Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/04/2025, n. 8839
CASS
Ordinanza 3 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 20 novembre 2024. Le parti in causa hanno presentato richieste di risarcimento danni a seguito di un sinistro stradale che ha causato la morte di un congiunto. Gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, sostenendo che la somma ricevuta dalla compagnia assicurativa fosse insufficiente. La convenuta, invece, ha contestato la legittimità delle pretese risarcitorie, in particolare per quanto riguarda il diritto al risarcimento dei nipoti non conviventi.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo di impugnazione relativo al diritto dei nipoti al risarcimento, affermando che la convivenza non è un requisito indispensabile per riconoscere il danno non patrimoniale. Tuttavia, ha accolto il secondo motivo, stabilendo che la quantificazione del danno doveva avvenire secondo le tabelle vigenti al momento del pagamento del massimale da parte della compagnia assicurativa, non quelle in uso al momento della sentenza. La Corte ha quindi annullato la decisione impugnata in merito alla quantificazione del danno, rinviando alla Corte d'Appello per una nuova valutazione, tenendo conto delle somme già erogate e delle specifiche circostanze del caso.

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Massime2

La liquidazione delle spese relative al sub procedimento cautelare deve essere operata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, attraverso una riconsiderazione delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio.

In tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l'applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale applicando le tabelle a punti del Tribunale di Roma in uso alla data di emissione della sentenza, anziché quelle vigenti alla data, antecedente, del versamento spontaneo dell'intero massimale da parte della compagnia agli eredi della vittima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/04/2025, n. 8839
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8839
    Data del deposito : 3 aprile 2025

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