Cass. civ., sez. III, ordinanza 21/11/2024, n. 30089
CASS
Ordinanza 21 novembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 19 settembre 2024, riguardante un incidente stradale avvenuto nel 2006. Le parti in causa sono D'AL UN, ricorrente, e la compagnia assicurativa SARA ASSICURAZIONI S.P.A., controricorrente. La ricorrente contestava la sentenza del Tribunale di Caltagirone, che aveva confermato la responsabilità del conducente del suo veicolo, GA, nel sinistro, mentre D'AL sosteneva che la controparte, Di BE, avesse violato il segnale di stop e fosse quindi responsabile. La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che il giudice di appello avesse erroneamente attribuito l'onere della prova alla ricorrente, violando le norme relative alla responsabilità nella circolazione stradale. La Corte ha sottolineato che il conducente deve considerare anche la possibilità di comportamenti imprudenti da parte di altri utenti della strada, e ha rinviato la causa al Tribunale per un nuovo esame, evidenziando l'importanza di valutare la prevedibilità della condotta del GA e la possibilità per Di BE di evitare l'incidente.

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Massime1

In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in relazione ad uno scontro tra un veicolo che eseguiva una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada a senso unico e altro veicolo che percorreva quest'ultima contromano, aveva ritenuto esente da colpa il conducente del primo veicolo senza accertare l'imprevedibilità della condotta di guida dell'altro).

Commentari3

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    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 5 dicembre 2024

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  • 2La necessità di prevedere i comportamenti altrui alla guida
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    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 novembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 21/11/2024, n. 30089
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30089
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo