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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/05/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado iscritta al n. 61/2025 del R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Braghini;
Parte_1
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Braghini;
Controparte_1
avente ad
OGGETTO ricorso congiunto per la dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Chiedono che l'Ill.ma Corte di Appello adita voglia emettere, ai sensi dell'art. 8 n. 2 della L. 25 marzo 1985 n. 121, provvedimento con il quale dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza resa in prima istanza ed in via definitiva dal Tribunale Controparte_2
in data 14 novembre 2012, oggetto di attestazione di mancata
[...]
impugnazione e di decreto di esecutività della sentenza in data 17 settembre 2024 del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica;
si chiedeva, conseguentemente, di ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Cerchio (AQ) di trascrivere negli archivi dello stato civile l'emananda sentenza, ex art.
8.2 della L. 121/1985, di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico, nonché quest'ultima sentenza. FATTO E DIRITTO
e hanno proposto ricorso congiunto ai fini della Parte_1 Parte_1 Controparte_1
dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale emessa dal
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-Molisano di Chieti in data 14 novembre 2012, oggetto di attestazione di mancata impugnazione e di decreto di esecutività della sentenza in data 17 settembre 2024 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con ordine all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Cerchio (AQ) di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
Preliminarmente, va rilevato come i due avessero contratto matrimonio concordatario in data 4 giugno
2006 ad Cerchio, per poi disgregarsi l'unione, sin dall'inizio problematica, dopo una convivenza di soli due anni ed una separazione di fatto dal 2008.
L'azione presso il competente tribunale ecclesiastico veniva proposta da Parte_2 con l'intenzione di ottenere la nullità del matrimonio contratto con . Controparte_1
Accettata l'istanza, il Collegio era chiamato a sciogliere il seguente dubbio formulato in questi termini: “Se consti o no della nullità di matrimonio, in questo caso per:
1. esclusione della indissolubilità da parte dell'uomo convenuto per condizione risolutiva apposta dallo stesso (can.1101 2);
2. grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali in entrambi can 1095 n.2;
3. incapacità, per cause di natura psichica, ad assumere gli obblighi matrimoniali essenziali da parte di entrambi (can 1095 n.3)”.
Espletata la fase istruttoria e reputandosi altresì sufficientemente istruita la causa, il Collegio perveniva ad una pronuncia affermativa sul quesito anzidetto decretando la nullità del vincolo matrimoniale tra le parti.
Si era infatti appurato come le parti avessero avuto un lungo fidanzamento, circa 11 anni, in realtà si fossero frequentati solo vedendosi i fine settimana e intrattenendo un rapporto principalmente di amicizia, senza approfondire alcuna aspetto della loro vita interiore e personale.
Giunti al matrimonio, avevano continuato a condurre vite autonome, senza mai costituire una vita comune spirituale e nemmeno fisica, non avendo mai avuto rapporti intimi.
Il sin dal fidanzamento si era lamentato dello stato della coniuge giudicato troppo CP_1
sovrappeso, chiedendo che dimagrisse e modificasse il suo aspetto, fino a porlo come condizione per il matrimonio e poi per la vita in comune.
Pertanto, la vita matrimoniale si dissolveva dopo poco tempo dalle nozze. Per il Collegio ecclesiastico, le dichiarazioni fornite dall'attrice, dal convenuto e dai testimoni, erano da considerarsi credibili e rendevano fondata la domanda di nullità per il secondo motivo, cioè per grave difetto di discrezione di giudizio di ambedue le parti.
Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-Molisano di Chieti emetteva dunque sentenza di nullità matrimoniale in data 14 novembre 2012, oggetto di attestazione di mancata impugnazione e di decreto di esecutività della sentenza in data 17 settembre 2024 del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica.
Il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, ha chiesto di accogliere il ricorso congiunto degli ex-coniugi, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 8 della L. n. 121/85 e di dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal competente Tribunale Ecclesiastico.
La sentenza ecclesiastica può essere delibata perché nella specie sussistono tutte le condizioni previste dall'art. 8, n. 2, dell'Accordo firmato in Roma il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985
n. 121 (Accordo la cui applicazione non è stata pregiudicata dalle disposizioni della legge 31 maggio
1995 n. 218: cfr. art. 2 di tale legge), atteso che:
- i giudici ecclesiastici erano competenti a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio concordatario;
- nel relativo procedimento risulta essere stato assicurato alle parti il più ampio diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- tra le stesse parti non è stata pronunciata altra decisione del giudice italiano sul medesimo oggetto, né è pendente analogo giudizio;
- le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
In ordine a tale ultimo presupposto deve osservarsi come per costante giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui la convivenza tra i coniugi si sia protratta per un tempo superiore ai tre anni, unico motivo di nullità riconosciuto dal nostro ordinamento è quello della incapacità ai sensi dell'art. 120
c.p.c.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che: “Ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 c.c., il quale, ai sensi della ricordata disposizione, non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell'indissolubilità del matrimonio concordatario, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente. Spetta, peraltro, alla corte d'appello, quale giudice della delibazione, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano” (Cass. Ord. n. 28307 del 10 ottobre 2023).
Tuttavia, nel caso di specie la convivenza è durata solo due anni, non ci sono stati figli e le parti sono autonome economicamente.
In ogni caso, riguardo le convivenze durate oltre i tre anni, la Cassazione ha in più occasioni precisato che: “La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all' assunzione di responsabilità di natura personalissima, che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata;
detta eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione” (Cass.
Ord. n. 11791 del 5 maggio 2021).
Le spese del processo possono essere compensate, tenuto conto della natura della decisione e del comportamento processuale sostanzialmente consensuale delle parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza resa in prima istanza ed in via definitiva dal Tribunale in data 14 novembre 2012, Controparte_2
oggetto di attestazione di mancata impugnazione e di decreto di esecutività della sentenza in data 17 settembre 2024 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica di E Parte_2
; Controparte_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cerchio (AQ) di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 maggio 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente Est.
Barbara Del Bono