TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/02/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
III Sezione Civile
In persona del giudice dott.ssa Paola Zampieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G. 10271/2024 promossa da:
Parte_1
-avv. - Controparte_1
-ricorrente -
contro
e CP_2 CP_3
-resistenti contumaci -
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 20/02/2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Genova il 02/03/2019 al numero 003186- serie 3T relativo all'immobile sito in Genova, Via Ramellina 6/13:
- Ordinare l'immediato rilascio e riconsegna dell'immobile libero da persone e/o cose nella piena disponibilità del Sig. Pt_1
- Condannare i Signori e al pagamento dei canoni CP_2 CP_3
arretrati e di quelli a scadere, delle spese derivanti dal contratto, oltre interessi a decorrere dalle singole scadenze al saldo, delle spese di procedura e successive occorrende.
Vinte le spese e gli onorari del presente giudizio, oltre 15% spese generali, I.V.A. e
C.P.A.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte locatrice intimava sfratto per morosità nei confronti dei convenuti in relazione all'immobile ad uso abitativo sito in Genova, via Ramellina 6/13, lamentando il mancato pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali per €
9.190,00. Chiedeva, contestualmente, l'emissione del decreto ingiuntivo per la somma dovuta a titolo di morosità.
Deduceva che l'immobile di cui sopra è stato concesso in locazione ai coniugi
– odierni resistenti – con contratto del 20 febbraio 2019, registrato il 2 marzo 2019,
(docc. 1 e 4) per la durata di tre anni a partire dall' 1 marzo 2019, rinnovabili per ulteriori due anni, dietro corresponsione del canone mensile di € 465,00 e anticipo oneri accessori di 80,00 euro.
Allegava di avere invano sollecitato il pagamento dei canoni insoluti, per la cifra complessiva di € 7.010,00, con lettera raccomandata inviata presso l'immobile locato in data 14 febbraio 2024, la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data
22 marzo 2024 (doc. 2).
Il rito veniva trasformato per irreperibilità del signor all'esito CP_3 dell'udienza del 18 ottobre 2024.
Nel corso dell'udienza di convalida dello sfratto tenuta il 18 ottobre 2024, parte intimante aveva infatti dichiarato che il convenuto non risultava essere mai CP_3 stato iscritto all'Anagrafe del Comune di Genova. Tale circostanza risulta altresì dal certificato rilasciato dal Comune di Genova e prodotto in atti in data 28 ottobre 2024.
Ciò ha determinato la trasformazione del rito, tenuto conto che il procedimento sommario di convalida non può svolgersi nei confronti di persona irreperibile (Corte
Cost.15/2000).
Con memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., parte locatrice precisava che la morosità ammontava ad € 11.370,00 e insisteva nelle domande già formulate di risoluzione del contratto e condanna dei convenuti al pagamento dei canoni insoluti.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio producendo in giudizio il contratto di locazione (doc. 1) da cui si evince il titolo e l'ammontare dell'obbligazione dedotta in giudizio e allegando l'inadempimento del conduttore.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della notifica eseguita nei loro confronti, e sono stati quindi dichiarati contumaci all'udienza odierna. Sono tuttavia comparsi personalmente all'odierna udienza senza contestare la morosità maturata da agosto 2013, ad oggi pari a diciannove mensilità. E' stata invano tentata la conciliazione della lite.
In applicazione dei principi di diritto in tema di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, affermati con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13533 del 30.10.2001, l'inadempimento è provato.
L'inadempimento è, peraltro, grave ex art. 5 legge 392/78, anche considerato che esso è consistente nel suo ammontare e prolungato nel tempo.
Pertanto, il contratto deve essere risolto per inadempimento dei conduttori e, conseguentemente, questi ultimi devono essere condannati al rilascio dell'immobile locato, libero da cose e/o persone, in favore di parte ricorrente, entro il 23.4.2025.
Inoltre, è fondata anche la domanda di condanna dei convenuti al pagamento dei canoni e oneri condominiali insoluti, nella misura determinata dalle parti nel contratto di locazione, che ammontano alla data odierna, come da contratto, ad €
10.355,00 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Non sono stati prodotti i rendiconti assembleari approvati e non è pertanto stata fornita la prova degli ulteriori oneri ancora dovuti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e al D.M. 147/2022, ridotti in ragione della particolare semplicità della questione, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa
Paola Zampieri, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Risolve il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Genova, Via
Ramellina 3/13, per grave inadempimento di parte conduttrice;
2. Condanna e in solido tra loro al rilascio in CP_2 CP_3 favore di dell'immobile di cui al punto 1), libero da cose e/o Parte_1
persone, entro il 23 aprile 2025;
3. Condanna e , in solido tra loro, al pagamento CP_2 CP_3 in favore di della somma di € 10.355,00 a titolo di canoni di Parte_1
locazione e oneri maturati da agosto 2013 a gennaio 2025, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo 4. Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione CP_2 CP_3 delle spese di lite in favore di liquidate per esborsi in € 697,42 e per Parte_1 compensi in € 1.900,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Si comunichi.
Genova, 26.2.2025
Il Giudice
Paola Zampieri