Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RG 931/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 931/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473- bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BERETTI STEFANIA presso il cui studio sito in Via Roma 45 42035 CASTELNOVO NE' MONTI ITALIA è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BERETTI STEFANIA presso il cui studio sito in Via Roma 45 42035 CASTELNOVO NE' MONTI ITALIA è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 18.03.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a Reggio Emilia in [...]_1
11.11.2017.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 28.02.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) affidare il figlio minore a entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto a esercitare, separatamente, la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) La casa familiare, di proprietà del IG. sita in Castelnovo ne' Monti Parte_2 (RE), Via Vivaldi Antonio n. 18, è assegnata alla IG.ra , che vi abiterà Parte_1 unitamente al figlio minore . Per_1
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo giornate e orari flessibili, anche in ragione degli orari e delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, e in ogni caso per i periodi di seguito indicati, che i ricorrenti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di frequentazione del genitore non collocatario: - due pomeriggi alla settimana e un fine settimana alternato, dal sabato dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando il padre – o chi per lui - provvederà a riaccompagnare il figlio a scuola;
- un periodo di 7 giorni durante le vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
- un periodo di 3 giorni durante le vacanze pasquali che comprenderà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- un periodo di almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle rispettive esigenze lavorative. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
In ogni caso, qualora un genitore decida di trascorrere periodi di vacanza con il figlio, dovrà darne notizia all'altro con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno.
4) Il padre continuerà ad accompagnare il figlio a scuola e alle eventuali Per_1 attività extra scolastiche – e così potrà fare anche con – e potrà farsi CP_1 sostituire anche dai propri genitori (nonni paterni), nel caso in cui egli non fosse disponibile.
5) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio.
6) Porre a carico del IG. il pagamento, in favore della IG.ra Parte_2
, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio minore , della Parte_1 Per_1 somma mensile di € 300,00, entro il giorno 30 di ogni mese, tramite bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
7) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio - così come indicate nel vigente Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, che si richiama e da ritenersi qui riportato - saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno, così come quelle relative all'eventuale frequenza universitaria, ad attività sportive, ricreative e ludiche, e verranno rimborsate entro il mese successivo rispetto alla presentazione dei giustificativi di spesa (e con il preventivo accordo nei casi in cui occorra).
8) Per quanto riguarda l'eventuale percezione dell'assegno unico o altri emolumenti previsti per legge a favore del figlio, le parti concordano che il relativo importo riconosciuto verrà percepito interamente dalla IG.ra per provvedere Pt_1 alle esigenze del figlio, fatti salvi diversi accordi.
9) Il cane Cavalier King di famiglia, di proprietà del IG. resterà, al Parte_2 momento, nella casa familiare insieme alla IG.ra e ai figli, i quali si Pt_1 occuperanno, in via prevalente, del suo accudimento e mantenimento, fermo restando che il IG. potrà accudirlo, vederlo e tenerlo con sé quando vorrà Parte_2 ed eventualmente portarlo con sé sin da ora o in occasione di nuova sistemazione abitativa. 10) Il IG. si farà carico delle spese condominiali della casa familiare di Parte_2 proprietà del medesimo - ammontanti a circa 100 euro al mese - per l'annualità 2025, dopodiché le stesse verranno suddivise fra le parti come per legge.
11) Il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas, Tari) sarà a carico della IG.ra che ha già provveduto a volturare le utenze a proprio nome. Pt_1
12) Il pagamento della Wi-Fi di casa resterà, per ora, a carico del IG. Parte_2 fatti salvi diversi accordi fra le parti.
13) L'autovettura Suzuki S-Cross di proprietà della IG.ra - acquistata sia Pt_1 con proventi propri, che del IG. - continuerà a essere in uso a entrambe le Parte_2 parti, essendo l'unico mezzo di trasporto di famiglia, anche per consentire al IG. di accompagnare il figlio a scuola o provvedere ad altre necessità, fatti Parte_2 salvi diversi accordi.
14) Le spese relative all'autovettura (es. bollo, assicurazione) continueranno a far carico alla IG.ra le spese di carburante saranno a carico delle parti in base al Pt_1 rispettivo utilizzo, mentre quelle di manutenzione – indicativamente - saranno a carico di entrambe per metà ciascuno, salvo diversi accordi fra le parti.
15) Il pagamento delle rate mensili del finanziamento richiesto per l'acquisto dell'arredo della camera dei figli e intestato alla IG.ra sarà a carico di Pt_1 quest'ultima.
16) Il pagamento delle rate mensili relative al finanziamento Agos del 19/04/2024 richiesto dal IG. per le esigenze familiari, per un importo di Parte_2 euro 14.030,00 (rate mensili da euro 192,50 per 72 mesi) sarà a carico di quest'ultimo.
17) Il pagamento del premio relativo alle 2 polizze Allianz sulla casa familiare di proprietà del IG. - attualmente pari a circa 227,93 euro annuali - farà Parte_2 carico al IG. per l'annualità in corso 2024/2025, dopodiché, alla Parte_2 scadenza, le parti decideranno se mantenere dette polizze ed eventualmente apportare modifiche o integrazioni.
18) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c. - Omologa le condizioni concordate tra le parti da 1 a 8 come sopra trascritte
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti da 9 a 18 come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 20.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli