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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4741 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9144/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Guido Macripò Presidente dott.ssa Michela Guantario Giudice dott.ssa Ada Favarolo Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9144 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Garippa, Parte_2 C.F._1 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliati presso il suo studio in Arona (NO) via Roma n. 32 e, quindi, presso il suo indirizzo telematico ( Email_1
OPPONENTI E (C.F. – P.IVA , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
(C.F. – P.IVA. ), in persona del Procuratore Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Chillè, in virtù di procura in calce alla comparsa di CP_3 costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Santa Sofia n. 6 OPPOSTA E (C.F. ,) rappresentata da (C.F. Controparte_4 P.IVA_6 Controparte_5
), in persona del procuratore , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro P.IVA_7 Controparte_6
Davide SARTI, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del medesimo Email_2
INTERVENUTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare e provvedere: In via preliminare: revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché concesso in assenza della prova scritta richiesta ex art. 634 c.p.c. Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità dell'accordo inter partes di rinegoziazione del debito del 18 novembre 2020 derivante da apertura di credito in conto corrente n. 9665, per le ragioni di cui alla presente opposizione;
pagina 1 di 23 - accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle condizioni del contratto di conto corrente n. 5378 (e del collegato conto anticipi n. 5382), del contratto di conto corrente n. 62727 (e del collegato conto anticipi n. 62748), del contratto di conto Contr corrente n. 97727 (e del collegato conto anticipi n. 97748), del conto sovvenzioni a n. 9380 e del conto sovvenzioni a Contr n. 9665, relative agli interessi passivi e alla loro capitalizzazione, agli interessi ultralegali, alla c.m.s., nonché ai costi e se non preventivamente concordate;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo inter partes in data 15 luglio 2015, del contratto di mutuo inter partes in data 24 marzo 2016 e del contratto di mutuo inter partes in data 23 marzo 2017 relativamente ai criteri di ammortamento;
e, per l'effetto
- accertare l'ammontare delle somme illecitamente addebitate da e l'inesistenza del debito gravante in capo Controparte_1 alla società verso la Banca conven la cessionaria dell'asserito credito per cui Parte_1 è causa ovvero, in subordine, rideterminare l'entità del minor credito della Banca convenuta opposta e, Controparte_4 quindi, serito credito per cui è causa come risultante in corso di causa, nonché in Controparte_4 ogni caso la conseguente intervenuta estinzione delle obbligazioni fideiussorie rilasciate dal Sig. a garanzia di Parte_2 detto inesistente debito;
- accertare e dichiarare non dovute le somme pretese in via monitoria da ed oggi pretese dalla cessionaria Controparte_1 dell'asserito credito nei confronti della ig. nella sua Controparte_4 Parte_1 Parte_2 qualità di garante, e revocare, annullare e/o dichiarare nullo ed inefficace in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 586/2023 pronunciato dal Tribunale di Milano, Giudice Dr.ssa Ada Favarolo, in data 22 dicembre 2022 e pubblicato in data 9 gennaio 2023, nel procedimento monitorio R.G. n. 44306/2022, poiché infondato ed illegittimo per tutti i motivi esposti in narrativa. Ancora nel merito: accertare la nullità totale ex art. 1418 cod. civ., ovvero, in via subordinata, parziale ex art. 1419 cod. civ. delle fideiussioni rilasciate dal Sig. in data 18 novembre 2020 e in data 10 febbraio 2021 e, per l'effetto, dichiarare la Parte_2 liberazione del fide zie prestate. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In via istruttoria: Ai fini della precisazione delle conclusioni, gli attori opponenti richiamano le osservazioni del perito di parte degli attori opponenti Rag. alle conclusioni cui è pervenuta la CTU Dr.ssa nonché le note scritte depositate per Persona_1 Per_2 l'udienza del 21.01.2025 e, per l'effetto, chiedono che l'Ill.mo Giudice Voglia revocare la propria ordinanza in data 22 gennaio 2025 e disporre la rimessione in istruttoria della causa ed insistono affinché sia disposta un'integrazione del quesito peritale:
- includendo nelle analisi svolte dal CTU il contratto di conto corrente n. 5378, il conto anticipi n. 5382 e il conto sovvenzione a breve termine n. 9380, oltre che i contratti di finanziamento in data 15 luglio 2015, 24 marzo 2016 e 23 marzo 2017, rapporti tutti che hanno inciso nella determinazione dell'apparente saldo debitore della correntista, per le ragioni già illustrate nei precedenti scritti difensivi;
- relativamente al c.c. n. 97727 (e al collegato conto anticipi n. 97748, già n. 62748) escludendo, dai relativi conteggi, l'applicazione delle condizioni contenute nel documento 9 della Banca convenuta opposta, non riconducibile al rapporto a causa della mancata indicazione del numero dello stesso, demandando al CTU il compito di sviluppare i relativi conteggi integrativi, ovvero acquisendo agli atti il conteggio alternativo già proposto dal CTU alla pagina 25 del proprio elaborato;
- relativamente alle cms e commissioni sostitutive, escludendo dal conteggio, oltre alle cms e a tutte le commissioni che nel tempo hanno sostituito le prime e che non risultavano specificamente pattuite, anche le commissioni per scoperto di conto e delle C.I.V. dal conto corrente nr. 97727 (già nr. 62727), demandando al CTU il compito di sviluppare i relativi conteggi integrativi;
- relativamente alla prescrizione, disponendo che il CTU escluda dalla verifica di solutorietà le operazioni che non rivestono natura di spostamento patrimoniale, con verifica della situazione del conto al momento dell'addebito delle competenze e ritenendo ripristinatorie le rimesse occorse anche a fronte di saldi eccedenti, se l'addebito degli indebiti è avvenuto su saldo capiente e con determinazione delle eventuali poste prescritte sulla sola base degli interessi maturati sulla quota di saldo extra fido”.
pagina 2 di 23 parte opposta (come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. con la precisazione che la condanna al pagamento dovrà essere emessa in favore di quale cessionaria del credito Controparte_4 originariamente vantato da qui Controparte_1
“Piaccia all' Ill.mo G.U. adito, contrariis rejectis, voler così giudicare: In via preliminare:
➢ rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta e facile soluzione e che controparte ha contestato solo in parte l'importo ingiunto, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 586/2023 del Tribunale di Milano. Nel merito in via principale:
➢ritenute del tutto infondate in fatto e in diritto le argomentazioni svolte dall'opponente, condannare la società
[...]
, in persona del liquidatore signor con sede legale in Pieve Emanuele, Via Parte_1 Parte_2
e P.IVA é il fidejussore, CF P.IVA_1 P.IVA_8 Parte_2 nato a [...] il [...], al pagamento, in solido fra loro e per le causali di cui in atti, C.F._1
00,00= a favore del oltre gli interessi al tasso legale dal 22.01.2022 Controparte_1 al saldo, il tutto senza capitalizzazione periodica o la minor somma che risulterà dovuta in corso di causa. In merito alle domande riconvenzionali svolte dagli opponenti:
➢rigettare le avverse domande riconvenzionali, siccome palesemente infondate e inammissibili, oltre che prive di conforto probatorio, alla luce delle motivazioni meglio articolate in narrativa, confermando, per l'effetto, la piena validità ed efficacia dei contratti ex adverso contestati, nonché del contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. il 18.11.2020 e Parte_2 confermato il 10.02.2021; In via istruttoria:
➢ rigettare l'avversa istanza di C.T.U. contabile, in quanto meramente esplorativa, non avendo parte attrice in alcun modo dimostrato le contestazioni mosse;
➢ subordinatamente, ove ammessa, che si attenga ai seguenti principi:
- applicazione dell'anatocismo con cadenza trimestrale, dall' apertura del rapporto di conto corrente, in esecuzione della nota delibera del C.I.C.R. del 09.02.2000 e fino all' entrata in vigore del D.L. 18/2016;
- applicazione del tasso convenzionale previsto nella scheda condizioni allegata al contratto di conto corrente ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., applicazione degli interessi nella misura ivi prevista, tenendo conto dell'andamento dei tassi BOT;
- ai sensi dell'art. 2946 c.c., circoscrivere il periodo del ricalcolo del rapporto di conto corrente al decennio anteriore alla richiesta di pagamento, contenuta nell'atto di citazione notificato il 23.02.2023. In ogni caso:
➢ con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, nonché della fase monitoria e di CTU, ove ammessa”.
Parte intervenuta (come rassegnate dalla cedente nella I memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. versata in atti e di seguito riportate): Piaccia all' Ill.mo G.U. adito, contrariis rejectis, voler così giudicare: In via preliminare: rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta e facile soluzione e che controparte ha contestato solo in parte l'importo ingiunto, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 586/2023 del Tribunale di Milano. Nel merito in via principale: ritenute del tutto infondate in fatto e in diritto le argomentazioni svolte dall'opponente, condannare la società
[...]
, in persona del liquidatore signor con sede legale in Pieve Ema Parte_1 Parte_2
Veneto n. 10, - C.F. e P.IVA nonché il fidejussore, CF P.IVA_1 P.IVA_8 Parte_2
il 04.10.19 , in solido fra loro e per atti, C.F._1 della somma di Euro 775.000,00= a favore di quale avente causa di come CP_4 Controparte_1 meglio in atti, oltre gli interessi al tasso legale dal o, il tutto senza capita inor somma che risulterà dovuta in corso di causa. pagina 3 di 23 In merito alle domande riconvenzionali svolte dagli opponenti: rigettare le avverse domande riconvenzionali, siccome palesemente infondate e inammissibili, oltre che prive di conforto probatorio, alla luce delle motivazioni meglio articolate in narrativa, confermando, per l'effetto, la piena validità ed efficacia dei contratti ex adverso contestati, nonché del contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. il 18.11.2020 e Parte_2 confermato il 10.02.2021; In via istruttoria: rigettare l'avversa istanza di C.T.U. contabile, in quanto meramente esplorativa, non avendo parte attrice in alcun modo dimostrato le contestazioni mosse;
subordinatamente, ove ammessa, che si attenga ai seguenti principi: applicazione dell'anatocismo con cadenza trimestrale, dall'apertura del rapporto di conto corrente, in esecuzione della nota delibera del C.I.C.R. del 09.02.2000 e fino all' entrata in vigore del D.L. 18/2016; applicazione del tasso convenzionale previsto nella scheda condizioni allegata al contratto di conto corrente ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., applicazione degli interessi nella misura ivi prevista, tenendo conto dell'andamento dei tassi BOT;
ai sensi dell'art. 2946 c.c., circoscrivere il periodo del ricalcolo del rapporto di conto corrente al decennio anteriore alla richiesta di pagamento, contenuta nell'atto di citazione notificato il 23.02.2023. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, nonché della fase monitoria e di CTU ove ammessa”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente occorre rilevare come, per effetto della domanda di accertamento della nullità della fideiussione in quanto espressione di un'intesa in violazione dell'art 2 della l. 287/1990, la presente causa debba essere decisa in composizione collegiale. L'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 attribuisce alla “competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa “le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287” e la disposizione richiamata stabilisce che “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti ((al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni))”. L'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 168/2003, inoltre, attribuisce alla medesima sezione specializzata tutte
“le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”. Ne consegue che l'accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, presupposto per la dichiarazione della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, e la valutazione circa la sussistenza del motivo di nullità richiamato debbano essere assunti, collegialmente, dal Tribunale competente per territorio ove è istituita la Sezione Specializzata Imprese, ossia l'intestato Tribunale, tenuto conto dell'attitudine a far stato della sentenza che si pronuncia su tale motivo di nullità del contratto, ferma tuttavia la decisione della relativa domanda da parte del Tribunale in composizione collegiale a norma dell'art. 50 bis n. 3 c.p.c., a pena di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 50 quater c.p.c. e 161, primo comma, c.p.c. 2. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società rappresentata dalla società Controparte_1
ha sostenuto di essere creditrice nei confronti della società Controparte_2 Parte_1
e del signor quale fideiussore (nei limiti di euro 775.000,00), dell'importo
[...] Parte_2 complessivo di euro 826.547,38, di cui: euro 9.382,07 quale saldo debitore per capitale e interessi del conto corrente n. 97727 (già 62727) chiuso in data 15 luglio 2021 con passaggio a sofferenza;
euro 817.165,31 a titolo di saldo debitore per capitale e interessi, derivante dall'accordo di rinegoziazione del debito del 18
pagina 4 di 23 novembre 2020 relativo ad apertura di credito in conto corrente n. 9665, di originari euro 775.000,00, chiuso in data 15 luglio 2021, oltre successivi interessi di mora. La ricorrente ha sostenuto che:
- la società aveva stipulato con (già ), in data 26 maggio 2005, il Parte_1 CP_1 Controparte_8 contratto di conto corrente n. 97727 (già c.c. 62727);
- in data 18 novembre 2020 le parti avevano stipulato un accordo di rinegoziazione in virtù del quale la società e il signor si erano riconosciuti debitori dell'importo di euro 775.000,00; Pt_2 Parte_2
- sempre in data 18 novembre 2020 aveva rilasciato una fideiussione specifica a garanzia Parte_2 della restituzione di tale somma, sino all'importo massimo di euro 775.000,00, e la garanzia era stata confermata in data 10 febbraio 2021;
- nel corso di tali rapporti, la società si era resa inadempiente alle obbligazioni sulla stessa gravanti e Pt_2 con comunicazione del 24 maggio 2021, inoltrata alla società debitrice e al garante, la società CP_1 aveva esercitato il recesso intimando il pagamento degli importi dovuti. La ricorrente ha quindi chiesto il pagamento del saldo di entrambi i rapporti, quantificato in euro 826.547,38, come risultante dall'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale con decorrenza dal 22 gennaio 2022, quale data di elaborazione del saldo risultante da tale estratto. 2.2. A seguito di integrazione documentale ex art. 640 c.p.c., con decreto ingiuntivo n. 586/2023 del 9 gennaio 2023, il Tribunale ha accolto il ricorso e ingiunto alla società e al garante il pagamento di euro 826.547,38, oltre interessi e spese processuali. 2.3. Gli ingiunti hanno proposto opposizione eccependo, in via preliminare, l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ed evidenziando come avessero concorso a determinare gli apparenti saldi oggetto della domanda monitoria non soltanto i due contratti azionati (c.c. 97727 e c.c. 9665) ma anche i seguenti rapporti di cui, pertanto, doveva tenersi conto: contratto di conto corrente n. 5378 aperto in data 11 maggio 2005 (cui era collegato il conto anticipi n. 5382) il cui saldo era stato trasferito in data 24 aprile 2014 sul c.c. 62727, poi divenuto c.c. n. 97727; conto corrente n. 62727 aperto in data 26 maggio 2005 (cui era collegato il conto anticipi n. 62748) e divenuto, nel mese di febbraio 2021, il conto corrente n. 97727 (al quale era collegato il conto anticipi n. 97748); il conto sovvenzioni n. 9380 aperto nel mese di ottobre 2019 (sul quale era confluito un giroconto a debito di euro 796.000,00 in data 14.10.2019 proveniente dal c.c. 97727), il cui saldo debitore, pari ad euro 663.344,00, era confluito nel mese di febbraio 2021 sul conto n. 9665. Inoltre, tra le parti erano stati stipulati tre contratti di Parte_3 mutuo, precisamente di euro 300.000,00 in data 15 luglio 2015, di euro 700.000,00 in data 24 marzo 2016 e di euro 1.300.000,00 in data 23 marzo 2017, che presentavano molteplici profili di illegittimità. Più in particolare, gli opponenti hanno contestato:
- l'omessa produzione dei contratti di apertura di credito in conto corrente che avevano determinato la formazione dei saldi debitori dei conti nn. 97727 e 9665, in violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 23 T.U.F.;
- relativamente ai contratti di conto corrente, che la banca avesse (i) applicato e computato gli interessi passivi mediante illecita capitalizzazione trimestrale degli stessi successivamente al 31 dicembre 2013, in violazione dell'art. 120 T.U.B. come modificato dall'art. 1 comma 629 l. n. 147\2013; in relazione ai due contratti posti a fondamento del ricorso non vi era alcuna specifica approvazione per iscritto della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi;
(ii) applicato alla correntista interessi passivi al saggio superiore a quello legale, in violazione dell'art. 1284 comma 3 c.c.; pagina 5 di 23 (iii) applicato commissioni di massimo scoperto non preventivamente determinate e in assenza di specifica pattuizione, (iv) addebitato illegittimamente spese e commissioni di messa a disposizione di fondi costi e commissioni di istruttoria veloce non preventivamente concordati,
- relativamente ai contratti di mutuo chirografario, la nullità dei contratti per omessa indicazione del regime di capitalizzazione applicato (semplice o composta), senza precisazioni in ordine al metodo di calcolo impiegato per la determinazione delle rate indicate nei piani di ammortamento, con applicazione di un'occulta capitalizzazione composta degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.; in relazione al contratto del 23 marzo 2017, è stata inoltre contestata l'illegittimità della clausola floor che aveva impedito alla mutuataria di beneficiare di valori inferiori allo zero in relazione al tasso di riferimento;
- la nullità dell'accordo di rinegoziazione del debito in data 18 novembre 2020, sia perché sottoscritto da un funzionario di ( in assenza di un'apposita delibera consiliare e, CP_1 Persona_3 quindi, quale falsus procurator dell'istituto di credito, sia poiché l'accordo era carente degli elementi essenziali ai fini della sua qualificazione quale riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., sia perché le clausole relative agli interessi erano del tutto indeterminate, sia infine poiché avente ad oggetto un debito inesistente e frutto degli addebiti illegittimamente disposti dalla nel corso della pendenza dei rapporti contrattuali. CP_8
Inoltre, ai fini della prova del credito, era insufficiente la produzione di un mero estratto ai sensi dell'art. 50 T.U.B. In conclusione, gli opponenti hanno sostenuto che il saldo di euro 9.328,07 inerente al conto corrente 97727 come indicato dalla ricorrente fosse frutto di addebiti illegittimamente disposti dalla banca, che il valore del saldo ricalcolato, depurato di addebiti, ammontasse ad euro 314.135,97 a credito del correntista e, analogamente, che il credito di euro 817.165,31, fondato sull'accordo di rinegoziazione, fosse il frutto di addebiti illegittimi operati sui rapporti collegati 9380 e 97727. Con riguardo alla garanzia posta a fondamento della domanda nei confronti di è Parte_2 stata eccepita l'estinzione di ogni obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1941 c.c., e la nullità totale o parziale della fideiussione rilasciata in data 8 novembre 2020 e della relativa conferma del 10 febbraio 2021. A tale ultimo riguardo, è stato sostenuto come la fideiussione e la conferma fossero conformi allo schema predisposto nel 2003 dall'Associazione Bancaria IAna, dichiarato in contrasto con l'art. 2 l. n. 287\1990 dalla Banca d'IA, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005; secondo parte opponente le fideiussioni oggetto di causa integravano l'applicazione di un'intesa restrittiva della concorrenza e, quindi, erano nulle, quantomeno in relazione alle clausole riproduttive del modulo ABI, come riconosciuto dalla successiva giurisprudenza di legittimità e, in particolare, da Cass. SS.UU. n. 41994/2021. Gli opponenti hanno quindi chiesto di revocare il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di accertare la nullità dei contratti di conto corrente e dei mutui stipulati tra le parti nonché delle fideiussioni oggetto di causa e, per l'effetto, di accertare l'inesistenza di qualsivoglia credito della banca o, in subordine, di rideterminarlo. 2.4. Si è costituita in giudizio la società , quale rappresentante della società Controparte_2 contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e chiedendo la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo. Il difensore di parte opposta, in merito alle contestazioni relative ai contratti di conto corrente e ai conti sovvenzione, ha evidenziato come la banca avesse agito in sede monitoria facendo valere unicamente il credito derivante dal conto corrente n. 97727 – che, in effetti, integrava la continuazione del c.c. n. 62727 stipulato nel 2005 – e del conto sovvenzioni n. 9665 e come l'evoluzione di tali rapporti dovesse essere così ricostruita: pagina 6 di 23 - la società era titolare del conto corrente n. 62727, acceso nel mese di maggio 2005 presso la Pt_2 [...]
e regolato dal contratto prodotto nel fascicolo monitorio (doc. 2), ove erano previste e CP_8 disciplinate tutte le condizioni applicate al rapporto, tra le quali l'identica periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, il tasso di interesse debitore e il tasso creditore, la misura della commissione trimestrale di massimo scoperto, le modalità di calcolo della valuta e i costi di gestione;
- nel mese di aprile 2017 il saldo di questo conto era stato trasferito sul conto n. 97727 della
[...]
, aperto presso l' costituente la continuazione del precedente Controparte_9 Controparte_10 rapporto, su cui operava un affidamento fino ad euro 50.000,00, come da apertura di credito prodotta (doc. 15);
- su questo rapporto di conto corrente venivano annotate le fatture anticipate sulla base di un contratto quadro di anticipazione delle fatture che prevedeva un fido fino ad euro 1.000.000,00 (doc. 16);
- nel mese di agosto 2019, sul conto corrente 97727 era confluito l'ammontare delle fatture che la CP_8 aveva anticipato, rimaste impagate per complessivi euro 796.000,00, che avevano generato un saldo debitore di euro 871.929,53 al 31.08.2019 (doc. 17);
- stante la persistenza di questo scoperto, al fine di garantire la persistente operatività del conto 97727 e di ricondurre il saldo debitore nel limite dell'affidamento concesso di euro 50.000,00, in data 14.10.2019 il debito di euro 796.000,00, senza estinzione del c.c. 97727, era stato trasferito su un diverso conto, denominato “conto evidenza sovvenzioni a breve termine n. 9380” in relazione al quale la società debitrice poteva effettuare solo versamenti al fine di ridurre il debito derivante dagli anticipi delle fatture impagate (doc. 18);
- la società aveva effettuato pagamenti a deconto del debito derivante dall'anticipazione delle fatture Pt_2 rimaste impagate fino al mese di gennaio 2020 e il saldo del conto sovvenzioni n. 9380 era stato ridotto fino all'importo di euro 663.334,00 (doc. 19);
- stante l'assenza di ulteriori versamenti sul conto 9380 e considerato il contestuale progressivo incremento del saldo debitore del conto ordinario 97727, sempre al fine di consentire il mantenimento dell'operatività del conto n. 97727, i saldi debitori del conto sovvenzioni n. 9380 e del conto ordinario n. 97727, rispettivamente, per euro 663.334,00 e per euro 110.700,00 erano stati trasferiti sul conto sovvenzioni 9665 (doc. 20), a fronte del riconoscimento, da parte della società Fenini, del debito di euro 775.000,00, avvenuto con l'Accordo di rinegoziazione del 18 Novembre 2020, e a fronte del contestuale rilascio della fideiussione da parte del signor (doc. 3- 5 del fascicolo monitorio); Parte_2
- la società opponente non aveva effettuato alcun versamento sul conto n. 9665 per ridurre il saldo di cui si era riconosciuta debitrice e la banca, in data 24 maggio 2021, aveva inviato le lettere di recesso dagli affidamenti (doc. 6 e 7 del fascicolo monitorio) sia relativamente al predetto conto sia in merito al conto n. 97727 sul quale, nel frattempo, era maturato un ulteriore saldo a debito del cliente. Sotto un diverso profilo, parte opposta ha rilevato come nell'accordo di rinegoziazione del 18 novembre 2020 la società si fosse riconosciuta debitrice, a quella data, dell'importo di euro 775.000,00 in Parte_1 linea capitale, come tale dichiarazione valesse quale ricognizione di debito e come, in applicazione dell'art. 1988 c.c. e dell'inversione dell'onere probatorio che ne derivava, spettasse agli opponenti provare l'insussistenza del debito o la sua parziale estinzione. Per quanto concerne le contestazioni inerenti ai mutui, l'opposta ha rivendicato la piena validità dei contratti e dei piani di ammortamento alla francese, dovendosi escludere la violazione dell'art. 1283 c.c. invocata da controparte. In merito alla prospettata nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust di cui alla legge n. 287\1990, l'opposta ha rivendicato la validità della garanzia, rilevando come parte opponente non avesse pagina 7 di 23 offerto alcuna prova circa il fatto che la fideiussione oggetto di causa fosse il frutto di un'intesa anticoncorrenziale, in violazione dell'art. 2 l. n. 287 del 1990. In ogni caso, si sarebbe trattato, al più, di una nullità parziale della fideiussione e la banca si era tempestivamente attivata, sia nei confronti del debitore principale sia nei confronti del garante, con l'invio delle comunicazioni di recesso dai rapporti e sollecito di pagamento, rispettando così il disposto dell'art. 1957 c.c.. La difesa della società opposta ha pertanto chiesto la conferma del decreto ingiuntivo o, comunque, la condanna degli opponenti al pagamento della somma di euro 826.547,38, oltre interessi di mora, e il rigetto di tutte le domande proposte in via riconvenzionale, con vittoria delle spese di lite. 2.5. Con comparsa depositata in data 25 gennaio 2024, è intervenuta in giudizio la società CP_4 rappresentata dalla mandataria ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a
[...] Controparte_5 titolo particolare nel diritto di credito vantato da in virtù di un contratto di cessione di Controparte_1 crediti pecuniari, sottoscritto in data 18 dicembre 2023, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n. 385 e degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge 30 aprile 1999 n. 130 di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna n. 151 del 23.12.2023 - Foglio Inserzioni, Parte Seconda. La società intervenuta, nel rivendicare la titolarità del credito azionato dalla società e nel far proprie le difese e le conclusioni rassegnate dal Controparte_1 proprio dante causa, ha evidenziato di essere subentrata unicamente nella titolarità del credito vantato dalla cedente e ha contestualmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande di pagamento o di ripetizione o di risarcimento del danno di parte opponente. 2.6. All'esito della prima udienza è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. ed è stato assegnato il termine per l'avvio del procedimento di mediazione. Successivamente, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed è stato disposto l'espletamento di una consulenza tecnica di natura contabile e, all'esito, è stata fissata l'udienza del 19 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni. In quella sede la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. In via preliminare, quanto all'intervento della società la stessa ha dichiarato di Controparte_4 intervenire in qualità di successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. nel diritto controverso, per effetto del contratto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 18 dicembre 2023, ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, allegata alla comparsa di intervento. In merito a tale successione, espressamente confermata dalla banca opposta, alcuna contestazione è stata avanzata dagli opponenti così che la circostanza può considerarsi pacifica.
4. Sempre in via preliminare, si dà atto della riduzione della domanda operata dalla difesa di parte opposta nel corso del giudizio. Con il deposito della prima memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., in effetti, la società opposta ha ridotto la domanda di condanna degli opponenti al minor importo di euro 775.000,00, oltre interessi di mora al tasso legale con decorrenza dal 22 gennaio 2022. Tale circostanza, di per sé, determina la revoca del decreto ingiuntivo, attesa la non conformità dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo rispetto a quello effettivamente vantato dalla società e dal cessionario Controparte_1 del credito ferma restando la necessità di vagliare la fondatezza delle domande proposte in Controparte_4 quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
pagina 8 di 23 In altre parole, il venir meno della corrispondenza tra il credito effettivamente vantato e quello originariamente azionato e oggetto di ingiunzione - a prescindere dalle valutazioni ulteriori che saranno effettuate nel prosieguo circa la fondatezza delle domande - implica la necessità di revocare il decreto ingiuntivo. 5. Tanto premesso, si ritiene che le domande proposte dalla società e dalla Controparte_1 cessionaria del credito siano meritevoli di accoglimento soltanto in parte. Controparte_4
Le domande formulate dalla società in sede monitoria e reiterate nel corso del presente CP_1 giudizio hanno ad oggetto la condanna della società e del signor quest'ultimo Parte_1 Parte_2 in qualità di fideiussore, al pagamento del saldo del conto corrente n. 97727 (integrante pacificamente la continuazione del c.c. 62727 del 26.05.2005) chiuso in data 15 luglio 2021 con passaggio del rapporto a Contr sofferenza, nonché del saldo del conto sovvenzioni n. 9665 aperto in conseguenza dell'accordo di rinegoziazione del debito del 18 novembre 2020. La società ricorrente, a sostegno della domanda e per quello che rileva in questa sede, ha prodotto:
- per il contratto di c.c. 62727, successivamente divenuto c.c. 97727, il documento di sintesi (doc. 2 e doc. 15 del fascicolo di parte opposta) mentre per i collegati conti anticipi (rispettivamente 62748 e 97748), vi sono i documenti di sintesi con le relative condizioni economiche e le condizioni generali inerenti agli affidamenti regolati mediante conto evidenza del 2018 (doc. 15 di parte opposta) nonché documenti di sintesi e condizioni generali inerenti al contratto di affidamento nella forma dell'anticipo salvo buon fine su fatture e su documenti sino all'importo di euro 1.000.000,00 sottoscritto nel corso dell'anno 2015 (doc. 16 del fascicolo di parte opposta);
- in merito al conto n. 9665, invece, non è stato prodotto nessun documento contrattuale oltre all'accordo di rinegoziazione del 18 novembre 2020 (doc. 3 di parte opposta);
- la fideiussione specifica rilasciata da in data 18 novembre 2025 a garanzia delle Parte_2 obbligazioni della sorte in dipendenza delle “sovvenzioni a medio termine di euro 775.000,00” fino a Parte_1 concorrenza del medesimo importo e la conferma di tale fideiussione rilasciata il 10 febbraio 2021 (doc.
4-5 di parte opposta);
- la lettera recante la data del 24 maggio 2021 avente ad oggetto la comunicazione del recesso dal conto corrente e dall'accordo di rinegoziazione del debito e la contestuale messa in mora del debitore e del garante (doc.
7-8 del fascicolo di parte opposta);
- la documentazione inerente al saldo di tali rapporti e, in particolare, gli estratti e il certificato emesso ai sensi dell'art. 50 TUB (doc. 1 e doc. 17 e ss. del fascicolo di parte opposta). La ha poi allegato l'inadempimento del debitore e del garante all'obbligo di pagamento dei saldi di CP_8 tali rapporti, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010). 6. A fronte di tali circostanze, le contestazioni avanzate dagli opponenti sono parzialmente meritevoli di accoglimento. Giova anzitutto precisare che questo collegio non condivide la prospettazione di parte opponente circa la continuità tra il contratto di conto corrente n. 5378 (aperto presso la in Controparte_9
11 maggio 2005 e al quale era collegato il conto anticipi n. 5382 aperto in data 13 giugno 2005) e il conto corrente n. 62727 (aperto presso la in data 26 maggio 2005 e al quale era collegato il Controparte_8 conto anticipi n. 62748 aperto in data 8 luglio 2005). pagina 9 di 23 Gli opponenti, al riguardo, hanno sostenuto che « […] - il conto ordinario numero 5378 già esistente presso la anteriormente alla fusione con gli altri istituti di credito, è stato istituito in data 11 maggio Controparte_11
2005 e ha operato sin da subito con un affidamento iniziale di Euro 25.000,00: successivamente, è stato “trasferito” presso la in data 24 aprile 2014, divenendo il conto corrente ordinario n. 62727, previo giroconto di Euro Controparte_12
48.302,60 eseguito il 28 marzo 2014 con causale “giro scrittura per trasferimento conto al cto 1234/006272”, che ne ha azzerato l'apparente saldo debitore;
- ugualmente, il conto anticipi n. 5382 collegato al conto n. 5378, è divenuto il conto anticipi n. 62748 presso […]» (atto di citazione p. 13-14). Controparte_12
Tuttavia, in base alle stesse allegazioni di parte opponente, i due conti sono stati aperti quasi contestualmente (cfr. atto di citazione pag. 3) e dall'esame degli estratti prodotti si evince che i conti sono stati entrambi operativi per lungo tempo;
tali rilievi inducono ad escludere la prospettata continuità tra i due conti e l'unico collegamento tra tali rapporti è ravvisabile nel fatto che il saldo negativo del conto n. 5378, nel corso dell'anno 2014, è confluito sul c.c. 62727. Sotto un diverso profilo, si osserva che in merito al conto corrente n. 5378 (e al collegato conto anticipi n. 5382), pacificamente estinto nell'anno 2014, non risulta dedotta la nullità del contratto per difetto di forma scritta, atteso che tale contestazione è stata formulata dagli opponenti solo con riguardo alle “aperture di credito in conto corrente” collegate ai conti n. 97727 e 9665 dalle quali sarebbe derivato il saldo debitore vantato nei confronti della società come si evince dalla lettura dell'atto di citazione in opposizione Pt_2
(cfr. atto di citazione p. 15-16). Dunque, gli opponenti, al fine di provare l'illegittima formazione del saldo del c.c. 5378 - addebitato nel mese di marzo 2014 sul c.c. 62727 - avrebbero dovuto produrre i contratti relativi ai conti 5378 e 5382, al fine di consentire al collegio di valutare l'effettiva sussistenza di tutti i profili di invalidità contestati (illecita capitalizzazione di interessi, applicazione di interessi ultralegali in assenza di specifica pattuizione, applicazione di commissioni e spese non pattuiti). Invece, con la seconda memoria istruttoria gli opponenti si sono limitati a produrre gli estratti relativi ai conti nn. 5378 e 5382 (doc. 8 e 9 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) ma non hanno prodotto i relativi contratti né, come appena evidenziato, ne hanno contestato l'assenza di prova scritta, impedendo ogni verifica in ordine alla corretta formazione del saldo di tali rapporti. Ne consegue che le vicende inerenti al conto corrente n. 5378 (e del collegato conto anticipi n. 5382) non sono state considerate ai fini della valutazione circa la corretta determinazione del saldo del conto 97727 (già 62727) e, evidentemente, alcun quesito in merito a tali rapporti è stato sottoposto all'esame del consulente d'ufficio.
7. Ciò posto, gli opponenti hanno anzitutto eccepito la nullità e inefficacia dell'accordo di rinegoziazione del debito del 18 novembre 2020 e la conseguente invalidità del decreto ingiuntivo per assenza di prova scritta (citazione p. 8 ss.), in considerazione sia dell'intervenuta sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione da parte di un funzionario di in assenza dell'apposita delibera consiliare sia CP_1 dell'assenza di requisiti minimi per poter qualificare tale accordo quale riconoscimento di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Queste doglianze non sono fondate.
In ordine al primo profilo, si osserva che la ha chiaramente dimostrato di volersi avvalere CP_8 dell'accordo di rinegoziazione ponendolo a fondamento del decreto ingiuntivo, con un comportamento rilevante in termini di ratifica, ai sensi dell'art. 1399 c.c. Pertanto, quand'anche si fosse trattato di contratto stipulato da falsus procurator, la banca, quale soggetto rappresentato, ha indubbiamente ratificato l'attività compiuta dal proprio funzionario.
Per quanto riguarda il secondo profilo, invece, la banca ha prodotto, sin dalla fase monitoria, il Contr contratto posto a fondamento del conto sovvenzioni n. 9665, che era testualmente qualificato come pagina 10 di 23 “Accordo di rinegoziazione di debito derivante da apertura di credito in conto corrente” ed è stato pacificamente sottoscritto tanto dalla società debitrice quanto dal garante In tale accordo le Parte_1 Parte_2 parti hanno dato atto dell'intervenuta stipula di una “sovvenzione non in c.c.” a medio termine dell'importo di euro 775.000,00 e del fatto che la banca aveva esercitato il recesso da tale apertura di credito;
in quella occasione, la società ha inoltre espressamente riconosciuto che, alla data della Pt_2 sottoscrizione dell'Accordo (18.11.2020), l'esposizione debitoria complessiva ammontava ad euro 775.000,00 (cfr. premesse del contratto e art. 2 dell'Accordo) e si è impegnata alla restituzione dell'importo dovuto in linea capitale (articolo 3 dell'Accordo). Ad avviso del collegio, l'art. 2 del contratto, espressamente rubricato “Ricognizione del debito in linea capitale”, assume rilevanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c. In ordine al rilievo della ricognizione di debito si richiama il costante orientamento giurisprudenziale per cui la stessa, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa, ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (così Cass., Ordinanza 25 gennaio 2022 n. 2091; già Cass., 13 ottobre 2016 n. 20689; Cass., 13 giugno 2014 n.13506). Alla luce di questi principi, si ritiene che la banca abbia assolto al proprio onere probatorio nella fase monitoria mediante la produzione dell'Accordo di rinegoziazione, essendo dispensata, alla luce dell'art. 1988 c.c. dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ferma restando la possibilità per il debitore di contestare – come accaduto nel caso di specie – la nullità dei contratti e delle clausole negoziali preesistenti, in relazione ai quali era stata emessa la ricognizione (v. proprio in tema di contratti di conto corrente, Cass., 19 settembre 2014 n. 19792). 8. In merito alla contestata violazione dell'obbligo di forma scritta dei contratti posti a fondamento delle domande, si osserva come, nel corso del giudizio di opposizione, in seguito ai rilievi di parte opponente circa l'invalidità dell'accordo di rinegoziazione e del collegato conto n. 9665 e circa l'assenza di prova dei rapporti sottostanti, la banca abbia chiarito e documentato quali fossero i rapporti bancari posti a fondamento della ricognizione di debito e, soprattutto, quale fosse l'origine della sovvenzione di euro 775.000,00 confluita sul conto MLT n. 9665. In particolare, la difesa di ha precisato e Controparte_1 documentato che:
- la società era titolare del conto corrente 62727 acceso nel mese di maggio 2005 presso la Pt_2 CP_8
(disciplinato dal doc. 2 del fascicolo monitorio);
[...]
- il saldo di questo conto era stato trasferito, nel mese di aprile 2017, sul conto 97727 della Controparte_9
, come si evince dal primo estratto di quest'ultimo conto da cui risulta, in data 10 aprile 2017 il
[...] trasferimento dell'importo di euro 342.248,31 con causale “giro del saldo per trasferimento conto dal n. 62727” (doc. 22 del fascicolo di parte opposta pag. 336), con conseguente continuità tra i due contratti di conto corrente anche in merito alle relative condizioni contrattuali (prodotte sub doc. 2 del fascicolo monitorio);
pagina 11 di 23 - su tale conto (n. 97727) operava un affidamento, come da apertura di credito prodotta (doc. 15 del fascicolo di parte opposta), e venivano anticipate fatture, in forza del contratto quadro di anticipazione delle fatture con un fido fino ad euro 1.000.000,00 (doc. 16 del fascicolo di parte opposta);
- nel mese di agosto 2019, sul c.c. 97727, era stato addebitato l'ammontare delle fatture oggetto di anticipo, rimaste impagate per complessivi euro 796.000,00 (doc. 17 di parte opposta e doc. 22 pag. 164);
- in data 14 ottobre 2019 questo debito di euro 796.000,00 era stato trasferito sul conto denominato “conto evidenza sovvenzioni a breve termine n. 9380” su cui la società poteva effettuare versamenti al fine di Pt_2 ridurre il debito (doc. 18 e doc. 23 di parte opposta pag. 30 nonché doc. 22 pag. 145) e contestualmente è stata mantenuta l'operatività del conto corrente 97727;
- nel citato contratto quadro per anticipo fatture (doc. 16 di parte opposta) era, tra l'altro, previsto l'utilizzo di “conti di evidenza” quali meri conti tecnici, collegati al conto corrente, volti esclusivamente a regolare le operazioni di anticipo dei crediti effettuate dal cliente, privi delle funzionalità tipiche del conto corrente;
- il debito derivante dall'anticipo fatture di euro 796.000,00 traferito sul conto di evidenza n. 9380 si era progressivamente ridotto sino al mese di gennaio 2020, data in cui il saldo debitore del conto n. 9380 ammontava ad euro 663.334,00 (doc. 19 e doc. 23 del fascicolo di parte opposta);
- in assenza di ulteriori versamenti sul conto di evidenza n. 9380 e con l'incremento del saldo debitore del conto ordinario 97727, a fronte del riconoscimento del debito da parte della società opponente (contenuto nell'Accordo di rinegoziazione del 18 Novembre 2020, di euro 775.000,00, di cui euro 663.334,00 per il conto 9380 ed euro 110.700,00 per il conto n. 97727) i saldi debitori dei conti 9380 e 97727 erano stati Contr trasferiti, tramite disposizioni di giroconto, sul conto sovvenzioni n. 9665, aperto nel mese di dicembre 2020 (doc. 24 di parte opposta);
- tali ultime circostanze si evincono dall'esame dei primi due estratti del conto n. 9665, laddove al 31 dicembre 2020 risultava un saldo pari a zero mentre dall'estratto al 31.03.2021 risultavano eseguite, in data 15 febbraio 2021, due disposizioni di giroconto, rispettivamente di euro 663.334,00 con causale “disposizione di giroconto (stessa banca) giroconto cc 9380 azzeramento saldo” nonché di euro 110.700,00 con causale “disposizione di giroconto (stessa banca) giroconto cc 97727 azzeramento saldo” (doc. 20 di parte opposta e doc. 24 pag. 10). Da tale ricostruzione emerge come gli importi di cui la banca ha chiesto il pagamento siano originati dal conto corrente n. 97727 (pacificamente integrante la continuazione del conto corrente ordinario n. 62727), al quale accedevano diversi conti tecnici e precisamente conti anticipi (n. 97748 già numerato 62748) sia conti di evidenza (nn. 9380); quanto al conto sovvenzioni n. 9665 lo stesso, anche alla luce degli estratti, integra invece un conto al quale sono state applicate condizioni autonome rispetto ai precedenti indicati. Salvo quanto si evidenzierà nel prosieguo in merito alla validità delle singole clausole contrattuali, si ritiene dunque che le contestazioni di parte opponente in ordine all'assenza di prova scritta dei contratti posti a fondamento delle domande proposte in via monitoria non siano meritevoli di accoglimento, tenuto conto della documentazione contrattuale prodotta dalla banca (doc. 2, 3, 15 e 16 del fascicolo della banca) nel corso del giudizio. 9. Passando ad esaminare le ulteriori contestazioni inerenti ai due conti posti a fondamento delle domande, si osserva che, in merito al conto sovvenzioni n. 9665, risulta violato l'obbligo di forma scritta in merito a tutte le pattuizioni relative a interessi, spese e ulteriori oneri atteso che l'accordo di rinegoziazione del 18 novembre 2020, come sopra rilevato, quale contratto posto a fondamento dell'accensione del conto 9665 (avvenuta nel mese di dicembre 2020 – doc. 24 di parte opposta) non recava alcuna indicazione circa le condizioni economiche del rapporto. Ne discende che il rapporto inerente al conto n. 9665 è stato intrattenuto in assenza di valida pattuizione delle condizioni economiche sia per quanto concerne i tassi di interesse sia per le commissioni di massimo pagina 12 di 23 di massimo scoperto e degli ulteriori oneri e spese non previsti dalla legge, con conseguente illegittimità dei relativi addebiti, applicazione della disciplina dell'art. 117 TUB ed eliminazione di ogni forma di capitalizzazione, come da quesito posto all'esame del consulente nominato d'ufficio (cfr. ordinanza del 5 aprile 2024).
10. In merito al conto corrente n. 97727 (continuazione del c.c. 62727), la banca ha prodotto la richiesta di apertura del conto con il documento di sintesi recante la sottoscrizione del cliente e l'espressa accettazione delle condizioni economiche ivi rappresentate (doc. 2 pag. 23 del fascicolo di parte opposta); per le aperture di credito e i collegati conti anticipi, vi sono i documenti di sintesi con le relative condizioni economiche e le condizioni generali inerenti agli affidamenti regolati mediante “conto evidenza” del 2018 (doc. 15 di parte opposta) nonché documenti di sintesi e condizioni generali inerenti al contratto di affidamento nella forma dell'anticipo salvo buon fine su fatture e su documenti sino all'importo di euro 1.000.000,00 sottoscritto nel 2015 (doc. 16 del fascicolo di parte opposta); 10.1. Ebbene, in ordine al collegamento tra il conto anticipi n. 97748 (già 62748) e il conto corrente n. 97727 (già c.c. 62727) - contestato dalla difesa di parte opponente soltanto nel corso delle operazioni di consulenza - va evidenziato che la circostanza per cui il c.c. 97727 (già 62727) fosse il conto di “appoggio” del citato conto anticipi 97748 (già 62748) è stata rilevata dalla difesa degli opponenti sin dalla citazione (cfr. atto di citazione pp. 13-14) e ribadita nel corso del giudizio al punto che, proprio sulla base del collegamento tra i due conti nn. 97727 e 97748, i difensori di parte opponente hanno chiesto di includere nella rielaborazione del saldo del c.c. 97727 anche il conto anticipi 97748 (cfr. nota scritta del 29 aprile 2024). Il fatto che il conto corrente di appoggio del conto anticipi n. 97748 (già 62748) fosse il conto n. 97727 (già 62727) integrava, dunque, una circostanza del tutto pacifica sino allo svolgimento delle operazioni di consulenza. Inoltre, dall'esame della documentazione contrattuale prodotta dalla banca emerge il citato collegamento laddove si menziona il contratto di conto corrente corrispondenza n. 0015/97727 e il relativo conto anticipi n. 0015/97748 (cfr. doc. 15 di parte opposta pag. 1). Ne consegue che devono considerarsi tardive e comunque contraddette dalla documentazione in atti le contestazioni svolte dal consulente di parte, poi riprese dal difensore degli opponenti nei successivi scritti difensivi, circa l'assenza di prova del collegamento tra i conti 97727 e 97748 e la necessità di applicare al conto anticipi i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.
10.2. In merito alle contestazioni relative all'applicazione di tassi di interesse in misura superiore a quella legale, in violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 T.U.B., tenuto conto dei plurimi documenti contrattuali prodotti relativi al contratto di conto corrente n. 97727 (già 62727) e ai relativi affidamenti, va rilevato come nel documento di sintesi del 26 maggio 2005 relativo al conto 62727 (poi 97727) fosse indicato unicamente il tasso debitore “per utilizzi su posizione non affidate” mentre negli ulteriori documenti prodotti dalla banca relativi agli affidamenti (doc. 16 e 15 del fascicolo di parte) erano stati disciplinati tassi
“entro fido” ma a partire, rispettivamente, dal 14 settembre 2015 e dal 14 febbraio 2018, con la conseguenza che non vi erano pattuizioni volte a disciplinare il tasso debitore “entro fido” dall'inizio del rapporto, ossia dal 26 maggio 2005 sino al 14 settembre 2015. Conseguentemente, è stato chiesto al Consulente d'ufficio di rielaborare il saldo del conto applicando gli interessi nella misura convenzionalmente pattuita come indicata nei documenti contrattuali prodotti (doc. 2, 15 e 16 di parte opposta) tenendo tuttavia conto dei limiti, anche temporali, ivi previsti. È stato quindi chiesto al CTU di applicare in assenza di specifiche pattuizioni - in particolare, in riferimento ai tassi “entro fido” fino al 14.09.2015 - i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB, come precisato nel corso del giudizio (cfr. ordinanza del 5 aprile 2024 come integrata con ordinanza del 2 maggio 2024).
pagina 13 di 23 10.3. Per quanto concerne la contestata applicazione della capitalizzazione degli interessi, prescindendo dalle questioni inerenti alla modifica dell'art. 120 TUB introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 27.12.2013 n. 147 e in vigore dal 1.1.2014, si osserva come in relazione al contratto di conto corrente la banca abbia prodotto unicamente la richiesta di apertura del conto con il relativo documento di sintesi ove si fa riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori (cfr. doc. 2 di parte opposta p. 1) ma tale pattuizione non risulta specificamente approvata per iscritto, come richiesto dalla normativa ratione temporis vigente. In effetti, in seguito delle note pronunce con cui, a partire dalla fine degli anni '90, è stata affermata la nullità delle clausole dei contratti bancari, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basate su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come richiesto dall'art. 1283 c.c., il legislatore ha modificato l'art. 120 TUB con il d.lgs n. 342/1999 (precisamente dall'art. 25 comma 2 del decreto), con l'inserimento di un comma 2 in virtù del quale “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Per quello che rileva in questa sede, il CICR ha provveduto, con la delibera del 9.2.2000 (art. 6), entrata in vigore il 22.4.2000, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25, comma 2, d.lg. 342/99 (e dell'art. 120 comma 2 TUB), stabilendo, in particolare e per il futuro, che: in tutti i rapporti dovesse essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi;
le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. La modifica dell'art. 120 TUB, comma 2, introdotta dall'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 e attuata dalla delibera CICR 9/2/2000 ha quindi espressamente previsto nelle operazioni bancarie la possibilità di applicare interessi sugli interessi, così introducendo un'implicita deroga nel settore al divieto sancito dall'art. 1283 c.c., purchè, tra l'altro, la clausola fosse approvata specificamente per iscritto. Nel caso di specie, riguardante un contratto di conto corrente stipulato nel 2005, quindi successivo alla delibera CICR, la banca non ha prodotto le condizioni generali di contratto e non ha fornito la prova della specifica approvazione per iscritto, da parte del cliente, della pattuizione in questione, con conseguente nullità della clausola anatocistica ed espunzione di ogni effetto anatocistico dall'inizio del rapporto, risalente al 26 maggio 2005, coma da quesito posto al CTU. 10.4 Quanto alle commissioni di massimo scoperto e alle ulteriori commissioni che, a partire dall'anno 2009, hanno sostituito le prime, si osserva che nel contratto del 26 maggio 2005 (di accensione del c.c. 62727 poi divenuto 97727) è stata pattuita la C.M.S. trimestrale per utilizzi senza fido nella misura dell'1% (doc. 2 di parte opposta pag. 3) senza, tuttavia, alcuna indicazione della base e delle modalità di calcolo di tale commissione. Nel corso delle operazioni di consulenza è inoltre emersa l'applicazione di una commissione di istruttoria e gestione fidi non pattuita. Diversamente, nel contratto di affidamento promiscuo del 14 settembre 2015 (doc. 16 di parte opposta), così come nel contratto di affidamento del 14 febbraio 2018 (doc. 15 di parte opposta), risultano validamente pattuite, la commissioni di messa a disposizione fondi (C.D.F.) trimestrale nella misura dello 0,5%, nel primo contratto, e il corrispettivo annuo di disponibilità creditizia (C.D.C.) nella misura di 0,6400% e le commissioni di istruttoria veloce (C.I.V.), nel secondo contratto, essendo state specificate in tali documenti contrattuali anche le modalità di calcolo di tali commissioni.
pagina 14 di 23 Ne deriva che il rapporto di conto corrente per cui è causa deve ritenersi intrattenuto in assenza di valida pattuizione delle commissioni di massimo scoperto mentre sono state legittimamente pattuite le ulteriori commissioni. Il riscontrato difetto di validità parziale del contratto, ai sensi degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., comporta il ricalcolo del saldo con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, sino alla legittima pattuizione come commissioni di disponibilità creditizia o commissioni di disponibilità fondi e commissioni di istruttoria veloce, avvenuta soltanto nel corso dei rapporti. Coerentemente con tale conclusione, il CTU, nell'operazione di ricalcolo del saldo, ha provveduto a scomputare gli addebiti a titolo di C.M.S. e di commissioni di istruttoria e gestione fido, applicate sin dall'inizio del rapporto in assenza di una valida pattuizione. Non è invece meritevole di accoglimento la contestazione relativa all'illegittima applicazione delle spese di gestione del conto in considerazione della sua estrema genericità. 10.5. Infine, in merito alla prescrizione inerente agli indebiti annotati prima del decennio dalla notifica dell'atto di citazione e, quindi, prima del 23 febbraio 2013, l'eccezione sollevata dalla banca nella comparsa di costituzione è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti. La banca, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU. 2 dicembre 2010 n. 24418), ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c.., delle somme addebitate nel periodo anteriore al 23 febbraio 2013, ossia al decennio antecedente alla notifica della citazione, in considerazione della natura solutoria di tali rimesse. Ebbene, va anzitutto rilevato che il conto sovvenzioni 9665, aperto alla fine dell'anno 2020, è stato escluso dal CTU da qualsiasi verifica in ordine alla natura delle rimesse;
l'analisi svolta ha quindi riguardato unicamente il conto corrente 97727 c.c. Va inoltre segnalato come il conto anticipi n. 97748, quale mero conto tecnico, sia stato escluso dalla verifica richiesta in tema di prescrizione. La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel ritenere che la decorrenza della prescrizione sia condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, e maturi sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Quindi, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (tra le altre, Cass., n. 2660 del 30/01/2019). L'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito compete al cliente, anche se il giudice è tenuto a “valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto” (Cass., 6 dicembre 2019 n. 31927). In questa prospettiva l'esistenza di un conto affidato è desumibile anche in via indiretta, ad esempio, dall'esame degli estratti conto dai quali si evinca l'applicazione della commissione di massimo scoperto, o di diversi tassi, intra fido e ultra-fido o, ancora, di tassi differenti per scaglioni di affidamento così come assumono rilievo i dati evincibili dalle visure della Centrale dei Rischi;
assumono quindi rilevanza diversi indici fattuali, idonei a provare, sia pure indirettamente, l'esistenza di un contratto di apertura di credito. Applicando questi principi al caso di specie, si osserva che il periodo interessato dall'eccezione, per le ragioni esposte, è quello antecedente al 23 febbraio 2013.
pagina 15 di 23 Il CTU, sulla base della documentazione prodotta e, in particolare, degli estratti conto, ha accertato la presenza di un limite di affidamento pari ad euro 50.000,00, considerando il periodo dall'apertura del conto ossia dal 26 maggio 2005 sino al 23 febbraio 2013. Nell'identificazione del carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse in conto corrente è stato chiesto al consulente d'ufficio di effettuare il conteggio considerando le rimesse in forza del ricalcolo del conto eseguito al netto degli indebiti annotati dalla convenuta. Si tratta della soluzione (alternativa rispetto a quella che ipotizza di valutare le rimesse sulla base gli originari estratti conto) che appare più corretta in attuazione del principio di diritto espresso dalla più recente giurisprudenza secondo cui “in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (così Cass., ord. 19 maggio 2020 n. 9141; più di recente, Cass., Ordinanza 16 marzo 2023 n. 7721). La Suprema Corte, in effetti, ha precisato che è
“evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (sempre Cass. ord. n. 9141/2020 cit.). Si ritiene, pertanto, di dover dare seguito a tale orientamento siccome corrispondente al principio di diritto secondo il quale non può essere riconosciuto alcun effetto a clausola dichiarata nulla, tanto più in favore del soggetto che ha dato corso alla nullità (come nel caso di specie deve ritenersi la convenuta, quale soggetto ordinariamente predisponente i contratti di conto corrente). Il consulente d'ufficio, applicando questi criteri, ha distinto le rimesse intervenute sul conto corrente, sulla base del saldo ricalcolato, tra solutorie e ripristinatorie;
successivamente, per ciascuna categoria di rimessa, ha verificato se la stessa fosse stata utilizzata per il pagamento di Indebiti annotati in conto, e quindi, ha verificato l'eventuale intervenuta prescrizione. Dalla ricostruzione effettuata il CTU ha ritenuto che: (i) gli Indebiti addebitati in conto sino alla data del 13 novembre 2012, pari ad Euro 2.999,42, fossero stati pagati da rimesse solutorie;
«operazioni» tutte annotate in c/c in epoca antecedente al decennio decorrente dalla notifica dell'atto di citazione, datata 23 febbraio 2023; rimesse solutorie la cui ripetizione è risultata, secondo l'insegnamento della S.U. Cassazione nr. 24418/2010, prescritta;
(ii) tutti gli Indebiti addebitati in conto a partire dal 14 novembre 2012, pari ad Euro 113,48, fossero stati pagati con rimesse annotate in conto corrente in epoca successiva al 23 febbraio 2013; «operazioni» la cui ripetizione, è risultata non prescritta. Conseguentemente, il CTU ha sviluppato il ricalcolo del saldo del conto corrente n. 97727 dalla data del 14 novembre 2012 al 15 luglio 2021 (data estinzione del conto mediante trasferimento a sofferenza). Quanto alle contestazioni avanzate dal difensore di parte opponente in ordine alle conclusioni rassegnate dal CTU in punto di prescrizione e circa la conseguente richiesta di formulare dei conteggi alternativi (a partire dalle note del 25 gennaio 2025 e poi nel foglio di precisazione delle conclusioni e negli scritti conclusivi), il collegio rileva come le osservazioni di parte opponente siano state formulate in termini generici, con un implicito rinvio alle osservazioni del consulente di parte che, a sua volta, ha svolto ragionamenti astratti, con il richiamo ad alcuni principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione – peraltro in parte richiamati e applicati dalla stessa consulente d'ufficio (il riferimento è alla pronuncia della pagina 16 di 23 Cass. 19 maggio 2020 n. 9141) – senza applicarli alla fattispecie concreta e senza formulare dei conteggi alternativi. 10.6. Il CTU, nel procedere al ricalcolo del saldo alla data del 15 luglio 2021 (quale data di chiusura dei rapporti oggetto di causa), ha risposto ai quesiti sottoposti alla sua valutazione, in applicazione dei principi affermati nella presente sentenza e operato in conformità a criteri logici e coerenti, giungendo a conclusioni prive di contraddizioni manifeste, conclusioni che conseguentemente vengono fatte proprie dal collegio. Alla luce del ricalcolo eseguito secondo i criteri evidenziati, alla data del 15 luglio 2021 è risultato che:
- il saldo del conto corrente n. 97727 (già 62727) fosse pari ad euro 28.903,75 a credito della società Pt_1
a fronte di un saldo risultante dalle annotazioni della banca di euro 9.382,07 a debito della medesima
[...] società;
- il saldo del conto anticipi n. 97748 (già 62748) fosse pari ad euro 28.397,26 a credito della società Pt_1
a fronte di un saldo risultante dalle annotazioni della banca di euro 0,00 a debito della medesima
[...] società;
- il saldo del conto sovvenzioni n. 9665 fosse pari ad euro 772.449,88 a debito della società a Parte_1 fronte di un saldo risultante dalle annotazioni della banca di euro 818.617,24 sempre a debito della medesima società. In conclusione, operate le reciproche compensazioni tra i saldi, ai sensi dell'art. 1853 c.c., alla data della chiusura dei conti, il saldo di tali rapporti ammontava ad euro 715.148,87 a debito della società Parte_1
11. Passando ad esaminare le domande proposte in via riconvenzionale dagli opponenti concernenti l'invalidità due mutui stipulati negli anni 2015, 2016 e 2017, alcuna delle contestazioni è fondata.
11.1. In merito ai rilievi concernenti l'ammortamento alla francese previsto nei mutui del 15 luglio 2015 e 24 marzo 2016, la difesa di parte opponente ha sostenuto l'illegittimità della mancata indicazione del metodo di calcolo impiegato per la determinazione delle singole rate di pagamento nonché della tipologia di capitalizzazione (semplice o composta) applicata e la violazione dell'art. 1283 c.c.. Il Collegio condivide quanto statuito recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, per quanto rileva in questa sede, hanno escluso che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, delle modalità di ammortamento c.d. 'alla francese' e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”, ove
“il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” (Cass. civ., SS. UU., 29 maggio 2024, n. 15130). Tali principi, di recente, sono stati ritenuti estensibili anche ai mutui a tasso variabile (Cass., 19 marzo 2025 n. 7382). Le Sezioni Unite hanno chiarito che il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente) e che il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
che i matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
che il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno),
pagina 17 di 23 determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via. Ebbene, facendo riferimento ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati, in ordine alla questione se in tale piano di ammortamento gli interessi (non scaduti) producano ulteriori interessi generando così un prezzo o un costo occulto del prestito per il mutuatario, rilevante sia sul piano della determinatezza dell'oggetto del contratto sia sul piano della trasparenza bancaria, le Sezioni Unite hanno affermato: “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, richiamando a tal fine i rilievi della Procura generale secondo cui «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi» (Cass. SS.UU., n. 15130/2024, in motivazione p. 16). Del resto, hanno evidenziato le Sezioni Unite, l'espressione utilizzata in relazione ai piani di ammortamento alla francese in merito alla capitalizzazione in regime «composto» è unicamente descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non necessariamente su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati necessariamente a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo, quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto (Cass., SS.UU. n. 15130/2024, in motivazione pag. 16-17). Ancora, è stato escluso che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.; a tal fine è stato ritenuto sufficiente che il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. In merito all'ipotizzata indeterminatezza dell'oggetto del contratto quale effetto della sua opacità o scarsa trasparenza per la presenza di un «costo» o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117, comma 4, T.u.b., le Sezioni Unite hanno ritenuto questa impostazione non condivisibile, rilevando come la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non attenga alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c. quanto, piuttosto, a valutazioni di convenienza del contratto facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti, valutazioni del tutto estranee all'ambito applicativo dell'art. 1346 c.c. Ancora, le Sezioni Unite hanno rilevato che il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del pagina 18 di 23 capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide, di per sé, sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG). Le Sezioni Unite, sotto un diverso profilo, hanno anche escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incidesse sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, hanno escluso che la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» integri un prezzo ulteriore e occulto tale da rendere il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, con conseguente nullità parziale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b. Al riguardo, è stato evidenziato come il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento alla francese non derivi da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduca in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisca il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Più di recente, la Suprema Corte (ordinanza n. 7382/2025 cit.) ha evidenziato come i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgano senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile, ancorato ad un indice predeterminato;
ciò in quanto, “laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima”. Quindi, alla luce dei principi espressi in tale ultima pronuncia della Corte di Cassazione, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
se il piano di ammortamento riporta la chiara indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse, della periodicità delle rate di rimborso, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. In definitiva, non ricorrono i presupposti per dichiarare la nullità parziale dei contratti di mutuo del 15 luglio 2015 e del 24 marzo 2016. 11.2 Per quanto concerne la contestazione relativa alla clausola floor pattuita con il mutuo del 23 marzo 2017 (art. 2 del contratto sub doc. 4 di parte opponente), che integrerebbe una clausola nulla in quanto posta ad esclusivo vantaggio della banca, si osserva anzitutto che la parte finanziata ha specificamente sottoscritto la clausola relativa alla variabilità degli interessi. La clausola in questione individua una soglia al di sotto della quale le parti hanno considerato antieconomica per la banca l'operazione creditizia, tanto è vero che essa rappresenta il costo minimo del danaro prestato al cliente e che operazioni siffatte non hanno altra funzione che quella di fungere da modalità di esecuzione di obbligazioni essenziali di pagamento del contratto di mutuo e, quindi, non hanno il fine di realizzare un investimento, in quanto il mutuatario mira solamente ad ottenere fondi in previsione dell'acquisto di un bene e non già, ad esempio, a gestire un rischio di cambio o a speculare sul tasso di pagina 19 di 23 cambio di una valuta estera, specialmente quando sussiste una previsione chiara e determinata in ordine al tasso d'interesse, che esclude ogni rilevanza di meccanismi aleatori, giuridicamente rilevanti e facenti parte come tali del contenuto del contratto. In questa prospettiva è stato evidenziato che l'inserimento di una clausola di salvaguardia - quale sarebbe la clausola floor – “non è sufficiente a snaturare la funzione tipica di finanziamento, sottesa al contratto di mutuo de quo, attesane la evidente e manifesta funzione precipua di evitare una, ben possibile, eventuale diseconomia per il mutuante, che ha già 'acquistato' e messo a disposizione del cliente, la provvista in danaro, mettendola al riparo da fluttuazioni del mercato finanziario nel medio-lungo periodo, che renderebbero l'operazione antieconomica per l'operatore professionale bancario. È evidente che la funzione della clausola in questione rappresenta la soglia al di sotto della quale le parti di comune intenzione e testualmente, hanno considerato antieconomica per la banca l'operazione creditizia, tanto è vero che essa rappresenta il costo minimo del danaro prestato al cliente” (Trib. Bologna sez. III, 8 febbraio 2018, n.20123). Alla luce dei principi appena citati, si ritiene che la clausola floor oggetto di contestazione integri una clausola liberamente sottoscritta e di contenuto chiaro e determinato - evincendosi palesemente dalla lettura dell'art. 2 delle condizioni del mutuo quali sarebbe state le conseguenze di quella pattuizione, ossia la fissazione di un limite alle variazioni in discesa del tasso di interesse - non vietata dall'ordinamento e meritevole di tutela, in quanto non volta all'acquisizione di un vantaggio illecito ma in linea con l'operazione economica voluta dalle parti. 12. Passando ad esaminare i motivi di opposizione concernenti la fideiussione del 18 novembre 2020 e la relativa conferma risalente al 10 febbraio 2021, gli opponenti, con una contestazione formulata in modo estremamente generico, hanno contestato la sua nullità, totale o parziale, per violazione della legge n. 287\1990. In particolare, è stato rilevato come le clausole della fideiussione riproducessero quelle del modello elaborato dalla Associazione Bancaria IAna nel 2003 (precisamente le clausole nn. 2, 6 e 8), ritenute frutto di un'intesa anticoncorrenziale, vietata dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, ai sensi del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'IA. È stata al riguardo richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha sancito la nullità delle fideiussioni omnibus prestate a garanzia delle operazioni bancarie conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI (tra le altre, Cass., SS.UU. 41994\2021) ed è stato sostenuto come, ai fini dell'accertamento della nullità, fosse sufficiente la pedissequa riproduzione delle clausole del Modello Abi, anche se riferite a garanzie stipulate anni dopo l'accertamento compiuto dalla Banca d'IA. Giova premettere che con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'IA ha disposto, testualmente, che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La Banca d'IA ha ritenuto che le condizioni generali di contratto di cui al sopracitato schema ABI rientrassero nella nozione di
“deliberazioni di un'associazione di imprese”, ai fini di cui all'art. 2 della L. n. 287/90, rilevando come le clausole 2, 6 e 8, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, fossero in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della L. n. 287/1990. La Banca d'IA ha reputato che le suindicate clausole, di cui è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'utilizzazione “standardizzata” nell'ambito di una prassi bancaria, “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. L'accertamento dell'Autorità di Vigilanza ha riguardato lo schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, il cui contenuto è stato predisposto dall'Associazione Bancaria IAna nel mese di ottobre 2002 e destinato alla diffusione presso le banche associate a partire dall'anno 2003. Il periodo pagina 20 di 23 oggetto dell'accertamento della Banca d'IA ha quindi riguardato l'arco temporale compreso tra la fine dell'anno 2002 e l'anno 2005.
Ebbene, l'infondatezza delle domande di accertamento della nullità emerge laddove si consideri che non è stata nemmeno dimostrata la conformità tra le garanzie oggetto di causa e il modello predisposto dall' non essendo stato prodotto in causa tale modulo. CP_13
Inoltre, l'infondatezza delle domande di nullità emerge laddove si consideri che lo schema contrattuale oggetto di analisi da parte della Banca d'IA era stato predisposto dall'Associazione bancaria italiana nel corso dell'anno 2003 e riguardava unicamente le fideiussioni omnibus rilasciate a garanzia di operazioni bancarie. Nel caso di specie, invece, viene in rilievo una fideiussione rilasciata nel 2020 indubbiamente qualificabile quale fideiussione specifica, inerendo unicamente all'adempimento delle obbligazioni discendenti dalla sovvenzione a medio termine di euro 775.000,00 a carico della società Ne Parte_1 consegue che l'accertamento della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale compiuto da Banca d'IA, al quale la Cassazione ha attribuito il valore di prova presuntiva (riferito a fideiussioni omnibus prestate in ambito bancario nel periodo 2003-2005) ha avuto ad oggetto fatti diversi ed estranei rispetto a quelli rilevanti per la definizione del presente giudizio. In questa prospettiva, in tema di garanzie specifiche, anche la Suprema Corte ha affermato che «La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'IA, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente» (così, da ultimo, Cass., 2 agosto 2024 n. 21841; già Cass. 15 luglio 2024, n. 19401). Peraltro, la circostanza rappresenta dalla conformità tra le clausole della fideiussione oggetto di causa, rilasciata nel 2020, e il modello dell'Abi risalente al 2003, non sarebbe di per sé sufficiente al fine di dimostrare la violazione della legge n. 287/1990, nel senso che il mero richiamo al provvedimento della Banca d'IA non integrerebbe una prova sufficiente dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, anche alla data di rilascio della fideiussione oggetto di causa, dal momento che la stessa è stata stipulata a distanza di circa quindici anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005. L'opponente non potrebbe quindi giovarsi dell'accertamento dell'intesa contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore (in tal senso, Trib. Milano, Sez. Impresa, 17 ottobre 2022 n. 8031; nel medesimo senso, già Trib. Milano, Sezione Impresa, 28 settembre 2020 n. 5751). Parte opponente dunque era onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientrava la perdurante esistenza di un'intesa illecita anche all'epoca della sottoscrizione della fideiussione per cui è causa;
tale prova non è stata fornita.
13. In conclusione, fermo l'accoglimento delle domande di accertamento della nullità parziale dei contratti n. 97727 e 97748 nonché del conto 9665 come avanzate dagli opponenti e nei limiti precisati nei precedenti paragrafi, tenuto conto della rielaborazione dei saldi alla data della chiusura dei conti (15 luglio 2021), le domande proposte da e dalla cessionaria possono essere Controparte_1 Controparte_4 accolte parzialmente.
pagina 21 di 23 Ne consegue che e devono essere condannati al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
dell'importo di euro 715.148,87 oltre a interessi di mora al tasso legale di cui all'art. 1284 CP_4 comma 1 c.c., con decorrenza dal 22 gennaio 2022 (in aderenza al principio della domanda formulata dalla banca) sino alla data antecedente all'introduzione del giudizio, ossia al 23 novembre 2022 e, successivamente, a partire dal 24 novembre 2022 quale data di deposito del ricorso monitorio, calcolati nella misura del tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. sino al saldo. Quanto alla decorrenza degli interessi si evidenzia che la banca ha indicato la data del 22 novembre 2022 quale data immediatamente successiva al certificato di saldaconto prodotto nel fascicolo monitorio (doc. 1) che è comunque successiva alla data in cui il credito è divenuto esigibile, risalendo tale momento alle comunicazioni di recesso dai contratti e messa in mora del 25 maggio 2021, quanto alla società e dell'1 giugno 2021, quanto al signor Parte_1
– doc.
6-7 del fascicolo monitorio) Parte_2
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
14. L'accoglimento dell'opposizione in misura parziale e la necessità di rideterminare il credito vantato dalla banca, con un'ulteriore riduzione rispetto all'importo della domanda come rideterminata nel corso del giudizio di opposizione, giustificano, ad avviso del collegio, la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. Per il residuo, le spese seguono la sostanziale soccombenza degli opponenti e si liquidano in dispositivo secondo i criteri e nella misura dei parametri indicati nel D.M. n. 55/14, aggiornati dal d.m. n. 147\2022 tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 d.m. 55/2014, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta. Tali criteri giustificano, ad avviso del collegio l'applicazione dei valori medi dei parametri in relazione alle spese da liquidare in favore della banca e i valori minimi per le spese in favore di Controparte_4
Tenuto conto del valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del decreto sopra citato (quindi considerato l'importo riconosciuto come dovuto), le spese in favore della banca vanno liquidate in complessivi euro 14.596,50 (pari alla metà dei valori medi previsti per tutte le fasi di giudizio, corrispondenti complessivamente ad euro 29.193,00) mentre nei confronti della società intervenuta si ritiene di dover liquidare le spese in complessivi euro 7.299,00 (pari alla metà dei valori minimi previsti per tutte le fasi di giudizio, corrispondenti complessivamente ad euro 14.598,00). Quanto alle spese di CTU, invece, tenuto conto della necessità di espletare la consulenza al fine di accertare l'effettivo credito della banca, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate e quindi che debbano essere poste definitivamente a carico di tutte le parti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società e da avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 586\2023 del 9 gennaio 2023, emesso in favore di con l'intervento di Controparte_1 [...] così provvede: CP_4
a. revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 586\2023 del 9 gennaio 2023;
b. in parziale accoglimento delle domande proposte da e da Parte_1 Parte_2 dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 97727 (già c.c. n. 62727), del collegato
[...] Contr conto anticipi n. 97748 (già n. 62748) e del conto sovvenzioni n. 9665, con specifico riferimento alle clausole relative agli interessi e alla loro capitalizzazione, alle commissioni di massimo scoperto e alle ulteriori commissioni applicate non preventivamente concordate, nei limiti precisati in motivazione;
pagina 22 di 23 c. in parziale accoglimento delle domande proposte da e da Controparte_1 Controparte_4 rideterminato il saldo dei conti di cui alla precedente lettera b. in euro 715.148,87 alla data di chiusura dei rapporti del 15 luglio 2021, condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 solido, in favore di di euro 715.148,87, oltre a interessi calcolati al tasso legale di cui all'art. Controparte_4
1284, comma 1, c.c., con decorrenza dal 22 gennaio 2022 al 23 novembre 2022 e, successivamente, calcolati nella misura del tasso legale di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dal 24 novembre sino al saldo;
d. condanna gli opponenti al pagamento, in favore di delle spese di giudizio, che Controparte_1 liquida in euro 14.596,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
e. condanna gli opponenti al pagamento, in favore di delle spese di giudizio che Controparte_4 liquida in euro 7.299,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
f. pone le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico di tutte le parti, in solido. Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025 Il giudice estensore Il Presidente Ada Favarolo Guido Macripò
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Guido Macripò Presidente dott.ssa Michela Guantario Giudice dott.ssa Ada Favarolo Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9144 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Garippa, Parte_2 C.F._1 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliati presso il suo studio in Arona (NO) via Roma n. 32 e, quindi, presso il suo indirizzo telematico ( Email_1
OPPONENTI E (C.F. – P.IVA , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
(C.F. – P.IVA. ), in persona del Procuratore Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Chillè, in virtù di procura in calce alla comparsa di CP_3 costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Santa Sofia n. 6 OPPOSTA E (C.F. ,) rappresentata da (C.F. Controparte_4 P.IVA_6 Controparte_5
), in persona del procuratore , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro P.IVA_7 Controparte_6
Davide SARTI, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del medesimo Email_2
INTERVENUTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare e provvedere: In via preliminare: revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché concesso in assenza della prova scritta richiesta ex art. 634 c.p.c. Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità dell'accordo inter partes di rinegoziazione del debito del 18 novembre 2020 derivante da apertura di credito in conto corrente n. 9665, per le ragioni di cui alla presente opposizione;
pagina 1 di 23 - accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle condizioni del contratto di conto corrente n. 5378 (e del collegato conto anticipi n. 5382), del contratto di conto corrente n. 62727 (e del collegato conto anticipi n. 62748), del contratto di conto Contr corrente n. 97727 (e del collegato conto anticipi n. 97748), del conto sovvenzioni a n. 9380 e del conto sovvenzioni a Contr n. 9665, relative agli interessi passivi e alla loro capitalizzazione, agli interessi ultralegali, alla c.m.s., nonché ai costi e se non preventivamente concordate;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo inter partes in data 15 luglio 2015, del contratto di mutuo inter partes in data 24 marzo 2016 e del contratto di mutuo inter partes in data 23 marzo 2017 relativamente ai criteri di ammortamento;
e, per l'effetto
- accertare l'ammontare delle somme illecitamente addebitate da e l'inesistenza del debito gravante in capo Controparte_1 alla società verso la Banca conven la cessionaria dell'asserito credito per cui Parte_1 è causa ovvero, in subordine, rideterminare l'entità del minor credito della Banca convenuta opposta e, Controparte_4 quindi, serito credito per cui è causa come risultante in corso di causa, nonché in Controparte_4 ogni caso la conseguente intervenuta estinzione delle obbligazioni fideiussorie rilasciate dal Sig. a garanzia di Parte_2 detto inesistente debito;
- accertare e dichiarare non dovute le somme pretese in via monitoria da ed oggi pretese dalla cessionaria Controparte_1 dell'asserito credito nei confronti della ig. nella sua Controparte_4 Parte_1 Parte_2 qualità di garante, e revocare, annullare e/o dichiarare nullo ed inefficace in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 586/2023 pronunciato dal Tribunale di Milano, Giudice Dr.ssa Ada Favarolo, in data 22 dicembre 2022 e pubblicato in data 9 gennaio 2023, nel procedimento monitorio R.G. n. 44306/2022, poiché infondato ed illegittimo per tutti i motivi esposti in narrativa. Ancora nel merito: accertare la nullità totale ex art. 1418 cod. civ., ovvero, in via subordinata, parziale ex art. 1419 cod. civ. delle fideiussioni rilasciate dal Sig. in data 18 novembre 2020 e in data 10 febbraio 2021 e, per l'effetto, dichiarare la Parte_2 liberazione del fide zie prestate. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In via istruttoria: Ai fini della precisazione delle conclusioni, gli attori opponenti richiamano le osservazioni del perito di parte degli attori opponenti Rag. alle conclusioni cui è pervenuta la CTU Dr.ssa nonché le note scritte depositate per Persona_1 Per_2 l'udienza del 21.01.2025 e, per l'effetto, chiedono che l'Ill.mo Giudice Voglia revocare la propria ordinanza in data 22 gennaio 2025 e disporre la rimessione in istruttoria della causa ed insistono affinché sia disposta un'integrazione del quesito peritale:
- includendo nelle analisi svolte dal CTU il contratto di conto corrente n. 5378, il conto anticipi n. 5382 e il conto sovvenzione a breve termine n. 9380, oltre che i contratti di finanziamento in data 15 luglio 2015, 24 marzo 2016 e 23 marzo 2017, rapporti tutti che hanno inciso nella determinazione dell'apparente saldo debitore della correntista, per le ragioni già illustrate nei precedenti scritti difensivi;
- relativamente al c.c. n. 97727 (e al collegato conto anticipi n. 97748, già n. 62748) escludendo, dai relativi conteggi, l'applicazione delle condizioni contenute nel documento 9 della Banca convenuta opposta, non riconducibile al rapporto a causa della mancata indicazione del numero dello stesso, demandando al CTU il compito di sviluppare i relativi conteggi integrativi, ovvero acquisendo agli atti il conteggio alternativo già proposto dal CTU alla pagina 25 del proprio elaborato;
- relativamente alle cms e commissioni sostitutive, escludendo dal conteggio, oltre alle cms e a tutte le commissioni che nel tempo hanno sostituito le prime e che non risultavano specificamente pattuite, anche le commissioni per scoperto di conto e delle C.I.V. dal conto corrente nr. 97727 (già nr. 62727), demandando al CTU il compito di sviluppare i relativi conteggi integrativi;
- relativamente alla prescrizione, disponendo che il CTU escluda dalla verifica di solutorietà le operazioni che non rivestono natura di spostamento patrimoniale, con verifica della situazione del conto al momento dell'addebito delle competenze e ritenendo ripristinatorie le rimesse occorse anche a fronte di saldi eccedenti, se l'addebito degli indebiti è avvenuto su saldo capiente e con determinazione delle eventuali poste prescritte sulla sola base degli interessi maturati sulla quota di saldo extra fido”.
pagina 2 di 23 parte opposta (come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. con la precisazione che la condanna al pagamento dovrà essere emessa in favore di quale cessionaria del credito Controparte_4 originariamente vantato da qui Controparte_1
“Piaccia all' Ill.mo G.U. adito, contrariis rejectis, voler così giudicare: In via preliminare:
➢ rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta e facile soluzione e che controparte ha contestato solo in parte l'importo ingiunto, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 586/2023 del Tribunale di Milano. Nel merito in via principale:
➢ritenute del tutto infondate in fatto e in diritto le argomentazioni svolte dall'opponente, condannare la società
[...]
, in persona del liquidatore signor con sede legale in Pieve Emanuele, Via Parte_1 Parte_2
e P.IVA é il fidejussore, CF P.IVA_1 P.IVA_8 Parte_2 nato a [...] il [...], al pagamento, in solido fra loro e per le causali di cui in atti, C.F._1
00,00= a favore del oltre gli interessi al tasso legale dal 22.01.2022 Controparte_1 al saldo, il tutto senza capitalizzazione periodica o la minor somma che risulterà dovuta in corso di causa. In merito alle domande riconvenzionali svolte dagli opponenti:
➢rigettare le avverse domande riconvenzionali, siccome palesemente infondate e inammissibili, oltre che prive di conforto probatorio, alla luce delle motivazioni meglio articolate in narrativa, confermando, per l'effetto, la piena validità ed efficacia dei contratti ex adverso contestati, nonché del contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. il 18.11.2020 e Parte_2 confermato il 10.02.2021; In via istruttoria:
➢ rigettare l'avversa istanza di C.T.U. contabile, in quanto meramente esplorativa, non avendo parte attrice in alcun modo dimostrato le contestazioni mosse;
➢ subordinatamente, ove ammessa, che si attenga ai seguenti principi:
- applicazione dell'anatocismo con cadenza trimestrale, dall' apertura del rapporto di conto corrente, in esecuzione della nota delibera del C.I.C.R. del 09.02.2000 e fino all' entrata in vigore del D.L. 18/2016;
- applicazione del tasso convenzionale previsto nella scheda condizioni allegata al contratto di conto corrente ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., applicazione degli interessi nella misura ivi prevista, tenendo conto dell'andamento dei tassi BOT;
- ai sensi dell'art. 2946 c.c., circoscrivere il periodo del ricalcolo del rapporto di conto corrente al decennio anteriore alla richiesta di pagamento, contenuta nell'atto di citazione notificato il 23.02.2023. In ogni caso:
➢ con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, nonché della fase monitoria e di CTU, ove ammessa”.
Parte intervenuta (come rassegnate dalla cedente nella I memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. versata in atti e di seguito riportate): Piaccia all' Ill.mo G.U. adito, contrariis rejectis, voler così giudicare: In via preliminare: rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta e facile soluzione e che controparte ha contestato solo in parte l'importo ingiunto, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 586/2023 del Tribunale di Milano. Nel merito in via principale: ritenute del tutto infondate in fatto e in diritto le argomentazioni svolte dall'opponente, condannare la società
[...]
, in persona del liquidatore signor con sede legale in Pieve Ema Parte_1 Parte_2
Veneto n. 10, - C.F. e P.IVA nonché il fidejussore, CF P.IVA_1 P.IVA_8 Parte_2
il 04.10.19 , in solido fra loro e per atti, C.F._1 della somma di Euro 775.000,00= a favore di quale avente causa di come CP_4 Controparte_1 meglio in atti, oltre gli interessi al tasso legale dal o, il tutto senza capita inor somma che risulterà dovuta in corso di causa. pagina 3 di 23 In merito alle domande riconvenzionali svolte dagli opponenti: rigettare le avverse domande riconvenzionali, siccome palesemente infondate e inammissibili, oltre che prive di conforto probatorio, alla luce delle motivazioni meglio articolate in narrativa, confermando, per l'effetto, la piena validità ed efficacia dei contratti ex adverso contestati, nonché del contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. il 18.11.2020 e Parte_2 confermato il 10.02.2021; In via istruttoria: rigettare l'avversa istanza di C.T.U. contabile, in quanto meramente esplorativa, non avendo parte attrice in alcun modo dimostrato le contestazioni mosse;
subordinatamente, ove ammessa, che si attenga ai seguenti principi: applicazione dell'anatocismo con cadenza trimestrale, dall'apertura del rapporto di conto corrente, in esecuzione della nota delibera del C.I.C.R. del 09.02.2000 e fino all' entrata in vigore del D.L. 18/2016; applicazione del tasso convenzionale previsto nella scheda condizioni allegata al contratto di conto corrente ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., applicazione degli interessi nella misura ivi prevista, tenendo conto dell'andamento dei tassi BOT;
ai sensi dell'art. 2946 c.c., circoscrivere il periodo del ricalcolo del rapporto di conto corrente al decennio anteriore alla richiesta di pagamento, contenuta nell'atto di citazione notificato il 23.02.2023. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, nonché della fase monitoria e di CTU ove ammessa”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente occorre rilevare come, per effetto della domanda di accertamento della nullità della fideiussione in quanto espressione di un'intesa in violazione dell'art 2 della l. 287/1990, la presente causa debba essere decisa in composizione collegiale. L'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 attribuisce alla “competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa “le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287” e la disposizione richiamata stabilisce che “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti ((al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni))”. L'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 168/2003, inoltre, attribuisce alla medesima sezione specializzata tutte
“le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”. Ne consegue che l'accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, presupposto per la dichiarazione della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, e la valutazione circa la sussistenza del motivo di nullità richiamato debbano essere assunti, collegialmente, dal Tribunale competente per territorio ove è istituita la Sezione Specializzata Imprese, ossia l'intestato Tribunale, tenuto conto dell'attitudine a far stato della sentenza che si pronuncia su tale motivo di nullità del contratto, ferma tuttavia la decisione della relativa domanda da parte del Tribunale in composizione collegiale a norma dell'art. 50 bis n. 3 c.p.c., a pena di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 50 quater c.p.c. e 161, primo comma, c.p.c. 2. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società rappresentata dalla società Controparte_1
ha sostenuto di essere creditrice nei confronti della società Controparte_2 Parte_1
e del signor quale fideiussore (nei limiti di euro 775.000,00), dell'importo
[...] Parte_2 complessivo di euro 826.547,38, di cui: euro 9.382,07 quale saldo debitore per capitale e interessi del conto corrente n. 97727 (già 62727) chiuso in data 15 luglio 2021 con passaggio a sofferenza;
euro 817.165,31 a titolo di saldo debitore per capitale e interessi, derivante dall'accordo di rinegoziazione del debito del 18
pagina 4 di 23 novembre 2020 relativo ad apertura di credito in conto corrente n. 9665, di originari euro 775.000,00, chiuso in data 15 luglio 2021, oltre successivi interessi di mora. La ricorrente ha sostenuto che:
- la società aveva stipulato con (già ), in data 26 maggio 2005, il Parte_1 CP_1 Controparte_8 contratto di conto corrente n. 97727 (già c.c. 62727);
- in data 18 novembre 2020 le parti avevano stipulato un accordo di rinegoziazione in virtù del quale la società e il signor si erano riconosciuti debitori dell'importo di euro 775.000,00; Pt_2 Parte_2
- sempre in data 18 novembre 2020 aveva rilasciato una fideiussione specifica a garanzia Parte_2 della restituzione di tale somma, sino all'importo massimo di euro 775.000,00, e la garanzia era stata confermata in data 10 febbraio 2021;
- nel corso di tali rapporti, la società si era resa inadempiente alle obbligazioni sulla stessa gravanti e Pt_2 con comunicazione del 24 maggio 2021, inoltrata alla società debitrice e al garante, la società CP_1 aveva esercitato il recesso intimando il pagamento degli importi dovuti. La ricorrente ha quindi chiesto il pagamento del saldo di entrambi i rapporti, quantificato in euro 826.547,38, come risultante dall'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale con decorrenza dal 22 gennaio 2022, quale data di elaborazione del saldo risultante da tale estratto. 2.2. A seguito di integrazione documentale ex art. 640 c.p.c., con decreto ingiuntivo n. 586/2023 del 9 gennaio 2023, il Tribunale ha accolto il ricorso e ingiunto alla società e al garante il pagamento di euro 826.547,38, oltre interessi e spese processuali. 2.3. Gli ingiunti hanno proposto opposizione eccependo, in via preliminare, l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ed evidenziando come avessero concorso a determinare gli apparenti saldi oggetto della domanda monitoria non soltanto i due contratti azionati (c.c. 97727 e c.c. 9665) ma anche i seguenti rapporti di cui, pertanto, doveva tenersi conto: contratto di conto corrente n. 5378 aperto in data 11 maggio 2005 (cui era collegato il conto anticipi n. 5382) il cui saldo era stato trasferito in data 24 aprile 2014 sul c.c. 62727, poi divenuto c.c. n. 97727; conto corrente n. 62727 aperto in data 26 maggio 2005 (cui era collegato il conto anticipi n. 62748) e divenuto, nel mese di febbraio 2021, il conto corrente n. 97727 (al quale era collegato il conto anticipi n. 97748); il conto sovvenzioni n. 9380 aperto nel mese di ottobre 2019 (sul quale era confluito un giroconto a debito di euro 796.000,00 in data 14.10.2019 proveniente dal c.c. 97727), il cui saldo debitore, pari ad euro 663.344,00, era confluito nel mese di febbraio 2021 sul conto n. 9665. Inoltre, tra le parti erano stati stipulati tre contratti di Parte_3 mutuo, precisamente di euro 300.000,00 in data 15 luglio 2015, di euro 700.000,00 in data 24 marzo 2016 e di euro 1.300.000,00 in data 23 marzo 2017, che presentavano molteplici profili di illegittimità. Più in particolare, gli opponenti hanno contestato:
- l'omessa produzione dei contratti di apertura di credito in conto corrente che avevano determinato la formazione dei saldi debitori dei conti nn. 97727 e 9665, in violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 23 T.U.F.;
- relativamente ai contratti di conto corrente, che la banca avesse (i) applicato e computato gli interessi passivi mediante illecita capitalizzazione trimestrale degli stessi successivamente al 31 dicembre 2013, in violazione dell'art. 120 T.U.B. come modificato dall'art. 1 comma 629 l. n. 147\2013; in relazione ai due contratti posti a fondamento del ricorso non vi era alcuna specifica approvazione per iscritto della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi;
(ii) applicato alla correntista interessi passivi al saggio superiore a quello legale, in violazione dell'art. 1284 comma 3 c.c.; pagina 5 di 23 (iii) applicato commissioni di massimo scoperto non preventivamente determinate e in assenza di specifica pattuizione, (iv) addebitato illegittimamente spese e commissioni di messa a disposizione di fondi costi e commissioni di istruttoria veloce non preventivamente concordati,
- relativamente ai contratti di mutuo chirografario, la nullità dei contratti per omessa indicazione del regime di capitalizzazione applicato (semplice o composta), senza precisazioni in ordine al metodo di calcolo impiegato per la determinazione delle rate indicate nei piani di ammortamento, con applicazione di un'occulta capitalizzazione composta degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.; in relazione al contratto del 23 marzo 2017, è stata inoltre contestata l'illegittimità della clausola floor che aveva impedito alla mutuataria di beneficiare di valori inferiori allo zero in relazione al tasso di riferimento;
- la nullità dell'accordo di rinegoziazione del debito in data 18 novembre 2020, sia perché sottoscritto da un funzionario di ( in assenza di un'apposita delibera consiliare e, CP_1 Persona_3 quindi, quale falsus procurator dell'istituto di credito, sia poiché l'accordo era carente degli elementi essenziali ai fini della sua qualificazione quale riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., sia perché le clausole relative agli interessi erano del tutto indeterminate, sia infine poiché avente ad oggetto un debito inesistente e frutto degli addebiti illegittimamente disposti dalla nel corso della pendenza dei rapporti contrattuali. CP_8
Inoltre, ai fini della prova del credito, era insufficiente la produzione di un mero estratto ai sensi dell'art. 50 T.U.B. In conclusione, gli opponenti hanno sostenuto che il saldo di euro 9.328,07 inerente al conto corrente 97727 come indicato dalla ricorrente fosse frutto di addebiti illegittimamente disposti dalla banca, che il valore del saldo ricalcolato, depurato di addebiti, ammontasse ad euro 314.135,97 a credito del correntista e, analogamente, che il credito di euro 817.165,31, fondato sull'accordo di rinegoziazione, fosse il frutto di addebiti illegittimi operati sui rapporti collegati 9380 e 97727. Con riguardo alla garanzia posta a fondamento della domanda nei confronti di è Parte_2 stata eccepita l'estinzione di ogni obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1941 c.c., e la nullità totale o parziale della fideiussione rilasciata in data 8 novembre 2020 e della relativa conferma del 10 febbraio 2021. A tale ultimo riguardo, è stato sostenuto come la fideiussione e la conferma fossero conformi allo schema predisposto nel 2003 dall'Associazione Bancaria IAna, dichiarato in contrasto con l'art. 2 l. n. 287\1990 dalla Banca d'IA, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005; secondo parte opponente le fideiussioni oggetto di causa integravano l'applicazione di un'intesa restrittiva della concorrenza e, quindi, erano nulle, quantomeno in relazione alle clausole riproduttive del modulo ABI, come riconosciuto dalla successiva giurisprudenza di legittimità e, in particolare, da Cass. SS.UU. n. 41994/2021. Gli opponenti hanno quindi chiesto di revocare il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di accertare la nullità dei contratti di conto corrente e dei mutui stipulati tra le parti nonché delle fideiussioni oggetto di causa e, per l'effetto, di accertare l'inesistenza di qualsivoglia credito della banca o, in subordine, di rideterminarlo. 2.4. Si è costituita in giudizio la società , quale rappresentante della società Controparte_2 contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e chiedendo la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo. Il difensore di parte opposta, in merito alle contestazioni relative ai contratti di conto corrente e ai conti sovvenzione, ha evidenziato come la banca avesse agito in sede monitoria facendo valere unicamente il credito derivante dal conto corrente n. 97727 – che, in effetti, integrava la continuazione del c.c. n. 62727 stipulato nel 2005 – e del conto sovvenzioni n. 9665 e come l'evoluzione di tali rapporti dovesse essere così ricostruita: pagina 6 di 23 - la società era titolare del conto corrente n. 62727, acceso nel mese di maggio 2005 presso la Pt_2 [...]
e regolato dal contratto prodotto nel fascicolo monitorio (doc. 2), ove erano previste e CP_8 disciplinate tutte le condizioni applicate al rapporto, tra le quali l'identica periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, il tasso di interesse debitore e il tasso creditore, la misura della commissione trimestrale di massimo scoperto, le modalità di calcolo della valuta e i costi di gestione;
- nel mese di aprile 2017 il saldo di questo conto era stato trasferito sul conto n. 97727 della
[...]
, aperto presso l' costituente la continuazione del precedente Controparte_9 Controparte_10 rapporto, su cui operava un affidamento fino ad euro 50.000,00, come da apertura di credito prodotta (doc. 15);
- su questo rapporto di conto corrente venivano annotate le fatture anticipate sulla base di un contratto quadro di anticipazione delle fatture che prevedeva un fido fino ad euro 1.000.000,00 (doc. 16);
- nel mese di agosto 2019, sul conto corrente 97727 era confluito l'ammontare delle fatture che la CP_8 aveva anticipato, rimaste impagate per complessivi euro 796.000,00, che avevano generato un saldo debitore di euro 871.929,53 al 31.08.2019 (doc. 17);
- stante la persistenza di questo scoperto, al fine di garantire la persistente operatività del conto 97727 e di ricondurre il saldo debitore nel limite dell'affidamento concesso di euro 50.000,00, in data 14.10.2019 il debito di euro 796.000,00, senza estinzione del c.c. 97727, era stato trasferito su un diverso conto, denominato “conto evidenza sovvenzioni a breve termine n. 9380” in relazione al quale la società debitrice poteva effettuare solo versamenti al fine di ridurre il debito derivante dagli anticipi delle fatture impagate (doc. 18);
- la società aveva effettuato pagamenti a deconto del debito derivante dall'anticipazione delle fatture Pt_2 rimaste impagate fino al mese di gennaio 2020 e il saldo del conto sovvenzioni n. 9380 era stato ridotto fino all'importo di euro 663.334,00 (doc. 19);
- stante l'assenza di ulteriori versamenti sul conto 9380 e considerato il contestuale progressivo incremento del saldo debitore del conto ordinario 97727, sempre al fine di consentire il mantenimento dell'operatività del conto n. 97727, i saldi debitori del conto sovvenzioni n. 9380 e del conto ordinario n. 97727, rispettivamente, per euro 663.334,00 e per euro 110.700,00 erano stati trasferiti sul conto sovvenzioni 9665 (doc. 20), a fronte del riconoscimento, da parte della società Fenini, del debito di euro 775.000,00, avvenuto con l'Accordo di rinegoziazione del 18 Novembre 2020, e a fronte del contestuale rilascio della fideiussione da parte del signor (doc. 3- 5 del fascicolo monitorio); Parte_2
- la società opponente non aveva effettuato alcun versamento sul conto n. 9665 per ridurre il saldo di cui si era riconosciuta debitrice e la banca, in data 24 maggio 2021, aveva inviato le lettere di recesso dagli affidamenti (doc. 6 e 7 del fascicolo monitorio) sia relativamente al predetto conto sia in merito al conto n. 97727 sul quale, nel frattempo, era maturato un ulteriore saldo a debito del cliente. Sotto un diverso profilo, parte opposta ha rilevato come nell'accordo di rinegoziazione del 18 novembre 2020 la società si fosse riconosciuta debitrice, a quella data, dell'importo di euro 775.000,00 in Parte_1 linea capitale, come tale dichiarazione valesse quale ricognizione di debito e come, in applicazione dell'art. 1988 c.c. e dell'inversione dell'onere probatorio che ne derivava, spettasse agli opponenti provare l'insussistenza del debito o la sua parziale estinzione. Per quanto concerne le contestazioni inerenti ai mutui, l'opposta ha rivendicato la piena validità dei contratti e dei piani di ammortamento alla francese, dovendosi escludere la violazione dell'art. 1283 c.c. invocata da controparte. In merito alla prospettata nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust di cui alla legge n. 287\1990, l'opposta ha rivendicato la validità della garanzia, rilevando come parte opponente non avesse pagina 7 di 23 offerto alcuna prova circa il fatto che la fideiussione oggetto di causa fosse il frutto di un'intesa anticoncorrenziale, in violazione dell'art. 2 l. n. 287 del 1990. In ogni caso, si sarebbe trattato, al più, di una nullità parziale della fideiussione e la banca si era tempestivamente attivata, sia nei confronti del debitore principale sia nei confronti del garante, con l'invio delle comunicazioni di recesso dai rapporti e sollecito di pagamento, rispettando così il disposto dell'art. 1957 c.c.. La difesa della società opposta ha pertanto chiesto la conferma del decreto ingiuntivo o, comunque, la condanna degli opponenti al pagamento della somma di euro 826.547,38, oltre interessi di mora, e il rigetto di tutte le domande proposte in via riconvenzionale, con vittoria delle spese di lite. 2.5. Con comparsa depositata in data 25 gennaio 2024, è intervenuta in giudizio la società CP_4 rappresentata dalla mandataria ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a
[...] Controparte_5 titolo particolare nel diritto di credito vantato da in virtù di un contratto di cessione di Controparte_1 crediti pecuniari, sottoscritto in data 18 dicembre 2023, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n. 385 e degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge 30 aprile 1999 n. 130 di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna n. 151 del 23.12.2023 - Foglio Inserzioni, Parte Seconda. La società intervenuta, nel rivendicare la titolarità del credito azionato dalla società e nel far proprie le difese e le conclusioni rassegnate dal Controparte_1 proprio dante causa, ha evidenziato di essere subentrata unicamente nella titolarità del credito vantato dalla cedente e ha contestualmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande di pagamento o di ripetizione o di risarcimento del danno di parte opponente. 2.6. All'esito della prima udienza è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. ed è stato assegnato il termine per l'avvio del procedimento di mediazione. Successivamente, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed è stato disposto l'espletamento di una consulenza tecnica di natura contabile e, all'esito, è stata fissata l'udienza del 19 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni. In quella sede la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. In via preliminare, quanto all'intervento della società la stessa ha dichiarato di Controparte_4 intervenire in qualità di successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. nel diritto controverso, per effetto del contratto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 18 dicembre 2023, ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, allegata alla comparsa di intervento. In merito a tale successione, espressamente confermata dalla banca opposta, alcuna contestazione è stata avanzata dagli opponenti così che la circostanza può considerarsi pacifica.
4. Sempre in via preliminare, si dà atto della riduzione della domanda operata dalla difesa di parte opposta nel corso del giudizio. Con il deposito della prima memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., in effetti, la società opposta ha ridotto la domanda di condanna degli opponenti al minor importo di euro 775.000,00, oltre interessi di mora al tasso legale con decorrenza dal 22 gennaio 2022. Tale circostanza, di per sé, determina la revoca del decreto ingiuntivo, attesa la non conformità dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo rispetto a quello effettivamente vantato dalla società e dal cessionario Controparte_1 del credito ferma restando la necessità di vagliare la fondatezza delle domande proposte in Controparte_4 quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
pagina 8 di 23 In altre parole, il venir meno della corrispondenza tra il credito effettivamente vantato e quello originariamente azionato e oggetto di ingiunzione - a prescindere dalle valutazioni ulteriori che saranno effettuate nel prosieguo circa la fondatezza delle domande - implica la necessità di revocare il decreto ingiuntivo. 5. Tanto premesso, si ritiene che le domande proposte dalla società e dalla Controparte_1 cessionaria del credito siano meritevoli di accoglimento soltanto in parte. Controparte_4
Le domande formulate dalla società in sede monitoria e reiterate nel corso del presente CP_1 giudizio hanno ad oggetto la condanna della società e del signor quest'ultimo Parte_1 Parte_2 in qualità di fideiussore, al pagamento del saldo del conto corrente n. 97727 (integrante pacificamente la continuazione del c.c. 62727 del 26.05.2005) chiuso in data 15 luglio 2021 con passaggio del rapporto a Contr sofferenza, nonché del saldo del conto sovvenzioni n. 9665 aperto in conseguenza dell'accordo di rinegoziazione del debito del 18 novembre 2020. La società ricorrente, a sostegno della domanda e per quello che rileva in questa sede, ha prodotto:
- per il contratto di c.c. 62727, successivamente divenuto c.c. 97727, il documento di sintesi (doc. 2 e doc. 15 del fascicolo di parte opposta) mentre per i collegati conti anticipi (rispettivamente 62748 e 97748), vi sono i documenti di sintesi con le relative condizioni economiche e le condizioni generali inerenti agli affidamenti regolati mediante conto evidenza del 2018 (doc. 15 di parte opposta) nonché documenti di sintesi e condizioni generali inerenti al contratto di affidamento nella forma dell'anticipo salvo buon fine su fatture e su documenti sino all'importo di euro 1.000.000,00 sottoscritto nel corso dell'anno 2015 (doc. 16 del fascicolo di parte opposta);
- in merito al conto n. 9665, invece, non è stato prodotto nessun documento contrattuale oltre all'accordo di rinegoziazione del 18 novembre 2020 (doc. 3 di parte opposta);
- la fideiussione specifica rilasciata da in data 18 novembre 2025 a garanzia delle Parte_2 obbligazioni della sorte in dipendenza delle “sovvenzioni a medio termine di euro 775.000,00” fino a Parte_1 concorrenza del medesimo importo e la conferma di tale fideiussione rilasciata il 10 febbraio 2021 (doc.
4-5 di parte opposta);
- la lettera recante la data del 24 maggio 2021 avente ad oggetto la comunicazione del recesso dal conto corrente e dall'accordo di rinegoziazione del debito e la contestuale messa in mora del debitore e del garante (doc.
7-8 del fascicolo di parte opposta);
- la documentazione inerente al saldo di tali rapporti e, in particolare, gli estratti e il certificato emesso ai sensi dell'art. 50 TUB (doc. 1 e doc. 17 e ss. del fascicolo di parte opposta). La ha poi allegato l'inadempimento del debitore e del garante all'obbligo di pagamento dei saldi di CP_8 tali rapporti, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010). 6. A fronte di tali circostanze, le contestazioni avanzate dagli opponenti sono parzialmente meritevoli di accoglimento. Giova anzitutto precisare che questo collegio non condivide la prospettazione di parte opponente circa la continuità tra il contratto di conto corrente n. 5378 (aperto presso la in Controparte_9
11 maggio 2005 e al quale era collegato il conto anticipi n. 5382 aperto in data 13 giugno 2005) e il conto corrente n. 62727 (aperto presso la in data 26 maggio 2005 e al quale era collegato il Controparte_8 conto anticipi n. 62748 aperto in data 8 luglio 2005). pagina 9 di 23 Gli opponenti, al riguardo, hanno sostenuto che « […] - il conto ordinario numero 5378 già esistente presso la anteriormente alla fusione con gli altri istituti di credito, è stato istituito in data 11 maggio Controparte_11
2005 e ha operato sin da subito con un affidamento iniziale di Euro 25.000,00: successivamente, è stato “trasferito” presso la in data 24 aprile 2014, divenendo il conto corrente ordinario n. 62727, previo giroconto di Euro Controparte_12
48.302,60 eseguito il 28 marzo 2014 con causale “giro scrittura per trasferimento conto al cto 1234/006272”, che ne ha azzerato l'apparente saldo debitore;
- ugualmente, il conto anticipi n. 5382 collegato al conto n. 5378, è divenuto il conto anticipi n. 62748 presso […]» (atto di citazione p. 13-14). Controparte_12
Tuttavia, in base alle stesse allegazioni di parte opponente, i due conti sono stati aperti quasi contestualmente (cfr. atto di citazione pag. 3) e dall'esame degli estratti prodotti si evince che i conti sono stati entrambi operativi per lungo tempo;
tali rilievi inducono ad escludere la prospettata continuità tra i due conti e l'unico collegamento tra tali rapporti è ravvisabile nel fatto che il saldo negativo del conto n. 5378, nel corso dell'anno 2014, è confluito sul c.c. 62727. Sotto un diverso profilo, si osserva che in merito al conto corrente n. 5378 (e al collegato conto anticipi n. 5382), pacificamente estinto nell'anno 2014, non risulta dedotta la nullità del contratto per difetto di forma scritta, atteso che tale contestazione è stata formulata dagli opponenti solo con riguardo alle “aperture di credito in conto corrente” collegate ai conti n. 97727 e 9665 dalle quali sarebbe derivato il saldo debitore vantato nei confronti della società come si evince dalla lettura dell'atto di citazione in opposizione Pt_2
(cfr. atto di citazione p. 15-16). Dunque, gli opponenti, al fine di provare l'illegittima formazione del saldo del c.c. 5378 - addebitato nel mese di marzo 2014 sul c.c. 62727 - avrebbero dovuto produrre i contratti relativi ai conti 5378 e 5382, al fine di consentire al collegio di valutare l'effettiva sussistenza di tutti i profili di invalidità contestati (illecita capitalizzazione di interessi, applicazione di interessi ultralegali in assenza di specifica pattuizione, applicazione di commissioni e spese non pattuiti). Invece, con la seconda memoria istruttoria gli opponenti si sono limitati a produrre gli estratti relativi ai conti nn. 5378 e 5382 (doc. 8 e 9 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) ma non hanno prodotto i relativi contratti né, come appena evidenziato, ne hanno contestato l'assenza di prova scritta, impedendo ogni verifica in ordine alla corretta formazione del saldo di tali rapporti. Ne consegue che le vicende inerenti al conto corrente n. 5378 (e del collegato conto anticipi n. 5382) non sono state considerate ai fini della valutazione circa la corretta determinazione del saldo del conto 97727 (già 62727) e, evidentemente, alcun quesito in merito a tali rapporti è stato sottoposto all'esame del consulente d'ufficio.
7. Ciò posto, gli opponenti hanno anzitutto eccepito la nullità e inefficacia dell'accordo di rinegoziazione del debito del 18 novembre 2020 e la conseguente invalidità del decreto ingiuntivo per assenza di prova scritta (citazione p. 8 ss.), in considerazione sia dell'intervenuta sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione da parte di un funzionario di in assenza dell'apposita delibera consiliare sia CP_1 dell'assenza di requisiti minimi per poter qualificare tale accordo quale riconoscimento di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Queste doglianze non sono fondate.
In ordine al primo profilo, si osserva che la ha chiaramente dimostrato di volersi avvalere CP_8 dell'accordo di rinegoziazione ponendolo a fondamento del decreto ingiuntivo, con un comportamento rilevante in termini di ratifica, ai sensi dell'art. 1399 c.c. Pertanto, quand'anche si fosse trattato di contratto stipulato da falsus procurator, la banca, quale soggetto rappresentato, ha indubbiamente ratificato l'attività compiuta dal proprio funzionario.
Per quanto riguarda il secondo profilo, invece, la banca ha prodotto, sin dalla fase monitoria, il Contr contratto posto a fondamento del conto sovvenzioni n. 9665, che era testualmente qualificato come pagina 10 di 23 “Accordo di rinegoziazione di debito derivante da apertura di credito in conto corrente” ed è stato pacificamente sottoscritto tanto dalla società debitrice quanto dal garante In tale accordo le Parte_1 Parte_2 parti hanno dato atto dell'intervenuta stipula di una “sovvenzione non in c.c.” a medio termine dell'importo di euro 775.000,00 e del fatto che la banca aveva esercitato il recesso da tale apertura di credito;
in quella occasione, la società ha inoltre espressamente riconosciuto che, alla data della Pt_2 sottoscrizione dell'Accordo (18.11.2020), l'esposizione debitoria complessiva ammontava ad euro 775.000,00 (cfr. premesse del contratto e art. 2 dell'Accordo) e si è impegnata alla restituzione dell'importo dovuto in linea capitale (articolo 3 dell'Accordo). Ad avviso del collegio, l'art. 2 del contratto, espressamente rubricato “Ricognizione del debito in linea capitale”, assume rilevanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c. In ordine al rilievo della ricognizione di debito si richiama il costante orientamento giurisprudenziale per cui la stessa, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa, ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (così Cass., Ordinanza 25 gennaio 2022 n. 2091; già Cass., 13 ottobre 2016 n. 20689; Cass., 13 giugno 2014 n.13506). Alla luce di questi principi, si ritiene che la banca abbia assolto al proprio onere probatorio nella fase monitoria mediante la produzione dell'Accordo di rinegoziazione, essendo dispensata, alla luce dell'art. 1988 c.c. dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ferma restando la possibilità per il debitore di contestare – come accaduto nel caso di specie – la nullità dei contratti e delle clausole negoziali preesistenti, in relazione ai quali era stata emessa la ricognizione (v. proprio in tema di contratti di conto corrente, Cass., 19 settembre 2014 n. 19792). 8. In merito alla contestata violazione dell'obbligo di forma scritta dei contratti posti a fondamento delle domande, si osserva come, nel corso del giudizio di opposizione, in seguito ai rilievi di parte opponente circa l'invalidità dell'accordo di rinegoziazione e del collegato conto n. 9665 e circa l'assenza di prova dei rapporti sottostanti, la banca abbia chiarito e documentato quali fossero i rapporti bancari posti a fondamento della ricognizione di debito e, soprattutto, quale fosse l'origine della sovvenzione di euro 775.000,00 confluita sul conto MLT n. 9665. In particolare, la difesa di ha precisato e Controparte_1 documentato che:
- la società era titolare del conto corrente 62727 acceso nel mese di maggio 2005 presso la Pt_2 CP_8
(disciplinato dal doc. 2 del fascicolo monitorio);
[...]
- il saldo di questo conto era stato trasferito, nel mese di aprile 2017, sul conto 97727 della Controparte_9
, come si evince dal primo estratto di quest'ultimo conto da cui risulta, in data 10 aprile 2017 il
[...] trasferimento dell'importo di euro 342.248,31 con causale “giro del saldo per trasferimento conto dal n. 62727” (doc. 22 del fascicolo di parte opposta pag. 336), con conseguente continuità tra i due contratti di conto corrente anche in merito alle relative condizioni contrattuali (prodotte sub doc. 2 del fascicolo monitorio);
pagina 11 di 23 - su tale conto (n. 97727) operava un affidamento, come da apertura di credito prodotta (doc. 15 del fascicolo di parte opposta), e venivano anticipate fatture, in forza del contratto quadro di anticipazione delle fatture con un fido fino ad euro 1.000.000,00 (doc. 16 del fascicolo di parte opposta);
- nel mese di agosto 2019, sul c.c. 97727, era stato addebitato l'ammontare delle fatture oggetto di anticipo, rimaste impagate per complessivi euro 796.000,00 (doc. 17 di parte opposta e doc. 22 pag. 164);
- in data 14 ottobre 2019 questo debito di euro 796.000,00 era stato trasferito sul conto denominato “conto evidenza sovvenzioni a breve termine n. 9380” su cui la società poteva effettuare versamenti al fine di Pt_2 ridurre il debito (doc. 18 e doc. 23 di parte opposta pag. 30 nonché doc. 22 pag. 145) e contestualmente è stata mantenuta l'operatività del conto corrente 97727;
- nel citato contratto quadro per anticipo fatture (doc. 16 di parte opposta) era, tra l'altro, previsto l'utilizzo di “conti di evidenza” quali meri conti tecnici, collegati al conto corrente, volti esclusivamente a regolare le operazioni di anticipo dei crediti effettuate dal cliente, privi delle funzionalità tipiche del conto corrente;
- il debito derivante dall'anticipo fatture di euro 796.000,00 traferito sul conto di evidenza n. 9380 si era progressivamente ridotto sino al mese di gennaio 2020, data in cui il saldo debitore del conto n. 9380 ammontava ad euro 663.334,00 (doc. 19 e doc. 23 del fascicolo di parte opposta);
- in assenza di ulteriori versamenti sul conto di evidenza n. 9380 e con l'incremento del saldo debitore del conto ordinario 97727, a fronte del riconoscimento del debito da parte della società opponente (contenuto nell'Accordo di rinegoziazione del 18 Novembre 2020, di euro 775.000,00, di cui euro 663.334,00 per il conto 9380 ed euro 110.700,00 per il conto n. 97727) i saldi debitori dei conti 9380 e 97727 erano stati Contr trasferiti, tramite disposizioni di giroconto, sul conto sovvenzioni n. 9665, aperto nel mese di dicembre 2020 (doc. 24 di parte opposta);
- tali ultime circostanze si evincono dall'esame dei primi due estratti del conto n. 9665, laddove al 31 dicembre 2020 risultava un saldo pari a zero mentre dall'estratto al 31.03.2021 risultavano eseguite, in data 15 febbraio 2021, due disposizioni di giroconto, rispettivamente di euro 663.334,00 con causale “disposizione di giroconto (stessa banca) giroconto cc 9380 azzeramento saldo” nonché di euro 110.700,00 con causale “disposizione di giroconto (stessa banca) giroconto cc 97727 azzeramento saldo” (doc. 20 di parte opposta e doc. 24 pag. 10). Da tale ricostruzione emerge come gli importi di cui la banca ha chiesto il pagamento siano originati dal conto corrente n. 97727 (pacificamente integrante la continuazione del conto corrente ordinario n. 62727), al quale accedevano diversi conti tecnici e precisamente conti anticipi (n. 97748 già numerato 62748) sia conti di evidenza (nn. 9380); quanto al conto sovvenzioni n. 9665 lo stesso, anche alla luce degli estratti, integra invece un conto al quale sono state applicate condizioni autonome rispetto ai precedenti indicati. Salvo quanto si evidenzierà nel prosieguo in merito alla validità delle singole clausole contrattuali, si ritiene dunque che le contestazioni di parte opponente in ordine all'assenza di prova scritta dei contratti posti a fondamento delle domande proposte in via monitoria non siano meritevoli di accoglimento, tenuto conto della documentazione contrattuale prodotta dalla banca (doc. 2, 3, 15 e 16 del fascicolo della banca) nel corso del giudizio. 9. Passando ad esaminare le ulteriori contestazioni inerenti ai due conti posti a fondamento delle domande, si osserva che, in merito al conto sovvenzioni n. 9665, risulta violato l'obbligo di forma scritta in merito a tutte le pattuizioni relative a interessi, spese e ulteriori oneri atteso che l'accordo di rinegoziazione del 18 novembre 2020, come sopra rilevato, quale contratto posto a fondamento dell'accensione del conto 9665 (avvenuta nel mese di dicembre 2020 – doc. 24 di parte opposta) non recava alcuna indicazione circa le condizioni economiche del rapporto. Ne discende che il rapporto inerente al conto n. 9665 è stato intrattenuto in assenza di valida pattuizione delle condizioni economiche sia per quanto concerne i tassi di interesse sia per le commissioni di massimo pagina 12 di 23 di massimo scoperto e degli ulteriori oneri e spese non previsti dalla legge, con conseguente illegittimità dei relativi addebiti, applicazione della disciplina dell'art. 117 TUB ed eliminazione di ogni forma di capitalizzazione, come da quesito posto all'esame del consulente nominato d'ufficio (cfr. ordinanza del 5 aprile 2024).
10. In merito al conto corrente n. 97727 (continuazione del c.c. 62727), la banca ha prodotto la richiesta di apertura del conto con il documento di sintesi recante la sottoscrizione del cliente e l'espressa accettazione delle condizioni economiche ivi rappresentate (doc. 2 pag. 23 del fascicolo di parte opposta); per le aperture di credito e i collegati conti anticipi, vi sono i documenti di sintesi con le relative condizioni economiche e le condizioni generali inerenti agli affidamenti regolati mediante “conto evidenza” del 2018 (doc. 15 di parte opposta) nonché documenti di sintesi e condizioni generali inerenti al contratto di affidamento nella forma dell'anticipo salvo buon fine su fatture e su documenti sino all'importo di euro 1.000.000,00 sottoscritto nel 2015 (doc. 16 del fascicolo di parte opposta); 10.1. Ebbene, in ordine al collegamento tra il conto anticipi n. 97748 (già 62748) e il conto corrente n. 97727 (già c.c. 62727) - contestato dalla difesa di parte opponente soltanto nel corso delle operazioni di consulenza - va evidenziato che la circostanza per cui il c.c. 97727 (già 62727) fosse il conto di “appoggio” del citato conto anticipi 97748 (già 62748) è stata rilevata dalla difesa degli opponenti sin dalla citazione (cfr. atto di citazione pp. 13-14) e ribadita nel corso del giudizio al punto che, proprio sulla base del collegamento tra i due conti nn. 97727 e 97748, i difensori di parte opponente hanno chiesto di includere nella rielaborazione del saldo del c.c. 97727 anche il conto anticipi 97748 (cfr. nota scritta del 29 aprile 2024). Il fatto che il conto corrente di appoggio del conto anticipi n. 97748 (già 62748) fosse il conto n. 97727 (già 62727) integrava, dunque, una circostanza del tutto pacifica sino allo svolgimento delle operazioni di consulenza. Inoltre, dall'esame della documentazione contrattuale prodotta dalla banca emerge il citato collegamento laddove si menziona il contratto di conto corrente corrispondenza n. 0015/97727 e il relativo conto anticipi n. 0015/97748 (cfr. doc. 15 di parte opposta pag. 1). Ne consegue che devono considerarsi tardive e comunque contraddette dalla documentazione in atti le contestazioni svolte dal consulente di parte, poi riprese dal difensore degli opponenti nei successivi scritti difensivi, circa l'assenza di prova del collegamento tra i conti 97727 e 97748 e la necessità di applicare al conto anticipi i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.
10.2. In merito alle contestazioni relative all'applicazione di tassi di interesse in misura superiore a quella legale, in violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 T.U.B., tenuto conto dei plurimi documenti contrattuali prodotti relativi al contratto di conto corrente n. 97727 (già 62727) e ai relativi affidamenti, va rilevato come nel documento di sintesi del 26 maggio 2005 relativo al conto 62727 (poi 97727) fosse indicato unicamente il tasso debitore “per utilizzi su posizione non affidate” mentre negli ulteriori documenti prodotti dalla banca relativi agli affidamenti (doc. 16 e 15 del fascicolo di parte) erano stati disciplinati tassi
“entro fido” ma a partire, rispettivamente, dal 14 settembre 2015 e dal 14 febbraio 2018, con la conseguenza che non vi erano pattuizioni volte a disciplinare il tasso debitore “entro fido” dall'inizio del rapporto, ossia dal 26 maggio 2005 sino al 14 settembre 2015. Conseguentemente, è stato chiesto al Consulente d'ufficio di rielaborare il saldo del conto applicando gli interessi nella misura convenzionalmente pattuita come indicata nei documenti contrattuali prodotti (doc. 2, 15 e 16 di parte opposta) tenendo tuttavia conto dei limiti, anche temporali, ivi previsti. È stato quindi chiesto al CTU di applicare in assenza di specifiche pattuizioni - in particolare, in riferimento ai tassi “entro fido” fino al 14.09.2015 - i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB, come precisato nel corso del giudizio (cfr. ordinanza del 5 aprile 2024 come integrata con ordinanza del 2 maggio 2024).
pagina 13 di 23 10.3. Per quanto concerne la contestata applicazione della capitalizzazione degli interessi, prescindendo dalle questioni inerenti alla modifica dell'art. 120 TUB introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 27.12.2013 n. 147 e in vigore dal 1.1.2014, si osserva come in relazione al contratto di conto corrente la banca abbia prodotto unicamente la richiesta di apertura del conto con il relativo documento di sintesi ove si fa riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori (cfr. doc. 2 di parte opposta p. 1) ma tale pattuizione non risulta specificamente approvata per iscritto, come richiesto dalla normativa ratione temporis vigente. In effetti, in seguito delle note pronunce con cui, a partire dalla fine degli anni '90, è stata affermata la nullità delle clausole dei contratti bancari, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basate su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come richiesto dall'art. 1283 c.c., il legislatore ha modificato l'art. 120 TUB con il d.lgs n. 342/1999 (precisamente dall'art. 25 comma 2 del decreto), con l'inserimento di un comma 2 in virtù del quale “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Per quello che rileva in questa sede, il CICR ha provveduto, con la delibera del 9.2.2000 (art. 6), entrata in vigore il 22.4.2000, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25, comma 2, d.lg. 342/99 (e dell'art. 120 comma 2 TUB), stabilendo, in particolare e per il futuro, che: in tutti i rapporti dovesse essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi;
le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. La modifica dell'art. 120 TUB, comma 2, introdotta dall'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 e attuata dalla delibera CICR 9/2/2000 ha quindi espressamente previsto nelle operazioni bancarie la possibilità di applicare interessi sugli interessi, così introducendo un'implicita deroga nel settore al divieto sancito dall'art. 1283 c.c., purchè, tra l'altro, la clausola fosse approvata specificamente per iscritto. Nel caso di specie, riguardante un contratto di conto corrente stipulato nel 2005, quindi successivo alla delibera CICR, la banca non ha prodotto le condizioni generali di contratto e non ha fornito la prova della specifica approvazione per iscritto, da parte del cliente, della pattuizione in questione, con conseguente nullità della clausola anatocistica ed espunzione di ogni effetto anatocistico dall'inizio del rapporto, risalente al 26 maggio 2005, coma da quesito posto al CTU. 10.4 Quanto alle commissioni di massimo scoperto e alle ulteriori commissioni che, a partire dall'anno 2009, hanno sostituito le prime, si osserva che nel contratto del 26 maggio 2005 (di accensione del c.c. 62727 poi divenuto 97727) è stata pattuita la C.M.S. trimestrale per utilizzi senza fido nella misura dell'1% (doc. 2 di parte opposta pag. 3) senza, tuttavia, alcuna indicazione della base e delle modalità di calcolo di tale commissione. Nel corso delle operazioni di consulenza è inoltre emersa l'applicazione di una commissione di istruttoria e gestione fidi non pattuita. Diversamente, nel contratto di affidamento promiscuo del 14 settembre 2015 (doc. 16 di parte opposta), così come nel contratto di affidamento del 14 febbraio 2018 (doc. 15 di parte opposta), risultano validamente pattuite, la commissioni di messa a disposizione fondi (C.D.F.) trimestrale nella misura dello 0,5%, nel primo contratto, e il corrispettivo annuo di disponibilità creditizia (C.D.C.) nella misura di 0,6400% e le commissioni di istruttoria veloce (C.I.V.), nel secondo contratto, essendo state specificate in tali documenti contrattuali anche le modalità di calcolo di tali commissioni.
pagina 14 di 23 Ne deriva che il rapporto di conto corrente per cui è causa deve ritenersi intrattenuto in assenza di valida pattuizione delle commissioni di massimo scoperto mentre sono state legittimamente pattuite le ulteriori commissioni. Il riscontrato difetto di validità parziale del contratto, ai sensi degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., comporta il ricalcolo del saldo con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, sino alla legittima pattuizione come commissioni di disponibilità creditizia o commissioni di disponibilità fondi e commissioni di istruttoria veloce, avvenuta soltanto nel corso dei rapporti. Coerentemente con tale conclusione, il CTU, nell'operazione di ricalcolo del saldo, ha provveduto a scomputare gli addebiti a titolo di C.M.S. e di commissioni di istruttoria e gestione fido, applicate sin dall'inizio del rapporto in assenza di una valida pattuizione. Non è invece meritevole di accoglimento la contestazione relativa all'illegittima applicazione delle spese di gestione del conto in considerazione della sua estrema genericità. 10.5. Infine, in merito alla prescrizione inerente agli indebiti annotati prima del decennio dalla notifica dell'atto di citazione e, quindi, prima del 23 febbraio 2013, l'eccezione sollevata dalla banca nella comparsa di costituzione è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti. La banca, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU. 2 dicembre 2010 n. 24418), ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c.., delle somme addebitate nel periodo anteriore al 23 febbraio 2013, ossia al decennio antecedente alla notifica della citazione, in considerazione della natura solutoria di tali rimesse. Ebbene, va anzitutto rilevato che il conto sovvenzioni 9665, aperto alla fine dell'anno 2020, è stato escluso dal CTU da qualsiasi verifica in ordine alla natura delle rimesse;
l'analisi svolta ha quindi riguardato unicamente il conto corrente 97727 c.c. Va inoltre segnalato come il conto anticipi n. 97748, quale mero conto tecnico, sia stato escluso dalla verifica richiesta in tema di prescrizione. La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel ritenere che la decorrenza della prescrizione sia condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, e maturi sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Quindi, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (tra le altre, Cass., n. 2660 del 30/01/2019). L'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito compete al cliente, anche se il giudice è tenuto a “valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto” (Cass., 6 dicembre 2019 n. 31927). In questa prospettiva l'esistenza di un conto affidato è desumibile anche in via indiretta, ad esempio, dall'esame degli estratti conto dai quali si evinca l'applicazione della commissione di massimo scoperto, o di diversi tassi, intra fido e ultra-fido o, ancora, di tassi differenti per scaglioni di affidamento così come assumono rilievo i dati evincibili dalle visure della Centrale dei Rischi;
assumono quindi rilevanza diversi indici fattuali, idonei a provare, sia pure indirettamente, l'esistenza di un contratto di apertura di credito. Applicando questi principi al caso di specie, si osserva che il periodo interessato dall'eccezione, per le ragioni esposte, è quello antecedente al 23 febbraio 2013.
pagina 15 di 23 Il CTU, sulla base della documentazione prodotta e, in particolare, degli estratti conto, ha accertato la presenza di un limite di affidamento pari ad euro 50.000,00, considerando il periodo dall'apertura del conto ossia dal 26 maggio 2005 sino al 23 febbraio 2013. Nell'identificazione del carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse in conto corrente è stato chiesto al consulente d'ufficio di effettuare il conteggio considerando le rimesse in forza del ricalcolo del conto eseguito al netto degli indebiti annotati dalla convenuta. Si tratta della soluzione (alternativa rispetto a quella che ipotizza di valutare le rimesse sulla base gli originari estratti conto) che appare più corretta in attuazione del principio di diritto espresso dalla più recente giurisprudenza secondo cui “in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (così Cass., ord. 19 maggio 2020 n. 9141; più di recente, Cass., Ordinanza 16 marzo 2023 n. 7721). La Suprema Corte, in effetti, ha precisato che è
“evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (sempre Cass. ord. n. 9141/2020 cit.). Si ritiene, pertanto, di dover dare seguito a tale orientamento siccome corrispondente al principio di diritto secondo il quale non può essere riconosciuto alcun effetto a clausola dichiarata nulla, tanto più in favore del soggetto che ha dato corso alla nullità (come nel caso di specie deve ritenersi la convenuta, quale soggetto ordinariamente predisponente i contratti di conto corrente). Il consulente d'ufficio, applicando questi criteri, ha distinto le rimesse intervenute sul conto corrente, sulla base del saldo ricalcolato, tra solutorie e ripristinatorie;
successivamente, per ciascuna categoria di rimessa, ha verificato se la stessa fosse stata utilizzata per il pagamento di Indebiti annotati in conto, e quindi, ha verificato l'eventuale intervenuta prescrizione. Dalla ricostruzione effettuata il CTU ha ritenuto che: (i) gli Indebiti addebitati in conto sino alla data del 13 novembre 2012, pari ad Euro 2.999,42, fossero stati pagati da rimesse solutorie;
«operazioni» tutte annotate in c/c in epoca antecedente al decennio decorrente dalla notifica dell'atto di citazione, datata 23 febbraio 2023; rimesse solutorie la cui ripetizione è risultata, secondo l'insegnamento della S.U. Cassazione nr. 24418/2010, prescritta;
(ii) tutti gli Indebiti addebitati in conto a partire dal 14 novembre 2012, pari ad Euro 113,48, fossero stati pagati con rimesse annotate in conto corrente in epoca successiva al 23 febbraio 2013; «operazioni» la cui ripetizione, è risultata non prescritta. Conseguentemente, il CTU ha sviluppato il ricalcolo del saldo del conto corrente n. 97727 dalla data del 14 novembre 2012 al 15 luglio 2021 (data estinzione del conto mediante trasferimento a sofferenza). Quanto alle contestazioni avanzate dal difensore di parte opponente in ordine alle conclusioni rassegnate dal CTU in punto di prescrizione e circa la conseguente richiesta di formulare dei conteggi alternativi (a partire dalle note del 25 gennaio 2025 e poi nel foglio di precisazione delle conclusioni e negli scritti conclusivi), il collegio rileva come le osservazioni di parte opponente siano state formulate in termini generici, con un implicito rinvio alle osservazioni del consulente di parte che, a sua volta, ha svolto ragionamenti astratti, con il richiamo ad alcuni principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione – peraltro in parte richiamati e applicati dalla stessa consulente d'ufficio (il riferimento è alla pronuncia della pagina 16 di 23 Cass. 19 maggio 2020 n. 9141) – senza applicarli alla fattispecie concreta e senza formulare dei conteggi alternativi. 10.6. Il CTU, nel procedere al ricalcolo del saldo alla data del 15 luglio 2021 (quale data di chiusura dei rapporti oggetto di causa), ha risposto ai quesiti sottoposti alla sua valutazione, in applicazione dei principi affermati nella presente sentenza e operato in conformità a criteri logici e coerenti, giungendo a conclusioni prive di contraddizioni manifeste, conclusioni che conseguentemente vengono fatte proprie dal collegio. Alla luce del ricalcolo eseguito secondo i criteri evidenziati, alla data del 15 luglio 2021 è risultato che:
- il saldo del conto corrente n. 97727 (già 62727) fosse pari ad euro 28.903,75 a credito della società Pt_1
a fronte di un saldo risultante dalle annotazioni della banca di euro 9.382,07 a debito della medesima
[...] società;
- il saldo del conto anticipi n. 97748 (già 62748) fosse pari ad euro 28.397,26 a credito della società Pt_1
a fronte di un saldo risultante dalle annotazioni della banca di euro 0,00 a debito della medesima
[...] società;
- il saldo del conto sovvenzioni n. 9665 fosse pari ad euro 772.449,88 a debito della società a Parte_1 fronte di un saldo risultante dalle annotazioni della banca di euro 818.617,24 sempre a debito della medesima società. In conclusione, operate le reciproche compensazioni tra i saldi, ai sensi dell'art. 1853 c.c., alla data della chiusura dei conti, il saldo di tali rapporti ammontava ad euro 715.148,87 a debito della società Parte_1
11. Passando ad esaminare le domande proposte in via riconvenzionale dagli opponenti concernenti l'invalidità due mutui stipulati negli anni 2015, 2016 e 2017, alcuna delle contestazioni è fondata.
11.1. In merito ai rilievi concernenti l'ammortamento alla francese previsto nei mutui del 15 luglio 2015 e 24 marzo 2016, la difesa di parte opponente ha sostenuto l'illegittimità della mancata indicazione del metodo di calcolo impiegato per la determinazione delle singole rate di pagamento nonché della tipologia di capitalizzazione (semplice o composta) applicata e la violazione dell'art. 1283 c.c.. Il Collegio condivide quanto statuito recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, per quanto rileva in questa sede, hanno escluso che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, delle modalità di ammortamento c.d. 'alla francese' e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”, ove
“il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” (Cass. civ., SS. UU., 29 maggio 2024, n. 15130). Tali principi, di recente, sono stati ritenuti estensibili anche ai mutui a tasso variabile (Cass., 19 marzo 2025 n. 7382). Le Sezioni Unite hanno chiarito che il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente) e che il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
che i matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
che il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno),
pagina 17 di 23 determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via. Ebbene, facendo riferimento ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati, in ordine alla questione se in tale piano di ammortamento gli interessi (non scaduti) producano ulteriori interessi generando così un prezzo o un costo occulto del prestito per il mutuatario, rilevante sia sul piano della determinatezza dell'oggetto del contratto sia sul piano della trasparenza bancaria, le Sezioni Unite hanno affermato: “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, richiamando a tal fine i rilievi della Procura generale secondo cui «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi» (Cass. SS.UU., n. 15130/2024, in motivazione p. 16). Del resto, hanno evidenziato le Sezioni Unite, l'espressione utilizzata in relazione ai piani di ammortamento alla francese in merito alla capitalizzazione in regime «composto» è unicamente descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non necessariamente su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati necessariamente a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo, quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto (Cass., SS.UU. n. 15130/2024, in motivazione pag. 16-17). Ancora, è stato escluso che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.; a tal fine è stato ritenuto sufficiente che il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. In merito all'ipotizzata indeterminatezza dell'oggetto del contratto quale effetto della sua opacità o scarsa trasparenza per la presenza di un «costo» o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117, comma 4, T.u.b., le Sezioni Unite hanno ritenuto questa impostazione non condivisibile, rilevando come la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non attenga alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c. quanto, piuttosto, a valutazioni di convenienza del contratto facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti, valutazioni del tutto estranee all'ambito applicativo dell'art. 1346 c.c. Ancora, le Sezioni Unite hanno rilevato che il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del pagina 18 di 23 capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide, di per sé, sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG). Le Sezioni Unite, sotto un diverso profilo, hanno anche escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incidesse sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, hanno escluso che la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» integri un prezzo ulteriore e occulto tale da rendere il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, con conseguente nullità parziale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b. Al riguardo, è stato evidenziato come il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento alla francese non derivi da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduca in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisca il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Più di recente, la Suprema Corte (ordinanza n. 7382/2025 cit.) ha evidenziato come i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgano senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile, ancorato ad un indice predeterminato;
ciò in quanto, “laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima”. Quindi, alla luce dei principi espressi in tale ultima pronuncia della Corte di Cassazione, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
se il piano di ammortamento riporta la chiara indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse, della periodicità delle rate di rimborso, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. In definitiva, non ricorrono i presupposti per dichiarare la nullità parziale dei contratti di mutuo del 15 luglio 2015 e del 24 marzo 2016. 11.2 Per quanto concerne la contestazione relativa alla clausola floor pattuita con il mutuo del 23 marzo 2017 (art. 2 del contratto sub doc. 4 di parte opponente), che integrerebbe una clausola nulla in quanto posta ad esclusivo vantaggio della banca, si osserva anzitutto che la parte finanziata ha specificamente sottoscritto la clausola relativa alla variabilità degli interessi. La clausola in questione individua una soglia al di sotto della quale le parti hanno considerato antieconomica per la banca l'operazione creditizia, tanto è vero che essa rappresenta il costo minimo del danaro prestato al cliente e che operazioni siffatte non hanno altra funzione che quella di fungere da modalità di esecuzione di obbligazioni essenziali di pagamento del contratto di mutuo e, quindi, non hanno il fine di realizzare un investimento, in quanto il mutuatario mira solamente ad ottenere fondi in previsione dell'acquisto di un bene e non già, ad esempio, a gestire un rischio di cambio o a speculare sul tasso di pagina 19 di 23 cambio di una valuta estera, specialmente quando sussiste una previsione chiara e determinata in ordine al tasso d'interesse, che esclude ogni rilevanza di meccanismi aleatori, giuridicamente rilevanti e facenti parte come tali del contenuto del contratto. In questa prospettiva è stato evidenziato che l'inserimento di una clausola di salvaguardia - quale sarebbe la clausola floor – “non è sufficiente a snaturare la funzione tipica di finanziamento, sottesa al contratto di mutuo de quo, attesane la evidente e manifesta funzione precipua di evitare una, ben possibile, eventuale diseconomia per il mutuante, che ha già 'acquistato' e messo a disposizione del cliente, la provvista in danaro, mettendola al riparo da fluttuazioni del mercato finanziario nel medio-lungo periodo, che renderebbero l'operazione antieconomica per l'operatore professionale bancario. È evidente che la funzione della clausola in questione rappresenta la soglia al di sotto della quale le parti di comune intenzione e testualmente, hanno considerato antieconomica per la banca l'operazione creditizia, tanto è vero che essa rappresenta il costo minimo del danaro prestato al cliente” (Trib. Bologna sez. III, 8 febbraio 2018, n.20123). Alla luce dei principi appena citati, si ritiene che la clausola floor oggetto di contestazione integri una clausola liberamente sottoscritta e di contenuto chiaro e determinato - evincendosi palesemente dalla lettura dell'art. 2 delle condizioni del mutuo quali sarebbe state le conseguenze di quella pattuizione, ossia la fissazione di un limite alle variazioni in discesa del tasso di interesse - non vietata dall'ordinamento e meritevole di tutela, in quanto non volta all'acquisizione di un vantaggio illecito ma in linea con l'operazione economica voluta dalle parti. 12. Passando ad esaminare i motivi di opposizione concernenti la fideiussione del 18 novembre 2020 e la relativa conferma risalente al 10 febbraio 2021, gli opponenti, con una contestazione formulata in modo estremamente generico, hanno contestato la sua nullità, totale o parziale, per violazione della legge n. 287\1990. In particolare, è stato rilevato come le clausole della fideiussione riproducessero quelle del modello elaborato dalla Associazione Bancaria IAna nel 2003 (precisamente le clausole nn. 2, 6 e 8), ritenute frutto di un'intesa anticoncorrenziale, vietata dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, ai sensi del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'IA. È stata al riguardo richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha sancito la nullità delle fideiussioni omnibus prestate a garanzia delle operazioni bancarie conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI (tra le altre, Cass., SS.UU. 41994\2021) ed è stato sostenuto come, ai fini dell'accertamento della nullità, fosse sufficiente la pedissequa riproduzione delle clausole del Modello Abi, anche se riferite a garanzie stipulate anni dopo l'accertamento compiuto dalla Banca d'IA. Giova premettere che con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'IA ha disposto, testualmente, che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La Banca d'IA ha ritenuto che le condizioni generali di contratto di cui al sopracitato schema ABI rientrassero nella nozione di
“deliberazioni di un'associazione di imprese”, ai fini di cui all'art. 2 della L. n. 287/90, rilevando come le clausole 2, 6 e 8, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, fossero in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della L. n. 287/1990. La Banca d'IA ha reputato che le suindicate clausole, di cui è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'utilizzazione “standardizzata” nell'ambito di una prassi bancaria, “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. L'accertamento dell'Autorità di Vigilanza ha riguardato lo schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, il cui contenuto è stato predisposto dall'Associazione Bancaria IAna nel mese di ottobre 2002 e destinato alla diffusione presso le banche associate a partire dall'anno 2003. Il periodo pagina 20 di 23 oggetto dell'accertamento della Banca d'IA ha quindi riguardato l'arco temporale compreso tra la fine dell'anno 2002 e l'anno 2005.
Ebbene, l'infondatezza delle domande di accertamento della nullità emerge laddove si consideri che non è stata nemmeno dimostrata la conformità tra le garanzie oggetto di causa e il modello predisposto dall' non essendo stato prodotto in causa tale modulo. CP_13
Inoltre, l'infondatezza delle domande di nullità emerge laddove si consideri che lo schema contrattuale oggetto di analisi da parte della Banca d'IA era stato predisposto dall'Associazione bancaria italiana nel corso dell'anno 2003 e riguardava unicamente le fideiussioni omnibus rilasciate a garanzia di operazioni bancarie. Nel caso di specie, invece, viene in rilievo una fideiussione rilasciata nel 2020 indubbiamente qualificabile quale fideiussione specifica, inerendo unicamente all'adempimento delle obbligazioni discendenti dalla sovvenzione a medio termine di euro 775.000,00 a carico della società Ne Parte_1 consegue che l'accertamento della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale compiuto da Banca d'IA, al quale la Cassazione ha attribuito il valore di prova presuntiva (riferito a fideiussioni omnibus prestate in ambito bancario nel periodo 2003-2005) ha avuto ad oggetto fatti diversi ed estranei rispetto a quelli rilevanti per la definizione del presente giudizio. In questa prospettiva, in tema di garanzie specifiche, anche la Suprema Corte ha affermato che «La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'IA, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente» (così, da ultimo, Cass., 2 agosto 2024 n. 21841; già Cass. 15 luglio 2024, n. 19401). Peraltro, la circostanza rappresenta dalla conformità tra le clausole della fideiussione oggetto di causa, rilasciata nel 2020, e il modello dell'Abi risalente al 2003, non sarebbe di per sé sufficiente al fine di dimostrare la violazione della legge n. 287/1990, nel senso che il mero richiamo al provvedimento della Banca d'IA non integrerebbe una prova sufficiente dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, anche alla data di rilascio della fideiussione oggetto di causa, dal momento che la stessa è stata stipulata a distanza di circa quindici anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005. L'opponente non potrebbe quindi giovarsi dell'accertamento dell'intesa contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore (in tal senso, Trib. Milano, Sez. Impresa, 17 ottobre 2022 n. 8031; nel medesimo senso, già Trib. Milano, Sezione Impresa, 28 settembre 2020 n. 5751). Parte opponente dunque era onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientrava la perdurante esistenza di un'intesa illecita anche all'epoca della sottoscrizione della fideiussione per cui è causa;
tale prova non è stata fornita.
13. In conclusione, fermo l'accoglimento delle domande di accertamento della nullità parziale dei contratti n. 97727 e 97748 nonché del conto 9665 come avanzate dagli opponenti e nei limiti precisati nei precedenti paragrafi, tenuto conto della rielaborazione dei saldi alla data della chiusura dei conti (15 luglio 2021), le domande proposte da e dalla cessionaria possono essere Controparte_1 Controparte_4 accolte parzialmente.
pagina 21 di 23 Ne consegue che e devono essere condannati al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
dell'importo di euro 715.148,87 oltre a interessi di mora al tasso legale di cui all'art. 1284 CP_4 comma 1 c.c., con decorrenza dal 22 gennaio 2022 (in aderenza al principio della domanda formulata dalla banca) sino alla data antecedente all'introduzione del giudizio, ossia al 23 novembre 2022 e, successivamente, a partire dal 24 novembre 2022 quale data di deposito del ricorso monitorio, calcolati nella misura del tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. sino al saldo. Quanto alla decorrenza degli interessi si evidenzia che la banca ha indicato la data del 22 novembre 2022 quale data immediatamente successiva al certificato di saldaconto prodotto nel fascicolo monitorio (doc. 1) che è comunque successiva alla data in cui il credito è divenuto esigibile, risalendo tale momento alle comunicazioni di recesso dai contratti e messa in mora del 25 maggio 2021, quanto alla società e dell'1 giugno 2021, quanto al signor Parte_1
– doc.
6-7 del fascicolo monitorio) Parte_2
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
14. L'accoglimento dell'opposizione in misura parziale e la necessità di rideterminare il credito vantato dalla banca, con un'ulteriore riduzione rispetto all'importo della domanda come rideterminata nel corso del giudizio di opposizione, giustificano, ad avviso del collegio, la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. Per il residuo, le spese seguono la sostanziale soccombenza degli opponenti e si liquidano in dispositivo secondo i criteri e nella misura dei parametri indicati nel D.M. n. 55/14, aggiornati dal d.m. n. 147\2022 tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 d.m. 55/2014, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta. Tali criteri giustificano, ad avviso del collegio l'applicazione dei valori medi dei parametri in relazione alle spese da liquidare in favore della banca e i valori minimi per le spese in favore di Controparte_4
Tenuto conto del valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del decreto sopra citato (quindi considerato l'importo riconosciuto come dovuto), le spese in favore della banca vanno liquidate in complessivi euro 14.596,50 (pari alla metà dei valori medi previsti per tutte le fasi di giudizio, corrispondenti complessivamente ad euro 29.193,00) mentre nei confronti della società intervenuta si ritiene di dover liquidare le spese in complessivi euro 7.299,00 (pari alla metà dei valori minimi previsti per tutte le fasi di giudizio, corrispondenti complessivamente ad euro 14.598,00). Quanto alle spese di CTU, invece, tenuto conto della necessità di espletare la consulenza al fine di accertare l'effettivo credito della banca, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate e quindi che debbano essere poste definitivamente a carico di tutte le parti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società e da avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 586\2023 del 9 gennaio 2023, emesso in favore di con l'intervento di Controparte_1 [...] così provvede: CP_4
a. revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 586\2023 del 9 gennaio 2023;
b. in parziale accoglimento delle domande proposte da e da Parte_1 Parte_2 dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 97727 (già c.c. n. 62727), del collegato
[...] Contr conto anticipi n. 97748 (già n. 62748) e del conto sovvenzioni n. 9665, con specifico riferimento alle clausole relative agli interessi e alla loro capitalizzazione, alle commissioni di massimo scoperto e alle ulteriori commissioni applicate non preventivamente concordate, nei limiti precisati in motivazione;
pagina 22 di 23 c. in parziale accoglimento delle domande proposte da e da Controparte_1 Controparte_4 rideterminato il saldo dei conti di cui alla precedente lettera b. in euro 715.148,87 alla data di chiusura dei rapporti del 15 luglio 2021, condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 solido, in favore di di euro 715.148,87, oltre a interessi calcolati al tasso legale di cui all'art. Controparte_4
1284, comma 1, c.c., con decorrenza dal 22 gennaio 2022 al 23 novembre 2022 e, successivamente, calcolati nella misura del tasso legale di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dal 24 novembre sino al saldo;
d. condanna gli opponenti al pagamento, in favore di delle spese di giudizio, che Controparte_1 liquida in euro 14.596,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
e. condanna gli opponenti al pagamento, in favore di delle spese di giudizio che Controparte_4 liquida in euro 7.299,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
f. pone le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico di tutte le parti, in solido. Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025 Il giudice estensore Il Presidente Ada Favarolo Guido Macripò
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