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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/06/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6464/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6464/2019 R.G. tra c.f. ; Parte_1 C.F._1
c.f. , entrambi rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Anna Maria Pacciarini;
Attori
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Giuseppe Capanna;
p.i. rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bianchi;
Controparte_2 P.IVA_1
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
Roberto Bianchi;
Convenuti
A cui è riunita la causa iscritta al n. 2509/2020 RG tra c.f. ; Parte_3 C.F._4
c.f. ; Parte_4 C.F._5
c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Parte_5 C.F._6
Pacciarini e dall'Avv. Lorenzo Gustinelli;
Convenuti
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Giuseppe Capanna;
1 p.i. rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bianchi;
Controparte_2 P.IVA_1
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
Roberto Bianchi;
Convenuti
Conclusioni per gli attori: come da note scritte del 29/11/2024 e del 02/12/2024.
Conclusioni per il convenuto : come da note scritte del 09/12/2024. CP
Conclusioni per i convenuti e come da Controparte_2 Controparte_3 note scritte del 22/11/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
e agivano nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
e allegando che, in data 11/02/2017 alle ore 8.30 circa,
[...] Controparte_3 lungo la SR Tiberina 3bis si verificava un incidente stradale tra il veicolo condotto da CP
, di proprietà della società e assicurato da
[...] Controparte_2 Controparte_3
che invadeva la carreggiata opposta omettendo di dare la precedenza, e quello condotto
[...] da che percorreva l'opposto senso di marcia e decedeva a causa del sinistro. Gli Persona_1 attori allegavano di essere cugini della defunta la cui madre era sorella della loro Persona_1 madre, e di avere avuto un rapporto familiare attuale e stretto con la defunta, per cui chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento del danno morale per la perdita del congiunto.
Il giudizio veniva rubricato al n. 6464/2019 RG.
Si costituiva il convenuto , eccependo l'improcedibilità della domanda per Controparte_1 omesso esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, eccependo l'esclusiva responsabilità, o comunque il concorso di colpa della defunta nella causazione del sinistro, e contestando la sussistenza del danno allegato, chiedendo quindi il rigetto della domanda, e in subordine la condanna in manleva della compagnia assicurativa Controparte_3
Si costituiva la convenuta contestando il vincolo parentale affermato dagli Controparte_2 attori, eccependo il concorso di colpa della defunta e contestando il danno allegato. Chiedeva quindi il rigetto della domanda e in subordine la condanna in manleva della compagnia assicurativa Controparte_3
Si costituiva infine svolgendo difese analoghe alla convenuta Controparte_3
e chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2
2 Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con prove orali e, con ordinanza del 06/12/2021, ad essa veniva riunito il procedimento n. 2509/2020.
In tale procedimento avevano agito e nei Parte_3 Parte_5 Parte_4 confronti di , e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 risarcimento del danno subito per la perdita della congiunta in occasione del Persona_1 medesimo sinistro, allegando la loro qualità rispettivamente di marito ( e figli Parte_3
( e di sorella della defunta e Parte_5 Parte_4 Parte_6 Persona_1 dichiarando di agire sia in proprio che in qualità di eredi di Parte_6
Nel medesimo procedimento si erano costituiti i convenuti , Controparte_1 Controparte_2
e svolgendo difese analoghe a quelle già avanzate nel parallelo Controparte_3 giudizio n. 6464/2019 RG.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era stata istruita con prove orali.
A seguito del provvedimento di riunione del 06/12/2021, le cause riunite venivano ulteriormente istruite con CTU e infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12/12/2024, il procedimento veniva trattenuto in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
2. Dinamica e responsabilità del sinistro del 11/02/2017
Il giudizio ha ad oggetto le domande risarcitorie rispettivamente avanzate nei procedimenti riuniti, entrambe fondate sulla perdita del rapporto parentale tra gli attori e la defunta Per_1
[...]
Sul piano del danno-evento, il fatto illecito è senza dubbio sussistente.
È infatti pacifico che, in data 11/02/2017 alle ore 8.30 circa, lungo la SR Tiberina 3bis, si è verificato il sinistro in cui alla guida dell'autovettura targata CC814RA, ha perso Persona_1 la vita in occasione dello scontro con il veicolo condotto da . Controparte_1
La ricostruzione della dinamica del sinistro è stata oggetto di CTU, all'esito della quale l'ausiliario ha riferito che “Il giorno 11.02.2017 alle ore 7.50 circa il veicolo percorreva la S.R. C.F._7
Tiberina 3 bis con senso di marcia Città di Castello - Promano, allo scopo di dirigersi all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ubicato in località Belladanza. Giunto in prossimità dell'incrocio con la strada che conduce all'impianto di smaltimento, alla velocità di circa 38 km/h, non si fermava, verosimilmente per meglio percorrere la strada che conduce all'impianto di smaltimento medesimo. Detta strada è infatti in salita
e quindi più facilmente percorribile da un mezzo già in movimento, rispetto ad uno che parte da fermo. Tra
l'altro la manovra di svolta verso sinistra veniva iniziata dal veicolo IS con anticipo rispetto all'incrocio,
3 proprio per non perdere la velocità posseduta dal mezzo (Allegato 4 - Fase 1). Tale condotta comportò inevitabilmente di percorrere parte della S.R. Tiberina 3 bis contromano. Nel frattempo dall'opposto senso di marcia, si avvicinava al luogo del sinistro l'autoveicolo , che si trovava la sua corsia di marcia CP_4 occupata dal veicolo IS e pertanto impattava con questo (Allegato 4 - Fase 2). Il punto d'urto si concretizzava nella corsia di pertinenza dell'autoveicolo . L'urto avveniva nella parte anteriore CP_4 sinistra dei due veicoli. Data l'elevata differenza di massa degli stessi (circa 1 a 6), l'autovettura rimbalzava, subendo un moto all'indietro rispetto al suo senso di marcia, abbinato ad una rotazione dovuta all'eccentricità dell'urto, fino a fermarsi a circa 12 metri dal punto d'urto. Il veicolo IS procedeva in avanti, sempre nella corsia di pertinenza della fino a fermarsi a circa 15 metri dal punto d'urto”1. CP_4
Nessuna delle parti ha sollevato specifiche contestazioni avverso tale ricostruzione, che deve quindi ritenersi condivisibile, trovando riscontro oggettivo sia nei danni riportati dai veicoli sia nella posizione da questi assunta all'esito del sinistro.
Ciò posto, dalla dinamica in questione si evince una condotta gravemente colposa da parte del convenuto . Controparte_1
Questi, infatti, alla guida del veicolo Isuzu, ha violato innanzitutto l'art. 145, comma 3, C.d.S. omettendo di concedere la dovuta precedenza al veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia, condotto dalla defunta Persona_1
Non solo: il convenuto ha violato anche l'art. 143, comma 1, C.d.S., laddove, prima di svoltare a sinistra ha circolato contromano sull'opposta corsia di marcia, come riscontrato dal CTU in ragione della posizione dei veicoli e delle tracce di frenata presenti sull'asfalto.
Ciò posto, trattandosi di scontro tra veicoli, la fattispecie è regolata dall'art. 2054 c.c. i cui primi due commi stabiliscono che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. Civ., n.
33483/2024). In particolare, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante 1 Cfr. pag.
5-6 della CTU 4 ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (cfr. Cass. Civ., n. 124/2016).
Nel caso di specie, se da un lato è provata la condotta gravemente colposa tenuta dal convenuto
, che ha omesso di concedere la dovuta precedenza e ha percorso contromano la CP corsia opposta, occorre esaminare la condotta di guida tenuta dalla defunta Persona_1
Sul piano della velocità, va osservato che il limite vigente in quel tratto di strada era pari a 70 km/h e, secondo quanto accertato dal CTU, la velocità tenuta dalla vettura condotta dalla ra verosimilmente pari a 60-70 km/h, e dunque non superiore al suddetto limite2. Per_1
La fotografia prodotta come doc. 7 dal convenuto non è idonea a dimostrare la CP vigenza del limite di 50 km/h, poiché non vi è alcuna prova del momento in cui tale fotografia sia stata scattata e, dunque, del fatto che il segnale raffigurato sulla fotografia fosse presente al momento del sinistro. Del resto, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. la parte attrice nel giudizio n. 2509/2020 RG ha prodotto la dichiarazione della Polizia Municipale di Città di
Castello attestante l'avvenuto abbassamento del limite di velocità da 70 km/h a 50 km/h solo in data successiva al sinistro.
Non può quindi ritenersi violato l'art. 142 C.d.S. da parte della ma occorre comunque Per_1 considerare il disposto dei primi tre comi dell'art. 141 C.d.S., secondo cui “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
Nel caso di specie, il sinistro si è verificato in corrispondenza di una intersezione che, nella direzione di marcia della era preceduta da una curva verso sinistra, laddove entrambi tali Per_1 2 Cfr. pag.
6-7 della CTU 5 elementi di pericolo erano segnalati da appositi cartelli triangolari, come si evince dalla dall'immagine a pag. 7 della CTU dinamica eseguita in sede penale3.
A fronte di tali caratteristiche concrete della strada, sebbene il limite di velocità fosse pari a 70 km/h, la conducente avrebbe dovuto comunque adeguare la propria velocità alle specifiche condizioni, essendo da un lato prevedibile il fatto che, in presenza di un'intersezione sia verso destra che verso sinistra, la carreggiata avrebbe potuto essere impegnata da altri veicoli attraversanti tale intersezione, ed essendo dall'altro lato tale pericolo aggravato dal fatto che l'intersezione era immediatamente successiva a una curva, che dunque avrebbe potuto limitarne la visibilità.
Essendo prevedibile la possibilità che, a seguito della curva, la carreggiata potesse essere impegnata da un qualche veicolo attraversante l'intersezione, trova applicazione il principio di diritto secondo cui costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio- temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento (cfr., ex multis, Cass. Civ., n.
30089/2024).
Il CTU, nella risposta alle osservazioni delle parti, ha affermato che “È stato ricostruito che la velocità della era di circa 60-70 km/h e quindi entro il limite di 70 km/h. Prima del luogo del CP_4 sinistro, per entrambi i sensi di marcia, vi era la segnaletica verticale di intersezione con diritto di precedenza e di curva a destra o a sinistra a seconda del senso di marcia. Tale segnaletica avrebbe dovuto ispirare maggiore prudenza ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti”4.
Si deve quindi concludere che la velocità di 60-70 km/h, tenuta dalla conducente al momento del sinistro, sebbene inferiore al limite formale previsto dall'art. 142 C.d.S., fosse comunque non adeguata alla concreta condizione della strada, e dunque in contrasto con l'art. 141 C.d.S., essendo prossima al limite massimo ivi vigente nonostante la presenza di pericoli adeguatamente segnalati (curva prima e intersezione poi) e la prevedibilità di un attraversamento della carreggiata da parte di altri veicoli, ancorché in contrasto con le norme sulla circolazione stradale, come avvenuto nel caso di specie.
Del resto, tale conclusione trova conferma nel fatto che, dopo la verificazione del sinistro, il limite di velocità in quel tratto di strada è stato abbassato da 70 km/h a 50 km/h, ciò che evidenzia come, all'epoca del sinistro, una velocità prossima a 70 km/h fosse sì rispettosa del limite vigente ex art. 142 C.d.S., ma comunque inadeguata alle condizioni concrete della strada,
e dunque in contrasto con l'art. 141 C.d.S.
Conseguentemente, non risultando la condotta della esente da censure in ordine al Per_1 rispetto delle norme sulla circolazione stradale e di comune prudenza, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati non è possibile ritenere superata la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054, comma 2, c.p.c.
Ne deriva che la questione concernente l'uso della cintura di sicurezza da parte della pur Per_1 controversa tra le parti, perde di rilevanza.
Infatti, anche ove si affermasse che la morte si sarebbe ugualmente verificata pur in presenza di cintura di sicurezza regolarmente allacciata, la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. non sarebbe comunque superata, permanendo la violazione dell'art. 141 C.d.S. da parte della e dunque una condotta di guida non prudente da parte sua. Sono quindi Per_1 irrilevanti le richieste istruttorie di parte convenuta per l'esperimento di CTU medico-legale in ordine all'uso della cintura di sicurezza.
In conclusione, non essendo stata superata la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 c.c., il sinistro, in base ai principi di diritto sopra richiamati, va ascritto alla responsabilità concorsuale dei soggetti coinvolti, nella misura del 50% ciascuno.
3. Sul risarcimento del danno
Ciò posto in ordine alla ripartizione di responsabilità, occorre esaminare le domande risarcitorie avanzate dagli attori nei distinti giudizi riuniti.
3.1. e Parte_1 Parte_2
e hanno agito per il risarcimento del danno morale subito Parte_1 Parte_2 iure proprio in conseguenza della morte di quali cugini della stessa. Persona_1
La domanda, veicolata nel giudizio n. 6464/2019, ha quindi ad oggetto unicamente il danno iure proprio affermato da tali soggetti.
3.1.1. Sul rapporto di parentela
7 L'assicurazione e la società proprietaria del veicolo, nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 6464/2019, hanno contestato la prova del rapporto di parentela effettivamente intercorrente tra gli attori e la defunta Persona_1
La censura è infondata.
Se da un lato gli attori non hanno offerto, in sede di citazione, prove idonee del rapporto di parentela, dall'altro lato, nelle note scritte per l'udienza ex art. 183 c.p.c., e dunque prima dello scadere delle preclusioni ex art. 183, comma 6, c.p.c., essi hanno prodotto un'autocertificazione ex DPR 445/2000 attestante il rapporto di parentela di quarto grado, quali figli di Persona_2
sorella di che a sua volta era madre di con ciò
[...] Parte_7 Persona_1 attestando la loro qualità di cugini della defunta.
Sul piano documentale anagrafico, gli attori hanno provato, mediante la produzione dei corrispondenti atti di nascita, unicamente il rapporto di parentela collaterale tra Persona_2
e in quanto figlie dei medesimi genitori, ma non anche il rapporto di
[...] Parte_7 filiazione rispettivamente tra gli attori e e tra e Persona_2 Parte_7 Per_1
[...]
La prova di tali segmenti è stata affidata all'autocertificazione ex DPR 445/2000.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “Colui che intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12- 2000
n. 445 non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i sui effetti nell'ambito dei rapporti con la
P. A. e nei relativi procedimenti amministrativi;
tuttavia il giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 14 della L. 18-6-2009 n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (così Cass. Civ., S.U., n. 12065/2014).
Traslando il principio di diritto, affermato nell'ambito della prova della qualità di erede, nell'ambito della prova del rapporto parentale funzionale al risarcimento del danno, va
8 osservato che nel caso di specie, se per un verso l'autocertificazione prodotta è specifica e puntuale nell'individuare gli attori e come figli di Parte_1 Parte_2 [...]
quest'ultima come sorella di e infine questa come madre di Persona_2 Parte_7 per altro verso la contestazione sollevata dall'assicurazione convenuta è del Persona_1 tutto generica, laddove la convenuta si è limitata a censurare l'insufficienza probatoria dell'autocertificazione ex DPR 445/2000, senza tuttavia neppure prendere in considerazione le circostanze di fatto ivi dedotte.
Deve quindi ritenersi sufficientemente provato, in ragione della documentazione prodotta e dell'assenza di una specifica contestazione della parte convenuta, il rapporto di parentela di quarto grado tra gli attori e la defunta Persona_1
3.1.2. Sul danno morale
Posto quindi il rapporto parentale sussistente tra gli attori e la defunta va Persona_1 osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.).” (così
Cass. Civ., n. 26140/2023).
Ciò posto, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia
“originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (così
Cass. Civ., n. 5769/2024).
9 Nel caso di specie, considerato che il rapporto parentale esistente tra gli attori e Persona_1 era di quarto grado, e come tale non assistito dalla suddetta presunzione iuris tantum, è necessario valutare le prove offerte dagli attori in ordine alla consistenza del rapporto con la cugina defunta.
Non rileva che gli attori non fossero conviventi con la defunta, atteso che il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta iure proprio ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (cfr. Cass. Civ., n. 18284/2021).
Occorre considerare che, secondo quanto emerso dagli atti, la defunta non aveva né coniuge né figli, i genitori erano premorti e l'unica congiunta più stretta era la sorella di cui Parte_6 si tratterà nel prosieguo, per cui, secondo l'allegazione attorea, il rapporto con i cugini era stato da sempre intenso.
L'istruttoria orale ha confermato tale allegazione.
I testimoni e sentiti all'udienza del Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
22/09/2021, hanno confermato che la defunta era stata testimone di nozze di Persona_1
e aveva assistito come baby-sitter i figli degli attori dopo la loro nascita. Parte_1
In particolare, la testimone ha riferito che la defunta Testimone_1 Persona_1 frequentava spesso gli attori, precisando come tali visite avvenivano “costantemente, il rapporto con i cugini è stato sempre molto intenso;
da quando ho avuto frequentazione con sapevo che lei aveva uno Per_1 stretto rapporto con i cugini. Io ho iniziato a frequentarla quando avevo 16 anni, e da quel momento fino a quando è morta il rapporto è stato sempre intenso. Conosco queste circostanze perché me le riferiva in Per_1 quanto era mia amica”, e aggiungendo che trascorreva molte festività insieme agli Persona_1 attori, oltre alle vacanze estive. La testimone ha poi aggiunto che gli attori avevano Tes_1 aiutato la defunta a trovare l'abitazione da acquistare, con ciò evidenziando una collaborazione anche sul piano materiale. Tale circostanza risulta confermata anche dalla testimone Tes_3 sentita alla medesima udienza.
[...]
La testimone ha poi riferito un'assidua frequentazione tra gli attori e la defunta, Testimone_2 affermando che “li vedevo spesso, ma non so se venivano tutti i giorni” e che “spesso mi diceva che andava dai suoi cugini, non so però se tutti i fine settimana”. La circostanza dell'assidua frequentazione risulta confermata anche dal testimone , il quale, sentito alla medesima udienza, Testimone_4
10 ha riferito che “li vedevo e conosco personalmente e Conoscevo anche Pt_1 Parte_2 Per_1 prima di assumerla, e so che si frequentava con i cugini anche prima, da giovani. Preciso che quando i cugini venivano al bar si fermavano per un caffè e per fare due chiacchiere. Lei lavorava al bar la mattina”.
Alla luce di tali circostanze, devono ritenersi adeguatamente provati elementi di fatto utili ad inferire l'esistenza, ai sensi dell'art. 2729 c.c., di un rapporto familiare effettivo e attuale tra gli attori e la defunta non limitato quindi al mero formale rapporto di parentela, e Persona_1 dunque di una conseguente sofferenza scaturita dal fatto illecito.
Per contro, non risulta adeguatamente dimostrata l'incidenza di tale sofferenza patita sul piano dinamico-relazionale. Gli attori, infatti, non hanno svolto specifiche allegazioni di come la morte della cugina avrebbe modificato la loro vita quotidiana, né hanno svolto sul punto pertinenti richieste istruttorie nel termine ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., essendosi limitati a dedurre aspetti, quali insonnia e stanchezza, o sensazione di “non sentirsi pronti” sul lavoro, che da un lato non possono essere rimessi alla prova testimoniale in quanto valutativi, e dall'altro lato attengono ad aspetti non esteriori, impattanti cioè sul fare areddituale della persona, bensì interiori, già considerati nell'ambito della sofferenza morale.
3.1.3. Liquidazione del danno
Sulla scorta di tali presupposti, è necessario procedere alla liquidazione del danno.
Sul punto occorre considerare il principio di diritto secondo cui il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. Civ., n. 10579/2021; nel medesimo senso, da ultimo, Cass. Civ., n.
6981/2025).
Posto che il rapporto di parentela intercorrente tra gli attori e la defunta è di quarto grado, va osservato che le tabelle milanesi pubblicate il 05/06/2024 non prevedono, nell'ambito della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, la categoria dei cugini, laddove le stesse tabelle danno atto che “Quanto alla liquidazione, il monitoraggio raccolto è insufficiente per elaborare una autonoma tabella per altri rapporti parentali diversi da quelli “tabellati”: ove il giudice riconosca
11 il diritto al risarcimento per parenti non “tabellati”, potrà valutare quale delle due tabelle sia più appropriata ai fini della liquidazione di danni da perdita di rapporti parentali diversi da quelli tabellati”5.
Conseguentemente, è necessario fare applicazione delle tabelle pubblicate dal Tribunale di
Roma, aggiornate da ultimo alla data del 14/03/2025, atteso che la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione (cfr. Cass. Civ., n. 8839/2025), laddove tali tabelle prevedono specificamente la categoria dei cugini, rilevante nel caso di specie.
Ciò posto, il punteggio spettante per il rapporto parentale di cugino è pari a 2 punti, mentre il punteggio per l'età della vittima (52 anni al momento del decesso) è pari a 2,5 punti. Gli attori avevano rispettivamente 53 anni ( e 49 anni ( al momento Parte_1 Parte_2 del decesso, per cui spettano rispettivamente 2,5 punti a e 3 punti a Parte_1 [...]
Parte_2
Nessuno dei due attori conviveva con la vittima, né può affermarsi che l'assidua frequentazione sia equiparabile alla convivenza, posto che la frequentazione costituisce un elemento necessario ai fini della prova di un rapporto parentale effettivo, e che dunque non può essere doppiamente valutato. Non spetta quindi alcun punteggio per la convivenza.
Parimenti non spettano i punteggi per l'assenza di altri familiari conviventi o per l'assenza di altri parenti fino al secondo grado, non avendo gli attori offerto alcuna prova in tal senso.
Le tabelle prevedono una riduzione fino a ½ del punteggio complessivo in ragione della non convivenza. Nel caso di specie, se da un lato è vero che gli attori non convivevano con la vittima, dall'altro lato è vero che le frequentazioni erano assidue e che, per quanto emerso dalle prove orali, i congiunti trascorrevano insieme festività e vacanze estive. Ne deriva che la riduzione per la non convivenza può essere applicata nei limiti del 25%, e dunque di ¼ rispetto al punteggio spettante a ciascuno degli attori.
A spettano quindi complessivamente 5,25 punti, mentre a Parte_1 Parte_2 spettano complessivamente 5,625 punti.
Considerato che
il punto base è pari a € 11.549,20, il risultato è pari a € 60.633,30 per ed € 64.964,25 per Parte_1 Parte_2
Tali importi devono essere ridotti del 50% in ragione del concorso di responsabilità attribuito alla defunta ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. Come infatti affermato dalla Persona_1 giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del 5 Cfr. pag. 90 delle Tabelle di Milano pubblicate il 05/06/2024 12 rapporto parentale, patito iure proprio dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica (cfr. Cass. Civ., n. 16413/2024).
Ne deriva che il risarcimento spettante a è pari a € 30.316,65, mentre quello Parte_1 spettante a è pari a € 32.482,13. Parte_2
Sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale non decorre rivalutazione, in quanto la liquidazione è avvenuta con valori attuali (cfr. Cass. Civ., n. 8940/2013).
Quanto agli interessi compensativi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio per cui il pregiudizio da ritardo deve essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 1712/1995): nel caso di specie gli attori non hanno allegato alcunché circa il rapporto tra la remuneratività media del denaro, o comunque dell'investimento prescelto, e il tasso di svalutazione, con conseguente carenza di prova anche solo presuntiva in ordine al danno da ritardo (cfr. Cass. Civ., n. 18564/2018). Non possono essere quindi riconosciuti gli interessi compensativi sull'importo del risarcimento.
Spettano quindi unicamente gli interessi legali sulle somme dalla pubblicazione della sentenza al saldo, dovuti al tasso ex art. 1284, comma 4, c.p.c., in quanto applicabile non solo alle obbligazioni di natura contrattuale ma anche a quelle derivanti da fatto illecito (cfr. Cass. Civ.,
n. 7677/2025). Tali interessi non possono essere calcolati a decorrere dalla data della domanda, come preteso da parte attrice, poiché, trattandosi di obbligazione di valore e non di valuta, la liquidazione della somma avviene al momento della decisione, a differenza dell'obbligazione di valuta in cui la somma è già liquida al momento della domanda.
3.2. e Parte_3 Parte_5 Parte_4
e hanno agito in qualità di eredi di Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_6 per il risarcimento del danno morale subito da questa, quale sorella di in Persona_1 conseguenza della morte della congiunta, mentre e hanno agito Parte_5 Parte_4 anche per il danno morale iure proprio patito in conseguenza della morte della zia.
13 La domanda, veicolata nel giudizio n. 2509/2020, ha ad oggetto sia il danno iure hereditario affermato da e sia quello iure proprio affermato da Parte_3 Parte_5 Parte_4
e Parte_5 Parte_4
La convenuta non ha tempestivamente contestato la qualità di eredi in capo Controparte_3 agli attori, formulando una tale contestazione solo in comparsa conclusionale.
Una tale contestazione deve ritenersi tardiva, atteso che, in base alla disciplina dell'art. 115
c.p.c., le eventuali richieste istruttorie relative alla qualità di erede, ove tempestivamente contestata, avrebbero potuto e dovuto essere avanzate al più tardi in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., visto che la titolarità del diritto costituisce un fatto costitutivo del diritto azionato e, ai sensi dell'art. 2697 c.c., va provata da chi agisce in giudizio.
Pertanto, se da un lato la prova della titolarità non può essere validamente fornita in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., destinata alle sole indicazioni di prova contraria, dall'altro lato l'attore, a fronte di un'eccezione di difetto di titolarità sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, o comunque successivamente allo scadere dei termini di preclusione, si troverebbe di fatto impossibilitato a fornire ritualmente la prova della titolarità. Di conseguenza, una contestazione tardiva, e dunque una violazione da parte del convenuto degli oneri difensivi imposti dagli artt. 115 e 167 c.p.c., avrebbe l'ulteriore effetto di precludere la difesa attorea, con una compressione tanto evidente quanto illegittima del diritto di difesa.
In conclusione, a fronte della mancata tempestiva contestazione del difetto di titolarità attiva in capo agli attori, la contestazione sollevata solo in comparsa conclusionale è tardiva, per cui deve ritenersi sussistente, in quanto implicitamente riconosciuta, la titolarità attiva del diritto in capo agli attori (cfr. Cass. Civ., n. 31402/2019).
3.2.1. Il danno subito da Parte_6
Quanto al risarcimento preteso dagli attori iure hereditario, con riferimento cioè al diritto maturato da va osservato che le parti convenute non hanno svolto alcuna Parte_6 contestazione né in ordine al rapporto di parentela collaterale tra e Parte_6 Per_1 né in ordine alla morte di
[...] Parte_6
Le contestazioni svolte dall'assicurazione in sede di comparsa conclusionale sono generiche, in quanto relative al valore probatorio dell'autocertificazione ex DPR 445/2000, di cui tuttavia si è detto sopra, e non hanno specifico riguardo al rapporto parentale tra e e Per_1 Parte_6 tra quest'ultima e gli attori del giudizio n. 2509/2020 RG.
14 Ciò posto, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra citata, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare
“successiva” (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) (cfr. Cass. Civ., n. 5769/2024).
Nel caso di specie, i convenuti non hanno offerto alcuna prova di rapporti negativi tra la vittima e la sorella per cui non può dirsi superata la presunzione iuris tantum di una Parte_6 sofferenza morale subita da quest'ultima.
Ciò posto, va osservato che, nel caso di specie, a seguito della morte di risulta Persona_1 provato un grave impatto nella vita quotidiana di che a seguito dell'evento ha Parte_6 sostanzialmente interrotto i rapporti sociali, ritirandosi in un profondo stato di solitudine. Il dato trova riscontro nelle prove orali acquisite all'udienza del 06/10/2021.
Il testimone ha infatti riferito che “Ho visto che non voleva più uscire, Testimone_5 Parte_6 ho chiamato il medico di base per curare la depressione, ma non c'è stato modo di portarla a fare dei controlli”, precisando che “ mi diceva che la mamma non le rispondeva. Io andavo a trovare e le Pt_5 Pt_6 Pt_6 preparavo da mangiare, visto che le abitavo vicino, e la invitavo a uscire, ma lei rifiutava sempre. Io ho visto
che non si alzava più dal letto, ma non ho visto personalmente se avesse piaghe da decubito, mi è stato Pt_6 riferito”.
Il dato risulta confermato dalle dichiarazioni di il quale ha riferito che Testimone_6
“Nell'ultima parte della vita si era completamente lasciata andare, era inappetente, non mangiava, si Pt_6 trascurava completamente, rifiutava di effettuare visite mediche nonostante sia che la suocera Pt_5 Tes_5 insistentemente cercavano di spronarla. Anche io cercavo di spronarla, ma lei continuava a vivere in
[...] uno stato di abbandono volontario”, precisando poi che “Nell'ultima fase aveva perso moltissimo Pt_6 peso, non aveva più cura della igiene personale e della casa, non aveva più cura dei figli e , e quindi Pt_5 Pt_4
doveva pensare a fare da mangiare, perché non lo faceva più, e non seguiva più nemmeno Pt_5 Pt_6 Pt_6 il nipote cioè il figlio di , in quanto non lo portava a scuola quando lavorava, né cucinava Per_3 Pt_5 Pt_5
15 più per lui”. Il testimone ha ulteriormente descritto la condizione esistenziale di Parte_6 affermando che “ricordo che a un certo punto non faceva nemmeno più entrare né la nonna in casa, Pt_5 rifiutava di aprire la porta, non rispondeva al telefono. La stessa cosa la faceva con i familiari e con gli amici.
Lo so perché ero presente quando , non riuscendo più a contattare la madre direttamente, telefonava ad Pt_5 amici o a parenti per cercare di contattarla. Nell'ultima parte della vita viveva semi stesa o seduta sul divano, e aveva perso molto tono muscolare. Non raggiungeva più nemmeno il bagno. All'inizio del 2019 fino all'estate faceva sempre avanti e indietro dal letto al divano. Poi dopo l'estate non si muoveva più dal divano”.
Poiché non è stata proposta una specifica domanda risarcitoria fondata sul danno alla salute, le circostanze riferite dai testimoni devono essere apprezzate ai soli fini del danno da perdita del rapporto parentale, e in particolare sotto il profilo del pregiudizio dinamico-relazionale, quale aspetto che, a fronte di un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, può incidere sulla personalizzazione del risarcimento (cfr. Cass. Civ., n. 26140/2023), che nella specie deve essere senza dubbio riconosciuta, atteso l'effettivo sconvolgimento dell'esistenza di determinato dalla morte improvvisa della sorella a seguito del sinistro stradale. Parte_6
3.2.2. Il danno subito da e Parte_5 Parte_4
Quanto alla posizione di e figli di gli attori hanno Parte_5 Parte_4 Parte_6 allegato un danno iure proprio in ragione della sofferenza per la perdita della zia Persona_1 che rivestiva un ruolo determinante nella cerchia affettiva familiare, avendoli assistiti sin dall'infanzia e nei momenti più importanti della vita, nonché in ragione dello sconvolgimento dell'esistenza verificatosi, a seguito della morte, anche a causa dell'isolamento in cui si era posta la loro madre Parte_6
La domanda è fondata.
In primo luogo, i convenuti non hanno sollevato alcuna specifica contestazione avverso le circostanze di fatto allegate dagli attori con riferimento allo stretto rapporto tra i nipoti e la zia, con particolare riferimento all'assistenza prestata dalla defunta ad in occasione Parte_5 della nascita del figlio.
In secondo luogo, tale effettivo e stretto rapporto risulta documentato sia dalle fotografie prodotte da parte attrice nel termine ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., che coprono un arco temporale sostanzialmente coincidente con l'infanzia e l'adolescenza, sia dal ruolo rivestito da nell'ambito delle cerimonie religiose che hanno interessato gli attori, laddove la Persona_1 vittima risulta madrina di battesimo sia di sia di figlio di Parte_4 Persona_4 [...]
Del resto, l'effettività del rapporto tra zia e nipoti trova una indiretta conferma nello Pt_5
16 stretto rapporto esistente tra la vittima e la propria sorella madre degli attori, di Parte_6 cui si è detto sopra.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi sussistente un danno morale subito iure proprio dagli attori, in conseguenza del rapporto familiare personale intercorrente con la defunta zia.
Appare poi sussistere, oltre alla già descritta sofferenza soggettiva, anche un effettivo impatto della morte sul piano dinamico-relazionale degli attori, atteso che, per quanto emerso dalla prova testimoniale, sopra citata, a seguito della morte di la loro madre Persona_1 Pt_6 si è ritirata in uno stato di isolamento anche rispetto ai propri figli, che hanno quindi
[...] inevitabilmente subito in via riflessa un peggioramento della vita quotidiana.
Infatti, secondo quanto dichiarato dal testimone “Nell'ultima fase Testimone_6 Pt_6 aveva perso moltissimo peso, non aveva più cura della igiene personale e della casa, non aveva più cura dei figli
e , e quindi doveva pensare a fare da mangiare, perché non lo faceva più, e Pt_5 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_6 non seguiva più nemmeno il nipote cioè il figlio di , in quanto non lo portava a scuola quando Per_3 Pt_5
lavorava, né cucinava più per lui”. Pt_5
Deve quindi essere accolta la domanda di risarcimento del danno iure proprio avanzata da e Pt_5
Parte_4
3.2.3. Liquidazione del danno
Ciò posto in ordine all'accertamento del danno, occorre procedere alla relativa liquidazione.
Essendo state applicate le tabelle romane alla liquidazione in favore di e Pt_1 [...]
analogo criterio va seguito in questa sede, anche considerando che le tabelle milanesi Parte_2 non prevedono, nell'ambito del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la categoria familiare degli zii, rilevante nel caso di specie rispetto a e Pt_5 Parte_4
3.2.3.1. Parte_6
Quanto a spettano 7 punti in ragione del legame parentale (sorella), 2,5 punti per Parte_6
l'età della vittima (52 anni al momento del sinistro) e ulteriori 3 punti per l'età del congiunto (49 anni al momento del sinistro.
Non spettano ulteriori punti, non essendo dimostrata la convivenza tra e Parte_6 ed essendo pacifica la convivenza tra e i suoi figli, quali parenti Persona_1 Parte_6 fino al secondo grado.
Quanto alla riduzione per difetto di convivenza, prevista dalle tabelle romane fino al massimo di ½, essa può ritenersi applicabile nella misura del 15%, atteso che, se da un lato ciascuna delle due sorelle aveva una propria abitazione, dall'altro lato la frequentazione risulta assidua, come
17 risulta documentato sia dalle fotografie prodotte nel termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., sia soprattutto dai numerosi contatti telefonici intrattenuti dalle due sorelle e documentati sub doc.
38 di parte attrice.
Va inoltre riconosciuta la personalizzazione del danno che, nell'ambito della misura massima del 30%, va riconosciuta nell'entità del 20%, considerando da un lato la gravità delle conseguenze della morte sul piano dinamico-relazionale, concretizzatesi nel totale isolamento di ma dall'altro lato il fatto che, come riferito dai testimoni, tale isolamento si è Parte_6 verificato unicamente nell'ultima parte della vita di e dunque ha avuto una Parte_6 durata non particolarmente prolungata nel tempo.
Pertanto, il punteggio su cui operare il calcolo è pari a 12,75, quale sommatoria dei punteggi
(7+2,5+3) meno la diminuzione per non convivenza (15%) più l'aumento per la personalizzazione (20%). Moltiplicando tale punteggio per il valore del punto base (€
11.549,20), il risultato è pari a € 147.252,30: su tale somma va operata la riduzione del 50% derivante dal concorso ex art. 2054 c.c., dovendo poi considerarsi la già intervenuta liquidazione dell'acconto di € 35.000,00 da parte dell'assicurazione. Conseguentemente, il risarcimento residuo spettante agli eredi di è complessivamente pari a € 38.626,15. Parte_6
Tale risarcimento, ai sensi degli artt. 581 e 566 c.c., va liquidato pro quota in favore di ciascuno degli eredi nella misura di 1/3 per ciascuno degli eredi, che ha quindi diritto al risarcimento di €
12.875,38.
Al pari di quanto detto sopra, poiché la somma è stata liquidata con valori attuali, non è dovuta rivalutazione, mentre non essendo stata offerta prova del danno da ritardo non sono dovuti gli interessi compensativi, ma unicamente gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, da calcolare al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c., per le ragioni sopra esposte.
3.2.3.2. e Pt_5 Parte_4
Quanto a e nipoti della defunta, spettano 6 punti in ragione del legame Pt_5 Parte_4 parentale (zia), 2,5 punti per l'età della vittima (52 anni al momento del sinistro) e, rispettivamente, 4,5 punti per l'età di (14 anni al momento del sinistro) e 4 punti Parte_4 per l'età di (22 anni al momento del sinistro). Non spettano ulteriori punti, non Parte_5 essendo dimostrata la convivenza tra gli attori e ed essendo al contrario pacifica Persona_1 la convivenza degli attori con la propria madre Parte_6
Quanto alla riduzione per difetto di convivenza, prevista dalle tabelle romane fino al massimo di ½, essa può ritenersi applicabile nella misura del 25%, considerato da un lato la residenza
18 presso abitazioni diverse, ma dall'altro lato l'esistenza di assidue frequentazioni tra la zia e i nipoti, come documentato dal compendio fotografico prodotto.
Va inoltre riconosciuta, per le ragioni dette sopra, la personalizzazione del danno che, nell'ambito della misura massima del 30%, non può essere riconosciuta nella stessa misura individuata per considerato che le conseguenze sul piano dinamico-relazionale Parte_6 hanno avuto carattere riflesso dal pregiudizio esistenziale vissuto dalla madre degli attori.
Sono inammissibili le nuove allegazioni in fatto concernenti le difficoltà esistenziali di
[...]
e contenute nella comparsa conclusionale, poiché esse attengono al Pt_5 Parte_4 pregiudizio subito e, dunque, ai fatti costitutivi della domanda, per cui avrebbero dovuto essere ritualmente avanzate in sede di citazione. Per la medesima ragione, tali circostanze di fatto, non ritualmente allegate, non possono essere collateralmente introdotte in guisa di capitoli di prova nel termine ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., che presuppone la già intervenuta formazione del thema decidendum e delle circostanze di fatto al riguardo rilevanti.
Va quindi attribuita una personalizzazione del danno per l'aspetto dinamico-relazionale nella misura del 10%.
Per quanto riguarda il punteggio su cui operare il calcolo è pari a 10,313, quale Parte_5 sommatoria dei punteggi (6+2,5+4) meno la diminuzione per non convivenza (25%) più
l'aumento per la personalizzazione (10%). Moltiplicando tale punteggio per il valore del punto base (€ 11.549,20), sul risultato va operata la riduzione del 50% derivante dal concorso ex art. 2054 c.c., con un risultato finale di € 59.553,45.
Per quanto riguarda il punteggio su cui operare il calcolo è pari a 10,725, quale Parte_4 sommatoria dei punteggi (6+2,5+4,5) meno la diminuzione per non convivenza (25%) più
l'aumento per la personalizzazione (10%). Moltiplicando tale punteggio per il valore del punto base (€ 11.549,20), sul risultato va operata la riduzione del 50% derivante dal concorso ex art. 2054 c.c., con un risultato finale di € 61.932,59.
Al pari di quanto detto sopra, poiché la somma è stata liquidata con valori attuali, non è dovuta rivalutazione, mentre non essendo stata offerta prova del danno da ritardo non sono dovuti gli interessi compensativi, ma unicamente gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3.3. Sulla domanda di manleva
Il convenuto , costituendosi in ciascuno dei giudizi riuniti, ha proposto Controparte_1 domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di chiedendo Controparte_3
19 di essere tenuto indenne dall'eventuale condanna in favore degli attori, con condanna dell'assicurazione a pagare direttamente il risarcimento in favore degli attori, oltre alla refusione delle spese di lite.
invece, costituendosi in ciascuno dei giudizi riuniti, ha proposto domanda Controparte_2 riconvenzionale trasversale nei confronti di chiedendo di essere Controparte_3 tenuta indenne dall'eventuale condanna in favore degli attori, senza tuttavia proporre una domanda di pagamento diretto.
L'assicurazione convenuta non ha svolto alcuna specifica contestazione avverso le domande di garanzia, limitando le contestazioni alla richiesta di refusione delle spese di lite da parte del
, che sarà esaminata oltre. CP
Quanto alla domanda trasversale proposta dal , va innanzitutto osservato che il CP conducente non proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro deve ritenersi anch'egli assicurato (cfr. Cass. Civ., n. 4756/2024), con conseguente applicabilità anche a questi della disposizione di cui all'art. 1917 c.c. Va poi osservato che la domanda proposta dal , a CP differenza di quella proposta da ha ad oggetto non tanto la condanna Controparte_2 dell'assicurazione a tenere indenne l'assicurato da quanto pagato in favore degli attori, quanto piuttosto la condanna diretta della compagnia assicurativa, con conseguente applicazione dell'art. 1917, comma 2, c.c., secondo cui “L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede”.
Pertanto, ferma la solidarietà ex art. 2055 c.c. nei confronti degli attori, Controparte_3 va condannata al pagamento diretto in favore degli attori, ai sensi dell'art. 1917, comma
[...]
2, c.c., di quanto dovuto da . Controparte_1
Va parimenti accolta la domanda di manleva formulata da laddove tuttavia, non Controparte_2 essendo stata chiesta la condanna diretta ex art. 1917, comma 2, c.c., Controparte_3 va condannata, ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c. a tenere indenne da
[...] Controparte_2 quanto da questa pagato agli attori in ragione della presente sentenza.
3.4. Conclusioni
In conclusione, nel giudizio n. 6464/2019 RG va accolta la domanda risarcitoria proposta da e con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al Pt_1 Parte_2 risarcimento di € 30.316,65 in favore di e di € 32.482,13 in favore di Parte_1 Pt_2
20 Sui predetti importi decorrono gli interessi legali al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. Parte_2 dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Per converso, in accoglimento della domanda di manleva proposta dai convenuti CP
e l'assicurazione va condannata al
[...] Controparte_2 Controparte_3 pagamento diretto in favore degli attori, ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., di quanto dovuto da in forza della presente sentenza, nonché, ai sensi dell'art. 1917, comma Controparte_1
1, c.c., a tenere indenne da quanto da questa pagato in ragione della presente Controparte_2 sentenza.
Nel giudizio n. 2509/2020 RG vanno accolte sia la domanda risarcitoria proposta dagli eredi di nonché quella proposta iure proprio da ed I convenuti vanno Parte_6 Pt_4 Parte_5 quindi condannati, in solido tra loro, al risarcimento di € 12.875,38 in favore di Parte_3 nonché di € 72.428,83 in favore di (dati dalla sommatoria di € 12.875,38 iure Parte_5 hereditario ed € 59.553,45 iure proprio), e infine di € 74.807,97 in favore di (dati Parte_4 dalla sommatoria di € 12.875,38 iure hereditario ed € 61.932,59 iure proprio).
Sui predetti importi decorrono gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Del pari, in accoglimento della domanda di manleva proposta dai convenuti CP
e l'assicurazione va condannata al
[...] Controparte_2 Controparte_3 pagamento diretto in favore degli attori, ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., di quanto dovuto da in forza della presente sentenza, nonché, ai sensi dell'art. 1917, comma Controparte_1
1, c.c., a tenere indenne da quanto da questa pagato in ragione della presente Controparte_2 sentenza.
3.5. Spese di lite
Quanto alle spese di lite, occorre innanzitutto considerare che, essendovi cause riunite, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione va separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata, mentre un compenso unico può essere liquidato solo per la fase successiva alla riunione (cfr. Cass. Civ., n. 13276/2018).
Quanto al rapporto tra gli attori rispettivamente del giudizio n. 6464/2019 RG (
[...]
e e del giudizio n. 2509/2020 RG ( Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
e e i convenuti, occorre considerare che nell'ambito dell'accertamento del Parte_4 danno è stato riscontrato un concorso della vittima ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., per cui sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante
21 all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per la compensazione delle spese di lite, che tuttavia può operare nei limiti della metà, essendo risultato comunque esistente il diritto degli attori al risarcimento del danno. Per le medesime ragioni, non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. invocati dagli attori nei confronti del . CP
Per la parte non compensata, le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa n. 6464/2019 RG è compreso nello scaglione da € 52.000,00 a €
260.000,00, tenuto conto della somma per la quale la domanda è stata accolta e del fatto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”. Segue l'applicazione dei corrispondenti parametri ex DM 55/2014, tenuto conto del fatto che le fasi di studio, introduttiva e una parte della istruttoria si sono tenute prima della riunione, mentre la seconda parte della fase istruttoria, coincidente con la CTU, e la fase decisionale si sono tenute dopo la riunione, con conseguente liquidazione di una parte della fase istruttoria nella fase ante riunione e della restante parte nella fase post riunione.
Del pari, il valore della causa n. 2509/2020 RG, alla luce delle somme concretamente liquidate,
è compreso nello scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00 di cui al DM 55/2014, tenuto conto che, anche in tal caso, le fasi di studio, introduttiva e una parte della istruttoria si sono tenute prima della riunione, mentre la seconda parte della fase istruttoria, coincidente con la CTU, e la fase decisionale si sono tenute dopo la riunione, con conseguente applicazione del medesimo criterio sopra esposto in relazione alla fase istruttoria anteriore e posteriore alla riunione.
Quanto al rapporto tra i convenuti e la compagnia assicurativa convenuta nella domanda riconvenzionale trasversale, occorre una premessa di carattere generale. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo,
c.c.. I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi.
22 In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b). I due crediti e quindi le due condanne, infatti, come già detto hanno fonti e presupposti diversi” (cfr. Cass. Civ., n. 4275/2024).
Quanto al convenuto , egli ha chiesto di condannare l'assicurazione “a pagare CP direttamente ai sig.ri e tutte le somme ad essi eventualmente liquidate dal Parte_1 Parte_2
Giudice”, nonché di “condannare in ogni caso la a rifondere al sig. Controparte_3 CP tutte le spese, funzioni, onorari oltre rimborso forfetario, IVA e C.I. che dovrà sostenere per resistere
[...] all'azione promossa dagli attori. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni, onorari e rimborso forfetario, oltre
IVA e C.I. come per legge.”6.
In tali conclusioni sono comprese tutte le tre tipologie di spese sopra descritte.
La richiesta di condanna dell'assicurazione a pagare “tutte le somme ad essi eventualmente liquidate” non può che ricomprendere, oltre al capitale, anche le spese di lite dovute agli attori, ossia le spese descritte al punto c) del principio di diritto sopra esposto, atteso che tale garanzia discende direttamente dal contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c. (cfr.
Cass. Civ., n. 4275/2024, cit.): l'assicurazione convenuta va quindi condannata, con lo stesso criterio utilizzato sopra rispetto al capitale, al pagamento diretto, ai sensi dell'art. 1917, comma
2, c.c., di quanto dovuto dal a titolo di spese legali in favore degli attori. CP
La richiesta di condanna al pagamento delle spese “che dovrà sostenere per resistere all'azione promossa dagli attori” ha ad oggetto le spese descritte sub b) del principio di diritto sopra affermato, ossia quelle relative al pagamento del proprio difensore al fine di contrastare l'iniziativa del terzo.
Rispetto a tali spese trova applicazione il principio di diritto secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma
3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, “sostenute”), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2,
c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato (cfr. Cass.
Civ., n. 21290/2022).
Nel caso di specie, il convenuto non ha offerto alcuna prova degli esborsi CP concretamente sostenuti a titolo di spese legali in ragione dell'azione esercitata dagli attori, per cui la domanda di refusione di tali esborsi non può essere accolta. Tale difetto di prova assorbe 6 Cfr. pag. 9 della comparsa di costituzione 23 le censure sollevate dall'assicurazione in comparsa conclusionale in ordine alla richiesta di refusione delle spese di resistenza.
Infine, la locuzione “In ogni caso con vittoria di spese, funzioni, onorari e rimborso forfetario, oltre IVA e
C.I. come per legge” deve ritenersi comprensiva delle spese di esercizio dell'azione di garanzia verso l'assicurazione, descritte al punto a) del principio sopra esposto, che dunque devono essere liquidate in quanto discendenti dalla soccombenza ex art. 91 c.p.c. dell'assicurazione nei confronti dell'assicurato.
A tale riguardo, il valore della causa, in ciascuna delle controversie riunite, è il medesimo indicato sopra, rispetto al quale va però considerata la scarsa complessità dello specifico rapporto processuale, stante l'assenza di contestazioni in ordine al rapporto assicurativo, con conseguente applicazione dei parametri minimi.
Quanto alla convenuta ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c., questa ha chiesto Controparte_2
Co Con di “dichiarare tenuta a mantenere indenne ge. Pu. da quanto questa dovesse Controparte_5 essere condannata a pagare a titolo di risarcimento del danno e/o comunque a qualsiasi titolo e/o ragione in favore degli attori. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di lite oltre accessori come per legge”7.
In tale ultima locuzione devono ritenersi comprese le spese per l'esercizio dell'azione di garanzia, descritte sub a) del principio sopra esposto e derivanti dalla soccombenza dell'assicurazione ex art. 91 c.p.c.
Diversamente, nella richiesta di essere tenuta indenne da quanto pagato “a pagare a titolo di risarcimento del danno e/o comunque a qualsiasi titolo e/o ragione in favore degli attori” devono comprendersi anche le spese di soccombenza verso gli attori, descritte al punto c) del principio di diritto espresso da Cass. Civ., n. 4275/2024.
Non sono invece oggetto di specifica domanda le spese di resistenza per il pagamento del proprio legale, descritte al punto b) del principio di diritto, che pertanto non possono trovare liquidazione.
Poiché non ha chiesto il pagamento diretto ex art. 1917, comma 2, c.c. bensì la Controparte_2 condanna ad essere tenuta indenne, la relativa obbligazione trova titolo nell'art. 1917, comma 1,
c.c., al pari di quanto detto sopra in relazione al capitale.
Anche in tal caso, il valore della causa in ciascuna delle controversie riunite è il medesimo indicato sopra, rispetto al quale, parimenti, va considerata la scarsa complessità dello specifico 7 Cfr. pag. 17 della comparsa di risposta 24 rapporto processuale, stante l'assenza di contestazioni in ordine al rapporto assicurativo, con conseguente applicazione dei parametri minimi.
Essendo assistiti da diversi difensori, le spese di lite vanno liquidate separatamente per gli attori del giudizio n. 6464/2019 RG da un lato e per quelli del giudizio n. 2509/2020 RG dall'altro lato (cfr. Cass. Civ., n. 18256/2017).
Le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, in ragione dell'accertato concorso ex art. 2054 c.c. devono essere poste definitivamente a carico degli attori per metà e dei convenuti per la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- In relazione al giudizio n. 6464/2019 RG:
- AN , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al risarcimento in favore di di € 30.316,65, Parte_1 oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- AN , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al risarcimento in favore di di € 32.482,13, Parte_2 oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- AN , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di e Parte_1
che si liquidano, per la fase anteriore alla riunione, già Parte_2 dimidiate della quota compensata, in complessivi € 3.507,50, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 786,00 per contributo unificato e bollo;
- AN ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., al Controparte_3
pagamento diretto in favore di e delle somme Parte_1 Parte_2 dovute da in forza della presente sentenza;
Controparte_1
- AN ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c., a Controparte_3
tenere indenne da quanto da questa pagato in favore di Controparte_2 [...]
e in forza della presente sentenza;
Parte_1 Parte_2
25 - AN al pagamento delle spese di lite in Controparte_3
favore di , che si liquidano, per la fase anteriore alla riunione, Controparte_1 in complessivi € 3.507,50, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- AN al pagamento delle spese di lite in Controparte_3 favore di che si liquidano, per la fase anteriore alla riunione, in Controparte_2 complessivi € 3.507,50, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- In relazione al giudizio n. 2509/2020 RG:
- AN , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al risarcimento in favore di di € 12.875,38, oltre Parte_3 interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- AN , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al risarcimento in favore di di € 72.428,83, oltre Parte_5 interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- AN , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al risarcimento in favore di di € 74.807,97, oltre Parte_4 interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- AN , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3
e che si liquidano, per le fasi anteriori alla riunione, Parte_5 Parte_4 già dimidiate della quota compensata, in complessivi € 3.507,50, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 1.713,00 per contributo unificato e bollo;
- AN ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., al Controparte_3
pagamento diretto in favore di e Parte_3 Parte_5 Parte_4 delle somme dovute da in forza della presente sentenza;
Controparte_1
26 - AN ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c., a Controparte_3
tenere indenne da quanto da questa pagato in favore di Controparte_2 Pt_3
e in forza della presente sentenza;
[...] Parte_5 Parte_4
- AN al pagamento delle spese di lite in Controparte_3
favore di , che si liquidano, per le fasi anteriori alla riunione, Controparte_1 in complessivi € 3.507,50, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- AN al pagamento delle spese di lite in Controparte_3 favore di che si liquidano, per le fasi anteriori alla riunione, in Controparte_2 complessivi € 3.507,50, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- In relazione ai giudizi riuniti:
- AN , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di e Parte_1
che si liquidano, per le fasi successive alla riunione, già Parte_2 dimidiate della quota compensata, in complessivi € 3.544,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- AN , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3
e che si liquidano, per le fasi successive alla Parte_5 Parte_4 riunione, già dimidiate della quota compensata, in complessivi € 3.544,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- AN ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., al Controparte_3 pagamento diretto in favore degli attori della somma dovuta da CP
in forza della presente sentenza;
[...]
- AN ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c., a Controparte_3
tenere indenne da quanto da questa pagato in favore degli attori Controparte_2 in ragione della presente sentenza;
- AN al pagamento delle spese di lite in Controparte_3
favore di , che si liquidano, per le fasi successive alla riunione, Controparte_1 in complessivi € 3.544,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
27 - AN al pagamento delle spese di lite in Controparte_3
favore di che si liquidano, per le fasi successive alla riunione, in Controparte_2 complessivi € 3.544,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli attori per metà e dei convenuti per la restante metà.
Perugia, 06/06/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. doc. 4 di parte attrice 4 Cfr. pag. 31 delle risposte del CTU alle osservazioni prodotte come allegato 2 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6464/2019 R.G. tra c.f. ; Parte_1 C.F._1
c.f. , entrambi rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Anna Maria Pacciarini;
Attori
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Giuseppe Capanna;
p.i. rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bianchi;
Controparte_2 P.IVA_1
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
Roberto Bianchi;
Convenuti
A cui è riunita la causa iscritta al n. 2509/2020 RG tra c.f. ; Parte_3 C.F._4
c.f. ; Parte_4 C.F._5
c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Parte_5 C.F._6
Pacciarini e dall'Avv. Lorenzo Gustinelli;
Convenuti
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Giuseppe Capanna;
1 p.i. rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bianchi;
Controparte_2 P.IVA_1
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
Roberto Bianchi;
Convenuti
Conclusioni per gli attori: come da note scritte del 29/11/2024 e del 02/12/2024.
Conclusioni per il convenuto : come da note scritte del 09/12/2024. CP
Conclusioni per i convenuti e come da Controparte_2 Controparte_3 note scritte del 22/11/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
e agivano nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
e allegando che, in data 11/02/2017 alle ore 8.30 circa,
[...] Controparte_3 lungo la SR Tiberina 3bis si verificava un incidente stradale tra il veicolo condotto da CP
, di proprietà della società e assicurato da
[...] Controparte_2 Controparte_3
che invadeva la carreggiata opposta omettendo di dare la precedenza, e quello condotto
[...] da che percorreva l'opposto senso di marcia e decedeva a causa del sinistro. Gli Persona_1 attori allegavano di essere cugini della defunta la cui madre era sorella della loro Persona_1 madre, e di avere avuto un rapporto familiare attuale e stretto con la defunta, per cui chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento del danno morale per la perdita del congiunto.
Il giudizio veniva rubricato al n. 6464/2019 RG.
Si costituiva il convenuto , eccependo l'improcedibilità della domanda per Controparte_1 omesso esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, eccependo l'esclusiva responsabilità, o comunque il concorso di colpa della defunta nella causazione del sinistro, e contestando la sussistenza del danno allegato, chiedendo quindi il rigetto della domanda, e in subordine la condanna in manleva della compagnia assicurativa Controparte_3
Si costituiva la convenuta contestando il vincolo parentale affermato dagli Controparte_2 attori, eccependo il concorso di colpa della defunta e contestando il danno allegato. Chiedeva quindi il rigetto della domanda e in subordine la condanna in manleva della compagnia assicurativa Controparte_3
Si costituiva infine svolgendo difese analoghe alla convenuta Controparte_3
e chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2
2 Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con prove orali e, con ordinanza del 06/12/2021, ad essa veniva riunito il procedimento n. 2509/2020.
In tale procedimento avevano agito e nei Parte_3 Parte_5 Parte_4 confronti di , e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 risarcimento del danno subito per la perdita della congiunta in occasione del Persona_1 medesimo sinistro, allegando la loro qualità rispettivamente di marito ( e figli Parte_3
( e di sorella della defunta e Parte_5 Parte_4 Parte_6 Persona_1 dichiarando di agire sia in proprio che in qualità di eredi di Parte_6
Nel medesimo procedimento si erano costituiti i convenuti , Controparte_1 Controparte_2
e svolgendo difese analoghe a quelle già avanzate nel parallelo Controparte_3 giudizio n. 6464/2019 RG.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era stata istruita con prove orali.
A seguito del provvedimento di riunione del 06/12/2021, le cause riunite venivano ulteriormente istruite con CTU e infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12/12/2024, il procedimento veniva trattenuto in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
2. Dinamica e responsabilità del sinistro del 11/02/2017
Il giudizio ha ad oggetto le domande risarcitorie rispettivamente avanzate nei procedimenti riuniti, entrambe fondate sulla perdita del rapporto parentale tra gli attori e la defunta Per_1
[...]
Sul piano del danno-evento, il fatto illecito è senza dubbio sussistente.
È infatti pacifico che, in data 11/02/2017 alle ore 8.30 circa, lungo la SR Tiberina 3bis, si è verificato il sinistro in cui alla guida dell'autovettura targata CC814RA, ha perso Persona_1 la vita in occasione dello scontro con il veicolo condotto da . Controparte_1
La ricostruzione della dinamica del sinistro è stata oggetto di CTU, all'esito della quale l'ausiliario ha riferito che “Il giorno 11.02.2017 alle ore 7.50 circa il veicolo percorreva la S.R. C.F._7
Tiberina 3 bis con senso di marcia Città di Castello - Promano, allo scopo di dirigersi all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ubicato in località Belladanza. Giunto in prossimità dell'incrocio con la strada che conduce all'impianto di smaltimento, alla velocità di circa 38 km/h, non si fermava, verosimilmente per meglio percorrere la strada che conduce all'impianto di smaltimento medesimo. Detta strada è infatti in salita
e quindi più facilmente percorribile da un mezzo già in movimento, rispetto ad uno che parte da fermo. Tra
l'altro la manovra di svolta verso sinistra veniva iniziata dal veicolo IS con anticipo rispetto all'incrocio,
3 proprio per non perdere la velocità posseduta dal mezzo (Allegato 4 - Fase 1). Tale condotta comportò inevitabilmente di percorrere parte della S.R. Tiberina 3 bis contromano. Nel frattempo dall'opposto senso di marcia, si avvicinava al luogo del sinistro l'autoveicolo , che si trovava la sua corsia di marcia CP_4 occupata dal veicolo IS e pertanto impattava con questo (Allegato 4 - Fase 2). Il punto d'urto si concretizzava nella corsia di pertinenza dell'autoveicolo . L'urto avveniva nella parte anteriore CP_4 sinistra dei due veicoli. Data l'elevata differenza di massa degli stessi (circa 1 a 6), l'autovettura rimbalzava, subendo un moto all'indietro rispetto al suo senso di marcia, abbinato ad una rotazione dovuta all'eccentricità dell'urto, fino a fermarsi a circa 12 metri dal punto d'urto. Il veicolo IS procedeva in avanti, sempre nella corsia di pertinenza della fino a fermarsi a circa 15 metri dal punto d'urto”1. CP_4
Nessuna delle parti ha sollevato specifiche contestazioni avverso tale ricostruzione, che deve quindi ritenersi condivisibile, trovando riscontro oggettivo sia nei danni riportati dai veicoli sia nella posizione da questi assunta all'esito del sinistro.
Ciò posto, dalla dinamica in questione si evince una condotta gravemente colposa da parte del convenuto . Controparte_1
Questi, infatti, alla guida del veicolo Isuzu, ha violato innanzitutto l'art. 145, comma 3, C.d.S. omettendo di concedere la dovuta precedenza al veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia, condotto dalla defunta Persona_1
Non solo: il convenuto ha violato anche l'art. 143, comma 1, C.d.S., laddove, prima di svoltare a sinistra ha circolato contromano sull'opposta corsia di marcia, come riscontrato dal CTU in ragione della posizione dei veicoli e delle tracce di frenata presenti sull'asfalto.
Ciò posto, trattandosi di scontro tra veicoli, la fattispecie è regolata dall'art. 2054 c.c. i cui primi due commi stabiliscono che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. Civ., n.
33483/2024). In particolare, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante 1 Cfr. pag.
5-6 della CTU 4 ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (cfr. Cass. Civ., n. 124/2016).
Nel caso di specie, se da un lato è provata la condotta gravemente colposa tenuta dal convenuto
, che ha omesso di concedere la dovuta precedenza e ha percorso contromano la CP corsia opposta, occorre esaminare la condotta di guida tenuta dalla defunta Persona_1
Sul piano della velocità, va osservato che il limite vigente in quel tratto di strada era pari a 70 km/h e, secondo quanto accertato dal CTU, la velocità tenuta dalla vettura condotta dalla ra verosimilmente pari a 60-70 km/h, e dunque non superiore al suddetto limite2. Per_1
La fotografia prodotta come doc. 7 dal convenuto non è idonea a dimostrare la CP vigenza del limite di 50 km/h, poiché non vi è alcuna prova del momento in cui tale fotografia sia stata scattata e, dunque, del fatto che il segnale raffigurato sulla fotografia fosse presente al momento del sinistro. Del resto, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. la parte attrice nel giudizio n. 2509/2020 RG ha prodotto la dichiarazione della Polizia Municipale di Città di
Castello attestante l'avvenuto abbassamento del limite di velocità da 70 km/h a 50 km/h solo in data successiva al sinistro.
Non può quindi ritenersi violato l'art. 142 C.d.S. da parte della ma occorre comunque Per_1 considerare il disposto dei primi tre comi dell'art. 141 C.d.S., secondo cui “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
Nel caso di specie, il sinistro si è verificato in corrispondenza di una intersezione che, nella direzione di marcia della era preceduta da una curva verso sinistra, laddove entrambi tali Per_1 2 Cfr. pag.
6-7 della CTU 5 elementi di pericolo erano segnalati da appositi cartelli triangolari, come si evince dalla dall'immagine a pag. 7 della CTU dinamica eseguita in sede penale3.
A fronte di tali caratteristiche concrete della strada, sebbene il limite di velocità fosse pari a 70 km/h, la conducente avrebbe dovuto comunque adeguare la propria velocità alle specifiche condizioni, essendo da un lato prevedibile il fatto che, in presenza di un'intersezione sia verso destra che verso sinistra, la carreggiata avrebbe potuto essere impegnata da altri veicoli attraversanti tale intersezione, ed essendo dall'altro lato tale pericolo aggravato dal fatto che l'intersezione era immediatamente successiva a una curva, che dunque avrebbe potuto limitarne la visibilità.
Essendo prevedibile la possibilità che, a seguito della curva, la carreggiata potesse essere impegnata da un qualche veicolo attraversante l'intersezione, trova applicazione il principio di diritto secondo cui costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio- temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento (cfr., ex multis, Cass. Civ., n.
30089/2024).
Il CTU, nella risposta alle osservazioni delle parti, ha affermato che “È stato ricostruito che la velocità della era di circa 60-70 km/h e quindi entro il limite di 70 km/h. Prima del luogo del CP_4 sinistro, per entrambi i sensi di marcia, vi era la segnaletica verticale di intersezione con diritto di precedenza e di curva a destra o a sinistra a seconda del senso di marcia. Tale segnaletica avrebbe dovuto ispirare maggiore prudenza ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti”4.
Si deve quindi concludere che la velocità di 60-70 km/h, tenuta dalla conducente al momento del sinistro, sebbene inferiore al limite formale previsto dall'art. 142 C.d.S., fosse comunque non adeguata alla concreta condizione della strada, e dunque in contrasto con l'art. 141 C.d.S., essendo prossima al limite massimo ivi vigente nonostante la presenza di pericoli adeguatamente segnalati (curva prima e intersezione poi) e la prevedibilità di un attraversamento della carreggiata da parte di altri veicoli, ancorché in contrasto con le norme sulla circolazione stradale, come avvenuto nel caso di specie.
Del resto, tale conclusione trova conferma nel fatto che, dopo la verificazione del sinistro, il limite di velocità in quel tratto di strada è stato abbassato da 70 km/h a 50 km/h, ciò che evidenzia come, all'epoca del sinistro, una velocità prossima a 70 km/h fosse sì rispettosa del limite vigente ex art. 142 C.d.S., ma comunque inadeguata alle condizioni concrete della strada,
e dunque in contrasto con l'art. 141 C.d.S.
Conseguentemente, non risultando la condotta della esente da censure in ordine al Per_1 rispetto delle norme sulla circolazione stradale e di comune prudenza, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati non è possibile ritenere superata la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054, comma 2, c.p.c.
Ne deriva che la questione concernente l'uso della cintura di sicurezza da parte della pur Per_1 controversa tra le parti, perde di rilevanza.
Infatti, anche ove si affermasse che la morte si sarebbe ugualmente verificata pur in presenza di cintura di sicurezza regolarmente allacciata, la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. non sarebbe comunque superata, permanendo la violazione dell'art. 141 C.d.S. da parte della e dunque una condotta di guida non prudente da parte sua. Sono quindi Per_1 irrilevanti le richieste istruttorie di parte convenuta per l'esperimento di CTU medico-legale in ordine all'uso della cintura di sicurezza.
In conclusione, non essendo stata superata la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 c.c., il sinistro, in base ai principi di diritto sopra richiamati, va ascritto alla responsabilità concorsuale dei soggetti coinvolti, nella misura del 50% ciascuno.
3. Sul risarcimento del danno
Ciò posto in ordine alla ripartizione di responsabilità, occorre esaminare le domande risarcitorie avanzate dagli attori nei distinti giudizi riuniti.
3.1. e Parte_1 Parte_2
e hanno agito per il risarcimento del danno morale subito Parte_1 Parte_2 iure proprio in conseguenza della morte di quali cugini della stessa. Persona_1
La domanda, veicolata nel giudizio n. 6464/2019, ha quindi ad oggetto unicamente il danno iure proprio affermato da tali soggetti.
3.1.1. Sul rapporto di parentela
7 L'assicurazione e la società proprietaria del veicolo, nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 6464/2019, hanno contestato la prova del rapporto di parentela effettivamente intercorrente tra gli attori e la defunta Persona_1
La censura è infondata.
Se da un lato gli attori non hanno offerto, in sede di citazione, prove idonee del rapporto di parentela, dall'altro lato, nelle note scritte per l'udienza ex art. 183 c.p.c., e dunque prima dello scadere delle preclusioni ex art. 183, comma 6, c.p.c., essi hanno prodotto un'autocertificazione ex DPR 445/2000 attestante il rapporto di parentela di quarto grado, quali figli di Persona_2
sorella di che a sua volta era madre di con ciò
[...] Parte_7 Persona_1 attestando la loro qualità di cugini della defunta.
Sul piano documentale anagrafico, gli attori hanno provato, mediante la produzione dei corrispondenti atti di nascita, unicamente il rapporto di parentela collaterale tra Persona_2
e in quanto figlie dei medesimi genitori, ma non anche il rapporto di
[...] Parte_7 filiazione rispettivamente tra gli attori e e tra e Persona_2 Parte_7 Per_1
[...]
La prova di tali segmenti è stata affidata all'autocertificazione ex DPR 445/2000.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “Colui che intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12- 2000
n. 445 non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i sui effetti nell'ambito dei rapporti con la
P. A. e nei relativi procedimenti amministrativi;
tuttavia il giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 14 della L. 18-6-2009 n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (così Cass. Civ., S.U., n. 12065/2014).
Traslando il principio di diritto, affermato nell'ambito della prova della qualità di erede, nell'ambito della prova del rapporto parentale funzionale al risarcimento del danno, va
8 osservato che nel caso di specie, se per un verso l'autocertificazione prodotta è specifica e puntuale nell'individuare gli attori e come figli di Parte_1 Parte_2 [...]
quest'ultima come sorella di e infine questa come madre di Persona_2 Parte_7 per altro verso la contestazione sollevata dall'assicurazione convenuta è del Persona_1 tutto generica, laddove la convenuta si è limitata a censurare l'insufficienza probatoria dell'autocertificazione ex DPR 445/2000, senza tuttavia neppure prendere in considerazione le circostanze di fatto ivi dedotte.
Deve quindi ritenersi sufficientemente provato, in ragione della documentazione prodotta e dell'assenza di una specifica contestazione della parte convenuta, il rapporto di parentela di quarto grado tra gli attori e la defunta Persona_1
3.1.2. Sul danno morale
Posto quindi il rapporto parentale sussistente tra gli attori e la defunta va Persona_1 osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.).” (così
Cass. Civ., n. 26140/2023).
Ciò posto, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia
“originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (così
Cass. Civ., n. 5769/2024).
9 Nel caso di specie, considerato che il rapporto parentale esistente tra gli attori e Persona_1 era di quarto grado, e come tale non assistito dalla suddetta presunzione iuris tantum, è necessario valutare le prove offerte dagli attori in ordine alla consistenza del rapporto con la cugina defunta.
Non rileva che gli attori non fossero conviventi con la defunta, atteso che il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta iure proprio ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (cfr. Cass. Civ., n. 18284/2021).
Occorre considerare che, secondo quanto emerso dagli atti, la defunta non aveva né coniuge né figli, i genitori erano premorti e l'unica congiunta più stretta era la sorella di cui Parte_6 si tratterà nel prosieguo, per cui, secondo l'allegazione attorea, il rapporto con i cugini era stato da sempre intenso.
L'istruttoria orale ha confermato tale allegazione.
I testimoni e sentiti all'udienza del Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
22/09/2021, hanno confermato che la defunta era stata testimone di nozze di Persona_1
e aveva assistito come baby-sitter i figli degli attori dopo la loro nascita. Parte_1
In particolare, la testimone ha riferito che la defunta Testimone_1 Persona_1 frequentava spesso gli attori, precisando come tali visite avvenivano “costantemente, il rapporto con i cugini è stato sempre molto intenso;
da quando ho avuto frequentazione con sapevo che lei aveva uno Per_1 stretto rapporto con i cugini. Io ho iniziato a frequentarla quando avevo 16 anni, e da quel momento fino a quando è morta il rapporto è stato sempre intenso. Conosco queste circostanze perché me le riferiva in Per_1 quanto era mia amica”, e aggiungendo che trascorreva molte festività insieme agli Persona_1 attori, oltre alle vacanze estive. La testimone ha poi aggiunto che gli attori avevano Tes_1 aiutato la defunta a trovare l'abitazione da acquistare, con ciò evidenziando una collaborazione anche sul piano materiale. Tale circostanza risulta confermata anche dalla testimone Tes_3 sentita alla medesima udienza.
[...]
La testimone ha poi riferito un'assidua frequentazione tra gli attori e la defunta, Testimone_2 affermando che “li vedevo spesso, ma non so se venivano tutti i giorni” e che “spesso mi diceva che andava dai suoi cugini, non so però se tutti i fine settimana”. La circostanza dell'assidua frequentazione risulta confermata anche dal testimone , il quale, sentito alla medesima udienza, Testimone_4
10 ha riferito che “li vedevo e conosco personalmente e Conoscevo anche Pt_1 Parte_2 Per_1 prima di assumerla, e so che si frequentava con i cugini anche prima, da giovani. Preciso che quando i cugini venivano al bar si fermavano per un caffè e per fare due chiacchiere. Lei lavorava al bar la mattina”.
Alla luce di tali circostanze, devono ritenersi adeguatamente provati elementi di fatto utili ad inferire l'esistenza, ai sensi dell'art. 2729 c.c., di un rapporto familiare effettivo e attuale tra gli attori e la defunta non limitato quindi al mero formale rapporto di parentela, e Persona_1 dunque di una conseguente sofferenza scaturita dal fatto illecito.
Per contro, non risulta adeguatamente dimostrata l'incidenza di tale sofferenza patita sul piano dinamico-relazionale. Gli attori, infatti, non hanno svolto specifiche allegazioni di come la morte della cugina avrebbe modificato la loro vita quotidiana, né hanno svolto sul punto pertinenti richieste istruttorie nel termine ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., essendosi limitati a dedurre aspetti, quali insonnia e stanchezza, o sensazione di “non sentirsi pronti” sul lavoro, che da un lato non possono essere rimessi alla prova testimoniale in quanto valutativi, e dall'altro lato attengono ad aspetti non esteriori, impattanti cioè sul fare areddituale della persona, bensì interiori, già considerati nell'ambito della sofferenza morale.
3.1.3. Liquidazione del danno
Sulla scorta di tali presupposti, è necessario procedere alla liquidazione del danno.
Sul punto occorre considerare il principio di diritto secondo cui il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. Civ., n. 10579/2021; nel medesimo senso, da ultimo, Cass. Civ., n.
6981/2025).
Posto che il rapporto di parentela intercorrente tra gli attori e la defunta è di quarto grado, va osservato che le tabelle milanesi pubblicate il 05/06/2024 non prevedono, nell'ambito della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, la categoria dei cugini, laddove le stesse tabelle danno atto che “Quanto alla liquidazione, il monitoraggio raccolto è insufficiente per elaborare una autonoma tabella per altri rapporti parentali diversi da quelli “tabellati”: ove il giudice riconosca
11 il diritto al risarcimento per parenti non “tabellati”, potrà valutare quale delle due tabelle sia più appropriata ai fini della liquidazione di danni da perdita di rapporti parentali diversi da quelli tabellati”5.
Conseguentemente, è necessario fare applicazione delle tabelle pubblicate dal Tribunale di
Roma, aggiornate da ultimo alla data del 14/03/2025, atteso che la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione (cfr. Cass. Civ., n. 8839/2025), laddove tali tabelle prevedono specificamente la categoria dei cugini, rilevante nel caso di specie.
Ciò posto, il punteggio spettante per il rapporto parentale di cugino è pari a 2 punti, mentre il punteggio per l'età della vittima (52 anni al momento del decesso) è pari a 2,5 punti. Gli attori avevano rispettivamente 53 anni ( e 49 anni ( al momento Parte_1 Parte_2 del decesso, per cui spettano rispettivamente 2,5 punti a e 3 punti a Parte_1 [...]
Parte_2
Nessuno dei due attori conviveva con la vittima, né può affermarsi che l'assidua frequentazione sia equiparabile alla convivenza, posto che la frequentazione costituisce un elemento necessario ai fini della prova di un rapporto parentale effettivo, e che dunque non può essere doppiamente valutato. Non spetta quindi alcun punteggio per la convivenza.
Parimenti non spettano i punteggi per l'assenza di altri familiari conviventi o per l'assenza di altri parenti fino al secondo grado, non avendo gli attori offerto alcuna prova in tal senso.
Le tabelle prevedono una riduzione fino a ½ del punteggio complessivo in ragione della non convivenza. Nel caso di specie, se da un lato è vero che gli attori non convivevano con la vittima, dall'altro lato è vero che le frequentazioni erano assidue e che, per quanto emerso dalle prove orali, i congiunti trascorrevano insieme festività e vacanze estive. Ne deriva che la riduzione per la non convivenza può essere applicata nei limiti del 25%, e dunque di ¼ rispetto al punteggio spettante a ciascuno degli attori.
A spettano quindi complessivamente 5,25 punti, mentre a Parte_1 Parte_2 spettano complessivamente 5,625 punti.
Considerato che
il punto base è pari a € 11.549,20, il risultato è pari a € 60.633,30 per ed € 64.964,25 per Parte_1 Parte_2
Tali importi devono essere ridotti del 50% in ragione del concorso di responsabilità attribuito alla defunta ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. Come infatti affermato dalla Persona_1 giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del 5 Cfr. pag. 90 delle Tabelle di Milano pubblicate il 05/06/2024 12 rapporto parentale, patito iure proprio dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica (cfr. Cass. Civ., n. 16413/2024).
Ne deriva che il risarcimento spettante a è pari a € 30.316,65, mentre quello Parte_1 spettante a è pari a € 32.482,13. Parte_2
Sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale non decorre rivalutazione, in quanto la liquidazione è avvenuta con valori attuali (cfr. Cass. Civ., n. 8940/2013).
Quanto agli interessi compensativi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio per cui il pregiudizio da ritardo deve essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 1712/1995): nel caso di specie gli attori non hanno allegato alcunché circa il rapporto tra la remuneratività media del denaro, o comunque dell'investimento prescelto, e il tasso di svalutazione, con conseguente carenza di prova anche solo presuntiva in ordine al danno da ritardo (cfr. Cass. Civ., n. 18564/2018). Non possono essere quindi riconosciuti gli interessi compensativi sull'importo del risarcimento.
Spettano quindi unicamente gli interessi legali sulle somme dalla pubblicazione della sentenza al saldo, dovuti al tasso ex art. 1284, comma 4, c.p.c., in quanto applicabile non solo alle obbligazioni di natura contrattuale ma anche a quelle derivanti da fatto illecito (cfr. Cass. Civ.,
n. 7677/2025). Tali interessi non possono essere calcolati a decorrere dalla data della domanda, come preteso da parte attrice, poiché, trattandosi di obbligazione di valore e non di valuta, la liquidazione della somma avviene al momento della decisione, a differenza dell'obbligazione di valuta in cui la somma è già liquida al momento della domanda.
3.2. e Parte_3 Parte_5 Parte_4
e hanno agito in qualità di eredi di Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_6 per il risarcimento del danno morale subito da questa, quale sorella di in Persona_1 conseguenza della morte della congiunta, mentre e hanno agito Parte_5 Parte_4 anche per il danno morale iure proprio patito in conseguenza della morte della zia.
13 La domanda, veicolata nel giudizio n. 2509/2020, ha ad oggetto sia il danno iure hereditario affermato da e sia quello iure proprio affermato da Parte_3 Parte_5 Parte_4
e Parte_5 Parte_4
La convenuta non ha tempestivamente contestato la qualità di eredi in capo Controparte_3 agli attori, formulando una tale contestazione solo in comparsa conclusionale.
Una tale contestazione deve ritenersi tardiva, atteso che, in base alla disciplina dell'art. 115
c.p.c., le eventuali richieste istruttorie relative alla qualità di erede, ove tempestivamente contestata, avrebbero potuto e dovuto essere avanzate al più tardi in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., visto che la titolarità del diritto costituisce un fatto costitutivo del diritto azionato e, ai sensi dell'art. 2697 c.c., va provata da chi agisce in giudizio.
Pertanto, se da un lato la prova della titolarità non può essere validamente fornita in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., destinata alle sole indicazioni di prova contraria, dall'altro lato l'attore, a fronte di un'eccezione di difetto di titolarità sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, o comunque successivamente allo scadere dei termini di preclusione, si troverebbe di fatto impossibilitato a fornire ritualmente la prova della titolarità. Di conseguenza, una contestazione tardiva, e dunque una violazione da parte del convenuto degli oneri difensivi imposti dagli artt. 115 e 167 c.p.c., avrebbe l'ulteriore effetto di precludere la difesa attorea, con una compressione tanto evidente quanto illegittima del diritto di difesa.
In conclusione, a fronte della mancata tempestiva contestazione del difetto di titolarità attiva in capo agli attori, la contestazione sollevata solo in comparsa conclusionale è tardiva, per cui deve ritenersi sussistente, in quanto implicitamente riconosciuta, la titolarità attiva del diritto in capo agli attori (cfr. Cass. Civ., n. 31402/2019).
3.2.1. Il danno subito da Parte_6
Quanto al risarcimento preteso dagli attori iure hereditario, con riferimento cioè al diritto maturato da va osservato che le parti convenute non hanno svolto alcuna Parte_6 contestazione né in ordine al rapporto di parentela collaterale tra e Parte_6 Per_1 né in ordine alla morte di
[...] Parte_6
Le contestazioni svolte dall'assicurazione in sede di comparsa conclusionale sono generiche, in quanto relative al valore probatorio dell'autocertificazione ex DPR 445/2000, di cui tuttavia si è detto sopra, e non hanno specifico riguardo al rapporto parentale tra e e Per_1 Parte_6 tra quest'ultima e gli attori del giudizio n. 2509/2020 RG.
14 Ciò posto, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra citata, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare
“successiva” (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) (cfr. Cass. Civ., n. 5769/2024).
Nel caso di specie, i convenuti non hanno offerto alcuna prova di rapporti negativi tra la vittima e la sorella per cui non può dirsi superata la presunzione iuris tantum di una Parte_6 sofferenza morale subita da quest'ultima.
Ciò posto, va osservato che, nel caso di specie, a seguito della morte di risulta Persona_1 provato un grave impatto nella vita quotidiana di che a seguito dell'evento ha Parte_6 sostanzialmente interrotto i rapporti sociali, ritirandosi in un profondo stato di solitudine. Il dato trova riscontro nelle prove orali acquisite all'udienza del 06/10/2021.
Il testimone ha infatti riferito che “Ho visto che non voleva più uscire, Testimone_5 Parte_6 ho chiamato il medico di base per curare la depressione, ma non c'è stato modo di portarla a fare dei controlli”, precisando che “ mi diceva che la mamma non le rispondeva. Io andavo a trovare e le Pt_5 Pt_6 Pt_6 preparavo da mangiare, visto che le abitavo vicino, e la invitavo a uscire, ma lei rifiutava sempre. Io ho visto
che non si alzava più dal letto, ma non ho visto personalmente se avesse piaghe da decubito, mi è stato Pt_6 riferito”.
Il dato risulta confermato dalle dichiarazioni di il quale ha riferito che Testimone_6
“Nell'ultima parte della vita si era completamente lasciata andare, era inappetente, non mangiava, si Pt_6 trascurava completamente, rifiutava di effettuare visite mediche nonostante sia che la suocera Pt_5 Tes_5 insistentemente cercavano di spronarla. Anche io cercavo di spronarla, ma lei continuava a vivere in
[...] uno stato di abbandono volontario”, precisando poi che “Nell'ultima fase aveva perso moltissimo Pt_6 peso, non aveva più cura della igiene personale e della casa, non aveva più cura dei figli e , e quindi Pt_5 Pt_4
doveva pensare a fare da mangiare, perché non lo faceva più, e non seguiva più nemmeno Pt_5 Pt_6 Pt_6 il nipote cioè il figlio di , in quanto non lo portava a scuola quando lavorava, né cucinava Per_3 Pt_5 Pt_5
15 più per lui”. Il testimone ha ulteriormente descritto la condizione esistenziale di Parte_6 affermando che “ricordo che a un certo punto non faceva nemmeno più entrare né la nonna in casa, Pt_5 rifiutava di aprire la porta, non rispondeva al telefono. La stessa cosa la faceva con i familiari e con gli amici.
Lo so perché ero presente quando , non riuscendo più a contattare la madre direttamente, telefonava ad Pt_5 amici o a parenti per cercare di contattarla. Nell'ultima parte della vita viveva semi stesa o seduta sul divano, e aveva perso molto tono muscolare. Non raggiungeva più nemmeno il bagno. All'inizio del 2019 fino all'estate faceva sempre avanti e indietro dal letto al divano. Poi dopo l'estate non si muoveva più dal divano”.
Poiché non è stata proposta una specifica domanda risarcitoria fondata sul danno alla salute, le circostanze riferite dai testimoni devono essere apprezzate ai soli fini del danno da perdita del rapporto parentale, e in particolare sotto il profilo del pregiudizio dinamico-relazionale, quale aspetto che, a fronte di un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, può incidere sulla personalizzazione del risarcimento (cfr. Cass. Civ., n. 26140/2023), che nella specie deve essere senza dubbio riconosciuta, atteso l'effettivo sconvolgimento dell'esistenza di determinato dalla morte improvvisa della sorella a seguito del sinistro stradale. Parte_6
3.2.2. Il danno subito da e Parte_5 Parte_4
Quanto alla posizione di e figli di gli attori hanno Parte_5 Parte_4 Parte_6 allegato un danno iure proprio in ragione della sofferenza per la perdita della zia Persona_1 che rivestiva un ruolo determinante nella cerchia affettiva familiare, avendoli assistiti sin dall'infanzia e nei momenti più importanti della vita, nonché in ragione dello sconvolgimento dell'esistenza verificatosi, a seguito della morte, anche a causa dell'isolamento in cui si era posta la loro madre Parte_6
La domanda è fondata.
In primo luogo, i convenuti non hanno sollevato alcuna specifica contestazione avverso le circostanze di fatto allegate dagli attori con riferimento allo stretto rapporto tra i nipoti e la zia, con particolare riferimento all'assistenza prestata dalla defunta ad in occasione Parte_5 della nascita del figlio.
In secondo luogo, tale effettivo e stretto rapporto risulta documentato sia dalle fotografie prodotte da parte attrice nel termine ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., che coprono un arco temporale sostanzialmente coincidente con l'infanzia e l'adolescenza, sia dal ruolo rivestito da nell'ambito delle cerimonie religiose che hanno interessato gli attori, laddove la Persona_1 vittima risulta madrina di battesimo sia di sia di figlio di Parte_4 Persona_4 [...]
Del resto, l'effettività del rapporto tra zia e nipoti trova una indiretta conferma nello Pt_5
16 stretto rapporto esistente tra la vittima e la propria sorella madre degli attori, di Parte_6 cui si è detto sopra.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi sussistente un danno morale subito iure proprio dagli attori, in conseguenza del rapporto familiare personale intercorrente con la defunta zia.
Appare poi sussistere, oltre alla già descritta sofferenza soggettiva, anche un effettivo impatto della morte sul piano dinamico-relazionale degli attori, atteso che, per quanto emerso dalla prova testimoniale, sopra citata, a seguito della morte di la loro madre Persona_1 Pt_6 si è ritirata in uno stato di isolamento anche rispetto ai propri figli, che hanno quindi
[...] inevitabilmente subito in via riflessa un peggioramento della vita quotidiana.
Infatti, secondo quanto dichiarato dal testimone “Nell'ultima fase Testimone_6 Pt_6 aveva perso moltissimo peso, non aveva più cura della igiene personale e della casa, non aveva più cura dei figli
e , e quindi doveva pensare a fare da mangiare, perché non lo faceva più, e Pt_5 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_6 non seguiva più nemmeno il nipote cioè il figlio di , in quanto non lo portava a scuola quando Per_3 Pt_5
lavorava, né cucinava più per lui”. Pt_5
Deve quindi essere accolta la domanda di risarcimento del danno iure proprio avanzata da e Pt_5
Parte_4
3.2.3. Liquidazione del danno
Ciò posto in ordine all'accertamento del danno, occorre procedere alla relativa liquidazione.
Essendo state applicate le tabelle romane alla liquidazione in favore di e Pt_1 [...]
analogo criterio va seguito in questa sede, anche considerando che le tabelle milanesi Parte_2 non prevedono, nell'ambito del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la categoria familiare degli zii, rilevante nel caso di specie rispetto a e Pt_5 Parte_4
3.2.3.1. Parte_6
Quanto a spettano 7 punti in ragione del legame parentale (sorella), 2,5 punti per Parte_6
l'età della vittima (52 anni al momento del sinistro) e ulteriori 3 punti per l'età del congiunto (49 anni al momento del sinistro.
Non spettano ulteriori punti, non essendo dimostrata la convivenza tra e Parte_6 ed essendo pacifica la convivenza tra e i suoi figli, quali parenti Persona_1 Parte_6 fino al secondo grado.
Quanto alla riduzione per difetto di convivenza, prevista dalle tabelle romane fino al massimo di ½, essa può ritenersi applicabile nella misura del 15%, atteso che, se da un lato ciascuna delle due sorelle aveva una propria abitazione, dall'altro lato la frequentazione risulta assidua, come
17 risulta documentato sia dalle fotografie prodotte nel termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., sia soprattutto dai numerosi contatti telefonici intrattenuti dalle due sorelle e documentati sub doc.
38 di parte attrice.
Va inoltre riconosciuta la personalizzazione del danno che, nell'ambito della misura massima del 30%, va riconosciuta nell'entità del 20%, considerando da un lato la gravità delle conseguenze della morte sul piano dinamico-relazionale, concretizzatesi nel totale isolamento di ma dall'altro lato il fatto che, come riferito dai testimoni, tale isolamento si è Parte_6 verificato unicamente nell'ultima parte della vita di e dunque ha avuto una Parte_6 durata non particolarmente prolungata nel tempo.
Pertanto, il punteggio su cui operare il calcolo è pari a 12,75, quale sommatoria dei punteggi
(7+2,5+3) meno la diminuzione per non convivenza (15%) più l'aumento per la personalizzazione (20%). Moltiplicando tale punteggio per il valore del punto base (€
11.549,20), il risultato è pari a € 147.252,30: su tale somma va operata la riduzione del 50% derivante dal concorso ex art. 2054 c.c., dovendo poi considerarsi la già intervenuta liquidazione dell'acconto di € 35.000,00 da parte dell'assicurazione. Conseguentemente, il risarcimento residuo spettante agli eredi di è complessivamente pari a € 38.626,15. Parte_6
Tale risarcimento, ai sensi degli artt. 581 e 566 c.c., va liquidato pro quota in favore di ciascuno degli eredi nella misura di 1/3 per ciascuno degli eredi, che ha quindi diritto al risarcimento di €
12.875,38.
Al pari di quanto detto sopra, poiché la somma è stata liquidata con valori attuali, non è dovuta rivalutazione, mentre non essendo stata offerta prova del danno da ritardo non sono dovuti gli interessi compensativi, ma unicamente gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, da calcolare al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c., per le ragioni sopra esposte.
3.2.3.2. e Pt_5 Parte_4
Quanto a e nipoti della defunta, spettano 6 punti in ragione del legame Pt_5 Parte_4 parentale (zia), 2,5 punti per l'età della vittima (52 anni al momento del sinistro) e, rispettivamente, 4,5 punti per l'età di (14 anni al momento del sinistro) e 4 punti Parte_4 per l'età di (22 anni al momento del sinistro). Non spettano ulteriori punti, non Parte_5 essendo dimostrata la convivenza tra gli attori e ed essendo al contrario pacifica Persona_1 la convivenza degli attori con la propria madre Parte_6
Quanto alla riduzione per difetto di convivenza, prevista dalle tabelle romane fino al massimo di ½, essa può ritenersi applicabile nella misura del 25%, considerato da un lato la residenza
18 presso abitazioni diverse, ma dall'altro lato l'esistenza di assidue frequentazioni tra la zia e i nipoti, come documentato dal compendio fotografico prodotto.
Va inoltre riconosciuta, per le ragioni dette sopra, la personalizzazione del danno che, nell'ambito della misura massima del 30%, non può essere riconosciuta nella stessa misura individuata per considerato che le conseguenze sul piano dinamico-relazionale Parte_6 hanno avuto carattere riflesso dal pregiudizio esistenziale vissuto dalla madre degli attori.
Sono inammissibili le nuove allegazioni in fatto concernenti le difficoltà esistenziali di
[...]
e contenute nella comparsa conclusionale, poiché esse attengono al Pt_5 Parte_4 pregiudizio subito e, dunque, ai fatti costitutivi della domanda, per cui avrebbero dovuto essere ritualmente avanzate in sede di citazione. Per la medesima ragione, tali circostanze di fatto, non ritualmente allegate, non possono essere collateralmente introdotte in guisa di capitoli di prova nel termine ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., che presuppone la già intervenuta formazione del thema decidendum e delle circostanze di fatto al riguardo rilevanti.
Va quindi attribuita una personalizzazione del danno per l'aspetto dinamico-relazionale nella misura del 10%.
Per quanto riguarda il punteggio su cui operare il calcolo è pari a 10,313, quale Parte_5 sommatoria dei punteggi (6+2,5+4) meno la diminuzione per non convivenza (25%) più
l'aumento per la personalizzazione (10%). Moltiplicando tale punteggio per il valore del punto base (€ 11.549,20), sul risultato va operata la riduzione del 50% derivante dal concorso ex art. 2054 c.c., con un risultato finale di € 59.553,45.
Per quanto riguarda il punteggio su cui operare il calcolo è pari a 10,725, quale Parte_4 sommatoria dei punteggi (6+2,5+4,5) meno la diminuzione per non convivenza (25%) più
l'aumento per la personalizzazione (10%). Moltiplicando tale punteggio per il valore del punto base (€ 11.549,20), sul risultato va operata la riduzione del 50% derivante dal concorso ex art. 2054 c.c., con un risultato finale di € 61.932,59.
Al pari di quanto detto sopra, poiché la somma è stata liquidata con valori attuali, non è dovuta rivalutazione, mentre non essendo stata offerta prova del danno da ritardo non sono dovuti gli interessi compensativi, ma unicamente gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3.3. Sulla domanda di manleva
Il convenuto , costituendosi in ciascuno dei giudizi riuniti, ha proposto Controparte_1 domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di chiedendo Controparte_3
19 di essere tenuto indenne dall'eventuale condanna in favore degli attori, con condanna dell'assicurazione a pagare direttamente il risarcimento in favore degli attori, oltre alla refusione delle spese di lite.
invece, costituendosi in ciascuno dei giudizi riuniti, ha proposto domanda Controparte_2 riconvenzionale trasversale nei confronti di chiedendo di essere Controparte_3 tenuta indenne dall'eventuale condanna in favore degli attori, senza tuttavia proporre una domanda di pagamento diretto.
L'assicurazione convenuta non ha svolto alcuna specifica contestazione avverso le domande di garanzia, limitando le contestazioni alla richiesta di refusione delle spese di lite da parte del
, che sarà esaminata oltre. CP
Quanto alla domanda trasversale proposta dal , va innanzitutto osservato che il CP conducente non proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro deve ritenersi anch'egli assicurato (cfr. Cass. Civ., n. 4756/2024), con conseguente applicabilità anche a questi della disposizione di cui all'art. 1917 c.c. Va poi osservato che la domanda proposta dal , a CP differenza di quella proposta da ha ad oggetto non tanto la condanna Controparte_2 dell'assicurazione a tenere indenne l'assicurato da quanto pagato in favore degli attori, quanto piuttosto la condanna diretta della compagnia assicurativa, con conseguente applicazione dell'art. 1917, comma 2, c.c., secondo cui “L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede”.
Pertanto, ferma la solidarietà ex art. 2055 c.c. nei confronti degli attori, Controparte_3 va condannata al pagamento diretto in favore degli attori, ai sensi dell'art. 1917, comma
[...]
2, c.c., di quanto dovuto da . Controparte_1
Va parimenti accolta la domanda di manleva formulata da laddove tuttavia, non Controparte_2 essendo stata chiesta la condanna diretta ex art. 1917, comma 2, c.c., Controparte_3 va condannata, ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c. a tenere indenne da
[...] Controparte_2 quanto da questa pagato agli attori in ragione della presente sentenza.
3.4. Conclusioni
In conclusione, nel giudizio n. 6464/2019 RG va accolta la domanda risarcitoria proposta da e con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al Pt_1 Parte_2 risarcimento di € 30.316,65 in favore di e di € 32.482,13 in favore di Parte_1 Pt_2
20 Sui predetti importi decorrono gli interessi legali al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. Parte_2 dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Per converso, in accoglimento della domanda di manleva proposta dai convenuti CP
e l'assicurazione va condannata al
[...] Controparte_2 Controparte_3 pagamento diretto in favore degli attori, ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., di quanto dovuto da in forza della presente sentenza, nonché, ai sensi dell'art. 1917, comma Controparte_1
1, c.c., a tenere indenne da quanto da questa pagato in ragione della presente Controparte_2 sentenza.
Nel giudizio n. 2509/2020 RG vanno accolte sia la domanda risarcitoria proposta dagli eredi di nonché quella proposta iure proprio da ed I convenuti vanno Parte_6 Pt_4 Parte_5 quindi condannati, in solido tra loro, al risarcimento di € 12.875,38 in favore di Parte_3 nonché di € 72.428,83 in favore di (dati dalla sommatoria di € 12.875,38 iure Parte_5 hereditario ed € 59.553,45 iure proprio), e infine di € 74.807,97 in favore di (dati Parte_4 dalla sommatoria di € 12.875,38 iure hereditario ed € 61.932,59 iure proprio).
Sui predetti importi decorrono gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Del pari, in accoglimento della domanda di manleva proposta dai convenuti CP
e l'assicurazione va condannata al
[...] Controparte_2 Controparte_3 pagamento diretto in favore degli attori, ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., di quanto dovuto da in forza della presente sentenza, nonché, ai sensi dell'art. 1917, comma Controparte_1
1, c.c., a tenere indenne da quanto da questa pagato in ragione della presente Controparte_2 sentenza.
3.5. Spese di lite
Quanto alle spese di lite, occorre innanzitutto considerare che, essendovi cause riunite, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione va separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata, mentre un compenso unico può essere liquidato solo per la fase successiva alla riunione (cfr. Cass. Civ., n. 13276/2018).
Quanto al rapporto tra gli attori rispettivamente del giudizio n. 6464/2019 RG (
[...]
e e del giudizio n. 2509/2020 RG ( Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
e e i convenuti, occorre considerare che nell'ambito dell'accertamento del Parte_4 danno è stato riscontrato un concorso della vittima ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., per cui sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante
21 all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per la compensazione delle spese di lite, che tuttavia può operare nei limiti della metà, essendo risultato comunque esistente il diritto degli attori al risarcimento del danno. Per le medesime ragioni, non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. invocati dagli attori nei confronti del . CP
Per la parte non compensata, le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa n. 6464/2019 RG è compreso nello scaglione da € 52.000,00 a €
260.000,00, tenuto conto della somma per la quale la domanda è stata accolta e del fatto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”. Segue l'applicazione dei corrispondenti parametri ex DM 55/2014, tenuto conto del fatto che le fasi di studio, introduttiva e una parte della istruttoria si sono tenute prima della riunione, mentre la seconda parte della fase istruttoria, coincidente con la CTU, e la fase decisionale si sono tenute dopo la riunione, con conseguente liquidazione di una parte della fase istruttoria nella fase ante riunione e della restante parte nella fase post riunione.
Del pari, il valore della causa n. 2509/2020 RG, alla luce delle somme concretamente liquidate,
è compreso nello scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00 di cui al DM 55/2014, tenuto conto che, anche in tal caso, le fasi di studio, introduttiva e una parte della istruttoria si sono tenute prima della riunione, mentre la seconda parte della fase istruttoria, coincidente con la CTU, e la fase decisionale si sono tenute dopo la riunione, con conseguente applicazione del medesimo criterio sopra esposto in relazione alla fase istruttoria anteriore e posteriore alla riunione.
Quanto al rapporto tra i convenuti e la compagnia assicurativa convenuta nella domanda riconvenzionale trasversale, occorre una premessa di carattere generale. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo,
c.c.. I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi.
22 In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b). I due crediti e quindi le due condanne, infatti, come già detto hanno fonti e presupposti diversi” (cfr. Cass. Civ., n. 4275/2024).
Quanto al convenuto , egli ha chiesto di condannare l'assicurazione “a pagare CP direttamente ai sig.ri e tutte le somme ad essi eventualmente liquidate dal Parte_1 Parte_2
Giudice”, nonché di “condannare in ogni caso la a rifondere al sig. Controparte_3 CP tutte le spese, funzioni, onorari oltre rimborso forfetario, IVA e C.I. che dovrà sostenere per resistere
[...] all'azione promossa dagli attori. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni, onorari e rimborso forfetario, oltre
IVA e C.I. come per legge.”6.
In tali conclusioni sono comprese tutte le tre tipologie di spese sopra descritte.
La richiesta di condanna dell'assicurazione a pagare “tutte le somme ad essi eventualmente liquidate” non può che ricomprendere, oltre al capitale, anche le spese di lite dovute agli attori, ossia le spese descritte al punto c) del principio di diritto sopra esposto, atteso che tale garanzia discende direttamente dal contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c. (cfr.
Cass. Civ., n. 4275/2024, cit.): l'assicurazione convenuta va quindi condannata, con lo stesso criterio utilizzato sopra rispetto al capitale, al pagamento diretto, ai sensi dell'art. 1917, comma
2, c.c., di quanto dovuto dal a titolo di spese legali in favore degli attori. CP
La richiesta di condanna al pagamento delle spese “che dovrà sostenere per resistere all'azione promossa dagli attori” ha ad oggetto le spese descritte sub b) del principio di diritto sopra affermato, ossia quelle relative al pagamento del proprio difensore al fine di contrastare l'iniziativa del terzo.
Rispetto a tali spese trova applicazione il principio di diritto secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma
3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, “sostenute”), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2,
c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato (cfr. Cass.
Civ., n. 21290/2022).
Nel caso di specie, il convenuto non ha offerto alcuna prova degli esborsi CP concretamente sostenuti a titolo di spese legali in ragione dell'azione esercitata dagli attori, per cui la domanda di refusione di tali esborsi non può essere accolta. Tale difetto di prova assorbe 6 Cfr. pag. 9 della comparsa di costituzione 23 le censure sollevate dall'assicurazione in comparsa conclusionale in ordine alla richiesta di refusione delle spese di resistenza.
Infine, la locuzione “In ogni caso con vittoria di spese, funzioni, onorari e rimborso forfetario, oltre IVA e
C.I. come per legge” deve ritenersi comprensiva delle spese di esercizio dell'azione di garanzia verso l'assicurazione, descritte al punto a) del principio sopra esposto, che dunque devono essere liquidate in quanto discendenti dalla soccombenza ex art. 91 c.p.c. dell'assicurazione nei confronti dell'assicurato.
A tale riguardo, il valore della causa, in ciascuna delle controversie riunite, è il medesimo indicato sopra, rispetto al quale va però considerata la scarsa complessità dello specifico rapporto processuale, stante l'assenza di contestazioni in ordine al rapporto assicurativo, con conseguente applicazione dei parametri minimi.
Quanto alla convenuta ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c., questa ha chiesto Controparte_2
Co Con di “dichiarare tenuta a mantenere indenne ge. Pu. da quanto questa dovesse Controparte_5 essere condannata a pagare a titolo di risarcimento del danno e/o comunque a qualsiasi titolo e/o ragione in favore degli attori. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di lite oltre accessori come per legge”7.
In tale ultima locuzione devono ritenersi comprese le spese per l'esercizio dell'azione di garanzia, descritte sub a) del principio sopra esposto e derivanti dalla soccombenza dell'assicurazione ex art. 91 c.p.c.
Diversamente, nella richiesta di essere tenuta indenne da quanto pagato “a pagare a titolo di risarcimento del danno e/o comunque a qualsiasi titolo e/o ragione in favore degli attori” devono comprendersi anche le spese di soccombenza verso gli attori, descritte al punto c) del principio di diritto espresso da Cass. Civ., n. 4275/2024.
Non sono invece oggetto di specifica domanda le spese di resistenza per il pagamento del proprio legale, descritte al punto b) del principio di diritto, che pertanto non possono trovare liquidazione.
Poiché non ha chiesto il pagamento diretto ex art. 1917, comma 2, c.c. bensì la Controparte_2 condanna ad essere tenuta indenne, la relativa obbligazione trova titolo nell'art. 1917, comma 1,
c.c., al pari di quanto detto sopra in relazione al capitale.
Anche in tal caso, il valore della causa in ciascuna delle controversie riunite è il medesimo indicato sopra, rispetto al quale, parimenti, va considerata la scarsa complessità dello specifico 7 Cfr. pag. 17 della comparsa di risposta 24 rapporto processuale, stante l'assenza di contestazioni in ordine al rapporto assicurativo, con conseguente applicazione dei parametri minimi.
Essendo assistiti da diversi difensori, le spese di lite vanno liquidate separatamente per gli attori del giudizio n. 6464/2019 RG da un lato e per quelli del giudizio n. 2509/2020 RG dall'altro lato (cfr. Cass. Civ., n. 18256/2017).
Le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, in ragione dell'accertato concorso ex art. 2054 c.c. devono essere poste definitivamente a carico degli attori per metà e dei convenuti per la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- In relazione al giudizio n. 6464/2019 RG:
- AN , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al risarcimento in favore di di € 30.316,65, Parte_1 oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- AN , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al risarcimento in favore di di € 32.482,13, Parte_2 oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- AN , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di e Parte_1
che si liquidano, per la fase anteriore alla riunione, già Parte_2 dimidiate della quota compensata, in complessivi € 3.507,50, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 786,00 per contributo unificato e bollo;
- AN ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., al Controparte_3
pagamento diretto in favore di e delle somme Parte_1 Parte_2 dovute da in forza della presente sentenza;
Controparte_1
- AN ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c., a Controparte_3
tenere indenne da quanto da questa pagato in favore di Controparte_2 [...]
e in forza della presente sentenza;
Parte_1 Parte_2
25 - AN al pagamento delle spese di lite in Controparte_3
favore di , che si liquidano, per la fase anteriore alla riunione, Controparte_1 in complessivi € 3.507,50, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- AN al pagamento delle spese di lite in Controparte_3 favore di che si liquidano, per la fase anteriore alla riunione, in Controparte_2 complessivi € 3.507,50, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- In relazione al giudizio n. 2509/2020 RG:
- AN , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al risarcimento in favore di di € 12.875,38, oltre Parte_3 interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- AN , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al risarcimento in favore di di € 72.428,83, oltre Parte_5 interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- AN , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al risarcimento in favore di di € 74.807,97, oltre Parte_4 interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- AN , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3
e che si liquidano, per le fasi anteriori alla riunione, Parte_5 Parte_4 già dimidiate della quota compensata, in complessivi € 3.507,50, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 1.713,00 per contributo unificato e bollo;
- AN ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., al Controparte_3
pagamento diretto in favore di e Parte_3 Parte_5 Parte_4 delle somme dovute da in forza della presente sentenza;
Controparte_1
26 - AN ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c., a Controparte_3
tenere indenne da quanto da questa pagato in favore di Controparte_2 Pt_3
e in forza della presente sentenza;
[...] Parte_5 Parte_4
- AN al pagamento delle spese di lite in Controparte_3
favore di , che si liquidano, per le fasi anteriori alla riunione, Controparte_1 in complessivi € 3.507,50, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- AN al pagamento delle spese di lite in Controparte_3 favore di che si liquidano, per le fasi anteriori alla riunione, in Controparte_2 complessivi € 3.507,50, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- In relazione ai giudizi riuniti:
- AN , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di e Parte_1
che si liquidano, per le fasi successive alla riunione, già Parte_2 dimidiate della quota compensata, in complessivi € 3.544,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- AN , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3
e che si liquidano, per le fasi successive alla Parte_5 Parte_4 riunione, già dimidiate della quota compensata, in complessivi € 3.544,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- AN ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., al Controparte_3 pagamento diretto in favore degli attori della somma dovuta da CP
in forza della presente sentenza;
[...]
- AN ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c., a Controparte_3
tenere indenne da quanto da questa pagato in favore degli attori Controparte_2 in ragione della presente sentenza;
- AN al pagamento delle spese di lite in Controparte_3
favore di , che si liquidano, per le fasi successive alla riunione, Controparte_1 in complessivi € 3.544,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
27 - AN al pagamento delle spese di lite in Controparte_3
favore di che si liquidano, per le fasi successive alla riunione, in Controparte_2 complessivi € 3.544,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli attori per metà e dei convenuti per la restante metà.
Perugia, 06/06/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. doc. 4 di parte attrice 4 Cfr. pag. 31 delle risposte del CTU alle osservazioni prodotte come allegato 2 6