Versione
1 luglio 1940
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Versione
10 maggio 1984
10 maggio 1984
Art. 5.
In caso di cessazione completa dell'attivita' dell'azienda, ai dipendenti non sara' continuato il trattamento previsto all'art. 1.
In caso di fallimento del titolare, il diritto al trattamento predetto ha termine con la data di chiusura del fallimento.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
In caso di cessazione completa dell'attivita' dell'azienda, ai dipendenti non sara' continuato il trattamento previsto all'art. 1.
In caso di fallimento del titolare, il diritto al trattamento predetto ha termine con la data di chiusura del fallimento.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.