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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 361 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2023
TRA
p. iva ), in persona dell'amministratore unico, Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Guarna Parte_2
Reclamante
(p. iva , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2
unico, , rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Bavetta Controparte_2
Reclamato
Conclusioni del reclamante:
dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della rimettendo gli atti Controparte_1
al Tribunale competente per i provvedimenti conseguenziali;
con condanna alle spese
Conclusioni del reclamato:
rigettare il reclamo avverso il decreto impugnato;
con vittoria di spese
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto reclamo ex art. 50 D.Lgs. n. 14/2019 avverso il decreto Parte_1
del Tribunale di Termini Imerese dei 19-24 luglio 2023 che ne ha respinto l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di debitrice dell'importo di € Controparte_1
176.490,26 recato da due assegni bancari, per difetto di ricorrenza del presupposto dell'insolvenza, “manifestamente insussistente” in quanto non emergente “alcuno
squilibrio patrimoniale dall'ultimo bilancio depositato nel 2021 (ove risulta un patrimonio
netto superiore a € 400.000,00, peraltro superiore rispetto a quello registrato al
30.12.2020, cfr. allegato alla comparsa di costituzione)” né risultando “alcuna rilevante
situazione debitoria nei confronti dell'Erario e delle altre Pubbliche Amministrazioni,
avendo la resistente documentato la propria ammissione alla procedura di definizione
agevolata nonché il pagamento dei debiti accertati verso l' ”. CP_3
Deducendo che l'accertamento riguardo alle “circostanze che determinano in senso
dinamico l'equilibrio economico e finanziario di un azienda” (pag. 5 del reclamo) deve essere condotto interpretando in chiave prospettica i dati contabili attuali, rileva la reclamante che la valutazione del Tribunale: - è ancorata al bilancio relativo all'esercizio 2021, troppo risalente nel tempo per offrire un quadro attendibile attendibili, nonché a una situazione patrimoniale aggiornata al
31.12.2022, non attendibile in quanto priva di carattere ufficiale;
- non considera, per contro, due eventi verificatisi nell'anno 2023 che avevano di fatto depauperato la società, ovvero: la cessione in data 27.1.2023 al prezzo di euro 85.000,00,
da dilazionare in 34 rate da € 2.500,00, del ramo di azienda avente a oggetto l'unico impianto di distribuzione di carburanti su strada, gestito in Campofiorito (PA), in favore della società costituita il 12.1.20223, appena due settimane Controparte_4
prima della cessione;
il contratto di affitto di azienda avente a oggetto il deposito commerciale di olii minerali stipulato il 16.5.2023 con società, Controparte_5
anch'essa di nuova formazione, il cui capitale sociale è detenuto da un ex dipendente della
Controparte_1
Sostiene la reclamante che, come evincibile già in nuce dalla situazione patrimoniale al
31.12.2022 -la quale esponeva una perdita economica di euro -1.038.592,13-, la società
debitrice è “passata dal 2021 al 2022 da un contesto di normale andamento aziendale ad
un ipotesi di liquidazione giudiziale, in cui il capitale aziendale ha perso la capacità di
produrre reddito assumendo una configurazione volta alla liquidazione” (pag. 7 del reclamo), posto che il patrimonio netto del bilancio 2021 accertato dal Tribunale come superiore a € 400.000,00, era stato totalmente eroso nel corso del successivo esercizio
(2022). Chiede pertanto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società
debitrice.
Costituitasi, ha insistito per la conferma del provvedimento, Controparte_1
imputando a fattori esogeni, più precisamente a una truffa subita nel luglio 2022, le difficoltà finanziarie sofferte in quell'anno, nonostante le quali aveva comunque onorato i debiti verso i creditori qualificati -il fisco e l' e corrisposto, per la parte di gran lunga CP_3
preponderante, quanto dovuto alla creditrice istante, mostrando con ciò piena capacità di adempiere alle proprie obbligazioni e, dunque, di versare in condizione di piena ed effettiva continuità aziendale.
Ha evidenziato inoltre, in uno all'assenza degli indicatori tipici dell'insolvenza, quali protesti, procedure esecutive e iscrizioni pregiudizievoli, i segnali di recupero emergenti dalla situazione finanziaria aggiornata al 30.6.2023 e ricordato che, ai sensi del D.L. n.
198/2022 convertito in L. n 14/2023, era rinviato al 30.4.2028 il termine entro il quale era imposto agli amministratori e alla società di adottare i provvedimenti imposti in caso di perdita del capitale sociale.
Invitate le parti a documentare l'esito della domanda di accesso a concordato preventivo formulata dalla debitrice ai termini dell'art. 44 D.Lgs. n. 14/2019, con ordinanza del
11.4.2025 questa Corte si è riservata di deliberare.
Il reclamo è meritevole di accoglimento.
Rammentato che il giudizio sulla sussistenza dello stato d'insolvenza si sostanzia nella valutazione complessiva dello stato di impotenza patrimoniale al regolare adempimento delle obbligazioni e che un simile accertamento può conseguire all'inadempimento anche solo di un'obbligazione, ove sia indicativo dello stato d'illiquidità in cui versa l'impresa (Cass. 9297/2019; Cass. 7589/2018), va innanzitutto evidenziato che la reclamata non ha contestato l'esistenza dell'ingente credito (€ 176.490,26) discendente da due assegni protestati, per il quale ha inutilmente avviato espropriazione Parte_1
presso terzi (presso diversi istituti bancari i quali hanno dichiarato che il saldo dei rapporti intestati a era a debito), se non adducendo di aver corrisposto a mezzo Controparte_1
bonifici bancari un ulteriore acconto di € 10.000,00 sulla maggior somma dovuta, così che l'importo facciale dei titoli non riflette l'esatto ammontare del credito.
E' dunque evidente che la debitrice, la quale non ha esitato la proposta di rientro rateale pianificato del debito formulata dalla creditrice, non è in grado di far fronte al pagamento,
non potendo valere come giustificazione della perdurante inadempienza l'osservazione per cui “è intuitivo che la cooperazione dell'istante o, comunque, la normale tolleranza nei
rapporti commerciali avrebbe reso più agevole il pagamento del residuo saldo”, né
risultando persuasivo l'argomento secondo cui “se la comparente, …, fosse insolvente o se
avesse inteso agire in pregiudizio della sua fornitrice non avrebbe estinto pressoché
integralmente il debito come, invece, ha fatto”, tutt'altro che risolutivo e peraltro privo di logica intrinseca.
Neppure la debitrice nega la forte perdita registrata nell'anno 2022, già emergente dalla situazione contabile al 31.12.2022 e confermata in sede di redazione del bilancio di esercizio (ove il risultato della gestione per l'anno 2022 è indicato in perdita per € 938.636),
di entità tale da aver ridotto il patrimonio netto (che, come evidenziato dal Tribunale nel bilancio dell'esercizio precedente -2021- risultava positivo per circa € 400.000) a un valore, pesantemente, negativo (- € 648.229), in alcun modo compensato dal modesto risultato parziale (circa + € 16.000) indicato nella situazione contabile aggiornata al
30.6.2023.
Una simile perdita ha radici certamente più profonde della truffa riferita in comparsa di costituzione, meglio illustrate nella nota integrativa al bilancio 2022 ove è dato leggere
“Anche l'anno 2022 ha visto l'economia globale interessata a quella a tutti nota come emergenza epidemiologica Covid-19; il contesto macroeconomico risulta ulteriormente
aggravato dal conflitto Russia-Ucraina e dall'aumento dei costi legati all'utilizzo delle
energie. Tali elementi sono causa di rilevanti situazioni di crisi e riguardano anche la
nostra società, provocando rallentamenti nello sviluppo di crescita e risoluzioni degli
accordi commerciali a causa dell'aumento indiscriminato dei costi di produzione.
Malgrado l'attività operativa sia cresciuta rispetto all'anno precedente e l'attività
finanziaria ha subito una brusca contrazione, a causa della difficoltà degli incassi,
mettendo la società nella difficile condizione di rispettare la regolarità e dei pagamenti.
Informazioni sulla continuità aziendale:
Si evidenzia che la società, nell'esercizio chiuso al 31/12/2021, ricorrendone i presupposti
si era avvalsa della disposizione contenuta nell'articolo 38-quater, comma 2 del DL
34/2020 in base alla quale era possibile derogare alle disposizioni relative alla prospettiva
della continuità aziendale di cui all'articolo 2423-bis comma 1 n.1 del c.c. La valutazione
delle voci di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 è stata effettuata nella prospettiva
della continuazione dell'attività in applicazione delle ordinarie disposizioni di cui
all'articolo 2423-bis comma 1 n.1 del c.c e del documento OIC 11. Dalla valutazione
prospettica circa il presupposto della continuità aziendale sono emerse alcune incertezze
non legate all'emergenza sanitaria;
tali incertezze riguardano in particolare gli effetti del
conflitto Russia Ucraina e gli effetti dell'aumento dei costi energetici. Tali incertezze
risultano particolarmente significative poichè si riflettono sull'aumento dei costi delle
materie prime necessarie alla realizzazione dei servizi;
conseguentemente ci siamo attivati
per identificare i fattori di rischio ed analizzare le possibili soluzioni per contrastare
un'eventuale crisi d'impresa. In particolare ci stiamo adoperando con nuove politiche di approvvigionamento dei prodotti finiti al fine di ottenere maggiori sconti e contenere gli
aumenti dei prezzi. Si specifica, comunque, che le incertezze individuate non influiscono
sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante
destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro di almeno 12
mesi dalla data di riferimento del bilancio”. Si tratta dunque non di un fattore subitaneo,
contingente e circoscritto, ma di una crisi strutturale di settore.
In un simile contesto e considerato che ha ceduto il ramo di azienda Controparte_1
costituito dal distributore su strada (a condizioni di pagamento davvero inusitate per un accorto operatore commerciale ove si consideri l'ampia dilazione temporale concessa all'acquirente -34 rate da € 2.500,00- la mancata costituzione di garanzie a tutela del credito e il previo rilascio della quietanza di pagamento, spiegabili solo in ragione della vicinanza tra il socio unico della cedente, , e la socia di maggioranza assoluta - Controparte_2
90%- della cessionaria, , dei quali la certificazione anagrafica in atti Parte_3
attesta la convivenza) e ha affittato altro ramo di azienda, un deposito di olii minerali, dietro versamento di un canone mensile di € 1.500,00, la reclamata neppure ha provato a individuare le risorse con quali onorerà il debito verso l'istante, dimostrando così di versare in una condizione di illiquidità che non le consente di far fronte con mezzi ordinari e in tempi ragionevoli al pagamento dei propri debiti.
Non può, dunque, che ritenersi provato lo stato d'insolvenza di che Controparte_1
non è in grado di soddisfare le obbligazioni assunte in maniera regolare e con i mezzi patrimoniali di cui attualmente dispone, con conseguente accoglimento del reclamo proposto. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in favore di in € Parte_1
2.800,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico della reclamata.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto da avverso il decreto del Parte_1
Tribunale di Termini Imerese dei 19-24 luglio 2023, dichiara aperta la liquazione giudiziale di Controparte_1
dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Termini Imerese per i provvedimenti di cui all'art. 49 comma III D.Lgs. 12.1.2019 n. 14;
condanna la reclamata ala refusione, in favore di delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio, liquidate in € 2.800,00, oltre esborsi anticipati, c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso nella Camera di Consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di
Palermo il 22 maggio 2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 361 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2023
TRA
p. iva ), in persona dell'amministratore unico, Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Guarna Parte_2
Reclamante
(p. iva , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2
unico, , rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Bavetta Controparte_2
Reclamato
Conclusioni del reclamante:
dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della rimettendo gli atti Controparte_1
al Tribunale competente per i provvedimenti conseguenziali;
con condanna alle spese
Conclusioni del reclamato:
rigettare il reclamo avverso il decreto impugnato;
con vittoria di spese
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto reclamo ex art. 50 D.Lgs. n. 14/2019 avverso il decreto Parte_1
del Tribunale di Termini Imerese dei 19-24 luglio 2023 che ne ha respinto l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di debitrice dell'importo di € Controparte_1
176.490,26 recato da due assegni bancari, per difetto di ricorrenza del presupposto dell'insolvenza, “manifestamente insussistente” in quanto non emergente “alcuno
squilibrio patrimoniale dall'ultimo bilancio depositato nel 2021 (ove risulta un patrimonio
netto superiore a € 400.000,00, peraltro superiore rispetto a quello registrato al
30.12.2020, cfr. allegato alla comparsa di costituzione)” né risultando “alcuna rilevante
situazione debitoria nei confronti dell'Erario e delle altre Pubbliche Amministrazioni,
avendo la resistente documentato la propria ammissione alla procedura di definizione
agevolata nonché il pagamento dei debiti accertati verso l' ”. CP_3
Deducendo che l'accertamento riguardo alle “circostanze che determinano in senso
dinamico l'equilibrio economico e finanziario di un azienda” (pag. 5 del reclamo) deve essere condotto interpretando in chiave prospettica i dati contabili attuali, rileva la reclamante che la valutazione del Tribunale: - è ancorata al bilancio relativo all'esercizio 2021, troppo risalente nel tempo per offrire un quadro attendibile attendibili, nonché a una situazione patrimoniale aggiornata al
31.12.2022, non attendibile in quanto priva di carattere ufficiale;
- non considera, per contro, due eventi verificatisi nell'anno 2023 che avevano di fatto depauperato la società, ovvero: la cessione in data 27.1.2023 al prezzo di euro 85.000,00,
da dilazionare in 34 rate da € 2.500,00, del ramo di azienda avente a oggetto l'unico impianto di distribuzione di carburanti su strada, gestito in Campofiorito (PA), in favore della società costituita il 12.1.20223, appena due settimane Controparte_4
prima della cessione;
il contratto di affitto di azienda avente a oggetto il deposito commerciale di olii minerali stipulato il 16.5.2023 con società, Controparte_5
anch'essa di nuova formazione, il cui capitale sociale è detenuto da un ex dipendente della
Controparte_1
Sostiene la reclamante che, come evincibile già in nuce dalla situazione patrimoniale al
31.12.2022 -la quale esponeva una perdita economica di euro -1.038.592,13-, la società
debitrice è “passata dal 2021 al 2022 da un contesto di normale andamento aziendale ad
un ipotesi di liquidazione giudiziale, in cui il capitale aziendale ha perso la capacità di
produrre reddito assumendo una configurazione volta alla liquidazione” (pag. 7 del reclamo), posto che il patrimonio netto del bilancio 2021 accertato dal Tribunale come superiore a € 400.000,00, era stato totalmente eroso nel corso del successivo esercizio
(2022). Chiede pertanto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società
debitrice.
Costituitasi, ha insistito per la conferma del provvedimento, Controparte_1
imputando a fattori esogeni, più precisamente a una truffa subita nel luglio 2022, le difficoltà finanziarie sofferte in quell'anno, nonostante le quali aveva comunque onorato i debiti verso i creditori qualificati -il fisco e l' e corrisposto, per la parte di gran lunga CP_3
preponderante, quanto dovuto alla creditrice istante, mostrando con ciò piena capacità di adempiere alle proprie obbligazioni e, dunque, di versare in condizione di piena ed effettiva continuità aziendale.
Ha evidenziato inoltre, in uno all'assenza degli indicatori tipici dell'insolvenza, quali protesti, procedure esecutive e iscrizioni pregiudizievoli, i segnali di recupero emergenti dalla situazione finanziaria aggiornata al 30.6.2023 e ricordato che, ai sensi del D.L. n.
198/2022 convertito in L. n 14/2023, era rinviato al 30.4.2028 il termine entro il quale era imposto agli amministratori e alla società di adottare i provvedimenti imposti in caso di perdita del capitale sociale.
Invitate le parti a documentare l'esito della domanda di accesso a concordato preventivo formulata dalla debitrice ai termini dell'art. 44 D.Lgs. n. 14/2019, con ordinanza del
11.4.2025 questa Corte si è riservata di deliberare.
Il reclamo è meritevole di accoglimento.
Rammentato che il giudizio sulla sussistenza dello stato d'insolvenza si sostanzia nella valutazione complessiva dello stato di impotenza patrimoniale al regolare adempimento delle obbligazioni e che un simile accertamento può conseguire all'inadempimento anche solo di un'obbligazione, ove sia indicativo dello stato d'illiquidità in cui versa l'impresa (Cass. 9297/2019; Cass. 7589/2018), va innanzitutto evidenziato che la reclamata non ha contestato l'esistenza dell'ingente credito (€ 176.490,26) discendente da due assegni protestati, per il quale ha inutilmente avviato espropriazione Parte_1
presso terzi (presso diversi istituti bancari i quali hanno dichiarato che il saldo dei rapporti intestati a era a debito), se non adducendo di aver corrisposto a mezzo Controparte_1
bonifici bancari un ulteriore acconto di € 10.000,00 sulla maggior somma dovuta, così che l'importo facciale dei titoli non riflette l'esatto ammontare del credito.
E' dunque evidente che la debitrice, la quale non ha esitato la proposta di rientro rateale pianificato del debito formulata dalla creditrice, non è in grado di far fronte al pagamento,
non potendo valere come giustificazione della perdurante inadempienza l'osservazione per cui “è intuitivo che la cooperazione dell'istante o, comunque, la normale tolleranza nei
rapporti commerciali avrebbe reso più agevole il pagamento del residuo saldo”, né
risultando persuasivo l'argomento secondo cui “se la comparente, …, fosse insolvente o se
avesse inteso agire in pregiudizio della sua fornitrice non avrebbe estinto pressoché
integralmente il debito come, invece, ha fatto”, tutt'altro che risolutivo e peraltro privo di logica intrinseca.
Neppure la debitrice nega la forte perdita registrata nell'anno 2022, già emergente dalla situazione contabile al 31.12.2022 e confermata in sede di redazione del bilancio di esercizio (ove il risultato della gestione per l'anno 2022 è indicato in perdita per € 938.636),
di entità tale da aver ridotto il patrimonio netto (che, come evidenziato dal Tribunale nel bilancio dell'esercizio precedente -2021- risultava positivo per circa € 400.000) a un valore, pesantemente, negativo (- € 648.229), in alcun modo compensato dal modesto risultato parziale (circa + € 16.000) indicato nella situazione contabile aggiornata al
30.6.2023.
Una simile perdita ha radici certamente più profonde della truffa riferita in comparsa di costituzione, meglio illustrate nella nota integrativa al bilancio 2022 ove è dato leggere
“Anche l'anno 2022 ha visto l'economia globale interessata a quella a tutti nota come emergenza epidemiologica Covid-19; il contesto macroeconomico risulta ulteriormente
aggravato dal conflitto Russia-Ucraina e dall'aumento dei costi legati all'utilizzo delle
energie. Tali elementi sono causa di rilevanti situazioni di crisi e riguardano anche la
nostra società, provocando rallentamenti nello sviluppo di crescita e risoluzioni degli
accordi commerciali a causa dell'aumento indiscriminato dei costi di produzione.
Malgrado l'attività operativa sia cresciuta rispetto all'anno precedente e l'attività
finanziaria ha subito una brusca contrazione, a causa della difficoltà degli incassi,
mettendo la società nella difficile condizione di rispettare la regolarità e dei pagamenti.
Informazioni sulla continuità aziendale:
Si evidenzia che la società, nell'esercizio chiuso al 31/12/2021, ricorrendone i presupposti
si era avvalsa della disposizione contenuta nell'articolo 38-quater, comma 2 del DL
34/2020 in base alla quale era possibile derogare alle disposizioni relative alla prospettiva
della continuità aziendale di cui all'articolo 2423-bis comma 1 n.1 del c.c. La valutazione
delle voci di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 è stata effettuata nella prospettiva
della continuazione dell'attività in applicazione delle ordinarie disposizioni di cui
all'articolo 2423-bis comma 1 n.1 del c.c e del documento OIC 11. Dalla valutazione
prospettica circa il presupposto della continuità aziendale sono emerse alcune incertezze
non legate all'emergenza sanitaria;
tali incertezze riguardano in particolare gli effetti del
conflitto Russia Ucraina e gli effetti dell'aumento dei costi energetici. Tali incertezze
risultano particolarmente significative poichè si riflettono sull'aumento dei costi delle
materie prime necessarie alla realizzazione dei servizi;
conseguentemente ci siamo attivati
per identificare i fattori di rischio ed analizzare le possibili soluzioni per contrastare
un'eventuale crisi d'impresa. In particolare ci stiamo adoperando con nuove politiche di approvvigionamento dei prodotti finiti al fine di ottenere maggiori sconti e contenere gli
aumenti dei prezzi. Si specifica, comunque, che le incertezze individuate non influiscono
sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante
destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro di almeno 12
mesi dalla data di riferimento del bilancio”. Si tratta dunque non di un fattore subitaneo,
contingente e circoscritto, ma di una crisi strutturale di settore.
In un simile contesto e considerato che ha ceduto il ramo di azienda Controparte_1
costituito dal distributore su strada (a condizioni di pagamento davvero inusitate per un accorto operatore commerciale ove si consideri l'ampia dilazione temporale concessa all'acquirente -34 rate da € 2.500,00- la mancata costituzione di garanzie a tutela del credito e il previo rilascio della quietanza di pagamento, spiegabili solo in ragione della vicinanza tra il socio unico della cedente, , e la socia di maggioranza assoluta - Controparte_2
90%- della cessionaria, , dei quali la certificazione anagrafica in atti Parte_3
attesta la convivenza) e ha affittato altro ramo di azienda, un deposito di olii minerali, dietro versamento di un canone mensile di € 1.500,00, la reclamata neppure ha provato a individuare le risorse con quali onorerà il debito verso l'istante, dimostrando così di versare in una condizione di illiquidità che non le consente di far fronte con mezzi ordinari e in tempi ragionevoli al pagamento dei propri debiti.
Non può, dunque, che ritenersi provato lo stato d'insolvenza di che Controparte_1
non è in grado di soddisfare le obbligazioni assunte in maniera regolare e con i mezzi patrimoniali di cui attualmente dispone, con conseguente accoglimento del reclamo proposto. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in favore di in € Parte_1
2.800,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico della reclamata.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto da avverso il decreto del Parte_1
Tribunale di Termini Imerese dei 19-24 luglio 2023, dichiara aperta la liquazione giudiziale di Controparte_1
dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Termini Imerese per i provvedimenti di cui all'art. 49 comma III D.Lgs. 12.1.2019 n. 14;
condanna la reclamata ala refusione, in favore di delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio, liquidate in € 2.800,00, oltre esborsi anticipati, c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso nella Camera di Consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di
Palermo il 22 maggio 2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo