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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 9034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9034 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I In persona dei giudici: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino G. Rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 23003 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto la disciplina del regime di affido e di mantenimento di figli non matrimoniali, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna Di Tuoro, giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace nonchè Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 31.10.2024, la sign.ra – premesso che dalla relazione Parte_1 sentimentale con il sign. sono nate (3.8.2013) e (3.3.2015) – Controparte_1 Per_1 Per_2 esponeva che nel 2017 la convivenza con l' si era interrotta a causa del carattere violento ed CP_1 irascibile dello stesso: lei era stata costretta ad abbandonare la casa familiare ed a trovare conforto e riparo presso la famiglia di origine con le bambine. Nell'aprile 2017, a seguito delle violenze del compagno, la aveva adito il TPM chiedendo adottarsi Pt_1 provvedimenti a tutela del nucleo ed il Giudice, dott.ssa Vincenza Barbalucca, aveva disposto l'allontanamento dell' dalla casa, aveva attivato i SS di Cercola per un percorso di sostegno CP_1 psicologico per le minori ed aveva posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di € 400,00, oltre ad € 100,00 per la . Esponeva, ancora, la ricorrente che pende Pt_1 giudizio penale a carico dell presso il Tribunale di Nola per i reati di violenza e di violazione CP_1 degli obblighi di assistenza. L' non si è mai più interessato delle figlie, non ha mai corrisposto CP_1 alcunchè ed a tutte le esigenze delle bambine ha sempre e solo provveduto la che ha chiesto disporsi Pt_1 l'affido esclusivo delle minori e la determinazione del mantenimento per le stesse a carico del padre.
Alla prima udienza del 13 marzo 2025, assente il resistente che è stato dichiarato contumace, è stata sentita la sign. che ha dichiarato: Pt_1 sono ormai trascorsi molti anni dal provvedimento del Giudice di Nola. Il padre delle mie figlie non si è fatto più vivo. Le bambine hanno 10 e 12 anni e frequentano la scuola privata. Pago 330,00 al mese per entrambe presso la Madre a Cercola. Io lavoro lì come collaboratrice scolastica. Abito a Persona_3 via san Michele 9 a Ponticelli con le bambine e con l'altro figlio che ho avuto da una precedente relazione. Pago il canone di 400 euro al mese. Ho vissuto con l' dal 2010 al 2017 e alla fine CP_1 non ne ho potuto più ed ho dovuto chiedere al Tribunale di Nola (poiché ero residente a Cercola) il provvedimento di allontanamento. Da quel momento, nel 2017 – lui lasciò la casa familiare e non mi ha mai dato nulla per le bambine. Le bambine erano piccolissime quando andò via di casa;
la piccola non lo ricorda mentre solo un po'. Non mi chiedono del padre. Non mi sono mai trovata alcun aiuto Per_1 dalla sorella e dal fratello che hanno preso le distanze da lui.
all'inizio della relazione aveva un'attività ma poi l'ha chiusa e da allora si è sbandato. Mi CP_1 picchiava anche davanti alle bambine e poi mi dava la colpa. Pende un procedimento penale a Nola e sono già stata ascoltata dal Giudice ma mi è stato notificato un nuovo provvedimento e devo comparire di nuovo il 22.4.2025. Ho avuto il nulla osta per le bambine dopo che è stato depositato il decreto di questo Giudice con fissazione dell'udienza per la data di oggi per cui ho potuto cambiare scuola per
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. Non so se lavori o meno e non ho più notizie dal 2017. Preciso che nel 2017 non fu lui an andare Per_1 via da casa, ma mi cacciò di casa dalla mattina alla sera con le bambine piccole e mi sono rifugiata a casa di mia madre. Confermo la mia domanda di affido esclusivo e mi rimetto al Tribunale per la determinazione del mantenimento per le bambine. Percepisco circa 980,00 come retribuzione e prendo l'assegno unico di 400,00 euro per le bambine, ma mi aiuta la mia famiglia.
Il Gi, pertanto, ha disposto provvisoriamente l'affido super-esclusivo delle minori alla madre ed ha inviato ai SS di Ponticelli (luogo di residenza della ricorrente) per una relazione socio-ambientale. Ha determinato in € 500,00 il contributo al mantenimento delle minori a carico del padre da corrispondersi alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie e la percezione degli assegni unici per intero da parte della . Pt_1 Acquisita la relazione, all'udienza del 15.7.2025 ha riservato gli atti al Collegio con ed, acquisito il parere del PM in data 1°.10.2024 che ha chiesto confermarsi la disciplina in atto, ha riservato la causa al Collegio.
Avuto riguardo alle modalità di affido di e ritiene il Collegio che possa trovare Per_1 Per_2 senz'altro accoglimento la domanda di affido super esclusivo delle stesse alla madre, come già disposto provvisoriamente dal Giudice. In punto di diritto vanno premessi i seguenti principi: la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18131). Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n. 1777). In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ. 29 marzo 2012, n. 5108). La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587).
Nel caso de quo, come già accertato nel 2017 dal TPM che aveva adottato provvedimenti urgenti a tutela del nucleo, è emerso che il padre delle bambine non si è mai più interessato di loro ed ha fatto perdere le sue tracce. Nella relazione dei SS di Ponticelli del 27.5.2025, - i cui operatori si sono recati presso l'abitazione della ricorrente – è stato confermato quanto esposto dalla : il nucleo è composto dalla stessa e dalle Pt_1 bambine;
la madre, donna di giovane età, tenace e forte, è sostenuta dalla sua famiglia di origine che pure vive a Ponticelli e l'aiuta in tutto. Ha instaurato una nuova relazione sentimentale con un uomo (con il quale non convive) al quale le bambine sono molto legate. e sono state ascoltate ed Per_1 Per_2 hanno dichiarato di essere molto legate a lui e di non ricordare il loro papà. Frequentano la scuola (di cui sono state allegate le relazioni in atti) e sono seguite negli studi dalla madre;
sono apparse serene, curate e socievoli.
Su tali elementi, tenuto conto dell'assenza del padre – che ormai da anni non vede le figlie – le minori vanno affidate alla madre in maniera super-esclusiva atteso che è lei che si è sempre presa cura delle stesse fin dalla nascita, autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nel loro interesse, ai sensi dell'art. 337 quater cc. Dal comportamento del padre - come sopra descritto - si evidenziano elementi altamente sintomatici della inidoneità dell'uomo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente, determinando concretamente una situazione di contrarietà all'interesse della minore ostativa per legge ad un provvedimento di affidamento condiviso, non valendo ad offrire alle stesse quell'ambiente familiare stabile e sereno a cui la stessa ha pure diritto. Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano elementi tali per prevedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio
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esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Non è stato ritenuto necessario ascoltare le minori, alla luce della relazione dei SS.
Nulla va statuito in ordine alle visite padre-figlie, di fatto sospese da anni. Saranno, eventualmente le minori e cercare il padre quando si sentiranno pronte per farlo.
Sul mantenimento delle minori. L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc stabilisce: “… ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: Le attuali esigenze del figlio. Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. I tempi di permanenza presso ciascun genitore. Le risorse economiche di ciascun genitore. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Inoltre, riguardo alle accresciute esigenze dei figli, la Suprema Corte ha affermato (Cass. n. 23630/2009) che le esigenze del figlio non sono solo quelle inerenti al vitto, all'alloggio ed alle spese correnti. Le esigenze necessariamente correlate ad un autonomo sviluppo psicofisico, riguardano non solo il profilo alimentare ma pure quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, di assistenza morale e materiale, nonchè l'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica adeguata a rispondere alle complesse ed articolate necessità di cura ed educazione. Infine, la Cassazione è da tempo costante sulla non necessità della allegazione della prova in ordine alle accresciute esigenze dei figli che si presumono aumentare con il passare degli anni essendo legate alla crescita.
Nel caso concreto, parte ricorrente – che nulla ha allegato in ordine al lavoro svolto dall'ex- compagno- ha dichiarato che è aiutata dalla famiglia. Dal provvedimento di allontanamento del TPM del 2017 emerge, tuttavia, che l' era operaio edile e percepiva una retribuzione di circa 1.500,00 euro CP_1 mensili;
era già padre di due figli avuti dalla precedente unione. Nulla altro è stato dedotto né prodotto. Pertanto, alla luce di tali scarne evidenze istruttorie, si ritiene congrua la somma di € 500,00 quale contributo al mantenimento delle minori (con decorrenza dal ricorso) a carico dell' , da CP_1 corrispondersi mensilmente alla ricorrente, con adeguamento Istat da ottobre 2025. I genitori contribuiranno entrambi nella misura del 50% alle spese straordinarie, come da Protocollo del 2018.
Gli assegni unici per le minori saranno percepiti per intero dalla madre, affidataria esclusiva delle stesse.
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, decide come di seguito: Controparte_1
- Affida le minori e in via super-esclusiva alla madre, autorizzando il Per_1 Persona_4 genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse della figlia ai sensi dell'art. 337 quater cc;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere la somma di € 500,00 quale Controparte_1 contributo al mantenimento delle figlie, con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale da ottobre 2025;
- Pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva;
- Autorizza a percepire per intero gli assegni unici per le figlie;
Parte_1
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- Spese non ripetibili.
Si comunichi. Napoli, 12.9. 2025
Il Gi Dott.ssa Immacolata Cozzolino Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino
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TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I In persona dei giudici: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino G. Rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 23003 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto la disciplina del regime di affido e di mantenimento di figli non matrimoniali, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna Di Tuoro, giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace nonchè Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 31.10.2024, la sign.ra – premesso che dalla relazione Parte_1 sentimentale con il sign. sono nate (3.8.2013) e (3.3.2015) – Controparte_1 Per_1 Per_2 esponeva che nel 2017 la convivenza con l' si era interrotta a causa del carattere violento ed CP_1 irascibile dello stesso: lei era stata costretta ad abbandonare la casa familiare ed a trovare conforto e riparo presso la famiglia di origine con le bambine. Nell'aprile 2017, a seguito delle violenze del compagno, la aveva adito il TPM chiedendo adottarsi Pt_1 provvedimenti a tutela del nucleo ed il Giudice, dott.ssa Vincenza Barbalucca, aveva disposto l'allontanamento dell' dalla casa, aveva attivato i SS di Cercola per un percorso di sostegno CP_1 psicologico per le minori ed aveva posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di € 400,00, oltre ad € 100,00 per la . Esponeva, ancora, la ricorrente che pende Pt_1 giudizio penale a carico dell presso il Tribunale di Nola per i reati di violenza e di violazione CP_1 degli obblighi di assistenza. L' non si è mai più interessato delle figlie, non ha mai corrisposto CP_1 alcunchè ed a tutte le esigenze delle bambine ha sempre e solo provveduto la che ha chiesto disporsi Pt_1 l'affido esclusivo delle minori e la determinazione del mantenimento per le stesse a carico del padre.
Alla prima udienza del 13 marzo 2025, assente il resistente che è stato dichiarato contumace, è stata sentita la sign. che ha dichiarato: Pt_1 sono ormai trascorsi molti anni dal provvedimento del Giudice di Nola. Il padre delle mie figlie non si è fatto più vivo. Le bambine hanno 10 e 12 anni e frequentano la scuola privata. Pago 330,00 al mese per entrambe presso la Madre a Cercola. Io lavoro lì come collaboratrice scolastica. Abito a Persona_3 via san Michele 9 a Ponticelli con le bambine e con l'altro figlio che ho avuto da una precedente relazione. Pago il canone di 400 euro al mese. Ho vissuto con l' dal 2010 al 2017 e alla fine CP_1 non ne ho potuto più ed ho dovuto chiedere al Tribunale di Nola (poiché ero residente a Cercola) il provvedimento di allontanamento. Da quel momento, nel 2017 – lui lasciò la casa familiare e non mi ha mai dato nulla per le bambine. Le bambine erano piccolissime quando andò via di casa;
la piccola non lo ricorda mentre solo un po'. Non mi chiedono del padre. Non mi sono mai trovata alcun aiuto Per_1 dalla sorella e dal fratello che hanno preso le distanze da lui.
all'inizio della relazione aveva un'attività ma poi l'ha chiusa e da allora si è sbandato. Mi CP_1 picchiava anche davanti alle bambine e poi mi dava la colpa. Pende un procedimento penale a Nola e sono già stata ascoltata dal Giudice ma mi è stato notificato un nuovo provvedimento e devo comparire di nuovo il 22.4.2025. Ho avuto il nulla osta per le bambine dopo che è stato depositato il decreto di questo Giudice con fissazione dell'udienza per la data di oggi per cui ho potuto cambiare scuola per
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. Non so se lavori o meno e non ho più notizie dal 2017. Preciso che nel 2017 non fu lui an andare Per_1 via da casa, ma mi cacciò di casa dalla mattina alla sera con le bambine piccole e mi sono rifugiata a casa di mia madre. Confermo la mia domanda di affido esclusivo e mi rimetto al Tribunale per la determinazione del mantenimento per le bambine. Percepisco circa 980,00 come retribuzione e prendo l'assegno unico di 400,00 euro per le bambine, ma mi aiuta la mia famiglia.
Il Gi, pertanto, ha disposto provvisoriamente l'affido super-esclusivo delle minori alla madre ed ha inviato ai SS di Ponticelli (luogo di residenza della ricorrente) per una relazione socio-ambientale. Ha determinato in € 500,00 il contributo al mantenimento delle minori a carico del padre da corrispondersi alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie e la percezione degli assegni unici per intero da parte della . Pt_1 Acquisita la relazione, all'udienza del 15.7.2025 ha riservato gli atti al Collegio con ed, acquisito il parere del PM in data 1°.10.2024 che ha chiesto confermarsi la disciplina in atto, ha riservato la causa al Collegio.
Avuto riguardo alle modalità di affido di e ritiene il Collegio che possa trovare Per_1 Per_2 senz'altro accoglimento la domanda di affido super esclusivo delle stesse alla madre, come già disposto provvisoriamente dal Giudice. In punto di diritto vanno premessi i seguenti principi: la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18131). Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n. 1777). In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ. 29 marzo 2012, n. 5108). La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587).
Nel caso de quo, come già accertato nel 2017 dal TPM che aveva adottato provvedimenti urgenti a tutela del nucleo, è emerso che il padre delle bambine non si è mai più interessato di loro ed ha fatto perdere le sue tracce. Nella relazione dei SS di Ponticelli del 27.5.2025, - i cui operatori si sono recati presso l'abitazione della ricorrente – è stato confermato quanto esposto dalla : il nucleo è composto dalla stessa e dalle Pt_1 bambine;
la madre, donna di giovane età, tenace e forte, è sostenuta dalla sua famiglia di origine che pure vive a Ponticelli e l'aiuta in tutto. Ha instaurato una nuova relazione sentimentale con un uomo (con il quale non convive) al quale le bambine sono molto legate. e sono state ascoltate ed Per_1 Per_2 hanno dichiarato di essere molto legate a lui e di non ricordare il loro papà. Frequentano la scuola (di cui sono state allegate le relazioni in atti) e sono seguite negli studi dalla madre;
sono apparse serene, curate e socievoli.
Su tali elementi, tenuto conto dell'assenza del padre – che ormai da anni non vede le figlie – le minori vanno affidate alla madre in maniera super-esclusiva atteso che è lei che si è sempre presa cura delle stesse fin dalla nascita, autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nel loro interesse, ai sensi dell'art. 337 quater cc. Dal comportamento del padre - come sopra descritto - si evidenziano elementi altamente sintomatici della inidoneità dell'uomo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente, determinando concretamente una situazione di contrarietà all'interesse della minore ostativa per legge ad un provvedimento di affidamento condiviso, non valendo ad offrire alle stesse quell'ambiente familiare stabile e sereno a cui la stessa ha pure diritto. Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano elementi tali per prevedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio
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esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Non è stato ritenuto necessario ascoltare le minori, alla luce della relazione dei SS.
Nulla va statuito in ordine alle visite padre-figlie, di fatto sospese da anni. Saranno, eventualmente le minori e cercare il padre quando si sentiranno pronte per farlo.
Sul mantenimento delle minori. L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc stabilisce: “… ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: Le attuali esigenze del figlio. Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. I tempi di permanenza presso ciascun genitore. Le risorse economiche di ciascun genitore. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Inoltre, riguardo alle accresciute esigenze dei figli, la Suprema Corte ha affermato (Cass. n. 23630/2009) che le esigenze del figlio non sono solo quelle inerenti al vitto, all'alloggio ed alle spese correnti. Le esigenze necessariamente correlate ad un autonomo sviluppo psicofisico, riguardano non solo il profilo alimentare ma pure quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, di assistenza morale e materiale, nonchè l'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica adeguata a rispondere alle complesse ed articolate necessità di cura ed educazione. Infine, la Cassazione è da tempo costante sulla non necessità della allegazione della prova in ordine alle accresciute esigenze dei figli che si presumono aumentare con il passare degli anni essendo legate alla crescita.
Nel caso concreto, parte ricorrente – che nulla ha allegato in ordine al lavoro svolto dall'ex- compagno- ha dichiarato che è aiutata dalla famiglia. Dal provvedimento di allontanamento del TPM del 2017 emerge, tuttavia, che l' era operaio edile e percepiva una retribuzione di circa 1.500,00 euro CP_1 mensili;
era già padre di due figli avuti dalla precedente unione. Nulla altro è stato dedotto né prodotto. Pertanto, alla luce di tali scarne evidenze istruttorie, si ritiene congrua la somma di € 500,00 quale contributo al mantenimento delle minori (con decorrenza dal ricorso) a carico dell' , da CP_1 corrispondersi mensilmente alla ricorrente, con adeguamento Istat da ottobre 2025. I genitori contribuiranno entrambi nella misura del 50% alle spese straordinarie, come da Protocollo del 2018.
Gli assegni unici per le minori saranno percepiti per intero dalla madre, affidataria esclusiva delle stesse.
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, decide come di seguito: Controparte_1
- Affida le minori e in via super-esclusiva alla madre, autorizzando il Per_1 Persona_4 genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse della figlia ai sensi dell'art. 337 quater cc;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere la somma di € 500,00 quale Controparte_1 contributo al mantenimento delle figlie, con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale da ottobre 2025;
- Pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva;
- Autorizza a percepire per intero gli assegni unici per le figlie;
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Si comunichi. Napoli, 12.9. 2025
Il Gi Dott.ssa Immacolata Cozzolino Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino
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