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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 27/10/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1853/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1853/2025 R.G. promosso con ricorso in data 1° settembre 2025 da parte di:
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in Terre del Reno (FE) – frazione Dosso - Via Giovanni Falcone n. 1
e ato a Ferrara (FE) il 03.03.1980 Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2 residente in Terre del Reno (FE) – frazione Dosso - Via Giovanni Falcone n. 1 rappresentati e difesi dall'Avvocato Barbara Lepore (C.F. ) e dall'Avv. C.F._3
PA RI (C.F. ) in forza di procure speciali rilasciate con separato atto a C.F._4 farne parte integrante ed allegate al presente atto, ed elettivamente domiciliati, agli effetti della presente procedura presso lo studio dei difensori, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento, per i casi in cui la legge lo consenta, al proprio numero di fax 0532/215532 e 051/6862140 ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
1 - Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
A) Cessazione della convivenza - i coniugi vivranno separati con l'impegno del reciproco rispetto.
B) Casa coniugale - l'immobile ex casa coniugale, sito in Terre del Reno (FE) – frazione Dosso –
Via Giovanni Falcone n. 1 in proprietà esclusiva del Sig. rimarrà nella disponibilità Parte_2 esclusiva di quest'ultimo, con impegno della Sig.ra di trasferire la residenza propria e della Pt_1 figlia non appena avrà reperito una soluzione abitativa idonea alle esigenze di entrambe. I beni mobili facenti parte dell'arredo del suddetto immobile saranno oggetto di divisione tra i coniugi al momento del rilascio della abitazione familiare da parte della Sig.ra Pt_1
C) Affidamento della figlia minore - la figlia minore viene affidata ad entrambi i Per_1 Per_1 genitori, i quali si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia stessa, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità relativamente all'ordinaria amministrazione, mentre tutte le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia verranno prese di comune accordo, tenendo conto del preminente interesse della medesima. - La figlia minore continuerà a dimorare stabilmente presso il domicilio materno e ivi avrà la residenza anagrafica. - La regolamentazione degli incontri tra il padre e la figlia Per_1 avverrà secondo le seguenti modalità: ° alternativamente il sabato e la domenica (la prima settimana il sabato, la seconda la domenica e così via secondo la regola dell'alternanza) dalle 10.30 sino alle ore 22.00. Gradualmente si prevede sin d'ora la possibilità per di pernottare presso il padre Per_1 il sabato sera allorquando la minore si sarà abituata al nuovo assetto familiare venutosi a creare a seguito della cessazione della convivenza tra i genitori. In particolare, allorquando starà con Per_1 il papà nella giornata del sabato il rientro al domicilio materno avverrà entro le 10.30 della domenica, mentre quando la minore starà con il papà nella giornata della domenica, questi potrà prelevare la figlia il sabato prima di cena riaccompagnandola dalla mamma entro le ore 22.00 della domenica.
Tale ultimo regime potrà, nel caso di risposta positiva di essere ulteriormente implementato Per_1 prevedendo i week-end alternati dal sabato mattina alle ore 10.30 alla domenica sera alle ore 22.00.
° il padre potrà inoltre accompagnare a scuola ogni mattina e, se vorrà, compatibilmente con Per_1
i suoi impegni lavorativi, tenerla con sé nelle giornate infrasettimanali dalle ore 16.30 al rientro della madre dal lavoro. ° trascorrerà la metà delle festività natalizie e pasquali con ciascuno dei Per_1 genitori secondo periodi da concordare preventivamente tra gli stessi genitori e con la previsione dell'alternanza del giorno di Natale, di Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; ° starà un Per_1 periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore durante le vacanze estive da fissare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
° trascorrerà con il padre Per_1
2 il giorno della festa del Papà e in occasione del suo compleanno, prevedendo altresì che analoga facoltà varrà a favore della madre;
° il giorno del compleanno di la medesima lo trascorrerà Per_1 con entrambi i genitori, i quali concorderanno le relative modalità in maniera che la minore possa stare con ciascuno dei genitori una parte della giornata, salvo stabilire una diversa giornata per il festeggiamento dell'evento; ° le festività da calendario (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il
01 maggio, il 02 giugno, il 01 novembre, l'08 dicembre) le trascorrerà con il padre o con la Per_1 madre a seconda si tratti di una giornata di competenza dell'uno o dell'altra; - I genitori si obbligano,
a prescindere dalle singole giornate di spettanza con la figlia, a collaborare fattivamente nella gestione degli impegni scolastici ed extrascolastici di condividendo preventivamente i singoli Per_1 accompagnamenti. - I genitori, nel prioritario interesse di potranno concordare eventuali Per_1 modifiche e/o integrazioni alle modalità di attuazione dell'affidamento condiviso come sopra riportate e che le eventuali giornate perse potranno essere recuperate compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con le esigenze della minore - I genitori potranno – previo accordo
– fissare incontri supplementari con la figlia. - I genitori potranno comunque contattare Per_1 allorquando lo desiderino nel rispetto delle esigenze reciproche e della minore stessa. - I genitori concordano sin d'ora che, in caso di disaccordo sulla pianificazione delle giornate di visita e delle festività, negli anni dispari prevarrà la proposta del padre e negli anni pari quella della madre.
D) Mantenimento di NN a) i coniugi, di concerto tra loro, stabiliscono che il Sig. Parte_2 corrisponderà alla Sig.ra a cadenza mensile, entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni Pt_1 mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a quest'ultima, la somma di € 150,00
(centocinquanta/00). Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come per legge a partire dall'anno successivo alla sentenza di separazione. Nel caso in cui la situazione patrimoniale del Sig. dovesse divenire più florida il contributo economico in questione Parte_2 potrà essere rivisto in aumento. b) I genitori concorreranno in misura pari al 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia secondo le tipologie e le modalità di cui al
Protocollo in uso presso il Tribunale come di seguito indicate: A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
3 rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) rette asilo nido e scuola materna private e relativo trasporto;
c) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero;
f) lezioni private;
g) alloggio presso la sede universitaria;
h) testi universitarie specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) campi estivi. I genitori, a integrazione dell'elenco sopra riportato, si suddivideranno al 50% anche i costi relativi all'abbigliamento e alle apparecchiature elettroniche (a titolo esemplificativo non esaustivo: computer, I-pad, tablet, cellulari e similia) da sostenere per la figlia, sempre previamente concordate qualora siano superiori a € 100,00. In ogni caso per singole spese uguali o superiori a € 200,00 complessivi, i genitori dovranno anche fornire apposito preventivo scritto (o altro documento equipollente). Le spese straordinarie in questione anticipate da uno dei genitori dovranno essere rimborsate dall'altro alla presentazione di giustificativi di spesa, con conteggio a fine mese e con rimborso entro il mese successivo, salvo conguaglio tra i medesimi. Con riguardo alle spese straordinarie in caso di disaccordo, a fronte di una richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro deve esprimere il proprio motivato dissenso attraverso comunicazione e-mail ovvero messaggio whatsapp entro un tempo massimo di giorni 7 (sette) e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. I genitori si impegnano, comunque, a discuterne in modo costruttivo ragionando sulle rispettive ragioni e posizioni, al fine di risolvere efficacemente il contrasto, e qualora il disaccordo persista l'eventuale eccedenza rimarrà a carico del genitore che decide, per qualsivoglia ragione, di aderire al preventivo più alto o comunque alla spesa superiore, se in grado di sostenerla economicamente.
E) Assegno unico per la famiglia I Sigg.ri e di intesa tra loro, stabiliscono che Pt_1 Parte_2
l'assegno unico per la famiglia venga percepito in via esclusiva dalla Sig.ra Pt_1
F) Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese straordinarie concordate.
4 G) Mantenimento dei coniugi I Sigg.ri e entrambi economicamente autonomi, Pt_1 Parte_2 dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento.
H) Rapporti patrimoniali tra i coniugi ° il Sig. a tacitazione dei rapporti patrimoniali Parte_2 pendenti, si riconosce debitore nei confronti della Sig.ra della complessiva somma di € Pt_1
12.500,00, il cui pagamento avverrà secondo le seguenti modalità: 1) per l'importo di € 6.500,00 al momento del rilascio da parte della Sig.ra dell'immobile ex casa familiare;
2) per l'importo Pt_1 di € 6.000,00 al momento del deposito delle note di trattazione scritta;
° il sig. riconosce a
Parte_2 favore della sig.ra altresì il debito di € 7.900,00 subordinato all'avveramento della seguente Pt_1 condizione sospensiva: - se il sig. decidesse di alienare l'immobile ex casa familiare e,
Parte_2 estinto il mutuo sullo stesso gravante, dovesse residuare una somma corrispondente ovvero, in alternativa -se le condizioni economiche del Sig. dovessero subire una modifica in melius
Parte_2 rispetto a quelle attuali. Le parti concordano che, al verificarsi di una delle condizioni sopra esposte, la somma di € 7.900,00 verrà corrisposta dal sig. a favore della figlia ° il Sig.
Parte_2 Per_1 si accollerà in via esclusiva e integrale i restanti ratei del mutuo acceso per l'acquisto
Parte_2 dell'immobile già casa familiare, sito in Terre del Reno (FE) – frazione Dosso – Via Giovanni Falcone
n. 1, di cui è unico intestatario. Il medesimo si impegna a far ottenere alla Sig.ra garante del Pt_1 suddetto mutuo, la liberazione da tale onere da parte dell'Istituto di Credito mutuante entro il termine massimo di mesi 12 dall'emissione della sentenza di separazione. I coniugi prevedono sin d'ora il diritto di rivalsa della Sig.ra verso il coniuge nell'ipotesi in cui – in tale lasso temporale – la Pt_1 medesima dovesse essere coinvolta in veste di garante in una procedura di recupero del credito su iniziativa della banca mutuante per il mancato pagamento dei restanti ratei. ° I Sigg.ri e Pt_1 dichiarano di avere con il presente atto regolato tutti i rapporti economici tra i medesimi Parte_2 pendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione una volta portate in esecuzione le condizioni concertate e di cui ai punti precedenti.
I) Gestione del ménage familiare nel periodo transitorio Per l'organizzazione del ménage familiare sino alla cessazione effettiva della convivenza i coniugi concordano di continuare a utilizzare le somme in giacenza presso il conto corrente cointestato per le sole spese afferenti le utenze domestiche, il vitto e le necessità (ordinarie e straordinarie) di mentre entrambi i coniugi Per_1 entro il 31 luglio 2025 trasferiranno l'accredito degli stipendi mensili su di un conto corrente personale ove verranno addebitati il rateo del mutuo (sig. e il rata del finanziamento per Parte_2 acquisto autovettura (Sig.ra . A tal fine entrambi i coniugi sono concordi nel far decorrere Pt_1 gli effetti del presente atto dal relativo deposito telematico.
5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1° settembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 ottobre 2025.
In data 25 settembre e 2 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
31.08.1981, e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Canda (RO) il giorno 8 luglio 2017 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di Canda: Atto n. 2 Parte II Serie A - Anno 2017).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
6 4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canda, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 15 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1853/2025 R.G. promosso con ricorso in data 1° settembre 2025 da parte di:
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in Terre del Reno (FE) – frazione Dosso - Via Giovanni Falcone n. 1
e ato a Ferrara (FE) il 03.03.1980 Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2 residente in Terre del Reno (FE) – frazione Dosso - Via Giovanni Falcone n. 1 rappresentati e difesi dall'Avvocato Barbara Lepore (C.F. ) e dall'Avv. C.F._3
PA RI (C.F. ) in forza di procure speciali rilasciate con separato atto a C.F._4 farne parte integrante ed allegate al presente atto, ed elettivamente domiciliati, agli effetti della presente procedura presso lo studio dei difensori, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento, per i casi in cui la legge lo consenta, al proprio numero di fax 0532/215532 e 051/6862140 ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
1 - Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
A) Cessazione della convivenza - i coniugi vivranno separati con l'impegno del reciproco rispetto.
B) Casa coniugale - l'immobile ex casa coniugale, sito in Terre del Reno (FE) – frazione Dosso –
Via Giovanni Falcone n. 1 in proprietà esclusiva del Sig. rimarrà nella disponibilità Parte_2 esclusiva di quest'ultimo, con impegno della Sig.ra di trasferire la residenza propria e della Pt_1 figlia non appena avrà reperito una soluzione abitativa idonea alle esigenze di entrambe. I beni mobili facenti parte dell'arredo del suddetto immobile saranno oggetto di divisione tra i coniugi al momento del rilascio della abitazione familiare da parte della Sig.ra Pt_1
C) Affidamento della figlia minore - la figlia minore viene affidata ad entrambi i Per_1 Per_1 genitori, i quali si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia stessa, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità relativamente all'ordinaria amministrazione, mentre tutte le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia verranno prese di comune accordo, tenendo conto del preminente interesse della medesima. - La figlia minore continuerà a dimorare stabilmente presso il domicilio materno e ivi avrà la residenza anagrafica. - La regolamentazione degli incontri tra il padre e la figlia Per_1 avverrà secondo le seguenti modalità: ° alternativamente il sabato e la domenica (la prima settimana il sabato, la seconda la domenica e così via secondo la regola dell'alternanza) dalle 10.30 sino alle ore 22.00. Gradualmente si prevede sin d'ora la possibilità per di pernottare presso il padre Per_1 il sabato sera allorquando la minore si sarà abituata al nuovo assetto familiare venutosi a creare a seguito della cessazione della convivenza tra i genitori. In particolare, allorquando starà con Per_1 il papà nella giornata del sabato il rientro al domicilio materno avverrà entro le 10.30 della domenica, mentre quando la minore starà con il papà nella giornata della domenica, questi potrà prelevare la figlia il sabato prima di cena riaccompagnandola dalla mamma entro le ore 22.00 della domenica.
Tale ultimo regime potrà, nel caso di risposta positiva di essere ulteriormente implementato Per_1 prevedendo i week-end alternati dal sabato mattina alle ore 10.30 alla domenica sera alle ore 22.00.
° il padre potrà inoltre accompagnare a scuola ogni mattina e, se vorrà, compatibilmente con Per_1
i suoi impegni lavorativi, tenerla con sé nelle giornate infrasettimanali dalle ore 16.30 al rientro della madre dal lavoro. ° trascorrerà la metà delle festività natalizie e pasquali con ciascuno dei Per_1 genitori secondo periodi da concordare preventivamente tra gli stessi genitori e con la previsione dell'alternanza del giorno di Natale, di Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; ° starà un Per_1 periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore durante le vacanze estive da fissare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
° trascorrerà con il padre Per_1
2 il giorno della festa del Papà e in occasione del suo compleanno, prevedendo altresì che analoga facoltà varrà a favore della madre;
° il giorno del compleanno di la medesima lo trascorrerà Per_1 con entrambi i genitori, i quali concorderanno le relative modalità in maniera che la minore possa stare con ciascuno dei genitori una parte della giornata, salvo stabilire una diversa giornata per il festeggiamento dell'evento; ° le festività da calendario (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il
01 maggio, il 02 giugno, il 01 novembre, l'08 dicembre) le trascorrerà con il padre o con la Per_1 madre a seconda si tratti di una giornata di competenza dell'uno o dell'altra; - I genitori si obbligano,
a prescindere dalle singole giornate di spettanza con la figlia, a collaborare fattivamente nella gestione degli impegni scolastici ed extrascolastici di condividendo preventivamente i singoli Per_1 accompagnamenti. - I genitori, nel prioritario interesse di potranno concordare eventuali Per_1 modifiche e/o integrazioni alle modalità di attuazione dell'affidamento condiviso come sopra riportate e che le eventuali giornate perse potranno essere recuperate compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con le esigenze della minore - I genitori potranno – previo accordo
– fissare incontri supplementari con la figlia. - I genitori potranno comunque contattare Per_1 allorquando lo desiderino nel rispetto delle esigenze reciproche e della minore stessa. - I genitori concordano sin d'ora che, in caso di disaccordo sulla pianificazione delle giornate di visita e delle festività, negli anni dispari prevarrà la proposta del padre e negli anni pari quella della madre.
D) Mantenimento di NN a) i coniugi, di concerto tra loro, stabiliscono che il Sig. Parte_2 corrisponderà alla Sig.ra a cadenza mensile, entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni Pt_1 mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a quest'ultima, la somma di € 150,00
(centocinquanta/00). Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come per legge a partire dall'anno successivo alla sentenza di separazione. Nel caso in cui la situazione patrimoniale del Sig. dovesse divenire più florida il contributo economico in questione Parte_2 potrà essere rivisto in aumento. b) I genitori concorreranno in misura pari al 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia secondo le tipologie e le modalità di cui al
Protocollo in uso presso il Tribunale come di seguito indicate: A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
3 rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) rette asilo nido e scuola materna private e relativo trasporto;
c) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero;
f) lezioni private;
g) alloggio presso la sede universitaria;
h) testi universitarie specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) campi estivi. I genitori, a integrazione dell'elenco sopra riportato, si suddivideranno al 50% anche i costi relativi all'abbigliamento e alle apparecchiature elettroniche (a titolo esemplificativo non esaustivo: computer, I-pad, tablet, cellulari e similia) da sostenere per la figlia, sempre previamente concordate qualora siano superiori a € 100,00. In ogni caso per singole spese uguali o superiori a € 200,00 complessivi, i genitori dovranno anche fornire apposito preventivo scritto (o altro documento equipollente). Le spese straordinarie in questione anticipate da uno dei genitori dovranno essere rimborsate dall'altro alla presentazione di giustificativi di spesa, con conteggio a fine mese e con rimborso entro il mese successivo, salvo conguaglio tra i medesimi. Con riguardo alle spese straordinarie in caso di disaccordo, a fronte di una richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro deve esprimere il proprio motivato dissenso attraverso comunicazione e-mail ovvero messaggio whatsapp entro un tempo massimo di giorni 7 (sette) e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. I genitori si impegnano, comunque, a discuterne in modo costruttivo ragionando sulle rispettive ragioni e posizioni, al fine di risolvere efficacemente il contrasto, e qualora il disaccordo persista l'eventuale eccedenza rimarrà a carico del genitore che decide, per qualsivoglia ragione, di aderire al preventivo più alto o comunque alla spesa superiore, se in grado di sostenerla economicamente.
E) Assegno unico per la famiglia I Sigg.ri e di intesa tra loro, stabiliscono che Pt_1 Parte_2
l'assegno unico per la famiglia venga percepito in via esclusiva dalla Sig.ra Pt_1
F) Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese straordinarie concordate.
4 G) Mantenimento dei coniugi I Sigg.ri e entrambi economicamente autonomi, Pt_1 Parte_2 dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento.
H) Rapporti patrimoniali tra i coniugi ° il Sig. a tacitazione dei rapporti patrimoniali Parte_2 pendenti, si riconosce debitore nei confronti della Sig.ra della complessiva somma di € Pt_1
12.500,00, il cui pagamento avverrà secondo le seguenti modalità: 1) per l'importo di € 6.500,00 al momento del rilascio da parte della Sig.ra dell'immobile ex casa familiare;
2) per l'importo Pt_1 di € 6.000,00 al momento del deposito delle note di trattazione scritta;
° il sig. riconosce a
Parte_2 favore della sig.ra altresì il debito di € 7.900,00 subordinato all'avveramento della seguente Pt_1 condizione sospensiva: - se il sig. decidesse di alienare l'immobile ex casa familiare e,
Parte_2 estinto il mutuo sullo stesso gravante, dovesse residuare una somma corrispondente ovvero, in alternativa -se le condizioni economiche del Sig. dovessero subire una modifica in melius
Parte_2 rispetto a quelle attuali. Le parti concordano che, al verificarsi di una delle condizioni sopra esposte, la somma di € 7.900,00 verrà corrisposta dal sig. a favore della figlia ° il Sig.
Parte_2 Per_1 si accollerà in via esclusiva e integrale i restanti ratei del mutuo acceso per l'acquisto
Parte_2 dell'immobile già casa familiare, sito in Terre del Reno (FE) – frazione Dosso – Via Giovanni Falcone
n. 1, di cui è unico intestatario. Il medesimo si impegna a far ottenere alla Sig.ra garante del Pt_1 suddetto mutuo, la liberazione da tale onere da parte dell'Istituto di Credito mutuante entro il termine massimo di mesi 12 dall'emissione della sentenza di separazione. I coniugi prevedono sin d'ora il diritto di rivalsa della Sig.ra verso il coniuge nell'ipotesi in cui – in tale lasso temporale – la Pt_1 medesima dovesse essere coinvolta in veste di garante in una procedura di recupero del credito su iniziativa della banca mutuante per il mancato pagamento dei restanti ratei. ° I Sigg.ri e Pt_1 dichiarano di avere con il presente atto regolato tutti i rapporti economici tra i medesimi Parte_2 pendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione una volta portate in esecuzione le condizioni concertate e di cui ai punti precedenti.
I) Gestione del ménage familiare nel periodo transitorio Per l'organizzazione del ménage familiare sino alla cessazione effettiva della convivenza i coniugi concordano di continuare a utilizzare le somme in giacenza presso il conto corrente cointestato per le sole spese afferenti le utenze domestiche, il vitto e le necessità (ordinarie e straordinarie) di mentre entrambi i coniugi Per_1 entro il 31 luglio 2025 trasferiranno l'accredito degli stipendi mensili su di un conto corrente personale ove verranno addebitati il rateo del mutuo (sig. e il rata del finanziamento per Parte_2 acquisto autovettura (Sig.ra . A tal fine entrambi i coniugi sono concordi nel far decorrere Pt_1 gli effetti del presente atto dal relativo deposito telematico.
5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1° settembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 ottobre 2025.
In data 25 settembre e 2 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
31.08.1981, e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Canda (RO) il giorno 8 luglio 2017 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di Canda: Atto n. 2 Parte II Serie A - Anno 2017).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
6 4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canda, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 15 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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