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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/08/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6626/2023
TRA
Parte_1
p.iva/c.f. P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Cravotta e Claudia Marini con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Cravotta sito in Venezia-Mestre, via Torino n. 180
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
c.f./p.iva P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Panto con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima sito in Treviso, via Longhin n. 1
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE Parte_1 come da foglio di conclusioni depositato il 25.06.2025.
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA MG GLOBAL SERVICES LIMITED: come da foglio di conclusioni depositato il 25.06.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 2 ottobre 2023, la società
[...]
Con
, d'ora in poi chiedeva che fosse ingiunto alla società Controparte_2 Parte_1
d'ora in poi , di pagare l'importo di euro 42.783,72 portato dalla fattura
[...] Pt_1
1 Con n. 15/E del 22.05.2023 relativa ad affari procacciati da e precisamente al corrispettivo maturato in relazione al I° SAL del condominio Brede II sito in IA
SC (CR) e al I° SAL del condominio sito in Palazzo IG (CR), via CP_3
UL n. 7.
La convenuta allegava nel ricorso di aver concluso con l'attrice il contratto di cui alla scrittura privata datata 04.05.2022 e di aver agito come procacciatore d'affari per conto di procurandole clienti e/o contratti di appalto per l'esecuzione di lavori di Pt_1 ristrutturazione e/o interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali correlate al c.d. Ecobonus.
Sosteneva di aver segnalato all'ingiunta una serie di condomìni i cui lavori erano già stati approvati in assemblea e che l'art. 3 del contratto stabiliva che, in tal caso, le spettava il 3% del corrispettivo complessivo dell'appalto affidato a . Pt_1
In base al contratto il calcolo delle provvigioni maturate sarebbe stato effettuato mensilmente mentre la liquidazione sarebbe avvenuta proporzionalmente agli incassi effettivamente percepiti da . Pt_1 Con aveva emesso fattura sulla base dei SAL redatti da tale Fops Engineering s.r.l. a cui era stata affidata la progettazione, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori nei cantieri della . Pt_1
Con Sino alla proposizione del ricorso il credito di per la segnalazione dei Condomìni ammontava ad euro 240.000,00.
Il 31.12.2023 sarebbe maturato un ulteriore credito di euro 270.000,00.
Il Tribunale di Padova, in data 2 ottobre 2023, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 42.783,72, oltre agli interessi moratori e alle spese del monitorio. Con L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando che avesse svolto attività di procacciamento in quanto, a suo dire, era stata la Fops Engineering a fornirle i nominativi di condomìni interessati ad eseguire interventi assoggettati ai benefici fiscali di cui al superbonus e sismabonus, tra cui i condomìni Brede II e . Contestava CP_3
Con la quantificazione operata da in quanto l'assemblea condominiale aveva deciso di eseguire gli interventi e di affidare l'esecuzione dei lavori alla con la medesima Pt_1 delibera. Infine, eccepiva l'inesigibilità del credito in quanto i crediti fiscali generati in occasione dei singoli SAL non erano definitivi e potevano essere revocati. Con Si costituiva la quale contestava l'assunto attoreo e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c..
2 Nel corso del giudizio il giudice rilevava d'ufficio che le S.U., con sentenza 02.08.2017
n. 19161, avevano ritenuto applicabile al procacciatore di affari la medesima disciplina prevista per il mediatore in tema di obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio pena la perdita della provvigione e con ordinanza pronunciata all'udienza del 15.10.2024 assegnava i termini ex art. 101 c.p.c..
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
*****
1.
Ciò premesso, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Il giudizio, inoltre, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
2.
Ciò detto, si rileva che le S.U. (sentenza n. 19161/2017), dopo aver illustrato le differenze tra la figura del mediatore (“mediatore è colui che mette in relazione duo o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. La sua attività si caratterizza per il fatto di essere imparziale rispetto alle parti messe in contatto, e il diritto alla provvigione sorge, ex art. 1755 c.c., solo quando la conclusione dell'affare è il risultato del suo intervento”) e quella di procacciatore d'affari (“Il procacciatore d'affari è invece un collaboratore occasionale la cui attività promozionale è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione;
egli è quindi collaboratore della società preponente (…), che svolge un'attività, caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. Il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste”), hanno chiarito che costituisce elemento comune ad entrambe le figure la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, ed elemento distintivo nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale mentre il procacciatore d'affari presta l'attività di intermediazione esclusivamente nell'interesse di una delle parti.
Requisito tipico del mediatore che distingue quest'ultimo dal procacciatore d'affari è, dunque, l'imparzialità. 3 Ciò che invece caratterizza l'attività di procacciatore d'affari è il rapporto di collaborazione in quanto il procacciatore d'affari agisce nell'esclusivo interesse del preponente, solitamente imprenditore.
Le S.U., quindi, dopo aver chiarito che l'attività di procacciatore d'affari configura una mediazione negoziale atipica, hanno stabilito che anche il procacciatore d'affari è assoggettato all'obbligo di iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui all'art. 2 della l. 39/1989 ovvero, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 che ha abrogato il ruolo dei mediatori, all'obbligo di presentare alla Camera di commercio territorialmente competente dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. cit. (Art. 73 “Attività di intermediazione commerciale e di affari”: 1. È soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
2. Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio
1989, n. 39, sono soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di agente d'affari non rientranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. (…) 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).), pena la perdita del diritto alla provvigione, salva l'ipotesi in cui l'attività sia svolta in modo occasionale (cioè non professionale o continuativo) e l'affare non abbia ad oggetto beni immobili o aziende.
3.1.
Ciò detto si rileva che costituiscono circostanze incontroverse: Con
- che non ha presentato la dichiarazione di inizio attività; Con
- che ha svolto l'attività per cui è causa in modo professionale e continuativo.
3.2.
Peraltro, sin dal ricorso per ingiunzione la convenuta ha dedotto di aver segnalato alla una serie di condomìni interessati all'esecuzione di interventi di ristrutturazione Pt_1
e/o oggetto dei vari ecobonus (Condominio AB di CR (CR), Condominio DE di IA
SC (CR), Condominio Brede II di IA SC (CR), Condominio UL di Palazzo IG
(CR), Condominio BB (palazzi A, B e C) di IG (CR), , Controparte_4
Condominio Magnolia-Mimosa-DE di MA (CR)), di aver Controparte_5
4 maturato un credito nei confronti dell'attrice superiore ad euro 240.000,00 e che di lì a breve avrebbe maturato un ulteriore credito di euro 270.000,00.
Il numero degli affari (10), il valore complessivo degli affari (superiore ad euro 15.000.000
v. doc. 11 monit.) e la fascia temporale in cui detti affari si collocano (da maggio ad ottobre Con 2022) costituiscono elementi da cui emerge in modo inequivoco che ha svolto l'attività per cui è causa in modo professionale e continuativo e certamente non occasionale.
4. Con Costituisce, quindi, una questione decisiva stabilire se era tenuta a presentare la dichiarazione di inizio attività prevista dall'art. 73 del d.lgs. n. 59/2010 in quanto, qualora vi fosse tenuta, la convenuta non avrebbe diritto al pagamento delle provvigioni ai sensi dell'art. 6 della legge n. 39/1989.
5.1.
In merito alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti si Con rileva che nel ricorso per ingiunzione ha dedotto di aver svolto attività di procacciatore d'affari e che il rapporto tra le parti era disciplinato dalla scrittura privata datata 04.05.2022.
5.2. Con Nella memoria ex art. 101 c.p.c. depositata il 25.11.2024, ha, invece, sostenuto che l'indicazione di “Procacciatore d'affari” contenuta nel contratto era un mero errore;
di non aver svolto attività di procacciatore d'affari né di beni immobili né di beni mobili e di non aver effettuato alcuna raccolta di ordini o proposte contrattuali ma di essersi limitata ad effettuare delle “mere segnalazioni”, attività quest'ultima che non configurerebbe mediazione né tipica né atipica.
5.3.
Effettivamente nella scrittura privata del 04.05.2022 il rapporto tra le parti è così definito: “Contratto di segnalazione di possibili clienti per l'esecuzione di lavori-servizi- interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali “ecobonus” e/o collegati agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione immobiliare”; e non ha contestato che Pt_1
Con l'attività svolta da sia consistita nel segnalare i Condomìni interessati ad eseguire gli interventi di ristrutturazione e/o assoggettati ai vari Ecobonus.
5.4.
5 Tuttavia dal medesimo documento contrattuale emergono anche una serie di elementi tali da inquadrare la fattispecie nel modello tipico della mediazione atipica e precisamente: Con è indicata come il “Procacciatore”; la provvigione pattuita è dovuta solo nel caso di Con buon esito dell'affare (art. 3.1); non aveva alcun obbligo di procacciare gli affari per conto di (artt.
5.1 e 5.2). Pt_1
5.6.
Riguardo a quest'ultimo aspetto si rileva, per completezza e per quanto occorrer possa, Con che non avendo assunto l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti per conto di nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la prestazione della Pt_1 convenuta non è stabile ma dipende esclusivamente dall'iniziativa di quest'ultima e quindi non è assimilabile a quella dell'agente che, com'è noto, ha l'obbligo di iscrizione solo ai fini contributivi e ha diritto alla provvigione anche in assenza di iscrizione (cfr.
S.U. 19161/2017).
5.7. Con Riguardo al fatto che gli affari procacciati da non avrebbero ad oggetto né beni mobili né beni immobili, si rileva che chiunque svolga attività di mediazione tipica o atipica in modo professionale o continuativo, ha l'obbligo di presentare la dichiarazione di inizio attività alla Camera di commercio, non solo se l'oggetto della intermediazione sia un bene immobile, un'azienda o un bene mobile, ma qualsiasi sia l'oggetto della intermediazione (cfr. S.U. n. 19161/2017 in parte motiva: “Ove viceversa l'attività sia svolta a titolo professionale, deve ritenersi che qualsiasi forma assuma la mediazione e qualsiasi sia l'oggetto della intermediazione, e quindi anche i beni mobili, il mediatore, tipico o atipico è tenuto all'iscrizione nel ruolo
(ora nel registro delle imprese o nel repertorio delle attività economiche), con tutte le conseguenze che dalla mancanza di iscrizione derivano quanto al diritto alla provvigione”; v. anche sentenza n. 146/2024 del Tribunale di L'Aquila che, in un caso di procacciamento di contratti di appalto, ha rigettato la domanda attorea di pagamento della provvigione in quanto l'attore non era iscritto al registro delle imprese come procacciatore d'affari; v. anche sentenza n. 5825/2017 del Tribunale di Palermo che, sempre in un caso di procacciamento di contratti di appalto, ha stabilito che la convenuta-opposta, non iscritta come procacciatore di affari presso la Camera di commercio, aveva diritto al pagamento della provvigione in quanto si trattava di attività svolta occasionalmente;
v. anche sentenza n. 169/2018 del Tribunale di
Pordenone che, sempre in un caso di procacciamento di contratti di appalto, ha dichiarato la nullità del contratto di mediazione atipica in quanto l'attività di procacciatore era svolta in modo professionale e l'attore non era iscritto alla Camera di commercio).
5.8. Con In merito al rilievo di che l'attività oggetto della domanda monitoria non configurerebbe mediazione né tipica né atipica in quanto lei si sarebbe limitata a
6 segnalare i nominativi dei condomìni interessati all'esecuzione di interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico rientranti nei vari ecobonus, si rileva che ai sensi dell'art. 1754 c.c. si qualifica mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, risultando idonea al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione anche l'esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, non rilevando, a tale scopo, che il mediatore debba partecipare attivamente anche alle successive trattative (cfr. Cass., sez. 3, sentenza n. 28231/2005).
Quindi anche la ricerca e la mera segnalazione di potenziali clienti costituisce attività di mediazione.
Pertanto, si ritiene che rientri nel perimetro della mediazione atipica anche il contratto di procacciatore d'affari con cui una parte incarica l'altra, senza alcun vincolo, di svolgere un'attività intesa alla ricerca di persone interessate alla conclusione di uno o più affari (cfr. anche Cass. 2828/2016 secondo cui la prestazione del procacciatore può consistere anche nella mera segnalazione di potenziali clienti). Con L'attività svolta da è, quindi, di procacciatore d'affari in quanto la convenuta ha messo in contatto la con i condomìni interessati agli interventi di Pt_1 ristrutturazione e di efficientamento energetico che potevano usufruire dei vari ecobonus al fine di promuovere la conclusione di contratti di appalto aventi ad oggetto l'esecuzione di tali opere.
Conseguentemente, a prescindere dalla sorte del contratto sottoscritto dalle parti ed essendo l'iscrizione alla Camera di commercio elemento costitutivo della domanda Con monitoria, non ha diritto al pagamento delle provvigioni.
6.
L'opposizione è, pertanto, fondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
7.
La domanda ex art. 96 di parte convenuta-opposta va rigettata per il difetto del presupposto della soccombenza.
8.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(1.701+1.204+903+1.452,50=5.260,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
7 Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 6626/2023 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 2298/2023 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il
2 ottobre 2023;
2) Condanna la convenuta-opposta a rifondere all'attrice-opponente le spese di lite che liquida nell'importo complessivo di euro 5.546,50 di cui euro 5.260,50 per compenso ed euro 286,00 per anticipazioni, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 23 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6626/2023
TRA
Parte_1
p.iva/c.f. P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Cravotta e Claudia Marini con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Cravotta sito in Venezia-Mestre, via Torino n. 180
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
c.f./p.iva P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Panto con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima sito in Treviso, via Longhin n. 1
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE Parte_1 come da foglio di conclusioni depositato il 25.06.2025.
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA MG GLOBAL SERVICES LIMITED: come da foglio di conclusioni depositato il 25.06.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 2 ottobre 2023, la società
[...]
Con
, d'ora in poi chiedeva che fosse ingiunto alla società Controparte_2 Parte_1
d'ora in poi , di pagare l'importo di euro 42.783,72 portato dalla fattura
[...] Pt_1
1 Con n. 15/E del 22.05.2023 relativa ad affari procacciati da e precisamente al corrispettivo maturato in relazione al I° SAL del condominio Brede II sito in IA
SC (CR) e al I° SAL del condominio sito in Palazzo IG (CR), via CP_3
UL n. 7.
La convenuta allegava nel ricorso di aver concluso con l'attrice il contratto di cui alla scrittura privata datata 04.05.2022 e di aver agito come procacciatore d'affari per conto di procurandole clienti e/o contratti di appalto per l'esecuzione di lavori di Pt_1 ristrutturazione e/o interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali correlate al c.d. Ecobonus.
Sosteneva di aver segnalato all'ingiunta una serie di condomìni i cui lavori erano già stati approvati in assemblea e che l'art. 3 del contratto stabiliva che, in tal caso, le spettava il 3% del corrispettivo complessivo dell'appalto affidato a . Pt_1
In base al contratto il calcolo delle provvigioni maturate sarebbe stato effettuato mensilmente mentre la liquidazione sarebbe avvenuta proporzionalmente agli incassi effettivamente percepiti da . Pt_1 Con aveva emesso fattura sulla base dei SAL redatti da tale Fops Engineering s.r.l. a cui era stata affidata la progettazione, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori nei cantieri della . Pt_1
Con Sino alla proposizione del ricorso il credito di per la segnalazione dei Condomìni ammontava ad euro 240.000,00.
Il 31.12.2023 sarebbe maturato un ulteriore credito di euro 270.000,00.
Il Tribunale di Padova, in data 2 ottobre 2023, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 42.783,72, oltre agli interessi moratori e alle spese del monitorio. Con L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando che avesse svolto attività di procacciamento in quanto, a suo dire, era stata la Fops Engineering a fornirle i nominativi di condomìni interessati ad eseguire interventi assoggettati ai benefici fiscali di cui al superbonus e sismabonus, tra cui i condomìni Brede II e . Contestava CP_3
Con la quantificazione operata da in quanto l'assemblea condominiale aveva deciso di eseguire gli interventi e di affidare l'esecuzione dei lavori alla con la medesima Pt_1 delibera. Infine, eccepiva l'inesigibilità del credito in quanto i crediti fiscali generati in occasione dei singoli SAL non erano definitivi e potevano essere revocati. Con Si costituiva la quale contestava l'assunto attoreo e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c..
2 Nel corso del giudizio il giudice rilevava d'ufficio che le S.U., con sentenza 02.08.2017
n. 19161, avevano ritenuto applicabile al procacciatore di affari la medesima disciplina prevista per il mediatore in tema di obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio pena la perdita della provvigione e con ordinanza pronunciata all'udienza del 15.10.2024 assegnava i termini ex art. 101 c.p.c..
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
*****
1.
Ciò premesso, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Il giudizio, inoltre, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
2.
Ciò detto, si rileva che le S.U. (sentenza n. 19161/2017), dopo aver illustrato le differenze tra la figura del mediatore (“mediatore è colui che mette in relazione duo o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. La sua attività si caratterizza per il fatto di essere imparziale rispetto alle parti messe in contatto, e il diritto alla provvigione sorge, ex art. 1755 c.c., solo quando la conclusione dell'affare è il risultato del suo intervento”) e quella di procacciatore d'affari (“Il procacciatore d'affari è invece un collaboratore occasionale la cui attività promozionale è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione;
egli è quindi collaboratore della società preponente (…), che svolge un'attività, caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. Il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste”), hanno chiarito che costituisce elemento comune ad entrambe le figure la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, ed elemento distintivo nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale mentre il procacciatore d'affari presta l'attività di intermediazione esclusivamente nell'interesse di una delle parti.
Requisito tipico del mediatore che distingue quest'ultimo dal procacciatore d'affari è, dunque, l'imparzialità. 3 Ciò che invece caratterizza l'attività di procacciatore d'affari è il rapporto di collaborazione in quanto il procacciatore d'affari agisce nell'esclusivo interesse del preponente, solitamente imprenditore.
Le S.U., quindi, dopo aver chiarito che l'attività di procacciatore d'affari configura una mediazione negoziale atipica, hanno stabilito che anche il procacciatore d'affari è assoggettato all'obbligo di iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui all'art. 2 della l. 39/1989 ovvero, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 che ha abrogato il ruolo dei mediatori, all'obbligo di presentare alla Camera di commercio territorialmente competente dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. cit. (Art. 73 “Attività di intermediazione commerciale e di affari”: 1. È soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
2. Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio
1989, n. 39, sono soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di agente d'affari non rientranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. (…) 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).), pena la perdita del diritto alla provvigione, salva l'ipotesi in cui l'attività sia svolta in modo occasionale (cioè non professionale o continuativo) e l'affare non abbia ad oggetto beni immobili o aziende.
3.1.
Ciò detto si rileva che costituiscono circostanze incontroverse: Con
- che non ha presentato la dichiarazione di inizio attività; Con
- che ha svolto l'attività per cui è causa in modo professionale e continuativo.
3.2.
Peraltro, sin dal ricorso per ingiunzione la convenuta ha dedotto di aver segnalato alla una serie di condomìni interessati all'esecuzione di interventi di ristrutturazione Pt_1
e/o oggetto dei vari ecobonus (Condominio AB di CR (CR), Condominio DE di IA
SC (CR), Condominio Brede II di IA SC (CR), Condominio UL di Palazzo IG
(CR), Condominio BB (palazzi A, B e C) di IG (CR), , Controparte_4
Condominio Magnolia-Mimosa-DE di MA (CR)), di aver Controparte_5
4 maturato un credito nei confronti dell'attrice superiore ad euro 240.000,00 e che di lì a breve avrebbe maturato un ulteriore credito di euro 270.000,00.
Il numero degli affari (10), il valore complessivo degli affari (superiore ad euro 15.000.000
v. doc. 11 monit.) e la fascia temporale in cui detti affari si collocano (da maggio ad ottobre Con 2022) costituiscono elementi da cui emerge in modo inequivoco che ha svolto l'attività per cui è causa in modo professionale e continuativo e certamente non occasionale.
4. Con Costituisce, quindi, una questione decisiva stabilire se era tenuta a presentare la dichiarazione di inizio attività prevista dall'art. 73 del d.lgs. n. 59/2010 in quanto, qualora vi fosse tenuta, la convenuta non avrebbe diritto al pagamento delle provvigioni ai sensi dell'art. 6 della legge n. 39/1989.
5.1.
In merito alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti si Con rileva che nel ricorso per ingiunzione ha dedotto di aver svolto attività di procacciatore d'affari e che il rapporto tra le parti era disciplinato dalla scrittura privata datata 04.05.2022.
5.2. Con Nella memoria ex art. 101 c.p.c. depositata il 25.11.2024, ha, invece, sostenuto che l'indicazione di “Procacciatore d'affari” contenuta nel contratto era un mero errore;
di non aver svolto attività di procacciatore d'affari né di beni immobili né di beni mobili e di non aver effettuato alcuna raccolta di ordini o proposte contrattuali ma di essersi limitata ad effettuare delle “mere segnalazioni”, attività quest'ultima che non configurerebbe mediazione né tipica né atipica.
5.3.
Effettivamente nella scrittura privata del 04.05.2022 il rapporto tra le parti è così definito: “Contratto di segnalazione di possibili clienti per l'esecuzione di lavori-servizi- interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali “ecobonus” e/o collegati agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione immobiliare”; e non ha contestato che Pt_1
Con l'attività svolta da sia consistita nel segnalare i Condomìni interessati ad eseguire gli interventi di ristrutturazione e/o assoggettati ai vari Ecobonus.
5.4.
5 Tuttavia dal medesimo documento contrattuale emergono anche una serie di elementi tali da inquadrare la fattispecie nel modello tipico della mediazione atipica e precisamente: Con è indicata come il “Procacciatore”; la provvigione pattuita è dovuta solo nel caso di Con buon esito dell'affare (art. 3.1); non aveva alcun obbligo di procacciare gli affari per conto di (artt.
5.1 e 5.2). Pt_1
5.6.
Riguardo a quest'ultimo aspetto si rileva, per completezza e per quanto occorrer possa, Con che non avendo assunto l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti per conto di nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la prestazione della Pt_1 convenuta non è stabile ma dipende esclusivamente dall'iniziativa di quest'ultima e quindi non è assimilabile a quella dell'agente che, com'è noto, ha l'obbligo di iscrizione solo ai fini contributivi e ha diritto alla provvigione anche in assenza di iscrizione (cfr.
S.U. 19161/2017).
5.7. Con Riguardo al fatto che gli affari procacciati da non avrebbero ad oggetto né beni mobili né beni immobili, si rileva che chiunque svolga attività di mediazione tipica o atipica in modo professionale o continuativo, ha l'obbligo di presentare la dichiarazione di inizio attività alla Camera di commercio, non solo se l'oggetto della intermediazione sia un bene immobile, un'azienda o un bene mobile, ma qualsiasi sia l'oggetto della intermediazione (cfr. S.U. n. 19161/2017 in parte motiva: “Ove viceversa l'attività sia svolta a titolo professionale, deve ritenersi che qualsiasi forma assuma la mediazione e qualsiasi sia l'oggetto della intermediazione, e quindi anche i beni mobili, il mediatore, tipico o atipico è tenuto all'iscrizione nel ruolo
(ora nel registro delle imprese o nel repertorio delle attività economiche), con tutte le conseguenze che dalla mancanza di iscrizione derivano quanto al diritto alla provvigione”; v. anche sentenza n. 146/2024 del Tribunale di L'Aquila che, in un caso di procacciamento di contratti di appalto, ha rigettato la domanda attorea di pagamento della provvigione in quanto l'attore non era iscritto al registro delle imprese come procacciatore d'affari; v. anche sentenza n. 5825/2017 del Tribunale di Palermo che, sempre in un caso di procacciamento di contratti di appalto, ha stabilito che la convenuta-opposta, non iscritta come procacciatore di affari presso la Camera di commercio, aveva diritto al pagamento della provvigione in quanto si trattava di attività svolta occasionalmente;
v. anche sentenza n. 169/2018 del Tribunale di
Pordenone che, sempre in un caso di procacciamento di contratti di appalto, ha dichiarato la nullità del contratto di mediazione atipica in quanto l'attività di procacciatore era svolta in modo professionale e l'attore non era iscritto alla Camera di commercio).
5.8. Con In merito al rilievo di che l'attività oggetto della domanda monitoria non configurerebbe mediazione né tipica né atipica in quanto lei si sarebbe limitata a
6 segnalare i nominativi dei condomìni interessati all'esecuzione di interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico rientranti nei vari ecobonus, si rileva che ai sensi dell'art. 1754 c.c. si qualifica mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, risultando idonea al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione anche l'esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, non rilevando, a tale scopo, che il mediatore debba partecipare attivamente anche alle successive trattative (cfr. Cass., sez. 3, sentenza n. 28231/2005).
Quindi anche la ricerca e la mera segnalazione di potenziali clienti costituisce attività di mediazione.
Pertanto, si ritiene che rientri nel perimetro della mediazione atipica anche il contratto di procacciatore d'affari con cui una parte incarica l'altra, senza alcun vincolo, di svolgere un'attività intesa alla ricerca di persone interessate alla conclusione di uno o più affari (cfr. anche Cass. 2828/2016 secondo cui la prestazione del procacciatore può consistere anche nella mera segnalazione di potenziali clienti). Con L'attività svolta da è, quindi, di procacciatore d'affari in quanto la convenuta ha messo in contatto la con i condomìni interessati agli interventi di Pt_1 ristrutturazione e di efficientamento energetico che potevano usufruire dei vari ecobonus al fine di promuovere la conclusione di contratti di appalto aventi ad oggetto l'esecuzione di tali opere.
Conseguentemente, a prescindere dalla sorte del contratto sottoscritto dalle parti ed essendo l'iscrizione alla Camera di commercio elemento costitutivo della domanda Con monitoria, non ha diritto al pagamento delle provvigioni.
6.
L'opposizione è, pertanto, fondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
7.
La domanda ex art. 96 di parte convenuta-opposta va rigettata per il difetto del presupposto della soccombenza.
8.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(1.701+1.204+903+1.452,50=5.260,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
7 Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 6626/2023 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 2298/2023 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il
2 ottobre 2023;
2) Condanna la convenuta-opposta a rifondere all'attrice-opponente le spese di lite che liquida nell'importo complessivo di euro 5.546,50 di cui euro 5.260,50 per compenso ed euro 286,00 per anticipazioni, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 23 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
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