TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 762/2023 promossa da:
(C.F. , con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Porto Viro (RO), in persona del Presidente e Parte_2 Parte_3
, (C.F. ), residente in [...](Ro), con il patrocinio
[...] CodiceFiscale_1 dell'avv. Piero Gallimberti presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
C O N T R O
(CF. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura in Venezia;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte appellante chiede e conclude come da verbale di udienza del 15/01/2025;
Parte appellata chiede e conclude come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/09/2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'esito del giudizio di primo grado (n.8399/2022 R.G.) il Giudice di Pace di pronunciava CP_1 la sentenza n.53/2023, depositata il 14.02.2023, con cui respingeva l'opposizione innanzi a lui promossa dalla (nel prosieguo, solo ) Parte_1 Parte_1
e, per l'effetto, confermava la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione Fasc. n. 2017/5898 elevata dalla Area III del 17/10/2022), conseguente al verbale n. Controparte_2
2017020070/DDL del 20/11/2017, emesso ex art. 316-ter c.p. dall' di Controparte_3
Ferrara-Rovigo, con compensazione delle spese di lite.
Con verbale unico di accertamento e notificazione n.2017020070/DDL del 20.11.2017, l' CP_4 di Ferrara-Rovigo accertava, a carico di parte appellante, violazioni contributive, consistite nell'indebita fruizione dell'esonero contributivo previsto dalla legge n. 190/2014, nel periodo da settembre 2015 a marzo 2016, relativamente a due lavoratori e per l'effetto la condannava al pagamento di euro 6.665,16=.
Veniva conseguentemente contestato l'illecito amministrativo previsto dal secondo comma dell'art. 316-ter c.p. per ciascun mese nel quale tali benefici contributivi venivano indebitamente percepiti dalla Cooperativa Sociale.
La pronuncia era gravata d'appello innanzi all'intestato Tribunale da parte della
[...]
con domanda di totale riforma della sentenza impugnata. Parte_1
A riguardo, l'appellante proponeva, come unico motivo d'appello, l'erronea qualificazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'illecito di cui all'art. 316-ter c.p. come illecito di natura colposa, deducendo come, in realtà si tratti di illecito di natura esclusivamente dolosa;
in particolare, sostiene l'appellante che il fatto di cui al comma 2 dell'art. 316-ter c.p. differisce da quello di cui al comma 1, di natura dolosa, solo per l'entità dei contributi percepiti, con la conseguenza che, in mancanza di dolo, il giudice avrebbe dovuto dichiarare insussistente il fatto di reato e annullare il verbale n. 2017020070/DDL del 20/11/2017, dal quale è conseguita l'ordinanza ingiunzione opposta.
Per queste ragioni, parte appellante concludeva chiedendo la riforma totale della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione fasc.n.2017/5898 Dep. Area
III emessa in data 17.10.2022 dalla Prefettura – UTG di Rovigo, con condanna dell'Amministrazione resistente alle spese di lite.
* * *
Parte appellata si costituiva in giudizio con Controparte_1 comparsa di risposta depositata in data 13.09.2023, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato deduceva come l'art. 3 l. 689/1981 prevede che <nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa>>, e, dunque, poiché l'art. 316-ter, comma 2 c.p. costituisce un illecito amministrativo, la condotta integrante la fattispecie può essere sorretta sia dall'elemento del dolo, che della colpa.
* * *
Con decreto del 14.09.2023 il Giudice disponeva che l'udienza del 26.09.2023 si tenesse in modalità cartolare, assegnando conseguentemente il termine sino all'udienza per il deposito di note in sostituzione. Con note scritte depositate in data 22.09.2023, parte appellante contestava quanto dedotto da parte appellata nella propria comparsa di costituzione, insistendo per conclusioni formulate nell'atto di appello. Parte appellata non depositava note scritte in sostituzione dell'udienza e il Giudice, con ordinanza del 27.09.2023, fissava udienza di discussione per la data del 15.01.2025, alla quale il procuratore di parte appellante precisava le proprie conclusioni.
§ § §
1.
Ritiene il giudicante che l'appello proposto da non sia Parte_1 meritevole di accoglimento;
ne seguono il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
2.
In merito all'unico motivo di impugnazione, come noto, l'ascrizione delle violazioni amministrative, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, può avvenire, indifferentemente, a titolo di dolo o di colpa, mentre la buona fede costituisce causa esimente dalla sanzione, operante nel senso dell'esclusione dell'elemento soggettivo, ferma, peraltro, restando a carico del ricorrente l'incombenza dell'onere della prova dell'assenza di colpa: ciò in applicazione analogica dei principi operanti per le contravvenzioni penali, ricorrendo l'eadem ratio costituita dalla sostanziale coincidenza del criterio di imputazione soggettiva dell'illecito (Cass. n. 46671/04: <Nelle fattispecie contravvenzionali, la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto (commissivo od omissivo) e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto. La prova della sussistenza di un elemento positivo di tal genere, però, deve essere data dall'imputato, il quale ha anche
l'onere di dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata>>; Cass. n. 172/07:
<Nei reati contravvenzionali, la buona fede dell'agente tale da escludere l'elemento soggettivo non può essere determinata dalla mera non conoscenza della legge, bensì da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole>>; Cass. n. 49910/09:<La buona fede che esclude nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo ben può essere determinata da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole>>).
Trasponendo i citati principi all'ipotesi di specie, dunque, occorre verificare l'assolvimento, da parte dell'appellante, dell'onere probatorio della causa esimente;
onere che, tuttavia, non risulta assolto, per i motivi di seguito esposti, con conseguente necessità di confermare l'ascrivibilità della violazione anche sul piano soggettivo.
Infatti, non si può desumere la buona fede dalla circostanza allegata dall'appellante secondo cui la percezione dei benefici pubblici è divenuta indebita a seguito della decadenza ex art.1 comma
1175 della L.n.296/2006 (norma che subordina la fruizione dei benefici contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento di regolarità contributiva -D.U.R.C.), dal momento che il diniego di concessione del D.U.R.C. è conseguito al mancato versamento di contributi previdenziali obbligatori da parte della Parte_1
Tale circostanza non costituisce, invero, un fattore esterno, che ha determinato l'errore
(incolpevole) del soggetto dichiarante, quanto piuttosto una mancata (e colpevole) conoscenza della legge che disciplina la concessione degli esoneri contributivi in capo al datore di lavoro.
Ne consegue che, stante la natura anche colposa dell'illecito amministrativo accertato, e considerato che non vi è prova dell'esimente della buona fede, l'ordinanza ingiunzione fasc.n.2017/5898 Dep. Area III emessa in data 17.10.2022 dalla è legittima e va CP_2 confermata.
3.
Così pronunciato il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata, le spese di giudizio seguono la totale soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 con riferimento allo scaglione sino a € 5.200,00= e con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa/reietta, così provvede: - rigetta l'appello proposto da e e, Parte_1 Parte_3 per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di n. 59/2023 del 1/02/2023, CP_1 depositata il 14/02/2023
- condanna la alla rifusione in Parte_4 favore di parte appellata delle spese del presente grado giudizio che liquida in € 1.276,00= per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Rovigo, 16 gennaio 2025.
Si comunichi.
Il Giudice
Rossana Marcadella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 762/2023 promossa da:
(C.F. , con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Porto Viro (RO), in persona del Presidente e Parte_2 Parte_3
, (C.F. ), residente in [...](Ro), con il patrocinio
[...] CodiceFiscale_1 dell'avv. Piero Gallimberti presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
C O N T R O
(CF. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura in Venezia;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte appellante chiede e conclude come da verbale di udienza del 15/01/2025;
Parte appellata chiede e conclude come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/09/2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'esito del giudizio di primo grado (n.8399/2022 R.G.) il Giudice di Pace di pronunciava CP_1 la sentenza n.53/2023, depositata il 14.02.2023, con cui respingeva l'opposizione innanzi a lui promossa dalla (nel prosieguo, solo ) Parte_1 Parte_1
e, per l'effetto, confermava la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione Fasc. n. 2017/5898 elevata dalla Area III del 17/10/2022), conseguente al verbale n. Controparte_2
2017020070/DDL del 20/11/2017, emesso ex art. 316-ter c.p. dall' di Controparte_3
Ferrara-Rovigo, con compensazione delle spese di lite.
Con verbale unico di accertamento e notificazione n.2017020070/DDL del 20.11.2017, l' CP_4 di Ferrara-Rovigo accertava, a carico di parte appellante, violazioni contributive, consistite nell'indebita fruizione dell'esonero contributivo previsto dalla legge n. 190/2014, nel periodo da settembre 2015 a marzo 2016, relativamente a due lavoratori e per l'effetto la condannava al pagamento di euro 6.665,16=.
Veniva conseguentemente contestato l'illecito amministrativo previsto dal secondo comma dell'art. 316-ter c.p. per ciascun mese nel quale tali benefici contributivi venivano indebitamente percepiti dalla Cooperativa Sociale.
La pronuncia era gravata d'appello innanzi all'intestato Tribunale da parte della
[...]
con domanda di totale riforma della sentenza impugnata. Parte_1
A riguardo, l'appellante proponeva, come unico motivo d'appello, l'erronea qualificazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'illecito di cui all'art. 316-ter c.p. come illecito di natura colposa, deducendo come, in realtà si tratti di illecito di natura esclusivamente dolosa;
in particolare, sostiene l'appellante che il fatto di cui al comma 2 dell'art. 316-ter c.p. differisce da quello di cui al comma 1, di natura dolosa, solo per l'entità dei contributi percepiti, con la conseguenza che, in mancanza di dolo, il giudice avrebbe dovuto dichiarare insussistente il fatto di reato e annullare il verbale n. 2017020070/DDL del 20/11/2017, dal quale è conseguita l'ordinanza ingiunzione opposta.
Per queste ragioni, parte appellante concludeva chiedendo la riforma totale della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione fasc.n.2017/5898 Dep. Area
III emessa in data 17.10.2022 dalla Prefettura – UTG di Rovigo, con condanna dell'Amministrazione resistente alle spese di lite.
* * *
Parte appellata si costituiva in giudizio con Controparte_1 comparsa di risposta depositata in data 13.09.2023, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato deduceva come l'art. 3 l. 689/1981 prevede che <nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa>>, e, dunque, poiché l'art. 316-ter, comma 2 c.p. costituisce un illecito amministrativo, la condotta integrante la fattispecie può essere sorretta sia dall'elemento del dolo, che della colpa.
* * *
Con decreto del 14.09.2023 il Giudice disponeva che l'udienza del 26.09.2023 si tenesse in modalità cartolare, assegnando conseguentemente il termine sino all'udienza per il deposito di note in sostituzione. Con note scritte depositate in data 22.09.2023, parte appellante contestava quanto dedotto da parte appellata nella propria comparsa di costituzione, insistendo per conclusioni formulate nell'atto di appello. Parte appellata non depositava note scritte in sostituzione dell'udienza e il Giudice, con ordinanza del 27.09.2023, fissava udienza di discussione per la data del 15.01.2025, alla quale il procuratore di parte appellante precisava le proprie conclusioni.
§ § §
1.
Ritiene il giudicante che l'appello proposto da non sia Parte_1 meritevole di accoglimento;
ne seguono il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
2.
In merito all'unico motivo di impugnazione, come noto, l'ascrizione delle violazioni amministrative, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, può avvenire, indifferentemente, a titolo di dolo o di colpa, mentre la buona fede costituisce causa esimente dalla sanzione, operante nel senso dell'esclusione dell'elemento soggettivo, ferma, peraltro, restando a carico del ricorrente l'incombenza dell'onere della prova dell'assenza di colpa: ciò in applicazione analogica dei principi operanti per le contravvenzioni penali, ricorrendo l'eadem ratio costituita dalla sostanziale coincidenza del criterio di imputazione soggettiva dell'illecito (Cass. n. 46671/04: <Nelle fattispecie contravvenzionali, la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto (commissivo od omissivo) e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto. La prova della sussistenza di un elemento positivo di tal genere, però, deve essere data dall'imputato, il quale ha anche
l'onere di dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata>>; Cass. n. 172/07:
<Nei reati contravvenzionali, la buona fede dell'agente tale da escludere l'elemento soggettivo non può essere determinata dalla mera non conoscenza della legge, bensì da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole>>; Cass. n. 49910/09:<La buona fede che esclude nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo ben può essere determinata da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole>>).
Trasponendo i citati principi all'ipotesi di specie, dunque, occorre verificare l'assolvimento, da parte dell'appellante, dell'onere probatorio della causa esimente;
onere che, tuttavia, non risulta assolto, per i motivi di seguito esposti, con conseguente necessità di confermare l'ascrivibilità della violazione anche sul piano soggettivo.
Infatti, non si può desumere la buona fede dalla circostanza allegata dall'appellante secondo cui la percezione dei benefici pubblici è divenuta indebita a seguito della decadenza ex art.1 comma
1175 della L.n.296/2006 (norma che subordina la fruizione dei benefici contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento di regolarità contributiva -D.U.R.C.), dal momento che il diniego di concessione del D.U.R.C. è conseguito al mancato versamento di contributi previdenziali obbligatori da parte della Parte_1
Tale circostanza non costituisce, invero, un fattore esterno, che ha determinato l'errore
(incolpevole) del soggetto dichiarante, quanto piuttosto una mancata (e colpevole) conoscenza della legge che disciplina la concessione degli esoneri contributivi in capo al datore di lavoro.
Ne consegue che, stante la natura anche colposa dell'illecito amministrativo accertato, e considerato che non vi è prova dell'esimente della buona fede, l'ordinanza ingiunzione fasc.n.2017/5898 Dep. Area III emessa in data 17.10.2022 dalla è legittima e va CP_2 confermata.
3.
Così pronunciato il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata, le spese di giudizio seguono la totale soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 con riferimento allo scaglione sino a € 5.200,00= e con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa/reietta, così provvede: - rigetta l'appello proposto da e e, Parte_1 Parte_3 per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di n. 59/2023 del 1/02/2023, CP_1 depositata il 14/02/2023
- condanna la alla rifusione in Parte_4 favore di parte appellata delle spese del presente grado giudizio che liquida in € 1.276,00= per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Rovigo, 16 gennaio 2025.
Si comunichi.
Il Giudice
Rossana Marcadella