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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4261 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente:
TRA
, brasiliana, nata a [...]/SP, Brasile, il 09/01/1956, codice Parte_1 fiscale;
, brasiliana, nata a [...]/SP, Brasile, il C.F._1 Parte_2
21/08/1976, codice fiscale;
brasiliano, C.F._2 Parte_3 minorenne, nato il [...] a [...]/SP, Brasile, codice fiscale , rappresentato C.F._3 dalla madre e dal padre brasiliano, nato il Parte_2 Persona_1
06/03/1971 a San Paolo/SP, Brasile, codice fiscale;
C.F._4 Parte_4 brasiliana, nata a [...]/SP, Brasile, il 02/03/2000, codice fiscale;
C.F._5 [...]
brasiliano, nato a [...]/SP, Brasile, il 07/01/1998, codice fiscale Parte_5
brasiliana, nata ad [...]/SP, Brasile, il C.F._6 Parte_6
31/08/1972, codice fiscale;
, brasiliana, nata ad C.F._7 Parte_7
Agudos/SP, Brasile, il 22/06/1982, codice fiscale;
C.F._8 Parte_8 brasiliano, minorenne, nato il [...] a [...]/SP, Brasile, codice fiscale , C.F._9 rappresentato dalla madre e dal padre Parte_7 Persona_2 Parte_9
brasiliano, nato il [...] a [...]/MG, Brasile, codice fiscale , tutti
[...] C.F._10 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato presso il cui studio in Roma, via Colleferro n. 15 sono elettivamente domiciliati;
- RICORRENTI -
E
(c.f. in persona del in carica legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c.
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1 -RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato
Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto Controparte_1 discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti deducono di essere discendenti di (o o ), Persona_3 Persona_4 Persona_5 cittadino italiano, nato a [...] il [...] (all. 3). non ha mai rinunciato alla Persona_3 cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia,
Dipartimento Stranieri (all. 4). ha contratto matrimonio con (o o nella Persona_3 Persona_6 Persona_7 Persona_8 città di São Manoel, Brasile, il 02/04/1921 (all. 5) e da questa unione è nata (o Persona_9
) l'08/10/1932, nella città di São Manoel, Brasile (all. 6). Persona_10 Persona_9 ha contratto matrimonio con (o il 07/02/1953, nella città di São Persona_11 Persona_11
Manuel (all. 7), assumendo da sposata il nome di . Parte_10
Dall'unione tra e (o è nata Parte_10 Persona_11 Persona_11 [...]
il 09/01/1956, nella città di Lençóis Paulista, Brasile (all. 8), la quale ha contratto Parte_1 matrimonio con il 22/04/1972, nella città di Agudos, Brasile, assumendo il nome di Persona_12
. Parte_1
Dall'unione tra e sono nati: Parte_1 Persona_12 Parte_6
il 31/08/1972, nella città di Agudos, Brasile (all. 10); , il 21/08/1976, nella Pt_2 Parte_2 città di San Paolo, Brasile (all. 11); , il 22/06/1982, nella città di San Paolo, Brasile Pt_7 Parte_7
(all. 12). ha contratto matrimonio con il 30/06/1990, nella Parte_6 Persona_13 città di Itapecerica da Serra, Brasile (all. 13), assumendo il nome di Parte_6
Dall'unione tra e è nato Parte_6 Persona_13 Parte_5 il 07/01/1998, nella città di San Paolo, Brasile (all. 14).
[...]
ha contratto matrimonio con da il 23/11/1996, nella città di Parte_2 Persona_14 Pt_2
Taboão da Serra, Brasile (all. 15), assumendo il nome di e . Dall'unione tra Parte_2 Pt_2
e e da sono nati: e , il Parte_2 Pt_2 Persona_14 Pt_2 Parte_4 Pt_2
02/03/2000, nella città di San Paolo, Brasile (all. 16); , il 27/03/2012, nella Parte_3 città di Bauru, Brasile (all. 17).
2 ha contratto matrimonio con il 20/01/2007, nella città di Parte_7 Persona_15
Bauru, Brasile (all. 18), assumendo il nome di . Tuttavia, i coniugi hanno Controparte_3 divorziato il 19/09/2012 e e è tornata a chiamarsi . Parte_7 Pt_2 Parte_7
ha contratto un nuovo matrimonio con da il Parte_7 Persona_2 Parte_9
19/12/2015, nella città di Agudos, Brasile, assumendo il nome di (all. 19). Parte_7
Dall'unione tra e è nato Parte_7 Persona_2 Parte_9 [...] il 26/12/2018, nella città di Jundiaí, Brasile (all. 20). Parte_8
I ricorrenti intendono far valere il proprio diritto trasmesso dal loro avo, considerando che Persona_3 non ha mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento Stranieri del Ministero della Giustizia della Repubblica
Brasiliana (all. 4).
I ricorrenti rappresentano di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato Generale d'Italia a
San Paolo (all. 28-31), seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del , al fine di Pt_11 vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, senza ricevere alcun riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, Controparte_1 rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 03 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
****
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig.
unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. Persona_3
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU.
24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo
(la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i
3 singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Pt_11
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Pt_12 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di San Paolo (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 20.03.2025.
La Giudice
4 dott.ssa Chiara Fiamingo
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