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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 16 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 774 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...], il [...], cf. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Laura Cassetta, c.f. elettivamente domiciliato presso il suo CodiceFiscale_2
studio in Grosseto, Corso Carducci 90, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona Controparte_1
dell'amministratore , part. IVA e c.f. corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Grosseto, via Scansanese 3/B.
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: “Piaccia al Tribunale, riconoscere e dichiarare che Parte_1
nel corso del rapporto lavorativo alle dipendenze della
[...]
in persona dell'amministratore Controparte_1 Controparte_1
part. IVA e c.f. corrente in Grosseto, via Scansanese 3/B, indirizzo P.IVA_1
di posta certificata: ed in particolare dal 7.12.2007 al Email_1
5.12.2023 ha svolto ore di lavoro supplementare maturando differenze retributive, eventuale lavoro straordinario, ferie, festività, riposi e permessi non goduti, arretrati, aumenti di scatti di anzianità, differenze tredicesima, differenze di TFR e di tutte le altre spettanze e indennità maturate e dovute per legge;
conseguentemente condannare Controparte_1 in persona dell'amministratore a corrispondere a Controparte_1 [...]
per le ragioni esposte la somma di € 131.000,00 lordi o di quella Pt_1
maggiore o minore che risulterà di giustizia o di ragione, oltre gli interessi legali
e la rivalutazione monetaria dalla scadenza fino al pagamento effettivo. Con vittoria di spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5 settembre 2024
[...] ha esposto: (i) di aver lavorato con contratto a Pt_1 tempo indeterminato part time al 40% dal 7.12.2007 al
5.12.2023 (allorché si dimetteva per giusta causa a fronte degli inadempimenti di natura economica del proprio datore di lavoro) alle dipendenze di Controparte_1 con qualifica di tecnico, livello 3 del
[...]
CCNL Commercio e Terziario, e mansioni di assistente tecnico ai computer, installatore di reti e manutentore di server e pc;
(ii) di aver lavorato in realtà a tempo pieno dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19 per otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì e (iii) di aver ricevuto 900
Pag. 2 di 5 euro mensili a fronte di una retribuzione prevista dal CCNL di 1600/1700 euro mensili. Tanto premesso, concludeva come sopra riportato.
2. Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito e all'udienza del 19.11.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
3. Escusso quattro testimoni e andato deserto il richiesto interpello, all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. La domanda è fondata.
L'istruttoria espletata, letta unitamente al corredo documentale, ha consentito, pur nella contumacia della controparte, di accertare l'esistenza del rapporto e del maggior credito invocato.
Sul piano documentale parte ricorrente ha comprovato l'esistenza del rapporto attraverso la produzione delle buste paga dal 2014 al 2023; hai poi prodotto la diffida rivolta al creditore.
Sul piano della prova orale, i testi escussi (tutti clienti della resistente a eccezione dell'ultimo teste Tes_1 fratello del ricorrente) hanno confermato che il ricorrente svolgeva le mansioni di tecnico informatico e che il suo impegno lavorativo era costante. Hanno inoltre rivelato come il fosse il punto di riferimento costante della Pt_1 società al punto che spesso sostitutiva a tutti gli effetti il titolare (era reperibile in qualsiasi orario ricompreso nella fascia oraria oggetto della capitolazione probatoria,
Pag. 3 di 5 rispondeva alla chiamate ed effettuate personalmente gli interventi, sia in sede che presso i clienti.
D'altronde, la mancata risposta di parte convenuta alla prova per interpello disposta con ordinanza ritualmente notificata in ordine alla sussistenza del residuo credito consente di ritenere, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., sostanzialmente ammesse tutte le circostanze allegate in ricorso, dedotte con sufficiente precisione, e dunque la mancata corresponsione degli emolumenti richiesti e spettanti per l'attività svolta, il cui contrario onere probatorio sarebbe gravato sul datore di lavoro.
5. Ne consegue che va riconosciuto il diritto del a Pt_1 ottenere una retribuzione commisurata al lavoro effettivamente svolto in favore di parte convenuta.
6. Ai fini della quantificazione può essere utilizzato il conteggio allegato al ricorso, che appare correttamente elaborato a partire dal marzo 2011 al dicembre 2023 sulla base della tariffa vigente per le mansioni svolte e per il periodo lavorativo invocato in giudizio, così quantificandosi le differenze retributive maturate dal ricorrente in complessivi euro 131.054,78 lordi (di cui euro 9.038,26 per
TFR), quale differenza rispetto a quanto ricevuto.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Pag. 4 di 5 il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso di
[...]
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Pt_1 provvede:
- accerta e dichiara che il ricorrente ha lavorato per parte convenuta Controparte_1 dal 7.12.2007 al 5.12.2023 con orario di 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì, anziché part time al 40%, e, per l'effetto,
- condanna Controparte_1 in persona del l.r. pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 131.054,78 lordi (di cui euro 9.038,26 per TFR) per il periodo dal marzo 2011 al dicembre 2023, oltre rivalutazione e interessi come per legge dalla maturazione al saldo;
- condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.000 oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa, ove dovute come per legge.
Grosseto, 16 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso
Pag. 5 di 5
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 16 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 774 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...], il [...], cf. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Laura Cassetta, c.f. elettivamente domiciliato presso il suo CodiceFiscale_2
studio in Grosseto, Corso Carducci 90, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona Controparte_1
dell'amministratore , part. IVA e c.f. corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Grosseto, via Scansanese 3/B.
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: “Piaccia al Tribunale, riconoscere e dichiarare che Parte_1
nel corso del rapporto lavorativo alle dipendenze della
[...]
in persona dell'amministratore Controparte_1 Controparte_1
part. IVA e c.f. corrente in Grosseto, via Scansanese 3/B, indirizzo P.IVA_1
di posta certificata: ed in particolare dal 7.12.2007 al Email_1
5.12.2023 ha svolto ore di lavoro supplementare maturando differenze retributive, eventuale lavoro straordinario, ferie, festività, riposi e permessi non goduti, arretrati, aumenti di scatti di anzianità, differenze tredicesima, differenze di TFR e di tutte le altre spettanze e indennità maturate e dovute per legge;
conseguentemente condannare Controparte_1 in persona dell'amministratore a corrispondere a Controparte_1 [...]
per le ragioni esposte la somma di € 131.000,00 lordi o di quella Pt_1
maggiore o minore che risulterà di giustizia o di ragione, oltre gli interessi legali
e la rivalutazione monetaria dalla scadenza fino al pagamento effettivo. Con vittoria di spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5 settembre 2024
[...] ha esposto: (i) di aver lavorato con contratto a Pt_1 tempo indeterminato part time al 40% dal 7.12.2007 al
5.12.2023 (allorché si dimetteva per giusta causa a fronte degli inadempimenti di natura economica del proprio datore di lavoro) alle dipendenze di Controparte_1 con qualifica di tecnico, livello 3 del
[...]
CCNL Commercio e Terziario, e mansioni di assistente tecnico ai computer, installatore di reti e manutentore di server e pc;
(ii) di aver lavorato in realtà a tempo pieno dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19 per otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì e (iii) di aver ricevuto 900
Pag. 2 di 5 euro mensili a fronte di una retribuzione prevista dal CCNL di 1600/1700 euro mensili. Tanto premesso, concludeva come sopra riportato.
2. Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito e all'udienza del 19.11.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
3. Escusso quattro testimoni e andato deserto il richiesto interpello, all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. La domanda è fondata.
L'istruttoria espletata, letta unitamente al corredo documentale, ha consentito, pur nella contumacia della controparte, di accertare l'esistenza del rapporto e del maggior credito invocato.
Sul piano documentale parte ricorrente ha comprovato l'esistenza del rapporto attraverso la produzione delle buste paga dal 2014 al 2023; hai poi prodotto la diffida rivolta al creditore.
Sul piano della prova orale, i testi escussi (tutti clienti della resistente a eccezione dell'ultimo teste Tes_1 fratello del ricorrente) hanno confermato che il ricorrente svolgeva le mansioni di tecnico informatico e che il suo impegno lavorativo era costante. Hanno inoltre rivelato come il fosse il punto di riferimento costante della Pt_1 società al punto che spesso sostitutiva a tutti gli effetti il titolare (era reperibile in qualsiasi orario ricompreso nella fascia oraria oggetto della capitolazione probatoria,
Pag. 3 di 5 rispondeva alla chiamate ed effettuate personalmente gli interventi, sia in sede che presso i clienti.
D'altronde, la mancata risposta di parte convenuta alla prova per interpello disposta con ordinanza ritualmente notificata in ordine alla sussistenza del residuo credito consente di ritenere, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., sostanzialmente ammesse tutte le circostanze allegate in ricorso, dedotte con sufficiente precisione, e dunque la mancata corresponsione degli emolumenti richiesti e spettanti per l'attività svolta, il cui contrario onere probatorio sarebbe gravato sul datore di lavoro.
5. Ne consegue che va riconosciuto il diritto del a Pt_1 ottenere una retribuzione commisurata al lavoro effettivamente svolto in favore di parte convenuta.
6. Ai fini della quantificazione può essere utilizzato il conteggio allegato al ricorso, che appare correttamente elaborato a partire dal marzo 2011 al dicembre 2023 sulla base della tariffa vigente per le mansioni svolte e per il periodo lavorativo invocato in giudizio, così quantificandosi le differenze retributive maturate dal ricorrente in complessivi euro 131.054,78 lordi (di cui euro 9.038,26 per
TFR), quale differenza rispetto a quanto ricevuto.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Pag. 4 di 5 il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso di
[...]
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Pt_1 provvede:
- accerta e dichiara che il ricorrente ha lavorato per parte convenuta Controparte_1 dal 7.12.2007 al 5.12.2023 con orario di 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì, anziché part time al 40%, e, per l'effetto,
- condanna Controparte_1 in persona del l.r. pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 131.054,78 lordi (di cui euro 9.038,26 per TFR) per il periodo dal marzo 2011 al dicembre 2023, oltre rivalutazione e interessi come per legge dalla maturazione al saldo;
- condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.000 oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa, ove dovute come per legge.
Grosseto, 16 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso
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