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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/07/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1223/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'11 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1223/2020 R.G.L. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 dott. con sede legale in Albano Laziale (RM), Via Italia n.3, rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Sergio Spatola (cod. fisc. ) e dall'avv. Giorgia CodiceFiscale_1
IT (cod. fisc. ), giusta procura alle liti allegata al ricorso in CodiceFiscale_2 opposizione;
- Opponente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Archinà (c.f. ) e dall'Avv. C.F._4
AN OD (c.f. ), giusta procura allegata alla comparsa di C.F._5 costituzione di nuovo difensore;
- Opposto – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 39/2020 del 28/1/2020 emesso dal
Tribunale di Velletri- Sezione Lavoro, depositato telematicamente il 9/3/2020, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare
[...]
l'inesistenza e/o nullità della notificazione del ricorso monitorio e pedissequo decreto di accoglimento, eseguita dalla sig.ra per tutti i motivi di cui al presente atto, da CP_1 intendersi ivi integralmente riportati e trascritti e, per l'effetto, accertata la perenzione del decreto ingiuntivo n. 39/2020, dichiarare perento e/o inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo
n. 39/2020;
NEL MERITO: in via subordinata, nella ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto in via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti, la carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 39/2020 (proc. n. 271/2020 di R.G.), emesso dal
Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro in data 28 gennaio 2020.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari” per i motivi indicati in ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, da intendersi qui riportati e trascritti.
2. Con memoria difensiva del 16/4/2021, si costituiva in giudizio per Controparte_1 chiedere: “respinta ogni contraria istanza, atteso che sussiste in atti puntuale ricognizione del credito e che l'opposizione non è fondata su prova scritta e la stessa si appalesa del tutto infondata e meramente pretestuosa:
- Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 39/2020 emesso dal
Tribunale di Velletri in data 28 gennaio 2020, o in subordine la sua parziale esecutorietà, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle rate di credito al saldo;
- nel merito respingere la proposta opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 39/2020, emesso dal Tribunale di Velletri con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc comma 1 e 3, da liquidarsi in via equitativa;
2 - sempre nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debito-ria nella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'accertamento giudiziale e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggio-rata degli interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali ed oneri ex lege, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata l'11/5/2021 con rinvio per discussione all'udienza del 6/12/2022, differita d'ufficio alle udienze del 5/7/2023 e del
16/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
seguiva l'ordinanza istruttoria del 17/1/2024; seguiva l'udienza del 31/10/2024 all'esito della quale veniva emessa ordinanza istruttoria a verbale d'udienza; seguiva l'udienza dell'11/7/2025, all'esito della quale, a seguito di discussione orale della causa, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti costituite. Si ammettono in questa sede ex art 421 cpc i documenti prodotti dall'opponente successivamente al ricorso, in quanto rilevanti ai fini del decidere.
2. In fatto e in diritto
5. Dagli atti di causa è emerso che il Tribunale di Velletri, all'esito del procedimento per ingiunzione n. 271/2020, emetteva decreto ingiuntivo n. 39/2020 del 28/1/2020, notificato il
29/1/2020, con il quale veniva ingiunto a il pagamento in favore di Parte_1
di € 48.415,03 (somma lorda) a titolo di retribuzioni e TFR, oltre interessi Controparte_1 legali e rivalutazione, oltre le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 850,00 oltre
15% per spese generali, oltre IVA e CPA.
6. La società opponente con il ricorso di merito in opposizione al decreto ingiuntivo ha eccepito l'illeggibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e dunque l'impossibilità di comprendere le ragioni sottese al decreto ingiuntivo notificato e per tale motivo ha dedotto di essere stata costretta all'opposizione.
3 7. Nelle more del presente giudizio l'opponente, riconoscendo il debito, ha prodotto prova dell'avvenuto pagamento della somma netta spettante a titolo di retribuzioni e TFR alla lavoratrice pari ad € 35.491,99 effettuata con bonifico del 6/5/2021 (v. documento depositato il 5/5/2021), effettuato prima della prima udienza di discussione.
8. Parte opponente ha anche prodotto prova dell'avvenuto pagamento di € 12923,04 a titolo di oneri contributivi previdenziali e assicurativi con il modello F 24 del 22/6/2020 prodotto in atti il 29/10/2024 con il quale il datore di lavoro ha provveduto al pagamento dei contributi di tutti i lavoratori, nonché ha prodotto prova con la CU della lavoratrice prodotta in atti il
1/7/2025.
9. Ne consegue che sussiste prova dell'avvenuto pagamento della somma lorda portata dal decreto ingiuntivo opposto, ma non degli interessi e rivalutazione e delle spese di lite di €
850,00 oltre accessori, portati dal titolo opposto.
10. Tutto ciò posto, il Tribunale dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla somma di € 48.415,03 portata dal titolo per sopravvenuta carenza di interesse ad agire stante l'adempimento successivo alla notifica del decreto ingiuntivo;
residua la somma dovuta alla lavoratrice a titolo di interessi e rivalutazione (calcolata sul valore di € 48415,03) dal dì del dovuto sino alla data del pagamento che è per la somma netta di € 35491,99 il
6/5/2021 e per i contributi pari alla somma di € 12923,04 il giorno 22/6/2020, oltre al pagamento delle spese di lite di € 850,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA del giudizio monitorio;
per l'effetto condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma dovuta a titolo di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al 22/6/2020
[...] calcolata sul valore di € 12923,04 e dal dì del dovuto al 6/5/2021 calcolata sul valore di €
35491,99; condanna altresì al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma pari ad € 850,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA.
11. Revoca conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite
4
11. In ordine alle spese di lite del presente giudizio, tenuto conto dell'illeggibilità del ricorso per decreto ingiuntivo da parte della debitrice che l'ha costretta all'opposizione per poter esplicare il proprio diritto di difesa e tenuto conto dell'avvenuto pagamento quasi integrale della somma portata dal titolo, prima della prima udienza di discussione, nonché tenuto conto
– per come dedotto dall'opponente all'udienza dell'11/7/2025 – dell'avvenuta richiesta dell'IBAN ai fini del pagamento delle spese legali del giudizio monitorio rimasta inevasa, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite dell'odierno giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere sino alla concorrenza della somma pari ad € 48415,03;
- Accerta e dichiara il diritto di al pagamento da parte di Controparte_1 Parte_1 della somma dovuta a titolo di interessi e rivalutazione, calcolata sul valore di €
35491,99, dal dì del dovuto al 6/5/2021 e calcolata sul valore di € 12923,04 dal dì del dovuto al 22/6/2020, oltre al pagamento delle spese di lite del giudizio monitorio pari ad € 850,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
- Condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 dovuta a titolo di interessi e rivalutazione, calcolata sul valore di € 35491,99, dal dì del dovuto al 6/5/2021 e calcolata sul valore di € 12923,04 dal dì del dovuto al 22/6/2020, oltre al pagamento delle spese di lite del giudizio monitorio pari ad € 850,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
- Compensa per l'intero tra le parti le spese legali del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Velletri, l'11 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'11 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1223/2020 R.G.L. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 dott. con sede legale in Albano Laziale (RM), Via Italia n.3, rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Sergio Spatola (cod. fisc. ) e dall'avv. Giorgia CodiceFiscale_1
IT (cod. fisc. ), giusta procura alle liti allegata al ricorso in CodiceFiscale_2 opposizione;
- Opponente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Archinà (c.f. ) e dall'Avv. C.F._4
AN OD (c.f. ), giusta procura allegata alla comparsa di C.F._5 costituzione di nuovo difensore;
- Opposto – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 39/2020 del 28/1/2020 emesso dal
Tribunale di Velletri- Sezione Lavoro, depositato telematicamente il 9/3/2020, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare
[...]
l'inesistenza e/o nullità della notificazione del ricorso monitorio e pedissequo decreto di accoglimento, eseguita dalla sig.ra per tutti i motivi di cui al presente atto, da CP_1 intendersi ivi integralmente riportati e trascritti e, per l'effetto, accertata la perenzione del decreto ingiuntivo n. 39/2020, dichiarare perento e/o inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo
n. 39/2020;
NEL MERITO: in via subordinata, nella ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto in via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti, la carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 39/2020 (proc. n. 271/2020 di R.G.), emesso dal
Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro in data 28 gennaio 2020.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari” per i motivi indicati in ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, da intendersi qui riportati e trascritti.
2. Con memoria difensiva del 16/4/2021, si costituiva in giudizio per Controparte_1 chiedere: “respinta ogni contraria istanza, atteso che sussiste in atti puntuale ricognizione del credito e che l'opposizione non è fondata su prova scritta e la stessa si appalesa del tutto infondata e meramente pretestuosa:
- Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 39/2020 emesso dal
Tribunale di Velletri in data 28 gennaio 2020, o in subordine la sua parziale esecutorietà, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle rate di credito al saldo;
- nel merito respingere la proposta opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 39/2020, emesso dal Tribunale di Velletri con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc comma 1 e 3, da liquidarsi in via equitativa;
2 - sempre nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debito-ria nella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'accertamento giudiziale e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggio-rata degli interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali ed oneri ex lege, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata l'11/5/2021 con rinvio per discussione all'udienza del 6/12/2022, differita d'ufficio alle udienze del 5/7/2023 e del
16/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
seguiva l'ordinanza istruttoria del 17/1/2024; seguiva l'udienza del 31/10/2024 all'esito della quale veniva emessa ordinanza istruttoria a verbale d'udienza; seguiva l'udienza dell'11/7/2025, all'esito della quale, a seguito di discussione orale della causa, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti costituite. Si ammettono in questa sede ex art 421 cpc i documenti prodotti dall'opponente successivamente al ricorso, in quanto rilevanti ai fini del decidere.
2. In fatto e in diritto
5. Dagli atti di causa è emerso che il Tribunale di Velletri, all'esito del procedimento per ingiunzione n. 271/2020, emetteva decreto ingiuntivo n. 39/2020 del 28/1/2020, notificato il
29/1/2020, con il quale veniva ingiunto a il pagamento in favore di Parte_1
di € 48.415,03 (somma lorda) a titolo di retribuzioni e TFR, oltre interessi Controparte_1 legali e rivalutazione, oltre le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 850,00 oltre
15% per spese generali, oltre IVA e CPA.
6. La società opponente con il ricorso di merito in opposizione al decreto ingiuntivo ha eccepito l'illeggibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e dunque l'impossibilità di comprendere le ragioni sottese al decreto ingiuntivo notificato e per tale motivo ha dedotto di essere stata costretta all'opposizione.
3 7. Nelle more del presente giudizio l'opponente, riconoscendo il debito, ha prodotto prova dell'avvenuto pagamento della somma netta spettante a titolo di retribuzioni e TFR alla lavoratrice pari ad € 35.491,99 effettuata con bonifico del 6/5/2021 (v. documento depositato il 5/5/2021), effettuato prima della prima udienza di discussione.
8. Parte opponente ha anche prodotto prova dell'avvenuto pagamento di € 12923,04 a titolo di oneri contributivi previdenziali e assicurativi con il modello F 24 del 22/6/2020 prodotto in atti il 29/10/2024 con il quale il datore di lavoro ha provveduto al pagamento dei contributi di tutti i lavoratori, nonché ha prodotto prova con la CU della lavoratrice prodotta in atti il
1/7/2025.
9. Ne consegue che sussiste prova dell'avvenuto pagamento della somma lorda portata dal decreto ingiuntivo opposto, ma non degli interessi e rivalutazione e delle spese di lite di €
850,00 oltre accessori, portati dal titolo opposto.
10. Tutto ciò posto, il Tribunale dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla somma di € 48.415,03 portata dal titolo per sopravvenuta carenza di interesse ad agire stante l'adempimento successivo alla notifica del decreto ingiuntivo;
residua la somma dovuta alla lavoratrice a titolo di interessi e rivalutazione (calcolata sul valore di € 48415,03) dal dì del dovuto sino alla data del pagamento che è per la somma netta di € 35491,99 il
6/5/2021 e per i contributi pari alla somma di € 12923,04 il giorno 22/6/2020, oltre al pagamento delle spese di lite di € 850,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA del giudizio monitorio;
per l'effetto condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma dovuta a titolo di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al 22/6/2020
[...] calcolata sul valore di € 12923,04 e dal dì del dovuto al 6/5/2021 calcolata sul valore di €
35491,99; condanna altresì al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma pari ad € 850,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA.
11. Revoca conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite
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11. In ordine alle spese di lite del presente giudizio, tenuto conto dell'illeggibilità del ricorso per decreto ingiuntivo da parte della debitrice che l'ha costretta all'opposizione per poter esplicare il proprio diritto di difesa e tenuto conto dell'avvenuto pagamento quasi integrale della somma portata dal titolo, prima della prima udienza di discussione, nonché tenuto conto
– per come dedotto dall'opponente all'udienza dell'11/7/2025 – dell'avvenuta richiesta dell'IBAN ai fini del pagamento delle spese legali del giudizio monitorio rimasta inevasa, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite dell'odierno giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere sino alla concorrenza della somma pari ad € 48415,03;
- Accerta e dichiara il diritto di al pagamento da parte di Controparte_1 Parte_1 della somma dovuta a titolo di interessi e rivalutazione, calcolata sul valore di €
35491,99, dal dì del dovuto al 6/5/2021 e calcolata sul valore di € 12923,04 dal dì del dovuto al 22/6/2020, oltre al pagamento delle spese di lite del giudizio monitorio pari ad € 850,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
- Condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 dovuta a titolo di interessi e rivalutazione, calcolata sul valore di € 35491,99, dal dì del dovuto al 6/5/2021 e calcolata sul valore di € 12923,04 dal dì del dovuto al 22/6/2020, oltre al pagamento delle spese di lite del giudizio monitorio pari ad € 850,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
- Compensa per l'intero tra le parti le spese legali del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Velletri, l'11 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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