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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/02/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13145/2023
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.02.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 13145/2023 vertente
TRA
(c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/10/1980 ed ivi residente a[...], cui è subentrato l'erede , Controparte_1
1 rappr. e dif. dall' dagli Avv.ti Vincenzo FLORIS (C.F.
) e Pietro SPERANZA (C.F. C.F._2
) C.F._3
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.11.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento); in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della domanda. CP_2
Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei termini di cui al dispositivo.
Le provvidenze richieste si inquadrano nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei cittadini menomati nella propria integrità psico-fisica. La legge n. 18 del
1980, che costituisce la normativa base in materia, richiede, oltre al requisito dell'inabilità totale e permanente, che sia accertata
2 l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, sicché è necessaria un'assistenza continua. Tale requisito va inteso come impossibilità a svolgere le funzioni quotidiane primarie (v. tra le tante Cass. 3228/99). La finalità dell'indennità di accompagnamento è quella di alleviare i disagi di chi si trovi nell'impossibilità di provvedere a se stesso, incentivando l'assistenza domiciliare (cfr. Cass. 4641/92; Cass., Sez. Un.,
11843/92; Cass. 10480/94).
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento dall'ottobre 2022 sino al decesso del 17.2.2024 (cfr. elaborato peritale in atti), in ragione delle patologie dalle quali era affetto. La relazione di
C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura specifica, del resto, è stata mossa dalle parti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, accolto nei termini di cui al dispositivo.
Sul punto va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n. 6084 del
17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n.
6985/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato
3 invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, come correttamente richiesto in ricorso (mentre sarebbe dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale, cfr. nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376,
Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che il de cuius si trovava nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento dall'ottobre 2022 al decesso del 17.1.2024.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
4 Le spese del giudizio (ivi comprese quelle relative alla fase di atp), liquidate in dispositivo, vanno compensate per metà in ragione del fatto che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla revisione del 7.7.2022, ma anteriore al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
la residua metà va posta a carico dell CP_2
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che il de cuius era in possesso dei requisiti sanitari previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento dall'ottobre 2022 al decesso del 17.1.2024;
- Compensa per metà le spese di lite tra le parti e pone la residua metà che liquida in euro 1.675,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 25.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.02.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 13145/2023 vertente
TRA
(c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/10/1980 ed ivi residente a[...], cui è subentrato l'erede , Controparte_1
1 rappr. e dif. dall' dagli Avv.ti Vincenzo FLORIS (C.F.
) e Pietro SPERANZA (C.F. C.F._2
) C.F._3
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.11.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento); in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della domanda. CP_2
Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei termini di cui al dispositivo.
Le provvidenze richieste si inquadrano nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei cittadini menomati nella propria integrità psico-fisica. La legge n. 18 del
1980, che costituisce la normativa base in materia, richiede, oltre al requisito dell'inabilità totale e permanente, che sia accertata
2 l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, sicché è necessaria un'assistenza continua. Tale requisito va inteso come impossibilità a svolgere le funzioni quotidiane primarie (v. tra le tante Cass. 3228/99). La finalità dell'indennità di accompagnamento è quella di alleviare i disagi di chi si trovi nell'impossibilità di provvedere a se stesso, incentivando l'assistenza domiciliare (cfr. Cass. 4641/92; Cass., Sez. Un.,
11843/92; Cass. 10480/94).
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento dall'ottobre 2022 sino al decesso del 17.2.2024 (cfr. elaborato peritale in atti), in ragione delle patologie dalle quali era affetto. La relazione di
C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura specifica, del resto, è stata mossa dalle parti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, accolto nei termini di cui al dispositivo.
Sul punto va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n. 6084 del
17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n.
6985/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato
3 invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, come correttamente richiesto in ricorso (mentre sarebbe dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale, cfr. nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376,
Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che il de cuius si trovava nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento dall'ottobre 2022 al decesso del 17.1.2024.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
4 Le spese del giudizio (ivi comprese quelle relative alla fase di atp), liquidate in dispositivo, vanno compensate per metà in ragione del fatto che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla revisione del 7.7.2022, ma anteriore al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
la residua metà va posta a carico dell CP_2
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che il de cuius era in possesso dei requisiti sanitari previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento dall'ottobre 2022 al decesso del 17.1.2024;
- Compensa per metà le spese di lite tra le parti e pone la residua metà che liquida in euro 1.675,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 25.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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