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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/08/2025, n. 11691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11691 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28878 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall' Avv. Pierluca Ferretti, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Daniel Cibin, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 27.05.25
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.07.24, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che il Tribunale di Roma con sentenza n. 2765 del Parte_1
10.02.1997 aveva stabilito il riconoscimento di un assegno divorzile a favore dell'ex coniuge nella misura di lire 2.500.000 con rivalutazione CP_1
Istat annuale, chiedeva la rideterminazione dell'assegno nella misura di euro
1.500 mensili atteso che, col passare degli anni, l'importo dello stesso si sarebbe automaticamente rivalutato arrivando alla misura di euro 2.320,21,
così esaurendo una cospicua parte del proprio trattamento pensionistico, pari ad euro mensili 3.800,00 circa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , che contestava la CP_1
fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, sottolineando, in primo luogo, come la rivalutazione automatica non costituisse un motivo sopravvenuto atto a giustificare una revisione dell'assegno divorzile, in secondo luogo, come l'esame delle condizioni economiche del ricorrente restituisse la mera incidenza nominale della rivalutazione sul reale potere d'acquisto del ricorrente.
All'udienza del 12.11.24 il Giudice delegato sentiva personalmente le parti e,
su richiesta delle stesse, concedeva termine di 20 giorni al fine di depositare in atti una soluzione concertata ovvero, in difetto, per note difensive, rinviando il procedimento al 10.12.24.
A detta udienza, dato atto del fallimento del tentativo di soluzione concordata,
denegato ogni provvedimento in via provvisoria e urgente, il Giudice delegato,
ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione al 27.05.25, con concessione di termini ex art.473bis.28
c.p.c.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127-ter cod. proc. civ., il G.D.
rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, come è noto, ai sensi del previgente art. 9, L.D., come oggi riformulato dall'art.473-bis.29 cod. proc. civ., i “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili esclusivamente nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa;
il Tribunale, infatti, non può procedere a una nuova valutazione senza che questa si risolva in una non consentita revisio prioris
istantiae, dovendosi limitarsi a valutare l'incidenza delle suddette sopravvenienze (così, nel sistema previgente, Cass. Civ., n. 32529 /2018, ed,
in precedenza, Cass. Civ.11488/08; Cass. Civ.n. 14093/09).
Sotto tale profilo, e con riferimento al riparto dell'onere probatorio, il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (ex multis v. Cass. n.
10133/2007) ritiene che l'ex coniuge interessato alla revisione dell'entità
dell'assegno di divorzio sia colui tenuto a provare i suddetti fatti sopravvenuti a fondamento della propria domanda. Infatti, è la parte che chiede la revisione del quantum dell'assegno post-matrimoniale a dover dimostrare, da un lato, la sussistenza di una modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, e dall'altro, che tale modifica sia idonea a immutare il pregresso assetto, siccome realizzato del precedente provvedimento sull'assegno, così fornendo la prova tanto delle sopravvenienze quanto della loro rilevanza sul mutamento delle condizioni economico-patrimoniali.
Ciò premesso, nel caso di specie ritiene il Tribunale che non ricorrano i presupposti per procedere alla revisione richiesta.
In primo luogo, deve osservarsi che la rivalutazione dell'assegno divorzile non costituisce un fatto sopravvenuto atto a giustificare la revisione dell'importo dell'assegno, essendo, viceversa, normativamente prevista l'obbligatorietà
della rivalutazione automatica dell'assegno tramite la previsione di clausole di indicizzazione, giusto il disposto dell'art.5, co. 7 L.D. come modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987.
Tale normativa, infatti, specifica come la sentenza che dispone un assegno divorzile deve prevedere un criterio di adeguamento dello stesso “almeno” con riferimento agli indici di svalutazione monetaria, ciò a prescindere da una specifica domanda in tal senso e tranne nell'ipotesi di poter escludere la previsione in caso “di palese iniquità”, qui non ricorrente (cfr. sentenza divorzile in atti).
A tale considerazione si aggiunge che, secondo un granitico orientamento di legittimità cui il Tribunale aderisce (ex multis v. Cass. n. 6312/1986), è
possibile che le parti, nel sottoporre al Tribunale condizioni di divorzio concordate, come è avvenuto nel caso di specie, possano stabilire criteri di indicizzazione del contributo periodico diversi da quelli di svalutazione monetaria purché questi siano parimenti collegati al costo della vita;
una simile circostanza vale a qualificare come prevedibile, e quindi deducibile al momento del divorzio, la possibilità di un criterio di adeguamento dell'assegno al costo della vita differente rispetto a quello cui ancorata l'attuale contribuzione.
Inoltre, se è vero che l'istituto della rivalutazione automatica conosce come propria ratio quella di porre al riparo la misura dell'assegno dal deprezzamento della moneta, tale fondamento sarebbe del tutto vanificato se la stessa rivalutazione, annualmente determinata dall'Istat in ragione delle vicende inflattive, potesse fondare un motivo di riduzione dell'importo dell'assegno divorzile. Un'eventuale rideterminazione in peius, infatti, neutralizzerebbe la rivalutazione impendendo all'istituto di raggiungere il risultato di evitare la perdita di potere d'acquisto del beneficiario.
In secondo luogo, il ricorrente non ha provato in giudizio il peggioramento delle proprie condizioni economiche legato all'aumento dell'assegno divorzile come rivalutato.
Sulla scorta della documentazione depositata in atti, si evince invero che il ricorrente – il quale ha omesso il tempestivo deposito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e della documentazione finanziaria, così da doversi valutare tale comportamento ai sensi dell'art.116 c.p.c.-, ha dichiarato di aver percepito nel 2022 e nel 2023 redditi lordi rispettivamente pari ad euro 76.955
e 78.950 e, al netto dell'imposizione fiscale, rispettivamente pari ad euro
42.638 e 43.883; di essere intestatario di conto corrente presso l'istituto bancario “Intesa Sanpaolo” con saldi di euro 11.543, 69.786 e -2.610
rispettivamente al 31.12.22, al 31.12.23 e al 31.12.24; di essere titolare di carta di credito “Intesa Sanpaolo” dal saldo di euro 7,99 al 31.07.24; di essere stato titolare di titoli presso il medesimo istituto bancario dal controvalore pari ad euro 10.012, 92.202, 96.689, 0/00 rispettivamente al 31.12.22, al 31.12.23, al
30.09.24 e al 31.12.24.
Con dichiarazione sostitutiva tardivamente depositata in data 28.03.25, ha dichiarato di non possedere titoli depositi o qualsiasi altra forma di investimento o di risparmio, smobilizzati successivamente al settembre 2024-
Al riguardo, il contegno processuale del ricorrente induce a ritenere che questi non abbia fornito informazioni esaustive e complete rappresentando un quadro economico-patrimoniale divergente rispetto a quello materialmente disponibile. Difatti, se quanto depositato in giudizio restituisce, all'attualità, un apparente peggioramento delle di lui finanze, l'analisi dei singoli documenti riporta entrate e uscite dalle quali desumere ragionevolmente una condizione patrimoniale e finanziare diversa da quella rappresentata.
A sostegno di una simile conclusione è dato evidenziarsi, come nelle more del procedimento, ed, in particolare nei mesi di ottobre e novembre 2024, la rendicontazione del conto corrente a lui riferito riporti plurimi prelievi
(rispettivamente in data 04.10 - 11.10 -17.10 – 06.11) dall'ammontare complessivo di euro 7.000, nonché l'emissione di un assegno circolare dall'importo di euro 95.000. Inoltre, a tali dati si aggiungono quelli inerenti ai bonifici disposti a favore di diversi familiari con importi complessivi di euro
65.000 nel gennaio 2024 e alla dismissione del fondo titoli avvenuta tra il 18 e il 25 ottobre del medesimo anno, sino all'azzeramento.
Tali evidenze, unitamente all'omesso tempestivo deposito della documentazione reddituale normativamente prevista e disposta con il decreto di fissazione di udienza, inducono il Tribunale a ritenere che la condizione economica allegata in giudizio e rappresentata non corrisponda alla reale condizione vantata dal ricorrente, il quale, come si evince dalle operazioni finanziarie effettuate, gode con ogni probabilità di un tenore di vita superiore a quello rappresentato.
La domanda, pertanto è da respingersi. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo le tariffe legali vigenti,
seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28878 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, così
liquidate in complessivi euro 2850,00 per competenze, oltre, Iva, cpa e rimborso forfettario spese generali di legge.
Così deciso in Roma il 21/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28878 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall' Avv. Pierluca Ferretti, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Daniel Cibin, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 27.05.25
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.07.24, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che il Tribunale di Roma con sentenza n. 2765 del Parte_1
10.02.1997 aveva stabilito il riconoscimento di un assegno divorzile a favore dell'ex coniuge nella misura di lire 2.500.000 con rivalutazione CP_1
Istat annuale, chiedeva la rideterminazione dell'assegno nella misura di euro
1.500 mensili atteso che, col passare degli anni, l'importo dello stesso si sarebbe automaticamente rivalutato arrivando alla misura di euro 2.320,21,
così esaurendo una cospicua parte del proprio trattamento pensionistico, pari ad euro mensili 3.800,00 circa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , che contestava la CP_1
fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, sottolineando, in primo luogo, come la rivalutazione automatica non costituisse un motivo sopravvenuto atto a giustificare una revisione dell'assegno divorzile, in secondo luogo, come l'esame delle condizioni economiche del ricorrente restituisse la mera incidenza nominale della rivalutazione sul reale potere d'acquisto del ricorrente.
All'udienza del 12.11.24 il Giudice delegato sentiva personalmente le parti e,
su richiesta delle stesse, concedeva termine di 20 giorni al fine di depositare in atti una soluzione concertata ovvero, in difetto, per note difensive, rinviando il procedimento al 10.12.24.
A detta udienza, dato atto del fallimento del tentativo di soluzione concordata,
denegato ogni provvedimento in via provvisoria e urgente, il Giudice delegato,
ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione al 27.05.25, con concessione di termini ex art.473bis.28
c.p.c.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127-ter cod. proc. civ., il G.D.
rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, come è noto, ai sensi del previgente art. 9, L.D., come oggi riformulato dall'art.473-bis.29 cod. proc. civ., i “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili esclusivamente nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa;
il Tribunale, infatti, non può procedere a una nuova valutazione senza che questa si risolva in una non consentita revisio prioris
istantiae, dovendosi limitarsi a valutare l'incidenza delle suddette sopravvenienze (così, nel sistema previgente, Cass. Civ., n. 32529 /2018, ed,
in precedenza, Cass. Civ.11488/08; Cass. Civ.n. 14093/09).
Sotto tale profilo, e con riferimento al riparto dell'onere probatorio, il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (ex multis v. Cass. n.
10133/2007) ritiene che l'ex coniuge interessato alla revisione dell'entità
dell'assegno di divorzio sia colui tenuto a provare i suddetti fatti sopravvenuti a fondamento della propria domanda. Infatti, è la parte che chiede la revisione del quantum dell'assegno post-matrimoniale a dover dimostrare, da un lato, la sussistenza di una modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, e dall'altro, che tale modifica sia idonea a immutare il pregresso assetto, siccome realizzato del precedente provvedimento sull'assegno, così fornendo la prova tanto delle sopravvenienze quanto della loro rilevanza sul mutamento delle condizioni economico-patrimoniali.
Ciò premesso, nel caso di specie ritiene il Tribunale che non ricorrano i presupposti per procedere alla revisione richiesta.
In primo luogo, deve osservarsi che la rivalutazione dell'assegno divorzile non costituisce un fatto sopravvenuto atto a giustificare la revisione dell'importo dell'assegno, essendo, viceversa, normativamente prevista l'obbligatorietà
della rivalutazione automatica dell'assegno tramite la previsione di clausole di indicizzazione, giusto il disposto dell'art.5, co. 7 L.D. come modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987.
Tale normativa, infatti, specifica come la sentenza che dispone un assegno divorzile deve prevedere un criterio di adeguamento dello stesso “almeno” con riferimento agli indici di svalutazione monetaria, ciò a prescindere da una specifica domanda in tal senso e tranne nell'ipotesi di poter escludere la previsione in caso “di palese iniquità”, qui non ricorrente (cfr. sentenza divorzile in atti).
A tale considerazione si aggiunge che, secondo un granitico orientamento di legittimità cui il Tribunale aderisce (ex multis v. Cass. n. 6312/1986), è
possibile che le parti, nel sottoporre al Tribunale condizioni di divorzio concordate, come è avvenuto nel caso di specie, possano stabilire criteri di indicizzazione del contributo periodico diversi da quelli di svalutazione monetaria purché questi siano parimenti collegati al costo della vita;
una simile circostanza vale a qualificare come prevedibile, e quindi deducibile al momento del divorzio, la possibilità di un criterio di adeguamento dell'assegno al costo della vita differente rispetto a quello cui ancorata l'attuale contribuzione.
Inoltre, se è vero che l'istituto della rivalutazione automatica conosce come propria ratio quella di porre al riparo la misura dell'assegno dal deprezzamento della moneta, tale fondamento sarebbe del tutto vanificato se la stessa rivalutazione, annualmente determinata dall'Istat in ragione delle vicende inflattive, potesse fondare un motivo di riduzione dell'importo dell'assegno divorzile. Un'eventuale rideterminazione in peius, infatti, neutralizzerebbe la rivalutazione impendendo all'istituto di raggiungere il risultato di evitare la perdita di potere d'acquisto del beneficiario.
In secondo luogo, il ricorrente non ha provato in giudizio il peggioramento delle proprie condizioni economiche legato all'aumento dell'assegno divorzile come rivalutato.
Sulla scorta della documentazione depositata in atti, si evince invero che il ricorrente – il quale ha omesso il tempestivo deposito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e della documentazione finanziaria, così da doversi valutare tale comportamento ai sensi dell'art.116 c.p.c.-, ha dichiarato di aver percepito nel 2022 e nel 2023 redditi lordi rispettivamente pari ad euro 76.955
e 78.950 e, al netto dell'imposizione fiscale, rispettivamente pari ad euro
42.638 e 43.883; di essere intestatario di conto corrente presso l'istituto bancario “Intesa Sanpaolo” con saldi di euro 11.543, 69.786 e -2.610
rispettivamente al 31.12.22, al 31.12.23 e al 31.12.24; di essere titolare di carta di credito “Intesa Sanpaolo” dal saldo di euro 7,99 al 31.07.24; di essere stato titolare di titoli presso il medesimo istituto bancario dal controvalore pari ad euro 10.012, 92.202, 96.689, 0/00 rispettivamente al 31.12.22, al 31.12.23, al
30.09.24 e al 31.12.24.
Con dichiarazione sostitutiva tardivamente depositata in data 28.03.25, ha dichiarato di non possedere titoli depositi o qualsiasi altra forma di investimento o di risparmio, smobilizzati successivamente al settembre 2024-
Al riguardo, il contegno processuale del ricorrente induce a ritenere che questi non abbia fornito informazioni esaustive e complete rappresentando un quadro economico-patrimoniale divergente rispetto a quello materialmente disponibile. Difatti, se quanto depositato in giudizio restituisce, all'attualità, un apparente peggioramento delle di lui finanze, l'analisi dei singoli documenti riporta entrate e uscite dalle quali desumere ragionevolmente una condizione patrimoniale e finanziare diversa da quella rappresentata.
A sostegno di una simile conclusione è dato evidenziarsi, come nelle more del procedimento, ed, in particolare nei mesi di ottobre e novembre 2024, la rendicontazione del conto corrente a lui riferito riporti plurimi prelievi
(rispettivamente in data 04.10 - 11.10 -17.10 – 06.11) dall'ammontare complessivo di euro 7.000, nonché l'emissione di un assegno circolare dall'importo di euro 95.000. Inoltre, a tali dati si aggiungono quelli inerenti ai bonifici disposti a favore di diversi familiari con importi complessivi di euro
65.000 nel gennaio 2024 e alla dismissione del fondo titoli avvenuta tra il 18 e il 25 ottobre del medesimo anno, sino all'azzeramento.
Tali evidenze, unitamente all'omesso tempestivo deposito della documentazione reddituale normativamente prevista e disposta con il decreto di fissazione di udienza, inducono il Tribunale a ritenere che la condizione economica allegata in giudizio e rappresentata non corrisponda alla reale condizione vantata dal ricorrente, il quale, come si evince dalle operazioni finanziarie effettuate, gode con ogni probabilità di un tenore di vita superiore a quello rappresentato.
La domanda, pertanto è da respingersi. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo le tariffe legali vigenti,
seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28878 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, così
liquidate in complessivi euro 2850,00 per competenze, oltre, Iva, cpa e rimborso forfettario spese generali di legge.
Così deciso in Roma il 21/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi