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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/05/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1160 del 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1160 del 2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Silvana Melardi Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in (LT), via Milazzo n. 95/A, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Anna Pannunzi e degli Avv.ti Pasquale Cardillo Cupo e Cristian Bove, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Roma, Piazza Crati n. 20 e presso lo studio degli altri due difensori suindicati in Formia, (LT), via Maiorino n. 14, giusta le procure speciali in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: condizioni del divorzio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina adito, - rigettata e disattesa ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, siccome tutte prive di fondamento in fatto ed in diritto e prova, - confermata la sentenza non definitiva emessa con il n. 299/2022 in data 11.02.2022 di scioglimento del matrimonio civile contratto il 26.04.2008 in Cisterna di Latina, dai coniugi e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cisterna di Latina al n. 14 Parte Ia Anno 2008,
Pagina 1 disporre le seguenti CONDIZIONI: a) – confermare l'affidamento in via esclusiva al padre e/o la collocazione prevalente presso di lui del minore disponendo il diritto della madre Persona_1
di vederlo e tenerlo con sé nei giorni e con le stesse modalità fissate a favore del padre in sede di separazione come disposto dal Dott. De Cinti all'udienza presidenziale del 24.11.2020 e dunque a settimane alterne il fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera con pernotto e durante la settimana in cui il minore sta con il padre nel weekend uno o due pomeriggi a settimana in cui la madre è libera dai turni di lavoro previo accordo con il e Parte_1
compatibilmente con gli impegni del medesimo e del minore;
/ b) - per l'effetto disporsi l'obbligo a carico della sig.ra di contribuire al mantenimento del figlio con Controparte_1 Per_1 il versamento in favore del ricorrente della somma di €.350,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie occorrende al minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Latina da intendersi ivi allegato;
/ c) - dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti siccome titolari entrambi di occupazione, reddito da lavoro dipendente e la sig.ra altresì di immobili. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di CP_1
lite oltre accessori nel caso di opposizione dell'altro coniuge all'accoglimento della domanda di divorzio”.
Conclusioni di parte resistente in sede di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa istanza e deduzioni per le ragioni di cui in premessa, così provvedere: a) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio b) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
c) Modificare le condizioni di collocamento e di frequentazione del figlio stabilite nel provvedimento presidenziale del 26.11.2020, confermando le condizioni di frequentazione e di mantenimento del figlio così come omologate nella sentenza di separazione, per Persona_1
tutti i motivi esposti nelle memorie difensive;
d) Disporre a carico del padre il contributo al mantenimento per il figlio la somma mensile di € 370,00, da erogarsi entro il giorno 5 di ogni mese, detto assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, mentre le spese straordinarie resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% dell'intero; e) Il padre avrà la facoltà di vedere il figlio nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17e30 alle ore 19:30, mentre la settimana seguente nel giorno di martedì dalle 17e30 alle 19e30 e nel fine settimana dal venerdì alle 13:00 alla domenica sera, con obbligo di pernotto con il padre, e così a ripetersi per le settimane successive. Il padre potrà altresì tenere con sé il minore alternativamente nei giorni del
Santo Natale e Santo Stefano o in quelli della Vigilia di Capodanno e del primo dell'anno ad anni alterni. Analogamente per le festività pasquali, il padre potrà tenere il bambino a Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Per le feste estive il padre potrà tenere il minore per un periodo continuativo di giorni 15 complessivi da scegliersi all'interno dei mesi giugno, luglio ed agosto di
Pagina 2 ogni anno previa comunicazione alla moglie. I coniugi convengono che eventuali aggiustamenti e/o modifiche parziali contingenti o comunque momentanee relative a tempi durata e modalità di visita
e tenuta del minore, potranno essere dagli stessi concordemente pattuite senza particolari formalità; f) Disporre a carico del padre il mantenimento in favore della signora nella CP_1 misura di € 300,00, o nella diversa somma che si riterrà di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà soggetta alla rivalutazione Istat.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Con sentenza parziale n. 299 del 2022 è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e la causa è stata rimessa sul ruolo per istruire le ulteriori domande.
La causa è stata istruita con c.t.u. sulle capacità genitoriali delle parti, acquisizione di relazioni da parte del Servizio Sociale del Comune di Cisterna di Latina e ordine di esibizione della documentazione reddituale ed economica.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
***
SUL REGIME DI AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
Il legislatore, sin dall'entrata in vigore della l. 54 del 2006, ha reso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori il modello ordinario e preferibile di affido, valorizzando il c.d. principio del minore alla conservazione della bi-genitorialità e solo eccezionalmente, quando si ritenga che possa essere pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere psicofisico del minore, con provvedimento motivato, l'Autorità Giudiziaria può discostarsi da tale modello, ai sensi dell'art. 337 quater comma 1 c.c.
Nel caso di specie il Presidente f.f., all'esito della fase presidenziale, acquisite le relazioni da parte del Servizio Sociale del Comune di Cisterna di Latina a cui era già stato segnalato il nucleo familiare in oggetto da parte dei Carabinieri di Nettuno (RM) e sentito il minore , in via Per_1 temporanea e urgente ha confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e disposto il collocamento del suddetto presso il padre, disponendo che la madre vedesse il minore secondo il diritto di visita che era stato concordato dalle parti in sede di separazione consensuale per il padre. Considerato il persistere delle criticità nel rapporto minore – madre, è stata effettuata una c.t.u. tecnica per indagare le capacità genitoriali delle parti, il migliore regime di affido,
Pagina 3 collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario, le ragioni psicologiche del disagio del minore nei confronti della madre e veniva demandato al c.t.u. di predisporre un progetto volto a ripristinare un adeguato rapporto madre – figlio.
Il c.t.u. espletate le verifiche demandategli ha così risposto ai quesiti del Giudice Istruttore: “ Per_1
ad oggi mostra una buona relazione e complicità con il padre e delle difficoltà nel comunicare con la madre. Egli si sente maggiormente compreso ed emotivamente sostenuto dal papà, mentre si sente non compreso -rispetto ai suoi desideri- e tenuto in giusta considerazione -nelle sue scelte- dalla mamma. Pur riconoscendo di volerle bene la sente poco accogliente verso di lui e l'accusa di anteporre le proprie necessità personali alle sue. E' comprensibile che un adolescente possa avere delle convinzioni anche errate su di sé, sugli altri e sulle situazioni, ma un genitore dovrebbe poter stimolare il figlio ad una riflessione più ampia e lasciare il tempo di farlo maturare. Assumere dunque un posizionamento di dialogo in cui due esperienze del mondo si incontrano. Nel corso del colloquio si è direttamente osservato che la sig.ra confronta in maniera netta su CP_1 Per_1
alcuni contenuti e avvenimenti, ella nel voler affermare perentoriamente le proprie ragioni - indipendentemente se vere o meno- si pone simmetricamente con il ragazzo senza lasciare un margine possibilistico di errore. Non appare in grado di metacomunicare con lui. Ovvero di ragionare sulle modalità della comunicazione stessa. Sembra non essere consapevole di alcuni suoi atteggiamenti comunicativi disfunzionali che allontanano il figlio nonostante lei paradossalmente ricerchi con lui vicinanza e affetto. Di fronte alla chiusura del ragazzo poi si sente impotente e ne attribuisce la causa esclusivamente al padre generando ancora più distanza. Nel rapporto tra genitori e figli una comunicazione efficace è essenziale per una relazione sana. Le competenze genitoriali includono la capacità di ascoltare attivamente, di esprimere empatia e di comunicare in modo chiaro e diretto. Questa competenza risulta ad oggi depotenziata nella mamma che è in difficoltà nel sapersi sintonizzare emotivamente ed empaticamente con il figlio. La relazione padre
/figlio assume caratteristiche differenti. ha stabilito un'alleanza relazionale con il genitore. Per_1
Nel colloquio con me, mostra difficoltà a riconoscere ed integrare qualità positive e negative di entrambi i genitori. Egli attribuisce dicotomicamente aspetti positivi al padre e aspetti negativi alla madre. Nello stesso modo con cui i genitori fanno con lui. Della mamma non riesce a riconoscere un pregio. Considera il padre in perdita rispetto alla separazione ed interloquisce su aspetti concreti di tipo economico. Egli mostra un'alleanza con la figura paterna, è opportuno altresì considerare che per un adolescente di sesso maschile il padre rappresenta un importante figura di riferimento per il processo identificatorio ed identitario, per questo nucleo famigliare sembra essersi rafforzata a seguito anche della modalità con le quali si è dipanato il processo separativo.
E' possibile che si senta più vicino al padre anche perché quest'ultimo è solo, non ha una Per_1
Pagina 4 relazione affettiva, ed è concentrato primariamente sul figlio;
mentre la mamma ha un compagno che ha coinvolto nella strutturazione del tempo con il minore e forse non era pronto ad Per_1 accettare questo. E' anche possibile ipotizzare che nella differenza dei due stili educativi tra i due genitori: il padre tende ad iper-valutarlo nelle sue qualità, mentre la madre è sul versante opposto lo svaluta descrivendolo come maleducato, aggressivo e oppositivo. Il figlio si senta maggiormente libero e riconosciuto con il primo. Nessuno dei due genitori sembra vederlo in modo integrato con i suoi pregi e difetti. Il papà è più capace di accoglierlo e di comprenderlo. Hanno sviluppato un rapporto di reciprocità mantenendo la verticalità. Mentre la mamma è sul versante simmetrico. Se tra genitori il conflitto non si abbassa e continua a non esserci un passaggio di informazioni importanti sul minore, questo potrebbe comportare nel tempo una perdita di controllo sui comportamenti di e potenzialmente incidere con ricadute negative per il suo sano sviluppo Per_1
evolutivo. Il rischio è che si inserisca nella dinamica di conflitto tra genitori per ottenere e Per_1
ricavarne dei vantaggi per sè. Per quanto attiene alle competenze genitoriali del sig. egli, Pt_1
come già precedentemente evidenziato, mostra un atteggiamento più supportivo e di rinforzo di aspetti positivi del figlio, ma non si sofferma sulle difficoltà. Questo potrebbe con il tempo diventare un aspetto di criticità. I ragazzi hanno necessità di essere rinforzati positivamente ma anche confrontati sui loro limiti e aiutati a riconoscerli ed accettarli. La certificazione del TSMREE indica una difficoltà di della quale si dovrebbe, a parere della scrivente, tener conto mentre Per_1
il papà ha chiesto alla scuola di non considerarla e ad oggi non ha consegnato la documentazione richiesta. Nella dialettica genitoriale è importante che il punto di vista materno e paterno si integrino, soprattutto in questa situazione nella quale i due colgono aspetti molto diversi del figlio.
E' opportuno inoltre soffermarsi, sulla considerazione che nella dinamica relazionale madrefiglio il sig. esprime di non voler entrare perché la ritiene una problematica che riguarda il Pt_1
rapporto tra i due. Tuttavia a fronte della maggiore capacità relazionale che egli ha con il ragazzo,
è importante a parere della scrivente, che egli oltre all'accesso fisico, colga l'importanza di favorire anche quello psichico del minore alla madre, ovvero aiutandolo a riconoscere le qualità positive della signora, favorendo un processo di integrazione in cui le vengano riconosciute caratteristiche positive e negative. In conclusione: ad oggi non si sono evidenziati gravi motivi atti
a determinare l'esclusione o la limitazione della responsabilità genitoriale di ciascuna delle parti.
L'esame di realtà risulta integro, l'adattamento sociale/lavorativo non presenta criticità da segnalare. I due genitori possiedono caratteristiche personologiche simili e modelli famigliari differenti ma comunque adeguati. Il sig. può fare affidamento su una rete famigliare ampia Pt_1
mentre la sig.ra è supportata con un aiuto dalla propria madre. Gli stili genitoriali CP_1 appaiono differenti e la conflittualità di coppia un importante fattore di rischio nell'espressione
Pagina 5 della cogenitorialità. Per quanto precede si conferma l'affido condiviso ad entrambi i genitori. Il collocamento del minore presso il padre. E il mantenimento delle modalità di frequentazione con la madre come da decreto, si ritiene utile suggerire anche l'introduzione di un pernotto infrasettimanale libero da concordare liberamente nella settimana in cui il minore trascorre il weekend con il padre. Questo con l'obiettivo di favorire momenti di condivisione al fine di ricostruire la relazione madre-figlio. Si ritiene opportuno: - il proseguo del monitoraggio da parte dei servizi sociali del comune di Cisterna. E che l'intero nucleo famigliare ( ) Email_1
acceda al percorso di mediazione presso i servizi secondo le modalità che gli operatori riterranno più opportune adottare;
- che la sig.ra , all'esito delle difficoltà riscontrate, acceda ad un CP_1
percorso di psicoterapia presso la ASL;
- che il minore ossa usufruire di un percorso di Per_2
psicoterapia individuale se la mediazione non dovesse attivarsi o proseguire.”.
Il G.I, con ordinanza del 27 luglio 2023, del tutto condivisa dal Collegio, esaminata la c.t.u, “tenuto conto delle conclusioni e dei percorsi suggeriti dalla stessa, ritenuti condivisibili in quanto logicamente connessi agli accertamenti effettuati e preso atto delle posizioni delle parti alla scorsa udienza”, ritenuto “alla luce delle conclusioni del ctu, che nulla osti al fatto che le parti concordino un ulteriore pernotto infrasettimanale del minore con la madre durante la settimana in cui il minore trascorre il fine settimana con il padre” demandava al Servizio Sociale del Comune di Cisterna di
Latina in coordinamento con l'Asl Latina Distretto Sanitario 1, di predisporre un progetto di mediazione integrato padre – madre e figlio, e demandava all'Asl Latina Distretto Sanitario 1 di offrire, ove la resistente fosse adesiva, un percorso psicoterapico alla stessa, invitandosi, altrimenti, la resistente a valutare un percorso psicoterapico privato;
demandava al Servizio Sociale del
Comune di Cisterna di Latina in coordinamento con l'Asl Latina Distretto Sanitario 1 di predisporre un percorso psicoterapico per il minore, il tutto con l'obiettivo di migliorare la comunicazione tra i genitori e la comunicazione e il rapporto madre –figlio, offrendo a tutta la famiglia ulteriori risorse per superare le modalità disfunzionali presenti nel rapporto genitoriale delle parti e in quello madre
– figlio, secondo i progetti suggeriti dal ctu, condivisibili in quanto logicamente connessi agli accertamenti effettuati, e fissava udienza di precisazione delle conclusioni, come peraltro all'udienza di esame c.t.u. richiesto da entrambe le parti.
Va rilevato, atteso quanto riferito dal Servizio Sociale del Comune di Cisterna di Latina nella relazione depositata il 24.10.2024, in cui ha riportato di non avere avuto contezza degli interventi demandati il 27.07.2023 e che “mai alcuna richiesta è pervenuta presso Questi Uffici dall''ultimo
Decreto del 03 settembre 2022”, che l'ordinanza del 27.07.2023 risulta ritualmente comunicata in
Pagina 6 pari data sia al Comune di Cisterna di Latina che all'Asl Latina, come risulta dalle ricevute di consegna agli atti del fascicolo telematico.
Dalla lettura della relazione del 24.10.2024 si evince, pertanto, che il Servizio Sociale non ha espletato i percorsi che gli erano stati demandati, e che, sollecitato al deposito della relazione con provvedimento in calce al verbale di udienza del 24 settembre 2024, il Servizio ha provveduto ad aggiornare il monitoraggio sul nucleo, evidenziando il permanere di caratteristiche disfunzionali nel rapporto madre – figlio.
Ritiene, il Collegio, alla stregua dell'istruttoria espletata, che vada confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, non essendo emersi elementi da cui poter ritenere che il modello legale di affido sia pregiudizievole per il minore, con collocamento presso il padre, che è ormai da anni il genitore di riferimento per , e con diritto di visita della madre come indicato Per_1 nell'ordinanza presidenziale.
Pare opportuno, considerato che non sono stati effettuati gli interventi che erano stati suggeriti dal ctu e disposti dal G.I., e che permangono le difficoltà madre – figlio, disporre che, verificata l'adesione delle parti, il Servizio Sociale del Comune di Cisterna di Latina in coordinamento con i competenti Servizi dell'Asl Latina Distretto Sanitario 1 predisponga un progetto di mediazione integrato padre – madre e figlio, e che il Consultorio Familiare o altro Servizio competente dell'Asl
Latina Distretto Sanitario 1 fornisca alla resistente un percorso psicoterapico;
pure va demandato al
Servizio Sociale del Comune di Cisterna di Latina in coordinamento con il Servizio competente dell'Asl Latina di fornire al minore un percorso psicoterapico. I suindicati Enti dovranno relazionare al G.T. presso il Tribunale di Latina sull'esito dei percorsi effettuati.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL MINORE.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Pagina 7 All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente f.f. “atteso l'attuale stato di inoccupazione della madre, comunque proprietaria esclusiva di un appartamento locabile in zona di mare, si reputa di limitare il contributo della stessa ad un assegno di € 100,00 mensili, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Latina”. Il Presidente f.f., stante il desiderio del minore di andare a vivere presso la residenza paterna, non ha disposto l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, “rimanendo il suo regime, alla pari dell'obbligo di pagamento del mutuo, soggetto alla disciplina degli istituti relativi”.
Per quanto riguarda il ricorrente, per quel che più rileva, il suddetto risulta aver dichiarato per l'anno d'imposta 2018 un reddito imponibile di € 27.797,00 con imposta netta di € 5.195,00 (730 del 2019); per l'anno d'imposta 2019 un reddito imponibile di € 28.592,00 con imposta netta pari a
5.512,00 (730 del 2020); per l'anno d'imposta 2020 un reddito imponibile di € 30.202,00 con imposta netta pari a 5.739,00 (730 del 2021); per l'anno d'imposta 2021 un reddito imponibile di €
29.769,00 con imposta netta pari a 4.632,00. Il ricorrente è comproprietario con la resistente della proprietà superficiaria di quella che è stata la casa coniugale, cat. A2, sei vani, e della proprietà superficiaria di un immobile cat. c/6 di 14 mq. Ha depositato gli estratti del c/c 002/2021 a lui intestato acceso presso Intesa Sanpaolo con saldo al 31 giugno 2022 di € 251,93, e da cui risultano gli addebiti di € 510,11 per il pagamento delle rate di mutuo. Pure ha depositato gli estratti del c/c a lui intestato acceso presso su cui sono accreditati gli stipendi percepiti da e gli CP_2 Pt_2
assegni di mantenimento per il figlio pagati dalla resistente e dalla lettura dei suddetti risulta un accredito di € 15.000,00 da Agos Ducato in data 26 maggio 2021 e tre prelievi di cassa veloce con
Carta Unicredit di 5.000,00 euro ciascuno, il primo in data 26 maggio 2021, il secondo in data
01.06.2021, il terzo in data 6 luglio 2021, il c/c palesa un saldo al 30 giugno 2022 di € 5.673,37. Ha documentato di aver stipulato una polizza proteggi mutuo con premi versati alla decorrenza di €
7.004,92. Ha documentato di aver acceso un prestito presso Agos Ducato s.p.a. da restituire con 48 rate di € 352,00, con scadenza dell'ultima rata per il 1° giugno 2025; ha documentato di aver acceso anche un altro prestito con Agos s.p.a per acquisto pc (che il ricorrente ha allegato di aver acquistato per il figlio) da restituire con 22 rate mensili di € 71,45 con prima scadenza per il 20 maggio 2021, e ormai, pertanto, scaduto;
ha documentato anche un altro prestito acceso presso
Agos Ducato con rate mensili di € 260,02 e scadenza dell'ultima rata all'8.01.2021; ha documentato il contratto di mutuo ipotecario cointestato a lui e alla resistente con una rata mensile di € 510,11.
Ha documentato anche una polizza RC Auto contratta con Unipolsai Assicurazioni con connessa assicurazione infortuni.
Per quanto riguarda la resistente, per l'anno d'imposta 2018 ha dichiarato un reddito imponibile di €
12.456,00 con imposta netta pari a 176,00 (come da 730 del 2019 in atti), per l'anno d'imposta
Pagina 8 2019 ha dichiarato un reddito imponibile di € 11.861,00 con imposta netta pari a € 383,00, con detrazioni d'imposta superiori all'imposta lorda (v. 730 del 2020). Ha prodotto in allegato alla memoria di costituzione nella fase presidenziale una missiva da parte del datore di lavoro che sospendeva il contratto di lavoro a causa delle sue condizioni di salute. Ha prodotto pure, su ordine di esibizione del G.I. 730 del 2022 da cui risulta che nel 2021 ha dichiarato un reddito imponibile di € 6.602,00 con imposta netta pari a 0, mentre ha dedotto di non aver effettuato la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno d'imposta 2020, in quanto assente dal lavoro per malattia, non retribuita e senza contribuzione sino a febbraio 2021 (v. nota di deposito del 19.10.2022); ha prodotto buste paga di agosto e settembre 2022 da cui risultano retribuzioni nette di € 962,00 e
936,00 e il fatto che la ricorrente lavori con un part time 60,00%. La resistente oltre che contitolare con il ricorrente della proprietà superficiaria dei due immobili già indicati sopra con riferimento al ricorrente, dalla visura prodotta, risulta titolare della proprietà superficiaria di un altro immobile sito in Cisterna di Latina, via Aldo Moro, cat A/2, di 5,5 vani;
risulta, poi, nuda proprietaria (con
4 Parte_3
vani (ma usufruttuario risulta , nato nel 1936, che dal prosieguo della lettura della Persona_3
visura risulta deceduto, con conseguente consolidamento del diritto di usufrutto in capo alla resistente); risulta altresì comproprietaria per un terzo di due immobili in Terracina, via San Felice
Circeo per successione ex lege a , uno cat. A/3, consistenza 6 vani, e uno in corso Persona_3
di costruzione (cat. f/3); risulta, inoltre, proprietaria di un terreno sito in Terracina (anche in questo caso è indicata come nuda proprietaria ma come usufruttuario risulta con “oneri Persona_3
usufrutto di livello per 1/1”). Ha prodotto estratto del c/c presso Intesa Sanpaolo n 5103 /
27131478, da cui risultano il 13 aprile 2021 un accredito per ricarica di € 1.030,00 e poi, a partire da agosto 2021, gli accrediti per competenze da parte di Pianeta Cospea S.r.l. con retribuzioni mensili di circa 1.000,00 euro. Ha prodotto il contratto di cessione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in proprietà superficiaria relativa all'immobile sito in Cisterna di Latina, via
Aldo Moro, da cui risulta che la resistente è mera nuda proprietaria superficiaria mentre
[...]
su tale immobile ha il diritto di abitazione vita natural durante. CP_3
Dunque, atteso che la resistente ha ripreso a lavorare, con retribuzione, secondo quanto dedotto dalla medesima resistente, a decorrere da febbraio 2021, appare congruo, considerate comparativamente le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, congruo aumentare l'assegno di mantenimento a carico della resistente e da versare al ricorrente a titolo di mantenimento del figlio minore, in € 200,00 con decorrenza dal febbraio 2021, oltre al 50% delle spese straordinarie protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di
Pagina 9 mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese
(comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite CP_4
per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla
Pagina 10 terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
Per il periodo decorrente dalla domanda a gennaio 2021 l'assegno unico familiare spetta ai genitori come previsto per legge e previe le necessarie iniziative delle parti.
SULL'ASSEGNO DIVORZILE RICHIESTO DALLA RESISTENTE.
Come noto le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018 hanno rivisitato funditus l'istituto, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U.
11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v.
Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e quello recentemente affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei principi di auto- responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
Pagina 11 In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione, poi, con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le
Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”
La resistente non ha in alcun modo provato che la sperequazione reddituale sussistente con il ricorrente sia la conseguenza del contributo fornito dalla stessa alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale.
La domanda, pertanto, va rigettata.
SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Pagina 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 1160 del 2020, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre e con diritto di visita della madre come indicato in ordinanza presidenziale.
2. Dispone che, verificata l'adesione delle parti, il Servizio Sociale del Comune di Cisterna di
Latina in coordinamento con i competenti Servizi dell'Asl Latina Distretto Sanitario 1, predisponga un progetto di mediazione integrato padre – madre e figlio, e che il Consultorio Familiare o altro
Servizio competente dell'Asl Latina Distretto Sanitario 1 fornisca alla resistente un percorso psicoterapico;
pure va demandato al Servizio Sociale del Comune di Cisterna di Latina in coordinamento con il Servizio competente dell'Asl Latina di fornire al minore un percorso psicoterapico. I suindicati Enti dovranno relazionare al G.T. presso il Tribunale di Latina sull'esito dei percorsi effettuati entro sei mesi della pubblicazione della sentenza.
2. Dispone che la resistente versi alla ricorrente con decorrenza dal febbraio 2021 entro il 5 di ogni mese l'assegno di € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio minore , oltre a rivalutazione Per_1
annuale Istat, con obbligo a carico di entrambe le parti di sostenere il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva. Per il periodo decorrente dalla domanda a gennaio 2021 si fa salva l'applicazione dell'assegno di € 100,00 a carico della resistente previsto in via temporanea e urgente. L'assegno unico familiare spetta ai genitori come previsto per legge e previe le necessarie iniziative delle parti.
3. Rigetta la richiesta di assegno divorzile.
4. Compensa integralmente le spese di lite.
SI COMUNICHI ANCHE AL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI CISTERNA DI
LATINA, ALL'ASL LATINA DISTRETTO SANITARIO 1 E ALLA CANCELLERIA DI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE PER L'APERTURA DELLA VIGILANZA.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1160 del 2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Silvana Melardi Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in (LT), via Milazzo n. 95/A, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Anna Pannunzi e degli Avv.ti Pasquale Cardillo Cupo e Cristian Bove, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Roma, Piazza Crati n. 20 e presso lo studio degli altri due difensori suindicati in Formia, (LT), via Maiorino n. 14, giusta le procure speciali in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: condizioni del divorzio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina adito, - rigettata e disattesa ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, siccome tutte prive di fondamento in fatto ed in diritto e prova, - confermata la sentenza non definitiva emessa con il n. 299/2022 in data 11.02.2022 di scioglimento del matrimonio civile contratto il 26.04.2008 in Cisterna di Latina, dai coniugi e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cisterna di Latina al n. 14 Parte Ia Anno 2008,
Pagina 1 disporre le seguenti CONDIZIONI: a) – confermare l'affidamento in via esclusiva al padre e/o la collocazione prevalente presso di lui del minore disponendo il diritto della madre Persona_1
di vederlo e tenerlo con sé nei giorni e con le stesse modalità fissate a favore del padre in sede di separazione come disposto dal Dott. De Cinti all'udienza presidenziale del 24.11.2020 e dunque a settimane alterne il fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera con pernotto e durante la settimana in cui il minore sta con il padre nel weekend uno o due pomeriggi a settimana in cui la madre è libera dai turni di lavoro previo accordo con il e Parte_1
compatibilmente con gli impegni del medesimo e del minore;
/ b) - per l'effetto disporsi l'obbligo a carico della sig.ra di contribuire al mantenimento del figlio con Controparte_1 Per_1 il versamento in favore del ricorrente della somma di €.350,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie occorrende al minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Latina da intendersi ivi allegato;
/ c) - dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti siccome titolari entrambi di occupazione, reddito da lavoro dipendente e la sig.ra altresì di immobili. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di CP_1
lite oltre accessori nel caso di opposizione dell'altro coniuge all'accoglimento della domanda di divorzio”.
Conclusioni di parte resistente in sede di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa istanza e deduzioni per le ragioni di cui in premessa, così provvedere: a) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio b) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
c) Modificare le condizioni di collocamento e di frequentazione del figlio stabilite nel provvedimento presidenziale del 26.11.2020, confermando le condizioni di frequentazione e di mantenimento del figlio così come omologate nella sentenza di separazione, per Persona_1
tutti i motivi esposti nelle memorie difensive;
d) Disporre a carico del padre il contributo al mantenimento per il figlio la somma mensile di € 370,00, da erogarsi entro il giorno 5 di ogni mese, detto assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, mentre le spese straordinarie resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% dell'intero; e) Il padre avrà la facoltà di vedere il figlio nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17e30 alle ore 19:30, mentre la settimana seguente nel giorno di martedì dalle 17e30 alle 19e30 e nel fine settimana dal venerdì alle 13:00 alla domenica sera, con obbligo di pernotto con il padre, e così a ripetersi per le settimane successive. Il padre potrà altresì tenere con sé il minore alternativamente nei giorni del
Santo Natale e Santo Stefano o in quelli della Vigilia di Capodanno e del primo dell'anno ad anni alterni. Analogamente per le festività pasquali, il padre potrà tenere il bambino a Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Per le feste estive il padre potrà tenere il minore per un periodo continuativo di giorni 15 complessivi da scegliersi all'interno dei mesi giugno, luglio ed agosto di
Pagina 2 ogni anno previa comunicazione alla moglie. I coniugi convengono che eventuali aggiustamenti e/o modifiche parziali contingenti o comunque momentanee relative a tempi durata e modalità di visita
e tenuta del minore, potranno essere dagli stessi concordemente pattuite senza particolari formalità; f) Disporre a carico del padre il mantenimento in favore della signora nella CP_1 misura di € 300,00, o nella diversa somma che si riterrà di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà soggetta alla rivalutazione Istat.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Con sentenza parziale n. 299 del 2022 è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e la causa è stata rimessa sul ruolo per istruire le ulteriori domande.
La causa è stata istruita con c.t.u. sulle capacità genitoriali delle parti, acquisizione di relazioni da parte del Servizio Sociale del Comune di Cisterna di Latina e ordine di esibizione della documentazione reddituale ed economica.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
***
SUL REGIME DI AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
Il legislatore, sin dall'entrata in vigore della l. 54 del 2006, ha reso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori il modello ordinario e preferibile di affido, valorizzando il c.d. principio del minore alla conservazione della bi-genitorialità e solo eccezionalmente, quando si ritenga che possa essere pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere psicofisico del minore, con provvedimento motivato, l'Autorità Giudiziaria può discostarsi da tale modello, ai sensi dell'art. 337 quater comma 1 c.c.
Nel caso di specie il Presidente f.f., all'esito della fase presidenziale, acquisite le relazioni da parte del Servizio Sociale del Comune di Cisterna di Latina a cui era già stato segnalato il nucleo familiare in oggetto da parte dei Carabinieri di Nettuno (RM) e sentito il minore , in via Per_1 temporanea e urgente ha confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e disposto il collocamento del suddetto presso il padre, disponendo che la madre vedesse il minore secondo il diritto di visita che era stato concordato dalle parti in sede di separazione consensuale per il padre. Considerato il persistere delle criticità nel rapporto minore – madre, è stata effettuata una c.t.u. tecnica per indagare le capacità genitoriali delle parti, il migliore regime di affido,
Pagina 3 collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario, le ragioni psicologiche del disagio del minore nei confronti della madre e veniva demandato al c.t.u. di predisporre un progetto volto a ripristinare un adeguato rapporto madre – figlio.
Il c.t.u. espletate le verifiche demandategli ha così risposto ai quesiti del Giudice Istruttore: “ Per_1
ad oggi mostra una buona relazione e complicità con il padre e delle difficoltà nel comunicare con la madre. Egli si sente maggiormente compreso ed emotivamente sostenuto dal papà, mentre si sente non compreso -rispetto ai suoi desideri- e tenuto in giusta considerazione -nelle sue scelte- dalla mamma. Pur riconoscendo di volerle bene la sente poco accogliente verso di lui e l'accusa di anteporre le proprie necessità personali alle sue. E' comprensibile che un adolescente possa avere delle convinzioni anche errate su di sé, sugli altri e sulle situazioni, ma un genitore dovrebbe poter stimolare il figlio ad una riflessione più ampia e lasciare il tempo di farlo maturare. Assumere dunque un posizionamento di dialogo in cui due esperienze del mondo si incontrano. Nel corso del colloquio si è direttamente osservato che la sig.ra confronta in maniera netta su CP_1 Per_1
alcuni contenuti e avvenimenti, ella nel voler affermare perentoriamente le proprie ragioni - indipendentemente se vere o meno- si pone simmetricamente con il ragazzo senza lasciare un margine possibilistico di errore. Non appare in grado di metacomunicare con lui. Ovvero di ragionare sulle modalità della comunicazione stessa. Sembra non essere consapevole di alcuni suoi atteggiamenti comunicativi disfunzionali che allontanano il figlio nonostante lei paradossalmente ricerchi con lui vicinanza e affetto. Di fronte alla chiusura del ragazzo poi si sente impotente e ne attribuisce la causa esclusivamente al padre generando ancora più distanza. Nel rapporto tra genitori e figli una comunicazione efficace è essenziale per una relazione sana. Le competenze genitoriali includono la capacità di ascoltare attivamente, di esprimere empatia e di comunicare in modo chiaro e diretto. Questa competenza risulta ad oggi depotenziata nella mamma che è in difficoltà nel sapersi sintonizzare emotivamente ed empaticamente con il figlio. La relazione padre
/figlio assume caratteristiche differenti. ha stabilito un'alleanza relazionale con il genitore. Per_1
Nel colloquio con me, mostra difficoltà a riconoscere ed integrare qualità positive e negative di entrambi i genitori. Egli attribuisce dicotomicamente aspetti positivi al padre e aspetti negativi alla madre. Nello stesso modo con cui i genitori fanno con lui. Della mamma non riesce a riconoscere un pregio. Considera il padre in perdita rispetto alla separazione ed interloquisce su aspetti concreti di tipo economico. Egli mostra un'alleanza con la figura paterna, è opportuno altresì considerare che per un adolescente di sesso maschile il padre rappresenta un importante figura di riferimento per il processo identificatorio ed identitario, per questo nucleo famigliare sembra essersi rafforzata a seguito anche della modalità con le quali si è dipanato il processo separativo.
E' possibile che si senta più vicino al padre anche perché quest'ultimo è solo, non ha una Per_1
Pagina 4 relazione affettiva, ed è concentrato primariamente sul figlio;
mentre la mamma ha un compagno che ha coinvolto nella strutturazione del tempo con il minore e forse non era pronto ad Per_1 accettare questo. E' anche possibile ipotizzare che nella differenza dei due stili educativi tra i due genitori: il padre tende ad iper-valutarlo nelle sue qualità, mentre la madre è sul versante opposto lo svaluta descrivendolo come maleducato, aggressivo e oppositivo. Il figlio si senta maggiormente libero e riconosciuto con il primo. Nessuno dei due genitori sembra vederlo in modo integrato con i suoi pregi e difetti. Il papà è più capace di accoglierlo e di comprenderlo. Hanno sviluppato un rapporto di reciprocità mantenendo la verticalità. Mentre la mamma è sul versante simmetrico. Se tra genitori il conflitto non si abbassa e continua a non esserci un passaggio di informazioni importanti sul minore, questo potrebbe comportare nel tempo una perdita di controllo sui comportamenti di e potenzialmente incidere con ricadute negative per il suo sano sviluppo Per_1
evolutivo. Il rischio è che si inserisca nella dinamica di conflitto tra genitori per ottenere e Per_1
ricavarne dei vantaggi per sè. Per quanto attiene alle competenze genitoriali del sig. egli, Pt_1
come già precedentemente evidenziato, mostra un atteggiamento più supportivo e di rinforzo di aspetti positivi del figlio, ma non si sofferma sulle difficoltà. Questo potrebbe con il tempo diventare un aspetto di criticità. I ragazzi hanno necessità di essere rinforzati positivamente ma anche confrontati sui loro limiti e aiutati a riconoscerli ed accettarli. La certificazione del TSMREE indica una difficoltà di della quale si dovrebbe, a parere della scrivente, tener conto mentre Per_1
il papà ha chiesto alla scuola di non considerarla e ad oggi non ha consegnato la documentazione richiesta. Nella dialettica genitoriale è importante che il punto di vista materno e paterno si integrino, soprattutto in questa situazione nella quale i due colgono aspetti molto diversi del figlio.
E' opportuno inoltre soffermarsi, sulla considerazione che nella dinamica relazionale madrefiglio il sig. esprime di non voler entrare perché la ritiene una problematica che riguarda il Pt_1
rapporto tra i due. Tuttavia a fronte della maggiore capacità relazionale che egli ha con il ragazzo,
è importante a parere della scrivente, che egli oltre all'accesso fisico, colga l'importanza di favorire anche quello psichico del minore alla madre, ovvero aiutandolo a riconoscere le qualità positive della signora, favorendo un processo di integrazione in cui le vengano riconosciute caratteristiche positive e negative. In conclusione: ad oggi non si sono evidenziati gravi motivi atti
a determinare l'esclusione o la limitazione della responsabilità genitoriale di ciascuna delle parti.
L'esame di realtà risulta integro, l'adattamento sociale/lavorativo non presenta criticità da segnalare. I due genitori possiedono caratteristiche personologiche simili e modelli famigliari differenti ma comunque adeguati. Il sig. può fare affidamento su una rete famigliare ampia Pt_1
mentre la sig.ra è supportata con un aiuto dalla propria madre. Gli stili genitoriali CP_1 appaiono differenti e la conflittualità di coppia un importante fattore di rischio nell'espressione
Pagina 5 della cogenitorialità. Per quanto precede si conferma l'affido condiviso ad entrambi i genitori. Il collocamento del minore presso il padre. E il mantenimento delle modalità di frequentazione con la madre come da decreto, si ritiene utile suggerire anche l'introduzione di un pernotto infrasettimanale libero da concordare liberamente nella settimana in cui il minore trascorre il weekend con il padre. Questo con l'obiettivo di favorire momenti di condivisione al fine di ricostruire la relazione madre-figlio. Si ritiene opportuno: - il proseguo del monitoraggio da parte dei servizi sociali del comune di Cisterna. E che l'intero nucleo famigliare ( ) Email_1
acceda al percorso di mediazione presso i servizi secondo le modalità che gli operatori riterranno più opportune adottare;
- che la sig.ra , all'esito delle difficoltà riscontrate, acceda ad un CP_1
percorso di psicoterapia presso la ASL;
- che il minore ossa usufruire di un percorso di Per_2
psicoterapia individuale se la mediazione non dovesse attivarsi o proseguire.”.
Il G.I, con ordinanza del 27 luglio 2023, del tutto condivisa dal Collegio, esaminata la c.t.u, “tenuto conto delle conclusioni e dei percorsi suggeriti dalla stessa, ritenuti condivisibili in quanto logicamente connessi agli accertamenti effettuati e preso atto delle posizioni delle parti alla scorsa udienza”, ritenuto “alla luce delle conclusioni del ctu, che nulla osti al fatto che le parti concordino un ulteriore pernotto infrasettimanale del minore con la madre durante la settimana in cui il minore trascorre il fine settimana con il padre” demandava al Servizio Sociale del Comune di Cisterna di
Latina in coordinamento con l'Asl Latina Distretto Sanitario 1, di predisporre un progetto di mediazione integrato padre – madre e figlio, e demandava all'Asl Latina Distretto Sanitario 1 di offrire, ove la resistente fosse adesiva, un percorso psicoterapico alla stessa, invitandosi, altrimenti, la resistente a valutare un percorso psicoterapico privato;
demandava al Servizio Sociale del
Comune di Cisterna di Latina in coordinamento con l'Asl Latina Distretto Sanitario 1 di predisporre un percorso psicoterapico per il minore, il tutto con l'obiettivo di migliorare la comunicazione tra i genitori e la comunicazione e il rapporto madre –figlio, offrendo a tutta la famiglia ulteriori risorse per superare le modalità disfunzionali presenti nel rapporto genitoriale delle parti e in quello madre
– figlio, secondo i progetti suggeriti dal ctu, condivisibili in quanto logicamente connessi agli accertamenti effettuati, e fissava udienza di precisazione delle conclusioni, come peraltro all'udienza di esame c.t.u. richiesto da entrambe le parti.
Va rilevato, atteso quanto riferito dal Servizio Sociale del Comune di Cisterna di Latina nella relazione depositata il 24.10.2024, in cui ha riportato di non avere avuto contezza degli interventi demandati il 27.07.2023 e che “mai alcuna richiesta è pervenuta presso Questi Uffici dall''ultimo
Decreto del 03 settembre 2022”, che l'ordinanza del 27.07.2023 risulta ritualmente comunicata in
Pagina 6 pari data sia al Comune di Cisterna di Latina che all'Asl Latina, come risulta dalle ricevute di consegna agli atti del fascicolo telematico.
Dalla lettura della relazione del 24.10.2024 si evince, pertanto, che il Servizio Sociale non ha espletato i percorsi che gli erano stati demandati, e che, sollecitato al deposito della relazione con provvedimento in calce al verbale di udienza del 24 settembre 2024, il Servizio ha provveduto ad aggiornare il monitoraggio sul nucleo, evidenziando il permanere di caratteristiche disfunzionali nel rapporto madre – figlio.
Ritiene, il Collegio, alla stregua dell'istruttoria espletata, che vada confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, non essendo emersi elementi da cui poter ritenere che il modello legale di affido sia pregiudizievole per il minore, con collocamento presso il padre, che è ormai da anni il genitore di riferimento per , e con diritto di visita della madre come indicato Per_1 nell'ordinanza presidenziale.
Pare opportuno, considerato che non sono stati effettuati gli interventi che erano stati suggeriti dal ctu e disposti dal G.I., e che permangono le difficoltà madre – figlio, disporre che, verificata l'adesione delle parti, il Servizio Sociale del Comune di Cisterna di Latina in coordinamento con i competenti Servizi dell'Asl Latina Distretto Sanitario 1 predisponga un progetto di mediazione integrato padre – madre e figlio, e che il Consultorio Familiare o altro Servizio competente dell'Asl
Latina Distretto Sanitario 1 fornisca alla resistente un percorso psicoterapico;
pure va demandato al
Servizio Sociale del Comune di Cisterna di Latina in coordinamento con il Servizio competente dell'Asl Latina di fornire al minore un percorso psicoterapico. I suindicati Enti dovranno relazionare al G.T. presso il Tribunale di Latina sull'esito dei percorsi effettuati.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL MINORE.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Pagina 7 All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente f.f. “atteso l'attuale stato di inoccupazione della madre, comunque proprietaria esclusiva di un appartamento locabile in zona di mare, si reputa di limitare il contributo della stessa ad un assegno di € 100,00 mensili, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Latina”. Il Presidente f.f., stante il desiderio del minore di andare a vivere presso la residenza paterna, non ha disposto l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, “rimanendo il suo regime, alla pari dell'obbligo di pagamento del mutuo, soggetto alla disciplina degli istituti relativi”.
Per quanto riguarda il ricorrente, per quel che più rileva, il suddetto risulta aver dichiarato per l'anno d'imposta 2018 un reddito imponibile di € 27.797,00 con imposta netta di € 5.195,00 (730 del 2019); per l'anno d'imposta 2019 un reddito imponibile di € 28.592,00 con imposta netta pari a
5.512,00 (730 del 2020); per l'anno d'imposta 2020 un reddito imponibile di € 30.202,00 con imposta netta pari a 5.739,00 (730 del 2021); per l'anno d'imposta 2021 un reddito imponibile di €
29.769,00 con imposta netta pari a 4.632,00. Il ricorrente è comproprietario con la resistente della proprietà superficiaria di quella che è stata la casa coniugale, cat. A2, sei vani, e della proprietà superficiaria di un immobile cat. c/6 di 14 mq. Ha depositato gli estratti del c/c 002/2021 a lui intestato acceso presso Intesa Sanpaolo con saldo al 31 giugno 2022 di € 251,93, e da cui risultano gli addebiti di € 510,11 per il pagamento delle rate di mutuo. Pure ha depositato gli estratti del c/c a lui intestato acceso presso su cui sono accreditati gli stipendi percepiti da e gli CP_2 Pt_2
assegni di mantenimento per il figlio pagati dalla resistente e dalla lettura dei suddetti risulta un accredito di € 15.000,00 da Agos Ducato in data 26 maggio 2021 e tre prelievi di cassa veloce con
Carta Unicredit di 5.000,00 euro ciascuno, il primo in data 26 maggio 2021, il secondo in data
01.06.2021, il terzo in data 6 luglio 2021, il c/c palesa un saldo al 30 giugno 2022 di € 5.673,37. Ha documentato di aver stipulato una polizza proteggi mutuo con premi versati alla decorrenza di €
7.004,92. Ha documentato di aver acceso un prestito presso Agos Ducato s.p.a. da restituire con 48 rate di € 352,00, con scadenza dell'ultima rata per il 1° giugno 2025; ha documentato di aver acceso anche un altro prestito con Agos s.p.a per acquisto pc (che il ricorrente ha allegato di aver acquistato per il figlio) da restituire con 22 rate mensili di € 71,45 con prima scadenza per il 20 maggio 2021, e ormai, pertanto, scaduto;
ha documentato anche un altro prestito acceso presso
Agos Ducato con rate mensili di € 260,02 e scadenza dell'ultima rata all'8.01.2021; ha documentato il contratto di mutuo ipotecario cointestato a lui e alla resistente con una rata mensile di € 510,11.
Ha documentato anche una polizza RC Auto contratta con Unipolsai Assicurazioni con connessa assicurazione infortuni.
Per quanto riguarda la resistente, per l'anno d'imposta 2018 ha dichiarato un reddito imponibile di €
12.456,00 con imposta netta pari a 176,00 (come da 730 del 2019 in atti), per l'anno d'imposta
Pagina 8 2019 ha dichiarato un reddito imponibile di € 11.861,00 con imposta netta pari a € 383,00, con detrazioni d'imposta superiori all'imposta lorda (v. 730 del 2020). Ha prodotto in allegato alla memoria di costituzione nella fase presidenziale una missiva da parte del datore di lavoro che sospendeva il contratto di lavoro a causa delle sue condizioni di salute. Ha prodotto pure, su ordine di esibizione del G.I. 730 del 2022 da cui risulta che nel 2021 ha dichiarato un reddito imponibile di € 6.602,00 con imposta netta pari a 0, mentre ha dedotto di non aver effettuato la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno d'imposta 2020, in quanto assente dal lavoro per malattia, non retribuita e senza contribuzione sino a febbraio 2021 (v. nota di deposito del 19.10.2022); ha prodotto buste paga di agosto e settembre 2022 da cui risultano retribuzioni nette di € 962,00 e
936,00 e il fatto che la ricorrente lavori con un part time 60,00%. La resistente oltre che contitolare con il ricorrente della proprietà superficiaria dei due immobili già indicati sopra con riferimento al ricorrente, dalla visura prodotta, risulta titolare della proprietà superficiaria di un altro immobile sito in Cisterna di Latina, via Aldo Moro, cat A/2, di 5,5 vani;
risulta, poi, nuda proprietaria (con
4 Parte_3
vani (ma usufruttuario risulta , nato nel 1936, che dal prosieguo della lettura della Persona_3
visura risulta deceduto, con conseguente consolidamento del diritto di usufrutto in capo alla resistente); risulta altresì comproprietaria per un terzo di due immobili in Terracina, via San Felice
Circeo per successione ex lege a , uno cat. A/3, consistenza 6 vani, e uno in corso Persona_3
di costruzione (cat. f/3); risulta, inoltre, proprietaria di un terreno sito in Terracina (anche in questo caso è indicata come nuda proprietaria ma come usufruttuario risulta con “oneri Persona_3
usufrutto di livello per 1/1”). Ha prodotto estratto del c/c presso Intesa Sanpaolo n 5103 /
27131478, da cui risultano il 13 aprile 2021 un accredito per ricarica di € 1.030,00 e poi, a partire da agosto 2021, gli accrediti per competenze da parte di Pianeta Cospea S.r.l. con retribuzioni mensili di circa 1.000,00 euro. Ha prodotto il contratto di cessione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in proprietà superficiaria relativa all'immobile sito in Cisterna di Latina, via
Aldo Moro, da cui risulta che la resistente è mera nuda proprietaria superficiaria mentre
[...]
su tale immobile ha il diritto di abitazione vita natural durante. CP_3
Dunque, atteso che la resistente ha ripreso a lavorare, con retribuzione, secondo quanto dedotto dalla medesima resistente, a decorrere da febbraio 2021, appare congruo, considerate comparativamente le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, congruo aumentare l'assegno di mantenimento a carico della resistente e da versare al ricorrente a titolo di mantenimento del figlio minore, in € 200,00 con decorrenza dal febbraio 2021, oltre al 50% delle spese straordinarie protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di
Pagina 9 mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese
(comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite CP_4
per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla
Pagina 10 terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
Per il periodo decorrente dalla domanda a gennaio 2021 l'assegno unico familiare spetta ai genitori come previsto per legge e previe le necessarie iniziative delle parti.
SULL'ASSEGNO DIVORZILE RICHIESTO DALLA RESISTENTE.
Come noto le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018 hanno rivisitato funditus l'istituto, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U.
11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v.
Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e quello recentemente affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei principi di auto- responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
Pagina 11 In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione, poi, con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le
Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”
La resistente non ha in alcun modo provato che la sperequazione reddituale sussistente con il ricorrente sia la conseguenza del contributo fornito dalla stessa alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale.
La domanda, pertanto, va rigettata.
SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Pagina 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 1160 del 2020, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre e con diritto di visita della madre come indicato in ordinanza presidenziale.
2. Dispone che, verificata l'adesione delle parti, il Servizio Sociale del Comune di Cisterna di
Latina in coordinamento con i competenti Servizi dell'Asl Latina Distretto Sanitario 1, predisponga un progetto di mediazione integrato padre – madre e figlio, e che il Consultorio Familiare o altro
Servizio competente dell'Asl Latina Distretto Sanitario 1 fornisca alla resistente un percorso psicoterapico;
pure va demandato al Servizio Sociale del Comune di Cisterna di Latina in coordinamento con il Servizio competente dell'Asl Latina di fornire al minore un percorso psicoterapico. I suindicati Enti dovranno relazionare al G.T. presso il Tribunale di Latina sull'esito dei percorsi effettuati entro sei mesi della pubblicazione della sentenza.
2. Dispone che la resistente versi alla ricorrente con decorrenza dal febbraio 2021 entro il 5 di ogni mese l'assegno di € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio minore , oltre a rivalutazione Per_1
annuale Istat, con obbligo a carico di entrambe le parti di sostenere il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva. Per il periodo decorrente dalla domanda a gennaio 2021 si fa salva l'applicazione dell'assegno di € 100,00 a carico della resistente previsto in via temporanea e urgente. L'assegno unico familiare spetta ai genitori come previsto per legge e previe le necessarie iniziative delle parti.
3. Rigetta la richiesta di assegno divorzile.
4. Compensa integralmente le spese di lite.
SI COMUNICHI ANCHE AL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI CISTERNA DI
LATINA, ALL'ASL LATINA DISTRETTO SANITARIO 1 E ALLA CANCELLERIA DI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE PER L'APERTURA DELLA VIGILANZA.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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