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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/12/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 287 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Lotzorai presso lo studio dell'Avv. Davide Amadori, che li rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Triei presso lo Controparte_1 C.F._3 studio dell'Avv. Tiziana Murru, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata agli atti, convenuto
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
1. Dichiarare che:
a. Il Sig. ha usucapito gli immobili, con relative pertinenze, siti in Triei e censiti Parte_1 al
N.C.E.U.al Foglio 3, particelle 644sub 2e 644 sub 4;
b. La Sig.ra ha usucapito gli immobili, con relative pertinenze, siti in Triei e Parte_2 censiti al N.C.E.U. al Foglio 3, particelle644 sub 3e 644 sub 5;
pagina 1 di 6
2. Che pertanto, gli attori sono proprietari in modo pieno ed esclusivo di detti immobili;
3. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione della emanando sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità;
4. Con vittoria di spese ed onorari nel caso di resistenza”.
Conclusioni nell'interesse del convenuto (comparsa di costituzione):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione - anche alla luce dei fatti meglio esplicati nella nota autorizzata del 22.12.2024 - con compensazione delle spese di lite stante l'adesione alla domanda attorea e la conseguente assenza di qualsivoglia contestazione in merito”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire Parte_1 Parte_2 dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, degli immobili e relative Parte_1 pertinenze siti in Triei e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Triei al foglio 3, particella 644 sub
2 e sub 4, degli immobili e relative pertinenze siti in Triei e distinti al Catasto Parte_2
Fabbricati del Comune di Triei al foglio 3, particella 644 sub 3 e sub 5.
Gli attori hanno dedotto di essere al possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili dall'anno Duemila e sino all'attualità, dei quali hanno curato, ciascuno riguardo agli immobili di sua pertinenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le pratiche catastali inerenti agli stessi, pagato i corrispettivi per le utenze ed i tributi.
Con note le note per l'udienza del 22 gennaio 2025, a seguito della richiesta di chiarimento del giudice in merito alla data di edificazione del fabbricato da parte di la stessa ha specificato Parte_2 di essere nel possesso esclusivo del lastrico solare, sul quale detto fabbricato è stato edificato, già dal
1994, anno in cui la stessa ha chiesto l'accatastamento del suddetto lastrico, il quale risultava, già da tale data, collegato da una scala interna che conduce al locale deposito posto al piano seminterrato, di competenza della medesima.
Si è costituito in giudizio , il quale non si è opposto alla domanda degli attori, ma Controparte_1 ha riconosciuto il possesso dagli stessi esercitato sugli immobili oggetto di causa e ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dagli stessi proposta.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
*** pagina 2 di 6 La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo agli attori per oltre vent'anni, almeno dagli anni Duemila.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sugli immobili oggetto delle rispettive domande, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini e che hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza Tes_1 Testimone_2 del 17 giugno 2025).
Sul possesso di (foglio 3, particella 644, sub 2 e 4). Parte_1
I testi hanno riferito che, dall'anno Duemila, utilizza un appartamento sito in Triei in Parte_1 via Italia, nonché di un piano seminterrato ed una cantina. Gli stessi hanno riferito che, nello stesso anno, l'attore ha eseguito dei lavori edili di ristrutturazione dell'appartamento, in particolare, ha pagina 3 di 6 distrutto una vecchia cucina e creato un cortile interno, ha ricostruito la cucina, rifatto il bagno, gli impianti elettrici ed idraulici e ha sostituito gli infissi e i pavimenti, nonché ristrutturato il piano seminterrato dove ha creato una stanza e una cantina, nella quale custodisce le botti e gli attrezzi per la campagna, nella specie per la vigna e per la vendemmia, oltre alle provviste.
I testi hanno saputo riferire delle suddette circostanze per avere visto personalmente i lavori eseguiti dagli attori, in occasione di una visita alla moglie dell'attore (teste e in ragione dei buoni Tes_1 rapporti di vicinato tra gli stessi (teste ). Testimone_2
I testi hanno riferito, altresì, che, negli anni 2009/2010, l'attore ha sostituito il vecchio portone di legno chiaro con uno in alluminio e che, sempre negli anni Duemila (anno 2023, teste anno Tes_1
2019/2020, teste ) lo stesso ha intonacato e tinteggiato la facciata esterna di colore bianco, Tes_2 circostanza che gli stessi ricordano poiché i lavori erano stati eseguiti dai muratori di Triei, tali
[...]
e , uno di essi anche cugino della teste Per_1 Persona_2 Tes_1
Sul possesso di (foglio 3, particella 644, sub 3 e 5). Parte_2
I testi hanno riferito che, dall'anno Duemila, utilizza un immobile sito in Triei, Parte_2 posto sul lato sinistro della casa, costituito da un locale cantina seminterrato, in cui sono presenti due stanze, di cui una più grande, e che la stessa utilizza come deposito per gli attrezzi da lavoro e oggetti vari (ad esempio, biciclette). La stessa ha costruito anche un muretto a delimitazione del terreno del vicino, tale nonché un appartamento su due piani, collocato sopra quello del padre. Persona_3
La teste ha precisato, altresì, che l'attrice aveva demolito una sorta di torretta, che Testimone_2 serviva per accedere al lastrico solare ed aveva fatto posizionare della tela catramata per impedire le infiltrazioni di acqua.
I testi hanno riferito che, tra gli anni 2000 e 2002, l'attrice ha iniziato i lavori di edificazione dell'appartamento posto al primo e al secondo piano sopra l'appartamento del padre ( ), Parte_1 che è stato ultimato intorno all'anno 2020 e dove, nello stesso anno, l'attrice si è trasferita a vivere con la sua famiglia. I testi hanno confermato che l'attrice ha costruito detto appartamento sul lastrico solare, demolendo una sorta di abbaino (teste e provvedendo, in particolare, all'edificazione dei muri, Tes_1 dei solai e del tetto, all'intonacatura ed alla tinteggiatura interna, alla posa della pavimentazione, alla predisposizione degli impianti elettrici ed idraulici, agli allacci alla condotta idrica e fognaria ed all'installazione degli infissi interni ed esterni. Inoltre, gli stessi hanno riferito che, tra il 2018 e il 2020,
l'attrice ha arredato detto appartamento, per avere visto personalmente gli arredi.
Gli stessi testi hanno riferito che di fronte al piano seminterrato, sul retro della casa, è presente un cortile, che l'attrice utilizza dall'anno 2000, provvedendo allo sfalcio dell'erba, alla cura delle piante di pagina 4 di 6 ulivo ivi presenti ed alla raccolta delle olive, ed utilizzandone una parte come parcheggio. Durante i lavori di realizzazione dell'appartamento, detto spazio era utilizzato come deposito per i materiali da cantiere. L'attrice svolge personalmente i suddetti lavori sul terreno anche con l'aiuto di terzi, tra cui anche il marito della teste , come dalla stessa riferito. Testimone_2
Inoltre, tra gli anni 2019 e 2023, l'attrice e suo padre hanno intonacato e tinteggiato di bianco la facciata esterna e collocato le ringhiere ed un cancelletto.
Infine, entrambi i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dei rispettivi immobili da parte degli attori e di avere visto solo loro utilizzarli nell'arco temporale considerato, per essersi sempre comportati come proprietari e per averli considerati come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza sin da piccoli con gli stessi in quanto compaesani e per essere stati loro vicini di casa (teste , la quale ha riferito di avere Testimone_2 vissuto in un'abitazione di fronte a quella dell'attore dalla sua nascita – anno 1970 – sino al suo matrimonio, avvenuto nell'anno 1996) e per i rapporti di parentela con gli stessi (teste la Tes_1 quale ha riferito che gli attori e sono cugini di suo marito), nonché per Controparte_1 frequentare assiduamente la zona (la teste ha riferito di frequentare spesso la zona, Tes_1 poiché vi abita sua suocera;
la teste ha riferito di recarsi tutti i giorni sul posto, Testimone_2 poiché vi abita sua madre).
A supporto della domanda parte attrice ha prodotto la documentazione attestante il pagamento, da parte degli attori, dei tributi (TARI) e delle utenze idrica ed elettrica dei rispettivi immobili (docc. 2 e 3, memoria ex art. 183, comma VI n. 2, c.p.c.), nonché quella attestante la presentazione delle pratiche di accatastamento degli immobili oggetto di causa su incarico di (docc. 6 e 7, atto di Parte_2 citazione) e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione in sopraelevazione dell'immobile di quest'ultima ed il relativo progetto presentato al Suape di OR (docc. 3, seconda memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. e 8 atto di citazione).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e Parte_1 Parte_2 hanno acquistato la proprietà, rispettivamente, degli immobili di cui alle particelle 644, sub 2 e
[...]
4, e 644, sub 3 e 5, foglio 3, e delle relative pertinenze, per usucapione, per averli posseduti almeno dall'anno anni Duemila ad oggi. pagina 5 di 6 *
Considerato che l'unico convenuto si è costituito in giudizio senza contestare la Controparte_1 domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento con spese compensate, rispetto allo stesso deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara che (c.f. Parte_1
è divenuto proprietario degli immobili siti in Triei e distinti al Catasto C.F._1
Fabbricati del Comune di Triei al foglio 3, particella 644, sub 2 (Categoria C/2) e sub 4 (Categoria A/3)
e che (c.f. ) è divenuta proprietaria degli immobili siti in Parte_2 C.F._2
Triei e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Triei al foglio 3, particella 644 sub 3 (Categoria
C/2) e sub 5 (Categoria A/3);
2) spese compensate riguardo a . Controparte_1
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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