Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 09.04.2025 N. 2002/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Martucci del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via G. Carducci n. 31
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Serafino e l'Avv. Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in Milano, via Soderini n. 24
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 18 febbraio 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
[...]
, l' Controparte_1 [...]
Controparte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“voglia il giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, adottato ogni provvedimento di ragione:
- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M.
€ 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e, conseguentemente,
- condannarsi il al riconoscimento del beneficio anzidetto e ad Controparte_1 erogare in favore di parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.500,00 in linea capitale, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore, maggiorato di interessi legali dalle singole scadenze alla domanda e interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dalla domanda al saldo”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si sono costituiti ritualmente in giudizio il
[...]
Controparte_3
eccependo
[...]
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, le Amministrazioni resistenti hanno domandato:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
3) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa”.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
*** * ***
1. – attualmente in servizio, con contratto di lavoro a tempo Parte_1 determinato avente decorrenza dall'1 settembre 2024 al 30 giugno 2025, presso l'Istituto Comprensivo Ezio Franceschini di Rho (MI - doc. 1, fascicolo ricorrente) –
è un'insegnante che, pacifico in giudizio, nel corso degli anni ha svolto i seguenti servizi in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato:
“i. a. s. 2020/2021, contratto dal 27.10.2020 al 30.06.2021, n. ore settimanali 18, presso la scuola media Fermi, sita in Lainate (MI), via Lamarmora;
ii. a. s. 2021/2022, contratto dal 08.09.2021 al 30.06.2022, n. ore settimanali 18, presso la scuola media Leonardo da Vinci, sita in Nerviano (MI), via Roma;
iii. a. s. 2022/2023, contratto dal 12.09.2022 al 30.06.2023, n. ore settimanali 10, presso la scuola media Leonardo da Vinci, sita in Nerviano (MI), via Roma;
2 iv. a. s. 2023/2024, contratto dal 01.09.2023 al 30.06.2024, n. ore settimanali 14, presso la scuola media Ezio Franceschini, sita in Rho (MI), via Terrazzano” (pag. 1, ricorso;
doc. 2, fascicolo ricorrente).
Con il presente giudizio, la lavoratrice si duole di esser stata espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015.
Conclude, quindi, come sopra precisato.
*** * ***
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
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2.1. Si osserva, preliminarmente, che sussiste la giurisdizione del Giudice
Ordinario, posto che la formazione professionale del docente costituisce oggetto di una disciplina che inerisce direttamente e immediatamente allo svolgimento del rapporto di lavoro privatizzato;
sussiste, altresì, la legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta posto che la res controversa attiene a un beneficio che deve essere riconosciuto e attribuito dalla datrice di lavoro.
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2.2. Ciò posto, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, per come originariamente formulato, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
3 I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
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2.3. Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di Giustizia
Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, il Giudice Europeo ha evidenziato come, “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
(supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze
[sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
4 l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come ha già correttamente osservato questo Tribunale, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano, Sez.
Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
In questo senso, d'altronde, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (parte motiva).
Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento” (parte motiva).
Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28
5 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
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2.4. I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi che coprano – in ogni caso – un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria dell'emolumento di cui si discute.
Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere.
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2.5. Si osservi, d'altronde, che in questa specifica prospettiva si è pronunziato il
Supremo Collegio, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c.
Con sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961, difatti, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti (per i quali, si è visto, la formazione è – al contempo – diritto e dovere), ed ha ravvisato la necessità di rimuovere la discriminazione per disparità di trattamento subita dagli assunti a tempo determinato (per le assunzioni sussumibili nel concetto di didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) rispetto ai docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente alla stregua di questi ultimi.
Il Giudice di Legittimità ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica di questa tipologia di contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove
6 maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
A dispetto di quanto sostenuto dall'Amministrazione convenuta nelle difese svolte in questa tipologia di contenzioso, peraltro, il Supremo Collegio ha escluso che possa assumere rilevanza la mancata presentazione della domanda da parte del docente precario, così come che possa trovare applicazione il regime di decadenza previsto per il caso di mancata utilizzazione nel biennio.
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2.6. Ciò detto, con particolare riferimento alle pretese azionate per gli Anni
Scolastici 2023/2024 e 2024/2025, si osserva quanto segue.
Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”, il Legislatore ha disposto che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”.
La previsione non ha rilievo alcuno ai fini della presente decisione, non solo in quanto destinata a esplicare efficacia solo per l'Anno Scolastico ivi considerato, e non rispetto agli Anni Scolastici passati, ma altresì in quanto – regolamentando le sole supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) – lascia comunque prive di disciplina, con ogni conseguente criticità, le altre tipologie di supplenze.
Inoltre, con l'art. 1, co. 572, Legge 207/2024, l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 è stato così modificato: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di
7 supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con Controparte_ decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
La disposizione riformata non risulta rilevante ai fini del decidere, non solo in quanto destinata a esplicare efficacia solo per il futuro, ma altresì in quanto – regolamentando, una volta ancora, le sole supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) – continua a lasciare prive di disciplina le altre tipologie di supplenze.
*** * ***
3. Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, deve essere accertato il diritto di di ottenere la carta docente per gli Anni Scolastici 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno.
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3.1.
Considerato che
parte ricorrente ha attualmente in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato, così che risulta provata la permanenza nel sistema scolastico, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a metterle a disposizione la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
8 In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto – ex art. 2 D.P.C.M.
28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli Anni Parte_1
Scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di € 500,00 annui.
Per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 9 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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