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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/06/2025, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona del Giudice Istruttore dr.ssa Claudia Gemelli in funzione di Giudice Unico ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5881/2023 R.G., promossa da:
(p. IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Prencipe
ATTORE contro
c.f. ; Controparte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
***
Oggetto: azione di rivalsa – risarcimento del danno da circolazione stradale
Conclusioni: come da verbale di udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la ha citato in Parte_1 giudizio e chiedendone la condanna al pagamento di € 5.950, Parte_2 Controparte_1 quale somma corrisposta a per le lesioni da questo riportate a seguito del suo CP_2 investimento doloso da parte del . In particolare, la società attrice ha allegato: che l'1.7.2021, Pt_2 alle ore 16.30 circa, il si trovava sulla rotatoria di via Peschiera-via Pastrengo in Moncalieri Pt_2 alla guida del veicolo Fiat Grande Punto tg. DR331WD, di proprietà di e Controparte_1 assicurata con la che, nell'occasione, quest'ultimo aveva un Parte_1 diverbio col dovuto a ragioni di circolazione stradale;
che, in seguito, era iniziata tra i due una CP_2 colluttazione fisica conclusasi col che, risalito sul proprio mezzo, tentava di investire il Pt_2 CP_2 colpendolo alle gambe;
che detta azione era stata ripresa dalle telecamere ivi presenti;
di aver corrisposto al , a seguito della visita medico-legale del proprio fiduciario, la somma di € 5.950 a CP_2 titolo di risarcimento del danno.
pagina 1 di 3 In forza di tali premesse l'attrice ha quindi agito nei confronti dei convenuti per ottenere il rimborso di quanto corrisposto al danneggiato . CP_2
I convenuti non si sono costituiti, sicché alle udienze 20.2.2024 e 22.10.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Dopo l'assunzione degli interrogatori formali dei convenuti all'udienza 14.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza 17.6.2025, con riserva del deposito della presente sentenza.
2. La domanda di parte attrice è fondata.
Quanto al fatto produttivo del danno patito dal sig. , le allegazioni dell'attrice circa la CP_2 ricostruzione del sinistro trovano totale riscontro nelle riprese delle videocamere site sul luogo del sinistro e prodotte in atti (doc. 3), dalle quali emerge chiaramente come il , dopo il diverbio e Pt_2 la colluttazione col , tentò di investirlo con la propria auto colpendolo alle gambe. Tale CP_2 condotta del è stata, peraltro, dallo stesso confermata in sede di interrogatorio formale: “Io, Pt_2 con la macchina, l'ho solo sfiorato. Io non ho colpito il signor con la macchina, l'avrò CP_2 strusciato. In effetti, io volevo andargli addosso, ma non gli ho procurato il danno che dice lui” (cfr. verbale d'udienza 14.1.25).
L'attrice ha poi prodotto la relazione medico-legale del proprio fiduciario (doc. 4) che ha riscontrato le lesioni subite dal per effetto di detta condotta del RU (“NELL'EVENTO IN ESAME IL CP_2
DANNEGGIATO EBBE A RIPORTARE UN TRAUMA CONTUSIVO-DISTORSIVO DEL
GINOCCHIO SINISTRO CON ACCERTATA LESIONE PARZIALE DEL LEGAMENTO
COLLATERALE LATERALE (RM). SEGUIVANO TRATTAMENTI RIABILITATIVI. AD OGGI
PERMANE UNO STENTO FLESSORIO DEL GINOCCHIO ASSOCIATO AD UNA LIEVE IPOMIOTROFIA DEL QUADRICIPITE, BALLOTTAMENTO ROTULEO +/- CON VARO STRESS”), quantificando il danno biologico che ne è conseguito (“Valutazione dell'invalidità permanente: Ania:
Inail: Biologico: 3%; Valutazione dell'inabilità temporanea biologica: Temporanea: Totale gg 0 75% gg 0 50% gg 15 25% gg 15; … Valutazione dell'inabilità temporanea lavorativa: Temporanea: Totale gg 15 75% gg 0 50% gg 15 25% gg 0”).
Sulla base di tali valutazioni, la compagnia attrice ha quindi provveduto a corrispondere al la CP_2 somma di € 5950, comprensiva di spese legali (doc. 5).
Ciò chiarito, l'azione dell'attrice verso la , titolare del rapporto assicurativo con l'attrice, CP_1 rientra nella previsione dell'art. 144 co. 2 c.d.a. secondo cui: “Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto … L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
La compagnia attrice ha correttamente risarcito il danneggiato in ragione del principio di diritto CP_2 per cui “la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all'art. 1917 c.c.”
(Cass. 19368/2017 e altre conformi).
Pertanto, ex art. 144 co. 2 cit., l'assicurazione attrice può agire in rivalsa nei confronti della propria assicurata per ottenere il rimborso di quanto corrisposto al danneggiato.
Quanto alla domanda nei confronti del , essa va invece inquadrata nell'ambito della fattispecie Pt_2 generale di cui all'art. 2043 c.c., attesa l'assenza di rapporto contrattuale tra il predetto e l'attrice.
pagina 2 di 3 Di tale fattispecie sussistono tutti i presupposti, atteso che il filmato delle telecamere di sorveglianza prodotto in atti e già richiamato, dimostra senza dubbio alcuno la condotta dolosa tenuta dal Pt_2 nei confronti del da cui è derivato il danno patrimoniale all'attrice per aver dovuto provvedere CP_2
a risarcire il danneggiato.
Anche il , pertanto, va condannato a corrispondere l'attrice la somma di € 5950 corrisposta al Pt_2
. CP_2
Nulla questio sulla possibilità di condanna in solido dei due convenuti, ex art. 2055 c.c., pur a fronte del diverso titolo di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale (Cass. SS.UU. 16503/2009).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc sicché sono poste a carico dei convenuti.
Esse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum (€ 5.950), dell'attività difensiva svolta (fase di attivazione della mediazione, studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, salva l'applicazione del valore minimo di liquidazione per le fasi istruttoria e decisoria stante la ridotta attività processuale svolta e il rito semplificato adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
NA e in solido tra loro, a corrispondere alla Controparte_1 Parte_2 [...] a somma di € 5.950, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1
NA e in solido tra loro, a rimborsare alla Controparte_1 Parte_2 [...] le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 287,40 per Parte_1 esborsi (c.u., marca e spese notifica) ed € 3827,50 per compensi (€ 441 per fase di mediazione, € 919 per fase studio, € 777 per fase introduttiva, € 840 per fase di trattazione, € 850,50 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino il 20.6.2025.
Minuta redatta dal m.o.t. dott. . Persona_1
Il Giudice
Claudia Gemelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona del Giudice Istruttore dr.ssa Claudia Gemelli in funzione di Giudice Unico ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5881/2023 R.G., promossa da:
(p. IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Prencipe
ATTORE contro
c.f. ; Controparte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
***
Oggetto: azione di rivalsa – risarcimento del danno da circolazione stradale
Conclusioni: come da verbale di udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la ha citato in Parte_1 giudizio e chiedendone la condanna al pagamento di € 5.950, Parte_2 Controparte_1 quale somma corrisposta a per le lesioni da questo riportate a seguito del suo CP_2 investimento doloso da parte del . In particolare, la società attrice ha allegato: che l'1.7.2021, Pt_2 alle ore 16.30 circa, il si trovava sulla rotatoria di via Peschiera-via Pastrengo in Moncalieri Pt_2 alla guida del veicolo Fiat Grande Punto tg. DR331WD, di proprietà di e Controparte_1 assicurata con la che, nell'occasione, quest'ultimo aveva un Parte_1 diverbio col dovuto a ragioni di circolazione stradale;
che, in seguito, era iniziata tra i due una CP_2 colluttazione fisica conclusasi col che, risalito sul proprio mezzo, tentava di investire il Pt_2 CP_2 colpendolo alle gambe;
che detta azione era stata ripresa dalle telecamere ivi presenti;
di aver corrisposto al , a seguito della visita medico-legale del proprio fiduciario, la somma di € 5.950 a CP_2 titolo di risarcimento del danno.
pagina 1 di 3 In forza di tali premesse l'attrice ha quindi agito nei confronti dei convenuti per ottenere il rimborso di quanto corrisposto al danneggiato . CP_2
I convenuti non si sono costituiti, sicché alle udienze 20.2.2024 e 22.10.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Dopo l'assunzione degli interrogatori formali dei convenuti all'udienza 14.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza 17.6.2025, con riserva del deposito della presente sentenza.
2. La domanda di parte attrice è fondata.
Quanto al fatto produttivo del danno patito dal sig. , le allegazioni dell'attrice circa la CP_2 ricostruzione del sinistro trovano totale riscontro nelle riprese delle videocamere site sul luogo del sinistro e prodotte in atti (doc. 3), dalle quali emerge chiaramente come il , dopo il diverbio e Pt_2 la colluttazione col , tentò di investirlo con la propria auto colpendolo alle gambe. Tale CP_2 condotta del è stata, peraltro, dallo stesso confermata in sede di interrogatorio formale: “Io, Pt_2 con la macchina, l'ho solo sfiorato. Io non ho colpito il signor con la macchina, l'avrò CP_2 strusciato. In effetti, io volevo andargli addosso, ma non gli ho procurato il danno che dice lui” (cfr. verbale d'udienza 14.1.25).
L'attrice ha poi prodotto la relazione medico-legale del proprio fiduciario (doc. 4) che ha riscontrato le lesioni subite dal per effetto di detta condotta del RU (“NELL'EVENTO IN ESAME IL CP_2
DANNEGGIATO EBBE A RIPORTARE UN TRAUMA CONTUSIVO-DISTORSIVO DEL
GINOCCHIO SINISTRO CON ACCERTATA LESIONE PARZIALE DEL LEGAMENTO
COLLATERALE LATERALE (RM). SEGUIVANO TRATTAMENTI RIABILITATIVI. AD OGGI
PERMANE UNO STENTO FLESSORIO DEL GINOCCHIO ASSOCIATO AD UNA LIEVE IPOMIOTROFIA DEL QUADRICIPITE, BALLOTTAMENTO ROTULEO +/- CON VARO STRESS”), quantificando il danno biologico che ne è conseguito (“Valutazione dell'invalidità permanente: Ania:
Inail: Biologico: 3%; Valutazione dell'inabilità temporanea biologica: Temporanea: Totale gg 0 75% gg 0 50% gg 15 25% gg 15; … Valutazione dell'inabilità temporanea lavorativa: Temporanea: Totale gg 15 75% gg 0 50% gg 15 25% gg 0”).
Sulla base di tali valutazioni, la compagnia attrice ha quindi provveduto a corrispondere al la CP_2 somma di € 5950, comprensiva di spese legali (doc. 5).
Ciò chiarito, l'azione dell'attrice verso la , titolare del rapporto assicurativo con l'attrice, CP_1 rientra nella previsione dell'art. 144 co. 2 c.d.a. secondo cui: “Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto … L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
La compagnia attrice ha correttamente risarcito il danneggiato in ragione del principio di diritto CP_2 per cui “la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all'art. 1917 c.c.”
(Cass. 19368/2017 e altre conformi).
Pertanto, ex art. 144 co. 2 cit., l'assicurazione attrice può agire in rivalsa nei confronti della propria assicurata per ottenere il rimborso di quanto corrisposto al danneggiato.
Quanto alla domanda nei confronti del , essa va invece inquadrata nell'ambito della fattispecie Pt_2 generale di cui all'art. 2043 c.c., attesa l'assenza di rapporto contrattuale tra il predetto e l'attrice.
pagina 2 di 3 Di tale fattispecie sussistono tutti i presupposti, atteso che il filmato delle telecamere di sorveglianza prodotto in atti e già richiamato, dimostra senza dubbio alcuno la condotta dolosa tenuta dal Pt_2 nei confronti del da cui è derivato il danno patrimoniale all'attrice per aver dovuto provvedere CP_2
a risarcire il danneggiato.
Anche il , pertanto, va condannato a corrispondere l'attrice la somma di € 5950 corrisposta al Pt_2
. CP_2
Nulla questio sulla possibilità di condanna in solido dei due convenuti, ex art. 2055 c.c., pur a fronte del diverso titolo di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale (Cass. SS.UU. 16503/2009).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc sicché sono poste a carico dei convenuti.
Esse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum (€ 5.950), dell'attività difensiva svolta (fase di attivazione della mediazione, studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, salva l'applicazione del valore minimo di liquidazione per le fasi istruttoria e decisoria stante la ridotta attività processuale svolta e il rito semplificato adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
NA e in solido tra loro, a corrispondere alla Controparte_1 Parte_2 [...] a somma di € 5.950, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1
NA e in solido tra loro, a rimborsare alla Controparte_1 Parte_2 [...] le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 287,40 per Parte_1 esborsi (c.u., marca e spese notifica) ed € 3827,50 per compensi (€ 441 per fase di mediazione, € 919 per fase studio, € 777 per fase introduttiva, € 840 per fase di trattazione, € 850,50 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino il 20.6.2025.
Minuta redatta dal m.o.t. dott. . Persona_1
Il Giudice
Claudia Gemelli
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