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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Ombretta Paini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r. g. a. c. 518/2021
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Saccomanni, elettivamente Parte_1
domiciliata nel di lei studio posto in Perugia, Via Fiorenzo Di Lorenzo 11 attrice appellante
CONTRO
(per brevità ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Francesco Angeletti, elettivamente domiciliata nel di lui studio in Foligno (PG), Piazza Giacomo Matteotti 29, convenuta appellata, appellante incidentale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Andreini, elettivamente Controparte_2
domiciliato nel di lui studio in Spoleto (PG) Via G. Marconi 2/A, convenuto appellato, appellante incidentale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Marcucci, elettivamente Controparte_3
domiciliato nel di lui studio in Perugia, Corso mazzini n. 21, convenuto appellato
AVVERSO la Sentenza n. 4/2021, pronunciata dal Tribunale di Spoleto in persona del Dr.ssa Agata Stanga, depositata il 5.1.2021 nella causa civile n. 832/2009 R.g., la quale
1) in parziale accoglimento delle domande reciproche dell'attrice e della convenuta e previa compensazione dei rispettivi crediti, ha condannato al pagamento, in Parte_1
favore di parte attrice, dell'importo di € 9.150,04;
2) ha compensato tra l'attrice e la convenuta le spese di lite;
1 3) in parziale accoglimento delle domande della convenuta nei confronti di CP_2
, ha condannato quest'ultimo al risarcimento del danno in favore della convenuta,
[...] quantificato in euro 1.588,43;
4) ha compensato le spese di lite tra la convenuta e il terzo chiamato CP_2
5) ha respinto le domande della convenuta nei confronti del terzo chiamato e ha CP_3
condannato, per l'effetto, l'attrice (a seguito di correzione di errore materiale la convenuta) al pagamento, in favore del delle spese di lite, liquidate in € 3.932,00 per compensi, CP_3
oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
6) pone definitivamente a carico dell'attrice, della convenuta e del terzo chiamato le CP_2 spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Note: L'Avv. Sabrina Saccomanni, per l'appellante nel Parte_1 Parte_1
riportarsi integralmente al contenuto di tutti i propri scritti difensivi, con particolare riferimento alla comparsa conclusionale ed alla memoria in replica, contesta fermamente ed in ogni sua parte ex art.115
c.p.c. il contenuto di tutti gli scritti difensivi dell'appellata e Controparte_1
l'appello incidentale ivi svolto, dell'appellato e di L'appellante Controparte_3 Controparte_2
previa ammissione delle proprie richieste istruttorie reieterate nell'atto di Parte_1 citazione in appello, rassegna le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello proposto, contrariis reiectis,
1. In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
2. dichiarare inammissibile ed, in ogni caso, rigettare l'appello incidentale svolto da da
[...]
che è manifestamente infondato;
Controparte_1
3. dichiarare inammissibile ed, in ogni caso, rigettare l'appello incidentale e tutte le domande svolte dal
P.I. che sono manifestamente infondate;
Controparte_2
4. dichiarare inammissibili ed, in ogni caso rigettare tutte le domande svolte dal Geom. CP_3 che sono manifestamente infondate;
[...]
5. rigettare integralmente l'appello incidentale svolto da e tutte Controparte_1 le domande formulate dalla Società appellata, inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, dichiarando che nulla è dovuto dalla IG.ra alla predetta Società per tutti i motivi Parte_1 esposti nelle premesse;
6. in via riconvenzionale, accertata l'esecuzione non a regola d'arte delle opere e la sussistenza di gravi vizi e difetti dei lavori eseguiti da condannare la Società Controparte_1 appellata ad eseguire tutti gli interventi necessari per eliminare i predetti vizi e/o difetti, ovvero a corrispondere a la somma di € 17.900.00= ovvero la diversa somma, maggiore o Parte_1
2 minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, quale importo necessario per l'eliminazione dei vizi e/o difetti accertati;
7. sempre in via riconvenzionale, accertata l'esecuzione di ulteriori opere non commissionate dalla IG.ra
e realizzate senza le preventive necessarie indagini conoscitive autorizzazioni degli Parte_1
Enti competenti, condannare a rimborsare integralmente quanto Controparte_4 già pagato dalla IG.ra anche per le ulteriori spese sostenute dalla stessa per Parte_1
l'acquisto di materiali da parte di senza la preventiva autorizzazione della committente, CP_1 per un importo complessivo di almeno € 55.000,00= ovvero pari alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
8. sempre in via riconvenzionale, accertato il gravissimo inadempimento contrattuale posto in essere anche dal Geom. e dal P.I. per tutti i motivi esposti nelle Controparte_3 Controparte_2 premesse, condannare i medesimi - in via solidale o nell'ambito delle relative responsabilità - a garantire
e manlevare, anche con pagamento diretto, la convenuta di ogni somma dovuta, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte appellata;
9. in via riconvenzionale, accertata l'esecuzione di ulteriori opere non commissionate dalla IG.ra
e realizzate senza le preventive necessarie indagini conoscitive ed autorizzazioni Parte_1 degli Enti competenti, condannare la il P.I. Controparte_1 Controparte_2 ed il Geom. - in via solidale o nell'ambito delle relative responsabilità: Controparte_3
- a provvedere immediatamente all'esecuzione di tutti gli adempimenti e gli interventi necessari per rendere l'immobile in oggetto conforme alla normativa vigente in materia urbanistica/antisismica, sostenendone integralmente i relativi costi, ivi incluse le sanzioni imposte dagli Enti competenti;
- a risarcire integralmente tutti i danni subiti e subendi dalla IG.ra , ivi inclusi i Parte_1 danni alla parte strutturale dell'immobile di cui è causa, a seguito della realizzazione, all'interno del cantiere in oggetto, di opere in difformità alle normative urbanistiche/antisismiche e senza le preventive indagini conoscitive e calcoli strutturali per tuti i motivi esposti nelle premesse;
11. Condannare alla restituzione della somma di € 10.434,99= Controparte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, corrisposta dalla IG.ra
[...]
n esecuzione della sentenza impugnata;
Parte_1
12. Condannare il Geom. alla restituzione della somma di € 5.737,26=oltre Controparte_3 rivalutazione monetaria ed interessi, pagata dalla IG.ra in esecuzione della Parte_1 sentenza impugnata;
13. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, nonché di CTU di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CIS come per legge.
In via istruttoria l'appellante insiste per il richiamo del CTU, nonché per l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della Società appellata, del P. I. e del Controparte_2
Geom. sulle circostante articolate nelle proprie memorie ex art.183, VI comma n.2 e n.3 Controparte_3
3 c.p.c. e reitera la richiesta di ordinare ex art.213 c.p.c. alla Guardia di Finanza di fornire informazioni scritte e di esibire i documenti attestanti l'esito dell'accertamento fiscale eseguito nei confronti della
[...]
[...]
, Note: L'Avv. Marco Francesco Angeletti per l'appellata e Parte_2
appellante incidentale torna a contestare l'atto di appello, contesta per quanto di ragione le CP_1 comparse costitutive di e di , ribadisce quanto argomentato nella Controparte_3 Controparte_2 comparsa conclusionale e nella replica già depositate e conclude come alla comparsa di risposta con appello incidentale depositata in data 28 gennaio 2022. Nella comparsa costitutiva aveva così concluso:in via preliminare e pregiudiziale, respingere la domanda di nullità della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti in narrativa;
in subordine voglia codesta Corte provvedere alla modifica del dispositivo della Sentenza gravata, nel senso di cui al ricorso per la correzione dell'errore materiale presentato dalla società appellata;
nel merito, respingere tutte le domande proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna appellata a vedersi riconosciuta la corresponsione degli interessi maturati sul credito dalla stessa vantato e, per l'effetto, condannare la al pagamento di detti interessi nella misura di legge, dalla messa in mora al Parte_1 saldo, o in subordine dal deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo al saldo;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, ivi comprese le spese dell'accertamento tecnico preventivo.
In via istruttoria, si chiede che la Corte d'Appello respinga tutte le richieste svolte dall'appellante perché inconferenti, come meglio dedotto nel presente atto.
. Note: nel merito: A) in limine litis, dichiarare l'inammissibilità dell'appello della Controparte_2
sig.ra nei confronti del sig. per i motivi di cui sopra (ovvero spiegati nella comparsa Parte_1 CP_2 di costituzione in appello); B) in ogni caso rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto e in particolare rigettare tutte le domande dalla stessa proposte in danno del sig. poiché infondate e in ogni caso non provate per i motivi sopra Controparte_2 richiamati (nella comparsa di costituzione in appello); in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal sig. avverso la sentenza di primo grado n. 04/2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di CP_2
Spoleto in data 05/01/2021 e in parziale riforma della stessa, in relazione ai punti n. 2 e 3 della medesima, con riguardo ai motivi esplicitamente dedotti in narrativa ed in particolare alle pagine 24, 27
e seguenti dell'appello incidentale proposto si chiede: - di accertare e dichiarare l'assoluta estraneità del sig. circa i fatti ex adverso contestatigli e per l'effetto respingere tutte le domande Controparte_2 formulate dalla sig.ra nei confronti dell'odierno esponente in quanto infondate in Parte_1 fatto e in diritto e in ogni caso non provate, con ogni consequenziale statuizione di legge;
- la modifica della sentenza nella parte in cui condanna il sig. a rifondere le spese di CTU con una pronuncia CP_2 che escluda detta condanna;
4 - In ogni caso, condannare al pagamento ed alla rifusione in favore del signor Parte_1 delle spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da Controparte_2 distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ad eccezione delle anticipazioni che gravano sulla parte rappresentata.
. L'Avv. Marcucci si riporta alle conclusioni rese nei precedenti scritti difensivi e Controparte_3 rinuncia all'assegnazione di ulteriori termini per gli scritti difensivi finali. Nella comparsa di costituzione e risposta aveva concluso per il rigetto della impugnazione.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato la evocava davanti al Tribunale di CP_1
Spoleto la IG.ra Allegava di aver stipulato quale appaltatrice, con la Parte_1
convenuta un contratto di appalto per la ristrutturazione interna dell'edificio di civile abitazione, sito in S. Angelo in Mercole, fraz. di Spoleto, e che, dopo il pagamento di parte del corrispettivo, per l'importo di € 50.000,00, aveva rifiutato di corrispondere Parte_1
il saldo contestando alcuni vizi.
L'appaltatore aveva quindi promosso avanti il Tribunale di Spoleto il giudizio di a.t.p. r.g.n.
1155/2008, che aveva accertato i vizi quantificando il corrispettivo e il saldo residuo, previa detrazione dell'importo necessario ad eliminare i vizi, ammontante ad € 14.321,16, oltre a i.v.a.
L'appaltatore concludeva chiedendo al Tribunale di condannare la controparte al pagamento dell'importo suddetto oltre iva e interessi o, in via subordinata e previo accertamento della decadenza della convenuta dalla garanzia per vizi, al maggiore importo di € 17.321,16. si costituiva in giudizio ed eccepiva di avere versato un importo maggiore Parte_1 di quello di € 50.000,00 indicato dall'attore; che la senza il consenso della CP_1 committente, all'insaputa della committente, assente per una vacanza, aveva eseguito varianti prive di autorizzazione amministrativa, consistenti in due locali nel piano seminterrato, per i quali il corrispettivo non era dovuto;
che le opere presentavano vizi tempestivamente denunciati e riconosciuti anche dall'attrice con il documento di conciliazione datato 19.7.2008.
La convenuta contestava l'accertamento contenuto nell'a.t.p., che non aveva correttamente quantificato i costi necessari all'eliminazione dei vizi né aveva applicato, nel calcolare il corrispettivo, la percentuale di ribasso concordata tra le parti.
Prospettava quindi la responsabilità, oltre che della ., anche del P. I. CP_1 CP_2
responsabile della sicurezza e progettista degli impianti, e del Geom
[...] CP_3
incaricato della direzione dei lavori.
[...]
5 Concludeva chiedendo al Tribunale di autorizzare la chiamata in causa dei professionisti P. I.
e Geom. di respingere le domande dell'attore; di Controparte_2 Controparte_3 accertare la sussistenza dei vizi delle lavorazioni e di condannare, in via riconvenzionale,
l'attrice all'esecuzione degli interventi necessari alla loro eliminazione, ovvero al pagamento della somma di € 17.900,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi;
di accertare l'esecuzione da parte dell'attrice di opere non commissionate e di condannarla, in via riconvenzionale, a restituire il corrispettivo versato per le stesse dalla convenuta, ammontante ad € 55.000,00; di accertare l'inadempimento dei professionisti e di condannarli, in caso di accoglimento della domanda dell'attrice, a manlevare la convenuta delle somme versate all'attrice e a provvedere agli adempimenti necessari a rendere l'immobile conforme alla normativa urbanistica-antisismica; di condannare l'attrice e i terzi chiamati a risarcire, in favore della convenuta, i danni derivanti dalla realizzazione di opere difformi rispetto alla normativa urbanistica-antisismica. Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa dei terzi.
Il Geom. si costituiva in giudizio eccependo la nullità della citazione per Controparte_3 inosservanza dei termini a comparire e l'inopponibilità del giudizio di svoltosi in sua CP_5 assenza. Allegava di avere ricoperto il ruolo di Progettista e direttore dei lavori delle opere edilizie;
di avere ricevuto dal P. I. gli elaborati grafici delle opere al piano terra della CP_2
abitazione, studiato la fattibilità tecnica ed urbanistica del progetto;
di avere comunicato l'inizio dei lavori per il 21.08.2007, ma di non essersi recato a controllare i lavori, in quanto non era stato più interpellato dalla committente sino al momento in cui era sorto il problema delle varianti non autorizzate. Egli aveva quindi intimato alla convenuta il ripristino dei luoghi, ed era stato poi incaricato di presentare la sanatoria. Concludeva chiedendo al Tribunale di respingere, nel merito, le domande della convenuta.
Il P. I. si costituiva in giudizio, e oltre a eccepire, in rito, la nullità della Controparte_2
citazione per inosservanza dei termini liberi a comparire e l'inopponibilità a sé del giudizio di svoltosi in sua assenza, negava di essere stato il direttore dei lavori, incarico rivestito dal CP_5
e allegando di essere stato il coordinatore per la sicurezza. Escludeva di essere CP_3
responsabile in merito alla realizzazione di opere abusive da parte dell'appaltatore.
Concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità della citazione per le ragioni indicate;
di respingere le domande della convenuta.
La causa veniva istruita con la acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
con prove orali e l'acquisizione del fascicolo relativo all'a.t.p.; con una c.t.u. per quantificare il corrispettivo
6 dell'appaltatore, accertare l'esecuzione di opere ulteriori, verificare i vizi delle lamentati dalla convenuta e quantificare i costi della loro eliminazione.
Il giudizio veniva quindi definito con la sentenza gravata con la quale il Tribunale: a) in parziale accoglimento delle domande dell'attrice e della convenuta e previa compensazione dei rispettivi crediti, condannava parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di € 9.150,04; b) compensava tra l'attrice e la convenuta le spese di lite;
c) in parziale accoglimento delle domande della convenuta nei confronti di , Controparte_2
condannava quest'ultimo al risarcimento del danno in favore della convenuta, quantificato in €
1.588,43; d) compensava tra le convenuta ed il terzo chiamato le spese di lite;
e) CP_2 respingeva le domande della convenuta nei confronti del terzo chiamato e CP_3
condannava l'attrice al pagamento, in favore di delle spese di lite, liquidate in € CP_3
3.932,00 per compensi, oltre i.va., c.p.a e spese generali del 15%; f) poneva definitivamente a carico dell'attrice, della convenuta e del terzo chiamato le spese di c.t.u., liquidate CP_2
con separato provvedimento.
A seguito di istanza di correzione dell'errore materiale presentata dalla il Giudice CP_1 di prime cure con ordinanza del 23/02/2021, modificava il dispositivo della sentenza, ai punti 1
e 5, come segue: - ''in parziale accoglimento delle domande reciproche reciproche dell'attrice e della convenuta e previa compensazione dei rispettivi crediti, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte di attrice, dell'importo di € 9.150,04, oltre a i.v.a. di legge'';- ''respinge le domande della convenuta nei confronti del terzo chiamato e condanna, per l'effetto, la convenuta al CP_3 pagamento, in favore del delle spese di lite, che si liquidano in € 3.932,00 per compensi, oltre a CP_3
i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%''.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto appello, fondato Parte_1
sui seguenti motivi.
1. nullità della sentenza impugnata a seguito della correzione del dispositivo - inapplicabilità degli art. 287, 288 c.p.c.; 2. nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - violazione dell'art. 112 c.p.c.; 3. error in procedendo - violazione art. 2967 c.c. - mancata valutazione delle prove documentali fornite dalla convenuta - violazione dell'art. 115 c.p.c.; 4. error in procedendo - erronea qualificazione
e quantificazione del credito della IG.ra 5. nullità della sentenza Parte_1
impugnata per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato con riferimento alla domanda risarcitoria svolta nei confronti del P.I. Giampaolo - violazione dell'art. 112 CP_2
c.p.c. ;
6. error in procedendo - violazione dell'art. 2055 c.c.; 7. error in iudicando - violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
7 si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_3 della sentenza di primo grado. si è costituito in giudizio e, oltre a concludere per la inammissibilità e il Controparte_2 rigetto della impugnazione, ha spiegato appello incidentale, concludendo per la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti.
La si è costituita in giudizio, e oltre a concludere per il rigetto della impugnazione, CP_1
ha spiegato appello incidentale chiedendo la condanna della appellante al pagamento degli interessi legali sul corrispettivo dell'appalto.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 02.05.2024, la causa è stata assunta in decisione.
A seguito del trasferimento del Presidente del Collegio ad altra sede, la causa è stata rimessa suol ruolo istruttorio per l'udienza del 03 Aprile 2025, in cui i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione principale di è in parte fondata e deve essere accolta. Parte_1
Sono altresì fondate le impugnazioni incidentali della e di CP_6 Controparte_2
(I)
L'appello principale di Parte_1
1. Il primo motivo. Sulla nullità della sentenza per la correzione dell'errore presente nel dispositivo e sulla inapplicabilità degli artt. 287 e 288 cpc.
Il primo motivo assume la nullità della sentenza, in quanto la correzione di cui all'art. 287 e 288 cpc dei punti nn. 1 e 5 del dispositivo, aggiungendo al corrispettivo della , e Parte_3 individuando la parte tenuta al rimborso delle spese di lite al Geom. nella Controparte_3
convenuta avrebbero modificato sostanzialmente la sentenza. Parte_1
Il motivo è privo di fondamento.
1.1 L'errore materiale suscettibile di correzione è quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero, e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale rilevabile (Cass. 26 settembre 2011, n. 19601; Cass. 11 aprile 2004, n.
5196). Inoltre la portata precettiva della sentenza va individuata integrando il dispositivo con la motivazione, sicchè, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, da
8 interpretare secondo l'unica statuizione in esso contenuta (Cass. Civ. n. 15088 del
17/07/2015).
1.2 Nell'atto di citazione del primo grado la aveva specificamente chiesto la CP_1 condanna al pagamento di euro 14.321,16 oltre IVA al 10 %, per cui il mancato riconoscimento dell'imposta, investendo una statuizione accessoria, è palesemente dovuto a una svista.
Pertanto l'omissione è suscettibile di essere superata con il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 s. c.p.c..
Lasciando in disparte la fondatezza dell'appello di sul punto, anche la Parte_1 condanna della appellante alla refusione delle spese di lite del Geom. è Controparte_3 risultata coerente con l'assunto (oggetto di appello) della assenza di responsabilità del progettista e Direttore dei lavori, e quindi con la ritenuta infondatezza della chiamata in causa
(pag. 11 sentenza). La correzione della erronea attribuzione delle spese all'attore, dovuta a semplice svista, appare quindi conseguente con il ragionamento espresso dal Tribunale nella motivazione.
Alla stregua delle considerazioni suesposte il giudice non ha esorbitato dai limiti del potere correttivo (teso a rimuovere la divergenza tra il giudizio espresso e la sua espressione letterale, senza necessità di un'attività volta alla ricostruzione del pensiero del giudice), e il motivo deve essere respinto.
2. Il terzo motivo. Sulla violazione dell'art. 2697 c.c., per la mancata valutazione dei documenti depositati da in ordine al pagamento di euro 78.000,00, e Parte_1
sulla violazione dell'art. 115 cpc.
Il terzo motivo lamenta che il primo giudice ha errato nel ritenere che la prova dell'ammontare del corrispettivo dovuto e del pagamento dovesse essere fornita da in Parte_1
quanto al contrario tale prova doveva essere fornita dalla La sentenza ha infatti CP_1
utilizzato quale riferimento la stima del CTU, la quale ha fissato il corrispettivo dell'appalto in euro 63.281,89, al netto dello sconto del 6 %.
Il primo giudice, nel liquidare un corrispettivo residuo di euro 13.281,89, ha obliterato di aggiungere all'importo di euro 50.000,00 versato da le ulteriori somme Parte_1
pari a: a) € 17.000,00, risultanti da n. 3 ricevute a firma di , alle quali non è CP_1 seguita fattura;
b) € 11.000,00 (undicimila/00) a mezzo assegno bancario, non fatturato. Il totale pagato sarebbe di euro 78.000,00.
9 Considerata la superiorità dell'importo versato a quello liquidato dalla CTU, la sentenza dovrebbe essere riformata con il rigetto della domanda della di condanna al CP_1 pagamento del corrispettivo, e la condanna dell'appaltatore alla restituzione dell'eccedenza di euro 14.718,11. Ripropone al riguardo la richiesta, già formulata al Tribunale di ordinare alla
Guardia di Finanza ex art. 213 cpc la produzione dei verbali e degli atti relativi a tale accertamento fiscale.
Il motivo non ha consistenza.
2.1 E' noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (Cass. Civ. Sez. U.
n. 13533 del 30/10/2001; Cass. Civ. n. 982 del 28/01/2002; Cass. Civ. n. 826 del 20/01/2015).
Sovrapponibile è il pensiero giurisprudenziale sulla ripetizione di indebito, in cui si inquadra la domanda di restituzione dell'eccedenza, nella quale l'attore è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. Civ. n. 30713 del
27/11/2018; Cass. Civ. n. 17146 del 13/11/2003; Cass. n. 9604 del 2000).
2.2 La ha allegato di avere percepito l'importo di euro 50.000,00 e di agire per CP_1
l'importo residuo, accertato nell'ATP 1155/2008 in euro 14.321,16, e nella CTU in euro euro
13.281,89, da cui il Tribunale ha detratto gli importi necessari alla eliminazione dei vizi accertati nell'ATP (euro 3.000,00) e nella CTU (euro 3.615,00).
Per contrastare la domanda attorea era tenuta a fornire la prova del Parte_1
pagamento dell'intero importo di euro 78.000,00 o dell'importo superiore. Viceversa l'assegno bancario di euro 11.000,00 e le ricevute di pagamento di euro 17.000,00 dimostrano un pagamento parziale, non idoneo ad avvalorare il pagamento totale di euro 78.000,00.
La collocazione temporale dei pagamenti rende anzi verosimile l'inclusione dell'importo di euro 28.000,00 in quello di euro 50.000,00 ricevuto dalla ., in quanto l'assegno CP_1
10 bancario di euro 11.000,00 del 28.04.2008, così come le ricevute di euro 17.000,00 (in date
11.10.2007, 7.09.2009 e 3.03.2008) precedono la dichiarazione di quietanza parziale della SIL-
TRA di ricevimento di euro 50.000,00 contenuta nel ricorso per l'accertamento tecnico preventivo n. 1155/2008.
Ne discende il rigetto del motivo e della domanda di restituzione della eccedenza asseritamente pagata.
3. Il quarto motivo. Sulla erroneità della qualificazione e quantificazione del credito risarcitorio di per i vizi, e sulla rivalutazione del risarcimento del danno. Parte_1
Sulla omessa pronuncia del Tribunale circa la mancata decurtazione dal corrispettivo della
dei costi dei materiali impiegati per realizzare i vani abusivi del seminterrato. CP_1
Il quarto motivo è articolato in due profili, riguardanti rispettivamente il rigetto della domanda Pa di decurtazione, a titolo di risarcimento del danno, dei costi dei materiali utilizzati dalla .TRA Co per le varianti abusive, e la irrisorietà del risarcimento per i vizi accertati ai sensi dell'art. 1667 c.c..
3.1 Venendo al primo, pur avendo accertato la realizzazione dei due vani abusivi senza le autorizzazioni amministrative, il Tribunale avrebbe a torto ritenuto infondata la domanda risarcitoria, rilevando che non aveva specificato le opere urbanisticamente Parte_1
irregolari, che non erano state individuate dal CTU. Risulta invece provato che durante l'assenza della IG.ra e a sua insaputa, l'appaltatore aveva realizzato lo Parte_1
scavo con una profondità maggiore rispetto al progetto, realizzando due locali.
Di conseguenza, le spese dei materiali occorsi per realizzare i due vani abusivi, quale voce di danno, dovevano essere scorporate e detratte dal costo dell'appalto.
Il profilo non è fondato, anche se la motivazione della sentenza deve essere integrata.
3.2 Il Tribunale ha rigettato le domande riconvenzionali formulate da Parte_1
Pa contro la .TRA snc, sul rilievo che le opere aggiuntive non erano state specificate. In realtà a pagina 7 della comparsa di costitutiva in primo grado la appellante aveva allegato la realizzazione di uno scavo di profondità maggiore rispetto a quella necessaria a realizzare il pavimento areato, e di due ulteriori locali.
Conseguenti sono state le richieste, formulate alle pagine da 17 a 19 della comparsa costitutiva, di condanna dell'appaltatore al rimborso della spesa per le opere non commissionate e delle ulteriori spese addebitate dalla per l'acquisto dei materiali CP_1
impiegati per tali opere, nonché agli interventi necessari per rendere l'immobile conforme alla
11 normativa urbanistica, e al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla parte strutturale dell'immobile per l'assenza dei calcoli strutturali e delle indagini geologiche.
Tuttavia la domanda di condanna della alle poste risarcitorie articolate è infondata. CP_1
La sanatoria, sopravvenuta in corso di causa e di cui dà atto il CTU Dr. nella propria Per_1
relazione, è paradigmatica della accettazione delle opere aggiuntive da parte della committente, e della valutazione della loro utilità.
Pertanto, anche ipotizzando la assenza di un accordo tra committente e appaltatore in ordine alla variazione rispetto al contratto originario, l'accettazione dell'opera da parte del committente, avvalorata dalla sanatoria, assume il significato di approvazione delle varianti non previamente autorizzate (Cass. civ. n. 2358 del 9.7.1968).
Inoltre la sopravvenuta sanatoria amministrativa degli abusi, e l'accettazione delle opere, ha determinato una riduzione del danno conseguente a tale inadempimento, che come si vedrà deve essere limitato agli importi versati a titolo di sanzione per la sanatoria.
Infatti, in una controversia analoga, nella quale le opere erano state sanate in corso di causa, con sentenza n. 13157 del 13.05.2024 la S. C. ha confermato la decisione della Corte d'appello di Venezia n. 2745/2020, pubblicata il 21 ottobre 2020, con la quale la Corte territoriale, in presenza della sanatoria di opere abusive in corso di causa, ha circoscritto il risarcimento del danno esclusivamente ai costi della sanatoria, escludendo le altre voci di danno.
La domanda di risarcimento del danno formulata per quanto riguarda i costi dei materiali utilizzati per realizzare i due vani deve essere pertanto rigettata.
3.3 Sotto altro profilo l'appellante lamenta che il risarcimento del danno per i vizi sarebbe stato sottostimato. Il Giudice di primo grado, quantificando in € 4.131,85=il credito della convenuta/appellante risalente al 2008, avrebbe liquidato una somma irrisoria e non avrebbe compiuto la prima operazione di rivalutazione del credito, e non ha tenuto conto del danno da ritardato adempimento provocato all'appellante dall'inerzia della Società appellata.
Inoltre, posto che le obbligazioni da responsabilità contrattuale sarebbero debiti di valuta e non di valore, l'appellante osserva che la liquidazione del danno deve avvenire dapprima rivalutando il credito all'epoca della liquidazione, oppure liquidandolo direttamente in moneta attuale per ricostituire il patrimonio del danneggiato;
poi, stimando gli effetti della mora debendi, operazione che può essere compiuta calcolando il rendimento, per ogni anno di mora e ad un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, di un capitale pari all'importo del credito rivalutato anno per anno.
12 La sentenza impugnata dovrebbe quindi essere riformata quantificando in modo congruo il risarcimento, al fine di garantire l'integralità del ristoro dei pregiudizi subiti.
Il profilo è privo di fondamento.
3.4 Occorre puntualizzare che anche l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa. sono debiti di valore (Cass. civ. n. 1627 del 19/01/2022; Cass. Civ. n. 7948 del
20/04/2020), come correttamente ritenuto dal Tribunale.
In secondo luogo, il danno conseguenza, se valutato all'attualità come nella CTU del giudizio di merito, deve essere devalutato alla data in cui esso si era manifestato, e quindi rivalutato, ottenendo l'importo sul quale calcolare gli interessi compensativi, calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data della cessazione della invalidità temporanea fino al saldo. Nelle obbligazioni di valore la rivalutazione monetaria costituisce infatti il mezzo di commisurazione del valore perduto dal creditore in termini monetari attuali anche in difetto di richiesta di rivalutazione, sicché il giudice deve tener conto della svalutazione monetaria intervenuta tra la data del fatto e quella della liquidazione, senza che, al riguardo, occorra da parte del danneggiato dimostrazione alcuna che la svalutazione sia stata per lui cagione di pregiudizio
(Cass. Civ. n. 19167 del 29/09/2005). Pertanto sulla somma spettante a titolo di danno non patrimoniale, di anno in anno rivalutata (cfr. Cass. S. U. 1712/95) devono essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma.
Sulla scorta di tali principi, poiché la condivisibile stima del CTU dei costi di eliminazione dei vizi delle opere in euro 3.615,89 è avvenuta 20.06.2017, dopo oltre nove anni dalla consegna dei lavori, il Tribunale ha correttamente devalutato l'importo da tale data alla data della consegna dei lavori, e ha quindi rivalutato la somma ottenuta alla data della sentenza, applicando gli interessi al tasso legale, ottenendo euro 4.131,85.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
4. Il secondo e il sesto motivo. Sulla responsabilità del Geom. e della Controparte_3 [...]
e sulla violazione dell'art. 2055 c.c. in relazione alle varianti abusive. Pt_2
Il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 112 cpc e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto ha ritenuto responsabile
13 esclusivamente il P. I. senza pronunciarsi sulla domanda risarcitoria Controparte_2 avanzata contro la e il Geom. CP_1 Controparte_3
Il sesto motivo censura la esclusione della responsabilità del Geom. il quale Controparte_3 secondo il Tribunale è andato esente da responsabilità in quanto, stando alla dichiarazione sottoscritta da parte appellante il 01.09.2008, non avrebbe sostanzialmente svolto la direzione dei lavori.
Nel mese di Luglio 2007 il Geom. aveva presentato la D.I.A. per la Controparte_3
ristrutturazione interna dell'edificio. Pertanto, in qualità di Direttore dei Lavori avrebbe dovuto vigilare affinché le opere fossero eseguite a regola d'arte e in conformità al progetto ed al contratto. La presenza in cantiere dal P. I. non esimeva il Direttore dei Controparte_2
Lavori dai doveri di vigilanza e controllo sull'esecuzione, anche al fine di controllare l'operato del P. I. Controparte_2
L'appellante evidenzia inoltre che la lettera di incarico professionale del 01.09.2008 al CP_3
per la sanatoria, da lei sottoscritta su foglio in bianco successivamente riempito dal CP_3
per quanto affermasse che i vani abusivi erano stati realizzati senza il coinvolgimento del
Direttore dei lavori, era stata da lei tempestivamente disconosciuta a pag. 2 della memoria ex art. 183 VI comma n. 3) c.p.c.. In proposito il teste avrebbe chiarito che il Testimone_1
Geom. la avrebbe indotta a sottoscrivere un foglio “in bianco”, completato Controparte_3
con dichiarazioni esulanti dall'accordo con la committente.
Le poste risarcitorie reclamate da per le opere abusive sanate riguardano, Parte_1
oltre al danno emergente, anche il pericolo per la stabilità e alla struttura dell'edificio, evidenziato nell'elaborato del CTP Ing. Persona_2
Conclude pertanto chiedendo la condanna in solido del Direttore dei Lavori Controparte_3 della e del P. I. in solido, al risarcimento di tutti i danni CP_1 Controparte_2
provocati dall'inadempimento contrattuale. Nelle conclusioni finali dell'appello, al punto 6 poi punto 9 (punto 5 della comparsa di costituzione di primo grado), ha infatti concluso (punto 9) chiedendo la condanna della del P.I. e del Geom. CP_1 Controparte_2 CP_3
- in via solidale o nell'ambito delle relative responsabilità, all'esecuzione di tutti gli
[...]
adempimenti e gli interventi necessari per rendere l'immobile in oggetto conforme alla normativa urbanistica, e a risarcire integralmente tutti i danni subiti e subendi dalla IG.ra
, ivi inclusi i danni alla parte strutturale dell'immobile di cui è causa, a Parte_1
seguito della realizzazione.
14 I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati limitatamente alla responsabilità della e del Geom. ma non del P. I. per la CP_6 Controparte_3 Controparte_2 fondatezza dell'appello incidentale formulato (infra par. II. 1), e del conseguente assorbimento del quinto motivo di appello principale.
4.1 E' noto che gli obblighi del direttore dei lavori consistono nell'accertamento della conformità dell'opera al progetto o alle regole della tecnica, e nell'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Cass. civ. n. 2913 del 07/02/2020). E' quindi compito del direttore dei lavori controllare la corrispondenza dell'opera al progetto, rispondendo dell'adempimento di tale obbligo verso il committente a norma dell'art. 2236 c.c.
2236 c.c.” (Cass. civ., sez. II, 19 settembre 2016, n. 18285).
Il dovere di controllo, segnatamente in tema di varianti progettuali, deve essere coordinato con il dovere di informazione del committente. La S. C. ha infatti affermato che in tema di contratto d'opera professionale e di appalto, il direttore dei lavori che abbia informato la committente delle variazioni tecniche necessarie in corso d'opera e dei relativi maggiori oneri, ottenendone l'assenso e mantenendo con essa costanti contatti durante l'esecuzione, non può ritenersi inadempiente al dovere di informazione (Cass. civ. n. 11469 del 15 giugno 2020).
Infine, in relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia, mentre sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, la responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia sull'appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha affermato la responsabilità per inadempimento del progettista-direttore dei lavori che, omettendo di segnalare alla committente la necessità di richiedere ed ottenere l'assenso alle varianti alle opere già autorizzate, ne aveva determinato la responsabilità sul piano amministrativo (Cass. Civ. n. 13157 del 13/05/2024).
In sintesi, nel rapporto contrattuale con il cliente, il tecnico progettista e direttore dei lavori, in coerenza con gli obblighi assunti all'atto di accettazione del mandato professionale, deve seguire l'andamento delle opere e informare adeguatamente il cliente in itinere non solo della suddetta abusività, ma anche delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti.
15 4.2 Anche l'appaltatore, in base ai principi della diligenza qualificata (art. 1176, co. 2, cod. civ.),
e della buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), ha l'onere di segnalare al committente e al direttore dei lavori le circostanze o gli impedimenti potenzialmente ostativi della soddisfazione dell'interesse del cliente. Il principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ad eventuali errori di progetto, in relazione ai quali l'appaltatore deve non solo eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente gli eventuali errori riscontrati se tali errori consistono nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente. L'appaltatore non è responsabile soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di averle eseguite come “nudus minister”, a causa delle insistenze del committente. In mancanza di tale prova, «l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista
(Cass. civ. 24 ottobre 2022, n. 31273; Cass. Civ. ordinanza 22 giugno 2021 n. 17819; Cass. Civ.
n. 1981 del 02/02/2016). Sicché l'appaltatore ha l'obbligo giuridico di rilevare e segnalare al committente e al Direttore dei lavori qualsiasi circostanza idonea a compromettere il risultato pattuito (la corretta esecuzione dell'opera).
Tale principio, espressione della tutela degli interessi del committente, è estensibile ai casi in cui l'interesse concreto possa essere pregiudicato da provvedimenti sanzionatori della pubblica autorità conseguenti alla irregolarità urbanistica delle opere realizzate.
4.3 Sulla scorta di tali principi il Collegio ritiene che il Geometra in concorso Controparte_3 con la , non abbia adempiuto con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c. 2 cpc agli CP_1
obblighi di controllo dei lavori e di informazione del cliente sulla regolarità urbanistica delle varianti.
Dalle dichiarazioni del difensore del Geometra nella comparsa di costituzione Controparte_3
e risposta di primo grado, emerge pacificamente quanto segue:
-) Il Geom. aveva ricevuto l'incarico di Progettista e Direttore dei lavori per le opere CP_3
edilizie, consistenti in opere interne con diversa distribuzione dei vani con di cui alla DIA Prot.
n. 32504 del 2007 (pag.
5-6 comparsa costitutiva;
CP_3
16 -) dopo avere ricevuto dal Perito Industriale gli elaborati grafici relativi alle Controparte_2 opere al piano terra, il Geometra aveva predisposto i documenti da allegare alla DIA, CP_3 verificando l'accatastamento riferito alle variazioni degli anni precedenti.
-) dopo la DIA del 6.7.2007 e la dichiarazione di inizio lavori il 21.08.2007 il Geom. non CP_3
sarebbe stato più interpellato dalla committente, tanto da supporre che i lavori non avessero avuto effettivo inizio, ovvero non procedessero con celerità, o che, vista la modesta difficoltà delle opere interne non fosse necessaria la presenza del D. L. nel cantiere (pag.
6-7 comparsa costitutiva primo grado).
- ) egli non si sarebbe quindi mai recato nel cantiere fino al 4.8.2008, quando aveva ricevuto dall'Avv. Saccomanni, legale della una nota che contestava la realizzazione di Parte_1
varianti non autorizzate consistenti nei due locali del seminterrato.
-) Nella lettera del 11.08.2008 [(all. 2) Doc. 3 ] il Direttore dei lavori affermava di CP_3
essere venuto solo allora (“solo ora”) a conoscenza delle opere eseguite dalla CP_1
senza le autorizzazioni, in difformità del titolo abilitativo del 6.7.2007.
-) il 01.09.2008 la avrebbe formalizzato l'incarico al Geom. per presentare Parte_1 CP_3 la sanatoria degli abusi. Con raccomandata del 11.06.2009 il Geom. proponeva a CP_3 le soluzioni per la sanatoria degli abusi. Parte_1
Dalle considerazioni suesposte si evince la responsabilità da inadempimento contrattuale del
Direttore dei lavori per violazione del dovere di diligenza professionale.
Essendo stato nominato sia progettista che direttore dei lavori per l'intervento edilizio, il
Geometra era tenuto a controllare in prima persona l'andamento dei lavori di Controparte_3
cui aveva dichiarato l'inizio il 21.08.2007, informando la cliente delle anomalie suscettibili di pregiudicare la regolarità dell'iter della DIA.
4.4 Tale obbligo di controllo non era venuto meno neppure prospettando, come appare probabile, che il Direttore dei lavori si sia avvalso della collaborazione del P. I. CP_2
suo sostituto o ausiliario nella direzione dei lavori.
[...]
Il Geom. ha infatti dichiarato che il P. oltre a svolgere il ruolo di CP_3 CP_2
coordinatore e responsabile della sicurezza e a redigere i progetti e i computi metrici degli impianti elettrico, idrico, termoelettrico e dei pannelli solari, gli aveva fornito gli elaborati grafici della ristrutturazione edilizia.
Lo stesso ha inoltre prodotto, quali documenti 22 e 23 allegati alla comparsa di CP_2
costituzione e risposta, i computi metrici della ristrutturazione edilizia firmati, quale progettista (edilizio), dal P. I. Controparte_2
17 L'ingerenza del nella direzione esecutiva delle opere edilizie trova riscontro anche CP_2 nell'atto di citazione e nel ricorso per accertamento tecnico preventivo (sottoscritto dal legale rappresentante della ) in cui l'appaltatore ha allegato (punto 2) che i lavori per omparsa CP_1 costitutiva primo grado), affermando che il P. I. svolgeva di fatto le funzioni di CP_2
direttore dei lavori, ha escluso tuttavia di avere nominato il P. I. direttore dei lavori CP_2
delle opere edilizie. Manca quindi un mandato aggiuntivo che affiancasse al Geometra il P. I. CP_3 CP_2
Pertanto, stante la infungibilità della prestazione professionale di fare del Geom. CP_3
ai sensi dell'art. 2232 c.c., l'opera professionale del P. I. sarebbe dovuta
[...] CP_2 avvenire sotto la direzione e responsabilità del direttore dei lavori, in quanto, anche eventuali contatti la cliente il P. I. sostituto del Geom. Direttore dei lavori, in assenza CP_2 CP_2
di prova di uno specifico mandato in suo favore, non avrebbero generato un nuovo rapporto professionale per le opere edilizie, ma restavano assorbiti nel rapporto interno tra committente e professionista incaricato (Cass. civ. n. 1847/2006).
4.5 La pacifica assenza del direttore dei lavori dal cantiere (dal 21.08.2007 al 4.08.2008) e l'assenza di controllo dei lavori sono quindi prive di giustificazione.
L'assunto secondo cui dopo la dichiarazione di inizio lavori il 21.08.2007, non essendo stato contattato dal cliente, il Direttore dei lavori avrebbe ritenuto che i lavori non fossero iniziati o procedessero con minore celerità, non lo esime da responsabilità.
La diligenza professionale di cui all'art. 1176 c. 2 c.c., se non lo obbligava a una presenza costante nel cantiere, gli imponeva di fare quanto necessario per controllare l'andamento della ristrutturazione.
Dunque, malgrado sia più che fondato il sospetto, e non possa escludersi, che la aggiunta dei due locali seminterrati sia stata decisa dalla attrice appellante o dai suoi familiari con il P. I.
e la , la assenza del Direttore dei lavori dal cantiere e la mancanza di una CP_2 CP_1
interazione con le maestranze si sono tradotte nella violazione del dovere di controllo sulla legittimità delle varianti, e di conseguenza nella omissione della adeguata informazione della committente circa le conseguenze sanzionatorie a cui sarebbe andata incontro.
In altre parole, anche ipotizzando che le varianti abusive fossero state concordate dalla committente con l'appaltatore e il P. I. VA, il Direttore dei lavori, vigilando il cantiere, le avrebbe accertate all'inizio, interrompendo i lavori e informando la committente della necessità di formulare apposita istanza di variante al CP_7
4.5 Non valgono quindi, quali esimenti da responsabilità del direttore dei lavori:
18 a) la dichiarazione di assenza di coinvolgimento del Direttore dei lavori nella realizzazione dei vani abusivi, contenuta nella lettera di affidamento al Geom. dell'incarico Controparte_3 professionale del 01.09.2008 per la presentazione della domanda di permesso in sanatoria, sottoscritta da Parte_1
Dichiarando che le opere erano state eseguite dalla committente con l'opera della CP_1
(dalla sottoscritta presso la mia abitazione con l'opera dell'impresa edile […]), e CP_1
“senza alcun tipo di coinvolgimento del Direttore dei lavori, responsabile della DIA per opere interne prot. 32504 del 6.7.2007”, ha ammesso che il Direttore dei lavori Parte_1 non era stato interpellato per le varianti. Tuttavia il mancato coinvolgimento era naturale conseguenza della assenza dal cantiere del Direttore dei lavori e non lo esonerava dal dovere di controllo dei lavori e della informazione della cliente.
b) la lettera del 19 Luglio 2008 diretta all'Avv. Sabrina Saccomanni, sottoscritta da CP_2
e dal legale rappresentante della , in cui
[...] Parte_4 CP_2
qualificandosi Coordinatore S. E. e direttore dei lavori per la ristrutturazione del
[...]
fabbricato, quantificava in via conciliativa in euro 1.600,00 il risarcimento dovuto alla committente.
Tale dichiarazione del non assume valore confessorio, in quanto l'appellante esclude CP_2
che il pur essendo referente della proprietà, avesse ricevuto esclusivamente CP_2
l'incarico di coordinatore della sicurezza, e, per quanto si evince dalla documentazione prodotta dal anche di progettista degli impianti elettrico e termoidricosanitario. CP_2
Dunque la committente non si avvale di tale dichiarazione.
4.6 Analoghe considerazioni valgono per la responsabilità dell'appaltatore, il quale, essendo a conoscenza del progetto alla base della DIA, una volta ricevuta la richiesta (proveniente dal o anche dalla committente o da suoi familiari) di realizzare fuori progetto due locali CP_2
nel seminterrato, doveva segnalare tale richiesta al Direttore dei lavori e alla committente (se estranea a tale richiesta) così da provocare la verifica della necessità delle autorizzazioni amministrative, e rifiutarne l'esecuzione.
Tale dovere di segnalazione derivava dalla importanza dell'intervento in variante, che rispetto al progetto originario andava a immutare radicalmente il seminterrato.
Il progetto originario della DIA (doc. 9 , inerente le modifiche interne con diversa CP_3 distribuzione dei vani, riguardava esclusivamente il piano terra, con l'apertura di una porta per accedere al bagno, e la realizzazione di una apertura maggiore tra la cucina e il soggiorno, lo
19 spostamento di un bagno, la modifica del disimpegno e dei corridoi, la modificazione del portoncino in finestra e la vicina finestra in portoncino di ingresso sul soggiorno.
Dal Verbale n. 253/41 del 2009 del Comune di Spoleto (doc. 7 Le opere aggiuntive CP_3 successivamente realizzate dalla integravano in modo sostanziale il progetto CP_1
originario, in quanto localizzate nel piano seminterrato e consistenti in due vani, a dire della committente adibiti a garage, mentre secondo la Polizia Municipale sarebbero consistiti in un ripostiglio e in un bagno, locale antibagno e un ulteriore locale con scala di collegamento con il piano superiore (piano terra).
4.7 Acclarato il danno evento, costituito dalla violazione da parte del Direttore dei lavori del dovere di controllo e di informazione del cliente e da parte dell'appaltatore del dovere di segnalazione al Direttore dei lavori e alla committente delle varianti richieste e della necessità di valutare la loro regolarità urbanistica, entrambi devono essere ritenuti responsabili del danno conseguenza, inerente gli esborsi per la sanatoria. In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (ovvero del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse (Cass. civ. n. 20294 del 14/10/2004; Cass. civ. n. 3651 del 24/02/2016).
La sopravvenuta sanatoria degli abusi, e l'accettazione delle opere, ha determinato peraltro la riduzione del danno, riconoscibile quindi esclusivamente nei limiti degli esborsi per le sanzioni amministrative per la concessione in sanatoria.
Più precisamente, nella differenza tra i costi che la committente avrebbe dovuto sostenere per ottenere l'approvazione delle varianti alle opere assentite, prima della realizzazione degli abusi, e quelli pagati per ottenere il titolo abilitativo per le medesime varianti, in sanatoria.
Non è stata invece fornita la prova del pregiudizio, attuale o potenziale, per la stabilità e la sicurezza del fabbricato in conseguenza della realizzazione delle opere, per la assenza dei preventivi controlli statici.
Sia il CTU dell'ATP sia il CTU del giudizio di merito hanno escluso un pregiudizio statico dell'immobile, che non risulta peraltro affatto argomentato dalla appellante.
Passando quindi alla stima del danno emergente, i costi da porre a carico solidale della CP_6
[... per la sanatoria sono desumibili dalla CTU disposta dal Tribunale. ha Parte_1
versato un totale di euro 1.551,25, di cui euro 553,46 per oneri di urbanizzazione primaria,
20 euro 385,25 per oneri di urbanizzazione secondaria e euro euro 612,23 per costo della costruzione, previsto a titolo di sanzione.
Di tali importi, il danno corrisponde al contributo di costruzione di euro 612,23, previsto quale sanzione dal DPR n. 380 del 2001 per gli interventi in sanatoria, oltre agli interessi legali dalla data della richiesta di sanatoria (20.07.2010) al saldo.
II
L'appello incidentale di L'assorbimento del quinto motivo di appello Controparte_2
principale di Parte_1
1. Sulla responsabilità del P. I. Assenza di titolarità del rapporto Controparte_2
controverso.
L'unico motivo di appello incidentale del P. I. impugna la condanna al Controparte_2
risarcimento del danno e le statuizioni conseguenti, basate sull'assunto che egli fosse il direttore dei lavori effettivo.
Il P. I. sostiene che il direttore dei lavori era solo il Geom. Controparte_2 CP_3
il quale dopo il conferimento dell'incarico aveva depositato in Comune il progetto, la
[...]
DIA e la dichiarazione di inizio lavori del 21.08.2007, indicando come data di inizio lavori il
22.08.2007.
La presenza costante in cantiere del non sarebbe dipesa da una sua ingerenza CP_2
nell'attività edilizia, ma dal ruolo di RSPP e di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva
(CSE), e dalla vigilanza sugli interventi in corso di esecuzione, sul rispetto delle disposizioni prescritte nel piano di sicurezza e coordinamento. Se quindi da un lato corrisponde al vero che il era il referente della Committente, egli non era tenuto a verificare la CP_2 corrispondenza dei lavori con i progetti depositati dal D.L. e/o che i lavori eseguiti rispettassero la regola dell'arte, nè verificare se il D.L. aveva presentato varianti e/o sanatorie in ordine ai lavori in corso d'opera.
Di conseguenza il P. I. VA nulla dovrebbe alla committente, e di conseguenza la sentenza dovrebbe essere riformata con il rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti.
L'appello incidentale è fondato, con assorbimento del quinto motivo di appello principale di
Parte_1
1.1 La sentenza qualifica il P. I. come direttore dei lavori sostanziale rispetto al Geom. CP_2
direttore dei lavori formale, in quanto dalla istruttoria sarebbe emerso che Controparte_3
21 egli, sempre presente in cantiere, si era occupato della gestione dell'appalto e delle problematiche del cantiere (pag. 9 sentenza).
Come già detto, sebbene l'incarico conferito al P. I. comprendesse esclusivamente il CP_2 ruolo di responsabile della sicurezza e la progettazione degli impianti, ma non le opere edili, la collaborazione del P. con il Geom. si è estesa alla fase progettuale delle Parte_5 CP_3
opere edilizie, mentre risulta maggiormente dibattuta la collaborazione nella fase esecutiva.
1.2 La collaborazione del P. I. con il Geom. in fase progettuale è confermata CP_2 CP_3
a) dalla documentazione prodotta dallo stesso da cui emerge che il P. I. Controparte_3 aveva redatto due computi metrici datati 30.07.2007 relativi ai lavori di Controparte_2 ristrutturazione, nei quali sono riportate opere edili (doc. 22 e 23 Comparsa , per CP_3
importi rispettivamente di euro 29.846,76 (doc. 22) e l'altro di euro 34.221,60; b) da quanto dichiara il Geom. nella comparsa di costituzione e risposta, laddove afferma di avere CP_3
ricevuto dal P. I. gli elaborati grafici relativi alle opere al piano terra, e Controparte_2
quindi di avere predisposto i documenti da allegare alla DIA.
Quanto alla direzione dei lavori, non può obliterarsi che la stessa, nell'atto di CP_1 citazione e nel ricorso per accertamento tecnico preventivo (sottoscritto dal legale rappresentante), ha allegato (punto 2) che per tutto il loro corso i lavori erano stati concordati dall'appaltatore con il P. I. Controparte_2
Infine lo stesso nella proposta di conciliazione del 19 Luglio 2008 diretta all'Avv. CP_2
Sabrina Saccomanni, sottoscritta da e dal legale rappresentante della Controparte_2 [...]
si era qualificato Coordinatore S. E. e direttore dei lavori per la Parte_6
ristrutturazione del fabbricato.
1.3 Le risultanze documentali, nel collocare l'intervento del anche in fase esecutiva, CP_2 offrono un quadro più chiaro della vicenda rispetto alle prove testimoniali, i cui tratti salienti sono dati da un lato dall'incarico di responsabile della sicurezza e di progettista degli impianti del e dall'altro dalla presenza costante del P. I. in cantiere e della verifica CP_2 CP_2
dei lavori, di cui tuttavia non si specifica la natura edilizia o impiantistica.
I testi , titolare della ditta LI MA CO (ud. 15.03.2019) e Testimone_2
(ud. 4.7.2019), indicati da hanno specificato (cap. 5 Testimone_3 Controparte_2
memoria art. 183 c.
6. n. 2 che ricopriva l'incarico di CP_2 Controparte_2 coordinatore della sicurezza nella progettazione e esecuzione dei lavori, nonché di responsabile della progettazione degli impianti tecnologici (termico, idricosanitario, gas,
22 scarichi, impianto elettrico). Il teste ha precisato che il IG. era anche il Tes_2 CP_2 responsabile della sicurezza della sua Azienda.
Il teste ha dichiarato a) di avere visto nell'ufficio del più il IG. Testimone_3 CP_2 che sua moglie, e di averli visti discutere degli aspetti tecnici impiantistici, di cui avevano Tes_1
parlato in alcune occasioni (cap. 2); b) che per conto di e del marito Parte_1
il P. I. oltre a coordinare la sicurezza, aveva realizzato gli elaborati Testimone_1 CP_2
tecnici e i computi metrici, relativi agli scarichi idraulici, elettrici e di servizio, alle rete gas e l'impianto termico, ma di non essere stato presente al conferimento dell'incarico (cap. 3, 4, 5 e
6) memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc . Sul cap. 3 il teste ha confermato che il P .I. aveva CP_2 valutato con la committenza come riutilizzare le porte e tutto quanto possibile già presente all'interno dell'abitazione.
Il teste (udienza del 15.03.2019) ha dichiarato di essersi attenuto ai progetti Tes_2
impiantistici a firma del IG. , mostrati ai doc. 13,14, 15 e 16 (cap. 2 mem. 183 Parte_7
c. 6 n 2 cpc) e che, a parte i progetti di natura tecnologica, non sapeva nulla degli altri progetti quali porte o predisposizioni interne.
Circa la presenza nel cantiere e le attività di direzione, dalle dichiarazioni dei testi emerge la presenza costante del nel cantiere e il controllo della conformità dei lavori, di cui non CP_2
viene tuttavia specificata la natura, edilizia o impiantistica.
I testi , coniuge di , figlia di Testimone_1 Parte_1 Testimone_4
, padre di , hanno Parte_1 Testimone_5 Parte_1
confermato (Cap. 15 memoria art. 183 c.
6. n. 2 , che fin dall'inizio dei lavori, è stato Parte_1
sempre il P. I. a gestire il cantiere e a verificare i lavori eseguiti. Controparte_2
Il Teste ha aggiunto che a pranzo vedeva uscire dal cantiere il P. I Testimone_1
il quale la sera gli spiegava che era tutto a posto. La teste ha CP_2 Testimone_4
aggiunto che durante la prima settimana il P. I. era in cantiere tutti i giorni. CP_2
Di diverso avviso i testi , e indicati da e Testimone_2 Testimone_3 Controparte_2
sentiti sul cap. 14 della memoria art. 183 c. 6 n. 2 a dire dei quali la persona più CP_2
presente in cantiere era il padre della appellante, . Il teste ha Testimone_5 Tes_3
individuato poi una persona presente nelle fotografie redatte nel IG. pur non CP_2
sapendo se egli sopraintendesse al cantiere.
Il teste a affermato (cap. 14 memoria art. 183 c. 6 n. 2 ) che quando si recava Tes_2 CP_2
in cantiere il sig. era “il più presente”, e che (cap. 15 memoria art. 183 c. 6 n. Testimone_5
2 ) costui sicuramente apriva e chiudeva il cantiere, ma non sapeva cosa significasse il CP_2
23 termine sopraintendere, e di avere individuato nella persona presente nelle Testimone_5 fotografie con la canottiera bianca.
1.4 Da quanto sinora detto si trae la conclusione che il pur non essendo stato CP_2 nominato direttore dei lavori da , ha collaborato con il Geom. Parte_1 CP_3
sia nella attività progettuale che nella direzione esecutiva dei lavori, assumendo la
[...]
posizione di ausiliario o sostituto ai sensi dell'art. 2232 c.c. del direttore dei lavori, che la ha accettata al punto da disinteressarsi del loro andamento.
Ne deriva che il P. I. non può ritenersi passivamente legittimato alla Controparte_2 azione risarcitoria della committente, nei confronti della quale risponde esclusivamente il
Geom. direttore dei lavori nominato. Controparte_3
Infatti, in assenza di uno specifico mandato del cliente in favore del sostituto, sotto il profilo dei rapporti interni, la facoltà riconosciuta dall'art. 2232 c.c. al professionista di avvalersi della collaborazione di sostituti o ausiliari, sotto la propria responsabilità, non comporta che costoro diventino parti del contratto concluso con il cliente, restando la loro attività assorbita da quella del prestatore d'opera, unico obbligato nei confronti del cliente al diligente espletamento delle prestazioni convenute;
e ciò anche nel caso in cui il prestatore d'opera sia tecnicamente o giuridicamente incapace di svolgere l'attività professionale demandatagli (Cass. Civ.
5.9.1984 n.
4767).
1.5 In accoglimento dell'appello incidentale deve quindi essere esclusa la responsabilità del P.
I. in ordine ai vizi delle opere e alle varianti non autorizzate, e la domanda Controparte_2
rigettata.
A questo consegue l'assorbimento del quinto motivo di appello principale di Parte_1
inerente la violazione dell'art. 112 cpc, avendo la sentenza omesso di pronunciarsi
[...] sulla domanda di risarcimento dei danni contro per la responsabilità in Controparte_2
ordine ai vizi delle opere.
III
L'appello incidentale della CP_1
1. Sull'importo spettante alla e sul calcolo degli interessi. CP_1
L'unico motivo di appello incidentale evidenzia che il primo giudice ha condannato Parte_1 al pagamento, in favore dell'appellata di euro 9.150,04 oltre IVA, come da
[...] ordinanza di correzione, senza aggiunta degli interessi richiesti da parte appellante.
24 Conclude pertanto, in via incidentale, chiedendo che la adita Corte voglia riformare la sentenza condannando l'appellante al pagamento degli interessi dovuti sulla somma di euro 9.150,04.
Il motivo è fondato e deve essere accolto, avendo la chiesto la condanna al pagamento CP_1 del corrispettivo, oltre agli interessi legali dalla data della costituzione in mora o dalla di deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Poiché il primo atto contenente una richiesta inequivoca di pagamento qualificabile come costituzione in mora è da individuare nell'atto di citazione del 09.06.2009, gli interessi moratori decorrono da tale data.
IV
Considerazioni conclusive e regolazione delle spese di lite. Asorbimento del settimo motivo.
Gli appelli principale e incidentale devono essere accolti nei termini che seguono.
a) quanto alle varianti non autorizzate e sanate, deve essere accolta la domanda di condanna della e del Geom. in solido, a Controparte_1 Controparte_3
risarcire i danni subiti dalla IG.ra , quantificati in euro 612,23, pari al Parte_1
contributo di costruzione, avente valore sanzionatorio, oltre agli interessi.
b) deve essere accolta la domanda di condanna del Geom. alla restituzione Controparte_3 della somma di € 5.737,26 corrisposta dalla appellante.
c) Deve essere accolto l'appello incidentale della volto a ottenere il al cumulo degli CP_1
interessi legali alla domanda di pagamento della sorte capitale, per cui il corrispettivo di euro
13.281,89 deve essere maggiorato degli interessi legali dal 9.6.2009, data di notificazione dell'atto di citazione.
d) Deve essere accolto l'appello incidentale di con conseguente rigetto Controparte_2 della domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti.
Devono essere respinti i restanti motivi di appello principale, e viene quindi confermata la sentenza di primo grado.
Le ulteriori domande, eccezioni, questioni o richieste istruttorie proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
La riforma parziale della sentenza determina una nuova regolazione delle spese di lite dei due gradi. Conseguente è l'assorbimento del settimo motivo di appello principale inerente la
25 compensazione per intero delle spese di e la condanna di Controparte_2 Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore di .
[...] Controparte_3
Nel rapporto tra e la , l'accoglimento da una parte Parte_1 CP_1 dell'impugnazione incidentale quanto alla condanna di al pagamento in Parte_1
favore della degli interessi, il rigetto dei motivi di appello di CP_1 Parte_1
volti alla reiezione della domanda di condanna al pagamento del corrispettivo, all'aumento del risarcimento del danno per vizi e alla restituzione dei costi dei materiali, e l'accoglimento da altra parte della impugnazione principale di tesa all'accoglimento della Parte_1 domanda di risarcimento del danno per le varianti non autorizzate, determinano la soccom- benza reciproca per la pluralità di domande contrapposte, accolte in parte o rigettate in cumu- lo nel medesimo processo fra le stesse parti (Cass. civ. 23.9.2013 n. 21684; in termini Cass. civ.
22/02/2016 n. 3438).
Ciò giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, da porre a carico di Parte_1
, la cui soccombenza è prevalente in base alla valutazione complessiva dell'esito del
[...] giudizio (Cass. Civ. n. 24482 del 09/08/2022).
I compensi professionali del primo grado sono determinati in base allo scaglione da euro
1.100,01 a euro 5.200,00, nel quale rientra l'importo di euro 3.143,72, pari agli interessi moratori oggetto di appello della fino alla data della presente sentenza, e CP_1
superiore all'importo di euro 612,23 del danno riconosciuto all'appellante per le varianti non autorizzate, per un importo di euro 1.400,00 (205 studio + 205 introduttiva + 570 trattazione istruttoria + 420 decisionale).
I compensi professionali del presente grado sono determinati in base allo scaglione da euro
5.200,01 a euro 26.000,00, corrispondente al disputatum, vale a dire alla domanda di restituzione di quanto pagato in eccedenza su euro 78.000,00 alla avanzata da CP_1
e rigettata. Essi sono pari a euro 2.910,00 (570 studio + 462 introduttiva + Parte_1
922 trattazione e istruttoria + 956 decisionale).
Nel rapporto tra e quest'ultimo, in quanto soccombente, Parte_1 Controparte_3
deve essere condannato alla refusione delle spese di lite, secondo lo scaglione da 0,01 a euro
1.100,00, commisurato all'importo liquidato di euro 612,23. Essi sono pari per il primo grado a euro 662,00 (131 studio + 131 introduttiva + 200 trattazione e istruttoria + 200 decisionale) e per il secondo a euro 673,00 (142 studio + 142 introduttiva + 179 trattazione e istruttoria +
210 decisionale).
26 Nel rapporto tra e la Corte ritiene che sussistano Controparte_2 Parte_1 gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 cpc, per la compensazione per il cinquanta per cento, in quanto l'istruttoria ha evidenziato una situazione di oggettiva incertezza nell'accertamento delle ragioni della ingerenza del P. I. nella fase di Controparte_2
esecuzione delle opere edilizie, e quindi della relativa responsabilità. Tra le "gravi ed eccezionali ragioni", trattandosi di nozione elastica, rientra anche la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Sez. L, Ordinanza n. 21157 del 07/08/2019). Parte_1
in quanto soccombente, deve essere pertanto condannata alla refusione delle
[...] spese di lite, secondo lo scaglione indeterminato basso da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, commisurato alla domanda avanzata e rigettata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 4/2021 del
Tribunale di Spoleto, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, accoglie parzialmente l'appello principale di accoglie gli appelli incidentali Parte_1 della e di e in riforma della sentenza Controparte_1 Controparte_2 di primo grado, così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
c, a titolo di corrispettivo, dell'importo di euro 13.281,89 oltre IVA e agli interessi legali ex art.
[...]
1284 c. 1 c.c. dal 09.06.2009 al saldo;
2) Condanna la , a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno per la eliminazione dei vizi delle opere, la somma di euro
3.615,89, oltre IVA;
su tale importo, devalutato dal 20.06.2017 alla data del 01.09.2008 e via via anno per anno rivalutato secondo gli indici FOI dell'Istat, sono dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c. 1 c.c. sino alla pubblicazione della presente sentenza;
sull'importo così determinato dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo saldo, sono dovuti i soli interessi in misura del tasso legale ex art. 1284 c. 1 c.c.;
3) compensa l'importo di cui al punto 2) con quello di cui al punto 1), e condanna Parte_1
al pagamento in favore della , dell'importo che
[...] Controparte_1
residuerà all'esito della compensazione.
4) condanna e in solido, al pagamento, Controparte_1 Controparte_3
in favore di a titolo di risarcimento del danno per le opere non autorizzate, Parte_1
dell'importo di euro 612,23, oltre agli interessi al tasso legale dal 20.07.2010 al saldo.
27 5) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
6) Nel rapporto tra la e compensa per il un terzo le spese di CP_1 Parte_1 lite di entrambi i gradi, e per l'effetto condanna alla refusione in favore di Parte_1
dei residui due terzi delle medesime spese di lite, che Controparte_1
vengono complessivamente liquidate per il primo grado in euro 178,00 per anticipazioni e euro
1.400,00 per compensi professionali, e per il secondo grado in euro 382,50 per anticipazioni e euro 2.910,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali pari al 15 %.
7) Nel rapporto tra e condanna alla Parte_1 Controparte_3 Controparte_3 refusione in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi, che vengono Parte_1
complessivamente liquidate per il primo grado in euro 662,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 382,50 per anticipazioni e euro 673,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali pari al 15 %.
8) Nel rapporto tra e compensa per il cinquanta per Parte_1 Controparte_2
cento le spese di lite dei due gradi, e per effetto condanna alla refusione Parte_1 in favore di del residuo cinquanta per cento di dette spese, che vengono Controparte_2 complessivamente liquidate per il primo grado in euro 2.800,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali pari al 15 %, da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Andreini, dichiaratosi antistatario.
9) condanna il Geom. alla restituzione in favore di Controparte_3 Parte_1
dell'importo di € 5.737,26= oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal pagamento al saldo.
10) Pone definitivamente le spese dell'ATP e della CTU per un terzo ciascuno a carico di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
Perugia, camera di consiglio del 17 Aprile 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
28
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Ombretta Paini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r. g. a. c. 518/2021
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Saccomanni, elettivamente Parte_1
domiciliata nel di lei studio posto in Perugia, Via Fiorenzo Di Lorenzo 11 attrice appellante
CONTRO
(per brevità ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Francesco Angeletti, elettivamente domiciliata nel di lui studio in Foligno (PG), Piazza Giacomo Matteotti 29, convenuta appellata, appellante incidentale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Andreini, elettivamente Controparte_2
domiciliato nel di lui studio in Spoleto (PG) Via G. Marconi 2/A, convenuto appellato, appellante incidentale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Marcucci, elettivamente Controparte_3
domiciliato nel di lui studio in Perugia, Corso mazzini n. 21, convenuto appellato
AVVERSO la Sentenza n. 4/2021, pronunciata dal Tribunale di Spoleto in persona del Dr.ssa Agata Stanga, depositata il 5.1.2021 nella causa civile n. 832/2009 R.g., la quale
1) in parziale accoglimento delle domande reciproche dell'attrice e della convenuta e previa compensazione dei rispettivi crediti, ha condannato al pagamento, in Parte_1
favore di parte attrice, dell'importo di € 9.150,04;
2) ha compensato tra l'attrice e la convenuta le spese di lite;
1 3) in parziale accoglimento delle domande della convenuta nei confronti di CP_2
, ha condannato quest'ultimo al risarcimento del danno in favore della convenuta,
[...] quantificato in euro 1.588,43;
4) ha compensato le spese di lite tra la convenuta e il terzo chiamato CP_2
5) ha respinto le domande della convenuta nei confronti del terzo chiamato e ha CP_3
condannato, per l'effetto, l'attrice (a seguito di correzione di errore materiale la convenuta) al pagamento, in favore del delle spese di lite, liquidate in € 3.932,00 per compensi, CP_3
oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
6) pone definitivamente a carico dell'attrice, della convenuta e del terzo chiamato le CP_2 spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Note: L'Avv. Sabrina Saccomanni, per l'appellante nel Parte_1 Parte_1
riportarsi integralmente al contenuto di tutti i propri scritti difensivi, con particolare riferimento alla comparsa conclusionale ed alla memoria in replica, contesta fermamente ed in ogni sua parte ex art.115
c.p.c. il contenuto di tutti gli scritti difensivi dell'appellata e Controparte_1
l'appello incidentale ivi svolto, dell'appellato e di L'appellante Controparte_3 Controparte_2
previa ammissione delle proprie richieste istruttorie reieterate nell'atto di Parte_1 citazione in appello, rassegna le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello proposto, contrariis reiectis,
1. In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
2. dichiarare inammissibile ed, in ogni caso, rigettare l'appello incidentale svolto da da
[...]
che è manifestamente infondato;
Controparte_1
3. dichiarare inammissibile ed, in ogni caso, rigettare l'appello incidentale e tutte le domande svolte dal
P.I. che sono manifestamente infondate;
Controparte_2
4. dichiarare inammissibili ed, in ogni caso rigettare tutte le domande svolte dal Geom. CP_3 che sono manifestamente infondate;
[...]
5. rigettare integralmente l'appello incidentale svolto da e tutte Controparte_1 le domande formulate dalla Società appellata, inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, dichiarando che nulla è dovuto dalla IG.ra alla predetta Società per tutti i motivi Parte_1 esposti nelle premesse;
6. in via riconvenzionale, accertata l'esecuzione non a regola d'arte delle opere e la sussistenza di gravi vizi e difetti dei lavori eseguiti da condannare la Società Controparte_1 appellata ad eseguire tutti gli interventi necessari per eliminare i predetti vizi e/o difetti, ovvero a corrispondere a la somma di € 17.900.00= ovvero la diversa somma, maggiore o Parte_1
2 minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, quale importo necessario per l'eliminazione dei vizi e/o difetti accertati;
7. sempre in via riconvenzionale, accertata l'esecuzione di ulteriori opere non commissionate dalla IG.ra
e realizzate senza le preventive necessarie indagini conoscitive autorizzazioni degli Parte_1
Enti competenti, condannare a rimborsare integralmente quanto Controparte_4 già pagato dalla IG.ra anche per le ulteriori spese sostenute dalla stessa per Parte_1
l'acquisto di materiali da parte di senza la preventiva autorizzazione della committente, CP_1 per un importo complessivo di almeno € 55.000,00= ovvero pari alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
8. sempre in via riconvenzionale, accertato il gravissimo inadempimento contrattuale posto in essere anche dal Geom. e dal P.I. per tutti i motivi esposti nelle Controparte_3 Controparte_2 premesse, condannare i medesimi - in via solidale o nell'ambito delle relative responsabilità - a garantire
e manlevare, anche con pagamento diretto, la convenuta di ogni somma dovuta, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte appellata;
9. in via riconvenzionale, accertata l'esecuzione di ulteriori opere non commissionate dalla IG.ra
e realizzate senza le preventive necessarie indagini conoscitive ed autorizzazioni Parte_1 degli Enti competenti, condannare la il P.I. Controparte_1 Controparte_2 ed il Geom. - in via solidale o nell'ambito delle relative responsabilità: Controparte_3
- a provvedere immediatamente all'esecuzione di tutti gli adempimenti e gli interventi necessari per rendere l'immobile in oggetto conforme alla normativa vigente in materia urbanistica/antisismica, sostenendone integralmente i relativi costi, ivi incluse le sanzioni imposte dagli Enti competenti;
- a risarcire integralmente tutti i danni subiti e subendi dalla IG.ra , ivi inclusi i Parte_1 danni alla parte strutturale dell'immobile di cui è causa, a seguito della realizzazione, all'interno del cantiere in oggetto, di opere in difformità alle normative urbanistiche/antisismiche e senza le preventive indagini conoscitive e calcoli strutturali per tuti i motivi esposti nelle premesse;
11. Condannare alla restituzione della somma di € 10.434,99= Controparte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, corrisposta dalla IG.ra
[...]
n esecuzione della sentenza impugnata;
Parte_1
12. Condannare il Geom. alla restituzione della somma di € 5.737,26=oltre Controparte_3 rivalutazione monetaria ed interessi, pagata dalla IG.ra in esecuzione della Parte_1 sentenza impugnata;
13. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, nonché di CTU di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CIS come per legge.
In via istruttoria l'appellante insiste per il richiamo del CTU, nonché per l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della Società appellata, del P. I. e del Controparte_2
Geom. sulle circostante articolate nelle proprie memorie ex art.183, VI comma n.2 e n.3 Controparte_3
3 c.p.c. e reitera la richiesta di ordinare ex art.213 c.p.c. alla Guardia di Finanza di fornire informazioni scritte e di esibire i documenti attestanti l'esito dell'accertamento fiscale eseguito nei confronti della
[...]
[...]
, Note: L'Avv. Marco Francesco Angeletti per l'appellata e Parte_2
appellante incidentale torna a contestare l'atto di appello, contesta per quanto di ragione le CP_1 comparse costitutive di e di , ribadisce quanto argomentato nella Controparte_3 Controparte_2 comparsa conclusionale e nella replica già depositate e conclude come alla comparsa di risposta con appello incidentale depositata in data 28 gennaio 2022. Nella comparsa costitutiva aveva così concluso:in via preliminare e pregiudiziale, respingere la domanda di nullità della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti in narrativa;
in subordine voglia codesta Corte provvedere alla modifica del dispositivo della Sentenza gravata, nel senso di cui al ricorso per la correzione dell'errore materiale presentato dalla società appellata;
nel merito, respingere tutte le domande proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna appellata a vedersi riconosciuta la corresponsione degli interessi maturati sul credito dalla stessa vantato e, per l'effetto, condannare la al pagamento di detti interessi nella misura di legge, dalla messa in mora al Parte_1 saldo, o in subordine dal deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo al saldo;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, ivi comprese le spese dell'accertamento tecnico preventivo.
In via istruttoria, si chiede che la Corte d'Appello respinga tutte le richieste svolte dall'appellante perché inconferenti, come meglio dedotto nel presente atto.
. Note: nel merito: A) in limine litis, dichiarare l'inammissibilità dell'appello della Controparte_2
sig.ra nei confronti del sig. per i motivi di cui sopra (ovvero spiegati nella comparsa Parte_1 CP_2 di costituzione in appello); B) in ogni caso rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto e in particolare rigettare tutte le domande dalla stessa proposte in danno del sig. poiché infondate e in ogni caso non provate per i motivi sopra Controparte_2 richiamati (nella comparsa di costituzione in appello); in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal sig. avverso la sentenza di primo grado n. 04/2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di CP_2
Spoleto in data 05/01/2021 e in parziale riforma della stessa, in relazione ai punti n. 2 e 3 della medesima, con riguardo ai motivi esplicitamente dedotti in narrativa ed in particolare alle pagine 24, 27
e seguenti dell'appello incidentale proposto si chiede: - di accertare e dichiarare l'assoluta estraneità del sig. circa i fatti ex adverso contestatigli e per l'effetto respingere tutte le domande Controparte_2 formulate dalla sig.ra nei confronti dell'odierno esponente in quanto infondate in Parte_1 fatto e in diritto e in ogni caso non provate, con ogni consequenziale statuizione di legge;
- la modifica della sentenza nella parte in cui condanna il sig. a rifondere le spese di CTU con una pronuncia CP_2 che escluda detta condanna;
4 - In ogni caso, condannare al pagamento ed alla rifusione in favore del signor Parte_1 delle spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da Controparte_2 distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ad eccezione delle anticipazioni che gravano sulla parte rappresentata.
. L'Avv. Marcucci si riporta alle conclusioni rese nei precedenti scritti difensivi e Controparte_3 rinuncia all'assegnazione di ulteriori termini per gli scritti difensivi finali. Nella comparsa di costituzione e risposta aveva concluso per il rigetto della impugnazione.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato la evocava davanti al Tribunale di CP_1
Spoleto la IG.ra Allegava di aver stipulato quale appaltatrice, con la Parte_1
convenuta un contratto di appalto per la ristrutturazione interna dell'edificio di civile abitazione, sito in S. Angelo in Mercole, fraz. di Spoleto, e che, dopo il pagamento di parte del corrispettivo, per l'importo di € 50.000,00, aveva rifiutato di corrispondere Parte_1
il saldo contestando alcuni vizi.
L'appaltatore aveva quindi promosso avanti il Tribunale di Spoleto il giudizio di a.t.p. r.g.n.
1155/2008, che aveva accertato i vizi quantificando il corrispettivo e il saldo residuo, previa detrazione dell'importo necessario ad eliminare i vizi, ammontante ad € 14.321,16, oltre a i.v.a.
L'appaltatore concludeva chiedendo al Tribunale di condannare la controparte al pagamento dell'importo suddetto oltre iva e interessi o, in via subordinata e previo accertamento della decadenza della convenuta dalla garanzia per vizi, al maggiore importo di € 17.321,16. si costituiva in giudizio ed eccepiva di avere versato un importo maggiore Parte_1 di quello di € 50.000,00 indicato dall'attore; che la senza il consenso della CP_1 committente, all'insaputa della committente, assente per una vacanza, aveva eseguito varianti prive di autorizzazione amministrativa, consistenti in due locali nel piano seminterrato, per i quali il corrispettivo non era dovuto;
che le opere presentavano vizi tempestivamente denunciati e riconosciuti anche dall'attrice con il documento di conciliazione datato 19.7.2008.
La convenuta contestava l'accertamento contenuto nell'a.t.p., che non aveva correttamente quantificato i costi necessari all'eliminazione dei vizi né aveva applicato, nel calcolare il corrispettivo, la percentuale di ribasso concordata tra le parti.
Prospettava quindi la responsabilità, oltre che della ., anche del P. I. CP_1 CP_2
responsabile della sicurezza e progettista degli impianti, e del Geom
[...] CP_3
incaricato della direzione dei lavori.
[...]
5 Concludeva chiedendo al Tribunale di autorizzare la chiamata in causa dei professionisti P. I.
e Geom. di respingere le domande dell'attore; di Controparte_2 Controparte_3 accertare la sussistenza dei vizi delle lavorazioni e di condannare, in via riconvenzionale,
l'attrice all'esecuzione degli interventi necessari alla loro eliminazione, ovvero al pagamento della somma di € 17.900,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi;
di accertare l'esecuzione da parte dell'attrice di opere non commissionate e di condannarla, in via riconvenzionale, a restituire il corrispettivo versato per le stesse dalla convenuta, ammontante ad € 55.000,00; di accertare l'inadempimento dei professionisti e di condannarli, in caso di accoglimento della domanda dell'attrice, a manlevare la convenuta delle somme versate all'attrice e a provvedere agli adempimenti necessari a rendere l'immobile conforme alla normativa urbanistica-antisismica; di condannare l'attrice e i terzi chiamati a risarcire, in favore della convenuta, i danni derivanti dalla realizzazione di opere difformi rispetto alla normativa urbanistica-antisismica. Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa dei terzi.
Il Geom. si costituiva in giudizio eccependo la nullità della citazione per Controparte_3 inosservanza dei termini a comparire e l'inopponibilità del giudizio di svoltosi in sua CP_5 assenza. Allegava di avere ricoperto il ruolo di Progettista e direttore dei lavori delle opere edilizie;
di avere ricevuto dal P. I. gli elaborati grafici delle opere al piano terra della CP_2
abitazione, studiato la fattibilità tecnica ed urbanistica del progetto;
di avere comunicato l'inizio dei lavori per il 21.08.2007, ma di non essersi recato a controllare i lavori, in quanto non era stato più interpellato dalla committente sino al momento in cui era sorto il problema delle varianti non autorizzate. Egli aveva quindi intimato alla convenuta il ripristino dei luoghi, ed era stato poi incaricato di presentare la sanatoria. Concludeva chiedendo al Tribunale di respingere, nel merito, le domande della convenuta.
Il P. I. si costituiva in giudizio, e oltre a eccepire, in rito, la nullità della Controparte_2
citazione per inosservanza dei termini liberi a comparire e l'inopponibilità a sé del giudizio di svoltosi in sua assenza, negava di essere stato il direttore dei lavori, incarico rivestito dal CP_5
e allegando di essere stato il coordinatore per la sicurezza. Escludeva di essere CP_3
responsabile in merito alla realizzazione di opere abusive da parte dell'appaltatore.
Concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità della citazione per le ragioni indicate;
di respingere le domande della convenuta.
La causa veniva istruita con la acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
con prove orali e l'acquisizione del fascicolo relativo all'a.t.p.; con una c.t.u. per quantificare il corrispettivo
6 dell'appaltatore, accertare l'esecuzione di opere ulteriori, verificare i vizi delle lamentati dalla convenuta e quantificare i costi della loro eliminazione.
Il giudizio veniva quindi definito con la sentenza gravata con la quale il Tribunale: a) in parziale accoglimento delle domande dell'attrice e della convenuta e previa compensazione dei rispettivi crediti, condannava parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di € 9.150,04; b) compensava tra l'attrice e la convenuta le spese di lite;
c) in parziale accoglimento delle domande della convenuta nei confronti di , Controparte_2
condannava quest'ultimo al risarcimento del danno in favore della convenuta, quantificato in €
1.588,43; d) compensava tra le convenuta ed il terzo chiamato le spese di lite;
e) CP_2 respingeva le domande della convenuta nei confronti del terzo chiamato e CP_3
condannava l'attrice al pagamento, in favore di delle spese di lite, liquidate in € CP_3
3.932,00 per compensi, oltre i.va., c.p.a e spese generali del 15%; f) poneva definitivamente a carico dell'attrice, della convenuta e del terzo chiamato le spese di c.t.u., liquidate CP_2
con separato provvedimento.
A seguito di istanza di correzione dell'errore materiale presentata dalla il Giudice CP_1 di prime cure con ordinanza del 23/02/2021, modificava il dispositivo della sentenza, ai punti 1
e 5, come segue: - ''in parziale accoglimento delle domande reciproche reciproche dell'attrice e della convenuta e previa compensazione dei rispettivi crediti, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte di attrice, dell'importo di € 9.150,04, oltre a i.v.a. di legge'';- ''respinge le domande della convenuta nei confronti del terzo chiamato e condanna, per l'effetto, la convenuta al CP_3 pagamento, in favore del delle spese di lite, che si liquidano in € 3.932,00 per compensi, oltre a CP_3
i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%''.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto appello, fondato Parte_1
sui seguenti motivi.
1. nullità della sentenza impugnata a seguito della correzione del dispositivo - inapplicabilità degli art. 287, 288 c.p.c.; 2. nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - violazione dell'art. 112 c.p.c.; 3. error in procedendo - violazione art. 2967 c.c. - mancata valutazione delle prove documentali fornite dalla convenuta - violazione dell'art. 115 c.p.c.; 4. error in procedendo - erronea qualificazione
e quantificazione del credito della IG.ra 5. nullità della sentenza Parte_1
impugnata per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato con riferimento alla domanda risarcitoria svolta nei confronti del P.I. Giampaolo - violazione dell'art. 112 CP_2
c.p.c. ;
6. error in procedendo - violazione dell'art. 2055 c.c.; 7. error in iudicando - violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
7 si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_3 della sentenza di primo grado. si è costituito in giudizio e, oltre a concludere per la inammissibilità e il Controparte_2 rigetto della impugnazione, ha spiegato appello incidentale, concludendo per la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti.
La si è costituita in giudizio, e oltre a concludere per il rigetto della impugnazione, CP_1
ha spiegato appello incidentale chiedendo la condanna della appellante al pagamento degli interessi legali sul corrispettivo dell'appalto.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 02.05.2024, la causa è stata assunta in decisione.
A seguito del trasferimento del Presidente del Collegio ad altra sede, la causa è stata rimessa suol ruolo istruttorio per l'udienza del 03 Aprile 2025, in cui i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione principale di è in parte fondata e deve essere accolta. Parte_1
Sono altresì fondate le impugnazioni incidentali della e di CP_6 Controparte_2
(I)
L'appello principale di Parte_1
1. Il primo motivo. Sulla nullità della sentenza per la correzione dell'errore presente nel dispositivo e sulla inapplicabilità degli artt. 287 e 288 cpc.
Il primo motivo assume la nullità della sentenza, in quanto la correzione di cui all'art. 287 e 288 cpc dei punti nn. 1 e 5 del dispositivo, aggiungendo al corrispettivo della , e Parte_3 individuando la parte tenuta al rimborso delle spese di lite al Geom. nella Controparte_3
convenuta avrebbero modificato sostanzialmente la sentenza. Parte_1
Il motivo è privo di fondamento.
1.1 L'errore materiale suscettibile di correzione è quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero, e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale rilevabile (Cass. 26 settembre 2011, n. 19601; Cass. 11 aprile 2004, n.
5196). Inoltre la portata precettiva della sentenza va individuata integrando il dispositivo con la motivazione, sicchè, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, da
8 interpretare secondo l'unica statuizione in esso contenuta (Cass. Civ. n. 15088 del
17/07/2015).
1.2 Nell'atto di citazione del primo grado la aveva specificamente chiesto la CP_1 condanna al pagamento di euro 14.321,16 oltre IVA al 10 %, per cui il mancato riconoscimento dell'imposta, investendo una statuizione accessoria, è palesemente dovuto a una svista.
Pertanto l'omissione è suscettibile di essere superata con il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 s. c.p.c..
Lasciando in disparte la fondatezza dell'appello di sul punto, anche la Parte_1 condanna della appellante alla refusione delle spese di lite del Geom. è Controparte_3 risultata coerente con l'assunto (oggetto di appello) della assenza di responsabilità del progettista e Direttore dei lavori, e quindi con la ritenuta infondatezza della chiamata in causa
(pag. 11 sentenza). La correzione della erronea attribuzione delle spese all'attore, dovuta a semplice svista, appare quindi conseguente con il ragionamento espresso dal Tribunale nella motivazione.
Alla stregua delle considerazioni suesposte il giudice non ha esorbitato dai limiti del potere correttivo (teso a rimuovere la divergenza tra il giudizio espresso e la sua espressione letterale, senza necessità di un'attività volta alla ricostruzione del pensiero del giudice), e il motivo deve essere respinto.
2. Il terzo motivo. Sulla violazione dell'art. 2697 c.c., per la mancata valutazione dei documenti depositati da in ordine al pagamento di euro 78.000,00, e Parte_1
sulla violazione dell'art. 115 cpc.
Il terzo motivo lamenta che il primo giudice ha errato nel ritenere che la prova dell'ammontare del corrispettivo dovuto e del pagamento dovesse essere fornita da in Parte_1
quanto al contrario tale prova doveva essere fornita dalla La sentenza ha infatti CP_1
utilizzato quale riferimento la stima del CTU, la quale ha fissato il corrispettivo dell'appalto in euro 63.281,89, al netto dello sconto del 6 %.
Il primo giudice, nel liquidare un corrispettivo residuo di euro 13.281,89, ha obliterato di aggiungere all'importo di euro 50.000,00 versato da le ulteriori somme Parte_1
pari a: a) € 17.000,00, risultanti da n. 3 ricevute a firma di , alle quali non è CP_1 seguita fattura;
b) € 11.000,00 (undicimila/00) a mezzo assegno bancario, non fatturato. Il totale pagato sarebbe di euro 78.000,00.
9 Considerata la superiorità dell'importo versato a quello liquidato dalla CTU, la sentenza dovrebbe essere riformata con il rigetto della domanda della di condanna al CP_1 pagamento del corrispettivo, e la condanna dell'appaltatore alla restituzione dell'eccedenza di euro 14.718,11. Ripropone al riguardo la richiesta, già formulata al Tribunale di ordinare alla
Guardia di Finanza ex art. 213 cpc la produzione dei verbali e degli atti relativi a tale accertamento fiscale.
Il motivo non ha consistenza.
2.1 E' noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (Cass. Civ. Sez. U.
n. 13533 del 30/10/2001; Cass. Civ. n. 982 del 28/01/2002; Cass. Civ. n. 826 del 20/01/2015).
Sovrapponibile è il pensiero giurisprudenziale sulla ripetizione di indebito, in cui si inquadra la domanda di restituzione dell'eccedenza, nella quale l'attore è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. Civ. n. 30713 del
27/11/2018; Cass. Civ. n. 17146 del 13/11/2003; Cass. n. 9604 del 2000).
2.2 La ha allegato di avere percepito l'importo di euro 50.000,00 e di agire per CP_1
l'importo residuo, accertato nell'ATP 1155/2008 in euro 14.321,16, e nella CTU in euro euro
13.281,89, da cui il Tribunale ha detratto gli importi necessari alla eliminazione dei vizi accertati nell'ATP (euro 3.000,00) e nella CTU (euro 3.615,00).
Per contrastare la domanda attorea era tenuta a fornire la prova del Parte_1
pagamento dell'intero importo di euro 78.000,00 o dell'importo superiore. Viceversa l'assegno bancario di euro 11.000,00 e le ricevute di pagamento di euro 17.000,00 dimostrano un pagamento parziale, non idoneo ad avvalorare il pagamento totale di euro 78.000,00.
La collocazione temporale dei pagamenti rende anzi verosimile l'inclusione dell'importo di euro 28.000,00 in quello di euro 50.000,00 ricevuto dalla ., in quanto l'assegno CP_1
10 bancario di euro 11.000,00 del 28.04.2008, così come le ricevute di euro 17.000,00 (in date
11.10.2007, 7.09.2009 e 3.03.2008) precedono la dichiarazione di quietanza parziale della SIL-
TRA di ricevimento di euro 50.000,00 contenuta nel ricorso per l'accertamento tecnico preventivo n. 1155/2008.
Ne discende il rigetto del motivo e della domanda di restituzione della eccedenza asseritamente pagata.
3. Il quarto motivo. Sulla erroneità della qualificazione e quantificazione del credito risarcitorio di per i vizi, e sulla rivalutazione del risarcimento del danno. Parte_1
Sulla omessa pronuncia del Tribunale circa la mancata decurtazione dal corrispettivo della
dei costi dei materiali impiegati per realizzare i vani abusivi del seminterrato. CP_1
Il quarto motivo è articolato in due profili, riguardanti rispettivamente il rigetto della domanda Pa di decurtazione, a titolo di risarcimento del danno, dei costi dei materiali utilizzati dalla .TRA Co per le varianti abusive, e la irrisorietà del risarcimento per i vizi accertati ai sensi dell'art. 1667 c.c..
3.1 Venendo al primo, pur avendo accertato la realizzazione dei due vani abusivi senza le autorizzazioni amministrative, il Tribunale avrebbe a torto ritenuto infondata la domanda risarcitoria, rilevando che non aveva specificato le opere urbanisticamente Parte_1
irregolari, che non erano state individuate dal CTU. Risulta invece provato che durante l'assenza della IG.ra e a sua insaputa, l'appaltatore aveva realizzato lo Parte_1
scavo con una profondità maggiore rispetto al progetto, realizzando due locali.
Di conseguenza, le spese dei materiali occorsi per realizzare i due vani abusivi, quale voce di danno, dovevano essere scorporate e detratte dal costo dell'appalto.
Il profilo non è fondato, anche se la motivazione della sentenza deve essere integrata.
3.2 Il Tribunale ha rigettato le domande riconvenzionali formulate da Parte_1
Pa contro la .TRA snc, sul rilievo che le opere aggiuntive non erano state specificate. In realtà a pagina 7 della comparsa di costitutiva in primo grado la appellante aveva allegato la realizzazione di uno scavo di profondità maggiore rispetto a quella necessaria a realizzare il pavimento areato, e di due ulteriori locali.
Conseguenti sono state le richieste, formulate alle pagine da 17 a 19 della comparsa costitutiva, di condanna dell'appaltatore al rimborso della spesa per le opere non commissionate e delle ulteriori spese addebitate dalla per l'acquisto dei materiali CP_1
impiegati per tali opere, nonché agli interventi necessari per rendere l'immobile conforme alla
11 normativa urbanistica, e al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla parte strutturale dell'immobile per l'assenza dei calcoli strutturali e delle indagini geologiche.
Tuttavia la domanda di condanna della alle poste risarcitorie articolate è infondata. CP_1
La sanatoria, sopravvenuta in corso di causa e di cui dà atto il CTU Dr. nella propria Per_1
relazione, è paradigmatica della accettazione delle opere aggiuntive da parte della committente, e della valutazione della loro utilità.
Pertanto, anche ipotizzando la assenza di un accordo tra committente e appaltatore in ordine alla variazione rispetto al contratto originario, l'accettazione dell'opera da parte del committente, avvalorata dalla sanatoria, assume il significato di approvazione delle varianti non previamente autorizzate (Cass. civ. n. 2358 del 9.7.1968).
Inoltre la sopravvenuta sanatoria amministrativa degli abusi, e l'accettazione delle opere, ha determinato una riduzione del danno conseguente a tale inadempimento, che come si vedrà deve essere limitato agli importi versati a titolo di sanzione per la sanatoria.
Infatti, in una controversia analoga, nella quale le opere erano state sanate in corso di causa, con sentenza n. 13157 del 13.05.2024 la S. C. ha confermato la decisione della Corte d'appello di Venezia n. 2745/2020, pubblicata il 21 ottobre 2020, con la quale la Corte territoriale, in presenza della sanatoria di opere abusive in corso di causa, ha circoscritto il risarcimento del danno esclusivamente ai costi della sanatoria, escludendo le altre voci di danno.
La domanda di risarcimento del danno formulata per quanto riguarda i costi dei materiali utilizzati per realizzare i due vani deve essere pertanto rigettata.
3.3 Sotto altro profilo l'appellante lamenta che il risarcimento del danno per i vizi sarebbe stato sottostimato. Il Giudice di primo grado, quantificando in € 4.131,85=il credito della convenuta/appellante risalente al 2008, avrebbe liquidato una somma irrisoria e non avrebbe compiuto la prima operazione di rivalutazione del credito, e non ha tenuto conto del danno da ritardato adempimento provocato all'appellante dall'inerzia della Società appellata.
Inoltre, posto che le obbligazioni da responsabilità contrattuale sarebbero debiti di valuta e non di valore, l'appellante osserva che la liquidazione del danno deve avvenire dapprima rivalutando il credito all'epoca della liquidazione, oppure liquidandolo direttamente in moneta attuale per ricostituire il patrimonio del danneggiato;
poi, stimando gli effetti della mora debendi, operazione che può essere compiuta calcolando il rendimento, per ogni anno di mora e ad un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, di un capitale pari all'importo del credito rivalutato anno per anno.
12 La sentenza impugnata dovrebbe quindi essere riformata quantificando in modo congruo il risarcimento, al fine di garantire l'integralità del ristoro dei pregiudizi subiti.
Il profilo è privo di fondamento.
3.4 Occorre puntualizzare che anche l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa. sono debiti di valore (Cass. civ. n. 1627 del 19/01/2022; Cass. Civ. n. 7948 del
20/04/2020), come correttamente ritenuto dal Tribunale.
In secondo luogo, il danno conseguenza, se valutato all'attualità come nella CTU del giudizio di merito, deve essere devalutato alla data in cui esso si era manifestato, e quindi rivalutato, ottenendo l'importo sul quale calcolare gli interessi compensativi, calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data della cessazione della invalidità temporanea fino al saldo. Nelle obbligazioni di valore la rivalutazione monetaria costituisce infatti il mezzo di commisurazione del valore perduto dal creditore in termini monetari attuali anche in difetto di richiesta di rivalutazione, sicché il giudice deve tener conto della svalutazione monetaria intervenuta tra la data del fatto e quella della liquidazione, senza che, al riguardo, occorra da parte del danneggiato dimostrazione alcuna che la svalutazione sia stata per lui cagione di pregiudizio
(Cass. Civ. n. 19167 del 29/09/2005). Pertanto sulla somma spettante a titolo di danno non patrimoniale, di anno in anno rivalutata (cfr. Cass. S. U. 1712/95) devono essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma.
Sulla scorta di tali principi, poiché la condivisibile stima del CTU dei costi di eliminazione dei vizi delle opere in euro 3.615,89 è avvenuta 20.06.2017, dopo oltre nove anni dalla consegna dei lavori, il Tribunale ha correttamente devalutato l'importo da tale data alla data della consegna dei lavori, e ha quindi rivalutato la somma ottenuta alla data della sentenza, applicando gli interessi al tasso legale, ottenendo euro 4.131,85.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
4. Il secondo e il sesto motivo. Sulla responsabilità del Geom. e della Controparte_3 [...]
e sulla violazione dell'art. 2055 c.c. in relazione alle varianti abusive. Pt_2
Il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 112 cpc e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto ha ritenuto responsabile
13 esclusivamente il P. I. senza pronunciarsi sulla domanda risarcitoria Controparte_2 avanzata contro la e il Geom. CP_1 Controparte_3
Il sesto motivo censura la esclusione della responsabilità del Geom. il quale Controparte_3 secondo il Tribunale è andato esente da responsabilità in quanto, stando alla dichiarazione sottoscritta da parte appellante il 01.09.2008, non avrebbe sostanzialmente svolto la direzione dei lavori.
Nel mese di Luglio 2007 il Geom. aveva presentato la D.I.A. per la Controparte_3
ristrutturazione interna dell'edificio. Pertanto, in qualità di Direttore dei Lavori avrebbe dovuto vigilare affinché le opere fossero eseguite a regola d'arte e in conformità al progetto ed al contratto. La presenza in cantiere dal P. I. non esimeva il Direttore dei Controparte_2
Lavori dai doveri di vigilanza e controllo sull'esecuzione, anche al fine di controllare l'operato del P. I. Controparte_2
L'appellante evidenzia inoltre che la lettera di incarico professionale del 01.09.2008 al CP_3
per la sanatoria, da lei sottoscritta su foglio in bianco successivamente riempito dal CP_3
per quanto affermasse che i vani abusivi erano stati realizzati senza il coinvolgimento del
Direttore dei lavori, era stata da lei tempestivamente disconosciuta a pag. 2 della memoria ex art. 183 VI comma n. 3) c.p.c.. In proposito il teste avrebbe chiarito che il Testimone_1
Geom. la avrebbe indotta a sottoscrivere un foglio “in bianco”, completato Controparte_3
con dichiarazioni esulanti dall'accordo con la committente.
Le poste risarcitorie reclamate da per le opere abusive sanate riguardano, Parte_1
oltre al danno emergente, anche il pericolo per la stabilità e alla struttura dell'edificio, evidenziato nell'elaborato del CTP Ing. Persona_2
Conclude pertanto chiedendo la condanna in solido del Direttore dei Lavori Controparte_3 della e del P. I. in solido, al risarcimento di tutti i danni CP_1 Controparte_2
provocati dall'inadempimento contrattuale. Nelle conclusioni finali dell'appello, al punto 6 poi punto 9 (punto 5 della comparsa di costituzione di primo grado), ha infatti concluso (punto 9) chiedendo la condanna della del P.I. e del Geom. CP_1 Controparte_2 CP_3
- in via solidale o nell'ambito delle relative responsabilità, all'esecuzione di tutti gli
[...]
adempimenti e gli interventi necessari per rendere l'immobile in oggetto conforme alla normativa urbanistica, e a risarcire integralmente tutti i danni subiti e subendi dalla IG.ra
, ivi inclusi i danni alla parte strutturale dell'immobile di cui è causa, a Parte_1
seguito della realizzazione.
14 I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati limitatamente alla responsabilità della e del Geom. ma non del P. I. per la CP_6 Controparte_3 Controparte_2 fondatezza dell'appello incidentale formulato (infra par. II. 1), e del conseguente assorbimento del quinto motivo di appello principale.
4.1 E' noto che gli obblighi del direttore dei lavori consistono nell'accertamento della conformità dell'opera al progetto o alle regole della tecnica, e nell'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Cass. civ. n. 2913 del 07/02/2020). E' quindi compito del direttore dei lavori controllare la corrispondenza dell'opera al progetto, rispondendo dell'adempimento di tale obbligo verso il committente a norma dell'art. 2236 c.c.
2236 c.c.” (Cass. civ., sez. II, 19 settembre 2016, n. 18285).
Il dovere di controllo, segnatamente in tema di varianti progettuali, deve essere coordinato con il dovere di informazione del committente. La S. C. ha infatti affermato che in tema di contratto d'opera professionale e di appalto, il direttore dei lavori che abbia informato la committente delle variazioni tecniche necessarie in corso d'opera e dei relativi maggiori oneri, ottenendone l'assenso e mantenendo con essa costanti contatti durante l'esecuzione, non può ritenersi inadempiente al dovere di informazione (Cass. civ. n. 11469 del 15 giugno 2020).
Infine, in relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia, mentre sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, la responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia sull'appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha affermato la responsabilità per inadempimento del progettista-direttore dei lavori che, omettendo di segnalare alla committente la necessità di richiedere ed ottenere l'assenso alle varianti alle opere già autorizzate, ne aveva determinato la responsabilità sul piano amministrativo (Cass. Civ. n. 13157 del 13/05/2024).
In sintesi, nel rapporto contrattuale con il cliente, il tecnico progettista e direttore dei lavori, in coerenza con gli obblighi assunti all'atto di accettazione del mandato professionale, deve seguire l'andamento delle opere e informare adeguatamente il cliente in itinere non solo della suddetta abusività, ma anche delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti.
15 4.2 Anche l'appaltatore, in base ai principi della diligenza qualificata (art. 1176, co. 2, cod. civ.),
e della buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), ha l'onere di segnalare al committente e al direttore dei lavori le circostanze o gli impedimenti potenzialmente ostativi della soddisfazione dell'interesse del cliente. Il principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ad eventuali errori di progetto, in relazione ai quali l'appaltatore deve non solo eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente gli eventuali errori riscontrati se tali errori consistono nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente. L'appaltatore non è responsabile soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di averle eseguite come “nudus minister”, a causa delle insistenze del committente. In mancanza di tale prova, «l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista
(Cass. civ. 24 ottobre 2022, n. 31273; Cass. Civ. ordinanza 22 giugno 2021 n. 17819; Cass. Civ.
n. 1981 del 02/02/2016). Sicché l'appaltatore ha l'obbligo giuridico di rilevare e segnalare al committente e al Direttore dei lavori qualsiasi circostanza idonea a compromettere il risultato pattuito (la corretta esecuzione dell'opera).
Tale principio, espressione della tutela degli interessi del committente, è estensibile ai casi in cui l'interesse concreto possa essere pregiudicato da provvedimenti sanzionatori della pubblica autorità conseguenti alla irregolarità urbanistica delle opere realizzate.
4.3 Sulla scorta di tali principi il Collegio ritiene che il Geometra in concorso Controparte_3 con la , non abbia adempiuto con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c. 2 cpc agli CP_1
obblighi di controllo dei lavori e di informazione del cliente sulla regolarità urbanistica delle varianti.
Dalle dichiarazioni del difensore del Geometra nella comparsa di costituzione Controparte_3
e risposta di primo grado, emerge pacificamente quanto segue:
-) Il Geom. aveva ricevuto l'incarico di Progettista e Direttore dei lavori per le opere CP_3
edilizie, consistenti in opere interne con diversa distribuzione dei vani con di cui alla DIA Prot.
n. 32504 del 2007 (pag.
5-6 comparsa costitutiva;
CP_3
16 -) dopo avere ricevuto dal Perito Industriale gli elaborati grafici relativi alle Controparte_2 opere al piano terra, il Geometra aveva predisposto i documenti da allegare alla DIA, CP_3 verificando l'accatastamento riferito alle variazioni degli anni precedenti.
-) dopo la DIA del 6.7.2007 e la dichiarazione di inizio lavori il 21.08.2007 il Geom. non CP_3
sarebbe stato più interpellato dalla committente, tanto da supporre che i lavori non avessero avuto effettivo inizio, ovvero non procedessero con celerità, o che, vista la modesta difficoltà delle opere interne non fosse necessaria la presenza del D. L. nel cantiere (pag.
6-7 comparsa costitutiva primo grado).
- ) egli non si sarebbe quindi mai recato nel cantiere fino al 4.8.2008, quando aveva ricevuto dall'Avv. Saccomanni, legale della una nota che contestava la realizzazione di Parte_1
varianti non autorizzate consistenti nei due locali del seminterrato.
-) Nella lettera del 11.08.2008 [(all. 2) Doc. 3 ] il Direttore dei lavori affermava di CP_3
essere venuto solo allora (“solo ora”) a conoscenza delle opere eseguite dalla CP_1
senza le autorizzazioni, in difformità del titolo abilitativo del 6.7.2007.
-) il 01.09.2008 la avrebbe formalizzato l'incarico al Geom. per presentare Parte_1 CP_3 la sanatoria degli abusi. Con raccomandata del 11.06.2009 il Geom. proponeva a CP_3 le soluzioni per la sanatoria degli abusi. Parte_1
Dalle considerazioni suesposte si evince la responsabilità da inadempimento contrattuale del
Direttore dei lavori per violazione del dovere di diligenza professionale.
Essendo stato nominato sia progettista che direttore dei lavori per l'intervento edilizio, il
Geometra era tenuto a controllare in prima persona l'andamento dei lavori di Controparte_3
cui aveva dichiarato l'inizio il 21.08.2007, informando la cliente delle anomalie suscettibili di pregiudicare la regolarità dell'iter della DIA.
4.4 Tale obbligo di controllo non era venuto meno neppure prospettando, come appare probabile, che il Direttore dei lavori si sia avvalso della collaborazione del P. I. CP_2
suo sostituto o ausiliario nella direzione dei lavori.
[...]
Il Geom. ha infatti dichiarato che il P. oltre a svolgere il ruolo di CP_3 CP_2
coordinatore e responsabile della sicurezza e a redigere i progetti e i computi metrici degli impianti elettrico, idrico, termoelettrico e dei pannelli solari, gli aveva fornito gli elaborati grafici della ristrutturazione edilizia.
Lo stesso ha inoltre prodotto, quali documenti 22 e 23 allegati alla comparsa di CP_2
costituzione e risposta, i computi metrici della ristrutturazione edilizia firmati, quale progettista (edilizio), dal P. I. Controparte_2
17 L'ingerenza del nella direzione esecutiva delle opere edilizie trova riscontro anche CP_2 nell'atto di citazione e nel ricorso per accertamento tecnico preventivo (sottoscritto dal legale rappresentante della ) in cui l'appaltatore ha allegato (punto 2) che i lavori per omparsa CP_1 costitutiva primo grado), affermando che il P. I. svolgeva di fatto le funzioni di CP_2
direttore dei lavori, ha escluso tuttavia di avere nominato il P. I. direttore dei lavori CP_2
delle opere edilizie. Manca quindi un mandato aggiuntivo che affiancasse al Geometra il P. I. CP_3 CP_2
Pertanto, stante la infungibilità della prestazione professionale di fare del Geom. CP_3
ai sensi dell'art. 2232 c.c., l'opera professionale del P. I. sarebbe dovuta
[...] CP_2 avvenire sotto la direzione e responsabilità del direttore dei lavori, in quanto, anche eventuali contatti la cliente il P. I. sostituto del Geom. Direttore dei lavori, in assenza CP_2 CP_2
di prova di uno specifico mandato in suo favore, non avrebbero generato un nuovo rapporto professionale per le opere edilizie, ma restavano assorbiti nel rapporto interno tra committente e professionista incaricato (Cass. civ. n. 1847/2006).
4.5 La pacifica assenza del direttore dei lavori dal cantiere (dal 21.08.2007 al 4.08.2008) e l'assenza di controllo dei lavori sono quindi prive di giustificazione.
L'assunto secondo cui dopo la dichiarazione di inizio lavori il 21.08.2007, non essendo stato contattato dal cliente, il Direttore dei lavori avrebbe ritenuto che i lavori non fossero iniziati o procedessero con minore celerità, non lo esime da responsabilità.
La diligenza professionale di cui all'art. 1176 c. 2 c.c., se non lo obbligava a una presenza costante nel cantiere, gli imponeva di fare quanto necessario per controllare l'andamento della ristrutturazione.
Dunque, malgrado sia più che fondato il sospetto, e non possa escludersi, che la aggiunta dei due locali seminterrati sia stata decisa dalla attrice appellante o dai suoi familiari con il P. I.
e la , la assenza del Direttore dei lavori dal cantiere e la mancanza di una CP_2 CP_1
interazione con le maestranze si sono tradotte nella violazione del dovere di controllo sulla legittimità delle varianti, e di conseguenza nella omissione della adeguata informazione della committente circa le conseguenze sanzionatorie a cui sarebbe andata incontro.
In altre parole, anche ipotizzando che le varianti abusive fossero state concordate dalla committente con l'appaltatore e il P. I. VA, il Direttore dei lavori, vigilando il cantiere, le avrebbe accertate all'inizio, interrompendo i lavori e informando la committente della necessità di formulare apposita istanza di variante al CP_7
4.5 Non valgono quindi, quali esimenti da responsabilità del direttore dei lavori:
18 a) la dichiarazione di assenza di coinvolgimento del Direttore dei lavori nella realizzazione dei vani abusivi, contenuta nella lettera di affidamento al Geom. dell'incarico Controparte_3 professionale del 01.09.2008 per la presentazione della domanda di permesso in sanatoria, sottoscritta da Parte_1
Dichiarando che le opere erano state eseguite dalla committente con l'opera della CP_1
(dalla sottoscritta presso la mia abitazione con l'opera dell'impresa edile […]), e CP_1
“senza alcun tipo di coinvolgimento del Direttore dei lavori, responsabile della DIA per opere interne prot. 32504 del 6.7.2007”, ha ammesso che il Direttore dei lavori Parte_1 non era stato interpellato per le varianti. Tuttavia il mancato coinvolgimento era naturale conseguenza della assenza dal cantiere del Direttore dei lavori e non lo esonerava dal dovere di controllo dei lavori e della informazione della cliente.
b) la lettera del 19 Luglio 2008 diretta all'Avv. Sabrina Saccomanni, sottoscritta da CP_2
e dal legale rappresentante della , in cui
[...] Parte_4 CP_2
qualificandosi Coordinatore S. E. e direttore dei lavori per la ristrutturazione del
[...]
fabbricato, quantificava in via conciliativa in euro 1.600,00 il risarcimento dovuto alla committente.
Tale dichiarazione del non assume valore confessorio, in quanto l'appellante esclude CP_2
che il pur essendo referente della proprietà, avesse ricevuto esclusivamente CP_2
l'incarico di coordinatore della sicurezza, e, per quanto si evince dalla documentazione prodotta dal anche di progettista degli impianti elettrico e termoidricosanitario. CP_2
Dunque la committente non si avvale di tale dichiarazione.
4.6 Analoghe considerazioni valgono per la responsabilità dell'appaltatore, il quale, essendo a conoscenza del progetto alla base della DIA, una volta ricevuta la richiesta (proveniente dal o anche dalla committente o da suoi familiari) di realizzare fuori progetto due locali CP_2
nel seminterrato, doveva segnalare tale richiesta al Direttore dei lavori e alla committente (se estranea a tale richiesta) così da provocare la verifica della necessità delle autorizzazioni amministrative, e rifiutarne l'esecuzione.
Tale dovere di segnalazione derivava dalla importanza dell'intervento in variante, che rispetto al progetto originario andava a immutare radicalmente il seminterrato.
Il progetto originario della DIA (doc. 9 , inerente le modifiche interne con diversa CP_3 distribuzione dei vani, riguardava esclusivamente il piano terra, con l'apertura di una porta per accedere al bagno, e la realizzazione di una apertura maggiore tra la cucina e il soggiorno, lo
19 spostamento di un bagno, la modifica del disimpegno e dei corridoi, la modificazione del portoncino in finestra e la vicina finestra in portoncino di ingresso sul soggiorno.
Dal Verbale n. 253/41 del 2009 del Comune di Spoleto (doc. 7 Le opere aggiuntive CP_3 successivamente realizzate dalla integravano in modo sostanziale il progetto CP_1
originario, in quanto localizzate nel piano seminterrato e consistenti in due vani, a dire della committente adibiti a garage, mentre secondo la Polizia Municipale sarebbero consistiti in un ripostiglio e in un bagno, locale antibagno e un ulteriore locale con scala di collegamento con il piano superiore (piano terra).
4.7 Acclarato il danno evento, costituito dalla violazione da parte del Direttore dei lavori del dovere di controllo e di informazione del cliente e da parte dell'appaltatore del dovere di segnalazione al Direttore dei lavori e alla committente delle varianti richieste e della necessità di valutare la loro regolarità urbanistica, entrambi devono essere ritenuti responsabili del danno conseguenza, inerente gli esborsi per la sanatoria. In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (ovvero del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse (Cass. civ. n. 20294 del 14/10/2004; Cass. civ. n. 3651 del 24/02/2016).
La sopravvenuta sanatoria degli abusi, e l'accettazione delle opere, ha determinato peraltro la riduzione del danno, riconoscibile quindi esclusivamente nei limiti degli esborsi per le sanzioni amministrative per la concessione in sanatoria.
Più precisamente, nella differenza tra i costi che la committente avrebbe dovuto sostenere per ottenere l'approvazione delle varianti alle opere assentite, prima della realizzazione degli abusi, e quelli pagati per ottenere il titolo abilitativo per le medesime varianti, in sanatoria.
Non è stata invece fornita la prova del pregiudizio, attuale o potenziale, per la stabilità e la sicurezza del fabbricato in conseguenza della realizzazione delle opere, per la assenza dei preventivi controlli statici.
Sia il CTU dell'ATP sia il CTU del giudizio di merito hanno escluso un pregiudizio statico dell'immobile, che non risulta peraltro affatto argomentato dalla appellante.
Passando quindi alla stima del danno emergente, i costi da porre a carico solidale della CP_6
[... per la sanatoria sono desumibili dalla CTU disposta dal Tribunale. ha Parte_1
versato un totale di euro 1.551,25, di cui euro 553,46 per oneri di urbanizzazione primaria,
20 euro 385,25 per oneri di urbanizzazione secondaria e euro euro 612,23 per costo della costruzione, previsto a titolo di sanzione.
Di tali importi, il danno corrisponde al contributo di costruzione di euro 612,23, previsto quale sanzione dal DPR n. 380 del 2001 per gli interventi in sanatoria, oltre agli interessi legali dalla data della richiesta di sanatoria (20.07.2010) al saldo.
II
L'appello incidentale di L'assorbimento del quinto motivo di appello Controparte_2
principale di Parte_1
1. Sulla responsabilità del P. I. Assenza di titolarità del rapporto Controparte_2
controverso.
L'unico motivo di appello incidentale del P. I. impugna la condanna al Controparte_2
risarcimento del danno e le statuizioni conseguenti, basate sull'assunto che egli fosse il direttore dei lavori effettivo.
Il P. I. sostiene che il direttore dei lavori era solo il Geom. Controparte_2 CP_3
il quale dopo il conferimento dell'incarico aveva depositato in Comune il progetto, la
[...]
DIA e la dichiarazione di inizio lavori del 21.08.2007, indicando come data di inizio lavori il
22.08.2007.
La presenza costante in cantiere del non sarebbe dipesa da una sua ingerenza CP_2
nell'attività edilizia, ma dal ruolo di RSPP e di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva
(CSE), e dalla vigilanza sugli interventi in corso di esecuzione, sul rispetto delle disposizioni prescritte nel piano di sicurezza e coordinamento. Se quindi da un lato corrisponde al vero che il era il referente della Committente, egli non era tenuto a verificare la CP_2 corrispondenza dei lavori con i progetti depositati dal D.L. e/o che i lavori eseguiti rispettassero la regola dell'arte, nè verificare se il D.L. aveva presentato varianti e/o sanatorie in ordine ai lavori in corso d'opera.
Di conseguenza il P. I. VA nulla dovrebbe alla committente, e di conseguenza la sentenza dovrebbe essere riformata con il rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti.
L'appello incidentale è fondato, con assorbimento del quinto motivo di appello principale di
Parte_1
1.1 La sentenza qualifica il P. I. come direttore dei lavori sostanziale rispetto al Geom. CP_2
direttore dei lavori formale, in quanto dalla istruttoria sarebbe emerso che Controparte_3
21 egli, sempre presente in cantiere, si era occupato della gestione dell'appalto e delle problematiche del cantiere (pag. 9 sentenza).
Come già detto, sebbene l'incarico conferito al P. I. comprendesse esclusivamente il CP_2 ruolo di responsabile della sicurezza e la progettazione degli impianti, ma non le opere edili, la collaborazione del P. con il Geom. si è estesa alla fase progettuale delle Parte_5 CP_3
opere edilizie, mentre risulta maggiormente dibattuta la collaborazione nella fase esecutiva.
1.2 La collaborazione del P. I. con il Geom. in fase progettuale è confermata CP_2 CP_3
a) dalla documentazione prodotta dallo stesso da cui emerge che il P. I. Controparte_3 aveva redatto due computi metrici datati 30.07.2007 relativi ai lavori di Controparte_2 ristrutturazione, nei quali sono riportate opere edili (doc. 22 e 23 Comparsa , per CP_3
importi rispettivamente di euro 29.846,76 (doc. 22) e l'altro di euro 34.221,60; b) da quanto dichiara il Geom. nella comparsa di costituzione e risposta, laddove afferma di avere CP_3
ricevuto dal P. I. gli elaborati grafici relativi alle opere al piano terra, e Controparte_2
quindi di avere predisposto i documenti da allegare alla DIA.
Quanto alla direzione dei lavori, non può obliterarsi che la stessa, nell'atto di CP_1 citazione e nel ricorso per accertamento tecnico preventivo (sottoscritto dal legale rappresentante), ha allegato (punto 2) che per tutto il loro corso i lavori erano stati concordati dall'appaltatore con il P. I. Controparte_2
Infine lo stesso nella proposta di conciliazione del 19 Luglio 2008 diretta all'Avv. CP_2
Sabrina Saccomanni, sottoscritta da e dal legale rappresentante della Controparte_2 [...]
si era qualificato Coordinatore S. E. e direttore dei lavori per la Parte_6
ristrutturazione del fabbricato.
1.3 Le risultanze documentali, nel collocare l'intervento del anche in fase esecutiva, CP_2 offrono un quadro più chiaro della vicenda rispetto alle prove testimoniali, i cui tratti salienti sono dati da un lato dall'incarico di responsabile della sicurezza e di progettista degli impianti del e dall'altro dalla presenza costante del P. I. in cantiere e della verifica CP_2 CP_2
dei lavori, di cui tuttavia non si specifica la natura edilizia o impiantistica.
I testi , titolare della ditta LI MA CO (ud. 15.03.2019) e Testimone_2
(ud. 4.7.2019), indicati da hanno specificato (cap. 5 Testimone_3 Controparte_2
memoria art. 183 c.
6. n. 2 che ricopriva l'incarico di CP_2 Controparte_2 coordinatore della sicurezza nella progettazione e esecuzione dei lavori, nonché di responsabile della progettazione degli impianti tecnologici (termico, idricosanitario, gas,
22 scarichi, impianto elettrico). Il teste ha precisato che il IG. era anche il Tes_2 CP_2 responsabile della sicurezza della sua Azienda.
Il teste ha dichiarato a) di avere visto nell'ufficio del più il IG. Testimone_3 CP_2 che sua moglie, e di averli visti discutere degli aspetti tecnici impiantistici, di cui avevano Tes_1
parlato in alcune occasioni (cap. 2); b) che per conto di e del marito Parte_1
il P. I. oltre a coordinare la sicurezza, aveva realizzato gli elaborati Testimone_1 CP_2
tecnici e i computi metrici, relativi agli scarichi idraulici, elettrici e di servizio, alle rete gas e l'impianto termico, ma di non essere stato presente al conferimento dell'incarico (cap. 3, 4, 5 e
6) memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc . Sul cap. 3 il teste ha confermato che il P .I. aveva CP_2 valutato con la committenza come riutilizzare le porte e tutto quanto possibile già presente all'interno dell'abitazione.
Il teste (udienza del 15.03.2019) ha dichiarato di essersi attenuto ai progetti Tes_2
impiantistici a firma del IG. , mostrati ai doc. 13,14, 15 e 16 (cap. 2 mem. 183 Parte_7
c. 6 n 2 cpc) e che, a parte i progetti di natura tecnologica, non sapeva nulla degli altri progetti quali porte o predisposizioni interne.
Circa la presenza nel cantiere e le attività di direzione, dalle dichiarazioni dei testi emerge la presenza costante del nel cantiere e il controllo della conformità dei lavori, di cui non CP_2
viene tuttavia specificata la natura, edilizia o impiantistica.
I testi , coniuge di , figlia di Testimone_1 Parte_1 Testimone_4
, padre di , hanno Parte_1 Testimone_5 Parte_1
confermato (Cap. 15 memoria art. 183 c.
6. n. 2 , che fin dall'inizio dei lavori, è stato Parte_1
sempre il P. I. a gestire il cantiere e a verificare i lavori eseguiti. Controparte_2
Il Teste ha aggiunto che a pranzo vedeva uscire dal cantiere il P. I Testimone_1
il quale la sera gli spiegava che era tutto a posto. La teste ha CP_2 Testimone_4
aggiunto che durante la prima settimana il P. I. era in cantiere tutti i giorni. CP_2
Di diverso avviso i testi , e indicati da e Testimone_2 Testimone_3 Controparte_2
sentiti sul cap. 14 della memoria art. 183 c. 6 n. 2 a dire dei quali la persona più CP_2
presente in cantiere era il padre della appellante, . Il teste ha Testimone_5 Tes_3
individuato poi una persona presente nelle fotografie redatte nel IG. pur non CP_2
sapendo se egli sopraintendesse al cantiere.
Il teste a affermato (cap. 14 memoria art. 183 c. 6 n. 2 ) che quando si recava Tes_2 CP_2
in cantiere il sig. era “il più presente”, e che (cap. 15 memoria art. 183 c. 6 n. Testimone_5
2 ) costui sicuramente apriva e chiudeva il cantiere, ma non sapeva cosa significasse il CP_2
23 termine sopraintendere, e di avere individuato nella persona presente nelle Testimone_5 fotografie con la canottiera bianca.
1.4 Da quanto sinora detto si trae la conclusione che il pur non essendo stato CP_2 nominato direttore dei lavori da , ha collaborato con il Geom. Parte_1 CP_3
sia nella attività progettuale che nella direzione esecutiva dei lavori, assumendo la
[...]
posizione di ausiliario o sostituto ai sensi dell'art. 2232 c.c. del direttore dei lavori, che la ha accettata al punto da disinteressarsi del loro andamento.
Ne deriva che il P. I. non può ritenersi passivamente legittimato alla Controparte_2 azione risarcitoria della committente, nei confronti della quale risponde esclusivamente il
Geom. direttore dei lavori nominato. Controparte_3
Infatti, in assenza di uno specifico mandato del cliente in favore del sostituto, sotto il profilo dei rapporti interni, la facoltà riconosciuta dall'art. 2232 c.c. al professionista di avvalersi della collaborazione di sostituti o ausiliari, sotto la propria responsabilità, non comporta che costoro diventino parti del contratto concluso con il cliente, restando la loro attività assorbita da quella del prestatore d'opera, unico obbligato nei confronti del cliente al diligente espletamento delle prestazioni convenute;
e ciò anche nel caso in cui il prestatore d'opera sia tecnicamente o giuridicamente incapace di svolgere l'attività professionale demandatagli (Cass. Civ.
5.9.1984 n.
4767).
1.5 In accoglimento dell'appello incidentale deve quindi essere esclusa la responsabilità del P.
I. in ordine ai vizi delle opere e alle varianti non autorizzate, e la domanda Controparte_2
rigettata.
A questo consegue l'assorbimento del quinto motivo di appello principale di Parte_1
inerente la violazione dell'art. 112 cpc, avendo la sentenza omesso di pronunciarsi
[...] sulla domanda di risarcimento dei danni contro per la responsabilità in Controparte_2
ordine ai vizi delle opere.
III
L'appello incidentale della CP_1
1. Sull'importo spettante alla e sul calcolo degli interessi. CP_1
L'unico motivo di appello incidentale evidenzia che il primo giudice ha condannato Parte_1 al pagamento, in favore dell'appellata di euro 9.150,04 oltre IVA, come da
[...] ordinanza di correzione, senza aggiunta degli interessi richiesti da parte appellante.
24 Conclude pertanto, in via incidentale, chiedendo che la adita Corte voglia riformare la sentenza condannando l'appellante al pagamento degli interessi dovuti sulla somma di euro 9.150,04.
Il motivo è fondato e deve essere accolto, avendo la chiesto la condanna al pagamento CP_1 del corrispettivo, oltre agli interessi legali dalla data della costituzione in mora o dalla di deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Poiché il primo atto contenente una richiesta inequivoca di pagamento qualificabile come costituzione in mora è da individuare nell'atto di citazione del 09.06.2009, gli interessi moratori decorrono da tale data.
IV
Considerazioni conclusive e regolazione delle spese di lite. Asorbimento del settimo motivo.
Gli appelli principale e incidentale devono essere accolti nei termini che seguono.
a) quanto alle varianti non autorizzate e sanate, deve essere accolta la domanda di condanna della e del Geom. in solido, a Controparte_1 Controparte_3
risarcire i danni subiti dalla IG.ra , quantificati in euro 612,23, pari al Parte_1
contributo di costruzione, avente valore sanzionatorio, oltre agli interessi.
b) deve essere accolta la domanda di condanna del Geom. alla restituzione Controparte_3 della somma di € 5.737,26 corrisposta dalla appellante.
c) Deve essere accolto l'appello incidentale della volto a ottenere il al cumulo degli CP_1
interessi legali alla domanda di pagamento della sorte capitale, per cui il corrispettivo di euro
13.281,89 deve essere maggiorato degli interessi legali dal 9.6.2009, data di notificazione dell'atto di citazione.
d) Deve essere accolto l'appello incidentale di con conseguente rigetto Controparte_2 della domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti.
Devono essere respinti i restanti motivi di appello principale, e viene quindi confermata la sentenza di primo grado.
Le ulteriori domande, eccezioni, questioni o richieste istruttorie proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
La riforma parziale della sentenza determina una nuova regolazione delle spese di lite dei due gradi. Conseguente è l'assorbimento del settimo motivo di appello principale inerente la
25 compensazione per intero delle spese di e la condanna di Controparte_2 Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore di .
[...] Controparte_3
Nel rapporto tra e la , l'accoglimento da una parte Parte_1 CP_1 dell'impugnazione incidentale quanto alla condanna di al pagamento in Parte_1
favore della degli interessi, il rigetto dei motivi di appello di CP_1 Parte_1
volti alla reiezione della domanda di condanna al pagamento del corrispettivo, all'aumento del risarcimento del danno per vizi e alla restituzione dei costi dei materiali, e l'accoglimento da altra parte della impugnazione principale di tesa all'accoglimento della Parte_1 domanda di risarcimento del danno per le varianti non autorizzate, determinano la soccom- benza reciproca per la pluralità di domande contrapposte, accolte in parte o rigettate in cumu- lo nel medesimo processo fra le stesse parti (Cass. civ. 23.9.2013 n. 21684; in termini Cass. civ.
22/02/2016 n. 3438).
Ciò giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, da porre a carico di Parte_1
, la cui soccombenza è prevalente in base alla valutazione complessiva dell'esito del
[...] giudizio (Cass. Civ. n. 24482 del 09/08/2022).
I compensi professionali del primo grado sono determinati in base allo scaglione da euro
1.100,01 a euro 5.200,00, nel quale rientra l'importo di euro 3.143,72, pari agli interessi moratori oggetto di appello della fino alla data della presente sentenza, e CP_1
superiore all'importo di euro 612,23 del danno riconosciuto all'appellante per le varianti non autorizzate, per un importo di euro 1.400,00 (205 studio + 205 introduttiva + 570 trattazione istruttoria + 420 decisionale).
I compensi professionali del presente grado sono determinati in base allo scaglione da euro
5.200,01 a euro 26.000,00, corrispondente al disputatum, vale a dire alla domanda di restituzione di quanto pagato in eccedenza su euro 78.000,00 alla avanzata da CP_1
e rigettata. Essi sono pari a euro 2.910,00 (570 studio + 462 introduttiva + Parte_1
922 trattazione e istruttoria + 956 decisionale).
Nel rapporto tra e quest'ultimo, in quanto soccombente, Parte_1 Controparte_3
deve essere condannato alla refusione delle spese di lite, secondo lo scaglione da 0,01 a euro
1.100,00, commisurato all'importo liquidato di euro 612,23. Essi sono pari per il primo grado a euro 662,00 (131 studio + 131 introduttiva + 200 trattazione e istruttoria + 200 decisionale) e per il secondo a euro 673,00 (142 studio + 142 introduttiva + 179 trattazione e istruttoria +
210 decisionale).
26 Nel rapporto tra e la Corte ritiene che sussistano Controparte_2 Parte_1 gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 cpc, per la compensazione per il cinquanta per cento, in quanto l'istruttoria ha evidenziato una situazione di oggettiva incertezza nell'accertamento delle ragioni della ingerenza del P. I. nella fase di Controparte_2
esecuzione delle opere edilizie, e quindi della relativa responsabilità. Tra le "gravi ed eccezionali ragioni", trattandosi di nozione elastica, rientra anche la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Sez. L, Ordinanza n. 21157 del 07/08/2019). Parte_1
in quanto soccombente, deve essere pertanto condannata alla refusione delle
[...] spese di lite, secondo lo scaglione indeterminato basso da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, commisurato alla domanda avanzata e rigettata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 4/2021 del
Tribunale di Spoleto, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, accoglie parzialmente l'appello principale di accoglie gli appelli incidentali Parte_1 della e di e in riforma della sentenza Controparte_1 Controparte_2 di primo grado, così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
c, a titolo di corrispettivo, dell'importo di euro 13.281,89 oltre IVA e agli interessi legali ex art.
[...]
1284 c. 1 c.c. dal 09.06.2009 al saldo;
2) Condanna la , a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno per la eliminazione dei vizi delle opere, la somma di euro
3.615,89, oltre IVA;
su tale importo, devalutato dal 20.06.2017 alla data del 01.09.2008 e via via anno per anno rivalutato secondo gli indici FOI dell'Istat, sono dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c. 1 c.c. sino alla pubblicazione della presente sentenza;
sull'importo così determinato dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo saldo, sono dovuti i soli interessi in misura del tasso legale ex art. 1284 c. 1 c.c.;
3) compensa l'importo di cui al punto 2) con quello di cui al punto 1), e condanna Parte_1
al pagamento in favore della , dell'importo che
[...] Controparte_1
residuerà all'esito della compensazione.
4) condanna e in solido, al pagamento, Controparte_1 Controparte_3
in favore di a titolo di risarcimento del danno per le opere non autorizzate, Parte_1
dell'importo di euro 612,23, oltre agli interessi al tasso legale dal 20.07.2010 al saldo.
27 5) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
6) Nel rapporto tra la e compensa per il un terzo le spese di CP_1 Parte_1 lite di entrambi i gradi, e per l'effetto condanna alla refusione in favore di Parte_1
dei residui due terzi delle medesime spese di lite, che Controparte_1
vengono complessivamente liquidate per il primo grado in euro 178,00 per anticipazioni e euro
1.400,00 per compensi professionali, e per il secondo grado in euro 382,50 per anticipazioni e euro 2.910,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali pari al 15 %.
7) Nel rapporto tra e condanna alla Parte_1 Controparte_3 Controparte_3 refusione in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi, che vengono Parte_1
complessivamente liquidate per il primo grado in euro 662,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 382,50 per anticipazioni e euro 673,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali pari al 15 %.
8) Nel rapporto tra e compensa per il cinquanta per Parte_1 Controparte_2
cento le spese di lite dei due gradi, e per effetto condanna alla refusione Parte_1 in favore di del residuo cinquanta per cento di dette spese, che vengono Controparte_2 complessivamente liquidate per il primo grado in euro 2.800,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali pari al 15 %, da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Andreini, dichiaratosi antistatario.
9) condanna il Geom. alla restituzione in favore di Controparte_3 Parte_1
dell'importo di € 5.737,26= oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal pagamento al saldo.
10) Pone definitivamente le spese dell'ATP e della CTU per un terzo ciascuno a carico di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
Perugia, camera di consiglio del 17 Aprile 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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