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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di conIGlio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista conIGliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 892 del ruolo generale delle cause dell'anno 2018
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Parte_1 CodiceFiscale_1
Attolini e Giuseppe Armando Attolini, elettivamente domiciliato in Lecce alla via Braccio Martello n. 36 presso lo studio in virtù di mandato in atti Pt_2
APPELLANTE
E
(c.f. , (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
) e (c.f. ), rappresentate e difese C.F._3 Controparte_3 CodiceFiscale_4
dagli avv. Cosimo Roma, Francesco Silvestre e Ferdinando Silvestre, elettivamente domiciliate in Lecce al viale Otranto n. 86 presso lo studio dell'avv. Paolo Parigi, in virtù di mandato in atti
APPELLATE
All'udienza del 18.10.2023, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni con memorie depositate entro il termine concesso, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente
1 richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti atti di precetto, il dott. e la IG.ra intimavano al Controparte_4 Controparte_1
figlio, dott. il pagamento, con il primo, della somma di € 6.628,30, di cui 328,30 per Parte_1
spese e compensi e, con il secondo, di € 20.536,54, oltre ad € 328,00 per compensi, sulla base dell'atto di donazione modale di azienda farmaceutica, per notar Braccio di Brindisi, del 16.09.2008 e delle relative scritture integrative, nei quali atti veniva stabilito, in favore del donante, dott. e della Controparte_4
IG.ra , un vitalizio di € 70.000,00 annui rivalutabili, commisurati alla durata della vita Controparte_1
del più longevo dei donanti, con diritto di accrescimento per il coniuge superstite, nella misura ridotta di
€ 55.000 annui, anch'essi rivalutabili;
veniva, altresì, imposto al donatario l'ulteriore onere di corrispondere alle due germane, IGnore e l'importo di € 275.000,00 per CP_3 Controparte_2
ciascuna, da versarsi con rate rivalutabili nell'arco di quattordici anni.
Con due rispettivi atti di citazione, il dott. proponeva opposizione avverso i predetti Parte_1
precetti, assumendo che, nel tempo, era venuto meno il loro credito da vitalizio, per effetto della applicazione del co. II dell'art. 793 c.c., a norma del quale il donatario è tenuto ad adempiere il modus entro i limiti di valore del bene donato, valore, a parere di esso opponente, di gran lunga superato dalle prestazioni modali sino a tal momento rese. Chiedeva, quindi, : "1)- in via preliminare ed immediata, sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo azionato;
2)- nel merito, dichiarare che l'opponente nulla più deve in forza di quest'ultimo, al
Dott. alla IGnora ed alle sorelle e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
avendo adempiuto le obbligazioni -oneri modali in esso contenuti oltre i limiti del valore attuale del bene donato;
...”
Il dott. e la IGnora si costituivano negli instaurati giudizi, Controparte_4 Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo “la infondatezza dell'unico mezzo di opposizione, giacchè le pattuizioni contenute nell'atto di donazione (doc. 1) evidenziavano la inequivoca volontà delle parti di non voler ancorare
l'onere modale al valore della cosa donata, ma, esclusivamente, "alla durata della vita del più longevo tra i due beneficiari
...", che era previsione che rendeva inapplicabile l'invocato art. 793, comma 2, cc., espressamente derogato;
- il valore della farmacia andava comunque cristallizzato al momento della donazione, restando irrilevanti ed ininfluenti eventuali mutamenti successivi, ..”
Successivamente, le due cause venivano riunite sotto quella iscritta al n. 143/2015 RG Tribunale di
Brindisi.
2 Con la sentenza n. 63/2018 del 10.01.2018, pubblicata il 15.01.2018, il Tribunale di Brindisi, dopo avere respinto le istanze istruttorie e l'ammissione di ctu, rigettava le opposizioni e condannava l'opponente alla refusione delle spese in favore degli opposti. Così motivava la decisione: “Premesso che l'atto di cui trattasi deve pacificamente qualificarsi quale donazione modale (tale qualificata nell'atto notarile-fonte dell'obbligazione e, negli atti di questo processo, da ambo le parti), occorre rilevare quanto già in altra sede rilevato, ossìa che la clausola di salvaguardia
(dell'onerato) di cui all'art. 793 c.c. ha riguardo al valore della cosa donata: secondo le stesse allegazioni dell'opponente, la farmacia valeva, all'epoca, circa € 3.500.000, e, secondo le stesse allegazioni dell'opponente, ad oggi sarebbero stati corrisposti solo poco più di € 1.500.000.
Per giurisprudenza univoca – dato che la legge fa riferimento specifico al valore della cosa donata - resta del tutto irrilevante la circostanza che il valore attuale dell'attività sia attualmente inferiore a quella dell'epoca della donazione, e ciò, principalmente, perché lo spirito della clausola di salvaguardia è quello di evitare che l'onerato possa esser tenuto – donationis causa - ad adempiere un'obbligazione di valore superiore al proprio incremento patrimoniale (venendo meno in tal modo la causa tipica della donazione).
Ciò detto, non può dubitarsi che il donatario abbia (effettivamente, e a suo tempo) conseguito l'incremento patrimoniale di cui all'atto di donazione, vantaggio pari alla somma (dichiarata dalle parti e non contestata in questo processo) di €
3.500.000: e infatti egli ben avrebbe potuto – cedendo l'esercizio - realizzare integralmente il valore dell'attività (ipotesi contemplata e disciplinata nell'atto di donazione) eliminando ogni rischio di deprezzamento nel tempo del donatum (rischio evidentissimo, e certamente tenuto presente dal donatario).”
Avverso detta sentenza, il dott. ha proposto appello, cui hanno resistito il dott. Parte_1 CP_4
e la IG.ra .
[...] Controparte_1
Nelle more decedeva il dott. e il giudizio veniva interrotto. Controparte_4
L'odierno appellante riassumeva il giudizio nei confronti della IG.ra , già costituita e degli eredi CP_1
del dott. Controparte_4
Si costituivano in giudizio le IG.re e . CP_3 Controparte_2
La corte ammetteva la c.t.u. “al fine di veder determinato il valore dell'azienda farmaceutica donata da CP_4
a con atto per notar Braccio del 16 Settembre 2008 (rep. n. 18.872 - racc. n. 7.146) riferito
[...] Parte_1
alla data di notifica dei precetti opposti, detratta l'eventuale diminuzione di valore del bene donato dipendente da deterioramento imputabile al donatario-onerato, nonché l'entità del modus adempiuto da alla medesima Parte_1
data”.
3 Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 18.10.2023, con note scritte, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello vengono trattati congiuntamente per la loro stretta connessione.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta “Errata interpretazione ed errata applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 793 c.c.” ; assume che “l'onerato non può e non deve essere impoverito dalla donazione”.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante di duole della “Corretta individuazione del momento temporale cui far riferimento per la comparazione dei valori del donatum e del modus: rilevanza degli eventi successivi alla donazione.”: assume che “il valore della cosa donata e quello dell'onere imposto devono essere valutati al tempo in cui l'onere deve essere eseguito”.
I motivi sono fondati.
L'art. 793 c.c. recita: “La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. …”
La Suprema Corte ha chiarito, con la sentenza n. 28857/2021, che “In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto liberalità della donazione;
stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un "modus" limitativo della liberalità ovvero, incidendo sulla causa del negozio, imprima ad esso il carattere di onerosità costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente
e correttamente motivata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione, in termini di donazione modale, attribuita dai giudici di merito ad un negozio, redatto da un notaio, avente ad oggetto la cessione del patrimonio immobiliare dalla madre al figlio e contemplante la previsione di prestazioni di assistenza morale e materiale in favore della prima, tenuto conto del "nomen iuris" utilizzato per il contratto, dell'indeterminatezza e genericità delle prestazioni assistenziali ivi previste, nonché del comportamento successivo della disponente, che non aveva mai chiesto l'adempimento dell'obbligazione assistenziale).”
Il comma 2° dell'art. 793 c.c., per evitare che l'adempimento dell'onere possa risolversi in un pregiudizio per il donatario, stabilisce che quest'ultimo è tenuto “entro i limiti del valore della cosa donata”. Sul punto la
Suprema Corte con la sentenza del 22 giugno 1994, n.5983, ha chiarito che “Al fine di stabilire se
4 l'adempimento dell'onere si risolva in un pregiudizio economico per il donatario, qualora sia egli stesso il destinatario dell'opera da compiere, occorre aver riguardo al risultato finale ottenibile con lo sfruttamento di tutte le potenziali caratteristiche del bene donato, piuttosto che al valore di questo al momento della donazione.” In altri termini, nel caso in cui sia il donatario stesso destinato a trarre vantaggio dagli effetti derivanti dall'adempimento dell'onere, per stabilire se tale adempimento superi il limite fissato dal comma 2° dell'art. 793 c.c. non bisogna far riferimento al valore della cosa donata al momento della donazione rispetto ai costi necessari per l'esatto adempimento, bensì è necessario correlare tali costi con l'arricchimento patrimoniale del donatario- beneficiato ad adempimento avvenuto.
E proprio per quanto concerne il rapporto tra il valore della donazione e il valore del modus, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che se il valore della donazione è inferiore a quello del modus, come si desume dall'art. 793, comma 2, c.c., la donazione comunque rimane un atto liberale, avendo l'ordinamento solo stabilito i limiti dell'obbligo cui è tenuto il donatario affinché non venga snaturata la causa donativa, perché altrimenti il contratto diventerebbe una causa di impoverimento (In tema di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, se tale peso non assume carattere di corrispettivo ma costituisce, invece una modalità del beneficio, ossia una mera limitazione del beneficio mediante riduzione del valore attribuito al destinatario della liberalità. Costituisce indagine di fatto, attinente all'interpretazione del negozio di donazione, stabilire se l'onere imposto dal donatario sia tale da porre in essere un modus oppure valga ad imprimere al negozio carattere di onerosità; e l'apprezzamento del giudice del merito circa il carattere modale della donazione è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato. La legge non commina la nullità della donazione cui sia apposto un onere modale che assorbisca o addirittura superi l'entità economica della cosa donata, né l'assoggetta alla disciplina giuridica dei contratti a titolo oneroso. Nel caso in cui l'onere modale si concreti in una prestazione vitalizia, come tale a carattere aleatorio, il donatario deve subire l'incidenza dell'alea, e sarà tenuto ad eseguire il modus con il solo limite dell'effettivo arricchimento conseguito (art. 793 c.c.). cass. n. 1668/1973).
Detta disposizione richiama la necessità di porre in raffronto l'ammontare dell'onere e l'ammontare della liberalità, ovvero di confrontare il costo dell'esecuzione della prestazione modale con l'entità dell'arricchimento. Per opinione unanime, la ratio della disposizione è quella di impedire che l'esecuzione dell'onere determini per il donatario un costo maggiore rispetto al valore della liberalità ricevuta e, dunque
,la comparazione dei valori dovrà essere riferita non già al momento della conclusione del contratto di donazione modale, ma all'atto dell'esecuzione del modo, nel senso che è a tale momento che dovrà essere
5 individuato e attualizzato, oltre alla spesa necessaria per l'adempimento dell'obbligazione modale, anche il valore dei beni donati.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 5983/1994, afferma che in caso di donazione gravata da un onere modale consistente nel compimento di un'opera di cui sia destinatario lo stesso donatario, per stabilire se l'adempimento dell'onere si risolva in un pregiudizio economico per il donatario, a causa della sua eccedenza sul valore della cosa donata, occorre avere riguardo al risultato finale conseguibile con lo sfruttamento di tutte le potenziali caratteristiche e funzionalità del bene donato e del suo incremento patrimoniale ad opera compiuta. In altra sede si osserva che se la donazione è gravata da un onere modale che si concreti in una prestazione vitalizia di assistenza in favore del donante, spetta a costui, se agisce per l'adempimento dell'onere, provare la misura complessiva della prestazione dovuta dal donatario, contenuta ai sensi dell'art. 793, 2° co., c.c. nei limiti del valore del bene donato, mentre il donatario può limitarsi a sostenere di avere già esattamente adempiuto l'onere, in quanto l'assistenza prestata superava il valore del bene ricevuto in donazione Cass., 26 giugno 2000, n. 865. Ciò si verifica quando, tra il momento della conclusione del contratto e il momento dell'adempimento dell'onere, si sia verificato il caso di una diminuzione di valore del bene donato o dei frutti che il bene produce.
Orbene, nella fattispecie il ctu rileva che “il capitale economico della di Brindisi determinato Parte_3
in base al metodo reddituale di durata definita all'epoca della valutazione è pari a circa di €. 1.830.000,00 (a fronte del valore di € 3.524.000,00 individuato al momento della donazione del 2008), con una differenza in diminuzione pari a €
1.694.000,00.” E individua, anche, le cause di questa contrazione del valore: “al fine di avere un quadro più generale non bisogna trascurare gli elementi emersi dall'analisi del comparto del settore delle Farmacie sul territorio italiano riportata al paragrafo 5 (aumento numero delle farmacie e riduzione del numero di abitanti per farmacia;
aumento dello spazio economico delle parafarmacie;
riduzione del fatturato e della redditività dei farmaci legati al SSN in uno con la contrazione dei loro prezzi;
maggiore incidenza del costo del lavoro e riduzione del reddito d'impresa)”.
Lo stesso ctu ha, poi calcolato l'entità del modus adempiuto dal dott. in favore dei genitori IGg.ri CP_4
e nonché delle sorelle e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
Si riporta la tabella riepilogativa redatta dal ctu nella perizia integrativa del 6 giugno 2023 a pag. 78:
- onere modale adempiuto dal donatario ad aprile 2023:
6 Valore nominale dei Valore dei versamenti al versamenti (€.) 22.12.2014 (€.)
Versamenti in favore dei
990.140,95 987.036,10 genitori
Versamenti in favore delle
590.318,22 585.169,70 germane
Totale 1.580.459,17 1.572.205,80
Riepilogando, dalla documentazione in atti, l'onere modale, adempiuto ad aprile 2023 dal dott. Parte_1
, è complessivamente pari a € 1.580.459,17, di cui € 990.140,95 nei confronti dei genitori
[...] CP_4
e e € 590.318,22 nei confronti delle germane e
[...] Controparte_1 Controparte_3 CP_2
.
[...]
In relazione, poi, al credito di € 700.000,00 vantato dal donatario dott. nei confronti del Parte_1
donante dott. si ribadisce che, nell'atto ricognitivo e dichiarativo del 16.9.2008, al Controparte_4
punto 2., le parti hanno dichiarato che “della ridetta somma di € 700.000,00 si è tenuto conto nella determinazione dell'ammontare della rendita convenuta tra le parti con l'atto di donazione … sicché il Dr. dichiara di Parte_1
non aver altro a pretendere dal Dr. e dai suoi aventi causa né per tale causale né ad altro titolo”, Controparte_4
mentre la dichiarazione del valore della farmacia è stata fatta al successivo punto 3.: è evidente che il suddetto importo non è stato considerato dalle parti come elemento da considerare per la valutazione della farmacia. Questa Corte, pertanto, ritiene che detto importo non debba essere calcolato.
Per quanto sopra argomentato, la corte ritiene che l'onere a carico del dott. debba essere Parte_1
contenuto nei limiti di valore del bene donato (€ 1.830.000,00), come individuato dal ctu, e le somme eventualmente versate in esubero debbano essere restituite all'appellante.
Di conseguenza, l'appello deve essere accolto nei termini di cui sopra e la sentenza riformata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Lecce n. 63/2018 del 10.01.2018, pubblicata il 15.01.2018, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata accerta e dichiara che il dott. è tenuto all'adempimento a suo Parte_1
7 carico dell'onere modale impostogli con l'atto di donazione per Notar Braccio di Brindisi del 16.09.2008
e relative appendici fino alla concorrenza di €
1.830,00 (valore del bene donato).
Condanna le appellanti alla restituzione di tutte le somme percepite in esubero rispetto al suddetto valore della farmacia.
Condanna le appellate al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate per il primo grado in € 5.800,00, (come da liquidazione del primo giudice)
e per il presente grado in complessivi €. 3.000,00 oltre, per entrambi i gradi, contributo unificato, i.v.a.,
c.a.p. e spese generali al 15% a termini di legge.
Pone a carico delle appellate le spese di ctu.
Lecce, 5.3.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di conIGlio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista conIGliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 892 del ruolo generale delle cause dell'anno 2018
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Parte_1 CodiceFiscale_1
Attolini e Giuseppe Armando Attolini, elettivamente domiciliato in Lecce alla via Braccio Martello n. 36 presso lo studio in virtù di mandato in atti Pt_2
APPELLANTE
E
(c.f. , (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
) e (c.f. ), rappresentate e difese C.F._3 Controparte_3 CodiceFiscale_4
dagli avv. Cosimo Roma, Francesco Silvestre e Ferdinando Silvestre, elettivamente domiciliate in Lecce al viale Otranto n. 86 presso lo studio dell'avv. Paolo Parigi, in virtù di mandato in atti
APPELLATE
All'udienza del 18.10.2023, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni con memorie depositate entro il termine concesso, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente
1 richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti atti di precetto, il dott. e la IG.ra intimavano al Controparte_4 Controparte_1
figlio, dott. il pagamento, con il primo, della somma di € 6.628,30, di cui 328,30 per Parte_1
spese e compensi e, con il secondo, di € 20.536,54, oltre ad € 328,00 per compensi, sulla base dell'atto di donazione modale di azienda farmaceutica, per notar Braccio di Brindisi, del 16.09.2008 e delle relative scritture integrative, nei quali atti veniva stabilito, in favore del donante, dott. e della Controparte_4
IG.ra , un vitalizio di € 70.000,00 annui rivalutabili, commisurati alla durata della vita Controparte_1
del più longevo dei donanti, con diritto di accrescimento per il coniuge superstite, nella misura ridotta di
€ 55.000 annui, anch'essi rivalutabili;
veniva, altresì, imposto al donatario l'ulteriore onere di corrispondere alle due germane, IGnore e l'importo di € 275.000,00 per CP_3 Controparte_2
ciascuna, da versarsi con rate rivalutabili nell'arco di quattordici anni.
Con due rispettivi atti di citazione, il dott. proponeva opposizione avverso i predetti Parte_1
precetti, assumendo che, nel tempo, era venuto meno il loro credito da vitalizio, per effetto della applicazione del co. II dell'art. 793 c.c., a norma del quale il donatario è tenuto ad adempiere il modus entro i limiti di valore del bene donato, valore, a parere di esso opponente, di gran lunga superato dalle prestazioni modali sino a tal momento rese. Chiedeva, quindi, : "1)- in via preliminare ed immediata, sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo azionato;
2)- nel merito, dichiarare che l'opponente nulla più deve in forza di quest'ultimo, al
Dott. alla IGnora ed alle sorelle e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
avendo adempiuto le obbligazioni -oneri modali in esso contenuti oltre i limiti del valore attuale del bene donato;
...”
Il dott. e la IGnora si costituivano negli instaurati giudizi, Controparte_4 Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo “la infondatezza dell'unico mezzo di opposizione, giacchè le pattuizioni contenute nell'atto di donazione (doc. 1) evidenziavano la inequivoca volontà delle parti di non voler ancorare
l'onere modale al valore della cosa donata, ma, esclusivamente, "alla durata della vita del più longevo tra i due beneficiari
...", che era previsione che rendeva inapplicabile l'invocato art. 793, comma 2, cc., espressamente derogato;
- il valore della farmacia andava comunque cristallizzato al momento della donazione, restando irrilevanti ed ininfluenti eventuali mutamenti successivi, ..”
Successivamente, le due cause venivano riunite sotto quella iscritta al n. 143/2015 RG Tribunale di
Brindisi.
2 Con la sentenza n. 63/2018 del 10.01.2018, pubblicata il 15.01.2018, il Tribunale di Brindisi, dopo avere respinto le istanze istruttorie e l'ammissione di ctu, rigettava le opposizioni e condannava l'opponente alla refusione delle spese in favore degli opposti. Così motivava la decisione: “Premesso che l'atto di cui trattasi deve pacificamente qualificarsi quale donazione modale (tale qualificata nell'atto notarile-fonte dell'obbligazione e, negli atti di questo processo, da ambo le parti), occorre rilevare quanto già in altra sede rilevato, ossìa che la clausola di salvaguardia
(dell'onerato) di cui all'art. 793 c.c. ha riguardo al valore della cosa donata: secondo le stesse allegazioni dell'opponente, la farmacia valeva, all'epoca, circa € 3.500.000, e, secondo le stesse allegazioni dell'opponente, ad oggi sarebbero stati corrisposti solo poco più di € 1.500.000.
Per giurisprudenza univoca – dato che la legge fa riferimento specifico al valore della cosa donata - resta del tutto irrilevante la circostanza che il valore attuale dell'attività sia attualmente inferiore a quella dell'epoca della donazione, e ciò, principalmente, perché lo spirito della clausola di salvaguardia è quello di evitare che l'onerato possa esser tenuto – donationis causa - ad adempiere un'obbligazione di valore superiore al proprio incremento patrimoniale (venendo meno in tal modo la causa tipica della donazione).
Ciò detto, non può dubitarsi che il donatario abbia (effettivamente, e a suo tempo) conseguito l'incremento patrimoniale di cui all'atto di donazione, vantaggio pari alla somma (dichiarata dalle parti e non contestata in questo processo) di €
3.500.000: e infatti egli ben avrebbe potuto – cedendo l'esercizio - realizzare integralmente il valore dell'attività (ipotesi contemplata e disciplinata nell'atto di donazione) eliminando ogni rischio di deprezzamento nel tempo del donatum (rischio evidentissimo, e certamente tenuto presente dal donatario).”
Avverso detta sentenza, il dott. ha proposto appello, cui hanno resistito il dott. Parte_1 CP_4
e la IG.ra .
[...] Controparte_1
Nelle more decedeva il dott. e il giudizio veniva interrotto. Controparte_4
L'odierno appellante riassumeva il giudizio nei confronti della IG.ra , già costituita e degli eredi CP_1
del dott. Controparte_4
Si costituivano in giudizio le IG.re e . CP_3 Controparte_2
La corte ammetteva la c.t.u. “al fine di veder determinato il valore dell'azienda farmaceutica donata da CP_4
a con atto per notar Braccio del 16 Settembre 2008 (rep. n. 18.872 - racc. n. 7.146) riferito
[...] Parte_1
alla data di notifica dei precetti opposti, detratta l'eventuale diminuzione di valore del bene donato dipendente da deterioramento imputabile al donatario-onerato, nonché l'entità del modus adempiuto da alla medesima Parte_1
data”.
3 Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 18.10.2023, con note scritte, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello vengono trattati congiuntamente per la loro stretta connessione.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta “Errata interpretazione ed errata applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 793 c.c.” ; assume che “l'onerato non può e non deve essere impoverito dalla donazione”.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante di duole della “Corretta individuazione del momento temporale cui far riferimento per la comparazione dei valori del donatum e del modus: rilevanza degli eventi successivi alla donazione.”: assume che “il valore della cosa donata e quello dell'onere imposto devono essere valutati al tempo in cui l'onere deve essere eseguito”.
I motivi sono fondati.
L'art. 793 c.c. recita: “La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. …”
La Suprema Corte ha chiarito, con la sentenza n. 28857/2021, che “In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto liberalità della donazione;
stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un "modus" limitativo della liberalità ovvero, incidendo sulla causa del negozio, imprima ad esso il carattere di onerosità costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente
e correttamente motivata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione, in termini di donazione modale, attribuita dai giudici di merito ad un negozio, redatto da un notaio, avente ad oggetto la cessione del patrimonio immobiliare dalla madre al figlio e contemplante la previsione di prestazioni di assistenza morale e materiale in favore della prima, tenuto conto del "nomen iuris" utilizzato per il contratto, dell'indeterminatezza e genericità delle prestazioni assistenziali ivi previste, nonché del comportamento successivo della disponente, che non aveva mai chiesto l'adempimento dell'obbligazione assistenziale).”
Il comma 2° dell'art. 793 c.c., per evitare che l'adempimento dell'onere possa risolversi in un pregiudizio per il donatario, stabilisce che quest'ultimo è tenuto “entro i limiti del valore della cosa donata”. Sul punto la
Suprema Corte con la sentenza del 22 giugno 1994, n.5983, ha chiarito che “Al fine di stabilire se
4 l'adempimento dell'onere si risolva in un pregiudizio economico per il donatario, qualora sia egli stesso il destinatario dell'opera da compiere, occorre aver riguardo al risultato finale ottenibile con lo sfruttamento di tutte le potenziali caratteristiche del bene donato, piuttosto che al valore di questo al momento della donazione.” In altri termini, nel caso in cui sia il donatario stesso destinato a trarre vantaggio dagli effetti derivanti dall'adempimento dell'onere, per stabilire se tale adempimento superi il limite fissato dal comma 2° dell'art. 793 c.c. non bisogna far riferimento al valore della cosa donata al momento della donazione rispetto ai costi necessari per l'esatto adempimento, bensì è necessario correlare tali costi con l'arricchimento patrimoniale del donatario- beneficiato ad adempimento avvenuto.
E proprio per quanto concerne il rapporto tra il valore della donazione e il valore del modus, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che se il valore della donazione è inferiore a quello del modus, come si desume dall'art. 793, comma 2, c.c., la donazione comunque rimane un atto liberale, avendo l'ordinamento solo stabilito i limiti dell'obbligo cui è tenuto il donatario affinché non venga snaturata la causa donativa, perché altrimenti il contratto diventerebbe una causa di impoverimento (In tema di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, se tale peso non assume carattere di corrispettivo ma costituisce, invece una modalità del beneficio, ossia una mera limitazione del beneficio mediante riduzione del valore attribuito al destinatario della liberalità. Costituisce indagine di fatto, attinente all'interpretazione del negozio di donazione, stabilire se l'onere imposto dal donatario sia tale da porre in essere un modus oppure valga ad imprimere al negozio carattere di onerosità; e l'apprezzamento del giudice del merito circa il carattere modale della donazione è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato. La legge non commina la nullità della donazione cui sia apposto un onere modale che assorbisca o addirittura superi l'entità economica della cosa donata, né l'assoggetta alla disciplina giuridica dei contratti a titolo oneroso. Nel caso in cui l'onere modale si concreti in una prestazione vitalizia, come tale a carattere aleatorio, il donatario deve subire l'incidenza dell'alea, e sarà tenuto ad eseguire il modus con il solo limite dell'effettivo arricchimento conseguito (art. 793 c.c.). cass. n. 1668/1973).
Detta disposizione richiama la necessità di porre in raffronto l'ammontare dell'onere e l'ammontare della liberalità, ovvero di confrontare il costo dell'esecuzione della prestazione modale con l'entità dell'arricchimento. Per opinione unanime, la ratio della disposizione è quella di impedire che l'esecuzione dell'onere determini per il donatario un costo maggiore rispetto al valore della liberalità ricevuta e, dunque
,la comparazione dei valori dovrà essere riferita non già al momento della conclusione del contratto di donazione modale, ma all'atto dell'esecuzione del modo, nel senso che è a tale momento che dovrà essere
5 individuato e attualizzato, oltre alla spesa necessaria per l'adempimento dell'obbligazione modale, anche il valore dei beni donati.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 5983/1994, afferma che in caso di donazione gravata da un onere modale consistente nel compimento di un'opera di cui sia destinatario lo stesso donatario, per stabilire se l'adempimento dell'onere si risolva in un pregiudizio economico per il donatario, a causa della sua eccedenza sul valore della cosa donata, occorre avere riguardo al risultato finale conseguibile con lo sfruttamento di tutte le potenziali caratteristiche e funzionalità del bene donato e del suo incremento patrimoniale ad opera compiuta. In altra sede si osserva che se la donazione è gravata da un onere modale che si concreti in una prestazione vitalizia di assistenza in favore del donante, spetta a costui, se agisce per l'adempimento dell'onere, provare la misura complessiva della prestazione dovuta dal donatario, contenuta ai sensi dell'art. 793, 2° co., c.c. nei limiti del valore del bene donato, mentre il donatario può limitarsi a sostenere di avere già esattamente adempiuto l'onere, in quanto l'assistenza prestata superava il valore del bene ricevuto in donazione Cass., 26 giugno 2000, n. 865. Ciò si verifica quando, tra il momento della conclusione del contratto e il momento dell'adempimento dell'onere, si sia verificato il caso di una diminuzione di valore del bene donato o dei frutti che il bene produce.
Orbene, nella fattispecie il ctu rileva che “il capitale economico della di Brindisi determinato Parte_3
in base al metodo reddituale di durata definita all'epoca della valutazione è pari a circa di €. 1.830.000,00 (a fronte del valore di € 3.524.000,00 individuato al momento della donazione del 2008), con una differenza in diminuzione pari a €
1.694.000,00.” E individua, anche, le cause di questa contrazione del valore: “al fine di avere un quadro più generale non bisogna trascurare gli elementi emersi dall'analisi del comparto del settore delle Farmacie sul territorio italiano riportata al paragrafo 5 (aumento numero delle farmacie e riduzione del numero di abitanti per farmacia;
aumento dello spazio economico delle parafarmacie;
riduzione del fatturato e della redditività dei farmaci legati al SSN in uno con la contrazione dei loro prezzi;
maggiore incidenza del costo del lavoro e riduzione del reddito d'impresa)”.
Lo stesso ctu ha, poi calcolato l'entità del modus adempiuto dal dott. in favore dei genitori IGg.ri CP_4
e nonché delle sorelle e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
Si riporta la tabella riepilogativa redatta dal ctu nella perizia integrativa del 6 giugno 2023 a pag. 78:
- onere modale adempiuto dal donatario ad aprile 2023:
6 Valore nominale dei Valore dei versamenti al versamenti (€.) 22.12.2014 (€.)
Versamenti in favore dei
990.140,95 987.036,10 genitori
Versamenti in favore delle
590.318,22 585.169,70 germane
Totale 1.580.459,17 1.572.205,80
Riepilogando, dalla documentazione in atti, l'onere modale, adempiuto ad aprile 2023 dal dott. Parte_1
, è complessivamente pari a € 1.580.459,17, di cui € 990.140,95 nei confronti dei genitori
[...] CP_4
e e € 590.318,22 nei confronti delle germane e
[...] Controparte_1 Controparte_3 CP_2
.
[...]
In relazione, poi, al credito di € 700.000,00 vantato dal donatario dott. nei confronti del Parte_1
donante dott. si ribadisce che, nell'atto ricognitivo e dichiarativo del 16.9.2008, al Controparte_4
punto 2., le parti hanno dichiarato che “della ridetta somma di € 700.000,00 si è tenuto conto nella determinazione dell'ammontare della rendita convenuta tra le parti con l'atto di donazione … sicché il Dr. dichiara di Parte_1
non aver altro a pretendere dal Dr. e dai suoi aventi causa né per tale causale né ad altro titolo”, Controparte_4
mentre la dichiarazione del valore della farmacia è stata fatta al successivo punto 3.: è evidente che il suddetto importo non è stato considerato dalle parti come elemento da considerare per la valutazione della farmacia. Questa Corte, pertanto, ritiene che detto importo non debba essere calcolato.
Per quanto sopra argomentato, la corte ritiene che l'onere a carico del dott. debba essere Parte_1
contenuto nei limiti di valore del bene donato (€ 1.830.000,00), come individuato dal ctu, e le somme eventualmente versate in esubero debbano essere restituite all'appellante.
Di conseguenza, l'appello deve essere accolto nei termini di cui sopra e la sentenza riformata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Lecce n. 63/2018 del 10.01.2018, pubblicata il 15.01.2018, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata accerta e dichiara che il dott. è tenuto all'adempimento a suo Parte_1
7 carico dell'onere modale impostogli con l'atto di donazione per Notar Braccio di Brindisi del 16.09.2008
e relative appendici fino alla concorrenza di €
1.830,00 (valore del bene donato).
Condanna le appellanti alla restituzione di tutte le somme percepite in esubero rispetto al suddetto valore della farmacia.
Condanna le appellate al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate per il primo grado in € 5.800,00, (come da liquidazione del primo giudice)
e per il presente grado in complessivi €. 3.000,00 oltre, per entrambi i gradi, contributo unificato, i.v.a.,
c.a.p. e spese generali al 15% a termini di legge.
Pone a carico delle appellate le spese di ctu.
Lecce, 5.3.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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