TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26.03.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 1126/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. Gloria Beatrice Cantatore Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. Marta Odorizzi e dall'avv. CP_1
Domenico Longo
RESISTENTE
oggetto: pensione di reversibilità figlio inabile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.02.2022, la ricorrente in epigrafe indicata – premesso di aver presentato all' domanda di pensione ai superstiti per ottenere la reversibilità della pensione del CP_1 padre deceduto il 25.02.2016 – ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di: “a) Accertare e dichiarare in capo alla sig.ra la sussistenza dei Parte_1 requisiti richiesti per il diritto alla prestazione della pensione di reversibilità ovvero l'inabilità al lavoro, la non autosufficienza economica e la vivenza a carico;
b) Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire la pensione di reversibilità nella misura garantita dalla Parte_1 legge, con conseguente condanna dell' in persona del legale rapp. te pro tempore al pagamento CP_1 dei ratei maturati e della prestazione mensile;
c) Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra
a percepire la pensione di reversibilità nella misura garantita dalla legge a far Parte_1 data dal mese successivo al decesso del genitore (avvenuto il 25.02.2016), , o Persona_1 CP_ dalla data della domanda, o da altra ritenuta di giustizia. d) Condannare l' al pagamento dei ratei maturati, nonché al pagamento della prestazione mensile, dal mese successivo al decesso del de cuius, o dalla data della domanda, o da altra ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria laddove dovuta”, con vittoria di spese.
CP_
1.1. Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. La causa, istruita in via documentale con espletamento della CTU medico legale ed assegnata allo scrivente Magistrato in seguito all'applicazione ad altro Ufficio della dott.ssa è stata Per_2 decisa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda non può essere accolta, atteso il difetto delle condizioni necessarie per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità.
2.1. Giova rammentare che il diritto alla pensione di reversibilità è un autonomo diritto di natura previdenziale che sorge automaticamente in capo ai beneficiari - quali il coniuge o i componenti dell'unione civile, i figli, i nipoti, i genitori, i fratelli e le sorelle - purché in possesso di due requisiti fondamentali, ossia l'inabilità al lavoro e la vivenza a carico dell'assicurato al momento del decesso di quest'ultimo.
2.2. Con particolare riferimento alla posizione dei figli, l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 statuisce che il diritto alla pensione ai superstiti spetta loro purché alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il diciottesimo anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo (sul punto si veda, altresì, Cass. n. 26181 del 19 dicembre 2016, secondo cui “la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo”).
2.3. Passando al vaglio del requisito sanitario, va richiamato l'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10953/2016), secondo cui l'art. 8 L. n. 222 del 1984 ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di “inabilità” alla cui stregua si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (art. 39) - che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad “un proficuo lavoro” -, in quanto la L. n. 222 del 1984, art. 8, attribuisce viceversa rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” - nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dall'infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità ed alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, pur dopo qualche oscillazione giurisprudenziale, è ormai attestata la Suprema Corte: si vedano Cass. 8 maggio 2014, n. 9946; Cass. 29 aprile 2009, n. 9970;
Cass. 26 agosto 2004, n. 16955 nonché Cass., Sez. lav., Ord. n. 8678/2018).
2.4. Quanto, poi, al requisito del carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario.
2.5. Nella fattispecie concreta, Il CTU dott. , ha accertato che: “Esaminati gli atti ed i Per_3 documenti di causa, visitata la Ricorrente, affermo che: 1) L'Istante è affetta da:” Diabete mellito tipo 2, insulino - richiedente, complicato da macro e microangiopatia. Anamnestico piede diabetico sinistro già sottoposto a ripetuti currettage chirurgici. Deficit visivo (maggiore a destra) in paziente con retinopatia diabetica. Anamnestico edema maculare cistoide. Fibromatosi uterina. Limitazione funzionale ai massimi gradi dell'articolazione scapolo-omerale bilaterale per sclerosi del trochite omerale e fenomeni tendinosici e peritendinitici del sovraspinato con alterazioni tendinosiche anche
a carico del sottospinato. Pregresso minor stroke. Cardiopatia ipertensiva. Dislipidemia mista in trattamento. Sovrappeso.. Ateromasia carotidea bilaterale non emodinamicamente significativa.
Arteriopatia non stenosante degli arti inferiori., dell'aorta addominale. Esiti di pregresso CP_2 intervento di varici degli arti inferiori. Ernia discale protrusa centrale C4-C5. Ernia discale protrusa
C6-C7. Pregressa rimozione 1^ lamina ungueale piede sinistro. Deformità en griffe delle dita con ipercarico delle teste metatarsali bilaterali. Anamnestica depressione maggiore ricorrente grave con manifestazioni psicotiche. Epatopatia steatosica. Tireopatia nodulare normofunzionante”.” 2) A causa di tali affezioni la signora Sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente a[...], alla data di morte del padre, non era invalida civile con totale inabilità lavorativa e poteva applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto e, cioè, adatto a consentirLe di provvedere, in modo normale e non usurante, alle proprie esigenze di vita.
3) A causa di tali affezioni la signora Sig.ra nata a [...] il [...] ed Parte_1 ivi residente a[...], non è invalida civile con totale inabilità lavorativa e può applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto e, cioè, adatto a consentirLe di provvedere, in modo normale e non usurante, alle proprie esigenze di vita”.
In merito alle osservazioni sull'elaborato peritale sollevate dalla parte ricorrente, con particolare riguardo alla mancata valutazione della condizione di totale inabilità, già riconosciuta giusta decreto di omologa del 3.7.2018 con decorrenza dal gennaio 2016, al grado di competenze, al contesto socio economico, al coacervo di patologie da cui risulta affetta la il consulente medico legale Parte_1 ha fornito i seguenti chiarimenti: “(…) La signora ha lavorato almeno fino al Parte_1
31.03.2022 come Lav. Dipend. Part. time presso S. R. L. LADISA S. R. L. La perizianda non ha affezioni fisiche e/o psichiche che le potevano o le possono impedire di svolgere un lavoro proficuo, anche in considerazione dello scarso livello di competenze. La signora è affetta Parte_1 da patologie non gravi. Ha il diabete mellito di tipo 2 insulino – richiedente. Il piede diabetico sinistro, sottoposto a ripetuti currettage chirurgici, è guarito;
residuano esiti cicatriziali di piccola ulcera in regione anteriore della gamba destra ed in regione anterolaterale della gamba sinistra;
durante la visita peritale non vi erano ulcere alle gambe ed ai piedi. L'ateromasia carotidea ed aortica non emodinamicamente significativa è asintomatica. La retinopatia diabetica,(caratterizzata da microaneurismi e microemorragie e/o essudati), causa un deficit visivo (VCOD: 1/20 con lenti,
VCOS 4/10 con lenti) che non le impedisce di svolgere un lavoro proficuo, anche in considerazione dello scarso livello di competenze. Ricordo che, in base al D.M. 5/2/92, un deficit visivo come quello della perizianda (VCOD 1/20 e VCOS 4/10) viene valutato con il codice 5031 e con una percentuale
d'invalidità del 30%. Il deficit visivo è l'affezione più rilevante. La limitazione funzionale ai massimi gradi dell'articolazione scapolo-omerale bilaterale per sclerosi del trochite omerale ed fenomeni tendinosici e peritendinitici del sovraspinato con alterazioni tendinosiche anche a carico del sottospinato sono lievemente invalidanti. Il pregresso minor stroke non è invalidante. La cardiopatia ipertensiva è lievemente invalidante. La dislipidemia mista in trattamento non è invalidante. Per mero errore ho scritto un peso di 78 Kg e non di 88 Kg. Considerando un peso di 90 Kg, la perizianda ha un'obesità di I classe (ossia obesità lieve) L'obesità di I classe è scarsamente invalidante. L'ateromasia carotidea bilaterale non emodinamicamente significativa, l'arteriopatia non stenosante degli arti inferiori e l'ateromasia dell'aorta addominale sono asintomatiche. Gli esiti del pregresso intervento di varici degli arti inferiori sono asintomatiche e non invalidanti. L'ernia discale protrusa centrale C4-C5, l'ernia discale protrusa C6-C7, la pregressa rimozione 1^ lamina ungueale piede sinistro e la deformità en griffe delle dita con ipercarico delle teste metatarsali bilaterali sono lievemente invalidanti. La diagnosi - anamnestica depressione maggiore ricorrente grave con manifestazioni psicotiche- sta a significare che è presente nell'anamnesi patologica remota, in quanto è stata diagnosticata in passato (Il 14.10.2017 il dr. Persona_4 dirigente medico psichiatra, del Centro Salute Mentale di Cerignola, ha certificato che è affetta da
“Depressione maggiore ricorrente grave con manifestazioni psicotiche”). Durante la visita peritale del 09.01.2024 la perizianda aveva un normale tono dell'umore e non aveva depressione con manifestazioni psicotiche. L'epatopatia steatosica e la tireopatia nodulare normofunzionante sono asintomatiche”.
Il CTU, pertanto, dopo puntuale e dettagliata disamina delle condizioni psicofisiche della ricorrente, ha ribadito le conclusioni espresse, escludendo la sussistenza del requisito sanitario della inabilità al lavoro in capo all'istante al momento del decesso del padre (25 febbraio 2016).
Le patologie di cui è affetta non sono tali da determinare l'impossibilità concreta a svolgere attività lavorativa pur nell'ambito delle competenze dalla stessa possedute.
2.6. Orbene, la relazione di consulenza tecnica si presenta completa ed analitica avendo il CTU proceduto accuratamente agli esiti dell'esame obiettivo e della disamina delle patologie di cui è affetta la ricorrente anche alla luce delle emergenze dei certificati medici.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, non richiedendo ulteriore attività istruttoria, richiesta di chiarimenti o rinnovazione della CTU.
2.7. Di alcun ausilio pregnante assume quanto dedotto a fondamento della domanda circa l'intervenuto riconoscimento in capo alla ricorrente del requisito sanitario della invalidità civile nella misura del 100%, investendo, in realtà, l'applicazione delle tabelle D.M. 5.2.1992, riguardanti le diverse prestazioni di invalidità civile.
Deve, invero, evidenziarsi che la L. 222/1984 è connessa ad una nozione d'invalidità in termini di riduzione della “capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini”, attinente quindi alla capacità di lavoro specifica che prescinde dalla valutazione in termini percentuali richiesti nella invalidità civile o nella pensione anticipata Dlgs. 503/92.
Richiamando, invero, in via analogica quanto affermato dalla Suprema Corte in materia di pensione di vecchiaia (Cass. n. 13495/2003), deve evidenziarsi che la percentuale d'invalidità determinata tramite le tabelle del DM 05/02/1992 per l'Invalidità Civile fa riferimento ai parametri della “capacità lavorativa generica”; di contro, l'invalidità accertata secondo i parametri della L. 222/1984 ai fini dell'assegno ordinario o della pensione ordinaria d'invalidità fa riferimento ai parametri della
“capacità di lavoro” e “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
In relazione alle patologie accertate e delle valutazioni effettuate dal CTU, deve escludersi la condizione in capo alla ricorrente di un'assoluta incapacità a qualsiasi attività lavorativa, tali da escludere, in concreto e nell'ambito delle dedotte limitate competenze e contesto socio-economico della (v. osservazioni alla ctu), la possibilità di svolgere attività idonee a procurare una Parte_1 CP_ fonte di guadagno (v. estratto contributivo allegato al fascicolo da cui si evince lo svolgimento di attività di lavoro dipendente e certificazione reddituale).
Altresì, con riguardo al richiamo alla patologia psichiatrica (v., note di trattazione scritta del
12.3.2025), deve evidenziarsi che il certificato del 14.10.2017, evidenzia l'insorgenza delle manifestazioni di tipo psichico in seguito al decesso del padre della ricorrente (v. certificato del 14.10.2017 richiamato nella CTU e prodotto tra i documenti medici sub. n.9 fascicolo parte ricorrente).
2.8. Pertanto, già Il difetto delle condizioni sanitarie, legittimanti l'accesso al beneficio richiesto, comporta il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L - , Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ Le spese di c.t.u., liquidate in atti vengono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 1126/2022, proposto da nei confronti dell' , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 difesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro