TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 15980/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/1981
tra
(avv. Manuela Samantha Misceo); Parte_1
e
Controparte_1 (dott.ssa
[...]
ex art. 6, co. 9, D. Lgs. n. 150/2011); Controparte_2
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, con riferimento all'eccezione di nullità per violazione del termine di cui all'art. 14 della Legge n. 689/81, si evidenzia che, per giurisprudenza costante “il limite temporale di 90 giorni entro cui procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, come stabilito dall' art. 14 della L. n. 689 del 1981, è collegato all'esito del procedimento di accertamento e non alla data di commissione dell'illecito, dalla quale decorre il solo termine di prescrizione previsto dall' art. 28 della citata L. n. 689 del 1981” (Trib. Bari Sez. III, 27-
05-2014, v.). Tale termine infatti, come osservato dalla Suprema Corte,
“decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto. (Rigetta, App. Ancona, 12/06/2009)” (Cass. civ. Sez. lavoro, 02-04-2014, n. 7681), dovendosi ritenere che il giorno di commissione della violazione rilevi ai soli fini di cui all'art. 28 L.
n. 689 del 1981, ossia quale termine iniziale di prescrizione della pretesa dell'Amministrazione pubblica (Cass. Civ., Sez. L., 24-11-2004, n. 22171).
In tal senso la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “la
1 giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte che in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2″ (Cass. Civ.,
S.U., n. 28210/2019)”.
Orbene, nel caso di specie, il termine di novanta giorni decorre dagli ultimi atti di accertamento compiuti, laddove nello stesso atto accertativo si evidenzia che gli accertamenti ispettivi sono iniziati con l'accesso presso la sede della società in data 13/03/2013 e sono, quindi, proseguiti,
““... con le acquisizioni di dichiarazioni rese dai collaboratori sportivi nelle date del 13 14 21/05/13, 22 23/7/13, 26.11.13, 02- 03- 10.12.13, 21-
27- 28/01/14, 7-9-14/04.14” e con la valutazione degli elementi acquisiti.
Al verbale di primo accesso ispettivo del 13/3/2013, sono seguiti i verbali interlocutori dell' 8/4/2013 e del 9/10/2014. Il denunciante è Per_1 stato ascoltato il 23/7/2013 e il 10/6/2014; il legale rappresentante il
9/10/2014. Deve dunque ritenersi notificato nei termini il verbale unico di accertamento e notificazione del 24/11/2014, alla luce della lunga serie di verifiche e adempimenti effettuati.
Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva del
, destinatario dell'ordinanza ingiunzione quale rappresentante Parte_1 legale della società “ , occorre precisare Parte_2 quanto segue.
La Suprema Corte con pronunzia n. 20046 del 2022 ha evidenziato, che, in materia di sanzioni amministrative, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate (così, tra le tante, Cass. 11643/2010); si è altresì precisato, peraltro, che, a norma dell'art.3 della L. 689/81, è responsabile della violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, sicché, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che
2 abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale. (Cass. 30766/2018; Cass.26238/2011).
Nel caso di specie, occorre correttamente affermare che l'autore della violazione amministrativa, e quindi il destinatario dell'ordinanza ingiunzione, può essere solo la persona fisica mentre la responsabilità dell'ente ha natura solidale e sussidiaria.
Quanto alla responsabilità del , risulta dagli atti che lo stesso Parte_1 fosse legale rappresentante della “ ” all'epoca della asserita Parte_2 violazione.
Pertanto, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla parte opponente.
Passando al merito, è d'uopo evidenziare che, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, cui va prestata adesione (Cass. n.
22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/
2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n.
11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione.
Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché
l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967
c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova
3 circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010).
Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi ritenuti, in alcune decisioni - come in quella stessa n. 12108/2010 richiamata - privi di efficacia probatoria.
Ritiene il giudicante che, in materia, debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.
Dall'applicazione dei citati principi generali alla presente fattispecie discende, come logico corollario, l'accoglimento della spiegata opposizione, in quanto la parte opponente ha contestato la fondatezza degli addebiti trasfusi nell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'ordinanza impugnata trae origine dall'accertamento ispettivo nel quale
è stata affermata la natura subordinata del rapporto di lavoro di . Per_1
Risulta dagli atti che il ha dapprima sottoscritto, in data Per_1 10/4/2012, con Villa Camilla Soc. Sportiva Dilettantistica a r.l., un
“contratto di lavoro autonomo occasionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile ”, a tempo determinato fino al 30/6/2012
(cfr.all.7), avente ad oggetto la seguente attività: riorganizzazione dell'archivio documentale della reception In particolare, conformemente a quanto già indicato nella premessa del presente contratto, il Collaboratore
, per le sue conoscenze professionali, dovrà provvedere a: allo smaltimento di tutte le pratiche arretrate, all' ideazione di un'idonea procedura di archiviazione e fascicolazione atta a consentire una consultazione pronta ed immediata dei dati e dei documenti dell'area aziendale della reception”.
Laddove era previsto “rimborso spese forfetario di € 150,00 per mese ”e che Le spese ulteriori sostenute dal Collaboratore per lo svolgimento del presente incarico sono a carico del Collaboratore stesso che “ Il
Collaboratore non è inserito nell'organizzazione gerarchica della società
Committente e svolgerà le prestazioni oggetto del presente contratto in piena indipendenza ed autonomia senza quindi l'obbligo di seguire particolari direttive tecniche o organizzative. Le prestazioni del
Collaboratore saranno svolte senza 1'obbligo d'osservanza di un orario di
4 lavoro, né di giustificazione delle assenze, né di assoggettamento al codice disciplinare aziendale, restando libero il Collaboratore di impiegare, nello svolgimento della sua attività, il tempo che riterrà opportuno ”; e che “Nell'esecuzione del presente contratto, al
Collaboratore sarà richiesta la diligenza qualificata propria di un professionista. Il Collaboratore sarà chiamato a rispondere, legalmente, per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Committente per eventuali danni arrecati a cose c/o a persone durante lo svolgimento della
r eventuali danni arrecati a cose c/o a persone durante lo svolgimento della propria attività propria attività”. Successivamente, risulta che il ha sottoscritto con Villa Camilla Soc. Sportiva un contratto di Per_1 collaborazione per attività sportive dilettantistiche dal 30/6/2012 fino al 31/7/2012 (cfr. all.9).
Nel caso di specie, non può ritenersi sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra il e la società per le ragioni di Per_1 Parte_2 seguito esposte.
L'elemento della subordinazione (che si connota, soprattutto, per l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione che è rimessa al giudice del merito, il quale, perciò, a tal fine, non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta allo scopo della sussunzione della fattispecie nell'ambito di una specifica tipologia contrattuale. Pertanto, se tale apprezzamento di fatto non è immune da vizi giuridici e non è supportato da un'adeguata motivazione, non si sottrae al sindacato di legittimità.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, non può ricavarsi la connotazione subordinata del rapporto di lavoro instaurato tra le parti, alla luce di quanto emergente dagli atti.
In sede di accertamento ispettivo, non si è dato atto della sussistenza di elementi sintomatici della subordinazione laddove i verbalizzanti si sono limitati a richiamare le dichiarazioni rese dallo stesso , Per_1 alquanto generiche e non circostanziate.
Nemmeno possono ricavarsi gli elementi tipici della subordinazione dalle dichiarazioni rese dallo stesso . Per_1
Per contro, null'altro è emerso dall'attività istruttoria espletata in corso di causa, laddove i testi escussi non hanno confermato la connotazione subordinata del rapporto di lavoro del . Per_1
Il teste , a conoscenza dei fatti di causa in quanto collega di Tes_1 lavoro del ha così riferito: “ Sulla circostanza sub b) del ricorso Per_1 introduttivo del giudizio riferisco che non conosco il tipo di contratto
5 firmato dal sig. ma posso riferire che lo stesso, come me, non Per_1 era tenuto ad osservare un orario di lavoro e che io, in quanto coordinatrice del piano, non ricordo che ci fosse un orario da rispettare.
Ricordo che ad esempio indicativamente il veniva il pomeriggio, ma Per_1 non aveva orari specifici, anche perché si muoveva con i mezzi pubblici”.
ADR: Sulla circostanza sub c) del ricorso introduttivo del giudizio riferisco che, per quanto a mia conoscenza, non ricordo che al Sig. Per_1 sia mai stato applicato un procedimento disciplinare. Non ricordo che il
abbia svolto compiti specifici e imposti, ad esempio se necessario Per_1 spostava i documenti o portava giù il materiale, per esempio i copriscarpa”.
Il teste , dipendente responsabile della struttura, ha dichiarato che Tes_2 il Sig. “ “… al pari di tutti i collaboratori di , ha Per_1 Parte_2 collaborato in via autonoma senza che gli fossero indicati orari di lavoro
o i compiti da svolgere . … si occupava della sistemazione e dell'archivio dei certificati medici e della documentazione amministrativa rispetto alla quale gli veniva illustrata solamente la collocazione logistica degli archivi. Nell'ambito degli orari di apertura e chiusura della struttura … si presentava quando voleva senza essere tenuto al rispetto di un orario di ingresso o di uscita . … non era controllato nel suo lavoro e, per quanto mi riguarda, io personalmente, in quanto uno dei responsabili della struttura, non ho impartito ordini al sig. rispetto al lavoro da Per_1 svolgere, non ho impartito ordini al sig. rispetto al lavoro da Per_1 svolgere, ma solo fornito al medesimo le informazioni che questi a volte mi chiedeva. … . … nell'arco temporale da aprile 2012 a luglio 2012, nessun responsabile ha richiamato il rispetto al lavoro da svolgere o Per_1 all'orario di lavoro da osservare.”.
Per tutte queste ragioni, la spiegata opposizione deve essere accolta e deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n. 83356 del 12.11.2018, notificata il 1°dicembre 2018.
Le spese processuali- liquidate come da infrascritto dispositivo in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia e dell'attività istruttoria espletata- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 83356 del 12.11.2018, notificata il 1°dicembre 2018 e dichiara non dovute le sanzioni ivi contenute;
-condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte opponente -che liquida in complessivi Euro 2.697,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge.
Bari, 15.01.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/1981
tra
(avv. Manuela Samantha Misceo); Parte_1
e
Controparte_1 (dott.ssa
[...]
ex art. 6, co. 9, D. Lgs. n. 150/2011); Controparte_2
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, con riferimento all'eccezione di nullità per violazione del termine di cui all'art. 14 della Legge n. 689/81, si evidenzia che, per giurisprudenza costante “il limite temporale di 90 giorni entro cui procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, come stabilito dall' art. 14 della L. n. 689 del 1981, è collegato all'esito del procedimento di accertamento e non alla data di commissione dell'illecito, dalla quale decorre il solo termine di prescrizione previsto dall' art. 28 della citata L. n. 689 del 1981” (Trib. Bari Sez. III, 27-
05-2014, v.). Tale termine infatti, come osservato dalla Suprema Corte,
“decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto. (Rigetta, App. Ancona, 12/06/2009)” (Cass. civ. Sez. lavoro, 02-04-2014, n. 7681), dovendosi ritenere che il giorno di commissione della violazione rilevi ai soli fini di cui all'art. 28 L.
n. 689 del 1981, ossia quale termine iniziale di prescrizione della pretesa dell'Amministrazione pubblica (Cass. Civ., Sez. L., 24-11-2004, n. 22171).
In tal senso la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “la
1 giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte che in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2″ (Cass. Civ.,
S.U., n. 28210/2019)”.
Orbene, nel caso di specie, il termine di novanta giorni decorre dagli ultimi atti di accertamento compiuti, laddove nello stesso atto accertativo si evidenzia che gli accertamenti ispettivi sono iniziati con l'accesso presso la sede della società in data 13/03/2013 e sono, quindi, proseguiti,
““... con le acquisizioni di dichiarazioni rese dai collaboratori sportivi nelle date del 13 14 21/05/13, 22 23/7/13, 26.11.13, 02- 03- 10.12.13, 21-
27- 28/01/14, 7-9-14/04.14” e con la valutazione degli elementi acquisiti.
Al verbale di primo accesso ispettivo del 13/3/2013, sono seguiti i verbali interlocutori dell' 8/4/2013 e del 9/10/2014. Il denunciante è Per_1 stato ascoltato il 23/7/2013 e il 10/6/2014; il legale rappresentante il
9/10/2014. Deve dunque ritenersi notificato nei termini il verbale unico di accertamento e notificazione del 24/11/2014, alla luce della lunga serie di verifiche e adempimenti effettuati.
Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva del
, destinatario dell'ordinanza ingiunzione quale rappresentante Parte_1 legale della società “ , occorre precisare Parte_2 quanto segue.
La Suprema Corte con pronunzia n. 20046 del 2022 ha evidenziato, che, in materia di sanzioni amministrative, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate (così, tra le tante, Cass. 11643/2010); si è altresì precisato, peraltro, che, a norma dell'art.3 della L. 689/81, è responsabile della violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, sicché, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che
2 abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale. (Cass. 30766/2018; Cass.26238/2011).
Nel caso di specie, occorre correttamente affermare che l'autore della violazione amministrativa, e quindi il destinatario dell'ordinanza ingiunzione, può essere solo la persona fisica mentre la responsabilità dell'ente ha natura solidale e sussidiaria.
Quanto alla responsabilità del , risulta dagli atti che lo stesso Parte_1 fosse legale rappresentante della “ ” all'epoca della asserita Parte_2 violazione.
Pertanto, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla parte opponente.
Passando al merito, è d'uopo evidenziare che, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, cui va prestata adesione (Cass. n.
22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/
2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n.
11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione.
Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché
l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967
c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova
3 circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010).
Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi ritenuti, in alcune decisioni - come in quella stessa n. 12108/2010 richiamata - privi di efficacia probatoria.
Ritiene il giudicante che, in materia, debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.
Dall'applicazione dei citati principi generali alla presente fattispecie discende, come logico corollario, l'accoglimento della spiegata opposizione, in quanto la parte opponente ha contestato la fondatezza degli addebiti trasfusi nell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'ordinanza impugnata trae origine dall'accertamento ispettivo nel quale
è stata affermata la natura subordinata del rapporto di lavoro di . Per_1
Risulta dagli atti che il ha dapprima sottoscritto, in data Per_1 10/4/2012, con Villa Camilla Soc. Sportiva Dilettantistica a r.l., un
“contratto di lavoro autonomo occasionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile ”, a tempo determinato fino al 30/6/2012
(cfr.all.7), avente ad oggetto la seguente attività: riorganizzazione dell'archivio documentale della reception In particolare, conformemente a quanto già indicato nella premessa del presente contratto, il Collaboratore
, per le sue conoscenze professionali, dovrà provvedere a: allo smaltimento di tutte le pratiche arretrate, all' ideazione di un'idonea procedura di archiviazione e fascicolazione atta a consentire una consultazione pronta ed immediata dei dati e dei documenti dell'area aziendale della reception”.
Laddove era previsto “rimborso spese forfetario di € 150,00 per mese ”e che Le spese ulteriori sostenute dal Collaboratore per lo svolgimento del presente incarico sono a carico del Collaboratore stesso che “ Il
Collaboratore non è inserito nell'organizzazione gerarchica della società
Committente e svolgerà le prestazioni oggetto del presente contratto in piena indipendenza ed autonomia senza quindi l'obbligo di seguire particolari direttive tecniche o organizzative. Le prestazioni del
Collaboratore saranno svolte senza 1'obbligo d'osservanza di un orario di
4 lavoro, né di giustificazione delle assenze, né di assoggettamento al codice disciplinare aziendale, restando libero il Collaboratore di impiegare, nello svolgimento della sua attività, il tempo che riterrà opportuno ”; e che “Nell'esecuzione del presente contratto, al
Collaboratore sarà richiesta la diligenza qualificata propria di un professionista. Il Collaboratore sarà chiamato a rispondere, legalmente, per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Committente per eventuali danni arrecati a cose c/o a persone durante lo svolgimento della
r eventuali danni arrecati a cose c/o a persone durante lo svolgimento della propria attività propria attività”. Successivamente, risulta che il ha sottoscritto con Villa Camilla Soc. Sportiva un contratto di Per_1 collaborazione per attività sportive dilettantistiche dal 30/6/2012 fino al 31/7/2012 (cfr. all.9).
Nel caso di specie, non può ritenersi sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra il e la società per le ragioni di Per_1 Parte_2 seguito esposte.
L'elemento della subordinazione (che si connota, soprattutto, per l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione che è rimessa al giudice del merito, il quale, perciò, a tal fine, non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta allo scopo della sussunzione della fattispecie nell'ambito di una specifica tipologia contrattuale. Pertanto, se tale apprezzamento di fatto non è immune da vizi giuridici e non è supportato da un'adeguata motivazione, non si sottrae al sindacato di legittimità.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, non può ricavarsi la connotazione subordinata del rapporto di lavoro instaurato tra le parti, alla luce di quanto emergente dagli atti.
In sede di accertamento ispettivo, non si è dato atto della sussistenza di elementi sintomatici della subordinazione laddove i verbalizzanti si sono limitati a richiamare le dichiarazioni rese dallo stesso , Per_1 alquanto generiche e non circostanziate.
Nemmeno possono ricavarsi gli elementi tipici della subordinazione dalle dichiarazioni rese dallo stesso . Per_1
Per contro, null'altro è emerso dall'attività istruttoria espletata in corso di causa, laddove i testi escussi non hanno confermato la connotazione subordinata del rapporto di lavoro del . Per_1
Il teste , a conoscenza dei fatti di causa in quanto collega di Tes_1 lavoro del ha così riferito: “ Sulla circostanza sub b) del ricorso Per_1 introduttivo del giudizio riferisco che non conosco il tipo di contratto
5 firmato dal sig. ma posso riferire che lo stesso, come me, non Per_1 era tenuto ad osservare un orario di lavoro e che io, in quanto coordinatrice del piano, non ricordo che ci fosse un orario da rispettare.
Ricordo che ad esempio indicativamente il veniva il pomeriggio, ma Per_1 non aveva orari specifici, anche perché si muoveva con i mezzi pubblici”.
ADR: Sulla circostanza sub c) del ricorso introduttivo del giudizio riferisco che, per quanto a mia conoscenza, non ricordo che al Sig. Per_1 sia mai stato applicato un procedimento disciplinare. Non ricordo che il
abbia svolto compiti specifici e imposti, ad esempio se necessario Per_1 spostava i documenti o portava giù il materiale, per esempio i copriscarpa”.
Il teste , dipendente responsabile della struttura, ha dichiarato che Tes_2 il Sig. “ “… al pari di tutti i collaboratori di , ha Per_1 Parte_2 collaborato in via autonoma senza che gli fossero indicati orari di lavoro
o i compiti da svolgere . … si occupava della sistemazione e dell'archivio dei certificati medici e della documentazione amministrativa rispetto alla quale gli veniva illustrata solamente la collocazione logistica degli archivi. Nell'ambito degli orari di apertura e chiusura della struttura … si presentava quando voleva senza essere tenuto al rispetto di un orario di ingresso o di uscita . … non era controllato nel suo lavoro e, per quanto mi riguarda, io personalmente, in quanto uno dei responsabili della struttura, non ho impartito ordini al sig. rispetto al lavoro da Per_1 svolgere, non ho impartito ordini al sig. rispetto al lavoro da Per_1 svolgere, ma solo fornito al medesimo le informazioni che questi a volte mi chiedeva. … . … nell'arco temporale da aprile 2012 a luglio 2012, nessun responsabile ha richiamato il rispetto al lavoro da svolgere o Per_1 all'orario di lavoro da osservare.”.
Per tutte queste ragioni, la spiegata opposizione deve essere accolta e deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n. 83356 del 12.11.2018, notificata il 1°dicembre 2018.
Le spese processuali- liquidate come da infrascritto dispositivo in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia e dell'attività istruttoria espletata- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 83356 del 12.11.2018, notificata il 1°dicembre 2018 e dichiara non dovute le sanzioni ivi contenute;
-condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte opponente -che liquida in complessivi Euro 2.697,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge.
Bari, 15.01.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
6