TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/06/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, visto l'art.221 comma 4 della Legge n.77/2020 e il decreto 19.1.2022; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la sentenza che segue mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto,
sentenza
riservata all'udienza del 18 giugno 2025, nella causa civile iscritta al n.2113/2024 R.G.C.A. e vertente
tra
in persona del legale rappresentante Parte_1
, con sede in Castellalto, elettivamente domiciliata in Castiglione Parte_2 Messer Raimondo alla Via Piane n. 43/B presso e nello studio dell'avv. Lucio Capanna che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in foglio separato e in calce al ricorso del 25.9.2024- Opponente
contro
, con sede a alla Controparte_1 CP_1
Circonvallazione Ragusa, n. 1, in persona del Direttore Generale Dott. CP_2
, elettivamente domiciliata in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), alla Via Abruzzi, n.
[...] 91, presso lo studio dell'avv. Gregorio Lorenzo Scarciglia che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 16.1.2025- Opposta
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 L. 89/81 e art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 1551 del 30.07.2024, notificata in data 5 agosto 2024,
elevata dalla , la ricorreva dinanzi Parte_3 Parte_4
1 codesto Tribunale affinché: “previa immediata sospensione della esecutività dell'ordinanza
di ingiunzione n. 1551 del 30/07/2024 notificato il 05/08/2024 meglio descritto nella narrativa
che precede, fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, voglia a) accertare e
dichiarata la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'Ordinanza di ingiunzione 1551
emessa in data 30/07/2024 e notificata in data 05/08/2024 da
[...]
, per le motivazioni tutte riportate nella narrativa che precede, Parte_5
che qui si abbian per integralmente riportate e trascritte;
b) per l'effetto, annullare l'Ordinanza di ingiunzione 1551 del 30/07/2024 e pertanto
dichiarare non dovuto il pagamento, da parte della della sanzione Parte_6
pecuniaria comminata pari ad € 1.000,00. c) in mero subordine contenere la sanzione entro il
minimo edittale ec lege previsto”.
Part Si costituiva in giudizio la , chiedendo: “in via preliminare: rigettare la CP_1
richiesta di sospensione in quanto infondata in merito al fumus boni iuris e, in ogni caso, non
provata rispetto al periculum in mora;
nel merito: rigettare il ricorso della Parte_4
per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare l'ordinanza di
[...]
ingiunzione n. 1551/2024 del 30/07/2024 e condannare la ricorrente al pagamento
dell'importo ivi previsto. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre
accessori come per legge”. Nel corso del giudizio non veniva concessa la sospensione e la causa veniva rinviata per la discussione.
SULL'ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE n.
1551/2024 PER INSUSSISTENZA DELLA CONDOTTA ILLECITA CONTESTATA E
PER ESONERO AI SENSI DELL'ART. 3 REG. (CE) 1/2005.
Risulta accertato dai documenti in atti che, il 5.8.2024 veniva notificata a mezzo PEC
l'ordinanza di ingiunzione n. 1551/2024 del 30/07/2024, con la quale si contestava alla la violazione dell'art. 6, comma 2, Reg. CE n. Parte_4
852/2024, per la seguente condotta: “per non aver notificato all'autorità competente, ai
2 fini dell'aggiornamento della registrazione sanitaria, l'attività di trasporto di animali vivi dal
proprio allevamento al mattatoio. Nel mod. 4 veniva riportata un'autorizzazione al trasporto
di animali n. rilasciata il 24.1.2014, e quindi scaduta” (cfr. doc. in atti). Numero_1
Il citato art. 6 Reg. CE n. 852/2024, al comma 2 prevede: “In particolare, ogni operatore
del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità
prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una
qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della
registrazione del suddetto stabilimento. Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in
modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli
stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività
nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti”.
Parte ricorrente, partendo dall'analisi del Reg. CE 1/2005 e analizzandolo alla luce dell'Accordo Stato – Regioni 114/CSR del 20.03.2008, giugne alla conclusione secondo cui la condotta contestata non sussisterebbe ai sensi dell'art. 3 Reg. CE
1/2005. In verità, l'art. 3 del predetto Accordo Stato - Regioni (cfr. doc. 3 della memoria di costituzione) afferma quanto segue: “(…) Da quanto sopra riportato, si
evince che il trasportatore che esegue attività “per conto terzi” deve essere sempre autorizzato
ai sensi del regolamento, mentre le persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporto dei
propri animali per percorsi inferiori ai 65 km ed in relazione con attività economiche, non
rientrano negli obblighi autorizzativi dello stesso. Tali trasportatori, come peraltro “i casi
particolari” enunciati nel paragrafo precedente, non devono essere autorizzati ai sensi del Reg.
(CE) 1/2005, ma rientrano comunque nell'applicazione dei regolamenti del pacchetto igiene
nella definizione di Produzione primaria “Produzione e allevamento degli animali produttori
di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli
animali produttori di carne ai mercati, alle aziende di macellazione ed in ogni caso di trasporto
degli animali”. E ancora, “(…) Sarà cura di ogni operatore mantenere a disposizione di
3 eventuali controlli dell'Autorità competente un documento di autodichiarazione che attesti la
registrazione ai sensi del Reg. (CE) 825/2004 come produttore primario e di trasportare i
propri animali con propri mezzi di trasporto. L'autodichiarazione dovrà riportare altresì le
generalità dei mezzi utilizzati e la vidimazione, quale presa d'atto, da parte del Servizio
Veterinario dell'Azienda sanitaria presso cui si è registrato. È altresì compito dell'operatore
registrato aggiornare presso il competente Servizio Veterinario ogni eventuale variazione
inerente ai mezzi di trasporto (vedi Allegato G)”.
L'autodichiarazione dovrà riportare altresì le generalità dei mezzi utilizzati e la vidimazione, quale presa d'atto, da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda
sanitaria presso cui si è registrato. È altresì compito dell'operatore registrato aggiornare presso il competente Servizio Veterinario ogni eventuale variazione inerente ai mezzi di trasporto (cfr. ag. 316 del PPRIC 2020-2022).
Nel caso di specie, ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 il trasporto di animali vivi rientra nella produzione primaria, per la quale è prevista la registrazione mediante notifica
Part all'Autorità competente ( di dell'Allegato G (“Autodichiarazione della CP_1
registrazione come produttore primario ai sensi del Reg CE n. 852/2004”, contenuto a pag. 334 del citato PPRIC e prodotto un fac-simile nel fascicolo amministrativo di cui al doc. 1) che non risulta eseguito al momento dell'accertamento (26/02/2021).
Infatti, la solo ex post la violazione commessa, Parte_4
trasmetteva l'autodichiarazione di cui all'Allegato G successivamente all'anzidetto accertamento, come dichiarato al punto 2 della comunicazione del Dipartimento di
Prevenzione SVIAPZ di cui al protocollo del 06/05/2021: “rilevato che su BDN
SINVSA risulta l'autorizzazione di tipo G n. 89 TE rilasciata in data 01.03.2021”.
Essendo la già registrata come allevamento bovino Parte_4
(con codice aziendale IT015TE408), la contestazione risulta corretta, e cioè il mancato aggiornamento della registrazione dell'allevamento (di fatti, nel Mod. 4 della specie
4 bovina n. IT0115TE408202100011 del 25.02.2021 veniva riportata una autorizzazione al trasporto di animali n. 011TEB012, rilasciata alla Parte_4
il 24.01.2014, e quindi scaduta di validità, come dimostrato anche al punto 1 dalla già
citata comunicazione del Servizio Veterinario SVIAPZ), nonché la mancanza dell'autodichiarazione per il trasporto di animali vivi dal proprio allevamento al mattatoio.
SUL “QUANTUM” DELLA CONTESTAZIONE La contestazione nei confronti della resistente risulta corretta anche con riferimento al quantum della sanzione inflitta,
trattandosi dell'applicazione del minimo edittale, ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981, a tenore del quale: “È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e
qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre
alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata
o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”. Viste le disposizioni sopra richiamate, la sanzione è stata determinata nell'importo di
€.1.000,00, pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo della sanzione prevista dal D.Lgs. 193/2007. Pertanto, il ricorso va rigettato, l'ordinanza di ingiunzione n. 1551/2024 del 30/07/2024 confermata spese compensate.
P.Q.M.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_7
contro , disattesa ogni contraria istanza ed
[...] Parte_3 eccezione, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento impugnata;
-spese compensate.
5 Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata mediante lettura in udienza, in Teramo il 18 giugno 2025.
LA GIUDICE ONORARIA
(Carla Fazzini)
6