece che all'accertamento circa la persistente difficoltà a svolgere le funzioni proprie dell'età, sussistente in capo a . Parte_1
7. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, accertare che dalla data della domanda o da quella che verrà Parte_1 eventualmente accertata in corso di causa, è minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e che, pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui alle leggi 118/71 e 289/90 e lo stato di handicap ex art. 3 comma 1 legge 104/92.
Con vittoria di spese e competenze dell'intero giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario”.
8. Si è ritualmente costituito in giudizio l , eccependo l'infondatezza in fatto ed in CP_1 diritto della difesa avversaria;
l' si opponeva in particolare alla richiesta di CP_2 rinnovazione delle operazioni peritali, avendo il CTU dato adeguatamente conto delle valutazioni espresse.
2 9. Istruita la causa mediante richieste di chiarimenti al CTU, la decisione viene poi assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
10. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
11. L'art. 1 della legge n. 289/1990 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili minori di anni
18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai
60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990”.
12. La successiva legge n. 170/2010 poi riconosce e codifica quattro disturbi dell'apprendimento, ovverosia dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, e che “possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”.
13. Ai sensi dell'art. 2, tra le finalità della legge richiamata compaiono anche quelle di “a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali”.
14. Gli strumenti per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 sono, poi, individuati nell'art. 5, il quale prevede che “gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Controparte_3
, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con
[...] forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia
3 educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonchè misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché' gli esami universitari”.
15. Inoltre, l'art. 6 della legge n. 170/2010 stabilisce che “I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili”.
16. Il legislatore ha dunque considerato su due piani distinti le due condizioni, predisponendo le misure di cui alla legge n. 170/2010 per fronteggiare i disturbi specifici dell'apprendimento ed apprestando il beneficio di cui alla legge n. 289/1990 qualora tali
(od altri) disturbi comportino una condizione di invalidità civile.
17. Tale soluzione è coerente con quanto stabilito in materia di invalidità civile dall'art. 2, comma 2, della legge n. 118/1971, che dispone che “si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini […], se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
18. Sul punto anche la giurisprudenza, a cui questo giudicante aderisce, ha chiarito che ai fini dell'accesso all'indennità di frequenza l'art. 1 della legge n. 289/1990 richiede non solamente la presenza del DSA, ma anche che esso si traduca e determini 'difficoltà persistenti' a svolgere i compiti e le funzioni dell'età, e che la successiva norma di cui alla legge n. 170/2010, art. 1, sottolinea che detti disturbi possono costituire una 'limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana' (Cass. civ., n. 28817/2020), comportando di norma difficoltà persistenti nello svolgimento di compiti scolastici, dovendosi, tuttavia, ulteriormente verificare ai fini del riconoscimento del beneficio di cui
4 all'art. 1 della legge n. 289/1990, se essi siano tali da determinare una condizione di invalidità civile (Trib. Perugia, n. 270/2019 e Trib. Velletri, n. 715/2022).
19. Pertanto, si ritiene che il diritto alla percezione dell'indennità di frequenza non sorga quale automatica conseguenza dell'accertata esistenza di disturbi dell'apprendimento, atteso che questi ultimi, seppur comportanti una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana, non sono di per sé soli necessariamente idonei, a seconda del grado di gravità e della situazione complessiva dell'interessato, a determinare in capo al minore delle 'difficoltà persistenti' a svolgere i compiti e le funzioni dell'età, ovverosia a determinare il riconoscimento della condizione di invalido civile.
20. Quanto al caso di specie, non risulta fondata la censura volta a contestare al CTU di non aver tenuto in considerazione il piano di studi personalizzato, atteso che la questione afferisce a un diverso piano di valutazione, e in ogni caso il dott. ha CP_4 adeguatamente sostenuto che tale piano era da considerarsi uno strumento compensativo sufficiente, ai fini che ci occupano, per far fronte ai problemi cui è affetta la minore.
21. Allo stesso modo, non si ritiene colga nel segno la doglianza volta a censurare l'operato del dott. nella parte in cui non avrebbe tenuto in considerazione quanto CP_4 risultante dalla diagnosi del Centro LiberaMente, posto che l'ausiliare, dopo aver precisato che quest'ultimo non risultava accreditato, è comunque entrato nel merito, esaminando quanto risultava dalla diagnosi in atti e dai test svolti, mediante una comparazione critica con quanto accertato in sede di visita.
22. Invero, così si legge nell'elaborato peritale:
“Cenni anamnestici
La madre descrive come una ragazza indipendente, un po' ribelle, talvolta _1 riottosa alla disciplina, ma globalmente assennata e abbastanza autonoma e capace di badare a se stessa in modo conforme all'età. Secondo lei, le difficoltà scolastiche sono praticamente l'unico problema di rilievo che desta qualche preoccupazione.
LI
TI si presenta al CTU con un'aria un po' sostenuta, quasi di sfida, che però nel proseguo dell'esame si stempera, e allora la ragazza diventa collaborativa e attivamente partecipe, alla fine decisamente coinvolta, incuriosita e impegnata. Si autodefinisce
«lunatica». Nella conversazione si rivela in grado di seguire concetti e articolazioni
5 anche complessi, in cui rivela una certa originalità personale di pensiero, e una certa capacità di sostenere dialetticamente le sue posizioni (naturalmente, in grado conforme all'età). Mi racconta del suo modo di vivere, dei suoi interessi, delle sue attività, che si rivelano di tipo comune e analoghi a quelli delle sue coetanee. Nelle prove scolastiche mostra prestazioni non brillanti, in alcuni spunti ai limiti inferiori della media, ma generalmente non decisamente difettivi. Interessante la prova di lettura: preavvisata dal
CTU che ciò che in quel momento interessa è la comprensione più che la velocità, la ragazza legge dapprima un testo alla portata della sua scolarità, mostrando una lettura chiara, e una buona comprensione e memorizzazione dei concetti letti. Il CTU allora le chiede se se la sente di affrontare un testo difficile. La ragazza che, come prima detto, a questo punto dell'esame si è incuriosita, accetta la «sfida». Le viene sottoposto un testo molto oltre la sua scolarità: ovviamente in gran parte non comprende i vocaboli, ma è interessante come affronta il problema. Esemplificherò descrivendo come affronta la parola «suzione», che dice di non conoscere, in un testo che parla del neonato. Le chiedo cosa le ricorda tale parola, risponde che le ricorda la parola «assumere»; allora le chiedo cosa significa «assumere», e lei risponde che significa «prendere»; quindi le chiedo che cosa «prende» il neonato, e la ragazza, illuminandosi, arriva alla soluzione corretta: «succhiare il latte», mostrando buone strategie di recupero dell'informazione.
Interessante è anche il fatto che la ragazza afferma che l'esercizio di «lettura difficile» le
è piaciuto molto.
Considerazioni
[…] Pers Gli unici documenti clinici di rilievo presentati sono la Segnalazione Allieva del
06.06.22, e la Relazione», sempre del 06.06.22 dello «Studio LiberaMente».
La Relazione dello «Studio Liberamente», centro privato non accreditato per la certificazione di DSA secondo le indicazioni della legge nazionale 170/10 e della legge regionale sarda 15/18, propone le seguenti diagnosi: DSA con compromissione della lettura di gravità attuale moderata;
DSA con compromissione del calcolo di gravità attuale moderata;
si segnala la presenza di deficit di attenzione selettiva e sostenuta. Anche se non formulata da un centro accreditato tale Relazione mantiene un'efficacia provvisoria per quanto riguarda la
6 scuola nelle more del rilascio della corretta certificazione da parte delle strutture sanitarie pubbliche o regolarmente accreditate, in forza della Circolare Ministeriale n. 8 del 06.03.2013, e più in generale mantiene il suo valore come parere diagnostico espresso da uno specialista privato [La «diagnosi» è un atto clinico che come tale può essere posto da qualunque soggetto abilitato a farlo, la «Certificazione di DSA» è un documento con valore legale che attesta il disturbo e i diritti che ne derivano e che pertanto soggiace alla legge per quanto concerne i soggetti abilitati a rilasciarla e le relative procedure].
Come abbiamo visto, le diagnosi proposte sono: DSA con compromissione della lettura di gravità attuale moderata;
DSA con compromissione del calcolo di gravità attuale moderata;
si segnala la presenza di deficit di attenzione selettiva e sostenuta. Tuttavia, se andiamo a vedere i risultati analitici riportati, troviamo che: gli indici di Comprensione verbale, memoria di Lavoro, Velocità di elaborazione, Somiglianza, Vocabolario,
Comprensione, sono riportati tutti nella media, e solo l'Indice di Ragionamento Visuo-
Percettivo è riportato al limite della media (ma non deficitario); il disegno con cubi, il ragionamento con matrici, la memoria di cifre, il riordinamento lettere-numeri, il cifrario, sono riportati nella media, e solo i concetti illustrati sono riportati come abilità molto povera, mentre la ricerca di simboli è riportata al di sotto della media (ma entrambi non deficitari); la valutazione dell'attenzione con il test delle campanelle è riportato sotto il
5° percentile sia per rapidità che per accuratezza, ma il test di figura complessa di
[...]
è riportato sotto il 10° percentile, ma sopra il 5°; la lettura è riportata al -1,67 ds Per_2 per la correttezza lettura non parole, al <5° percentile per la correttezza comprensione testo scritto, ma fra il 5° e il 10° percentile per la correttezza lettura di brano, e riportata sufficiente per velocità di lettura in tutte le prove;
le prestazioni dettato non parole e velocità di scrittura sono riportate nella norma;
il calcolo a mente è riportato sotto la norma, ma non deficitario (fra il 5° e il 10° percentile); la lettura di numeri, le moltiplicazioni a mente, il calcolo rapido, le triplette, sono riportate nella norma.
In base a tali risultati, a parere dello scrivente, l'aggettivo più appropriato per tutte le prove non in norma sarebbe «lieve», piuttosto che «moderato». Sulla base delle osservazioni del CTU qualche maggior perplessità si può esprimere per i giudizi sulla correttezza lettura di brano e soprattutto sulla comprensione (ma le differenze potrebbero solo sottolineare il fatto che fra i metodi di esame ai fini dell'accertamento di un DSA, e i
7 metodi medico-legali di esame durante la visita ai fini della valutazione di un'invalidità del minore ci sono sostanziali differenze)
In tutti i casi, già sulla base dei risultati riportati nella Relazione dello «Studio
LiberaMente», e senz'altro sulla base dei dati anamnestici e clinici raccolti dal CTU, le difficoltà di sono apparse appartenere al tipo per cui sono indicati i _1 provvedimenti compensativi e sostitutivi previsti dalla legge, ma viceversa, in una ragazza sana, priva di co-morbilità e/o altre possibili cause di invalidità, non sono risultate di un livello quali-quantitativo tale da poter essere considerate invalidità ai sensi della legge
289/90 o handicap ai sensi della legge 104/92.
Conclusioni
Sulla base delle risultanze di questa CTU, Parte_1
Non presenta dalla domanda e fino alla minore età difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ai sensi della legge 289/1990;
Non risulta in condizione di handicap, ai sensi della legge 104/92”
23. Nella replica alle osservazioni trasmesse da parte del CTP alla bozza di elaborato peritale, con riferimento alla valutazione del documento dello Studio LiberaMente, il CTU ha precisato che quest'ultimo “va letto su due livelli: A) i dati rilevati, e B) la loro interpretazione. Il CTU spiega (credo esaurientemente) i motivi per cui non trova condivisibile l'aggettivo interpretativo «moderato», e propende per l'aggettivo interpretativo “lieve», sulla base delle stesse risultanze riportate nel documento dello
. Riassumendo sinteticamente, tali risultanze, secondo quanto Controparte_5 riportato nel documento dello Studio Liberamente, indicano: gli indici di Comprensione verbale, memoria di Lavoro, Velocità di elaborazione, Somiglianza, Vocabolario,
Comprensione, sono riportati tutti nella media, e solo l'Indice di Ragionamento Visuo-
Percettivo è riportato al limite della media (ma non deficitario); il disegno con cubi, il ragionamento con matrici, la memoria di cifre, il riordinamento lettere-numeri, il cifrario, sono riportati nella media, e solo i concetti illustrati sono riportati come abilità molto povera, mentre la ricerca di simboli è riportata al di sotto della media (ma entrambi non deficitari); la valutazione dell'attenzione con il test delle campanelle è riportato sotto il
5° percentile sia per rapidità che per accuratezza, ma il test di figura complessa di
[...]
è riportato sotto il 10° percentile, ma sopra il 5°; la lettura è riportata al -1,67 ds Per_2
8 per la correttezza lettura non parole, al <5° percentile per la correttezza comprensione testo scritto, ma fra il 5° e il 10° percentile per la correttezza lettura di brano, e riportata sufficiente per velocità di lettura in tutte le prove;
le prestazioni dettato non parole e velocità di scrittura sono riportate nella norma;
il calcolo a mente è riportato sotto la norma, ma non deficitario (fra il 5° e il 10° percentile); la lettura di numeri, le moltiplicazioni a mente, il calcolo rapido, le triplette, sono riportate nella norma”.
24. Con ordinanza del 29 giugno 2024, il giudicante poi richiedeva al CTU di integrare l'elaborato peritale, esplicitando le ragioni per cui ha ritenuto che “qualche maggior perplessità si può esprimere per i giudizi sulla correttezza lettura di brano e soprattutto sulla comprensione”, rispetto all'accertamento svolto e alle conclusioni raggiunte, anche con riferimento all'affermazione secondo cui “le differenze potrebbero solo sottolineare il fatto che fra i metodi di esame ai fini dell'accertamento di un DSA, e i metodi medico- legali di esame durante la visita ai fini della valutazione di un'invalidità del minore ci sono sostanziali differenze”.
25. Sul punto, il dott. ha così precisato: “La problematica medico-legale dei DSA è CP_4 intrinsecamente legata, in prima istanza alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, che riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di
Apprendimento, per i quali apre, in via generale, un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificamente agli alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. In altre parole, in prima istanza il contesto medico legale dei DSA — e ciò si applica strettamene al nostro caso della minore — si pone Parte_1 nell'ambito del diritto allo studio. Infatti, il tipo di provvedimenti previsti, finalizzati all'esercizio di tale diritto, si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.
Invece, la valutazione peritale della minore ai fini previsti dalla legge 269/90 si posta in un ambito finalizzato ad accertare se il minore presenti (all'epoca dell'accertamento)
«difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età». Il senso di tale espressione ci è chiarito dal comma 2 art. 2 della legge 118/71: «[…] si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini […] se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età [...]».
9 La differenza di contesto valutativo porta con sé l'ovvia conseguenza del fatto che, benchè un bambino certificato DSA (anche con piena validità, ovvero da Strutture Pubbliche o accreditate) abbia senz'altro diritto ai benefici specificamente previsti dalla legge
170/10, e come ogni altro bambino possa avere condizioni che lo fanno anche considerare invalido civile meritevole dell'indennità di frequenza, non ci può essere alcun automatismo fra riconoscimento di DSA e indennità di frequenza”.
26. Tenuto pertanto conto delle “condizioni specifiche della minore , ovvero del suo _1
DSA, non comparendo agli atti altri problemi di rilievo”, ha chiarito che la “la frase “le differenze potrebbero solo sottolineare il fatto che fra i metodi di esame ai fini dell'accertamento di un DSA, e i metodi medico-legali di esame durante la visita ai fini della valutazione di un'invalidità del minore ci sono sostanziali differenze” intendeva salvaguardare da un lato l'indipendente valore della diagnosi di DSA per quanto riguarda la scuola, dall'altro lato la non continuità di tale valore di rilievo scolastico con l'eventuale valore ai fini peritali;
e inoltre intendeva giustificare la mia opinione di CTU che in tutti casi i «Disturbi» in questione sembravano dover ricevere l'epiteto di «lieve», piuttosto che di «moderato»”.
27. Inoltre, rispetto all'ulteriore espressione “qualche maggior perplessità si può esprimere per i giudizi sulla correttezza lettura di brano e soprattutto sulla comprensione”, il CTU ha puntualizzato che “Tale frase intendeva dire che, mentre per altri aspetti delle difficoltà
d'apprendimento la perplessità si limita alla possibilità di definirle «lievi», anziché
«moderate”, in questo caso la perplessità del CTU è proprio sulla concreta esistenza o meno di un «DSA con compromissione della lettura» di rilevanza clinica», che alla luce di quanto segue potrebbe essere un falso positivo.
Infatti, nel documento dello «Studio LiberaMente». la lettura è riportata al -1,67 ds (basso ma non di fascia clinica) per correttezza lettura non parole, al <5° percentile (effettivamente sotto il cut-off) per correttezza comprensione testo scritto, ma fra il 5° e il 10° percentile (non brillante ma non di fascia clinica) per correttezza lettura di brano, e riportata sufficiente per velocità di lettura in tutte le prove.
Francamente mi pare un po' poco per diagnosticare pienamente un «DSA con compromissione della lettura di gravità attuale moderata».
Tale dubbio viene rinforzato dai riscontri peritali”, tenuto conto di quanto appreso dall'ausiliare in sede di visita, per cui “i riscontri clinici del CTU non farebbero pensare a un
10 «DSA comprensione della lettura», bensì eventualmente di una particolare influenza del contesto emotivo e relazionale sulle performance della minore, e per essere validata l'ipotesi di DSA comprensione della lettura necessiterebbe, a mio parere, di un risconto indipendente, che per maggior garanzia dovrebbe avvenire in una Struttura Pubblica, riscontro di cui si dovrebbero avvalere a mio parere anche i restanti risultati riportati nel documento del
06.06.22”.
28. Di talché, da quanto riportato emerge che il CTU ha dato analitico e puntuale riscontro della metodologia medico-legale applicata, pervenendo a una propria autonoma valutazione dello stato di salute della minore, sulla base sia di quanto osservato in sede di obiettività clinica, sia dei test e delle valutazioni del centro LiberaMente, esprimendo un giudizio indipendente con adeguata profondità delle ragioni che lo hanno condotto alle suddette conclusioni.
29. Quanto posto in luce risulta vieppiù confortato dalla seconda integrazione peritale richiesta al dott. volta a tenere in considerazione, al fine della compiuta risposta CP_4 ai quesiti affidati, anche la nuova certificazione dell'ASL di Sassari del 4.10.2024 relativa alla rivalutazione neuropsicologica della minore, effettuata successivamente all'accertamento di cui si discute.
30. Sul punto, dopo aver analiticamente esaminato la certificazione, con i relativi indici e la rassegnata diagnosi, e postala a confronto con la diagnosi dello Studio LiberaMente e l'obiettività clinica riscontrata in sede di visita, il dott. ha riscontrato in capo CP_4 alla minore un “apprezzabile peggioramento. Il peggioramento che vogliamo evidenziare consiste non tanto (o non solo) nel peggioramento di alcuni singoli item delle batterie utilizzate per l'analisi delle abilità scolastiche (il quale peggioramento potrebbe essere transeunte, dovuto alle maggiori complessità apprenditive implicate nella progressione della scolarità, e il cui valore ai fini dell'ottenimento del beneficio richiesto potrebbe comunque essere discutibile, per le ragioni esplicitate nelle Risposte del 12.11.23 del
CTU alle “Osservazioni” dell'avvocato Pintus), quanto - secondo l'opinione di questo
CTU - in un peggioramento globale, che coinvolge anche il livello emotivo e di vissuto.
La certificazione dell'Ottobre 2024 non tratta esplicitamente di tali aspetti, ma essi sono leggibili in trasparenza da alcune notazioni che l'esaminatore fa nei suoi “commenti”, e la loro influenza è leggibile anche in alcune variazioni delle competenze scolastiche, al di là del loro aspetto puramente “punteggio tecnico”.
11 L'esempio che mi sembra più calzante, di variazione che rivela problematiche più complesse del solo dato tecnico-numerico, ci è dato dal preoccupante andamento delle competenze di lettura.
Come afferma correttamente la certificazione Asl, essa è sì migliorata in velocità ma è peggiorata in comprensione, la quale comprensione era un punto di forza TI. Non conosciamo le cause di tale variazione, ma secondo alcuni autori, l'addestramento alla velocità che a volte si opera sullo studente con DSA lettura è di fatto un errore didattico,
e va a discapito della capacità di comprensione, soprattutto quando la lettura in origine era lenta ma non in maniera grave.
Un altro esempio lo abbiamo nelle prove di scrittura: “ passa continuamente dal _1 corsivo allo stampato maiuscolo o minuscolo, mostrando affaticamento, dispendio di risorse attentive, e frustrazione”.
Più in generale, più degli aspetti legati alle performance scolastiche, preoccupa il cambiamento di atteggiamento (che è una spia del cambiamento di vissuto) di un _1 cambiamento del tipo che è spesso legato a un'eccessiva pressione legata alle aspettative sullo studente.
La che emergeva dall'esame del CTU era una ragazza che si presentava sicura di _1 sé, quasi “sfidante” (sfida che poteva anche nascondere una sensazione di debolezza, ma con attitudini reattive), in grado di affrontare ragionamenti di qualche complessità, e dotata di un'ottima collaboratività se interessata dalle proposte performative;
la _1 che emerge dal Certificato Asl appare divenuta incerta, tendenzialmente ansiosa, insicura;
e alcune sue défaillance possono essere attribuite più alla componente ansiosa, che a quella strettamente strumentale.
Sulla base di tale peggioramento, non solo sul versante DSA, bensì anche globale, coinvolgente con molta probabilità aspetti emotivi negativi (che a loro volta si ripercuotono sui risultati), possiamo dire che il giudizio valutativo, allo stato attuale, deve essere diverso da quello elaborato all'epoca delle operazioni peritali”.
Sicché, “A parere dello scrivente, ad oggi si può dire che effettivamente presenta _1 difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
La decorrenza di tale mutata condizione si può plausibilmente porre all'epoca dell'inizio della frequenza della classe I scuola secondaria di II grado.
12 La situazione potrebbe migliorare, perciò è a mio parere opportuno un controllo al compimento del 16° anno”.
31. Per le medesime considerazioni, con ulteriore integrazione del 6 maggio 2025, il CTU ha riconosciuto sussistente in capo alla minore lo stato di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, con stessa decorrenza.
32. Ebbene, si ritiene che le ampie motivazioni spese dal CTU, così come successivamente precisate nei chiarimenti resi, giustifichino esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, essendo scevre da vizi medico-legali, avendo l'ausiliare espresso una valutazione tenuto conto della situazione globale della minore.
33. Invero, il dott. tenuto conto delle certificazioni in atti e di quanto emerso in CP_4 sede di visita, ha dapprima accertato che la ricorrente non potesse considerarsi invalida civile, tenuto anche conto dell'assenza di co-morbilità rilevanti, e ha poi mutato giudizio, rinvenendo un significativo peggioramento in capo alla minore, tale da configurare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, nonché da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
34. Per tutto quanto posto in rilievo, va condivisa la fondata opinione diagnostica espressa dal
CTU, non emergendo in senso contrario dei vizi che inficino il corretto svolgimento delle operazioni peritali, né delle circostanze che giustifichino una rinnovazione di queste ultime, ovvero una retrodatazione della decorrenza dell'accertamento.
35. Conclusivamente, il ricorso va accolto, sussistendo in capo alla minore i requisiti sanitari necessari per l'accesso ai benefici richiesti, con la decorrenza stabilita dal CTU.
36. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
37. Quanto alle spese di lite, sussistono invece gravi ed eccezionali ragioni per disporne una compensazione integrale, in ragione della decorrenza dei benefici successiva all'introduzione del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto:
− dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per accedere al Parte_1
13 beneficio dell'indennità di frequenza ex legge n. 289/1990, nonché in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, entrambe con decorrenza dall'inizio della frequenza della classe I scuola secondaria di II grado;
− compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Sassari, 11/07/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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