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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2479/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2479/2023 promossa da:
, assistito e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MONACELLI ENZO CESARE;
RICORRENTE
contro
, , assistita e difesa dall'avv. FATIHI CP_1 C.F._2
CHAIMAA;
RESISTENTE
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: - pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori
e in Casablanca (Marocco) in data 6.1.1994, con Parte_2 CP_1 ordine agli Ufficiali di Stato Civile competenti di apportare le annotazioni e le trascrizioni di legge, oltre ad ogni ulteriore e necessario incombente di legge;
- disporre che parte ricorrente corrisponda a parte resistente Parte_1
a titolo di assegno divorzile la somma mensile di Euro 250,00, CP_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di agosto 2024;
- disporre che parte ricorrente nulla sia più tenuto a Parte_1 corrispondere a parte resistente a titolo di mantenimento della figlia CP_1 maggiorenne avendo quest'ultima raggiunto la piena autosufficienza economica ed Per_1 avendo stabilizzato la propria posizione lavorativa.
- respingersi tutte le domande avanzate dalla resistente, per tutto quanto esposto in atti di causa.
- con vittoria di spese e compenso di causa”
Per parte resistente: “Voglia il Tribunale, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti:
— Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Casablanca (Marocco) il giorno 06/01/1994 tra la signora e il signor e, CP_1 Parte_1 conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. novembre 2000 n. 396;
— Riconoscere l'assegno divorzile alla sig.ra , tenendo conto del suo CP_1 fondamentale contributo alla famiglia e, in particolare, all'accrescimento patrimoniale ed immobiliare del coniuge durante il matrimonio e della sua attuale mancanza di mezzi economici sufficienti al suo sostentamento. Pertanto, dichiarare tenuto il signor Pt_1
al pagamento, a far data da luglio 2024, dell'assegno divorzile in favore della
[...] signora pari ad Euro 400,00 o di quella maggiore o minore che si riterrà di CP_1 giustizia, somma annualmente da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT del costo della vita e da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora CP_1
— Rigettare tutte le domande avversarie in ragione dei fatti e documenti allegati in atti di causa;
— Valutare la tardiva allegazione (02/10/2024) della titolarità di diritti reali su un secondo immobile sito in Marocco sino al momento in cui è stato disposto con ordinanza del
pagina 2 di 10 26/07/2024 di presentare documentazione relativa ai beni immobili e di cui nulla si è detto precedentemente;
— Con vittoria di spese di lite ed onorari di causa”
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi declaratoria di scioglimento matrimonio contratto con parte resistente allegando: che dal matrimonio sono nati in data 15.1.1996 il Per_ figlio in data 11.4.1998 la figlia e in data 3.7.2004 la figlia che i Per_2 Per_1 coniugi vivono separati dalla comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Mantova, nel corso del procedimento di separazione consensuale concluso con decreto di omologazione n. 890/2021 del 3.12.2021; che la convivenza non è mai più ripresa e non può più essere ricostituita tra i coniugi comunione materiale e spirituale.
Il ricorrente ha formulato altresì ulteriori domande accessorie di contenuto economico, relative al mantenimento della moglie e della figlia, divenuta maggiorenne a seguito della separazione, Per_1
2. Parte resistente si è costituita, aderendo alla domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo una differente regolamentazione dei rapporti economici.
3. Assunti i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., all'esito dell'istruttoria - svolta esclusivamente tramite acquisizione documentale - le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
***
4. Sullo scioglimento del matrimonio tra le parti
5. Sulla scorta delle concordi allegazioni delle parti, nonché di ciò che emerge dalla documentazione prodotta, deve ritenersi senz'altro provato che i coniugi vivono separati sin dalla data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con decreto di omologa, senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione, anche temporanea.
Nella fattispecie ricorrono pertanto i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertata l'impossibilità irreversibile della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale, impossibilità riscontrata dalla ininterrotta separazione dei coniugi, protrattasi per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla normativa citata quale condizione di procedibilità della domanda.
6. Sull'assegno di mantenimento ordinario e straordinario della figlia Per_1
pagina 3 di 10 7. Quanto all'assegno di mantenimento della minore delle tre figlie, ormai Per_1 maggiorenne, è pacifico che la stessa abbia da ultimo intrapreso un'attività lavorativa a tempo indeterminato, presso la società francese Securitas Aviation, all'esito di un tirocinio come agente di sicurezza aeroportuale, e che la stessa si sia resa dunque economicamente autosufficiente.
La circostanza è stata allegata dalla stessa resistente in sede di precisazione delle conclusioni, tanto che la parte non ha reiterato alcuna domanda di mantenimento per la figlia, da intendersi rinunciata.
8. Deve ritenersi dunque provato il venir meno dei presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia da parte del padre, con conseguente revoca Per_1 delle statuizioni provvisorie in tal senso assunte a far data dal mese di dicembre 2024 – quando per la prima volta è emersa la stipula del contratto a tempo indeterminato della figlia.
9. Sulla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente
10. Venendo dunque alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, è bene soffermarsi sui principi a cui la Cassazione a Sezioni Unite nel 2018 è pervenuta, offrendo con la sentenza n. 18287 dell'11.7.2018 una rilettura fedele del dato normativo, che si pone sostanzialmente come una “terza via” rispetto al diritto vivente formatosi a partire dalle prime pronunce del 1990, così come anche rispetto ai noti arresti del 2017.
Superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 hanno, infatti, rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori forniti dall'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al ménage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque, l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, anche in rapporto alla durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora risulti da imputare al coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
pagina 4 di 10 È sulla base delle argomentazioni qui sinteticamente richiamate, ritenute coerenti anche con il quadro normativo europeo ed extraeuropeo, che le Sezioni Unite del 2018 sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente, per cui: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Tali principi sono stati successivamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr.
Cass. n. 21926/2019 e Cass. 4215/2021), che ha ribadito che l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, sicchè il giudice: a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri pari ordinati di cui all'art. 5, 6° comma, prima parte, tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni Unite del 2018, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio;
b) procede pertanto ad una complessiva ponderazione «dell'intera storia familiare», in relazione al contesto specifico.
In particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex coniuge richiedente - anche sotto il profilo della prognosi futura - un livello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e\o personale dell'altro coniuge, il Giudice è chiamato ad accertare previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due, nonché a verificare se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato.
11. Nel caso di specie, non può dubitarsi che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile alla resistente, sussistendo una rilevante sperequazione nelle condizioni economico-reddituali dei coniugi e trovando l'assegno ragione sia nella sua componente assistenziale, che nella sua componente compensativo-perequativa.
12. In primo luogo, esaminando le condizioni economico-reddituali delle parti, si osserva quanto segue.
pagina 5 di 10 13. Il ricorrente ha allegato di lavorare, come operaio, a tempo indeterminato, presso l'Iscot
Italia s.p.a. di AR (MN) e di percepire un reddito di circa Euro 1.600,00 netti mensili, negando di essere titolare di ulteriori fonti di reddito.
Egli ha prodotto documentazione da cui emergono i seguenti redditi:
CU 2024 (redditi 2023): reddito da lavoro dipendente di Euro 24.908,00, pari a un reddito mensile netto – calcolato sottraendo al reddito da lavoro le imposte e le addizionali comunali e regionali, dividendo il risultato per dodici mensilità – di Euro 1.837,00 circa;
CU 2023 (redditi 2022): reddito da lavoro dipendente di Euro 23.774,pari a un reddito mensile netto – calcolato sottraendo al reddito da lavoro le imposte e le addizionali comunali e regionali, dividendo il risultato per dodici mensilità – di Euro 1.792,00 circa;
CU 2022 (redditi 2021): reddito da lavoro dipendente di Euro 22.827, pari a un reddito mensile netto – calcolato sottraendo al reddito da lavoro le imposte e le addizionali comunali e regionali, dividendo il risultato per dodici mensilità – di Euro 1.683,00 circa;
CU 2021 (redditi 2020): reddito da lavoro dipendente di Euro 22.216,00, pari a un reddito mensile netto – calcolato sottraendo al reddito da lavoro le imposte e le addizionali comunali e regionali, dividendo il risultato per dodici mensilità – di Euro 1.650,00 circa.
Ha inoltre prodotto buste paga relative alla mensilità di marzo 2023, da cui risulta uno stipendio di Euro 1.601,00, e alle mensilità da gennaio ad agosto 2024, da cui emergono redditi medi mensili di circa 1.418,50 per otto mensilità (considerata la 14ma mensilità), al netto di trattenute economiche dirette in busta paga per il mantenimento di moglie e figlia per complessivi 488,70 Euro mensili.
Ha prodotto inoltre estratti di conto corrente MPS relativi a tutto l'anno 2023 (con saldo al
30.06.2023 di 2.962,00 Euro circa) ed estratti conto della relativi agli Controparte_2 anni 2020, 2022,2023 e 2024 (in lingua francese), da cui ictu oculi non emergono entrate ulteriori rispetto ai redditi da lavoro.
Fin dal ricorso, il ricorrente ha allegato di essere proprietario esclusivo di un appartamento in Marocco, che secondo le allegazioni attoree non sarebbe attualmente messo a reddito e per l'acquisto del quale, anzi, il ricorrente risulta gravato da rate di mutuo di 448,31 Euro mensili, fino all'agosto 2027 (cfr. doc. 32 e 11 fascicolo attoreo).
Sebbene parte resistente abbia allegato che l'immobile sia stato di certo messo a reddito, trovandosi in un quartiere densamente popolato di Casablanca, ciò non risulta in atti provato.
Il ricorrente inoltre dichiarato fin dalla prima udienza di comparizione del 13.02.2024 di essere proprietario pro quota di un ulteriore immobile in Marocco, ricevuto in eredità dal padre e abitato dalla famiglia di un fratello deceduto (doc. 33 fascicolo attoreo).
pagina 6 di 10 Egli ha infine allegato di vivere tutt'ora nella ex casa coniugale ubicata in AR (MN), in forza di un contratto di locazione stipulato con l'ALER, corrispondendo un canone mensile, oltre ad oneri accessori, di Euro 386,66 (doc. 30 fascicolo attoreo).
Pur avendo dichiarato in sede di ricorso introduttivo di essere moroso per canoni di locazione arretrati per circa 5.900,00 Euro (cfr. doc. 9 fascicolo attoreo), egli risulta ad oggi essere in larga misura rientrato in relazione al predetto debito (cfr. doc. 35 fascicolo attoreo).
14. Venendo alla resistente, la stessa ha invece dichiarato di essere priva di titolo di studio, di essere disoccupata e di aver lavorato, come sarta, solo prima del matrimonio per poi essersi dedicata integralmente alla famiglia e ai figli dal 1994 in poi, senza aver più svolto alcuna attività lavorativa e senza aver potuto coltivare alcuna ambizione professionale.
Ha dichiarato di essersi trasferita in Francia, dove i figli maggiori già vivevano, al momento della separazione, con conseguente enorme difficoltà, a 53 anni, di integrarsi nella nuova realtà socio-economica francese.
La resistente ha infine dichiarato di essere in cerca di lavoro, essendosi anche iscritta all'ufficio per l'impiego nel 2024 (cfr. doc. 10 fascicolo resistente), e già prima nel settembre 2022 (cfr. doc. 18 fascicolo resistente) e all'inizio del 2021, anche se l'età, la lingua e l'assenza di esperienza professionale, oltre che di titoli di studio, rappresentano importanti limiti per l'accesso al mondo del lavoro
La resistente ha prodotto estratto conto MPS relativo a parte dell'anno 2022 da cui risultano in entrata i soli versamenti effettuati dal marito in forza degli accordi di separazione, nonché estratto conto relativo agli anni 2023-2024 della Banca francese LCL da cui pure non risultano poste in entrata, se non sporadiche e contenute.
15. Alla luce di ciò, ritiene il Collegio che sia evidente una certa sperequazione reddituale tra i coniugi.
16. D'altro canto, come accennato, si ritengono altresì sussistenti i presupposti per la previsione di un assegno divorzile, sia nella sua componente assistenziale, sia nella sua componente compensativo-perequativa.
17. In primo luogo, infatti, è pacifico che la resistente sia priva di adeguati redditi propri, essendo pacifico che essa è sempre stata disoccupata negli ultimi trent'anni.
18. A fronte di ciò, deve ritenersi provata quantomeno per presunzioni, ai sensi dell'art. 2967 c.c., l'estrema difficoltà per l'accesso al mondo del lavoro della resistente nel caso di specie.
Devono infatti essere considerate le evidenti difficoltà legate all'età della resistente (che ha oggi quasi 54), alla totale mancanza di esperienza professionale (posto che è pacifico che, dopo aver svolto per pochi anni la professione di sarta fino ai primi anni '90, la resistente non ha più acquisito alcuna esperienza lavorativa specifica), alla mancanza di titoli di pagina 7 di 10 studio (non è contestato che la resistente ne sia priva e che abbia frequentato la scuola solo fino alla quinta elementare), a cui si sommano le ulteriori notorie difficoltà di integrazione in un contesto socio-culturale e linguistico, quale quello francese, nuovo per la resistente, dopo una sua prima emigrazione, da giovanissima, dal Marocco all'Italia.
19. A tal proposito, non appare condivisibile la tesi attorea che attribuisce alla resistente la responsabilità della sua mancata integrazione prima in Italia e poi in Francia e per cui la scelta di trasferirsi in Francia della resistente sarebbe stata assunta per ragioni arbitrarie e futili.
Sono infatti, dal un lato, del tutto comprensibili le difficoltà di integrazione in un tessuto sociale, quello italiano, che benché abbia ospitato per anni la resistente, non l'ha vista maturare alcuna esperienza lavorativa o sociale di rilievo, essendosi la coniuge dedicata, per una specifica scelta d'organizzazione familiare, integralmente alla cura della famiglia per anni.
D'atro canto, è parimenti evidente come la decisione di trasferirsi in Francia dopo la separazione sia stata determinata dal fatto che la resistente, pacificamente dedica alla cura della casa e della famiglia nel corso di tutto il matrimonio e dunque molto verosimilmente poco integrata nel contesto sociale italiano e priva di riferimenti lavorativi e abitativi, abbia maturato l'esigenza di riunirsi ai figli maggiori, già emigrati in Francia, non potendo coltivare realistiche prospettive di autonomia, quantomeno a breve termine, in Italia.
20. All'esigenza assistenziale, peraltro, si somma altresì un'esigenza perequativo- compensativa nel riconoscimento dell'assegno divorzile, posto che è pacifico e non contestato che a seguito del matrimonio la resistente abbia abbandonato l'attività di sarta intrapresa in Marocco per dedicarsi integralmente alla famiglia e alla crescita dei figli, ciò per tutta la durata del lungo matrimonio, ossia dal 1994 al 2021.
Orbene, al di là della prova della perdita di specifiche occasioni lavorative, è evidente come, proprio negli anni di maggiore produttività e efficienza della vita, la resistente abbia sacrificato qualsiasi prospettiva lavorativa e qualsiasi esperienza professionale per dedicarsi in via esclusiva alla cura della casa e della famiglia.
In tal modo, peraltro, ha consentito al marito di concentrarsi sul lavoro e svolgere la propria professione, fino ad ottenere una certa stabilità economica, anche in prospettiva pensionistica, e finanche la possibilità di acquistare un immobile, di esclusiva sua proprietà, nel proprio Paese di origine, il Marocco, che rappresenta una ulteriore possibile fonte di reddito, sebbene il ricorrente abbia - ad oggi - dichiarato di non utilizzarlo e di non essersi determinato a metterlo a reddito.
21. Posto dunque che, per tutte le ragioni esposte, non v'è dubbio alcuno sul diritto della resistente a ricevere dal coniuge un assegno divorzile, nella concreta quantificazione dello stesso non può non tenersi conto, da un lato, dell'entità del sacrificio e del contributo della resistente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia e della durata del matrimonio e, dall'altro, inevitabilmente, delle attuali condizioni economico-reddituali del ricorrente, per come emerse nel corso del giudizio. pagina 8 di 10 22. Orbene, a tale ultimo proposito, il Collegio osserva come, effettuando una media dei redditi emergenti dalle CU 2024 e CU 2023 del ricorrente e dalle ultime buste paga relative all'anno d'imposta 2024 versate in atti, possa dirsi che il ricorrente abbia beneficiato nell'ultimo triennio di redditi medi netti mensili di circa 1.850,00 Euro.
Da tali entrate, vanno detrarre spese fisse documentate pari a 448,00 Euro mensili circa per la restituzione di un finanziamento contratto per l'acquisto dell'immobile di Casablanca e pari a 386,00 Euro mensili circa a titolo di canone di locazione dell'appartamento in cui il ricorrente vive.
Va da ultimo tenuto da conto che è pacifico che il ricorrente, sebbene privo di consistenti risparmi, di investimenti o di altri mobili di valore, risulti proprietario in via esclusiva di un immobile sito a Casablanca, che rappresenta una potenziale fonte di reddito, pur avendo ad oggi arbitrariamente deciso il ricorrente di non sfruttarne le potenzialità reddituali.
23. Tutto ciò posto, il collegio ritiene equo quantificare l'assegno divorzile nella misura già indicata dalla Giudice Istruttrice di 250,00 Euro mensili, considerato che ciò è anche conforme a quanto, da ultimo, richiesto dal ricorrente.
24. Sulle spese di lite
25. Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere compensate tra le parti, considerata la natura necessaria del procedimento, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria.
La resistente deve essere, invece, condannata alla rifusione al ricorrente delle spese relative alla fase decisionale e ciò ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
La domanda di assegno divorzile, infatti, è stata accolta in misura pari alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice Istruttrice con ordinanza a verbale del 26.07.2024, alla quale parte ricorrente ha aderito e che parte resistente ha invece rifiutato senza giustificato motivo, tenuto conto delle circostanze.
26. Le spese relative alla fase decisionale sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori Parte_2
e in Casablanca (Marocco) in data 6.1.1994 (atto trascritto
[...] CP_1 nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di AR atto n. 24, Parte II, Serie C,
Ufficio 1, anno 2013);
pagina 9 di 10 2) dispone che parte ricorrente corrisponda a parte resistente Parte_1
a titolo di assegno divorzile la somma mensile di Euro 250,00, CP_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di agosto 2024;
3) revoca l'assegno di mantenimento ordinario e straordinario che parte ricorrente
è tenuto a corrispondere a parte resistente a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento della figlia maggiorenne a far data dal mese di dicembre Per_1
2024;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di AR (MN) di provvedere alle annotazioni di legge;
5) dichiara compensate le spese di lite relative alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria e condanna parte resistente a rifondere al CP_1 ricorrente le spese relative alla sola fase decisionale, da Parte_1 liquidarsi in Euro 2.905,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova in data
17/04/2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Massimo De Luca
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2479/2023 promossa da:
, assistito e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MONACELLI ENZO CESARE;
RICORRENTE
contro
, , assistita e difesa dall'avv. FATIHI CP_1 C.F._2
CHAIMAA;
RESISTENTE
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: - pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori
e in Casablanca (Marocco) in data 6.1.1994, con Parte_2 CP_1 ordine agli Ufficiali di Stato Civile competenti di apportare le annotazioni e le trascrizioni di legge, oltre ad ogni ulteriore e necessario incombente di legge;
- disporre che parte ricorrente corrisponda a parte resistente Parte_1
a titolo di assegno divorzile la somma mensile di Euro 250,00, CP_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di agosto 2024;
- disporre che parte ricorrente nulla sia più tenuto a Parte_1 corrispondere a parte resistente a titolo di mantenimento della figlia CP_1 maggiorenne avendo quest'ultima raggiunto la piena autosufficienza economica ed Per_1 avendo stabilizzato la propria posizione lavorativa.
- respingersi tutte le domande avanzate dalla resistente, per tutto quanto esposto in atti di causa.
- con vittoria di spese e compenso di causa”
Per parte resistente: “Voglia il Tribunale, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti:
— Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Casablanca (Marocco) il giorno 06/01/1994 tra la signora e il signor e, CP_1 Parte_1 conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. novembre 2000 n. 396;
— Riconoscere l'assegno divorzile alla sig.ra , tenendo conto del suo CP_1 fondamentale contributo alla famiglia e, in particolare, all'accrescimento patrimoniale ed immobiliare del coniuge durante il matrimonio e della sua attuale mancanza di mezzi economici sufficienti al suo sostentamento. Pertanto, dichiarare tenuto il signor Pt_1
al pagamento, a far data da luglio 2024, dell'assegno divorzile in favore della
[...] signora pari ad Euro 400,00 o di quella maggiore o minore che si riterrà di CP_1 giustizia, somma annualmente da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT del costo della vita e da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora CP_1
— Rigettare tutte le domande avversarie in ragione dei fatti e documenti allegati in atti di causa;
— Valutare la tardiva allegazione (02/10/2024) della titolarità di diritti reali su un secondo immobile sito in Marocco sino al momento in cui è stato disposto con ordinanza del
pagina 2 di 10 26/07/2024 di presentare documentazione relativa ai beni immobili e di cui nulla si è detto precedentemente;
— Con vittoria di spese di lite ed onorari di causa”
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi declaratoria di scioglimento matrimonio contratto con parte resistente allegando: che dal matrimonio sono nati in data 15.1.1996 il Per_ figlio in data 11.4.1998 la figlia e in data 3.7.2004 la figlia che i Per_2 Per_1 coniugi vivono separati dalla comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Mantova, nel corso del procedimento di separazione consensuale concluso con decreto di omologazione n. 890/2021 del 3.12.2021; che la convivenza non è mai più ripresa e non può più essere ricostituita tra i coniugi comunione materiale e spirituale.
Il ricorrente ha formulato altresì ulteriori domande accessorie di contenuto economico, relative al mantenimento della moglie e della figlia, divenuta maggiorenne a seguito della separazione, Per_1
2. Parte resistente si è costituita, aderendo alla domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo una differente regolamentazione dei rapporti economici.
3. Assunti i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., all'esito dell'istruttoria - svolta esclusivamente tramite acquisizione documentale - le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
***
4. Sullo scioglimento del matrimonio tra le parti
5. Sulla scorta delle concordi allegazioni delle parti, nonché di ciò che emerge dalla documentazione prodotta, deve ritenersi senz'altro provato che i coniugi vivono separati sin dalla data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con decreto di omologa, senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione, anche temporanea.
Nella fattispecie ricorrono pertanto i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertata l'impossibilità irreversibile della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale, impossibilità riscontrata dalla ininterrotta separazione dei coniugi, protrattasi per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla normativa citata quale condizione di procedibilità della domanda.
6. Sull'assegno di mantenimento ordinario e straordinario della figlia Per_1
pagina 3 di 10 7. Quanto all'assegno di mantenimento della minore delle tre figlie, ormai Per_1 maggiorenne, è pacifico che la stessa abbia da ultimo intrapreso un'attività lavorativa a tempo indeterminato, presso la società francese Securitas Aviation, all'esito di un tirocinio come agente di sicurezza aeroportuale, e che la stessa si sia resa dunque economicamente autosufficiente.
La circostanza è stata allegata dalla stessa resistente in sede di precisazione delle conclusioni, tanto che la parte non ha reiterato alcuna domanda di mantenimento per la figlia, da intendersi rinunciata.
8. Deve ritenersi dunque provato il venir meno dei presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia da parte del padre, con conseguente revoca Per_1 delle statuizioni provvisorie in tal senso assunte a far data dal mese di dicembre 2024 – quando per la prima volta è emersa la stipula del contratto a tempo indeterminato della figlia.
9. Sulla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente
10. Venendo dunque alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, è bene soffermarsi sui principi a cui la Cassazione a Sezioni Unite nel 2018 è pervenuta, offrendo con la sentenza n. 18287 dell'11.7.2018 una rilettura fedele del dato normativo, che si pone sostanzialmente come una “terza via” rispetto al diritto vivente formatosi a partire dalle prime pronunce del 1990, così come anche rispetto ai noti arresti del 2017.
Superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 hanno, infatti, rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori forniti dall'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al ménage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque, l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, anche in rapporto alla durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora risulti da imputare al coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
pagina 4 di 10 È sulla base delle argomentazioni qui sinteticamente richiamate, ritenute coerenti anche con il quadro normativo europeo ed extraeuropeo, che le Sezioni Unite del 2018 sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente, per cui: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Tali principi sono stati successivamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr.
Cass. n. 21926/2019 e Cass. 4215/2021), che ha ribadito che l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, sicchè il giudice: a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri pari ordinati di cui all'art. 5, 6° comma, prima parte, tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni Unite del 2018, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio;
b) procede pertanto ad una complessiva ponderazione «dell'intera storia familiare», in relazione al contesto specifico.
In particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex coniuge richiedente - anche sotto il profilo della prognosi futura - un livello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e\o personale dell'altro coniuge, il Giudice è chiamato ad accertare previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due, nonché a verificare se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato.
11. Nel caso di specie, non può dubitarsi che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile alla resistente, sussistendo una rilevante sperequazione nelle condizioni economico-reddituali dei coniugi e trovando l'assegno ragione sia nella sua componente assistenziale, che nella sua componente compensativo-perequativa.
12. In primo luogo, esaminando le condizioni economico-reddituali delle parti, si osserva quanto segue.
pagina 5 di 10 13. Il ricorrente ha allegato di lavorare, come operaio, a tempo indeterminato, presso l'Iscot
Italia s.p.a. di AR (MN) e di percepire un reddito di circa Euro 1.600,00 netti mensili, negando di essere titolare di ulteriori fonti di reddito.
Egli ha prodotto documentazione da cui emergono i seguenti redditi:
CU 2024 (redditi 2023): reddito da lavoro dipendente di Euro 24.908,00, pari a un reddito mensile netto – calcolato sottraendo al reddito da lavoro le imposte e le addizionali comunali e regionali, dividendo il risultato per dodici mensilità – di Euro 1.837,00 circa;
CU 2023 (redditi 2022): reddito da lavoro dipendente di Euro 23.774,pari a un reddito mensile netto – calcolato sottraendo al reddito da lavoro le imposte e le addizionali comunali e regionali, dividendo il risultato per dodici mensilità – di Euro 1.792,00 circa;
CU 2022 (redditi 2021): reddito da lavoro dipendente di Euro 22.827, pari a un reddito mensile netto – calcolato sottraendo al reddito da lavoro le imposte e le addizionali comunali e regionali, dividendo il risultato per dodici mensilità – di Euro 1.683,00 circa;
CU 2021 (redditi 2020): reddito da lavoro dipendente di Euro 22.216,00, pari a un reddito mensile netto – calcolato sottraendo al reddito da lavoro le imposte e le addizionali comunali e regionali, dividendo il risultato per dodici mensilità – di Euro 1.650,00 circa.
Ha inoltre prodotto buste paga relative alla mensilità di marzo 2023, da cui risulta uno stipendio di Euro 1.601,00, e alle mensilità da gennaio ad agosto 2024, da cui emergono redditi medi mensili di circa 1.418,50 per otto mensilità (considerata la 14ma mensilità), al netto di trattenute economiche dirette in busta paga per il mantenimento di moglie e figlia per complessivi 488,70 Euro mensili.
Ha prodotto inoltre estratti di conto corrente MPS relativi a tutto l'anno 2023 (con saldo al
30.06.2023 di 2.962,00 Euro circa) ed estratti conto della relativi agli Controparte_2 anni 2020, 2022,2023 e 2024 (in lingua francese), da cui ictu oculi non emergono entrate ulteriori rispetto ai redditi da lavoro.
Fin dal ricorso, il ricorrente ha allegato di essere proprietario esclusivo di un appartamento in Marocco, che secondo le allegazioni attoree non sarebbe attualmente messo a reddito e per l'acquisto del quale, anzi, il ricorrente risulta gravato da rate di mutuo di 448,31 Euro mensili, fino all'agosto 2027 (cfr. doc. 32 e 11 fascicolo attoreo).
Sebbene parte resistente abbia allegato che l'immobile sia stato di certo messo a reddito, trovandosi in un quartiere densamente popolato di Casablanca, ciò non risulta in atti provato.
Il ricorrente inoltre dichiarato fin dalla prima udienza di comparizione del 13.02.2024 di essere proprietario pro quota di un ulteriore immobile in Marocco, ricevuto in eredità dal padre e abitato dalla famiglia di un fratello deceduto (doc. 33 fascicolo attoreo).
pagina 6 di 10 Egli ha infine allegato di vivere tutt'ora nella ex casa coniugale ubicata in AR (MN), in forza di un contratto di locazione stipulato con l'ALER, corrispondendo un canone mensile, oltre ad oneri accessori, di Euro 386,66 (doc. 30 fascicolo attoreo).
Pur avendo dichiarato in sede di ricorso introduttivo di essere moroso per canoni di locazione arretrati per circa 5.900,00 Euro (cfr. doc. 9 fascicolo attoreo), egli risulta ad oggi essere in larga misura rientrato in relazione al predetto debito (cfr. doc. 35 fascicolo attoreo).
14. Venendo alla resistente, la stessa ha invece dichiarato di essere priva di titolo di studio, di essere disoccupata e di aver lavorato, come sarta, solo prima del matrimonio per poi essersi dedicata integralmente alla famiglia e ai figli dal 1994 in poi, senza aver più svolto alcuna attività lavorativa e senza aver potuto coltivare alcuna ambizione professionale.
Ha dichiarato di essersi trasferita in Francia, dove i figli maggiori già vivevano, al momento della separazione, con conseguente enorme difficoltà, a 53 anni, di integrarsi nella nuova realtà socio-economica francese.
La resistente ha infine dichiarato di essere in cerca di lavoro, essendosi anche iscritta all'ufficio per l'impiego nel 2024 (cfr. doc. 10 fascicolo resistente), e già prima nel settembre 2022 (cfr. doc. 18 fascicolo resistente) e all'inizio del 2021, anche se l'età, la lingua e l'assenza di esperienza professionale, oltre che di titoli di studio, rappresentano importanti limiti per l'accesso al mondo del lavoro
La resistente ha prodotto estratto conto MPS relativo a parte dell'anno 2022 da cui risultano in entrata i soli versamenti effettuati dal marito in forza degli accordi di separazione, nonché estratto conto relativo agli anni 2023-2024 della Banca francese LCL da cui pure non risultano poste in entrata, se non sporadiche e contenute.
15. Alla luce di ciò, ritiene il Collegio che sia evidente una certa sperequazione reddituale tra i coniugi.
16. D'altro canto, come accennato, si ritengono altresì sussistenti i presupposti per la previsione di un assegno divorzile, sia nella sua componente assistenziale, sia nella sua componente compensativo-perequativa.
17. In primo luogo, infatti, è pacifico che la resistente sia priva di adeguati redditi propri, essendo pacifico che essa è sempre stata disoccupata negli ultimi trent'anni.
18. A fronte di ciò, deve ritenersi provata quantomeno per presunzioni, ai sensi dell'art. 2967 c.c., l'estrema difficoltà per l'accesso al mondo del lavoro della resistente nel caso di specie.
Devono infatti essere considerate le evidenti difficoltà legate all'età della resistente (che ha oggi quasi 54), alla totale mancanza di esperienza professionale (posto che è pacifico che, dopo aver svolto per pochi anni la professione di sarta fino ai primi anni '90, la resistente non ha più acquisito alcuna esperienza lavorativa specifica), alla mancanza di titoli di pagina 7 di 10 studio (non è contestato che la resistente ne sia priva e che abbia frequentato la scuola solo fino alla quinta elementare), a cui si sommano le ulteriori notorie difficoltà di integrazione in un contesto socio-culturale e linguistico, quale quello francese, nuovo per la resistente, dopo una sua prima emigrazione, da giovanissima, dal Marocco all'Italia.
19. A tal proposito, non appare condivisibile la tesi attorea che attribuisce alla resistente la responsabilità della sua mancata integrazione prima in Italia e poi in Francia e per cui la scelta di trasferirsi in Francia della resistente sarebbe stata assunta per ragioni arbitrarie e futili.
Sono infatti, dal un lato, del tutto comprensibili le difficoltà di integrazione in un tessuto sociale, quello italiano, che benché abbia ospitato per anni la resistente, non l'ha vista maturare alcuna esperienza lavorativa o sociale di rilievo, essendosi la coniuge dedicata, per una specifica scelta d'organizzazione familiare, integralmente alla cura della famiglia per anni.
D'atro canto, è parimenti evidente come la decisione di trasferirsi in Francia dopo la separazione sia stata determinata dal fatto che la resistente, pacificamente dedica alla cura della casa e della famiglia nel corso di tutto il matrimonio e dunque molto verosimilmente poco integrata nel contesto sociale italiano e priva di riferimenti lavorativi e abitativi, abbia maturato l'esigenza di riunirsi ai figli maggiori, già emigrati in Francia, non potendo coltivare realistiche prospettive di autonomia, quantomeno a breve termine, in Italia.
20. All'esigenza assistenziale, peraltro, si somma altresì un'esigenza perequativo- compensativa nel riconoscimento dell'assegno divorzile, posto che è pacifico e non contestato che a seguito del matrimonio la resistente abbia abbandonato l'attività di sarta intrapresa in Marocco per dedicarsi integralmente alla famiglia e alla crescita dei figli, ciò per tutta la durata del lungo matrimonio, ossia dal 1994 al 2021.
Orbene, al di là della prova della perdita di specifiche occasioni lavorative, è evidente come, proprio negli anni di maggiore produttività e efficienza della vita, la resistente abbia sacrificato qualsiasi prospettiva lavorativa e qualsiasi esperienza professionale per dedicarsi in via esclusiva alla cura della casa e della famiglia.
In tal modo, peraltro, ha consentito al marito di concentrarsi sul lavoro e svolgere la propria professione, fino ad ottenere una certa stabilità economica, anche in prospettiva pensionistica, e finanche la possibilità di acquistare un immobile, di esclusiva sua proprietà, nel proprio Paese di origine, il Marocco, che rappresenta una ulteriore possibile fonte di reddito, sebbene il ricorrente abbia - ad oggi - dichiarato di non utilizzarlo e di non essersi determinato a metterlo a reddito.
21. Posto dunque che, per tutte le ragioni esposte, non v'è dubbio alcuno sul diritto della resistente a ricevere dal coniuge un assegno divorzile, nella concreta quantificazione dello stesso non può non tenersi conto, da un lato, dell'entità del sacrificio e del contributo della resistente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia e della durata del matrimonio e, dall'altro, inevitabilmente, delle attuali condizioni economico-reddituali del ricorrente, per come emerse nel corso del giudizio. pagina 8 di 10 22. Orbene, a tale ultimo proposito, il Collegio osserva come, effettuando una media dei redditi emergenti dalle CU 2024 e CU 2023 del ricorrente e dalle ultime buste paga relative all'anno d'imposta 2024 versate in atti, possa dirsi che il ricorrente abbia beneficiato nell'ultimo triennio di redditi medi netti mensili di circa 1.850,00 Euro.
Da tali entrate, vanno detrarre spese fisse documentate pari a 448,00 Euro mensili circa per la restituzione di un finanziamento contratto per l'acquisto dell'immobile di Casablanca e pari a 386,00 Euro mensili circa a titolo di canone di locazione dell'appartamento in cui il ricorrente vive.
Va da ultimo tenuto da conto che è pacifico che il ricorrente, sebbene privo di consistenti risparmi, di investimenti o di altri mobili di valore, risulti proprietario in via esclusiva di un immobile sito a Casablanca, che rappresenta una potenziale fonte di reddito, pur avendo ad oggi arbitrariamente deciso il ricorrente di non sfruttarne le potenzialità reddituali.
23. Tutto ciò posto, il collegio ritiene equo quantificare l'assegno divorzile nella misura già indicata dalla Giudice Istruttrice di 250,00 Euro mensili, considerato che ciò è anche conforme a quanto, da ultimo, richiesto dal ricorrente.
24. Sulle spese di lite
25. Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere compensate tra le parti, considerata la natura necessaria del procedimento, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria.
La resistente deve essere, invece, condannata alla rifusione al ricorrente delle spese relative alla fase decisionale e ciò ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
La domanda di assegno divorzile, infatti, è stata accolta in misura pari alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice Istruttrice con ordinanza a verbale del 26.07.2024, alla quale parte ricorrente ha aderito e che parte resistente ha invece rifiutato senza giustificato motivo, tenuto conto delle circostanze.
26. Le spese relative alla fase decisionale sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori Parte_2
e in Casablanca (Marocco) in data 6.1.1994 (atto trascritto
[...] CP_1 nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di AR atto n. 24, Parte II, Serie C,
Ufficio 1, anno 2013);
pagina 9 di 10 2) dispone che parte ricorrente corrisponda a parte resistente Parte_1
a titolo di assegno divorzile la somma mensile di Euro 250,00, CP_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di agosto 2024;
3) revoca l'assegno di mantenimento ordinario e straordinario che parte ricorrente
è tenuto a corrispondere a parte resistente a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento della figlia maggiorenne a far data dal mese di dicembre Per_1
2024;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di AR (MN) di provvedere alle annotazioni di legge;
5) dichiara compensate le spese di lite relative alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria e condanna parte resistente a rifondere al CP_1 ricorrente le spese relative alla sola fase decisionale, da Parte_1 liquidarsi in Euro 2.905,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova in data
17/04/2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Massimo De Luca
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