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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/07/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De CA Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 2555/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 15/05/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARI PAOLA
E
rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TARCHINI MARIA CRISTINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis)... 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, stabilendo la propria residenza ove riterranno più opportuno, con l'obbligo di comunicare ogni cambio di residenza all'altro coniuge nel reciproco rispetto.
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e CA ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso la madre con la quale risiederanno nella casa coniugale sita in Suzzara, Via Maria Grazia Cutuli, 4.
3) Essendo i coniugi operai turnisti ogni genitore rimarrà nella casa coniugale con i figli minori mentre l'altro è occupato al lavoro.
4) Disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: - il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, previe intese telefoniche e compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi - Ogni 15 giorni il padre potrà, inoltre, vedere e tenere con sé i figli dal sabato h.14 sino alla domenica sera dopo cena
- Il padre potrà tenere con sé i figli e CA per un periodo continuativo di 15-20 Per_1 giorni durante le ferie estive, concordandone il periodo con la madre, 7 giorni durante le festività natalizie alternando di anno in anno Natale o Capodanno, 3-4 giorni durante le vacanze Pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e lunedì in Albis.
5) Assegnare la casa coniugale, sita in Suzzara, Via Maria Grazia Cutuli, 4 alla madre Sig.ra insieme ai mobili e agli arredi che la compongono. Parte_1
6) il Sig. corrisponderà a a titolo di concorso al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli e CA assegno mensile di € 500,00 (cinquecento/00 – € Per_1 250,00 per ciascun figlio), comprensivo del costo della mensa scolastica in quanto spesa ordinaria, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, annualmente rivalutabile secondo ISTAT, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese.
7) Vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori spese per l'acquisto di strumenti informatici se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00). c) spese per lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami) Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, odontoiatriche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer (fuori dalle ipotesi indicate al punto b) o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.). A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
8) I genitori concordano che l'assegno unico venga utilizzato per il pagamento parziale del mutuo gravante sull'immobile che provvederanno ad integrare pro-quota.
9) Il Sig. si impegna a trasferire, a titolo gratuito, alla Sig.ra Controparte_1 Pt_1
la vettura Fiat Panda di sua proprietà esclusiva Tg GD172ME immatricolata nel
[...] 2021 con oneri e spese di trasferimento a carico della Sig.ra con impegno Parte_1 a formalizzare il passaggio di proprietà a semplice richiesta da parte della Sig.ra Pt_1
10) Entrambi dichiarano sin d'ora che in sede di trasferimento della proprietà del veicolo, in esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente ricorso, richiederanno l'applicazione dell'esenzione fiscale di cui all'art.19 L.74/1987.
11)I coniugi si danno espressamente atto e riconoscono che l'accordo patrimoniale di cui sopra è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
12) I coniugi danno reciprocamente atto di aver già regolamentato ogni altro rapporto economico e patrimoniale;
dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, anche in conseguenza dello scioglimento della comunione legale. ... (omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SUZZARA (MN) in data 01/06/2008 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2008) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede: 1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUZZARA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 03/07/2025.
Il Presidente
Massimo De CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De CA Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 2555/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 15/05/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARI PAOLA
E
rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TARCHINI MARIA CRISTINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis)... 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, stabilendo la propria residenza ove riterranno più opportuno, con l'obbligo di comunicare ogni cambio di residenza all'altro coniuge nel reciproco rispetto.
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e CA ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso la madre con la quale risiederanno nella casa coniugale sita in Suzzara, Via Maria Grazia Cutuli, 4.
3) Essendo i coniugi operai turnisti ogni genitore rimarrà nella casa coniugale con i figli minori mentre l'altro è occupato al lavoro.
4) Disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: - il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, previe intese telefoniche e compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi - Ogni 15 giorni il padre potrà, inoltre, vedere e tenere con sé i figli dal sabato h.14 sino alla domenica sera dopo cena
- Il padre potrà tenere con sé i figli e CA per un periodo continuativo di 15-20 Per_1 giorni durante le ferie estive, concordandone il periodo con la madre, 7 giorni durante le festività natalizie alternando di anno in anno Natale o Capodanno, 3-4 giorni durante le vacanze Pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e lunedì in Albis.
5) Assegnare la casa coniugale, sita in Suzzara, Via Maria Grazia Cutuli, 4 alla madre Sig.ra insieme ai mobili e agli arredi che la compongono. Parte_1
6) il Sig. corrisponderà a a titolo di concorso al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli e CA assegno mensile di € 500,00 (cinquecento/00 – € Per_1 250,00 per ciascun figlio), comprensivo del costo della mensa scolastica in quanto spesa ordinaria, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, annualmente rivalutabile secondo ISTAT, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese.
7) Vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori spese per l'acquisto di strumenti informatici se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00). c) spese per lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami) Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, odontoiatriche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer (fuori dalle ipotesi indicate al punto b) o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.). A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
8) I genitori concordano che l'assegno unico venga utilizzato per il pagamento parziale del mutuo gravante sull'immobile che provvederanno ad integrare pro-quota.
9) Il Sig. si impegna a trasferire, a titolo gratuito, alla Sig.ra Controparte_1 Pt_1
la vettura Fiat Panda di sua proprietà esclusiva Tg GD172ME immatricolata nel
[...] 2021 con oneri e spese di trasferimento a carico della Sig.ra con impegno Parte_1 a formalizzare il passaggio di proprietà a semplice richiesta da parte della Sig.ra Pt_1
10) Entrambi dichiarano sin d'ora che in sede di trasferimento della proprietà del veicolo, in esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente ricorso, richiederanno l'applicazione dell'esenzione fiscale di cui all'art.19 L.74/1987.
11)I coniugi si danno espressamente atto e riconoscono che l'accordo patrimoniale di cui sopra è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
12) I coniugi danno reciprocamente atto di aver già regolamentato ogni altro rapporto economico e patrimoniale;
dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, anche in conseguenza dello scioglimento della comunione legale. ... (omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SUZZARA (MN) in data 01/06/2008 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2008) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede: 1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUZZARA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 03/07/2025.
Il Presidente
Massimo De CA