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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/12/2025, n. 4781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4781 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1190/2025 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. MICHELE GERONIMO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. ANNA FARETRA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2025, il ricorrente di cui in epigrafe
- premesso di essere dipendente della sin dal 30.09.2010, in CP_1 servizio presso il P.O. Di Venere, UOC di terapia intensiva neonatale, con mansioni di C.P.S. Infermiere, inquadrato in categoria D2 del CCNL Comparto
Sanità Pubblica;
che, nel periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020, aveva svolto in maniera esclusiva attività di attività di C.P.S. infermiere per l'ospedale Di Venere di Bari per complessivi 36 turni di servizio;
che la struttura presso cui era stato impiegato a far data dal 15.03.2020 (Terapia intensiva neonatale) rientrava tra quelle indicate nella fascia A) dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020 (concernente le modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, convertito in
Legge n. 27/2020 e modificato dal D.L. n. 34/2020); di non aver ricevuto l'incentivo effettivamente spettante, essendogli stata esclusivamente corrisposta la somma di € 1.468,65; agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma di € 799,35 a titolo di incentivo Covid, in ragione dello svolgimento di attività rientranti nella Fascia A) dell'Accordo sindacale regionale del 28.05.2020, maturato per il periodo dal 15 marzo al 15 Maggio 2020;
b) Per l'effetto, condannare la in persona del Direttore Generale, Pt_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari al Lungomare Starita n.
6, al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di € 799,35 per il titolo appena citato;
c) Condannare la convenuta, alle spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, per fattane anticipazione”.
La si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_2
All'odierna udienza in trattazione scritta, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto per le medesime ragioni, condivise da questo giudice e di seguito riportate, esposte da altri colleghi di questa
Sezione Lavoro del Tribunale di Bari con riferimento a casi analoghi (cfr. sentenza n. 1255/2023 pubbl. il 02/05/2023, estensore dott. Francesco De
Giorgi, nonché sentenza 284/2023 pubbl. il 01/02/2023, estensore dott.
NZ AR Tedesco).
Tanto premesso, va evidenziato che la legislazione relativa all'indennità richiesta prevede che ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 “Per
l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Ai sensi del 2° comma “Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
In base alla L.R. Puglia n. 12/2020, art. 5, “La Regione, promuove presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l.
18/2020, indennità il maggior rischio di esposizione al COVID-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”.
In base all'accordo regionale del 28.5.2020 “1) Nell'ambito di ciascuna
, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, co.1 del Parte_3
D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei
(cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”.
Per il personale coinvolto è stato previsto un premio – in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo quattro fasce:
- FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “Se coinvolti nell'emergenza COVID
Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie
Intensive, Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità
Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”;
- FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa
Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”;
- FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”;
- FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
Nel caso di specie è documentato che il ricorrente ha prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020 e sia stato coinvolto nella emergenza Covid.
Il ricorrente difatti risulta essere stato applicato a far data dal
15.03.2020 presso l'unità terapia intensiva cardiologia dell'Ospedale San
AO, la quale rientra tra quelle indicate nella fascia A) dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020.
E' infondata inoltre l'ulteriore difesa della circa il calcolo al CP_1 netto e non al lordo degli importi. Sul punto è intervenuta di recente la
Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro-, la quale si è pronunciata nei seguenti termini: “… venendo al merito della controversia, non può condividersi la tesi dell'Amministrazione appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel liquidare le somme rivendicate al lavoratore per aver omesso di considerare le decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP.
A tal uopo, preliminarmente è opportuno rilevare che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2 d.lgs.
446/1997, il presupposto impositivo dell'imposta IRAP è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito la portata applicativa di tale disposizione evidenziando che “il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in nudo non occasionale di lavoro altrui” (cfr. Cass. SS.UU. 9451/2016; in termini Cass. 26702/2024).
Ebbene, a fronte del tenore testuale delle disposizioni in commento, così come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, è dunque evidente come sotto il profilo oggettivo e soggettivo, giammai il lavoratore odierno appellato potrebbe ritenersi personalmente soggetto ad imposta IRAP tenuto conto che l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata è riferibile esclusivamente all (profilo Parte_4 oggettivo;
cfr. Cass. 199/2016; 2333/2016; 155/2020) e non già al dipendente, il quale, peraltro, non riveste il ruolo di responsabile della medesima organizzazione (profilo soggettivo).
Come evidenziato dalla S.C., infatti, la personale responsabilità dell'organizzazione diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi, riveste portata fondamentale nella prospettiva dell'assoggettabilità ad imposta IRAP;
non a caso, anche con riferimento ai lavoratori autonomi, la S.C. ha escluso la debenza di tale imposta nell'ipotesi in cui il soggetto, benchè inserito in una autonoma organizzazione, non ne rivesta il ruolo di responsabile (cfr. ex pl. Cass.
27154/2024; 19397/2022). Se già tali considerazioni consentono di escludere l'assoggettabilità ad
IRAP delle somme rivendicate dal lavoratore, deve poi evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di assoggettabilità ad IRAP delle prestazioni intra moenia dai dirigenti medici – i cui principi possono essere certamente estesi anche alla fattispecie in esame – tale imposta non può essere oggetto di “traslazione”, comportando così una decurtazione dei compensi dovuti al lavoratore.
Ed invero, come rilevato espressamente da Cass. 20010/2022, l non Pt_4 può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio (cfr. da ultimo Cass. 13399/2023).
Trattasi di principi, già espressi in tema di compensi per le prestazioni rese in regime libero professionale, che si pongono in linea con la disciplina normativa di riferimento ovvero il d.lgs. n. 446/1997 secondo cui: a) “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta” (art. 2); b) l'imposta “è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi” (art. 30).
Dunque, se è vero che dell'IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista (“le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali” Cass.
21398/2019), nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001 è altrettanto vero che “le non possono unilateralmente Parte_5 modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata” (cfr. Cass. 20010/2022).
9.Ferme restando le suesposte assorbenti considerazioni, sotto altro e diverso profilo, v'è poi che neppure la più attenta disamina del contenuto dell'Accordo Regionale Sindacale, sottoscritto il 28.5.2020 dalle Organizzazioni Sindacali e dalla consente di aderire alla CP_2 tesi propugnata dall'odierna appellante.
9.1. Detto accordo, infatti è chiaro nello stabilire che “…per le finalità di cui all'art. 1, comma 1 della Tabella A richiamata nella su citata disposizione, prevede per la uno stanziamento di E. CP_2
16.582,736,00 al lordo di oneri e IRAP. Allo stesso fine l'art. 2, comma
10, DL n. 34 dl 1905/2020, ha stanziato ulteriori risorse pari ad E.
12.581.332,00, al lordo di oneri ed IRAP” ed aggiunge poi, con riferimento agli importi derivanti dalla distribuzione delle risorse fra i diversi
“aziende/enti” sanitarie ed indicati in apposta tabella, che “gli importi su indicati sono previsti al lordo di oneri ed IRAP, che dovranno essere conteggiati e decurtati da ciascuna azienda” (cfr. pag.2).
Una volta dunque individuate le risorse derivanti dallo stanziamento e precisato che gli importi distribuiti “dovranno essere conteggiati e decurtati” da ciascuna azienda poiché indicati “al lordo di oneri ed IRAP”,
l'Accordo prosegue con la quantificazione del premio da corrispondere ai singoli lavoratori, individuando quattro fasce e segnatamente:
“FASCIA A) euro 63 per ogni turno: se coinvolti nell'emergenza COVID
Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie
Intensive, Dipartimenti (con riferimento a Sisp e Spesal) e CP_3 medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità
Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”; FASCIA B) euro 37 per ogni turno:
Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr
525/2020, non inserite nella Fascia A)”; FASCIA C) euro 20 per ogni turno:
“Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle
Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”; FASCIA D) euro 10 per ogni turno: “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
A norma del ridetto Accordo, inoltre: “a ciascun lavoratore dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato) non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a nr. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio). (Dunque, pari 1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia d)”.
9.2. Ebbene, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, dall'esame dell'accordo in parola è chiaramente evincibile che il premio finale indicato secondo la relativa ripartizione in fasce (cfr. tabella contenuta nell'accordo), non può che intendersi al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali e imposte sul reddito, di cui il primo giudice ha tenuto conto specificando che la somma attribuita in sentenza era “al lordo”), in quanto determinato a valle della preventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli “oneri ed IRAP” gravanti sulle risorse assegnate.
Tanto si evince anche considerando che nel suddetto Accordo l'IRAP non viene in alcun modo menzionata con riferimento né all'importo del singolo turno né all'importo massimo di 20 turni mensili.
Peraltro, non può omettersi di considerare la natura retributiva del
“premio”/indennità” prevista per i lavoratori coinvolti nell'emergenza
Covid, il cui ammontare, conseguentemente, va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori.
9.3. A diverse conclusioni non conducono, a ben vedere, le previsioni riportate nella Delibera di Giunta Regionale n. 1817 del 7.12.2022, trattandosi peraltro di atto successivo all'Accordo che non può automaticamente retroagire sull'interpretazione dello stesso.
Peraltro, la ridetta delibera, si riferisce esclusivamente agli stanziamenti ottenuti a livello regionale in virtù delle disposizioni emergenziali e non già all'incidenza di tali imposte sull'importo delle indennità previste per le singole fasce;
si legge infatti “….per le finalità la ha ricevuto uno stanziamento di E. 29.164.068 di CP_2 cui a) 16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 18/20220, convertito in Legge 27/2020- Tabella A;
b) 12.581.332, al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 2, comma 10,
D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge n. 77/2020”.
In altri termini, dunque, se non è revocabile in dubbio che gli stanziamenti ottenuti a livello regionale dovessero comprendere gli oneri sociali e l'imposta IRAP, tenuto conto del chiaro tenore testuale dell'accordo sindacale, non può altrettanto dirsi con tranquillante certezza che le parti sociali avessero inteso quantificare gli importi dovuti al singolo lavoratore (secondo la ripartizione in fasce) al lordo degli oneri gravanti sulle singole ZI . Parte_5 Part 9.4. In tale prospettiva, da ultimo, non soccorre neppure la Delibera
n. 2438 del 15.12.2022 alla stregua della quale, a dire di parte appellante
“le somme erogate alla quale incentivo COVID vengono “nettate dai Pt_2 contributi a carico dell e dell'IRAP….” . Pt_4
In primo luogo deve evidenziarsi che la Delibera è un atto amministrativo a mezzo del quale i vertici – nel caso in esame il Direttore Generale – esercita le proprie funzioni di governo, controllo e gestione complessiva dell e, in quanto tale, ha rilevanza meramente interna, Parte_4 non potendo derogare a disposizioni di legge.
In secondo luogo, è evidente come lo stralcio testé riportato, nella parte in cui dispone che “le somme erogate alla quale incentivo COVID Pt_2 vengono “nettate dai contributi a carico dell'Azienda e dell'IRAP….” esorbita con tutta evidenza dalle previsioni contenute nell'Accordo
Sindacale Regionale del 28.5.2020 che non conteneva tale previsione e che, come detto, va interpretato nel senso che l'incentivo retributivo previsto per i lavoratori va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori e non già dei diversi oneri gravanti sulle singole ” (cfr. sentenza n. 1714/2024 pubbl. il Parte_5
11/01/2025 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro).
Circa la quantificazione del dovuto, ne consegue la spettanza di € 1.134,00
(primo mese di fascia A, 18 turni) e di € 1.134,00 (secondo mese di fascia
A, 18 turni), per un totale di € 2.268,00.
Avendo parte ricorrente già conseguito € 1.468,65 (con le buste paga di
Agosto 2020, Settembre 2021 e Dicembre 2022,), residua – quale somma dovuta
– quella di € 799,35.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta e della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento, Parte_2 in favore del ricorrente, della residua somma di € 799,35 al lordo, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. condanna la al pagamento delle spese processuali pari ad € Parte_2
258,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15 %, IVA e C.A.P., con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 12.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1190/2025 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. MICHELE GERONIMO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. ANNA FARETRA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2025, il ricorrente di cui in epigrafe
- premesso di essere dipendente della sin dal 30.09.2010, in CP_1 servizio presso il P.O. Di Venere, UOC di terapia intensiva neonatale, con mansioni di C.P.S. Infermiere, inquadrato in categoria D2 del CCNL Comparto
Sanità Pubblica;
che, nel periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020, aveva svolto in maniera esclusiva attività di attività di C.P.S. infermiere per l'ospedale Di Venere di Bari per complessivi 36 turni di servizio;
che la struttura presso cui era stato impiegato a far data dal 15.03.2020 (Terapia intensiva neonatale) rientrava tra quelle indicate nella fascia A) dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020 (concernente le modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, convertito in
Legge n. 27/2020 e modificato dal D.L. n. 34/2020); di non aver ricevuto l'incentivo effettivamente spettante, essendogli stata esclusivamente corrisposta la somma di € 1.468,65; agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma di € 799,35 a titolo di incentivo Covid, in ragione dello svolgimento di attività rientranti nella Fascia A) dell'Accordo sindacale regionale del 28.05.2020, maturato per il periodo dal 15 marzo al 15 Maggio 2020;
b) Per l'effetto, condannare la in persona del Direttore Generale, Pt_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari al Lungomare Starita n.
6, al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di € 799,35 per il titolo appena citato;
c) Condannare la convenuta, alle spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, per fattane anticipazione”.
La si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_2
All'odierna udienza in trattazione scritta, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto per le medesime ragioni, condivise da questo giudice e di seguito riportate, esposte da altri colleghi di questa
Sezione Lavoro del Tribunale di Bari con riferimento a casi analoghi (cfr. sentenza n. 1255/2023 pubbl. il 02/05/2023, estensore dott. Francesco De
Giorgi, nonché sentenza 284/2023 pubbl. il 01/02/2023, estensore dott.
NZ AR Tedesco).
Tanto premesso, va evidenziato che la legislazione relativa all'indennità richiesta prevede che ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 “Per
l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Ai sensi del 2° comma “Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
In base alla L.R. Puglia n. 12/2020, art. 5, “La Regione, promuove presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l.
18/2020, indennità il maggior rischio di esposizione al COVID-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”.
In base all'accordo regionale del 28.5.2020 “1) Nell'ambito di ciascuna
, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, co.1 del Parte_3
D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei
(cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”.
Per il personale coinvolto è stato previsto un premio – in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo quattro fasce:
- FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “Se coinvolti nell'emergenza COVID
Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie
Intensive, Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità
Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”;
- FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa
Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”;
- FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”;
- FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
Nel caso di specie è documentato che il ricorrente ha prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020 e sia stato coinvolto nella emergenza Covid.
Il ricorrente difatti risulta essere stato applicato a far data dal
15.03.2020 presso l'unità terapia intensiva cardiologia dell'Ospedale San
AO, la quale rientra tra quelle indicate nella fascia A) dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020.
E' infondata inoltre l'ulteriore difesa della circa il calcolo al CP_1 netto e non al lordo degli importi. Sul punto è intervenuta di recente la
Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro-, la quale si è pronunciata nei seguenti termini: “… venendo al merito della controversia, non può condividersi la tesi dell'Amministrazione appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel liquidare le somme rivendicate al lavoratore per aver omesso di considerare le decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP.
A tal uopo, preliminarmente è opportuno rilevare che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2 d.lgs.
446/1997, il presupposto impositivo dell'imposta IRAP è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito la portata applicativa di tale disposizione evidenziando che “il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in nudo non occasionale di lavoro altrui” (cfr. Cass. SS.UU. 9451/2016; in termini Cass. 26702/2024).
Ebbene, a fronte del tenore testuale delle disposizioni in commento, così come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, è dunque evidente come sotto il profilo oggettivo e soggettivo, giammai il lavoratore odierno appellato potrebbe ritenersi personalmente soggetto ad imposta IRAP tenuto conto che l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata è riferibile esclusivamente all (profilo Parte_4 oggettivo;
cfr. Cass. 199/2016; 2333/2016; 155/2020) e non già al dipendente, il quale, peraltro, non riveste il ruolo di responsabile della medesima organizzazione (profilo soggettivo).
Come evidenziato dalla S.C., infatti, la personale responsabilità dell'organizzazione diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi, riveste portata fondamentale nella prospettiva dell'assoggettabilità ad imposta IRAP;
non a caso, anche con riferimento ai lavoratori autonomi, la S.C. ha escluso la debenza di tale imposta nell'ipotesi in cui il soggetto, benchè inserito in una autonoma organizzazione, non ne rivesta il ruolo di responsabile (cfr. ex pl. Cass.
27154/2024; 19397/2022). Se già tali considerazioni consentono di escludere l'assoggettabilità ad
IRAP delle somme rivendicate dal lavoratore, deve poi evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di assoggettabilità ad IRAP delle prestazioni intra moenia dai dirigenti medici – i cui principi possono essere certamente estesi anche alla fattispecie in esame – tale imposta non può essere oggetto di “traslazione”, comportando così una decurtazione dei compensi dovuti al lavoratore.
Ed invero, come rilevato espressamente da Cass. 20010/2022, l non Pt_4 può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio (cfr. da ultimo Cass. 13399/2023).
Trattasi di principi, già espressi in tema di compensi per le prestazioni rese in regime libero professionale, che si pongono in linea con la disciplina normativa di riferimento ovvero il d.lgs. n. 446/1997 secondo cui: a) “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta” (art. 2); b) l'imposta “è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi” (art. 30).
Dunque, se è vero che dell'IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista (“le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali” Cass.
21398/2019), nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001 è altrettanto vero che “le non possono unilateralmente Parte_5 modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata” (cfr. Cass. 20010/2022).
9.Ferme restando le suesposte assorbenti considerazioni, sotto altro e diverso profilo, v'è poi che neppure la più attenta disamina del contenuto dell'Accordo Regionale Sindacale, sottoscritto il 28.5.2020 dalle Organizzazioni Sindacali e dalla consente di aderire alla CP_2 tesi propugnata dall'odierna appellante.
9.1. Detto accordo, infatti è chiaro nello stabilire che “…per le finalità di cui all'art. 1, comma 1 della Tabella A richiamata nella su citata disposizione, prevede per la uno stanziamento di E. CP_2
16.582,736,00 al lordo di oneri e IRAP. Allo stesso fine l'art. 2, comma
10, DL n. 34 dl 1905/2020, ha stanziato ulteriori risorse pari ad E.
12.581.332,00, al lordo di oneri ed IRAP” ed aggiunge poi, con riferimento agli importi derivanti dalla distribuzione delle risorse fra i diversi
“aziende/enti” sanitarie ed indicati in apposta tabella, che “gli importi su indicati sono previsti al lordo di oneri ed IRAP, che dovranno essere conteggiati e decurtati da ciascuna azienda” (cfr. pag.2).
Una volta dunque individuate le risorse derivanti dallo stanziamento e precisato che gli importi distribuiti “dovranno essere conteggiati e decurtati” da ciascuna azienda poiché indicati “al lordo di oneri ed IRAP”,
l'Accordo prosegue con la quantificazione del premio da corrispondere ai singoli lavoratori, individuando quattro fasce e segnatamente:
“FASCIA A) euro 63 per ogni turno: se coinvolti nell'emergenza COVID
Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie
Intensive, Dipartimenti (con riferimento a Sisp e Spesal) e CP_3 medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità
Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”; FASCIA B) euro 37 per ogni turno:
Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr
525/2020, non inserite nella Fascia A)”; FASCIA C) euro 20 per ogni turno:
“Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle
Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”; FASCIA D) euro 10 per ogni turno: “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
A norma del ridetto Accordo, inoltre: “a ciascun lavoratore dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato) non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a nr. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio). (Dunque, pari 1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia d)”.
9.2. Ebbene, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, dall'esame dell'accordo in parola è chiaramente evincibile che il premio finale indicato secondo la relativa ripartizione in fasce (cfr. tabella contenuta nell'accordo), non può che intendersi al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali e imposte sul reddito, di cui il primo giudice ha tenuto conto specificando che la somma attribuita in sentenza era “al lordo”), in quanto determinato a valle della preventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli “oneri ed IRAP” gravanti sulle risorse assegnate.
Tanto si evince anche considerando che nel suddetto Accordo l'IRAP non viene in alcun modo menzionata con riferimento né all'importo del singolo turno né all'importo massimo di 20 turni mensili.
Peraltro, non può omettersi di considerare la natura retributiva del
“premio”/indennità” prevista per i lavoratori coinvolti nell'emergenza
Covid, il cui ammontare, conseguentemente, va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori.
9.3. A diverse conclusioni non conducono, a ben vedere, le previsioni riportate nella Delibera di Giunta Regionale n. 1817 del 7.12.2022, trattandosi peraltro di atto successivo all'Accordo che non può automaticamente retroagire sull'interpretazione dello stesso.
Peraltro, la ridetta delibera, si riferisce esclusivamente agli stanziamenti ottenuti a livello regionale in virtù delle disposizioni emergenziali e non già all'incidenza di tali imposte sull'importo delle indennità previste per le singole fasce;
si legge infatti “….per le finalità la ha ricevuto uno stanziamento di E. 29.164.068 di CP_2 cui a) 16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 18/20220, convertito in Legge 27/2020- Tabella A;
b) 12.581.332, al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 2, comma 10,
D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge n. 77/2020”.
In altri termini, dunque, se non è revocabile in dubbio che gli stanziamenti ottenuti a livello regionale dovessero comprendere gli oneri sociali e l'imposta IRAP, tenuto conto del chiaro tenore testuale dell'accordo sindacale, non può altrettanto dirsi con tranquillante certezza che le parti sociali avessero inteso quantificare gli importi dovuti al singolo lavoratore (secondo la ripartizione in fasce) al lordo degli oneri gravanti sulle singole ZI . Parte_5 Part 9.4. In tale prospettiva, da ultimo, non soccorre neppure la Delibera
n. 2438 del 15.12.2022 alla stregua della quale, a dire di parte appellante
“le somme erogate alla quale incentivo COVID vengono “nettate dai Pt_2 contributi a carico dell e dell'IRAP….” . Pt_4
In primo luogo deve evidenziarsi che la Delibera è un atto amministrativo a mezzo del quale i vertici – nel caso in esame il Direttore Generale – esercita le proprie funzioni di governo, controllo e gestione complessiva dell e, in quanto tale, ha rilevanza meramente interna, Parte_4 non potendo derogare a disposizioni di legge.
In secondo luogo, è evidente come lo stralcio testé riportato, nella parte in cui dispone che “le somme erogate alla quale incentivo COVID Pt_2 vengono “nettate dai contributi a carico dell'Azienda e dell'IRAP….” esorbita con tutta evidenza dalle previsioni contenute nell'Accordo
Sindacale Regionale del 28.5.2020 che non conteneva tale previsione e che, come detto, va interpretato nel senso che l'incentivo retributivo previsto per i lavoratori va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori e non già dei diversi oneri gravanti sulle singole ” (cfr. sentenza n. 1714/2024 pubbl. il Parte_5
11/01/2025 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro).
Circa la quantificazione del dovuto, ne consegue la spettanza di € 1.134,00
(primo mese di fascia A, 18 turni) e di € 1.134,00 (secondo mese di fascia
A, 18 turni), per un totale di € 2.268,00.
Avendo parte ricorrente già conseguito € 1.468,65 (con le buste paga di
Agosto 2020, Settembre 2021 e Dicembre 2022,), residua – quale somma dovuta
– quella di € 799,35.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta e della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento, Parte_2 in favore del ricorrente, della residua somma di € 799,35 al lordo, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. condanna la al pagamento delle spese processuali pari ad € Parte_2
258,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15 %, IVA e C.A.P., con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 12.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli