Sentenza 15 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 15/11/2023, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/11/2023
N. 03434/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2018, proposto da DA IE, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Nicolosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Misterbianco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Maria Ollà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la declaratoria
della non debenza degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione in assenza di un maggiore carico urbanistico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Misterbianco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con il ricorso in epigrafe (notificato il 19 febbraio 2018 e depositato il 20 marzo 2018), parte ricorrente, DA LU, chiedeva a questo Tribunale amministrativo regionale di dichiarare che nessuna somma è dovuta da questi al Comune di Misterbianco a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione in dipendenza della concessione edilizia n. 5061 del 26 8luglio 2014 e della successiva variante in data 23 agosto 2016.
In data 26 luglio 2014, il Comune di Misterbianco rilasciava al ricorrente la concessione edificatoria n. 5061, per l’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio unifamiliare sito in via S. Nicolò 187/191; secondo il ricorrente, la nuova costruzione assentita conserverebbe le medesime caratteristiche costruttive dell’edificio preesistente (stesso numero di unità immobiliari, stessa destinazione d’uso, nessun aumento di volumetria.
L’odierno istante rappresentava di aver comunicato all’Ente che si sarebbe astenuto dal versamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, posto che tali somme non sarebbero dovute avuto riguardo alla natura e alla tipologia dell’edificio; tuttavia, l’Amministrazione comunale avanzava la richiesta di pagamento alla UNIPOLSAI, nella sua qualità di fideiussore, per il pagamento di quanto dovuto dal ricorrente; il ricorrente diffidava la società assicuratrice intimandole di astenersi da ogni pagamento. L’Ente locale non assumeva alcuna determinazione in ordine alla debenza delle somme richieste.
Secondo il deducente, il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo previsto a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e che, in caso di ristrutturazione edilizia, il pagamento degli oneri di urbanizzazione è dovuto solo nel caso in cui l’intervento abbia determinato un aumento del carico urbanistico.
Per il ricorrente, dalla semplice disamina della documentazione versata in atti, deve escludersi in modo inequivocabile che l’intervento edilizio abbia comportato un aumento del carico urbanistico: e, infatti, l’edificio risultante dalla ristrutturazione conserverebbe la stessa volumetria e la stessa destinazione d'uso dell'edificio precedente, non determinando, quindi, alcuna modifica dei parametri e del carico urbanistico.
In conclusione, secondo la prospettazione del DA, non sarebbero dovuti gli oneri di urbanizzazione e con riferimento al costo di costruzione, veniva richiamato il disposto dell'art. 17, terzo comma., lettera b, del D.P.R. n. 380/2001, a mente del quale “ il contributo non è dovuto… per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari" .
A sostegno delle proprie ragioni, veniva richiamato il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui, in caso di ristrutturazione edilizia, il pagamento degli oneri di urbanizzazione è dovuto solo nel caso in cui l'intervento abbia determinato un aumento del carico urbanistico.
Si costituiva in giudizio (con atto depositato il 12 aprile 2018) il Comune di Misterbianco che (con memoria del 6 ottobre 2023) rilevava che nel caso de quo si sarebbe trattato di un intervento di demolizione e ricostruzione globale di un nuovo edificio, che avrebbe comportato una totale trasformazione della realtà strutturale e della fruibilità dell’immobile, con la realizzazione di un organismo edilizio del tutto diverso da quello precedente e con aumento del carico urbanistico.
All’udienza del 9 novembre 2023, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
La questione circa la debenza degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione dello stesso immobile, senza variazione di volumetria e superficie, di sagoma o di destinazione d'uso, profilandosi dunque lo stesso carico urbanistico è stata affrontata più volte dalla giurisprudenza amministrativa la quale ha statuito che “non verificandosi una nuova e diversa attività di trasformazione del territorio, già oggetto della precedente edificazione, non sussistono i presupposti per l'imposizione degli oneri di urbanizzazione” . (cfr. T.A.R. Veneto – Venezia, Sez. II, 06/04/2006, n. 878).
In particolare, sul tema si richiama un precedente di questo T.A.R. Sicilia – Sezione distaccata di AT che, con la pronuncia n. 2249/2013 del 19 settembre 2013 ha statuito quanto segue:
“Il Collegio ritiene opportuno esaminare separatamente i presupposti per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.
Con riferimento ai primi, la ricorrente ha rilevato l'assenza di un maggiore carico urbanistico a seguito della demolizione e ricostruzione dell’originario edificio avente destinazione in parte a cinema ed in parte a uffici.
Va ribadito sul tema che il contributo per oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2006, n. 2258; T.A.R. Sicilia AT, sez. I, 13 gennaio 2011, n. 485; T.A.R. Puglia Bari, sez. III - 10/2/2011 n. 243).
Il presupposto imponibile per il pagamento dei contributi di urbanizzazione va ravvisato nella domanda di una maggiore dotazione di servizi (rete viaria, fognature, ecc.) nell'area di riferimento, che sia indotta dalla destinazione d'uso concretamente impressa all'alloggio, di tal che l'entità degli oneri di urbanizzazione è in buona sostanza correlata alla variazione del carico urbanistico.
Nella fattispecie non affiorano elementi utili a comprovare che la nuova modalità di utilizzo dei locali sia stata accompagnata da un'alterazione del carico urbanistico, tenendo conto che l’intervento di cui si discute ha interessato un edificio avente in precedenza destinazione a cinema e uffici.
In ogni caso, ritiene il Collegio che in presenza di un insediamento già in possesso di analoghe caratteristiche funzionali, l'amministrazione, per poter legittimamente esigere il contributo per gli oneri di urbanizzazione, avrebbe dovuto dare contezza degli indici o, comunque, delle condizioni da cui si evinceva il maggior carico urbanistico addebitabile alla nuova destinazione (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV - 4/5/2009 n. 3604)”.
Dall’esame del progetto depositato agli atti del giudizio, si evince che non vi è stato alcun aumento del carico urbanistico né cambio di destinazione d’uso (sul tema della demolizione/ricostruzione senza cambiamento di destinazione d’uso si segnala tra tutte T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 06/03/2000, n. 59 secondo cui “In materia urbanistica, il contributo per oneri di urbanizzazione è definito dalla giurisprudenza un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae, cosicchè l'uso dà la giustificazione giuridica dell'"an debeatur", mentre le modalità dell'uso danno la ragione del "quantum". La causa giuridica della debenza del contributo va ricercata, quindi, anche nella utilità che la nuova costruzione trae dalle opere di urbanizzazione già esistenti, utilità che sta in stretta relazione con l'uso della costruzione e, pertanto, con la destinazione d'uso della stessa. Ne consegue che nel caso di demolizione e ricostruzione di un edificio (come nella specie) la cubatura preesistente va esentata dal contributo soltanto nella ipotesi in cui per essa non si sia verificato un cambiamento di destinazione d'uso incidente sulle spese di urbanizzazione e quindi urbanisticamente rilevante ”).
Deve, in conclusione ritenersi non dovuto l’importo richiesto dell’Ente a titolo di oneri di urbanizzazione.
Con riferimento al costo di costruzione, la conclusione cui perviene questo Decidente è identica, sebbene per ragioni differenti.
La giurisprudenza, sia amministrativa che tributaria, ha avuto modo di precisare che il contributo in questione ha natura tributaria: esso è, invero, dovuto in quanto l’attività di trasformazione del territorio è considerata dal legislatore manifestazione di “ricchezza” , cioè indice di capacità contributiva. Quindi, in linea di principio esso è dovuto per ogni attività di trasformazione edilizia, salve le esenzioni previste dalla legge (come è noto, in materia tributaria le esenzioni sono di stretta interpretazione).
Nel caso in esame, il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 17, terzo comma, lettera b), del D.P.R. n. 380/2001. La norma si riferisce espressamente agli “interventi di ristrutturazione di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari” . Ai sensi dell’art. 3, primo comma, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001 negli interventi di ristrutturazione edilizia “(…) sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche (…)” persino con aumento di volumetria, sempre se sia consentito dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.
Nel caso di specie, la volumetria non è stata incrementata, anzi sembra esservi stata una diminuzione (vedi progetto definitivo depositato agli atti).
Ne deriva che l’esenzione è applicabile, atteso che, come risulta dalla concessione edilizia n. 5061 del 28 luglio 2014, si tratta di demolizione e ricostruzione di un edificio unifamiliare.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio, ritenendo non dovuti gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione richiesti dall’Ente locale, accoglie il ricorso.
Il Collegio, in ragione della peculiarità della vicenda, ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Emanuele Caminiti, Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO