Sentenza 23 dicembre 2024
Decreto cautelare 18 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 10 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 18 aprile 2025
Parere definitivo 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/04/2025, n. 3387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3387 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03387/2025REG.PROV.COLL.
N. 00436/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 436 del 2025, proposto dai signori -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocata Tiziana Servillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli, Sezione V, 20 dicembre 2024, n. 7214, resa tra le parti, non notificata e concernente il trattamento ABA;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità dei provvedimenti con cui la ASL di Caserta ha disposto l’erogazione non in ambiente protetto ma presso l’abitazione o la scuola del trattamento ABA in favore di un minore affetto dal disturbo dello spettro autistico grave.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, gli odierni appellanti, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore menzionato in epigrafe, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, “ del progetto ABA del Distretto sanitario n. 18 prot. n. 0118938/DS18 dell'08/05/2024 con il quale sono state eliminate le ore ambulatoriali e per l'accertamento in sede di giurisdizione esclusiva del diritto del minore ad avere dal SSN tramite l'ASL di Caserta un trattamento riabilitativo ABA come previsto dalle Linee Guida 21 dell'ISS con ore di terapia anche ambulatoriali;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati (…) il 19\6\2024:
per l’annullamento:
1) della delibera n. 1128 del 21/06/2023 nella parte in cui il trattamento ABA viene limitato solo ed esclusivamente nei contesti di vita e cioè alle sole terapie domiciliari e scolastiche ”.
2. Dopo aver sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati con decreto cautelare 14 maggio 2024, n. 1000 e con ordinanza cautelare 11 giugno 2024, n. 1184, non impugnata, il Tribunale territoriale ha respinto il ricorso con sentenza 20 dicembre 2024, n. 7214, ritenendo i provvedimenti dell’Amministrazione frutto di un’adeguata istruttoria e sufficientemente motivati.
3. Con appello notificato e depositato il 17 gennaio 2025, è stata chiesta la riforma, previa istanza cautelare, della sentenza impugnata, riproponendo, anche in chiave critica della decisione del Tar, le doglianze dedotte in primo grado e affidano il proprio gravame a cinque mezzi di censura, con i quali lamentano:
“ I – ERROR IN IUDICANDO SUL RIGETTO DELL’ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ ”: secondo gli appellanti, il primo giudice avrebbe erroneamente ed implicitamente respinto il motivo di ricorso con il quale veniva lamentata l’inammissibilità della motivazione postuma, contenuta soltanto nella memoria difensiva di primo grado della ASL, alla delibera dell’Azienda n. 1128 del 21 giugno 2023, che sarebbe totalmente immotivata sul punto della eliminazione indiscriminata per tutti i casi e per tutti gli autistici, anche di livello II e III, che necessitano di logopedia cognitivo-comportamentale in “ambiente strutturato”, definito dall’ASL “ambulatorio”;
“ II – ERROR IN IUDICANDO SULLA CONTRADDITTORIETÀ DEL RICORSO E SULLA POSSIBILITÀ DI CREARE A CASA E A SCUOLA GLI AMBIENTI CONSONI ALLA LOGOPEDIA ABA ”: con tale mezzo viene lamentata l’erronea commistione operata dalla ASL e condivisa dal Tar tra “ambulatorio” e “ambiente strutturato”, unico deputato all’erogazione di terapie appropriate per i soggetti gli autistici;
“ III – ERROR IN IUDICANDO SULLE DIFFICOLTÀ ORGANIZZATIVE DEL CINETIC ”: con tale motivo, gli appellanti deducono che l’Amministrazione ha inammissibilmente integrato con motivazione postuma il provvedimento impugnato, venendo in questa sede in rilievo l’illegittimità dell’eliminazione per tutti e in ogni caso le prestazioni da rendere in ambiente strutturato, con conseguente compromissione dei benefici derivanti dalla logopedia cognitivo-comportamentale per gli autistici che ne hanno bisogno;
“ IV – ERROR IN IUDICANDO SULLA ELIMINAZIONE INDISCRIMINATA DELLE ORE CD. AMBULATORIAL ”: gli appellanti contestano la decisione di prime cure, anche nella parte in cui ha ritenuto legittima la scelta di coinvolgere nella scelta organizzativa della ASL indiscriminatamente tutti gli autistici, anche quelli che necessitano di logopedia e psicomotricità in ambiente protetto;
“ V – ERROR IN IUDICANDO SUL RIGETTO DEL III MOTIVO RELATIVO ALLA MANCATA VISITA DA PARTE DELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE E PER MANCATA SOMMINISTRAZIONE DEI TEST ”: il motivo tende a dimostrare l’illegittimità del progetto terapeutico impugnato perché predisposto da una sola specialista anziché dall’equipe multidisciplinare, che ha preso in carico a suo tempo il paziente.
4. La ASL si è costituita in giudizio memoria depositata il 10 febbraio 2025, con la quale ha resistito all’appello e alla domanda cautelare, di cui ha chiesto il rigetto.
5. Con decreto cautelare 18 gennaio 2025, n. 234 e con ordinanza 14 febbraio 2025, n. 639, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, fissando per la discussione del merito l’udienza del 10 aprile 2025.
6. L’Azienda Sanitaria Locale ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 10 marzo 2025 e all’udienza del 10 aprile la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è fondato e i mezzi di gravame in cui si articola possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di economia processuale.
8. Osserva preliminarmente il Collegio che le evidenze scientifiche dimostrano che la terapia prevista per i soggetti con disturbo dello spettro autistico deve essere individuata caso per caso, calibrando le scelte mediche e di supporto in base alle esigenze del singolo paziente, in modo da assicurare, se non la guarigione, difficilmente prospettabile in patologie come quelle in argomento, quanto meno condizioni di vita accettabili per l’interessato e per le famiglie che lo assistono.
Nell’ottobre del 2023, l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato “ Le Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti ”, contenenti indicazioni terapeutiche per il trattamento della patologia in esame, classificando gli interventi “ in base al loro approccio: comportamentale, incentrato sulla comunicazione sociale e sullo sviluppo multimodale. ”
Quanto agli Interventi comprensivi comportamentali individuali basati sui criteri dell’ Applied Behavioral Analysis (ABA), l’ISS ha stabilito che “ l’approccio comprensivo individuale basato sui principi ABA è un tipo di trattamento terapeutico abilitativo/riabiliativo basato sui principi del comportamentismo che usa diverse tecniche, tra cui il condizionamento classico ed il condizionamento operante, per favorire il cambiamento di comportamenti di rilevanza sociale ” e che “ le competenze target che vengono interessate dall’intervento ABA sono scelte in base alle aree funzionali del bisogno del bambino ”, chiarendo che “ l’intervento ABA può definirsi comprensivo se le competenze del bambino che vengono ad essere oggetto dell’intervento sono molteplici ed includono le competenze sociali, comunicative e adattive, mentre si può definire focalizzato quando ad essere oggetto dell’intervento è una singola area o comportamento ”.
In ogni caso, come pure messo in evidenza dalla stessa ASL (cfr. pagina 7 della sua memoria del 7 febbraio 2025), l’Istituto Superiore di Sanità ha previsto che l’obiettivo terapeutico può essere raggiunto soltanto “ tramite un approccio altamente strutturato nel contesto isolato di un’interazione a uno a uno con il terapeuta ”.
Da questo punto di vista, dunque, le stesse Linee Guida cui si è riferita l’Amministrazione appellata nell’emanazione dell’atto impugnato in primo grado restituiscono un quadro degli interventi da adottare in cui l’efficacia della riabilitazione è in tutta evidenza subordinata al rapporto uno ad uno tra specialista e paziente in un ambiente protetto, vale a dire isolato dal contesto della vita quotidiana del soggetto autistico.
In questa prospettiva, il cambio del piano terapeutico, realizzato sdoppiando le modalità di erogazione del trattamento ABA in modo tale da negare le ore cosiddette “ambulatoriali” di logopedia e psicomotricità e motivato dalla ASL sulla base di proprie esigenze organizzative, non risponde ai criteri cui deve ispirarsi l’erogazione del servizio sanitario in applicazione dei LEA in materia, comportando di fatto se non l’elisione, per certo la riduzione dei benefici che possono ragionevolmente attendersi dagli interventi in favore dei soggetti autistici, considerato che, pur nel ristretto limite del sindacato giurisdizionale di attività connotate da ampi margini di discrezionalità come quelle per cui è causa, la scelta dell’Azienda Sanitaria di separare in due segmenti un unico trattamento terapeutico si configura inappropriata e non adeguatamente motivata,
In altri termini, l’Amministrazione, pur considerando la necessità del trattamento di logopedia e psicomotricità già erogato con l’unico contratto ABA negli anni precedenti, ha irragionevolmente stabilito di duplicare le modalità di svolgimento della terapia, così negando in concreto l’erogazione efficace della prestazione.
E ciò indipendentemente dalla necessità di tenere conto delle liste di attesa che gli enti accreditati devono rispettare, secondo logiche che, come osservato dalla parte appellante, non emergono nei provvedimenti in contestazione e che non rilevano in ordine alla verifica della loro legittimità.
A ciò si aggiunga che la pretesa di erogare le prestazioni terapeutiche non più in un ambiente protetto ma a scuola e a casa non risponde alle stesse Linee Guida citate, che raccomandano, come osservato,
un “ contesto isolato di un’interazione a uno a uno con il terapeuta ”, non potendosi pretendere che l’istituzione scolastica o la famiglia siano in grado di attrezzare uno spazio protetto e immune dai rischi di condizionamento derivanti dalla presenza di altre persone presenti nel luogo individuato per il trattamento: l’Amministrazione non può pretendere che la scuola o la famiglia, ammesso che possano disporne, dedichino uno spazio circoscritto e interdetto per consentire al minore di sottoporsi alla terapia.
In altre parole, proprio l’esigenza di tarare le cure in funzione delle caratteristiche proprie del singolo soggetto affetto dallo spettro autistico impone di consentire l’accesso a questo tipo di terapia anche a coloro che necessitano di logopedia e psicomotricità in ambiente a ciò strutturato e al riparo da stimoli provenienti dall’esterno, soprattutto dai genitori o da altri familiari.
Rileva da ultimo la Sezione che i provvedimenti impugnati sono stati emanati in seguito ad un’istruttoria errata, che ha visto coinvolta soltanto la neuropsichiatra infantile incaricata del monitoraggio della terapia (cfr. pagina 12 della memoria di costituzione della ASL) e non l’intero gruppo interdisciplinare dei professionisti che aveva preso in carico il minore ed al quale solo è deputato il compito di provvedere in ordine all’eventuale modifica del trattamento.
9. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata va accolto il ricorso di primo grado.
10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 436/2025), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Condanna l’ASL Caserta a rifondere le spese del doppio grado di giudizio alla parte appellante, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.