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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/10/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1729/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1729/2025 promosso da:
, nato a [...] l'[...], residente a [...]
n. 4 ) C.F._1
e
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Bordocchia n. 160 ) C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. del Foro di Bologna ), con Parte_2 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del nominato difensore, in Ostellato (FE), Strada Bordocchia n. 160, indirizzo PEC numero di fax 0533-700024 Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 agosto 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Ozzano dell'Emilia, in data 9 aprile 1994; che dalla unione coniugale è nata a [...] in data [...] la figlia Per_1 ora maggiorenne e domiciliata a Roma per ragioni di studio, perciò non ancora autosufficiente;
di essersi separati consensualmente, giusta sentenza n. 222/2024 emessa in data 27/02/2024 dal Tribunale di Ferrara;
che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
- confermare i provvedimenti resi in sede di separazione in merito al concorso al mantenimento della figlia e quindi dichiarare i coniugi tenuti entrambi al Persona_2 mantenimento di fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, pagando Per_1 in misura eguale le spese di studio e ogni altra necessaria preventivamente concordata.
- dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 3 ottobre 2025.
In data 24 settembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 27 febbraio 2024, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Ozzano Dell'Emilia il
9 aprile 1994, fra , nato a [...] l'[...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui
[...] contenuto è da intendersi qui integralmente riportato. 2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ozzano dell'Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1994 Atto n. 3 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_2 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1729/2025 promosso da:
, nato a [...] l'[...], residente a [...]
n. 4 ) C.F._1
e
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Bordocchia n. 160 ) C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. del Foro di Bologna ), con Parte_2 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del nominato difensore, in Ostellato (FE), Strada Bordocchia n. 160, indirizzo PEC numero di fax 0533-700024 Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 agosto 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Ozzano dell'Emilia, in data 9 aprile 1994; che dalla unione coniugale è nata a [...] in data [...] la figlia Per_1 ora maggiorenne e domiciliata a Roma per ragioni di studio, perciò non ancora autosufficiente;
di essersi separati consensualmente, giusta sentenza n. 222/2024 emessa in data 27/02/2024 dal Tribunale di Ferrara;
che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
- confermare i provvedimenti resi in sede di separazione in merito al concorso al mantenimento della figlia e quindi dichiarare i coniugi tenuti entrambi al Persona_2 mantenimento di fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, pagando Per_1 in misura eguale le spese di studio e ogni altra necessaria preventivamente concordata.
- dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 3 ottobre 2025.
In data 24 settembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 27 febbraio 2024, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Ozzano Dell'Emilia il
9 aprile 1994, fra , nato a [...] l'[...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui
[...] contenuto è da intendersi qui integralmente riportato. 2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ozzano dell'Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1994 Atto n. 3 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_2 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri