Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. v.g. 176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 176 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, nato il [...] in [...], CF: Persona_1
, e , nata in [...] il [...], C.F.: C.F._1 Parte_1
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Camelia Marioara Cutolo, presso C.F._2
il cui studio in Santa Maria Capua Vetere, c.so Aldo Moro, nr, 123, elettivamente domiciliano, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 17.04.2025, celebratasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, le parti hanno depositato note scritte congiunte, con le quali insistevano affinchè il Tribunale adito recepisse le condizioni riportate nel ricorso introduttivo, in ordine alla regolamentazione del regime della potestà genitoriale.
Il PM apponeva il visto in data 31.01.2025
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Con ricorso congiunto depositato in data 16.01.2025 i ricorrenti deducevano di aver intrapreso una relazione sentimentale, a decorrere dall'anno 2013, dalla quale erano nati due figli: Persona_2
il 18.02.2021 a Napoli, e , il 18.07.2016 a Castel Volturno, riconosciuti da entrambi i Persona_3 genitori;
che la loro relazione si interrompeva nell'anno 2022; che il ricorrente spesso Persona_1
rientrava nel suo paese di origine, Burkina Faso, per lunghi periodi, ovvero dal mese di novembre al mese di marzo, attesa la mancanza nel territorio italiano di lavoro stagionale.
Ciò premesso, evidenziando che rispondesse all'interesse della prole l'attuazione di un affidamento esclusivo dei minori alla madre, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“1. La sig.ra continuerà a risiedere con i minori e e con Parte_1 Per_3 Per_2 il figlio maggiorenne presso l'immobile, sito in via Qualiano, via Ripuaria, nr. 12; Persona_4
2)I figli minori e saranno affidati esclusivamente alla madre Per_3 Per_2 Parte_1
, la quale eserciterà la responsabilità genitoriale sui minori in via esclusiva, prendendo le
[...]
decisioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, le decisioni relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
3)Il padre potrà vedere e tenere con se i figli minori secondo il seguente calendario: - ogni martedì dalle ore 16:00(sedici) alle 20:00( venti); - un fine settimana alternato dalle ore 9:00 fino alle ore
19:00 del sabato e la domenica dalle ore 09 ale ore 19:00 con prelevamento presso l' abitazione della madre e riaccompagnarli;
- lunedì in abis dalle ore 9:00 alle ore 19:00 , il 2 giugno dalle ore 9:00 alle ore 20:00 negli anni dispari;
a Pasqua dalle ore 9:00 alle ore 19:00, il primo maggio dalle ore 9:00 alle ore 19:00 negli anni pari. - le vacanze estive: le prime due settimane di agosto, con pernottamento.
Sarà compito del padre comunicare alla madre la destinazione delle vacanze. - le vacanze natalizie: il
31 dicembre, il primo dell'anno e il 6 gennaio, se si troverà sul territorio italiano, dalle ore 9:00 alle ore 19:00 , negli anni dispari. Inoltre il padre potrà esercitare il diritto di visita anche attraverso gli strumenti tecnologici nel periodo che è assente dal territorio italiano. Potrà altresì comunicare telefonicamente e quotidianamente con i figli minori e , vederli e tenerli presso di sé Per_3 Per_2
quando vorrà previo accordo con la madre e tenendo conto degli impegni dei minori;
4) Il padre corrisponderà alla sig.ra un assegno di mantenimento in favore Parte_1
dei figli di Euro 400,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico o altro metodo che stabiliranno di comune accordo. L'importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alle esigenze della figlia
(mediche non coperte dal SSN), scolastiche, sportive, secondo la indicazione delle linee guida del 2017
pagina 2 di 3 el CNF, previamente concordate, se previsto;
5) I genitori si danno il reciproco accordo al rilascio dei documenti di identità del minore anche validi all'espatrio;
6) I genitori si impegnano espressamente a comunicarsi reciprocamente ogni variazione di domicilio”.
Poiché l'accordo raggiunto non è contrario a norme imperative ed è conforme all'interesse della prole, viene integralmente recepito dal Collegio, ai sensi degli artt. 473 bis 47 e 51 c.p.c.
Attesa la natura della pronuncia, nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, così come riportato in motivazione c) nulla sulle spese
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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