Sentenza 24 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/01/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00630/2025REG.PROV.COLL.
N. 07671/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7671 del 2022, proposto da MA MA, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo, sito in Roma, viale Parioli n. 180;
contro
Banca d’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Rita Ceci e Marco Di Pietropaolo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio (Sezione seconda), n. 6670 del 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Banca d’Italia;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Udito nell’udienza pubblica del 28 novembre 2024 l’avv. Marco Di Pietropaolo per la parte pubblica; nessuno presente per la parte appellante;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- La domanda di annullamento proposta con il ricorso di primo grado aveva ad oggetto l’esclusione e valutazione di non idoneità dell’appellante nell’ambito della procedura di reinquadramento nel segmento « Esperti dell'Area Manageriale/Alte professionalità » della Banca d’Italia e, in parte qua , il relativo bando. Più precisamente, il ricorrente impugnava:
- la valutazione resa dalla Sottocommissione C all’esito del colloquio per il reinquadramento svolto il 13 ottobre 2016, con la quale egli era stato ritenuto in possesso di un livello di conoscenze della lingua inglese inferiore a quello richiesto (Intermediate B1;
- il provvedimento prot. n. 1512445/16 del 20 dicembre 2016 con il quale il Direttore generale di Banca d’Italia, visti gli esiti dei colloqui, aveva determinato il reinquadramento nel segmento professionale di ES dell’Area Manageriale/Alte professionalità dei Coadiutori e Coadiutori principali partecipanti alla selezione in parola, tra i quali non figurava l’appellante;
- il bando del 27 maggio 2016 con cui la Banca d’Italia aveva indetto la procedura selettiva in argomento;
- la nota del 4 ottobre 2016 con cui era stata data informazione, sulla intranet aziendale, della nota illustrativa sulle modalità di svolgimento del colloquio di cui trattasi emanata dalla Commissione d’esame;
- la nota del 15 aprile 2016 con cui l’Istituto informava che, nella riunione del 30 marzo precedente, erano stati approvati gli accordi sottoscritti il 22 e il 29 marzo 2016 con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Banca d’Italia riguardo, tra l’altro, alla riforma del sistema degli inquadramenti.
1.2.- La sottocommissione preposta all’accertamento dei requisiti, aveva, infatti, concluso nel senso che l’appellante aveva « dimostrato di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese inferiore a quello richiesto (intermediate B1) », in quanto aveva « evidenziato difficoltà nel comprendere gli spunti proposti dalla Commissione », incorrendo « in rilevanti errori di grammatica ».
1.3.- In via di estrema sintesi la parte privata deduceva in prime cure che:
- sarebbe stata illegittima l’ammissione alla qualifica di ES , automaticamente e senza espletamento di alcuna procedura concorsuale, anche dei vincitori del concorso pubblico a 65 posti di Coadiutore bandito dalla Banca d’Italia il 9 novembre 2015. Ciò sul rilievo che coloro i quali al 27 maggio 2016 – data di indizione della procedura di cui trattasi – erano già in possesso della qualifica di Coadiutori o Coadiutori principali, per potere accedere alla nuova (e superiore) qualifica di ES sarebbero stati indebitamente sottoposti ad una procedura selettiva dalla quale invece sarebbero stati esonerati, nei fatti, i 65 Coadiutori assunti « dall’esterno » a seguito del concorso pubblico bandito nel 2015, con conseguente ‘disparità di trattamento’;
- la Commissione avrebbe stravolto le modalità di svolgimento del colloquio attribuendo un peso superiore ed un valore preselettivo e propedeutico alla valutazione del grado di conoscenza della lingua, sovvertendo i criteri di selezione convenuti con l’accordo sindacale del 22 marzo 2016 e cristallizzati nel bando di concorso, documenti dai quali si sarebbe desunto, in contrasto con le modalità di svolgimento del colloquio poi poste in essere dalla Commissione, come la parte essenziale della prova si focalizzasse sulle attività proprie dell’unità di appartenenza del candidato, coerentemente, sempre secondo il ricorrente, con una selezione finalizzata al reinquadramento di soggetti già dipendenti dell’Istituto ed in possesso di una professionalità già acclarata;
- la previsione di un colloquio in lingua inglese propedeutico al proseguimento della prova si sarebbe sostanziato in un requisito sproporzionato per la qualifica all’accesso alla quale la selezione era preordinata;
- quanto, più specificamente, alla prova: a) sarebbe mancata la fissazione di criteri predeterminati puntuali e pertinenti per la valutazione della prova di lingua che avrebbero dovuto precedere lo svolgimento della stessa; b) la valutazione della Commissione sarebbe stata generica.
1.4.- Il T.a.r. per il Lazio, sez. II- bis , con sentenza n. 6670 del 2022 rigettava il ricorso sulla base del seguente iter argomentativo:
a) nessuna disparità di trattamento si sarebbe verificata considerato che le due procedure sarebbero state indette sulla base di due distinte discipline transitorie del sistema di inquadramento del personale di Banca d’Italia. Gli accordi sindacali del 29 febbraio e 22 marzo 2016 avrebbero « previsto per il personale della c.d. carriera operativa – nel quale rientrava il ricorrente – di accedere alla nuova Area Manageriale e Alte Professionalità in virtù di una disciplina transitoria che consentisse – in tempi rapidi e fornendo, per quanto possibile, soddisfazione alle aspettative di progressione del personale già in servizio – il reinquadramento dei Coadiutori dalla carriera operativa al segmento di ES dell’Area Manageriale e Alte Professionalità all’esito di una procedura valutativa, senza un numero di posti prestabilito, e previo superamento di un colloquio teso a verificare l’attitudine all’espletamento dei compiti dell’Area in questione vertente sulle attività della Banca con riferimento alle attività del comparto di appartenenza ed avente anche lo scopo di verificare la conoscenza della lingua inglese a un livello pari almeno a intermediate B1 . Nello stesso arco temporale, la medesima disciplina transitoria ha previsto, per gli assunti a valere su graduatorie di concorsi a Coadiutore svolti nel 2016, l’inquadramento nel segmento professionale di ES, a meno che essi non avessero optano, all’atto dell’assunzione, per l’inquadramento nel grado di Coadiutore dell’Area Operativa.
In altre parole, entrambi i bacini in questione – quello dei cc.dd. “interni” a cui appartiene il ricorrente e quello dei cc.dd. “esterni”, vincitori del concorso a 65 posti di Coadiutore indetto il 9 novembre 2015 – hanno beneficiato di una disciplina transitoria che, al fine di consentire l’avvio in tempi quanto più rapidi possibili del nuovo sistema di inquadramento del personale, ha permesso l’accesso al segmento di ES dell’Area Manageriale Alte Professionalità in deroga ai canali di accesso sin lì applicati: gli “interni” a seguito di un colloquio valutativo, gli “esterni” in base all’opzione per la nuova qualifica »;
b) quanto alla prevalenza che sarebbe stata attribuita alla prova di lingua inglese nell’economia complessiva della valutazione, il T.a.r. evidenziava, tra l’altro, « il carattere comunque indispensabile per il superamento della prova, della conoscenza della lingua inglese nel grado richiesto e la ragionevolezza della scelta dell’Amministrazione di anticipare la verifica di tale requisito, per ragioni di efficienza ed economia procedimentale »;
c) sarebbero stati predeterminati i criteri di valutazione consistenti in: abilità di lettura e comprensione di un testo; comprensione del linguaggio parlato; espressione orale;
d) la valutazione di non idoneità avrebbe dato pienamente conto delle ragioni di inidoneità, in stretta corrispondenza ai criteri di valutazione prefissati dalla Commissione;
e) la verifica delle competenze linguistiche doveva avvenire in concreto nel corso del colloquio, essendo quella la sede in cui acclarare l’effettivo possesso del livello di conoscenza della lingua straniera richiesto per l’espressione di un giudizio di idoneità, non potendo in alcun modo rilevare certificazioni conseguite aliunde il cui possesso non era in alcun modo richiesto dal bando di indizione della procedura in argomento;
f) nessun conflitto di interessi sarebbe venuto in rilievo tra i componenti della commissione.
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la parte privata la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze involgenti l’omesso accertamento della disparità di trattamento all’interno del ruolo unico dei coadiutori, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., lo sviamento di potere. Sostiene sostanzialmente l’appellante che:
- avrebbe errato il T.a.r. ad escludere la disparità di trattamento rispetto ai vincitori del concorso esterno per Coadiutore bandito il 9 novembre 2015, i quali avevano potuto direttamente accedere alla qualifica superiore di ES, sul rilievo che il grado di Coadiutore in Banca d'Italia sarebbe unico, onde tutti coloro che vi appartengono – per assunzione dall’esterno o per promozione dall’interno – godrebbero degli stessi diritti e delle stesse prerogative;
- ai Coadiutori nominati in seguito al concorso del 2015 sarebbe stato stato consentito di accedere al grado di ES dell’Area Manageriale/Alte professionalità senza verifica della conoscenza della lingua inglese al livello minimo (Intermediate B1) richiesto invece ai Coadiutori interni, atteso che la suddetta procedura concorsuale non avrebbe contemplato simile requisito, e non avrebbe richiesto il superamento di un punteggio minimo nella prescritta prova di inglese;
- gran parte dei Coadiutori sottoposti alla selezione straordinaria di cui trattasi non proverrebbero dalla carriera interna, ma sarebbero stati assunti direttamente nel grado di Coadiutore in virtù del superamento di precedenti concorsi esterni: circostanza, questa, che dimostrerebbe come lo scopo precipuo dell’Amministrazione sarebbe stato quello di garantire introdurre un canale preferenziale riservato ai soli vincitori del concorso bandito il 9 novembre 2015.
3.- Si è costituita in giudizio Banca d’Italia la quale, con memoria, ha contrastato le pretese dell’appellante ed ha concluso per l’infondatezza dell’appello.
4.- All’udienza pubblica del 28 novembre 2024, presente il procuratore di Banca d’Italia, l’appello, su richiesta dello stesso, è stato trattenuto in decisione.
5.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, non è meritevole di accoglimento.
6.- La questione sostanziale, attorno alla quale è intessuto il ragionamento posto a base del gravame, è l’asserita disparità di trattamento, sul versante della previsione dell’accertamento di abilità linguistica cui è stato sottoposto l’appellante, tra il personale assunto attraverso il concorso del 2015 e il personale, quale il medesimo appellante, che ha invece partecipato alla c.d. procedura di reinquadramento prevista dalla disciplina transitoria interna.
6.1.- Come è noto, la disparità di trattamento muove dal principio di uguaglianza e di ragionevolezza, alla luce del quale la p.a. deve trattare in maniera uguale situazioni uguali e in maniera razionalmente diversa situazioni diverse, e se è vero che il giudizio di uguaglianza postula l’omogeneità delle situazioni messe a confronto, esso « non può essere invocato quando trattasi di situazioni intrinsecamente eterogenee » (Corte cost. n. 171 del 1982), o « quando si tratti di situazioni che, pure derivanti da basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi particolari » (Corte cost. n. 100 del 1976).
6.2.- E’ stato pure recentemente affermato che la disparità di trattamento « non costituisce vizio invocabile a fronte di una questione di interpretazione e corretta applicazione della legge » (Cons. Stato, Ad. plen., n. 1 del 2020).
7.1.- Ciò premesso, la procedura di reclutamento avviata e definita dall’Amministrazione con la selezione del 2015 più volte citata, non può utilmente porsi quale tertium comparationis della censurata disparità di trattamento, considerato che il caso di specie verte su una procedura di reinquadramento, con connotazioni diverse dal più articolato precedente concorso, voluta dalla disciplina interna a seguito di accordi sindacali nel quale l’accertamento delle abilità linguistiche costituiva – con scelta discrezionale dell’Amministrazione – elemento essenziale.
7.2.- Ha evidenziato, in memoria, la parte pubblica che « Nel caso […] dei dipendenti assunti a valere su graduatorie di concorsi pubblici a Coadiutore svolti nel 2016, sulla base della citata norma transitoria, l’inquadramento avviene sì nel grado di ES, ma solo per coloro che siano risultati vincitori della procedura selettiva del concorso pubblico, ben più complessa e articolata del colloquio per il reinquadramento. La procedura di concorso esterno prevede […]: un requisito minimo di accesso (laurea magistrale o specialistica con votazione minima di 105); un test preselettivo che concerne l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle materie previste per la prova scritta di cui ai programmi allegati al bando (ad es. politica monetaria, mercati e intermediari, legislazione europea su mercati e intermediari, legislazione bancaria e finanziaria, diritto privato, diritto amministrativo, contrasto del riciclaggio, diritto e regolazione dei contratti pubblici); una prova scritta consistente nello svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi d’esame e di una ulteriore prova in lingua inglese; e infine un colloquio sulle materie indicate nei programmi d’esame e una terza prova in lingua inglese, in forma di conversazione ».
7.3.- La dedotta e censurata disparità di trattamento è qui esclusa, in radice, non solo dalle diverse connotazioni delle due procedure ma anche dalla circostanza, in fatto incontestata, che anche il concorso precedente prevedeva, con modalità ivi stabilite, elementi di verifica della conoscenza della lingua inglese (art. 3 del relativo bando, doc. n. 10 produzione di parte ricorrente in primo grado).
7.4.- D’altronde, la diversa impostazione di reclutamento/evoluzione di carriera individuata dall’Amministrazione discende dalla peculiare disciplina regolamentare esistente a monte, estranea all’odierno giudizio, che ha riguardato sia il personale assunto per il tramite del concorso del 2015, sia quello destinatario della procedura di reinquadramento, entrambi accomunati da una evoluzione ordinamentale interna rispetto alla quale l’Amministrazione ha optato per l’espletamento di procedure con presupposti e modalità, anche operative, diverse, correttamente applicate nel prevedere, quanto al reinquadramento, l’accertamento dell’abilità linguistica.
7.5.- In tal senso è del tutto irrilevante la mancata distinzione ordinamentale, valorizzata dall’appellante, tra la figura del coadiutore assunto per il tramite di concorso pubblico aperto agli « esterni » e coadiutori provenienti dalla carriera interna, così come priva di concreta valenza sostanziale si mostra la circostanza dell’avvenuta spedizione delle lettere di assunzione nella qualifica di esperto inviate ai vincitori del concorso del 2015 anteriormente alla stipula degli accordi di reinquadramento, trattandosi di una differenza di pochi giorni, trascurabile, e compatibile con le dinamiche dell’Amministrazione la quale si è limitata a porre in essere formalità in vista del perfezionamento della disciplina transitoria.
8.- L’appello va, pertanto rigettato. Tale esito esonera, per evidenti ragioni di economia processuale, il Collegio dalla verifica della mancata contestazione dell’esito del colloquio sostenuto dall’appellante che pure astrattamente appare autonomo motivo di reiezione dell’appello.
9.- Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate avuto riguardo agli specifici profili della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Oreste MA Caputo, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO