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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 3850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3850 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8556/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 27 febbraio 2023 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. BAICCHI FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso il domicilio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO nato a [...] il [...]; Cod. Fisc. Controparte_1
; rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRA SILVESTRI, elettivamente domiciliato C.F._2 presso il domicilio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
e (nati il 27/7/2011) e (nato il [...]), rappresentati dalla CURATRICE SPECIALE, CP_2 CP CP_4
Avv. Alessandra Bisi nominata con ordinanza del 20 giugno 2023 e costituitasi con memoria depositata il 24 luglio 2023.
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, vista la sentenza non definitiva datata 24/4/2024 e pubblicata il 26/4/2024 n.
4530 con cui è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Milano in data 9/3/2010 dai
pagina 1 di 17 signori e valutata la sussistenza dei presupposti di legge, disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 richiesta formulata dal signor perchè infondata in fatto e in diritto, accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
1. visto il positivo percorso effettuato della ricorrente e i comportamenti e il disinteresse mostrati dal signor CP_
affidare i figli minori , e in via super esclusiva alla madre, signora CP_1 CP Persona_1
, con la quale continueranno a vivere, in modo che la stessa possa prendere da sola e con Parte_1 celerità tutte le decisioni riguardanti i figli, che attengono anche alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla residenza dei minori;
2. pronunciare in ordine al regime di visite/contatti tra padre e figli stabilendo le modalità ritenute più CP_ opportune da codesto Ill.mo Tribunale nell'esclusivo interesse e nel rispetto della volontà di , e CP
, tenuto anche conto che padre e figli non si vedono da più di un anno e della distanza geografica tra CP_4 padre e figli;
3. disporre/confermare tutti gli interventi di supporto e di sostegno per i tre minori, ritenuti più opportuni da codesto Ill.mo Tribunale;
CP_
4. disporre che il signor sia obbligato a concorrere al mantenimento dei figli minori , e CP_1 CP
, fino a quando gli stessi non saranno economicamente indipendenti, con la corresponsione della somma CP_4 pari ad euro 100,00 mensile per ciascun figlio (euro 300,00 complessivi), così come stabilito dal Tribunale di
Milano con sentenza n. 5746/2022 e nel presente procedimento con l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti o di quella diversa somma ritenuta di giustizia da codesto Tribunale, in base ai redditi e alle capacità patrimoniali delle parti, nonché a concorrere alla spese straordinarie riferite ai figli minori, in ragione del 50%, secondo le Linee Guida della Corte d'Appello di Milano, da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita. Con vittoria di spese e onorari di causa.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
1. disporre l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori;
2. Mantenere il collocamento dei minori presso la madre, stabilendo un regime di visite e contatti padre/figli secondo le modalità indicate di seguito che tengono conto della attuale distanza abitativa del padre: - regolamentare gli incontri distribuendoli dopo il 10 di ogni mese, in modo da consentire al padre di tornare in
Italia rispettando i propri impegni lavorativi;
- prevedere contatti telefonici o videotelefonici tra il padre e figli durante i primi 10 giorni di ogni mese;
3. disporre un contributo al mantenimento a carico del sig. che tenga conto delle condizioni CP_1 economiche del padre, così come indicate in premessa e, comunque, non superiore ad euro 300,00 mensili.
CONLUSIONI PER LA CURATRICE SPECIALE: CP_ 1. Disporre l'affido esclusivo dei minori e nate a Milano il 27 luglio 2011 e Persona_2 [...]
nato a [...] il [...], alla madre, signora che eserciterà, in via Per_1 Parte_1
pagina 2 di 17 esclusiva, ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale, anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Disporre che le visite padre -figli, solo se ancora richieste dai Minori, avvengano, tenuto conto della distanza geografica e dell'attuale domicilio dichiarato dal padre, in Spazio Neutro e con modalità osservate con videochiamate sempre alla presenza di operatori (anche educatori domiciliari) e solo ove il padre ne faccia affidabile richiesta e mostri serietà e responsabilità, purché nel rispetto della volontà dei minori e compatibilmente con le condizioni psicofisiche dei medesimi e con possibilità di sospenderle immediatamente ove di pregiudizio;
3. Disporre il monitoraggio del nucleo familiare all'Ente territorialmente competente e confermare gli interventi di supporto e di sostegno socioeducativo anche domiciliari (ADM e insegnanti di sostegno) e/o di supporto psicologico/neuro -psichiatrico per i minori, ritenuti necessari o anche solo opportuni per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori medesimi;
4. In considerazione dei comportamenti paterni illustrati in atti, stante il totale disinteresse del Signor CP_1 sia sotto il profilo morale che economico materiale, visto anche il persistere dell'inadempimento paterno al contributo al mantenimento dei minori anche da aprile 2024 quando a detta del medesimo avrebbe addirittura una certa solidità economica, dichiarare la decadenza del padre, signor dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale;
5. Confermare quanto già disposto da Codesto Ill.mo Tribunale a carico del signor l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat. - prima rivalutazione luglio 2022) oltre al 50% delle spese extra assegno obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui interamente richiamate, In ogni caso con refusione di spese e compensi di giudizio oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri di legge (4% C.P.A, e IVA) da porsi a carico dell'Erario essendo stati i Minori ammessi al beneficio del patrocinio
a spese dello Stato.
*******************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali, la sentenza sullo status e gli ulteriori provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27 febbraio 2023, ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 9 marzo 2010 (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 0256 dell'anno 2010, parte I, serie) con , dalla cui unione son Controparte_1
pagina 3 di 17 nati i figli e (nati il 27/7/2011) e (nato il [...]), dal quale si era separata con CP_2 CP CP_4 sentenza parziale sullo status del Tribunale di Milano n. 8198/21 del 7/10/221 e successiva sentenza definitiva del Tribunale di Milano n. 5746/22 pubblicata il 29.06.2022 (passata in giudicato il 13/02/2023), chiedeva di dichiarare anche con sentenza parziale lo scioglimento del matrimonio e di adottare quali provvedimenti provvisori ed urgenti e poi con sentenza definitiva, valutato l'esito positivo del percorso effettuato dalla madre,
l'affido superesclusivo alla madre dei figli minori, con la quale continueranno a abitare, frequentazione con il padre sempre in Spazio neutro con la conferma di tutti gli incarichi ai Servizi Sociali e di porre a carico del padre un contributo al mantenimento in favore dei figli minori in misura di € 100,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo status, Controparte_1 chiedendo anche egli la pronuncia di sentenza parziale;
si opponeva, altresì, alla richiesta di affido supersclusivo alla madre, dando atto che anche con decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano era stata limitata la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e chiedeva di esonerare completamente il convenuto dalla corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli, fintanto che non sarà in grado di corrisponderlo nuovamente.
All'udienza presidenziale del 20 giugno 2022, il Presidente f.f., pur assente il convenuto personalmente per motivi di salute, dava comunque atto della volontà delle parti di non riconciliarsi;
procedeva quindi a sentire la sola parte attrice. All'esito si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, così provvedeva con ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITE la parte ricorrente e i difensori delle parti non avendo parte resistente ritenuto di presenziare;
RILEVATO come a seguito di agiti aggressivi posti in essere nel tempo dal marito in danno della moglie, per cui il signor è stato nelle more condannato dalla Corte d'appello di Milano il 27/04/2021 alla pena di un CP_1 anno e sei mesi oltre a un risarcimento del danno da determinarsi in sede civile, per il reato all'art. 612 bis comma 2 c.p. con l'aggravante di aver commesso il fatto contro il coniuge con applicazione anche della misura cautelare in sede penale dell'allontanamento dalla casa (successivamente violata con ulteriore procedimento penale in corso), a seguito di istruttoria, è stato emesso decreto definitivo in data 18 febbraio/2 marzo 2022 dal
Tribunale per i Minorenni di Milano (prc. N. 1928/20) con cui è stata confermato l'affido già disposto in via CP_ prpovvisorio dei tre figli della coppia e nate a Milano il 27/07/2011, nato Persona_2 Persona_1
a Milano il 04/05/2014 (tutti affetti da deficit cognitivi e ritardo nello sviluppo psico-motorio) al Comune di
Milano con collocamento presso la madre, regolamentato i rapporti con il padre in SN e conferito ulteriori incarichi;
successivamente in data 15.06.2022 veniva emessa sentenza definitiva del Tribunale di Milano n.
5746/22 pubblicata in data 29.06.2022 con cui veniva pronunciata la separazione dei coniugi addebitandola al signor confermato l'affido all'Ente dei minori con collocamento presso la madre come disposto CP_1
Tribunale per i Minorenni con gli incarichi già conferiti e posto a carico del signor un contributo per CP_1
pagina 4 di 17 il mantenimento dei tre figli nella misura di € 300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie;
OSSERVATO come stante anche lo stretto lasso temporale rispetto alla pronuncia dei richiamati provvedimenti, richiamandosi le ampie motivazioni ivi contenute, non essendo ancora al momento emersi significativi e documentati elementi per potere disporre un nuovo assetto come richiesto dalla madre, il regime vigente appare allo stato ancora del tutto rispondente all'interesse dei figli minori che, atteso anche i loro deficit, appaiono in una situazione di precarietà e fragilità, permanendo ancora la grave situazione di conflittualità tra le parti e di sofferenza della signora che fa ancora fatica a contrapporsi alle richieste e rivendicazione del padre, Parte_1 entrambe le parti essendo ancora peraltro coinvolti in procedimento penali;
OSSERVATO, quindi, che alla luce del quadro come anche emerso nei provvedimenti deve essere confermato il provvedimento in punto di responsabilità genitoriale confermando l'affido dei figli minori al Comune di Milano
(in relazione al luogo di residenza anagrafica), con mantenimento del collocamento presso la madre, figura che
è stata sempre tutelante e sta acquisendo risorse genitoriali sempre più solide nel suo percorso di autonomizzazione che ancora deve proseguire;
OSSERVATO, altresì che, a tutela dell'interesse dei minori e alla luce del grave quadro rappresentato devono essere confermati tutti gli incarichi e le deleghe già conferiti all'Ente affidatario, con relazione di aggiornamento da trasmettere entro il termine indicato in dispositivo che consenta di accertare, tramite gli approfondimenti già svolti e gli esiti dei percorsi già avviati, quale sia l'attuale situazione psicofisica dei minori, la qualità della relazione degli stessi con i genitori, l'effettiva capacità genitoriale dei medesimi, al fine di verificare se devono essere apportate variazioni al regime di affido vigente, come anche richieste da parte ricorrente;
RITENUTO, inoltre che deve essere nominato al minore un curatore speciale che possa assumere il compito di rappresentare e tutelare il medesimo e di garantire l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela del minore disposti, in stretto coordinamento con i Servizi incaricati. Quindi, il curatore speciale - qui nominato dal Tribunale nella persona dell'avvocato ALESSANDRA BISI del Foro di Milano, che dovrà rappresentare i minori anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale;
OSSERVATO, pertanto, che deve essere assegnato un termine al curatore speciale per costituirsi;
CONSIDERATO, infine, sotto il profilo economico, che la signora lavora come contabile e dopo due anni Parte_1
a tempo determinato è stata assunta a tempo indeterminato e guadagna 1.100€ mensili netti. Percepisce un'indennità di frequenza pari a 297 € mensili per nove mensilità che vengono depositate sui libretti postali intestai ai minori. Percepisce, da agosto 2022, l'assegno unico di €895. Dal 730\2023 risulta aver percepito un reddito complessivo di 16.565€; dal 730\2022 un reddito complessivo di €13.442; dal 730\2021 un reddito complessivo di 2.944€. Quanto invece al signor lo stesso ha prodotto solo due pagine riassuntive delle CP_1 dichiarazioni dei redditi, da cui risultano redditi 2021 (per il 2020) di € 1646 a regime forfettario e reddito complessivi € 4928; reddito 2022 (per il 2021) redditi da regime forfettario € 3686; reddito complessivi di €
pagina 5 di 17 1594; in disclosure ha dichiarato per il 2020 redditi per € 4928; per il 21 per € 1594; per il 2023 ancora non disponibile, si è comunque al momento limitato a dire che attualmente è disoccupato, anche per le difficoltà incontrate nel reperimento di una lavoro dopo l'uscita del carcere:
OSSERVATO, quindi, sulla base dei dati versati in atti, non disponendo il Tribunale di elemento preciso circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al
mantenimento del figlio essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis
c.c. e segg.) e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, abbia integra capacità lavorativa e dovendosi in tal senso attivarsi non esonerandolo dall'obbligo di mantenimento la semplice allegazione dello stato di disoccupazione, in assenza peraltro di oneri di mantenimento diretti non vedendo i figli, pare equo e congruo confermare a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli mediante versamento alla madre in via anticipata entro della somma già prevista con la separazione oltre al 50% delle sole spese obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017;
RITENUTO, infine, che l'assegno unico deve essere percepito per intero dalla madre che provvede per intero alle spese di cura e mantenimento dei figli.
PQM
1) CONFERMA le statuizioni, per quanto attuali, di cui alla sentenza di separazione giudiziale n. 5746/22 del
Tribunale di Milano del 15 giugno/29 giugno 2022, che aveva confermato quanto statuito con decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto del 18 febbraio72 marzo 2022, in punto di responsabilità CP_ genitoriale con la conferma dell'affido ex art. 333 c.c. dei figli minori e nate a Milano il Persona_2
27/07/2011, nato a [...] il [...] al Comune di Milano con collocamento presso la Persona_1 madre, con tutti gli ulteriori incarichi come meglio di seguito specificati;
2) DISPONE che l'Ente Affidatario-Comune di Milano provveda a mantenere un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi
Specialistici ASST, in stretta collaborazione altresì con il Curatore speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di provvedere a regolamentare in Spazio neutro e con modalità osservate la frequentazione tra il padre e i figli sole ove lo stesso ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità, purchè nel rispetto della volontà dei minori e compatibilmente con le condizioni psicofisiche del medesimo e con possibilità di sospenderle immediatamente ove di pregiudizio;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari (ADM e insegnanti di sostegno) e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per il minore, ritenuti necessari o anche solo opportuni per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori medesimi;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità
e psicoterapeutici in specie per la madre;
pagina 6 di 17 - di avviare/completare gli accertamenti psicodiagnostici diretti a verificare l'effettiva capacità genitoriale dei genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione dei medesimi e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse dei minori in punto in responsabilità genitoriale, se debba essere confermato o modificato l'assetto disposto (tenuto conto che la madre chiede l'affido esclusivo) con tutti i suggerimenti e le indicazioni,
elaborando un progetto a lungo termine trasmettendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, una relazione esaustiva di aggiornamento entro e non oltre il 30 OTTOBRE 2023, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore e attuando un attento monitoraggio;
CP_ 3) NOMINA in favore dei minori e nate a Milano il 27/07/2011, nato a [...]_1
Milano il 04/05/2014 un curatore speciale, individuato nella persona dell'avvocato ALESSANDRA BISI iscritta all'albo degli Avvocati di Milano, che avrà il compito di rappresentare e tutelare i minori nel contesto degli incarichi conferiti all'Ente Affidatario, di gestire nell'interesse del minore i rapporti con gli operatori dei
Servizi Sociali e Specialistici, garantendo la tutela degli interessi del minore in modo da assicurare anche la tempestiva adozione e attuazione di tutte le decisioni relative alla cura, alla salute, all'istruzione e all'educazione del minore e di garantire l'interesse dei medesimi;
4) ASSEGNA al curatore speciale termine fino al 25 LUGLIO 2023 per il deposito di memoria difensiva;
5) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il Controparte_1 versamento alla madre entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat.- prima rivalutazione luglio 2022) oltre al 50% delle spese extra assegno obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate
6) DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza, sostituita dal deposito ex art. 127 ter c.p.c. di note scritte da depositare entro il 23 novembre 2023.
Nelle more, su istanza urgente della curatrice speciale, il Giudice Istruttore in data 9 ottobre 2024 pronunciava la seguente ordinanza:
” Letti gli atti del presente procedimento;
Letta e richiamata l'ordinanza presidenziale del 20 giugno 2023 con tutte le deleghe e gli incarichi ai Servizi
Sociali anche con riferimento alla regolamentazione della frequentazione paterna con i figli in Spazio Neutro rimessa ai medesimi Servizi, sempre purchè corrisponda all'interesse dei medesimi e il padre mostri impegno e responsabilità nel mantenere i rapporti;
Lette le relazioni dei Servizi già in atti;
Letta l'istanza urgetente della curatrice speciale delle minori avv. Alessandra Bisi che, dopo aver evidenziato come i Servizi sociali non abbiano ancora provveduto alla sostituzione dell'assistente sociale di riferimento dopo la cessazione dell'incarico dell'A.S. che aveva seguito il nucleo e di aver comunque sentito gli operatori
pagina 7 di 17 dello Spazio Neutro da cui ha appresso la discontinuità del padre a presenziare agli incontri programmati con assenze anche all'ultimo momento, ha fatto presente di aver anche sentito personalmente i minori i quali hanno manifestato tutti, se pur con modalità differenti, malessere, malumore, delusione per il comportamento del padre, chiedendo la sospensione degli incontri;
Osservato come già nell'ordinanza presidenziale sopra richiamata fosse stato specificatamente attribuito ai
Servizi Sociali il potere di valutare la prosecuzione degli incontri in Spazio Neutro ove non corrispondente agli interessi dei minori e il padre non avesse assunto comportamenti di impegno e responsabilità;
Ritenuta a questo punto, alla luce di quanto emerso ed evidenziato, la pregiudizialità della prosecuzione degli incontri tenuto anche conto delle aspettative dei minori di vedere il padre che vengano frustate dalla sua assenza, dovendo a questo punto ricostruirsi per il futuro una fiducia degli stessi verso la figura paterna per poter riavviare gli incontri e garantire un accesso più sereno e continuativo, in attesa anche di una nuova presa in carico più efficiente da parte dei Servizi;
PQM
1) Sospende allo stato gli incontri dei figli con il padre in Spazio Neutro;
2) Riserva ogni altra determinazione e valutazione all'esito della prossima udienza.”
Con provvedimento successivo del 23 novembre 2023, il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. delle parti, senza la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. e con richiesta delle parti assunzione della causa in decisione o comunque di pronuncia di sentenza parziale sullo status, il
Giudice istruttore, letta la relazione dei Servizi Specialistici del Comune di Milano depositata il 18.10.2023, ritenuto che gli accertamenti dei Servizi Sociali e Specialistici non fossero ancora completi, conferiva nuova delega e rinviava per esame delle relazioni dei Servizi Sociali all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 18 aprile 2024.
Con provvedimento del 18 aprile 2024 il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art 127 c.p.c. della parte attrice e della curatrice speciale con le loro istanze e conclusioni, parte attrice avendo chiesto nuovamente la pronuncia di sentenza parziale, lette ed esaminate le relazioni dei Servizi Sociali, ritenuto di dover dare nuova delega ai
Servizi Sociali e Specialistici dell'Ente attese le richieste anche della curatrice speciale di revoca Parte_2 dell'affido all'ente e di disporre l'affido supersclusivo alla madre su cui non sono stati offerti elementi sufficienti dai medesimi Servizi e tenuto anche conto della domanda della curatrice speciale di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di scioglimento del matrimonio civile tra le parti, con riserva di riferire in camera di consiglio e riservando alla successiva ordinanza con cui la causa sarebbe stata rimessa in istruttoria l'ulteriore delega ai
Servizi dell' . Parte_3
In data 24 aprile 2024 veniva pronunciata sentenza N. 4530/2024 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 26 ottobre 2024. In pari data, il Collegio con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, delegava i Servizi Sociali e Specialistici di proseguire nell'attività loro già delegata completando gli accertamenti richiesti e fornendo al Tribunale tutti gli elementi per poter statuire sull'assetto maggiormente pagina 8 di 17 rispondente agli interesse dei minori dando termine per il deposito di una relazione e rinviava per esame della relazioni all'udienza del 30 ottobre 2024 che sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
Con provvedimento del 30 ottobre 2024 il G.I., lette le note scritte delle parti e della Curatrice e rilevato che i
Servizi Sociali del Comune di Milano e e avevano fatto pervenire le Controparte_5 CP_6 relazioni di aggiornamento richieste, ritenendo la causa matura per la decisione, assegnava alle parti termine al
18 dicembre 2024 in sostituzione di udienza per il deposito di note scritte con la precisazione delle rispettive conclusioni.
Con provvedimento del 18 dicembre 2024 il G.I., lette le note scritte ex art. 127ter c.p.c. con le istanze e le conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, sia in ordine alla responsabilità genitoriale che alle statuizioni economiche non avendo peraltro le parti avanzato alcuna istanza istruttoria né avendo avanzato alcunchè in sede di conclusioni finali.
Quanto agli aspetti genitoriali l'esaustiva indagine svolta dai Servizi Sociali del Comune di Milano e dai
Servizi Specialistici dell' e che da anni hanno in carico e seguono le vicende di questo Controparte_5 CP_6 nucleo familiare anche nell'ambito del procedimento definito avanti al T.M. e che periodicamente hanno relazionato il Tribunale sull'evoluzione della situazione del nucleo e dei minori e sugli interventi di supporto avviati e le ulteriori risultanze acquiste anche per il tramite della Curatrice Speciale, offrono al Collegio elementi più che adeguati e completi per decidere nell'interesse dei minori e sull'assetto maggiormente rispondente al loro interesse. Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto giudiziale degli stessi in considerazione dell'età ed in quanto, comunque, manifestamente superfluo tenuto conto delle chiare risultanze complessivamente acquisite agli atti.
Anche dal punto di vista economico nessun ulteriore dato deve essere acquisito essendo sufficiente quello in atti per addivenire ad una determinazione anche relativamente a tale aspetto.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio
La domanda di divorzio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 24 aprile 2024 sentenza N. 4530/2024 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 26 aprile 2024.
pagina 9 di 17 Responsabilità genitoriale CP_ Le parti hanno tre figli minori e nate a Milano il 27/07/2011, nato a Persona_2 Persona_1
Milano il 04/05/2014 i quali sono attualmente affidati al Comune di Milano e collocati presso la madre. I tre figli sono tutti affetti da deficit cognitivo e ritardo nello sviluppo psico-motorio come risultante dalle certificazioni
INPS prodotte dalla madre (v. doc.4, 5, e 6).
Il nucleo familiare è seguito e supportato dai Servizi Sociali nella gestione delle difficoltà dei figli già dal 2011
(v. relazione servizi specialistici dell'ASST ottobre 2023).
La situazione familiare si è poi aggravata nel 2020 a seguito della denuncia sporta dalla madre nei confronti del marito con cui la stessa ha riferito delle condotte reiteratamente maltrattanti poste in essere dal coniuge con continue vessazioni, soprusi psicologici e talvolta anche fisici che si erano poi intensificati con la decisione di separarsi portando a vere e proprie condotte persecutorie ai suoi danni. Veniva quindi applicata al CP_1 dapprima la misura cautelare dell'allontanamento della casa familiare che poi veniva sostituita e aggravata, per ripetuta violazione delle prescrizioni, con quella della custodia cautelare in carcere (per la violazione di tali prescrizioni è stato condannato per il reato ex art. 387 bis c.p. alla pena di mesi sette di reclusione con sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 12 maggio 2023, in atti). Con sentenza invece emessa dal GIP di Milano all'esito del giudizio abbreviato veniva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis comma 2 c.p.; con sentenza della Corte d'Appello del 27.04.2021 veniva poi concesso al medesimo il beneficio della sospensione condizionale della pena. (sentenze in atti).
Quanto invece ai risvolti familiari della vicenda qui rilevanti va dato che atto che parallelamente sl procedimento penale sorgeva quello avanti al T.M. che, con decreto provvisorio del 2.10.2020 poi confermato dal decreto definitivo del 18.02.2022, in considerazione della gravità della situazione familiare, del contesto di pericolosità in cui la madre e i minori erano stati coinvolti, della situazione di comprensibile fragilità e frustrazione psicologica della madre che portava su di sé un peso emotivo molto grande e delle iniziali difficoltà emerse nella gestione anche pratica di tre figli all'epoca tutti molto piccoli e comunque portatori di problematiche che ne rendevano più complessa la gestione, riteneva maggiormente rispondente e tutelante per gli stessi mantenere tutti i presidi di supporto al nucleo familiare. I minori venivano, pertanto, affidati al Servizio Sociale del Comune di
Milano con limitazione della responsabilità genitoriale, collocati presso la madre, disposte frequentazioni con il padre in Spazio Neutro e conferiti precisi incarichi ai Servizi Sociali di mantenere ben monitorata la siutazione familiare con la prosecuzione di tutti gli interventi anche di educativa domiciliare.
Tale assetto si è poi mantenuto anche all'esito del procedimento di separazione conclusosi con la sentenza n.
5746/22 del 15/29 giugno 2022 e, successivamente, con il provvedimento presidenziale nell'ambito del presente procedimento del 20 giugno 2023 si è poi provveduto ad implementare le tutele a favore dei minori, nominando nel loro interesse una curatrice personale individuata nella persona dell'Avv. Alessandra Bisi.
Le successive relazioni dei Servizi Sociali e Specialistici, che hanno mantenuta monitorata la siutazione del nucleo familiare, hanno poi dato conto della piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione dei figli minori e che esercita una genitorialità sintonizzata ed orientata alle pagina 10 di 17 esigenze dei minori;
contrariamente, invece al padre che si è disinteressato completamente dei figli e rispetto al quale va in tale sede integralmente confermata la valutazione di inidoneità alle funzioni genitoriali.
Sia i Servizi Specialistici dell'ASST che i Servizi Sociali del Comune di Milano concordano, infatti, sul fatto che la madre sia divenuta oggi pienamente in grado di poter rappresentare per i figli un autentico e valido punto di riferimento affettivo, educativo e di guida. La signora, infatti, si è mostrata molto competente nella relazione educativa con i figli che segue attentamente in ogni ambito della loro vita sia scolastica che extra scolastica, partecipandovi attivamente e propositivamente;
ha saputo anche emanciparsi dalla pregressa storia familiare e riadattare la propria vita alle esigenze legate all'accudimento e alla cura di tre bambini a cui ha provveduto e tuttora sta provvedendo da sola e con il solo supporto dei servizi sociali a cui si affida. Si è dimostrata altresì assolutamente sintonizzata ai bisogni emotivi dei figli ed in grado di gestire le loro difficoltà ed i loro stati emotivi moderando, ed all'occorrenza, diversificando la risposta in base alla particolarità della situazione di ciascuno di loro e, in ogni caso, affidandosi e chiedendo supporto in caso di necessità e bisogno agli assistenti sociali ed aderendo sempre screpolamene a tutte le indicazioni ricevute ( v. anche relazione dell'educativa domiciliare molto positiva). Di recente infatti è stato dato atto che la signora ha aderito alle indicazioni ricevute dalla NPI e provvederà ad avviare dei percorsi di sostegno psicologico per le gemelle presso l'istituto Don
Gnocchi dove le bambine sono già in carico da diversi anni. Relativamente invece al minore viene dato CP_4 atto che, in considerazione dei suoi notevoli miglioramenti in ambito scolastico, non è più necessario per lui proseguire con l'insegnante di sostegno. (v. relazione del Controparte_7 CP_ 18.07.2024). Anche l'intervento educativo domiciliare a favore di e procede molto positivamente CP_4 come da relazioni depositate dalle rispettive educatrici di riferimento (v. relazioni in atti).
Parimenti concordi sono le valutazioni dei Servizi Sociali e Specialistici relativamente al padre completamente assente dalla vita dei figli che non vede e non sente ormai da parecchio tempo. In corso di procedimento, peraltro, atteso il grande malessere che la Curatrice Speciale ha riferito che i minori stavano provando molto frustrati e delusi dalla mancata partecipazione del padre ai momenti di incontro con loro in Spazio Neutro, si è ritenuto opportuno sospendere le frequentazioni. Ad oggi il padre non vede e non sente i figli dal luglio del 2023, ha varie volte disatteso gli appuntamenti in Spazio Neutro per gli incontri, non ha mai neanche richiesto informazioni su di loro ai Servizi Sociali con cui, nel complesso, ha mantenuto un contegno molto scostante;
non ha peraltro neanche partecipato economicamente al loro mantenimento. Viene riferito che oggi il padre si è trasferito per motivi di lavoro in Germania a Stoccarda;
ha riferito ai Servizi Sociali di non aver contattato i figli per non turbarli e che avrebbe comunque intenzione, una volta riorganizzatosi lavorativamente, di riprendere i contatti con loro e le frequentazioni in Spazio Neutro.
Ritengono pertanto i Servizi Specialistici che “ la signora sia da tempo un genitore attento e adeguato Parte_1 nella cura dei figli. Negli anni ha dimostrato di essere capaci di affidarsi ai vari servizi. Si dimostra una madre pratica capace di organizzarsi all'interno della sua famiglia che nel mondo lavora per poter fare le esigenze figli di cui ormai preadolescenti. Il collocamento dei bambini presso la mamma è pienamente rispondente ai bisogni dei minori come la proposta di affido super esclusivo a lei. Alla luce dell'avvenuto trasferimento del
pagina 11 di 17 signor all'estero, della mancata corresponsione del mantenimento per i figli nonostante la sua piena CP_1 capacità lavorativa, della sospensione dei rapporti da ormai un anno con i suoi figli, ed essendo totalmente assente dalla vita familiare dall'agosto dello scorso anno il servizio scrivente concorda con la proposta della signora di affido super esclusivo a lei. Questo favorirebbe una migliore gestione per i minori per Parte_1 quanto riguarda la salute l'educazione e l'istruzione” ( v. rel. pervenuta il 18.07.2024 dall' Controparte_7
).
[...]
Sulla stessa scia si collocano le valutazioni dei Servizi Sociali dell'ente affidatario anche loro concordi nel ritenere che la madre sia oggi un genitore assolutamente adeguato, accudente ed in grado di riconoscere e rispondere ai bisogni e alle esigenze dei figli;
ritengono quindi anche loro che la miglior soluzione per il benessere dei minori, stante anche il totale disinteresse del padre, sia quella di concentrare nella mani della madre la responsabilità genitoriale mantenendosi gli incarichi per quel che attiene alle frequentazioni con il genitore (v. relazione Servizi Sociali del Comune di Milano del 25.09.2024).
Così fotografata la situazione del nucleo familiare alla luce di quanto emerso e degli approfonditi accertamenti computi dai Servizi Sociali che ormai da diversi anni hanno in carico il nucleo familiare e ne seguono le vicende, ritiene il Collegio che vi siano tutte le condizioni ed i presupposti per poter reintegrare la madre nella sua responsabilità genitoriale. Genitore accudente e tutelante, la NO , pur con tutte le difficoltà legate Parte_1 alla pesante situazione familiare con i precedenti trascorsi così destabilizzanti per la serenità del nucleo familiare ed in un quadro reso ancor più complicato dalle condizioni di fragilità dei figli che certamente le impongono un maggiore impegno, ha saputo però rafforzarsi, superare le proprie fragilità ed implementare le proprie attitudini genitoriali che oggi è assolutamente in grado di indirizzare e canalizzare al soddisfacimento dell'interesse dei figli, di cui peraltro orami da molto tempo si prende cura più che adeguatamente da sola certamente sempre con il supporto dei Servizi Sociali cui ha saputo affidarsi e chiedere supporto.
Di contro, il padre, oltre ai gravi comportamenti assunti nel corso della convivenza, ha dimostrato disinteresse nei confronti dei figli e serie carenze sotto il profilo genitoriale per cui non può che confermarsi la valutazione di completa inadeguatezza. Assente e lontano dalla vita dei figli si è completamente disinteressato di loro, senza più partecipare in alcun modo neanche economicamente alla loro vita, dimostrando altresì, anche assai scarso interesse nel voler ricostruire con loro una stabile relazione non vedendoli, né sentendoli per oltre un anno e mezzo. Non è pertanto certamente nelle condizioni di potersi occupare in alcun modo di loro e delle loro esigenze che richiedono, peraltro, e tanto più considerate le loro condizioni, una pronta e sollecita risposta che comunque non sarebbe in grado di garantire trovandosi in Germania e non dando alcuna notizia di sé né garanzia di stabilità.
Non vi sono quindi oggi certo oggi i presupposti per poter reintegrare il medesimo nella responsabilità genitoriale come richiesto dal medesimo, tanto più che i rapporti tra i genitori sono ovviamente completamente assenti e risentono delle molto pesanti vicende che hanno caratterizzato la storia di questo nucleo familiare ed esitate nella condanna del padre per il grave reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. accertati con sentenza definitiva del Tribunale di Milano e che evidentemente impediscono a questi genitori qualsiasi condivisione.
pagina 12 di 17 Pertanto, avendo la madre grazie anche agli interventi dei Servizi sociali mostrato più che idonee e adeguate capacità genitoriali, adeguandosi anche alle esigenze quotidiane dei figli, rispondendo sempre ai loro bisogni emotivi, affettivi ed anche materiali, reputa il Collegio che possa essere disposto - in accoglimento della domanda attorea ed anche della curatrice speciale- l'affido dei minori in via esclusiva alla madre con il mantenimento del collocamento presso la stessa.
Relativamente alle frequentazioni va confermato l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano di provvedere a regolamentare in Spazio neutro e con modalità osservate la frequentazione tra il padre e i figli solo però ove lo stesso ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel voler garantire una sua presenza regolare agli incontri e sempre nel rispetto della volontà dei minori e compatibilmente con le condizioni psicofisiche dei medesimi e con possibilità di sospenderle immediatamente e nuovamente in caso di pregiudizio.
Infine, stante il quadro familiare emerso e tenuto conto del raggiungimento di un equilibrio familiare non più pregiudizievole per i figli ma comunque ancora fragile e precario anche per la condizione di maggiore difficoltà dei tre minori per cui necessitano di supporto ed in considerazione della completa assenza di ogni rapporto tra i genitori per via delle vicende così pesanti che hanno contrassegnato la loro storia personale, si ritiene opportuno mantenere una presa in carico da parte dei Servizi Sociali competenti con la conferma di tutti gli incarichi, come meglio indicato in dispositivo.
Domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale
Quanto invece alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata dalla Curatrice Speciale ma non dalla madre, ritiene il Collegio che, pur nella gravità degli agiti posti in essere dal padre durante la convivenza matrimoniale e per cui il medesimo è già stato chiamato a rispondere in sede penale con gli esiti di cui si è dato conto (relativamente ai quali, peraltro, i minori non sono stati qualificati come persone offese dai reati), e nonostante il disinteresse che lo stesso ha continuato a mostrare nei loro confronti anche omettendo il mantenimento, che sia però sufficiente l'adozione delle misure qui statuite limitative della responsabilità genitoriale nei suoi confronti, pienamente corrispondenti all'interesse dei minori e adeguatamente tutelanti ed in grado di consentirne un sano e sereno percorso di crescita e sviluppo. Invero perché venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario non solo che la condotta del genitore abbia cagionato un grave pregiudizio ai minori, ma anche che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all'interesse dei medesimi e sia proporzionato e adeguato nel contemperamento e bilanciamento di tutte le esigenze rappresentando invero la dichiarazione di decadenza una extrema ratio applicabile solo ove gli altri provvedimenti non siano parimenti in grado di fronteggiare e tutelare l'interesse del minori. ( v. anche Corte di
Cassazione ord. n. 29999 del 30 novembre 2020).
Certamente le condotta di sostanziale disinteresse del padre ne rimarca l'inadeguatezza e l'incapacità genitoriale del medesimo sul cui presupposto è stata qui confermata la limitazione della sua responsabilità genitoriale che è stata concentrata invece sulla madre. Tale misura si reputa idonea e proporzionata tanto più che il padre da ultimo ha riferito ai servizi sociali, con cui si è messo in contatto, di aver trovato una stabilità lavorativa e di pagina 13 di 17 voler riprendere ci auspica in modo regolare i rapporti con i figli provvedendo anche a versare sebbene non ancora regolarmente il contributo al loro mantenimento.
Si ritiene pertanto di dover respingere la domanda.
Contributo al mantenimento della prole
Con l'ordinanza presidenziale sopra riportata del 20 giugno 2023 veniva confermato come da statuizione separativa l'obbligo a carico del padre di rimettere alla madre per il mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie.
Relativamente alle rispettive situazioni economiche si osserva che quella della madre non ha subito sostanziali modifiche rispetto a quelle che era stata già esaminata in fase provvisoria.
Lavora sempre come contabile e dopo due anni con contratto a tempo determinato, è stata assunta a tempo indeterminato e con una retribuzione pari a circa euro 1.400,00 rapportata su dodici mensilità come si evince dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata in atti (v. mod 730/2024 relativo al 2023). Percepisce l'indennità di frequenza per i minori per un importo pari a circa euro 300,00 mensili per nove mensilità che vengono depositati su libretti postati intestati ai minori come documentato in atti (v. doc. 36). Continua a percepire l'assegno unico per i figli per euro 895,00 mensili
Quanto al padre, il medesimo non ha aggiornato la propria situazione economica e reddituale;
gli unici dato offerti in giudizio sono stati già riportati con i provvedimenti provvisori relativi ad anni di imposta ormai risalenti al 2019 e al 2020 non più attuali.
Nulla è stato poi più prodotto circa la sua attuale condizione reddituale e patrimoniale. Ha però riferito ai Servizi
Sociali ed anche a quelli Specialistici di aver trovato una stabile occupazione lavorativa in Germania per un'impresa di pulizia all'interno di una multinazionale che si occupa di motori percependone una retribuzione pari ad euro 130,00 al giorno (il difensore ha poi riferito con gli scritti conclusivi essere in realtà pari ad euro
94,00 al giorno) con contratto di un anno ma con buone possibilità di rinnovo. Ha riferito poi di continuare a svolgere lavori in ambito fiscale come faceva in Italia e di vivere in una casa in locazione con canone pari ad euro 800,00 mensili ( v. relazioni servizi Specialistici ASST e Sociali in atti).
Il medesimo, senza in alcun modo documentando le proprie vicende lavorative, si è poi limitato a riferire nella propria comparsa conclusionale che il contratto in realtà non gli sarà rinnovato e che pertanto a fine marzo 2025 entrerà in stato di disoccupazione e potrà eventualmente percepire una indennità.
Il medesimo è ad ogni modo inderogabilmente chiamato a partecipare economicamente al mantenimento indiretto dei tre figli minori tanto più che neppure partecipa in alcun modo a quello diretto non avendo più alcun tipo di rapporto con i figli da parecchio tempo.
Così fotografata la situazione delle parti ritiene il Collegio di poter confermare i provvedimenti provvisori adottati in punto economico del tutto equi e congrui e, pertanto, il padre continuerà ad essere obbligato a corrispondere alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei figli la somma mensile di euro 300,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat.-
pagina 14 di 17 prima rivalutazione luglio 2022) oltre al 50% delle sole spese obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee
Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017. Ciò in conformità invero alle domande della stessa parte attrice e della curatrice speciale.
L'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre con cui tutti e tre i figli vivono e che da sola provvede a soddisfacimento dei loro bisogni.
Le spese di lite e del Curatore Speciale
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status, considerato il tenore della presente decisione con la maggiore soccombenza del Signor relativamente alle domande svolte sulla responsabilità genitoriale ed CP_1 in punto di affidamento e tenuto conto del comportamento assunto dal medesimo nel corso del procedimento, ritiene il Collegio esservi i presupposti per compensare nella sola misura di 1/3 le spese di lite e condannare alla rifusione della residua parte (2/3) in favore di liquidate come in Controparte_1 Parte_1 dispositivo.
Il Tribunale provvederà poi con separato provvedimento a liquidare il compenso in favore della Curatrice
Speciale nominata Avvocato ALESSANDRA BISI che dovrà essere posto a carico dell'Erario ex art. 133 DPR
115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio del minore (come da delibera in atti).
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, dato atto che è stata già pronunciata da questo Tribunale in data 24 aprile 2024 sentenza N. 4530/2024 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 26 aprile
2024, così decide:
1) REVOCA l'affido dei figli minori e nate a Milano il 27/07/2011, nato a CP_2 Persona_2 Persona_1
Milano il 04/05/2014 ai Servizi Sociali del Comune di Milano e, per l'effetto,
2) DISPONE l'affido in via esclusiva dei figli minori e nate a Milano il 27/07/2011, CP_2 Persona_2 [...] nato a Milano il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai Per_1 fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, ivi compresi al rilascio/rinnovo documenti di viaggio validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime (affido cd. superesclusivo).
pagina 15 di 17 3) RIGETTA la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale avanzata dalla curatrice speciale;
4) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano provvedano a mantenere un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare demandando ai medesimi Servizi e in collaborazione con i Controparte_7
, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
[...]
- di provvedere a regolamentare in Spazio neutro e con modalità osservate la frequentazione tra il padre e i figli,
solo ove lo stesso ne faccia espressa richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere riprendere e mantenere un rapporto stabile e costante con i figli in una effettiva e concreta presa di consapevolezza circa la pregiudizialità di certi comportamenti per i minori medesimi, compatibilmente con le condizioni psicofisiche degli stessi e nel rispetto della loro volontà, tenuto conto dell'evoluzione della situazione dei minori, avviando se del caso sempre alla presenza di educatori videochiamate, con l'avvio comunque di tutti gli interventi e i supporti necessari, con facoltà al medesimo Servizio di interrompere nuovamente gli incontri/le videochiamate se pregiudizievoli per i minori;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari (ADM e supporto con insegnanti di sostegno ) e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per i minori, ritenuti necessari o anche solo opportuni per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori medesimi;
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità e psicoterapeutici in specie per la madre per aiutarla e supportarla nella gestione dei figli minori e per il padre per favorirne la ripresa di un accesso stabile e sereno ai figli;
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
5) INVITA entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli e in quanto funzionale ad un equilibrato loro percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e agli operatori dei Servizi Specialistici della ASST e di avviare/proseguire tutti i percorsi indicati e suggeriti, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori potranno essere assunti provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale (in specie per il padre);
6) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il Controparte_1 versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (importo da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo indici Istat.- prima rivalutazione luglio 2022) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie mediche e scolastiche secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate:
7) DISPONE che l'AU venga percepito per intero dalla madre;
pagina 16 di 17 8) CONDANNA a rifondere in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_4 liquida per tale quota in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata tra le parti la misura di 1/3;
9) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
10) MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Servizio Sociale del Comune di
Milano ed ai Specialistici e . CP_7 Controparte_5 CP_6
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 26 marzo 2025
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 27 febbraio 2023 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. BAICCHI FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso il domicilio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO nato a [...] il [...]; Cod. Fisc. Controparte_1
; rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRA SILVESTRI, elettivamente domiciliato C.F._2 presso il domicilio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
e (nati il 27/7/2011) e (nato il [...]), rappresentati dalla CURATRICE SPECIALE, CP_2 CP CP_4
Avv. Alessandra Bisi nominata con ordinanza del 20 giugno 2023 e costituitasi con memoria depositata il 24 luglio 2023.
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, vista la sentenza non definitiva datata 24/4/2024 e pubblicata il 26/4/2024 n.
4530 con cui è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Milano in data 9/3/2010 dai
pagina 1 di 17 signori e valutata la sussistenza dei presupposti di legge, disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 richiesta formulata dal signor perchè infondata in fatto e in diritto, accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
1. visto il positivo percorso effettuato della ricorrente e i comportamenti e il disinteresse mostrati dal signor CP_
affidare i figli minori , e in via super esclusiva alla madre, signora CP_1 CP Persona_1
, con la quale continueranno a vivere, in modo che la stessa possa prendere da sola e con Parte_1 celerità tutte le decisioni riguardanti i figli, che attengono anche alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla residenza dei minori;
2. pronunciare in ordine al regime di visite/contatti tra padre e figli stabilendo le modalità ritenute più CP_ opportune da codesto Ill.mo Tribunale nell'esclusivo interesse e nel rispetto della volontà di , e CP
, tenuto anche conto che padre e figli non si vedono da più di un anno e della distanza geografica tra CP_4 padre e figli;
3. disporre/confermare tutti gli interventi di supporto e di sostegno per i tre minori, ritenuti più opportuni da codesto Ill.mo Tribunale;
CP_
4. disporre che il signor sia obbligato a concorrere al mantenimento dei figli minori , e CP_1 CP
, fino a quando gli stessi non saranno economicamente indipendenti, con la corresponsione della somma CP_4 pari ad euro 100,00 mensile per ciascun figlio (euro 300,00 complessivi), così come stabilito dal Tribunale di
Milano con sentenza n. 5746/2022 e nel presente procedimento con l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti o di quella diversa somma ritenuta di giustizia da codesto Tribunale, in base ai redditi e alle capacità patrimoniali delle parti, nonché a concorrere alla spese straordinarie riferite ai figli minori, in ragione del 50%, secondo le Linee Guida della Corte d'Appello di Milano, da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita. Con vittoria di spese e onorari di causa.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
1. disporre l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori;
2. Mantenere il collocamento dei minori presso la madre, stabilendo un regime di visite e contatti padre/figli secondo le modalità indicate di seguito che tengono conto della attuale distanza abitativa del padre: - regolamentare gli incontri distribuendoli dopo il 10 di ogni mese, in modo da consentire al padre di tornare in
Italia rispettando i propri impegni lavorativi;
- prevedere contatti telefonici o videotelefonici tra il padre e figli durante i primi 10 giorni di ogni mese;
3. disporre un contributo al mantenimento a carico del sig. che tenga conto delle condizioni CP_1 economiche del padre, così come indicate in premessa e, comunque, non superiore ad euro 300,00 mensili.
CONLUSIONI PER LA CURATRICE SPECIALE: CP_ 1. Disporre l'affido esclusivo dei minori e nate a Milano il 27 luglio 2011 e Persona_2 [...]
nato a [...] il [...], alla madre, signora che eserciterà, in via Per_1 Parte_1
pagina 2 di 17 esclusiva, ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale, anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Disporre che le visite padre -figli, solo se ancora richieste dai Minori, avvengano, tenuto conto della distanza geografica e dell'attuale domicilio dichiarato dal padre, in Spazio Neutro e con modalità osservate con videochiamate sempre alla presenza di operatori (anche educatori domiciliari) e solo ove il padre ne faccia affidabile richiesta e mostri serietà e responsabilità, purché nel rispetto della volontà dei minori e compatibilmente con le condizioni psicofisiche dei medesimi e con possibilità di sospenderle immediatamente ove di pregiudizio;
3. Disporre il monitoraggio del nucleo familiare all'Ente territorialmente competente e confermare gli interventi di supporto e di sostegno socioeducativo anche domiciliari (ADM e insegnanti di sostegno) e/o di supporto psicologico/neuro -psichiatrico per i minori, ritenuti necessari o anche solo opportuni per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori medesimi;
4. In considerazione dei comportamenti paterni illustrati in atti, stante il totale disinteresse del Signor CP_1 sia sotto il profilo morale che economico materiale, visto anche il persistere dell'inadempimento paterno al contributo al mantenimento dei minori anche da aprile 2024 quando a detta del medesimo avrebbe addirittura una certa solidità economica, dichiarare la decadenza del padre, signor dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale;
5. Confermare quanto già disposto da Codesto Ill.mo Tribunale a carico del signor l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat. - prima rivalutazione luglio 2022) oltre al 50% delle spese extra assegno obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui interamente richiamate, In ogni caso con refusione di spese e compensi di giudizio oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri di legge (4% C.P.A, e IVA) da porsi a carico dell'Erario essendo stati i Minori ammessi al beneficio del patrocinio
a spese dello Stato.
*******************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali, la sentenza sullo status e gli ulteriori provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27 febbraio 2023, ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 9 marzo 2010 (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 0256 dell'anno 2010, parte I, serie) con , dalla cui unione son Controparte_1
pagina 3 di 17 nati i figli e (nati il 27/7/2011) e (nato il [...]), dal quale si era separata con CP_2 CP CP_4 sentenza parziale sullo status del Tribunale di Milano n. 8198/21 del 7/10/221 e successiva sentenza definitiva del Tribunale di Milano n. 5746/22 pubblicata il 29.06.2022 (passata in giudicato il 13/02/2023), chiedeva di dichiarare anche con sentenza parziale lo scioglimento del matrimonio e di adottare quali provvedimenti provvisori ed urgenti e poi con sentenza definitiva, valutato l'esito positivo del percorso effettuato dalla madre,
l'affido superesclusivo alla madre dei figli minori, con la quale continueranno a abitare, frequentazione con il padre sempre in Spazio neutro con la conferma di tutti gli incarichi ai Servizi Sociali e di porre a carico del padre un contributo al mantenimento in favore dei figli minori in misura di € 100,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo status, Controparte_1 chiedendo anche egli la pronuncia di sentenza parziale;
si opponeva, altresì, alla richiesta di affido supersclusivo alla madre, dando atto che anche con decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano era stata limitata la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e chiedeva di esonerare completamente il convenuto dalla corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli, fintanto che non sarà in grado di corrisponderlo nuovamente.
All'udienza presidenziale del 20 giugno 2022, il Presidente f.f., pur assente il convenuto personalmente per motivi di salute, dava comunque atto della volontà delle parti di non riconciliarsi;
procedeva quindi a sentire la sola parte attrice. All'esito si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, così provvedeva con ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITE la parte ricorrente e i difensori delle parti non avendo parte resistente ritenuto di presenziare;
RILEVATO come a seguito di agiti aggressivi posti in essere nel tempo dal marito in danno della moglie, per cui il signor è stato nelle more condannato dalla Corte d'appello di Milano il 27/04/2021 alla pena di un CP_1 anno e sei mesi oltre a un risarcimento del danno da determinarsi in sede civile, per il reato all'art. 612 bis comma 2 c.p. con l'aggravante di aver commesso il fatto contro il coniuge con applicazione anche della misura cautelare in sede penale dell'allontanamento dalla casa (successivamente violata con ulteriore procedimento penale in corso), a seguito di istruttoria, è stato emesso decreto definitivo in data 18 febbraio/2 marzo 2022 dal
Tribunale per i Minorenni di Milano (prc. N. 1928/20) con cui è stata confermato l'affido già disposto in via CP_ prpovvisorio dei tre figli della coppia e nate a Milano il 27/07/2011, nato Persona_2 Persona_1
a Milano il 04/05/2014 (tutti affetti da deficit cognitivi e ritardo nello sviluppo psico-motorio) al Comune di
Milano con collocamento presso la madre, regolamentato i rapporti con il padre in SN e conferito ulteriori incarichi;
successivamente in data 15.06.2022 veniva emessa sentenza definitiva del Tribunale di Milano n.
5746/22 pubblicata in data 29.06.2022 con cui veniva pronunciata la separazione dei coniugi addebitandola al signor confermato l'affido all'Ente dei minori con collocamento presso la madre come disposto CP_1
Tribunale per i Minorenni con gli incarichi già conferiti e posto a carico del signor un contributo per CP_1
pagina 4 di 17 il mantenimento dei tre figli nella misura di € 300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie;
OSSERVATO come stante anche lo stretto lasso temporale rispetto alla pronuncia dei richiamati provvedimenti, richiamandosi le ampie motivazioni ivi contenute, non essendo ancora al momento emersi significativi e documentati elementi per potere disporre un nuovo assetto come richiesto dalla madre, il regime vigente appare allo stato ancora del tutto rispondente all'interesse dei figli minori che, atteso anche i loro deficit, appaiono in una situazione di precarietà e fragilità, permanendo ancora la grave situazione di conflittualità tra le parti e di sofferenza della signora che fa ancora fatica a contrapporsi alle richieste e rivendicazione del padre, Parte_1 entrambe le parti essendo ancora peraltro coinvolti in procedimento penali;
OSSERVATO, quindi, che alla luce del quadro come anche emerso nei provvedimenti deve essere confermato il provvedimento in punto di responsabilità genitoriale confermando l'affido dei figli minori al Comune di Milano
(in relazione al luogo di residenza anagrafica), con mantenimento del collocamento presso la madre, figura che
è stata sempre tutelante e sta acquisendo risorse genitoriali sempre più solide nel suo percorso di autonomizzazione che ancora deve proseguire;
OSSERVATO, altresì che, a tutela dell'interesse dei minori e alla luce del grave quadro rappresentato devono essere confermati tutti gli incarichi e le deleghe già conferiti all'Ente affidatario, con relazione di aggiornamento da trasmettere entro il termine indicato in dispositivo che consenta di accertare, tramite gli approfondimenti già svolti e gli esiti dei percorsi già avviati, quale sia l'attuale situazione psicofisica dei minori, la qualità della relazione degli stessi con i genitori, l'effettiva capacità genitoriale dei medesimi, al fine di verificare se devono essere apportate variazioni al regime di affido vigente, come anche richieste da parte ricorrente;
RITENUTO, inoltre che deve essere nominato al minore un curatore speciale che possa assumere il compito di rappresentare e tutelare il medesimo e di garantire l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela del minore disposti, in stretto coordinamento con i Servizi incaricati. Quindi, il curatore speciale - qui nominato dal Tribunale nella persona dell'avvocato ALESSANDRA BISI del Foro di Milano, che dovrà rappresentare i minori anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale;
OSSERVATO, pertanto, che deve essere assegnato un termine al curatore speciale per costituirsi;
CONSIDERATO, infine, sotto il profilo economico, che la signora lavora come contabile e dopo due anni Parte_1
a tempo determinato è stata assunta a tempo indeterminato e guadagna 1.100€ mensili netti. Percepisce un'indennità di frequenza pari a 297 € mensili per nove mensilità che vengono depositate sui libretti postali intestai ai minori. Percepisce, da agosto 2022, l'assegno unico di €895. Dal 730\2023 risulta aver percepito un reddito complessivo di 16.565€; dal 730\2022 un reddito complessivo di €13.442; dal 730\2021 un reddito complessivo di 2.944€. Quanto invece al signor lo stesso ha prodotto solo due pagine riassuntive delle CP_1 dichiarazioni dei redditi, da cui risultano redditi 2021 (per il 2020) di € 1646 a regime forfettario e reddito complessivi € 4928; reddito 2022 (per il 2021) redditi da regime forfettario € 3686; reddito complessivi di €
pagina 5 di 17 1594; in disclosure ha dichiarato per il 2020 redditi per € 4928; per il 21 per € 1594; per il 2023 ancora non disponibile, si è comunque al momento limitato a dire che attualmente è disoccupato, anche per le difficoltà incontrate nel reperimento di una lavoro dopo l'uscita del carcere:
OSSERVATO, quindi, sulla base dei dati versati in atti, non disponendo il Tribunale di elemento preciso circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al
mantenimento del figlio essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis
c.c. e segg.) e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, abbia integra capacità lavorativa e dovendosi in tal senso attivarsi non esonerandolo dall'obbligo di mantenimento la semplice allegazione dello stato di disoccupazione, in assenza peraltro di oneri di mantenimento diretti non vedendo i figli, pare equo e congruo confermare a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli mediante versamento alla madre in via anticipata entro della somma già prevista con la separazione oltre al 50% delle sole spese obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017;
RITENUTO, infine, che l'assegno unico deve essere percepito per intero dalla madre che provvede per intero alle spese di cura e mantenimento dei figli.
PQM
1) CONFERMA le statuizioni, per quanto attuali, di cui alla sentenza di separazione giudiziale n. 5746/22 del
Tribunale di Milano del 15 giugno/29 giugno 2022, che aveva confermato quanto statuito con decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto del 18 febbraio72 marzo 2022, in punto di responsabilità CP_ genitoriale con la conferma dell'affido ex art. 333 c.c. dei figli minori e nate a Milano il Persona_2
27/07/2011, nato a [...] il [...] al Comune di Milano con collocamento presso la Persona_1 madre, con tutti gli ulteriori incarichi come meglio di seguito specificati;
2) DISPONE che l'Ente Affidatario-Comune di Milano provveda a mantenere un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi
Specialistici ASST, in stretta collaborazione altresì con il Curatore speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di provvedere a regolamentare in Spazio neutro e con modalità osservate la frequentazione tra il padre e i figli sole ove lo stesso ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità, purchè nel rispetto della volontà dei minori e compatibilmente con le condizioni psicofisiche del medesimo e con possibilità di sospenderle immediatamente ove di pregiudizio;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari (ADM e insegnanti di sostegno) e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per il minore, ritenuti necessari o anche solo opportuni per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori medesimi;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità
e psicoterapeutici in specie per la madre;
pagina 6 di 17 - di avviare/completare gli accertamenti psicodiagnostici diretti a verificare l'effettiva capacità genitoriale dei genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione dei medesimi e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse dei minori in punto in responsabilità genitoriale, se debba essere confermato o modificato l'assetto disposto (tenuto conto che la madre chiede l'affido esclusivo) con tutti i suggerimenti e le indicazioni,
elaborando un progetto a lungo termine trasmettendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, una relazione esaustiva di aggiornamento entro e non oltre il 30 OTTOBRE 2023, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore e attuando un attento monitoraggio;
CP_ 3) NOMINA in favore dei minori e nate a Milano il 27/07/2011, nato a [...]_1
Milano il 04/05/2014 un curatore speciale, individuato nella persona dell'avvocato ALESSANDRA BISI iscritta all'albo degli Avvocati di Milano, che avrà il compito di rappresentare e tutelare i minori nel contesto degli incarichi conferiti all'Ente Affidatario, di gestire nell'interesse del minore i rapporti con gli operatori dei
Servizi Sociali e Specialistici, garantendo la tutela degli interessi del minore in modo da assicurare anche la tempestiva adozione e attuazione di tutte le decisioni relative alla cura, alla salute, all'istruzione e all'educazione del minore e di garantire l'interesse dei medesimi;
4) ASSEGNA al curatore speciale termine fino al 25 LUGLIO 2023 per il deposito di memoria difensiva;
5) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il Controparte_1 versamento alla madre entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat.- prima rivalutazione luglio 2022) oltre al 50% delle spese extra assegno obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate
6) DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza, sostituita dal deposito ex art. 127 ter c.p.c. di note scritte da depositare entro il 23 novembre 2023.
Nelle more, su istanza urgente della curatrice speciale, il Giudice Istruttore in data 9 ottobre 2024 pronunciava la seguente ordinanza:
” Letti gli atti del presente procedimento;
Letta e richiamata l'ordinanza presidenziale del 20 giugno 2023 con tutte le deleghe e gli incarichi ai Servizi
Sociali anche con riferimento alla regolamentazione della frequentazione paterna con i figli in Spazio Neutro rimessa ai medesimi Servizi, sempre purchè corrisponda all'interesse dei medesimi e il padre mostri impegno e responsabilità nel mantenere i rapporti;
Lette le relazioni dei Servizi già in atti;
Letta l'istanza urgetente della curatrice speciale delle minori avv. Alessandra Bisi che, dopo aver evidenziato come i Servizi sociali non abbiano ancora provveduto alla sostituzione dell'assistente sociale di riferimento dopo la cessazione dell'incarico dell'A.S. che aveva seguito il nucleo e di aver comunque sentito gli operatori
pagina 7 di 17 dello Spazio Neutro da cui ha appresso la discontinuità del padre a presenziare agli incontri programmati con assenze anche all'ultimo momento, ha fatto presente di aver anche sentito personalmente i minori i quali hanno manifestato tutti, se pur con modalità differenti, malessere, malumore, delusione per il comportamento del padre, chiedendo la sospensione degli incontri;
Osservato come già nell'ordinanza presidenziale sopra richiamata fosse stato specificatamente attribuito ai
Servizi Sociali il potere di valutare la prosecuzione degli incontri in Spazio Neutro ove non corrispondente agli interessi dei minori e il padre non avesse assunto comportamenti di impegno e responsabilità;
Ritenuta a questo punto, alla luce di quanto emerso ed evidenziato, la pregiudizialità della prosecuzione degli incontri tenuto anche conto delle aspettative dei minori di vedere il padre che vengano frustate dalla sua assenza, dovendo a questo punto ricostruirsi per il futuro una fiducia degli stessi verso la figura paterna per poter riavviare gli incontri e garantire un accesso più sereno e continuativo, in attesa anche di una nuova presa in carico più efficiente da parte dei Servizi;
PQM
1) Sospende allo stato gli incontri dei figli con il padre in Spazio Neutro;
2) Riserva ogni altra determinazione e valutazione all'esito della prossima udienza.”
Con provvedimento successivo del 23 novembre 2023, il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. delle parti, senza la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. e con richiesta delle parti assunzione della causa in decisione o comunque di pronuncia di sentenza parziale sullo status, il
Giudice istruttore, letta la relazione dei Servizi Specialistici del Comune di Milano depositata il 18.10.2023, ritenuto che gli accertamenti dei Servizi Sociali e Specialistici non fossero ancora completi, conferiva nuova delega e rinviava per esame delle relazioni dei Servizi Sociali all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 18 aprile 2024.
Con provvedimento del 18 aprile 2024 il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art 127 c.p.c. della parte attrice e della curatrice speciale con le loro istanze e conclusioni, parte attrice avendo chiesto nuovamente la pronuncia di sentenza parziale, lette ed esaminate le relazioni dei Servizi Sociali, ritenuto di dover dare nuova delega ai
Servizi Sociali e Specialistici dell'Ente attese le richieste anche della curatrice speciale di revoca Parte_2 dell'affido all'ente e di disporre l'affido supersclusivo alla madre su cui non sono stati offerti elementi sufficienti dai medesimi Servizi e tenuto anche conto della domanda della curatrice speciale di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di scioglimento del matrimonio civile tra le parti, con riserva di riferire in camera di consiglio e riservando alla successiva ordinanza con cui la causa sarebbe stata rimessa in istruttoria l'ulteriore delega ai
Servizi dell' . Parte_3
In data 24 aprile 2024 veniva pronunciata sentenza N. 4530/2024 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 26 ottobre 2024. In pari data, il Collegio con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, delegava i Servizi Sociali e Specialistici di proseguire nell'attività loro già delegata completando gli accertamenti richiesti e fornendo al Tribunale tutti gli elementi per poter statuire sull'assetto maggiormente pagina 8 di 17 rispondente agli interesse dei minori dando termine per il deposito di una relazione e rinviava per esame della relazioni all'udienza del 30 ottobre 2024 che sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
Con provvedimento del 30 ottobre 2024 il G.I., lette le note scritte delle parti e della Curatrice e rilevato che i
Servizi Sociali del Comune di Milano e e avevano fatto pervenire le Controparte_5 CP_6 relazioni di aggiornamento richieste, ritenendo la causa matura per la decisione, assegnava alle parti termine al
18 dicembre 2024 in sostituzione di udienza per il deposito di note scritte con la precisazione delle rispettive conclusioni.
Con provvedimento del 18 dicembre 2024 il G.I., lette le note scritte ex art. 127ter c.p.c. con le istanze e le conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, sia in ordine alla responsabilità genitoriale che alle statuizioni economiche non avendo peraltro le parti avanzato alcuna istanza istruttoria né avendo avanzato alcunchè in sede di conclusioni finali.
Quanto agli aspetti genitoriali l'esaustiva indagine svolta dai Servizi Sociali del Comune di Milano e dai
Servizi Specialistici dell' e che da anni hanno in carico e seguono le vicende di questo Controparte_5 CP_6 nucleo familiare anche nell'ambito del procedimento definito avanti al T.M. e che periodicamente hanno relazionato il Tribunale sull'evoluzione della situazione del nucleo e dei minori e sugli interventi di supporto avviati e le ulteriori risultanze acquiste anche per il tramite della Curatrice Speciale, offrono al Collegio elementi più che adeguati e completi per decidere nell'interesse dei minori e sull'assetto maggiormente rispondente al loro interesse. Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto giudiziale degli stessi in considerazione dell'età ed in quanto, comunque, manifestamente superfluo tenuto conto delle chiare risultanze complessivamente acquisite agli atti.
Anche dal punto di vista economico nessun ulteriore dato deve essere acquisito essendo sufficiente quello in atti per addivenire ad una determinazione anche relativamente a tale aspetto.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio
La domanda di divorzio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 24 aprile 2024 sentenza N. 4530/2024 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 26 aprile 2024.
pagina 9 di 17 Responsabilità genitoriale CP_ Le parti hanno tre figli minori e nate a Milano il 27/07/2011, nato a Persona_2 Persona_1
Milano il 04/05/2014 i quali sono attualmente affidati al Comune di Milano e collocati presso la madre. I tre figli sono tutti affetti da deficit cognitivo e ritardo nello sviluppo psico-motorio come risultante dalle certificazioni
INPS prodotte dalla madre (v. doc.4, 5, e 6).
Il nucleo familiare è seguito e supportato dai Servizi Sociali nella gestione delle difficoltà dei figli già dal 2011
(v. relazione servizi specialistici dell'ASST ottobre 2023).
La situazione familiare si è poi aggravata nel 2020 a seguito della denuncia sporta dalla madre nei confronti del marito con cui la stessa ha riferito delle condotte reiteratamente maltrattanti poste in essere dal coniuge con continue vessazioni, soprusi psicologici e talvolta anche fisici che si erano poi intensificati con la decisione di separarsi portando a vere e proprie condotte persecutorie ai suoi danni. Veniva quindi applicata al CP_1 dapprima la misura cautelare dell'allontanamento della casa familiare che poi veniva sostituita e aggravata, per ripetuta violazione delle prescrizioni, con quella della custodia cautelare in carcere (per la violazione di tali prescrizioni è stato condannato per il reato ex art. 387 bis c.p. alla pena di mesi sette di reclusione con sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 12 maggio 2023, in atti). Con sentenza invece emessa dal GIP di Milano all'esito del giudizio abbreviato veniva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis comma 2 c.p.; con sentenza della Corte d'Appello del 27.04.2021 veniva poi concesso al medesimo il beneficio della sospensione condizionale della pena. (sentenze in atti).
Quanto invece ai risvolti familiari della vicenda qui rilevanti va dato che atto che parallelamente sl procedimento penale sorgeva quello avanti al T.M. che, con decreto provvisorio del 2.10.2020 poi confermato dal decreto definitivo del 18.02.2022, in considerazione della gravità della situazione familiare, del contesto di pericolosità in cui la madre e i minori erano stati coinvolti, della situazione di comprensibile fragilità e frustrazione psicologica della madre che portava su di sé un peso emotivo molto grande e delle iniziali difficoltà emerse nella gestione anche pratica di tre figli all'epoca tutti molto piccoli e comunque portatori di problematiche che ne rendevano più complessa la gestione, riteneva maggiormente rispondente e tutelante per gli stessi mantenere tutti i presidi di supporto al nucleo familiare. I minori venivano, pertanto, affidati al Servizio Sociale del Comune di
Milano con limitazione della responsabilità genitoriale, collocati presso la madre, disposte frequentazioni con il padre in Spazio Neutro e conferiti precisi incarichi ai Servizi Sociali di mantenere ben monitorata la siutazione familiare con la prosecuzione di tutti gli interventi anche di educativa domiciliare.
Tale assetto si è poi mantenuto anche all'esito del procedimento di separazione conclusosi con la sentenza n.
5746/22 del 15/29 giugno 2022 e, successivamente, con il provvedimento presidenziale nell'ambito del presente procedimento del 20 giugno 2023 si è poi provveduto ad implementare le tutele a favore dei minori, nominando nel loro interesse una curatrice personale individuata nella persona dell'Avv. Alessandra Bisi.
Le successive relazioni dei Servizi Sociali e Specialistici, che hanno mantenuta monitorata la siutazione del nucleo familiare, hanno poi dato conto della piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione dei figli minori e che esercita una genitorialità sintonizzata ed orientata alle pagina 10 di 17 esigenze dei minori;
contrariamente, invece al padre che si è disinteressato completamente dei figli e rispetto al quale va in tale sede integralmente confermata la valutazione di inidoneità alle funzioni genitoriali.
Sia i Servizi Specialistici dell'ASST che i Servizi Sociali del Comune di Milano concordano, infatti, sul fatto che la madre sia divenuta oggi pienamente in grado di poter rappresentare per i figli un autentico e valido punto di riferimento affettivo, educativo e di guida. La signora, infatti, si è mostrata molto competente nella relazione educativa con i figli che segue attentamente in ogni ambito della loro vita sia scolastica che extra scolastica, partecipandovi attivamente e propositivamente;
ha saputo anche emanciparsi dalla pregressa storia familiare e riadattare la propria vita alle esigenze legate all'accudimento e alla cura di tre bambini a cui ha provveduto e tuttora sta provvedendo da sola e con il solo supporto dei servizi sociali a cui si affida. Si è dimostrata altresì assolutamente sintonizzata ai bisogni emotivi dei figli ed in grado di gestire le loro difficoltà ed i loro stati emotivi moderando, ed all'occorrenza, diversificando la risposta in base alla particolarità della situazione di ciascuno di loro e, in ogni caso, affidandosi e chiedendo supporto in caso di necessità e bisogno agli assistenti sociali ed aderendo sempre screpolamene a tutte le indicazioni ricevute ( v. anche relazione dell'educativa domiciliare molto positiva). Di recente infatti è stato dato atto che la signora ha aderito alle indicazioni ricevute dalla NPI e provvederà ad avviare dei percorsi di sostegno psicologico per le gemelle presso l'istituto Don
Gnocchi dove le bambine sono già in carico da diversi anni. Relativamente invece al minore viene dato CP_4 atto che, in considerazione dei suoi notevoli miglioramenti in ambito scolastico, non è più necessario per lui proseguire con l'insegnante di sostegno. (v. relazione del Controparte_7 CP_ 18.07.2024). Anche l'intervento educativo domiciliare a favore di e procede molto positivamente CP_4 come da relazioni depositate dalle rispettive educatrici di riferimento (v. relazioni in atti).
Parimenti concordi sono le valutazioni dei Servizi Sociali e Specialistici relativamente al padre completamente assente dalla vita dei figli che non vede e non sente ormai da parecchio tempo. In corso di procedimento, peraltro, atteso il grande malessere che la Curatrice Speciale ha riferito che i minori stavano provando molto frustrati e delusi dalla mancata partecipazione del padre ai momenti di incontro con loro in Spazio Neutro, si è ritenuto opportuno sospendere le frequentazioni. Ad oggi il padre non vede e non sente i figli dal luglio del 2023, ha varie volte disatteso gli appuntamenti in Spazio Neutro per gli incontri, non ha mai neanche richiesto informazioni su di loro ai Servizi Sociali con cui, nel complesso, ha mantenuto un contegno molto scostante;
non ha peraltro neanche partecipato economicamente al loro mantenimento. Viene riferito che oggi il padre si è trasferito per motivi di lavoro in Germania a Stoccarda;
ha riferito ai Servizi Sociali di non aver contattato i figli per non turbarli e che avrebbe comunque intenzione, una volta riorganizzatosi lavorativamente, di riprendere i contatti con loro e le frequentazioni in Spazio Neutro.
Ritengono pertanto i Servizi Specialistici che “ la signora sia da tempo un genitore attento e adeguato Parte_1 nella cura dei figli. Negli anni ha dimostrato di essere capaci di affidarsi ai vari servizi. Si dimostra una madre pratica capace di organizzarsi all'interno della sua famiglia che nel mondo lavora per poter fare le esigenze figli di cui ormai preadolescenti. Il collocamento dei bambini presso la mamma è pienamente rispondente ai bisogni dei minori come la proposta di affido super esclusivo a lei. Alla luce dell'avvenuto trasferimento del
pagina 11 di 17 signor all'estero, della mancata corresponsione del mantenimento per i figli nonostante la sua piena CP_1 capacità lavorativa, della sospensione dei rapporti da ormai un anno con i suoi figli, ed essendo totalmente assente dalla vita familiare dall'agosto dello scorso anno il servizio scrivente concorda con la proposta della signora di affido super esclusivo a lei. Questo favorirebbe una migliore gestione per i minori per Parte_1 quanto riguarda la salute l'educazione e l'istruzione” ( v. rel. pervenuta il 18.07.2024 dall' Controparte_7
).
[...]
Sulla stessa scia si collocano le valutazioni dei Servizi Sociali dell'ente affidatario anche loro concordi nel ritenere che la madre sia oggi un genitore assolutamente adeguato, accudente ed in grado di riconoscere e rispondere ai bisogni e alle esigenze dei figli;
ritengono quindi anche loro che la miglior soluzione per il benessere dei minori, stante anche il totale disinteresse del padre, sia quella di concentrare nella mani della madre la responsabilità genitoriale mantenendosi gli incarichi per quel che attiene alle frequentazioni con il genitore (v. relazione Servizi Sociali del Comune di Milano del 25.09.2024).
Così fotografata la situazione del nucleo familiare alla luce di quanto emerso e degli approfonditi accertamenti computi dai Servizi Sociali che ormai da diversi anni hanno in carico il nucleo familiare e ne seguono le vicende, ritiene il Collegio che vi siano tutte le condizioni ed i presupposti per poter reintegrare la madre nella sua responsabilità genitoriale. Genitore accudente e tutelante, la NO , pur con tutte le difficoltà legate Parte_1 alla pesante situazione familiare con i precedenti trascorsi così destabilizzanti per la serenità del nucleo familiare ed in un quadro reso ancor più complicato dalle condizioni di fragilità dei figli che certamente le impongono un maggiore impegno, ha saputo però rafforzarsi, superare le proprie fragilità ed implementare le proprie attitudini genitoriali che oggi è assolutamente in grado di indirizzare e canalizzare al soddisfacimento dell'interesse dei figli, di cui peraltro orami da molto tempo si prende cura più che adeguatamente da sola certamente sempre con il supporto dei Servizi Sociali cui ha saputo affidarsi e chiedere supporto.
Di contro, il padre, oltre ai gravi comportamenti assunti nel corso della convivenza, ha dimostrato disinteresse nei confronti dei figli e serie carenze sotto il profilo genitoriale per cui non può che confermarsi la valutazione di completa inadeguatezza. Assente e lontano dalla vita dei figli si è completamente disinteressato di loro, senza più partecipare in alcun modo neanche economicamente alla loro vita, dimostrando altresì, anche assai scarso interesse nel voler ricostruire con loro una stabile relazione non vedendoli, né sentendoli per oltre un anno e mezzo. Non è pertanto certamente nelle condizioni di potersi occupare in alcun modo di loro e delle loro esigenze che richiedono, peraltro, e tanto più considerate le loro condizioni, una pronta e sollecita risposta che comunque non sarebbe in grado di garantire trovandosi in Germania e non dando alcuna notizia di sé né garanzia di stabilità.
Non vi sono quindi oggi certo oggi i presupposti per poter reintegrare il medesimo nella responsabilità genitoriale come richiesto dal medesimo, tanto più che i rapporti tra i genitori sono ovviamente completamente assenti e risentono delle molto pesanti vicende che hanno caratterizzato la storia di questo nucleo familiare ed esitate nella condanna del padre per il grave reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. accertati con sentenza definitiva del Tribunale di Milano e che evidentemente impediscono a questi genitori qualsiasi condivisione.
pagina 12 di 17 Pertanto, avendo la madre grazie anche agli interventi dei Servizi sociali mostrato più che idonee e adeguate capacità genitoriali, adeguandosi anche alle esigenze quotidiane dei figli, rispondendo sempre ai loro bisogni emotivi, affettivi ed anche materiali, reputa il Collegio che possa essere disposto - in accoglimento della domanda attorea ed anche della curatrice speciale- l'affido dei minori in via esclusiva alla madre con il mantenimento del collocamento presso la stessa.
Relativamente alle frequentazioni va confermato l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano di provvedere a regolamentare in Spazio neutro e con modalità osservate la frequentazione tra il padre e i figli solo però ove lo stesso ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel voler garantire una sua presenza regolare agli incontri e sempre nel rispetto della volontà dei minori e compatibilmente con le condizioni psicofisiche dei medesimi e con possibilità di sospenderle immediatamente e nuovamente in caso di pregiudizio.
Infine, stante il quadro familiare emerso e tenuto conto del raggiungimento di un equilibrio familiare non più pregiudizievole per i figli ma comunque ancora fragile e precario anche per la condizione di maggiore difficoltà dei tre minori per cui necessitano di supporto ed in considerazione della completa assenza di ogni rapporto tra i genitori per via delle vicende così pesanti che hanno contrassegnato la loro storia personale, si ritiene opportuno mantenere una presa in carico da parte dei Servizi Sociali competenti con la conferma di tutti gli incarichi, come meglio indicato in dispositivo.
Domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale
Quanto invece alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata dalla Curatrice Speciale ma non dalla madre, ritiene il Collegio che, pur nella gravità degli agiti posti in essere dal padre durante la convivenza matrimoniale e per cui il medesimo è già stato chiamato a rispondere in sede penale con gli esiti di cui si è dato conto (relativamente ai quali, peraltro, i minori non sono stati qualificati come persone offese dai reati), e nonostante il disinteresse che lo stesso ha continuato a mostrare nei loro confronti anche omettendo il mantenimento, che sia però sufficiente l'adozione delle misure qui statuite limitative della responsabilità genitoriale nei suoi confronti, pienamente corrispondenti all'interesse dei minori e adeguatamente tutelanti ed in grado di consentirne un sano e sereno percorso di crescita e sviluppo. Invero perché venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario non solo che la condotta del genitore abbia cagionato un grave pregiudizio ai minori, ma anche che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all'interesse dei medesimi e sia proporzionato e adeguato nel contemperamento e bilanciamento di tutte le esigenze rappresentando invero la dichiarazione di decadenza una extrema ratio applicabile solo ove gli altri provvedimenti non siano parimenti in grado di fronteggiare e tutelare l'interesse del minori. ( v. anche Corte di
Cassazione ord. n. 29999 del 30 novembre 2020).
Certamente le condotta di sostanziale disinteresse del padre ne rimarca l'inadeguatezza e l'incapacità genitoriale del medesimo sul cui presupposto è stata qui confermata la limitazione della sua responsabilità genitoriale che è stata concentrata invece sulla madre. Tale misura si reputa idonea e proporzionata tanto più che il padre da ultimo ha riferito ai servizi sociali, con cui si è messo in contatto, di aver trovato una stabilità lavorativa e di pagina 13 di 17 voler riprendere ci auspica in modo regolare i rapporti con i figli provvedendo anche a versare sebbene non ancora regolarmente il contributo al loro mantenimento.
Si ritiene pertanto di dover respingere la domanda.
Contributo al mantenimento della prole
Con l'ordinanza presidenziale sopra riportata del 20 giugno 2023 veniva confermato come da statuizione separativa l'obbligo a carico del padre di rimettere alla madre per il mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie.
Relativamente alle rispettive situazioni economiche si osserva che quella della madre non ha subito sostanziali modifiche rispetto a quelle che era stata già esaminata in fase provvisoria.
Lavora sempre come contabile e dopo due anni con contratto a tempo determinato, è stata assunta a tempo indeterminato e con una retribuzione pari a circa euro 1.400,00 rapportata su dodici mensilità come si evince dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata in atti (v. mod 730/2024 relativo al 2023). Percepisce l'indennità di frequenza per i minori per un importo pari a circa euro 300,00 mensili per nove mensilità che vengono depositati su libretti postati intestati ai minori come documentato in atti (v. doc. 36). Continua a percepire l'assegno unico per i figli per euro 895,00 mensili
Quanto al padre, il medesimo non ha aggiornato la propria situazione economica e reddituale;
gli unici dato offerti in giudizio sono stati già riportati con i provvedimenti provvisori relativi ad anni di imposta ormai risalenti al 2019 e al 2020 non più attuali.
Nulla è stato poi più prodotto circa la sua attuale condizione reddituale e patrimoniale. Ha però riferito ai Servizi
Sociali ed anche a quelli Specialistici di aver trovato una stabile occupazione lavorativa in Germania per un'impresa di pulizia all'interno di una multinazionale che si occupa di motori percependone una retribuzione pari ad euro 130,00 al giorno (il difensore ha poi riferito con gli scritti conclusivi essere in realtà pari ad euro
94,00 al giorno) con contratto di un anno ma con buone possibilità di rinnovo. Ha riferito poi di continuare a svolgere lavori in ambito fiscale come faceva in Italia e di vivere in una casa in locazione con canone pari ad euro 800,00 mensili ( v. relazioni servizi Specialistici ASST e Sociali in atti).
Il medesimo, senza in alcun modo documentando le proprie vicende lavorative, si è poi limitato a riferire nella propria comparsa conclusionale che il contratto in realtà non gli sarà rinnovato e che pertanto a fine marzo 2025 entrerà in stato di disoccupazione e potrà eventualmente percepire una indennità.
Il medesimo è ad ogni modo inderogabilmente chiamato a partecipare economicamente al mantenimento indiretto dei tre figli minori tanto più che neppure partecipa in alcun modo a quello diretto non avendo più alcun tipo di rapporto con i figli da parecchio tempo.
Così fotografata la situazione delle parti ritiene il Collegio di poter confermare i provvedimenti provvisori adottati in punto economico del tutto equi e congrui e, pertanto, il padre continuerà ad essere obbligato a corrispondere alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei figli la somma mensile di euro 300,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat.-
pagina 14 di 17 prima rivalutazione luglio 2022) oltre al 50% delle sole spese obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee
Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017. Ciò in conformità invero alle domande della stessa parte attrice e della curatrice speciale.
L'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre con cui tutti e tre i figli vivono e che da sola provvede a soddisfacimento dei loro bisogni.
Le spese di lite e del Curatore Speciale
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status, considerato il tenore della presente decisione con la maggiore soccombenza del Signor relativamente alle domande svolte sulla responsabilità genitoriale ed CP_1 in punto di affidamento e tenuto conto del comportamento assunto dal medesimo nel corso del procedimento, ritiene il Collegio esservi i presupposti per compensare nella sola misura di 1/3 le spese di lite e condannare alla rifusione della residua parte (2/3) in favore di liquidate come in Controparte_1 Parte_1 dispositivo.
Il Tribunale provvederà poi con separato provvedimento a liquidare il compenso in favore della Curatrice
Speciale nominata Avvocato ALESSANDRA BISI che dovrà essere posto a carico dell'Erario ex art. 133 DPR
115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio del minore (come da delibera in atti).
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, dato atto che è stata già pronunciata da questo Tribunale in data 24 aprile 2024 sentenza N. 4530/2024 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 26 aprile
2024, così decide:
1) REVOCA l'affido dei figli minori e nate a Milano il 27/07/2011, nato a CP_2 Persona_2 Persona_1
Milano il 04/05/2014 ai Servizi Sociali del Comune di Milano e, per l'effetto,
2) DISPONE l'affido in via esclusiva dei figli minori e nate a Milano il 27/07/2011, CP_2 Persona_2 [...] nato a Milano il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai Per_1 fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, ivi compresi al rilascio/rinnovo documenti di viaggio validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime (affido cd. superesclusivo).
pagina 15 di 17 3) RIGETTA la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale avanzata dalla curatrice speciale;
4) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano provvedano a mantenere un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare demandando ai medesimi Servizi e in collaborazione con i Controparte_7
, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
[...]
- di provvedere a regolamentare in Spazio neutro e con modalità osservate la frequentazione tra il padre e i figli,
solo ove lo stesso ne faccia espressa richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere riprendere e mantenere un rapporto stabile e costante con i figli in una effettiva e concreta presa di consapevolezza circa la pregiudizialità di certi comportamenti per i minori medesimi, compatibilmente con le condizioni psicofisiche degli stessi e nel rispetto della loro volontà, tenuto conto dell'evoluzione della situazione dei minori, avviando se del caso sempre alla presenza di educatori videochiamate, con l'avvio comunque di tutti gli interventi e i supporti necessari, con facoltà al medesimo Servizio di interrompere nuovamente gli incontri/le videochiamate se pregiudizievoli per i minori;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari (ADM e supporto con insegnanti di sostegno ) e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per i minori, ritenuti necessari o anche solo opportuni per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori medesimi;
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità e psicoterapeutici in specie per la madre per aiutarla e supportarla nella gestione dei figli minori e per il padre per favorirne la ripresa di un accesso stabile e sereno ai figli;
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
5) INVITA entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli e in quanto funzionale ad un equilibrato loro percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e agli operatori dei Servizi Specialistici della ASST e di avviare/proseguire tutti i percorsi indicati e suggeriti, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori potranno essere assunti provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale (in specie per il padre);
6) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il Controparte_1 versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (importo da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo indici Istat.- prima rivalutazione luglio 2022) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie mediche e scolastiche secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate:
7) DISPONE che l'AU venga percepito per intero dalla madre;
pagina 16 di 17 8) CONDANNA a rifondere in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_4 liquida per tale quota in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata tra le parti la misura di 1/3;
9) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
10) MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Servizio Sociale del Comune di
Milano ed ai Specialistici e . CP_7 Controparte_5 CP_6
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 26 marzo 2025
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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