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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1898/2024 r.g.a.c.
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V CIVILE
Riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Grasselli Giudice
sul ricorso in riassunzione proposto ex art. 98 R.D. n. 267/1942
DA
, elettivamente domiciliato in Firenze, Via Aurelio Saffi, n. Parte_1
35, presso e nello studio dell'Avv. Stefania Guercini, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per riassunzione
- ricorrente in riassunzione -
CONTRO
(C.F. ) in persona della curatrice Controparte_1 P.IVA_1
dott.ssa elettivamente domiciliato in Firenze, Via Giovan Filippo Controparte_2
Mariti, n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Cosimelli, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla memoria di costituzione e difesa
- resistente -
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con sentenza n. 47 del 25.2.2014 il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della società
Controparte_1
Con istanza di insinuazione ritualmente proposta, il sig. ha chiesto Parte_1
l'ammissione al passivo per le seguenti somme: € 3.146,76 in via privilegiata;
€ 630.931,90 in via chirografaria;
€ 216.011,14 in prededuzione.
Nella domanda di insinuazione, il creditore ha esposto:
Pagina 1 − di aver stipulato in data 6.1.2007 un contratto di locazione con Parte_2
registrato il 5.2.2007, avente ad oggetto parte di un più vasto edificio denominato “Castello
di Montefiridolfi”, sito in San Casciano Val di Pesa, Via S. Maria Macerata n. 34, per la durata di anni 9 dal 1.1.2008 al 31.12.2016;
− che la società aveva, tra l'altro, stipulato con la sorella del creditore, sig.ra
[...]
, analogo contratto di locazione per altre 4 unità del complesso Controparte_3
immobiliare, venendo così a condurre l'intero edificio denominato “Castello di
Montefiridolfi”;
− che la locazione era concessa unicamente ed esclusivamente ad uso di attività turistico ricettiva di hotel e/o residence;
− che la consegna dell'immobile era avvenuta contestualmente alla firma del contratto (doc.
5, punto 16, fascicolo grado di merito, ora doc. C);
− che il 31.1.2007 si era avverata la condizione sospensiva prevista del contratto, e cioè il rilascio dell'autorizzazione edilizia da parte del Comune di San Casciano, con termine per l'ultimazione dei lavori al 18.2.2008;
− che al punto 3 del contratto era convenuto che il canone locatizio doveva essere pagato
«dalla conduttrice al domicilio del locatore ad uguali rate mensili anticipate scadenti il primo giorno
di ogni mese” e l'importo veniva stabilito per il primo anno (2008) in € 6.800,00, per secondo anno
(2009) in € 8.500,00, per il terzo anno (2010) in € 10.200,00, per il quarto anno (2011) in €
11.200,00 e per gli anni successivi (2012-2016) in annui € 13.600,00; importi tutti da aggiornare
annualmente dall'inizio del 2° anno (1.1.2009) in base alla variazione dell'indice nazionale ISTAT
dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente, nella misura massima consentita dalla legge,
attualmente 75% della variazione ISTAT» (sempre doc. n. 5 fasc. grado di merito, ora in doc.
C);
− che, oltre al canone, erano posti a carico della società conduttrice, tra gli altri, di provvedere
«a sua cura e spese all'ordinaria e straordinaria manutenzione, ivi compresa quella derivante da
vetustà e da caso fortuito» dei beni locati e l'obbligo di rimborsare al locatore le spese od oneri accessori condominiali, tra cui il 50% della quota spettante al locatore medesimo dei premi per l'assicurazione globale del fabbricato per incendio e responsabilità civile (punti 4
e 5 contratto);
− che ai punti nn. 14 e 15 del contratto, inoltre, era previsto che in caso di ritardo nel rilascio dei beni locati a seguito di finita locazione, risoluzione, recesso, etc., la conduttrice dovesse
Pagina 2 corrispondere al locatore, oltre al canone, una penale giornaliera di € 500,00, da rivalutarsi secondo la variazione dell'indice nazionale ISTAT dalla data di stipula del contratto alla data di eventuale applicabilità della penale, salva la risarcibilità del danno ulteriore, e che sulle somme dovute dalla conduttrice dovessero essere corrisposti interessi al saggio convenzionale pari al saggio legale aumentato dalla rivalutazione monetaria;
− che la società conduttrice non corrispondeva quanto dovuto, tant'è che il sig. Parte_1
richiedeva e otteneva dal Tribunale di Firenze nel 2008 due decreti ingiuntivi per
[...]
mensilità non pagate, poi corrisposte, e nel 2009 decreto ingiuntivo n. 4542/2009 per il canone di giugno 2009 e decreto ingiuntivo n. 8333/2009 per le mensilità da luglio 2009 a dicembre 2016;
− che quest'ultimo D.I. veniva opposto dal e revocato dal Tribunale di Controparte_1
Firenze con sentenza n. 343/2011, che però condannava la conduttrice al pagamento delle mensilità del canone da luglio 2009 a febbraio 2011, oltre alle spese legali;
− che la sentenza veniva confermata dalla Corte d'Appello di Firenze e dalla Suprema Corte di cassazione;
− che nel frattempo, visto il perdurare della morosità, il sig. intimava Parte_1
sfratto alla società in data 14-19.7.2011 (doc. 15 fascicolo di primo grado);
− che, a seguito di opposizione di con sentenza n. 3659/2012 del Controparte_1
30.10.2012, il Tribunale di Firenze dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per morosità della conduttrice, ordinando il rilascio dei beni locati (doc. 4 fascicolo di primo grado);
− che il sig. , che nel frattempo aveva promosso un'esecuzione immobiliare Parte_1
contro la società ed era intervenuto in altre esecuzioni immobiliari, non promuoveva esecuzione di rilascio, anche per non gravarsi di ulteriori spese;
− che solo nel mese di giugno 2014 il creditore veniva a conoscenza della dichiarazione di fallimento di Controparte_1
Sulla base delle circostanze di cui sopra, nella domanda di insinuazione il sig. Parte_1
ha affermato di essere creditore delle seguenti somme:
«A) Controparte_4
[...]
1) Spese e compensi inerenti l'esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di Firenze R.G.E. n.
536/09 (cui è subentrata la procedura)
Pagina 3 - a) spese non imponibili:
ispezione ipotecaria € 6,00
visura camerale per notifica € 5,00
notifica atto di pignoramento € 10,53
marca copia uso trascrizione atto di pignoramento € 8,27
spese dischetto per trascrizione pignoramento immobiliare € 10,00
pagamento F23 trascrizione atto pignoramento € 267,00
ispezione ipotecaria per verifica creditori iscritti € 12,00
spese notifica avviso creditori iscritti € 15,55
contributo unificato istanza vendita € 200,00
marca iscrizione a ruolo istanza di vendita € 8,00
visura ipotecaria per controllo trascrizione pignoramento € 10,00
relazione ipocatastale Notaio Dott. € 600,00 Persona_1
copie autentiche atti preliminare trascritto e proroghe
Notaio Dott. € 92,00 Per_2
fotocopie documenti procedimento di opposizione promosso
dalla società " € 5,55 Parte_3
- b) compensi:
fase introduttiva € 750,00
fase istruttoria e/o di trattazione € 550,00
spese generali 15% € 195,00
C.A.P. 4% (su € 1.495,00) € 59,80
I.V.A. 22% (su € 1.554,80) € 342,06
- TOTALE 1) € 3.146,76 da riconoscersi in privilegio ai sensi dell'art. 2770 c.c. Pt_4
- Controparte_5
2) D.I. emesso dal Tribunale di Firenze n. 4542/09 (R.G. n. 10431/09) munito di formula esecutiva
apposta il 08/07/09 e pedissequo atto di precetto notificati il 10/07/09 (già azionati nella procedura
esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Firenze R.G.E. n. 536/09)
- capitale (canone di locazione giugno 2009 € 718,95), spese legali liquidate in D.I. e successive, ed accessori
di cui all'atto di precetto € 1.673,83
- spese notifica titolo e precetto € 6,47
- interessi legali sul capitale dal 09/07/2009 al 25/02/2014 € 65,41
Pagina 4 - interessi legali sulle spese legali liquidate dal 09/07/2009
al 25/02/2014 € 40,31
- TOTALE PARZIALE 2) € 1.786,02
3) Sentenza del Tribunale di Firenze n. 343/11 (R.G. n. 2499/10) del 02/02/2011 (doc. n. 2),
confermata dalla Corte di Appello di Firenze con Sentenza n. 383/12 (R.G. n. 1783/11) del 21/03-
24/05/2012 (doc. n. 3)
- capitale (canoni di locazione dal luglio 2009 al febbraio 2011 compreso)
€ 16.701,80
- interessi moratori convenzionali a scalare dalle singole date di scadenza al 25/02/2014 € 2.557,12
- spese legali liquidate in sentenza (onorari € 2.000,00; diritti € 850,00; spese forfettarie 12,50% € 356,25;
CAP 4% € 128,25; IVA 20% € 666,90; spese esenti € 218,00) € 4.219,40
- diritti e spese successive (esame dispositivo € 16,00, richiesta copia € 10,00; spese copia € 12,40; ritiro copia
€ 16,00, esame testo integrale sentenza € 32,00, ritiro fascicolo € 16,00; spese forfettarie 12,50% su diritti
successivi € 11,25; CAP 4% € 4,04; IVA 20% € 21,06) € 138,75
- interessi legali sulle spese legali liquidate e successive dal 03/02/2011 al 25/02/2014 € 284,18
- TOTALE PARZIALE 3) € 23.901,25
4) Sentenza del Tribunale di Firenze n. 3659/12 (R.G. n. 10982/11) del 30/10/2012 (doc. n. 4)
- spese legali liquidate (onorari € 4.800,00; spese esenti € 269,39; CAP 4% € 192,00; IVA 21% 1.048,32) €
6.309,71
- interessi legali sulle spese legali liquidate dal 31/10/2012 al 25/02/2014 € 193,79
- TOTALE PARZIALE 4) € 6.503,50
5) Differenza tra interessi moratori convenzionali ed interessi legali (v. clausola 15 contratto di
locazione, doc. n. 5) sulla mensilità di canone relativa al mese di giugno 2009 (€ 718,95) non
concessa nel D.I. Tribunale di Firenze n. 4542/09 (v. doc. n. 1) di cui al precedente punto 2, ma
richiedibile giusta il disposto dell'art. 640 c.p.c., dal 01/06/2009 al 25/02/2014 € 67,50
- TOTALE PARZIALE 5) € 67,50
6) Canoni di locazione immobili posti in Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI), Via S. Maria
Macerata n. 34,
- canoni di locazione dal marzo 2011 al 25 febbraio 2014 (canone anno 2011 € 1.055,80 x 10 mesi = €
10.558,00; canone anno 2012 € 1.203,88 al mese x 12 mesi = € 14.446,56; canone anno 2013 € 1.225,98 al
mese x 12 mesi = € 14.711,76; canone anno 2014 € 1.231,93 x 1 mese + 25/28 del mese di febbraio 2014 = €
2.331,87) (v. doc. n. 5) € 42.048,19
Pagina 5 - interessi moratori convenzionali sui canoni di locazione di cui sopra come da clausola n. 15 del contratto di
locazione (v. doc. 5), dalle singole scadenze al 25/02/2014 € 2.105,86
- TOTALE PARZIALE 6) € 44.154,05
7) 50% spese di registrazione contratto di locazione (v. clausola 17 contratto, doc. n. 5, e art. 8 L. 392/78)
- 50% imposta anno 2010, pagata il 01.02.2010 (doc. n. 6) € 103,50
- interessi moratori convenzionali su detta dal 01/02/2010 al 25/02/2014 € 16,74
- 50% imposta anno 2011, pagata il 31/01/2011 (doc. n. 7) € 121,00
- interessi moratori convenzionali su detta dal 31/01/2011al 25/02/2014 € 15,45
- TOTALE PARZIALE 7) € 256,69
8) 50% premi assicurazione edificio posto in Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI), Via S.
Maria Macerata, n. 34/36 (clausola 4 contratto, v. doc. n. 5)
-50% premio assicurazione incendio 12/01/2010-11/01/2011 pagato il 26/01/2010 (premio complessivo €
821,00; quota di spettanza del Sig. millesimi 486,10 pari ad € 399,09, doc. n. Parte_1
8) €
199,54
- 50% premio assicurazione Responsabilità Civile 12/01/2010-11/01/2011 pagato il 26/01/2010 (premio
complessivo € 520,00; quota di spettanza del Sig. millesimi 486,10 pari ad € Parte_1
252,77; doc. n. 9) €
126,39
- 50% premio assicurazione incendio 12/01/2011-11/01/2012 pagato il 21/01/2011 (premio complessivo €
833,00; quota di spettanza del millesimi 486,10 pari ad € 404,92; doc. n. 10) € Parte_1
202,46
- 50% premio assicurazione Responsabilità Civile 12/01/2011-11/01/2012 pagato il 21/01/2011 (premio
complessivo € 526,50; quota di spettanza del Sig. millesimi 486,10 pari ad € Parte_1
255,93; doc. n. 11) €
127,97
- 50% premio assicurazione globale 12/01/2012-11/01/2013 pagato l'11/01/2012 (premio complessivo €
1.400,00; quota di spettanza del Sig. millesimi 486,10, pari ad € 680,54; doc. Parte_1
n. 12) €
340,27
- 50% premio assicurazione globale 12/01/2013-11/01/2014 pagato il 25/01/2013 (premio complessivo €
1.428,00;
Pagina 6 quota di spettanza del Sig millesimi 486,10, pari ad € 694,15; doc. n. 13) € Parte_1
347,08
- 50% rateo premio assicurazione globale 12/01/2014-25/02/2014 pagato il 20/01/2014 (premio complessivo
€ 1.440,00; quota di spettanza del Sig. millesimi 486,10, pari ad € 825,98; Parte_1
rateo di 45/365 € 86,30; doc. n. 14) € 43,15
- interessi moratori convenzionali sui suddetti rimborsi premi da ciascuna data di esigibilità al 25/02/2014
(v. clausola 15 contratto, doc. 5) € 132,79
- TOTALE PARZIALE 8) € 1.519,65
9) Spese di intervento in esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di Firenze R.G.E. n. 478/09
(nei limiti di cui all'art. 653, comma 1, c.p.c., ovvero della Sentenza del Tribunale di Firenze n.
343/11 del 02/02/2011, confermata dalla Corte di Appello di Firenze con Sentenza n. 383/12 (R.G. n.
1783/11) del 21/03-24/05/2012)
- copia in forma esecutiva Sentenza Tribunale di Firenze n. 343/11 € 12,40
- compensi fase introduttiva € 1.150,00
- compensi fase istruttoria e/o di trattazione € 850,00
- spese generali 15% € 300,00
- CAP 4% € 92,00
- IVA 22% € 526,24
- TOTALE PARZIALE 9) € 2.930,64
10) Spese di intervento in esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale Firenze R.G.E. n. 536/09
(nei limiti di cui all'art. 653, comma 1, c.p.c., ovvero della Sentenza del Tribunale di Firenze n.
343/11 del 02/02/2011, confermata dalla Corte di Appello di Firenze con Sentenza n. 383/12 del
21/03-24/05/2012)
- copia in forma esecutiva Sentenza del Tribunale di Firenze n. 343/11
€ 12,40
- compensi fase introduttiva € 1.150,00
- compensi fase istruttoria e/o di trattazione € 850,00
- spese generali 15% € 300,00
- CAP 4% € 92,00
- IVA 22% € 526,24
- TOTALE PARZIALE 10) € 2.930,64
Pagina 7 11) Penale per ritardato rilascio immobile locato posto in Comune di San Casciano in Val di Pesa
(FI), Via S. M. Macerata, n. 34 (v. clausola 14 contratto, doc. n. 5)
- penale giornaliera rivalutata dal 19/07/2011 (data notifica sfratto e quindi di risoluzione;
doc. n. 15) al
25/02/2014 (penale originale € 500,00 + riv. ISTAT dal 06/01/2007 al 19/07/2011, pari a + 9,9% = € 549,50
al giorno x giorni 952) € 523,124,00
- interessi moratori convenzionali a scalare su detta penale da ogni giorno al 25/02/2014 € 23.757.96
- TOTALE PARZIALE 11) € 546.881,96
TOTALE A) ( SOCIETA' ) (TOTALI PARZIALI DA 1 A 11) € Controparte_4 CP_4
634.078,66 di cui € 3.146,76 in via privilegiata ed € 630.931,90 in via chirografaria
B) CREDITI VERSO LA PROCEDURA AL 24/02/2015
IN PREDEDUZIONE (v. art. 80 L.F. e Cass. 2428/82, etc,)
12) Canoni di locazione relativi agli immobili posti in Comune di San Casciano in Val di Pesa
(FI), Via S. Maria Macerata, n. 34
- canoni di locazione immobili dal 26 febbraio 2014 al 24 febbraio 2015 (canone anno 2014 € 1.231,93 x 3/28
del mese di febbraio 2014 + 10 mesi = €
12.451,89; canone anno 2015 € 1.231,93 x 1 mese + 24/28 del mese di febbraio 2015 = € 2.287,87) €
14.739,76
- interessi moratori convenzionali sui detti canoni di locazione (clausola 15 contratto, v. doc. n. 5) dalle
singole scadenze al 24/02/2015 € 68,14
- TOTALE PARZIALE 12) € 14.807,90
13) Penale per ritardato rilascio immobili locati di cui sopra (clausola 14 contratto, v. doc. n. 5)
- penale giornaliera rivalutata dal 26/02/2014 al 24/02/2015 (penale originale € 500,00 + rivalutazione
ISTAT dal 06/01/2007 al 19/07/2011, pari a + 9,9% = € 549,50 al giorno x giorni 364) € 200.018,00
- interessi moratori convenzionali a scalare su detta penale (clausola 15 contratto, v. doc. n. 5) da ogni giorno
di ritardo al 24/02/2015 € 848,67
- TOTALE PARZIALE 13) € 200.866,67
14) Rimborso 50% premio assicurazione edificio posto in Comune di San Casciano in Val di Pesa
(FI), Via S. M. Macerata n. 34/36 (v. clausola 4 contratto, doc. n. 5)
- rateo premio assicurazione globale 26/02/2014-11/01/2015 pagato il 20/01/2014 (premio complessivo €
1.440,00; quota di spettanza al Sig. millesimi 486,10, pari ad € 699,98; rateo Parte_1
di 320/365 € 613,68, doc. n. 14) € 306,84
Pagina 8 - rateo premio assicurazione globale 22/01/2015-24/02/2015 pagato il 21/01/2015 (premio complessivo €
1.200,00; quota di spettanza al Sig. millesimi 486,10, pari ad € 583,32; rateo Parte_1
di 34/365 € 54,34, doc. n. 16) € 27,17
- interessi moratori convenzionali a scalare su detti premi (clausola 15 contratto, v. doc. n. 5) dalle date di
esigibilità al 24/02/2015 € 2,83
- TOTALE PARZIALE 14) € 336,84
TOTALE B) CREDITI VERSO LA PROCEDURA AL 24/02/2015 (TOTALI PARZIALI DA 12 A 14)
€ 216.011,41 IN PREDEDUZIONE».
All'udienza del 15.5.2015 il G.D., dichiarando esecutivo lo stato passivo, ha ammesso solo parzialmente i crediti rivendicati dall'odierno opponente, aderendo alla proposta del curatore, e cioè: «Riconosciuto privilegio ex art. 2770 c.c. (punto n.1). Ammettere come richiesto in chirografo punti n.
2-3-4-5-7-8-9-10 all'insinuazione. Ammettere, fino alla data del 31.10.2012, in chirografo per € 23.721,83
punto n.6 dell'insinuazione. Non ammettere per le seguenti motivazioni punti n. 11-12-13-14: indennità di
occupazione non dovuta per difetto di pattuizione della sua corresponsione e sulla sua misura e in difetto di
provvedimento giudiziale, sia per il periodo successivo alla risoluzione del contratto (avvenuta
precedentemente al fallimento) che, per quello successivo al fallimento, in quanto non essendosi il locatore
azionato esecutivamente sulla base del titolo per ottenere il rilascio dell'immobile, si deve presumere che vi
sia stato accordo per il permanere della nella disponibilità dell'immobile a titolo Controparte_1
gratuito. Si riconosce l'indennità di occupazione solo per il periodo intercorso tra la data di notifica dello
sfratto per morosità (19.07.2011) e quella del provvedimento con il quale è stata dichiarata la risoluzione del
contratto di locazione (31.10.2012) (punto n.6). Per gli stessi motivi di cui sopra non è dovuta neanche la
penale né pre, né post fallimento;
in ogni caso non è dovuta in base agli articoli 1227 e 1175 c.c., tenuto
conto della violazione dell'obbligo di buona fede connesso alla mancata attivazione per ottenere il rilascio
dell'immobile. La misura della penale appare evidentemente eccessiva, esorbitante e sproporzionata rispetto
all'entità del canone, e quindi andrebbe ridotta ex art. 1384 c.c. e comunque non è dovuta per le ragioni
indicate».
Con ricorso depositato il 15.6.2015 il creditore ha proposto opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, rassegnando le seguenti conclusioni:
«In parziale riforma del Decreto del Giudice Delegato in data 15.05.2015, comunicato in pari data, che ha
reso esecutivo lo stato passivo, ammettere tutti i crediti ivi esclusi richiesti dal Sig. Parte_1
nella istanza di ammissione al passivo presentata in data 24.02.2015, e più precisamente:
[...]
in via chirografaria
Pagina 9 - € 20.432,22 (pari alla differenza tra € 44.154,05 richiesti ed € 23.721,83 ammessi) per canoni di locazione-
indennità di occupazione e relativi interessi convenzionali a scalare dal 01.11.2011 al 25.02.2014, di cui al
punto 6) della istanza di ammissione al passivo 24.02.2015;
- € 546.881,96 per penale giornaliera per ritardato rilascio rivalutata dal 19/07/2011 al 25/02/2014 (pari ad
€ 549,50 al giorno x giorni 952) oltre interessi convenzionali a scalare su detta fino al 25.02.2014, di cui al
punto 11) della istanza di ammissione al passivo 24.02.2015;
in prededuzione in quanto crediti verso la curatela
- € 14.807,90 per canoni di locazione-indennità di occupazione e relativi interessi convenzionali a scalare dal
26.02.2014 al 24.02.2015 di cui al punto 12) della domanda di ammissione al passivo 24.02.2015;
- € 200.866,67 per penale giornaliera per ritardato rilascio rivalutata dal 19/07/2011 al 25/02/2014 (pari ad
€ 549,50 al giorno x giorni 952) oltre interessi convenzionali a scalare su detta fino al 24.02.2015, di cui al
punto 13) della domanda di ammissione al passivo 24.02.2015;
- € 336,84 per oneri accessori consistenti nella metà della quota parte di spettanza del locatore dei premi di
assicurazione per i fabbricati locati dal 26.02.2014 al 24.02.2015 e relativi interessi convenzionali a scalare
fino al 24.02.2015, di cui al punto 14) della domanda di ammissione al passivo 24.02.2015
e quindi per un totale di € 567.314,18 in via chirografaria senza considerarli tardivi ai fini del concorso in
quanto è stato omesso dal Curatore nei confronti del Sig. il prescritto avviso di Parte_1
cui all'art. 92 L.F., ed € 216.011,41 in prededuzione, o per le diverse somme minori o maggiori che saranno
ritenute di giustizia,
Con vittoria di spese e compensi legali, oltre IVA e CPA come per legge, e distrazione degli stessi a favore del
sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver percepito i secondi».
Con decreto emesso all'esito della camera di consiglio del 4.5.2016, depositato in cancelleria il
10.06.2016 e comunicato il 16.06.2016, il Tribunale di Firenze ha rigettato in toto l'opposizione allo stato passivo proposta dal sig. . Parte_1
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi.
Con ordinanza n. 31767 pubblicata in data 15.11.2023, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione degli artt. 1175, 1206 e ss., 1227, 1382 e 1591 c.c.) e dichiarato assorbiti tutti gli altri, cassando il decreto impugnato con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Firenze in diversa composizione.
Il procedimento è stato tempestivamente riassunto con ricorso depositato il 15.2.2024.
Pagina 10 L'opponente, riportando in sostanza le difese svolte nell'opposizione del giugno 2015, ha lamentato l'erroneità del provvedimento del G.D. sotto il profilo della violazione/falsa applicazione degli artt. 1591, 1206, 1227, 1382, 1175, 2697, comma 2, 2729 c.c. e 72 L.F.
In particolare, secondo l'opponente:
➢ sarebbe dovuta l'indennità di occupazione, il cui obbligo di corresponsione deriverebbe direttamente dall'art. 1591 c.c., tenuto conto che nel caso di specie sarebbe stato pattuito il risarcimento del maggior danno, come previsto dalla disposizione, con apposita clausola penale (punto n. 14 del contratto);
➢ sarebbero dovute le somme richieste sia in via chirografaria che in prededuzione invece escluse dal G.D. per non essersi il locatore attivato esecutivamente per ottenere il rilascio dell'immobile, non avendo alcun rilievo, ai fini dell'esigibilità dei danni per ritardata restituzione dell'immobile dalla data di cessazione legale del contratto, la mancata messa in mora o l'omesso esperimento di un'azione esecutiva per il rilascio;
➢ non sussisterebbe, di conseguenza, alcun accordo per la permanenza della società fallita,
addirittura gratuitamente, negli immobili locati;
➢ dovrebbero pertanto riconoscersi sia il canone-indennità di occupazione (punto 12 istanza)
che della penale anche post fallimento (punto n. 13 insinuazione), nonché gli oneri accessori costituiti dalla metà della quota parte dei premi di assicurazione del fabbricato (punto n. 14
istanza), da ammettersi in prededuzione, in quanto la curatela sarebbe subentrata nell'occupazione illegittima degli immobili già concessi in locazione, senza offrirne, almeno fino alla data dell'istanza di insinuazione (24.2.2015) il rilascio, posto che si trasmetterebbero alla procedura non solo i rapporti di locazione preesistenti, ma anche le situazioni possessorie/di detenzione da essi dipendenti;
➢ la penale contrattuale non sarebbe sproporzionata, tenuto conto che il canone non sarebbe stato l'unico corrispettivo della locazione, dovendosi aggiungere a questo il costo dei lavori
– eseguiti solo in minima parte – di ordinaria e straordinaria manutenzione cui la conduttrice si era obbligata, ammontante, all'epoca, a non meno di € 350.000,00;
➢ tra l'altro, in caso di pattuizione della penale per mancato rilascio, il creditore non sarebbe tenuto ad alcuna collaborazione per attenuare o limitare il danno ai sensi dell'art. 1227,
comma 2, c.c.
Si è costituita la curatela del fallimento chiedendo in tesi il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, in ipotesi, l'ammissione del credito dell'opponente nei limiti di quanto risulterà
Pagina 11 dovuto tenendo presenti le eccezioni proposte, previa eventuale riduzione delle somme chieste a titolo di penale ex art. 1384 c.c.
Il fallimento ha esposto:
− che il contratto di locazione, come già rilevato nei precedenti scritti difensivi, sarebbe stato risolto prima del fallimento di e che dunque non avrebbe potuto esservi Controparte_1
alcun subentro da parte della curatela, soggetto terzo rispetto alla fallita, negli obblighi della conduttrice, compresi quelli statuiti dall'art. 1591 c.c.;
− che la stessa curatela non avrebbe avuto notizia dell'esistenza del rapporto locativo, il che avrebbe escluso che la stessa avesse protratto volontariamente l'occupazione del bene in questione;
− che l'immobile in questione non sarebbe mai stato nella disponibilità della curatela, che non era a conoscenza del contratto di locazione stipulato dalla società fallita e non avrebbe avuto alcuna notizia al riguardo prima dell'insinuazione del sig. ; Parte_1
− che, dunque, le domande di insinuazione dei crediti per canoni/indennità di occupazione dal 26.2.2014 al 24.2.2015 e per penale giornaliera per ritardato rilascio post-fallimento non potrebbero essere accolte, in quanto trattasi di domande fondate su titolo contrattuale,
mentre l'eventuale responsabilità della curatela sarebbe di natura extracontrattuale;
− che il diritto all'indennità di occupazione non sarebbe provato né nell'an né nel quantum;
− che, tra l'altro, la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo e la domanda di restituzione avrebbero permesso al sig. di reimmettersi nella Parte_1
disponibilità del bene, mentre il creditore non avrebbe attivato tali strumenti;
− che, seppur si ritenesse applicabile l'art. 1591 c.c., non sarebbe dovuta la penale nella misura fissata dal contratto dell'1.6.2007, in quanto il maggior danno cui fa riferimento la norma dovrebbe essere provato da parte opponente;
− che, in ogni caso, la penale sarebbe manifestamente eccessiva, tenuto conto dell'interesse del creditore all'adempimento.
Tanto premesso, ha concluso come sopra riportato.
Comparse le parti all'udienza del 14.5.2024, il giudice ha assegnato termini per note conclusive all'opponente fino all'31.5.2024 e all'opposta fino all'14.6.2024.
All'udienza del 19.9.2024, comparsi i difensori delle parti, il giudice ha riservato al collegio la decisione.
*******
Pagina 12 L'opposizione è solo parzialmente fondata.
Ai fini della decisione, occorre distinguere le posizioni relative, da un lato, ai crediti rivendicati dall'opponente nei confronti della società in bonis (richiesti in parte in privilegio in parte in chirografo) e, dall'altro, ai crediti rivendicati nei confronti della procedura (richiesti in prededuzione).
A) Crediti nei confronti della società fallita
Quanto ai crediti nei confronti della società fallita, indicati sotto la lett. A) del ricorso, nn. da 1) a
11), va osservato come il G.D. abbia ammesso in chirografo i crediti di cui ai punti n. 2)-3)-4)-5)-7)-
8)-9)-10), nonché, il credito € 23.721,83 punto n. 6) dell'insinuazione dovuto fino alla data del
31.10.2012 (data di risoluzione giudiziale del contratto).
Dal canto suo, il creditore non ha impugnato la decisione di esclusione con riferimento al credito richiesto in via privilegiata sub. n. 1), che deve ritenersi pertanto definitiva.
In merito ai punti nn. 6) e 11) del ricorso in riassunzione, l'opponente ha chiesto l'ammissione al passivo rispettivamente di € 20.432,22 per canoni di locazione dell'immobile ed
€ 546.881,96 in forza della clausola penale per ritardato rilascio dell'immobile.
In relazione al punto 6) è necessario uniformarsi al principio di diritto ricavabile dall'ordinanza della Suprema Corte n. 31767 del 2023, la quale ha censurato il precedente rigetto della domanda motivato sulla base del richiamo all'abuso del diritto, alla violazione del canone di buona fede e correttezza, all'applicazione dell'art. 1227 c.c. ed alla necessità di promuovere azioni esecutive volte al rilascio del bene.
In particolare, il Tribunale, nel decreto cassato dalla Suprema Corte, aveva ritenuto che locatore
(cit. provvedimento di cassazione) «aveva tenuto una condotta contraria a buona fede in quanto, pur
avendo ottenuto in data 10-8-2011 un provvedimento provvisorio di rilascio, confermato con sentenza di
merito, aveva omesso di darvi esecuzione e non aveva avanzato alcuna ulteriore richiesta di restituzione
neppure stragiudiziale, né alla società in bonis, né – dopo il fallimento - alla curatela fallimentare.
Il tribunale ha aggiunto che la curatela aveva documentato di non aver avuto contezza dell'esistenza di
questioni relative alle unità immobiliari in oggetto fino al momento della presentazione della domanda di
insinuazione, e che, a seguito di tale domanda, la stessa curatela aveva tentato di formalizzare la restituzione
dei beni, ma senza esito, avendo il locatore rifiutato la consegna sulla base di contestazioni relative allo stato
manutentivo; rispetto al quale stato, peraltro, il contratto di locazione dava atto dell'avvenuta accettazione
delle unità “così come si trovano”, con esonero di responsabilità del locatore per i vizi apparenti e con
previsione di lavori da eseguirsi in base ad apposita autorizzazione edilizia.
Pagina 13 Il tribunale ne ha dedotto che si dovevano considerare con ciò dimostrate “la tolleranza e la mancanza di
interesse” del ricorrente a riottenere il bene;
e, in ogni caso, che la mancata attivazione, da parte sua, dei
rimedi per la reintegrazione era stata tale da configurare un'ipotesi di abuso del diritto, per violazione
dell'art. 1175 cod. civ.
Conseguentemente, per il tramite dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ. ha escluso il risarcimento, visto
che il creditore avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza;
cosa che non aveva fatto nel
concreto, avendo omesso il compimento di quelle attività che avrebbero per l'appunto consentito di contenere
il danno stesso.
In guisa di siffatta motivazione ha concluso nel senso della non debenza: a) delle somme richieste per il
ritardato rilascio del bene nel periodo compreso tra la data di notifica dello sfratto per morosità e la data della
dichiarazione di fallimento;
b) delle somme richieste in prededuzione a titolo di canone locativo e di penale da
ritardato rilascio per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento;
c) delle somme corrispondenti al
50 % dei premi assicurativi pagati per il periodo seguente».
Avverso la decisione del Tribunale resa in sede di opposizione allo stato passivo, il sig. Parte_1
aveva proposto cinque motivi di impugnazione, vedendosi accolto il primo e assorbiti gli
[...]
altri.
In particolare, con il primo motivo l'odierno opponente aveva dedotto la violazione degli artt.
1175, 1206 e ss., 1227, 1382 e 1591 c.c., lamentando che il Tribunale, dato atto della pacifica mancata restituzione del bene locato nonostante la pronuncia di rilascio, aveva erroneamente escluso il diritto del locatore a conseguire i canoni a titolo di indennità di occupazione e le somme statuite a titolo di penale per il ritardo, sul presupposto che il locatore non si sarebbe attivato – anche stragiudizialmente – per il rilascio del bene.
La Suprema Corte, ritenendo fondato il motivo, ha rilevato come, in caso di responsabilità del conduttore per ritardata restituzione del bene locato ex art. 1591 c.c., «l'ordinaria diligenza richiesta al
creditore dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ., per evitare un suo concorso nella produzione del danno,
non implica l'obbligo di compiere attività ulteriori come la proposizione di un'azione – né di cognizione né
esecutiva - per ottenere il rilascio della cosa locata», e cioè «non comprende mai l'obbligo di intraprendere
un'azione giudiziaria, cognitiva o esecutiva che sia, e tanto meno comprende l'obbligo di richiedere ciò che gli
spetta in base a un titolo già formato – cosa che nella specie risulta pacificamente (in fatto) in base alla stessa
decisione impugnata». Secondo la Corte, poi, non si realizza alcun abuso di diritto da parte del locatore in caso di protrazione dell'occupazione del bene da parte del conduttore, quando tra
Pagina 14 l'altro il creditore aveva plausibilmente motivato il suo rifiuto di riconsegna in base alla condizione del bene, a fronte di una mera e irrilevante offerta informale del curatore.
Quanto alla clausola penale, poi la Suprema Corte ha rilevato come la stessa, «avendo la funzione di
preventiva liquidazione del danno conseguente all'inadempimento della obbligazione primaria, esclude
l'operatività della disciplina relativa alla evitabilità del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227,
secondo comma, cod. civ.», tenuto conto che la pattuizione della penale prescinde dal danno e dalla sua prova, con la conseguenza che il concorso del fatto colposo del creditore non può mai essere invocato per escludere il credito da penale contrattuale, la cui operatività non è vincolata all'effettiva esistenza e alla prova di un danno, ma è condizionata solo all'inosservanza dell'obbligo di comportamento del debitore.
Alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, deve riconoscersi che –
dalla pronuncia della risoluzione del contratto di locazione e fino alla dichiarazione di fallimento –
il rapporto giuridico intercorso tra l'opponente e la società sia disciplinato Controparte_1
dall'art. 1591 c.c., correttamente invocato dall'opponente.
Come noto, ai sensi della predetta disposizione il conduttore, messo in mora per la restituzione della cosa, è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (nel caso di specie individuato con clausola penale, con le considerazioni di cui infra).
Va dunque riconosciuta la debenza dei canoni già pattuiti nel contratto di locazione per il periodo sopra indicato, da cui consegue l'ammissione al passivo del credito residuo per l'ammontare individuato nel ricorso in riassunzione, ossia € 20.432,22.
In relazione al punto 11), deve anzitutto riconoscersi la compatibilità tra l'art. 1591 c.c. e la previsione di una clausola penale.
Pertanto, la clausola va applicata, come statuito dalla Suprema Corte nel caso di specie, e il credito al maggior danno va riconosciuto nell'an.
In ordine al quantum da ammettere, invece, deve osservarsi che la penale pattuita era limitata al
«ritardo nel rilascio dell'immobile» (art. 14 del contratto di locazione).
Posto che è in relazione a detta situazione che deve svolgersi il giudizio di congruità della stessa –
anche ai fini di una riduzione che, come è noto, può essere disposta anche d'ufficio – avuto riguardo all'interesse del creditore, deve rilevarsi come la clausola penale nel contratto in questione sia caratterizzata manifesta eccessività, come invero eccepito dalla curatela opposta.
Tale conclusione è ricavabile da diversi elementi.
Pagina 15 In primo luogo, la somma generata dal ritardo, come risultante dall'applicazione della clausola,
supera di gran lunga il valore del canone locatizio pattuito dalle parti.
Pressocché per lo stesso periodo, infatti, sarebbero dovuti circa € 44.000,00 a titolo di corrispettivo,
a fronte di oltre € 546.000,00 a titolo di maggior danno subito in forza della penale.
In sostanza, l'importo della penale supera di oltre dieci volte il canone concordato.
In secondo luogo, e soprattutto, ottenuta la risoluzione del contratto, il meccanismo di produzione dell'ingente credito da ritardo ha tolto qualsiasi interesse al recupero del bene, come dimostrato anche dal comportamento tenuto dal locatore successivamente al titolo giudiziale.
L'interesse da dover considerare in tema di clausola penale, si ricorda, è quello del creditore all'adempimento, e non già quello del creditore alla maturazione della penale.
Inoltre, per costante giurisprudenza (ex multis, Cass. n. 4942/2020), ai fini del giudizio ex art. 1384
c.c., l'interesse del debitore deve essere valutato globalmente, dovendosi far riferimento a quello
«che la parte, secondo le circostanze, ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto. Inoltre, si deve
tener conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza
dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della
conclusione del contratto, ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita,
o è rimasta definitivamente ineseguita».
In tale valutazione, come sovente affermato, rileva anche l'effettivo detrimento patrimoniale subito dal creditore a seguito dell'inadempimento, nel caso di specie né lamentato né allegato.
Nella fattispecie, viceversa, l'inadempimento ha prodotto una situazione in cui il ritardo risultava di gran lunga più conveniente della tempestiva riconsegna dell'immobile.
Per tali motivi, si ritiene che l'importo della clausola penale sia manifestamente eccessivo e quindi,
ai sensi dell'art. 1384 c.c., debba essere rideterminato in modo unitario e omnicomprensivo nell'importo di € 70,00 al giorno, per un totale di € 66.640,00.
In definitiva, per i motivi sopra illustrati l'opponente va ammesso per l'ulteriore somma di €
87.072,22 in via chirografaria.
B) Crediti nei confronti della procedura
In relazione ai crediti rivendicati nei confronti della procedura, di cui ai nn. 12-13-14, premesso che sul punto la Suprema Corte nulla ha statuito (accogliendo il primo motivo e ritenendo assorbiti gli altri), si osserva quanto segue.
Il contratto di locazione si è risolto oltre due anni prima dell'apertura della procedura di fallimento.
Pagina 16 Da ciò consegue che la curatela, soggetto terzo rispetto alla società fallita, è intervenuta in un momento in cui già non vi era alcun rapporto negoziale (di locazione) in essere tra le parti, e non è
subentrata nel contratto che, come detto, era stato da tempo eliminato dal mondo giuridico, in quanto già risolto.
Nonostante ciò, parte ricorrente, citando giurisprudenza risalente (Cass. civ. 19 aprile 1982 n. 2428)
ha invocato l'applicazione dell'art. 1591 c.c. – dunque la necessità di corrispondere corrispettivo pattuito e maggior danno in forza della penale –, anche nei confronti della curatela.
Tuttavia, in situazioni del genere, come riconosciuto costantemente dalla più recente giurisprudenza (Cass. n. 17804/2019; n. 11979/2018; n. 4190/1998) – che deve ritenersi abbia superato quella ex adverso prodotta dall'opponente (la già citata Cass. civ. 19 aprile 1982 n. 2428) –
l'eventuale debito della curatela non ha fonte contrattuale (non venendo in rilievo, quindi, l'art. 1591 c.c., norma che regola gli effetti del negozio tra le parti) ma extracontrattuale (quindi, ex artt.
2043 e ss. c.c.), con conseguente funzione non indennitaria ma risarcitoria.
Da ciò è possibile trarre una prima conclusione.
Non applicandosi l'art. 1591 c.c., ai fini della determinazione di un eventuale risarcimento non sono opponibili alla curatela le disposizioni contrattuali relative all'ammontare della clausola penale, agli interessi di mora convenzionali, ai premi assicurativi etc. (punti n. 12 e ss. ricorso in riassunzione), poiché si tratta di voci legate ad un rapporto contrattuale di locazione, in cui la curatela non è subentrata – essendo, come detto, stato risolto giudizialmente prima della dichiarazione di fallimento – né tantomeno lo ha proseguito.
Ai fini del riconoscimento e della quantificazione del credito risarcitorio, invece, si deve fare normale applicazione delle norme dettate in materia, tenendo in debita considerazione quanto affermato recentemente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di occupazione abusiva (o
sine titulo) di immobili.
In via preliminare, la ri-qualificazione della domanda di risarcimento da contrattuale (ex art. 1591
c.c.) ad extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) rientra nell'attività officiosa di qualificazione giuridica delle domande proposte, e non viola l'art. 112 c.p.c., risultando indifferente ai fini della sua qualificazione il nomen iuris attribuito alla domanda dalla parte.
Rileva invece che il bene della vita sotteso alle due azioni sia il medesimo, così come identici sono gli elementi fattuali posti a sostegno: l'eventuale credito discenderebbe infatti da una illegittima occupazione di immobile attribuibile – secondo la prospettazione dell'opponente – ad un agire negligente del curatore.
Pagina 17 Ciò premesso, il credito non può essere ammesso al passivo in quanto il ricorrente non ha fornito la prova della sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 2043 c.c.
Come noto, è onere del danneggiato allegare e dimostrare in giudizio gli elementi costitutivi posti a fondamento della propria domanda, tra cui, evidentemente, il danno conseguenza, sia nell'an che nel quantum.
Sul punto, la recente sentenza delle SS.UU. n. 33645/2022, ha affermato, tra le altre cose, che «nel
caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del
proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di
godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata
perduta», e che «nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si
è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò
significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di
risarcimento. […] Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso,
provvede la tutela reale e non quella risarcitoria».
In altri termini, è stata ribadita la differenza esistente tra tutela reale, basata unicamente sulla necessità di ristabilire l'ordine formale del diritto violato, e tutela risarcitoria, la quale richiede,
oltre alla privazione del bene, l'ulteriore allegazione di uno specifico godimento reso impossibile dall'altrui illegittima occupazione.
Diversamente opinando, il soggetto leso potrebbe ottenere un risarcimento anche quando in concreto non abbia subito alcun pregiudizio, il che però equivarrebbe ad istituire un danno punitivo al di fuori delle ipotesi consentite.
Ebbene, tale specifico elemento, e cioè la possibilità di godimento – diretto o indiretto del bene –
invece preclusa dal comportamento di controparte, non risulta compiutamente allegato dall'opponente nei propri scritti difensivi, essendosi lo stesso unicamente focalizzato a parametrare il quantum della propria pretesa all'ammontare dei canoni di locazione e delle altre voci non riscosse del contratto.
In altri termini, l'opponente si è lungamente speso sulla dimostrazione dell'esistenza del danno-
evento, ma non ha dato prova, non allegando né chiedendo di provare alcunché, dell'esistenza del danno-conseguenza, sub specie del danno emergente.
Né può essere condiviso l'assunto contenuto negli scritti difensivi dell'opponente per cui «aver
richiesto il danno commisurato, oltre che alla penale contrattuale, al canone di locazione che avrebbe dovuto
corrispondere la fallita almeno fino al 31/12/2016 (naturale scadenza del risolto contratto di locazione)
Pagina 18 equivale ad allegare il danno da perdita di locazione ad un prezzo di mercato. Comunque tale Cass. S.U. n.
33645/2022 introduce una sorta di “presunzione relativa” di danno extra-contrattuale […], che la curatela
avrebbe dovuto provare non sussistere».
In disparte la considerazione sull'introduzione di una presunzione relativa di danno, invero non ricavabile dalla pronuncia richiamata e non condivisibile alla luce dei principi e delle regole operanti in materia, le argomentazioni che precedono nulla dicono in merito ad un eventuale uso che il danneggiato avrebbe fatto del bene in assenza della sua occupazione.
Come sostenuto correttamente dalla curatela, osservando il comportamento complessivamente tenuto dall'opponente negli anni, emerge semmai come il non uso della res sia stato lungamente tollerato e non abbia pregiudicato alcuno specifico godimento del bene.
A dimostrazione di ciò depone sia il fatto che non vi è mai stata richiesta per la restituzione del bene, sia che, pur a fronte di una offerta informale di consegna da parte della curatela, avvenuta nel 2015, l'opponente sia infine rientrato autonomamente nel possesso dell'immobile nel 2024, il tutto però alle medesime condizioni già offerte quasi dieci anni prima.
In definitiva, nessuna somma va riconosciuta all'opponente in prededuzione.
C) Conclusioni e spese di lite
Conclusivamente, il ricorso va parzialmente accolto in relazione ai punti nn. 6) e 11), mentre va rigettato in ordine ai punti nn. da 12) a 14).
L'opponente va ammesso, dunque, per l'ulteriore somma di € 87.072,22 in via chirografaria.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, occorre precisare che la quantificazione delle stesse va commisurata all'effettivo valore della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M.
55/2014, come accertato in questa sede, manifestamente inferiore al valore indicato dall'opponente,
collegato a una domanda di € 783.325,89 (di cui € 567.314,18 in chirografo ed € 216.011,41 in prededuzione) accolta solo in minima parte, e cioè per € 87.072,22 in chirografo.
Il compenso è dunque determinato nel seguente modo: facendo riferimento allo scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 della tabella “accertamento del passivo”, devono conteggiarsi le fasi di studio, introduttiva (ai valori medi) e decisionale (ai valori minimi), per un totale di € 5.045,00 per ciascuno dei due giudizi di opposizione (quello precedente e quello di rinvio), e dunque per complessivi € 10.090,00 oltre 15% e accessori.
Essendo stata solo parzialmente accolta la domanda, e verificandosi quindi l'ipotesi di soccombenza reciproca, le spese vanno poste a carico della curatela soccombente per il 50%, e
Pagina 19 distratte in favore del procuratore antistatario Avv. Guercini, mentre per il rimanente 50% sono compensate tra le parti.
Quanto alle spese del giudizio di cassazione, sempre sulla base del valore effettivo della domanda,
le stesse sono quantificate secondo i parametri minimi in € 3.828,00 oltre 15% e accessori, e del pari sono poste a carico della curatela per il 50% e per il rimanente 50% compensate tra le parti, in applicazione del principio per cui «in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata
rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della
soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro
risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione
all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese,
totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, e, tuttavia,
complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte» (Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 20289 del 09/10/2015 (Rv. 637441 - 01)).
Tali spese non possono distrarsi in favore dell'Avv. Merelli, difensore dell'opponente nel giudizio avanti alla Suprema Corte, non rinvenendosi agli atti dichiarazione di antistatarietà del difensore in tale giudizio, e non potendo spiegare effetti la dichiarazione di antistatarietà fatta in questa sede,
anche per l'Avv. Merelli, dall'Avv. Guercini, in quanto la dichiarazione deve essere effettuata dal difensore con procura (art. 93 c.p.c.), mentre nel presente giudizio la procura alle liti è stata rilasciata solamente all'Avv. Guercini.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento Parte_1 [...]
comunicato il 15.5.2015, a seguito della riassunzione del procedimento dopo la Controparte_1
cassazione con rinvio ad opera della Suprema Corte con ordinanza n. 31767 pubblicata il
15.11.2023, del decreto del Tribunale di Firenze del 10-16.6.2016, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
2) ammette al passivo del fallimento Parte_1 Controparte_1
per il credito di € 87.072,22 in via chirografaria, in aggiunta ai crediti già precedentemente ammessi;
3) rigetta per il resto l'opposizione;
4) condanna la curatela al pagamento del 50% spese di lite dei due giudizi di opposizione allo stato passivo in favore dell'Avv. Stefania Guercini, dichiaratasi antistataria, quantificate in
Pagina 20 € 5.045,00 (somma già dimidiata), oltre 15%, CAP e IVA se dovuta;
5) condanna la curatela al pagamento delle spese di lite del giudizio di cassazione in favore dell'opponente, quantificate in € 1.914,00 (somma già dimidiata) oltre 15%, CAP e IVA se dovuta;
6) compensa tra le parti per il rimanente 50% le spese di lite dei due giudizi di opposizione allo stato passivo e del giudizio di cassazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Giorgio Fortunato.
Pagina 21
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V CIVILE
Riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Grasselli Giudice
sul ricorso in riassunzione proposto ex art. 98 R.D. n. 267/1942
DA
, elettivamente domiciliato in Firenze, Via Aurelio Saffi, n. Parte_1
35, presso e nello studio dell'Avv. Stefania Guercini, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per riassunzione
- ricorrente in riassunzione -
CONTRO
(C.F. ) in persona della curatrice Controparte_1 P.IVA_1
dott.ssa elettivamente domiciliato in Firenze, Via Giovan Filippo Controparte_2
Mariti, n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Cosimelli, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla memoria di costituzione e difesa
- resistente -
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con sentenza n. 47 del 25.2.2014 il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della società
Controparte_1
Con istanza di insinuazione ritualmente proposta, il sig. ha chiesto Parte_1
l'ammissione al passivo per le seguenti somme: € 3.146,76 in via privilegiata;
€ 630.931,90 in via chirografaria;
€ 216.011,14 in prededuzione.
Nella domanda di insinuazione, il creditore ha esposto:
Pagina 1 − di aver stipulato in data 6.1.2007 un contratto di locazione con Parte_2
registrato il 5.2.2007, avente ad oggetto parte di un più vasto edificio denominato “Castello
di Montefiridolfi”, sito in San Casciano Val di Pesa, Via S. Maria Macerata n. 34, per la durata di anni 9 dal 1.1.2008 al 31.12.2016;
− che la società aveva, tra l'altro, stipulato con la sorella del creditore, sig.ra
[...]
, analogo contratto di locazione per altre 4 unità del complesso Controparte_3
immobiliare, venendo così a condurre l'intero edificio denominato “Castello di
Montefiridolfi”;
− che la locazione era concessa unicamente ed esclusivamente ad uso di attività turistico ricettiva di hotel e/o residence;
− che la consegna dell'immobile era avvenuta contestualmente alla firma del contratto (doc.
5, punto 16, fascicolo grado di merito, ora doc. C);
− che il 31.1.2007 si era avverata la condizione sospensiva prevista del contratto, e cioè il rilascio dell'autorizzazione edilizia da parte del Comune di San Casciano, con termine per l'ultimazione dei lavori al 18.2.2008;
− che al punto 3 del contratto era convenuto che il canone locatizio doveva essere pagato
«dalla conduttrice al domicilio del locatore ad uguali rate mensili anticipate scadenti il primo giorno
di ogni mese” e l'importo veniva stabilito per il primo anno (2008) in € 6.800,00, per secondo anno
(2009) in € 8.500,00, per il terzo anno (2010) in € 10.200,00, per il quarto anno (2011) in €
11.200,00 e per gli anni successivi (2012-2016) in annui € 13.600,00; importi tutti da aggiornare
annualmente dall'inizio del 2° anno (1.1.2009) in base alla variazione dell'indice nazionale ISTAT
dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente, nella misura massima consentita dalla legge,
attualmente 75% della variazione ISTAT» (sempre doc. n. 5 fasc. grado di merito, ora in doc.
C);
− che, oltre al canone, erano posti a carico della società conduttrice, tra gli altri, di provvedere
«a sua cura e spese all'ordinaria e straordinaria manutenzione, ivi compresa quella derivante da
vetustà e da caso fortuito» dei beni locati e l'obbligo di rimborsare al locatore le spese od oneri accessori condominiali, tra cui il 50% della quota spettante al locatore medesimo dei premi per l'assicurazione globale del fabbricato per incendio e responsabilità civile (punti 4
e 5 contratto);
− che ai punti nn. 14 e 15 del contratto, inoltre, era previsto che in caso di ritardo nel rilascio dei beni locati a seguito di finita locazione, risoluzione, recesso, etc., la conduttrice dovesse
Pagina 2 corrispondere al locatore, oltre al canone, una penale giornaliera di € 500,00, da rivalutarsi secondo la variazione dell'indice nazionale ISTAT dalla data di stipula del contratto alla data di eventuale applicabilità della penale, salva la risarcibilità del danno ulteriore, e che sulle somme dovute dalla conduttrice dovessero essere corrisposti interessi al saggio convenzionale pari al saggio legale aumentato dalla rivalutazione monetaria;
− che la società conduttrice non corrispondeva quanto dovuto, tant'è che il sig. Parte_1
richiedeva e otteneva dal Tribunale di Firenze nel 2008 due decreti ingiuntivi per
[...]
mensilità non pagate, poi corrisposte, e nel 2009 decreto ingiuntivo n. 4542/2009 per il canone di giugno 2009 e decreto ingiuntivo n. 8333/2009 per le mensilità da luglio 2009 a dicembre 2016;
− che quest'ultimo D.I. veniva opposto dal e revocato dal Tribunale di Controparte_1
Firenze con sentenza n. 343/2011, che però condannava la conduttrice al pagamento delle mensilità del canone da luglio 2009 a febbraio 2011, oltre alle spese legali;
− che la sentenza veniva confermata dalla Corte d'Appello di Firenze e dalla Suprema Corte di cassazione;
− che nel frattempo, visto il perdurare della morosità, il sig. intimava Parte_1
sfratto alla società in data 14-19.7.2011 (doc. 15 fascicolo di primo grado);
− che, a seguito di opposizione di con sentenza n. 3659/2012 del Controparte_1
30.10.2012, il Tribunale di Firenze dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per morosità della conduttrice, ordinando il rilascio dei beni locati (doc. 4 fascicolo di primo grado);
− che il sig. , che nel frattempo aveva promosso un'esecuzione immobiliare Parte_1
contro la società ed era intervenuto in altre esecuzioni immobiliari, non promuoveva esecuzione di rilascio, anche per non gravarsi di ulteriori spese;
− che solo nel mese di giugno 2014 il creditore veniva a conoscenza della dichiarazione di fallimento di Controparte_1
Sulla base delle circostanze di cui sopra, nella domanda di insinuazione il sig. Parte_1
ha affermato di essere creditore delle seguenti somme:
«A) Controparte_4
[...]
1) Spese e compensi inerenti l'esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di Firenze R.G.E. n.
536/09 (cui è subentrata la procedura)
Pagina 3 - a) spese non imponibili:
ispezione ipotecaria € 6,00
visura camerale per notifica € 5,00
notifica atto di pignoramento € 10,53
marca copia uso trascrizione atto di pignoramento € 8,27
spese dischetto per trascrizione pignoramento immobiliare € 10,00
pagamento F23 trascrizione atto pignoramento € 267,00
ispezione ipotecaria per verifica creditori iscritti € 12,00
spese notifica avviso creditori iscritti € 15,55
contributo unificato istanza vendita € 200,00
marca iscrizione a ruolo istanza di vendita € 8,00
visura ipotecaria per controllo trascrizione pignoramento € 10,00
relazione ipocatastale Notaio Dott. € 600,00 Persona_1
copie autentiche atti preliminare trascritto e proroghe
Notaio Dott. € 92,00 Per_2
fotocopie documenti procedimento di opposizione promosso
dalla società " € 5,55 Parte_3
- b) compensi:
fase introduttiva € 750,00
fase istruttoria e/o di trattazione € 550,00
spese generali 15% € 195,00
C.A.P. 4% (su € 1.495,00) € 59,80
I.V.A. 22% (su € 1.554,80) € 342,06
- TOTALE 1) € 3.146,76 da riconoscersi in privilegio ai sensi dell'art. 2770 c.c. Pt_4
- Controparte_5
2) D.I. emesso dal Tribunale di Firenze n. 4542/09 (R.G. n. 10431/09) munito di formula esecutiva
apposta il 08/07/09 e pedissequo atto di precetto notificati il 10/07/09 (già azionati nella procedura
esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Firenze R.G.E. n. 536/09)
- capitale (canone di locazione giugno 2009 € 718,95), spese legali liquidate in D.I. e successive, ed accessori
di cui all'atto di precetto € 1.673,83
- spese notifica titolo e precetto € 6,47
- interessi legali sul capitale dal 09/07/2009 al 25/02/2014 € 65,41
Pagina 4 - interessi legali sulle spese legali liquidate dal 09/07/2009
al 25/02/2014 € 40,31
- TOTALE PARZIALE 2) € 1.786,02
3) Sentenza del Tribunale di Firenze n. 343/11 (R.G. n. 2499/10) del 02/02/2011 (doc. n. 2),
confermata dalla Corte di Appello di Firenze con Sentenza n. 383/12 (R.G. n. 1783/11) del 21/03-
24/05/2012 (doc. n. 3)
- capitale (canoni di locazione dal luglio 2009 al febbraio 2011 compreso)
€ 16.701,80
- interessi moratori convenzionali a scalare dalle singole date di scadenza al 25/02/2014 € 2.557,12
- spese legali liquidate in sentenza (onorari € 2.000,00; diritti € 850,00; spese forfettarie 12,50% € 356,25;
CAP 4% € 128,25; IVA 20% € 666,90; spese esenti € 218,00) € 4.219,40
- diritti e spese successive (esame dispositivo € 16,00, richiesta copia € 10,00; spese copia € 12,40; ritiro copia
€ 16,00, esame testo integrale sentenza € 32,00, ritiro fascicolo € 16,00; spese forfettarie 12,50% su diritti
successivi € 11,25; CAP 4% € 4,04; IVA 20% € 21,06) € 138,75
- interessi legali sulle spese legali liquidate e successive dal 03/02/2011 al 25/02/2014 € 284,18
- TOTALE PARZIALE 3) € 23.901,25
4) Sentenza del Tribunale di Firenze n. 3659/12 (R.G. n. 10982/11) del 30/10/2012 (doc. n. 4)
- spese legali liquidate (onorari € 4.800,00; spese esenti € 269,39; CAP 4% € 192,00; IVA 21% 1.048,32) €
6.309,71
- interessi legali sulle spese legali liquidate dal 31/10/2012 al 25/02/2014 € 193,79
- TOTALE PARZIALE 4) € 6.503,50
5) Differenza tra interessi moratori convenzionali ed interessi legali (v. clausola 15 contratto di
locazione, doc. n. 5) sulla mensilità di canone relativa al mese di giugno 2009 (€ 718,95) non
concessa nel D.I. Tribunale di Firenze n. 4542/09 (v. doc. n. 1) di cui al precedente punto 2, ma
richiedibile giusta il disposto dell'art. 640 c.p.c., dal 01/06/2009 al 25/02/2014 € 67,50
- TOTALE PARZIALE 5) € 67,50
6) Canoni di locazione immobili posti in Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI), Via S. Maria
Macerata n. 34,
- canoni di locazione dal marzo 2011 al 25 febbraio 2014 (canone anno 2011 € 1.055,80 x 10 mesi = €
10.558,00; canone anno 2012 € 1.203,88 al mese x 12 mesi = € 14.446,56; canone anno 2013 € 1.225,98 al
mese x 12 mesi = € 14.711,76; canone anno 2014 € 1.231,93 x 1 mese + 25/28 del mese di febbraio 2014 = €
2.331,87) (v. doc. n. 5) € 42.048,19
Pagina 5 - interessi moratori convenzionali sui canoni di locazione di cui sopra come da clausola n. 15 del contratto di
locazione (v. doc. 5), dalle singole scadenze al 25/02/2014 € 2.105,86
- TOTALE PARZIALE 6) € 44.154,05
7) 50% spese di registrazione contratto di locazione (v. clausola 17 contratto, doc. n. 5, e art. 8 L. 392/78)
- 50% imposta anno 2010, pagata il 01.02.2010 (doc. n. 6) € 103,50
- interessi moratori convenzionali su detta dal 01/02/2010 al 25/02/2014 € 16,74
- 50% imposta anno 2011, pagata il 31/01/2011 (doc. n. 7) € 121,00
- interessi moratori convenzionali su detta dal 31/01/2011al 25/02/2014 € 15,45
- TOTALE PARZIALE 7) € 256,69
8) 50% premi assicurazione edificio posto in Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI), Via S.
Maria Macerata, n. 34/36 (clausola 4 contratto, v. doc. n. 5)
-50% premio assicurazione incendio 12/01/2010-11/01/2011 pagato il 26/01/2010 (premio complessivo €
821,00; quota di spettanza del Sig. millesimi 486,10 pari ad € 399,09, doc. n. Parte_1
8) €
199,54
- 50% premio assicurazione Responsabilità Civile 12/01/2010-11/01/2011 pagato il 26/01/2010 (premio
complessivo € 520,00; quota di spettanza del Sig. millesimi 486,10 pari ad € Parte_1
252,77; doc. n. 9) €
126,39
- 50% premio assicurazione incendio 12/01/2011-11/01/2012 pagato il 21/01/2011 (premio complessivo €
833,00; quota di spettanza del millesimi 486,10 pari ad € 404,92; doc. n. 10) € Parte_1
202,46
- 50% premio assicurazione Responsabilità Civile 12/01/2011-11/01/2012 pagato il 21/01/2011 (premio
complessivo € 526,50; quota di spettanza del Sig. millesimi 486,10 pari ad € Parte_1
255,93; doc. n. 11) €
127,97
- 50% premio assicurazione globale 12/01/2012-11/01/2013 pagato l'11/01/2012 (premio complessivo €
1.400,00; quota di spettanza del Sig. millesimi 486,10, pari ad € 680,54; doc. Parte_1
n. 12) €
340,27
- 50% premio assicurazione globale 12/01/2013-11/01/2014 pagato il 25/01/2013 (premio complessivo €
1.428,00;
Pagina 6 quota di spettanza del Sig millesimi 486,10, pari ad € 694,15; doc. n. 13) € Parte_1
347,08
- 50% rateo premio assicurazione globale 12/01/2014-25/02/2014 pagato il 20/01/2014 (premio complessivo
€ 1.440,00; quota di spettanza del Sig. millesimi 486,10, pari ad € 825,98; Parte_1
rateo di 45/365 € 86,30; doc. n. 14) € 43,15
- interessi moratori convenzionali sui suddetti rimborsi premi da ciascuna data di esigibilità al 25/02/2014
(v. clausola 15 contratto, doc. 5) € 132,79
- TOTALE PARZIALE 8) € 1.519,65
9) Spese di intervento in esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di Firenze R.G.E. n. 478/09
(nei limiti di cui all'art. 653, comma 1, c.p.c., ovvero della Sentenza del Tribunale di Firenze n.
343/11 del 02/02/2011, confermata dalla Corte di Appello di Firenze con Sentenza n. 383/12 (R.G. n.
1783/11) del 21/03-24/05/2012)
- copia in forma esecutiva Sentenza Tribunale di Firenze n. 343/11 € 12,40
- compensi fase introduttiva € 1.150,00
- compensi fase istruttoria e/o di trattazione € 850,00
- spese generali 15% € 300,00
- CAP 4% € 92,00
- IVA 22% € 526,24
- TOTALE PARZIALE 9) € 2.930,64
10) Spese di intervento in esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale Firenze R.G.E. n. 536/09
(nei limiti di cui all'art. 653, comma 1, c.p.c., ovvero della Sentenza del Tribunale di Firenze n.
343/11 del 02/02/2011, confermata dalla Corte di Appello di Firenze con Sentenza n. 383/12 del
21/03-24/05/2012)
- copia in forma esecutiva Sentenza del Tribunale di Firenze n. 343/11
€ 12,40
- compensi fase introduttiva € 1.150,00
- compensi fase istruttoria e/o di trattazione € 850,00
- spese generali 15% € 300,00
- CAP 4% € 92,00
- IVA 22% € 526,24
- TOTALE PARZIALE 10) € 2.930,64
Pagina 7 11) Penale per ritardato rilascio immobile locato posto in Comune di San Casciano in Val di Pesa
(FI), Via S. M. Macerata, n. 34 (v. clausola 14 contratto, doc. n. 5)
- penale giornaliera rivalutata dal 19/07/2011 (data notifica sfratto e quindi di risoluzione;
doc. n. 15) al
25/02/2014 (penale originale € 500,00 + riv. ISTAT dal 06/01/2007 al 19/07/2011, pari a + 9,9% = € 549,50
al giorno x giorni 952) € 523,124,00
- interessi moratori convenzionali a scalare su detta penale da ogni giorno al 25/02/2014 € 23.757.96
- TOTALE PARZIALE 11) € 546.881,96
TOTALE A) ( SOCIETA' ) (TOTALI PARZIALI DA 1 A 11) € Controparte_4 CP_4
634.078,66 di cui € 3.146,76 in via privilegiata ed € 630.931,90 in via chirografaria
B) CREDITI VERSO LA PROCEDURA AL 24/02/2015
IN PREDEDUZIONE (v. art. 80 L.F. e Cass. 2428/82, etc,)
12) Canoni di locazione relativi agli immobili posti in Comune di San Casciano in Val di Pesa
(FI), Via S. Maria Macerata, n. 34
- canoni di locazione immobili dal 26 febbraio 2014 al 24 febbraio 2015 (canone anno 2014 € 1.231,93 x 3/28
del mese di febbraio 2014 + 10 mesi = €
12.451,89; canone anno 2015 € 1.231,93 x 1 mese + 24/28 del mese di febbraio 2015 = € 2.287,87) €
14.739,76
- interessi moratori convenzionali sui detti canoni di locazione (clausola 15 contratto, v. doc. n. 5) dalle
singole scadenze al 24/02/2015 € 68,14
- TOTALE PARZIALE 12) € 14.807,90
13) Penale per ritardato rilascio immobili locati di cui sopra (clausola 14 contratto, v. doc. n. 5)
- penale giornaliera rivalutata dal 26/02/2014 al 24/02/2015 (penale originale € 500,00 + rivalutazione
ISTAT dal 06/01/2007 al 19/07/2011, pari a + 9,9% = € 549,50 al giorno x giorni 364) € 200.018,00
- interessi moratori convenzionali a scalare su detta penale (clausola 15 contratto, v. doc. n. 5) da ogni giorno
di ritardo al 24/02/2015 € 848,67
- TOTALE PARZIALE 13) € 200.866,67
14) Rimborso 50% premio assicurazione edificio posto in Comune di San Casciano in Val di Pesa
(FI), Via S. M. Macerata n. 34/36 (v. clausola 4 contratto, doc. n. 5)
- rateo premio assicurazione globale 26/02/2014-11/01/2015 pagato il 20/01/2014 (premio complessivo €
1.440,00; quota di spettanza al Sig. millesimi 486,10, pari ad € 699,98; rateo Parte_1
di 320/365 € 613,68, doc. n. 14) € 306,84
Pagina 8 - rateo premio assicurazione globale 22/01/2015-24/02/2015 pagato il 21/01/2015 (premio complessivo €
1.200,00; quota di spettanza al Sig. millesimi 486,10, pari ad € 583,32; rateo Parte_1
di 34/365 € 54,34, doc. n. 16) € 27,17
- interessi moratori convenzionali a scalare su detti premi (clausola 15 contratto, v. doc. n. 5) dalle date di
esigibilità al 24/02/2015 € 2,83
- TOTALE PARZIALE 14) € 336,84
TOTALE B) CREDITI VERSO LA PROCEDURA AL 24/02/2015 (TOTALI PARZIALI DA 12 A 14)
€ 216.011,41 IN PREDEDUZIONE».
All'udienza del 15.5.2015 il G.D., dichiarando esecutivo lo stato passivo, ha ammesso solo parzialmente i crediti rivendicati dall'odierno opponente, aderendo alla proposta del curatore, e cioè: «Riconosciuto privilegio ex art. 2770 c.c. (punto n.1). Ammettere come richiesto in chirografo punti n.
2-3-4-5-7-8-9-10 all'insinuazione. Ammettere, fino alla data del 31.10.2012, in chirografo per € 23.721,83
punto n.6 dell'insinuazione. Non ammettere per le seguenti motivazioni punti n. 11-12-13-14: indennità di
occupazione non dovuta per difetto di pattuizione della sua corresponsione e sulla sua misura e in difetto di
provvedimento giudiziale, sia per il periodo successivo alla risoluzione del contratto (avvenuta
precedentemente al fallimento) che, per quello successivo al fallimento, in quanto non essendosi il locatore
azionato esecutivamente sulla base del titolo per ottenere il rilascio dell'immobile, si deve presumere che vi
sia stato accordo per il permanere della nella disponibilità dell'immobile a titolo Controparte_1
gratuito. Si riconosce l'indennità di occupazione solo per il periodo intercorso tra la data di notifica dello
sfratto per morosità (19.07.2011) e quella del provvedimento con il quale è stata dichiarata la risoluzione del
contratto di locazione (31.10.2012) (punto n.6). Per gli stessi motivi di cui sopra non è dovuta neanche la
penale né pre, né post fallimento;
in ogni caso non è dovuta in base agli articoli 1227 e 1175 c.c., tenuto
conto della violazione dell'obbligo di buona fede connesso alla mancata attivazione per ottenere il rilascio
dell'immobile. La misura della penale appare evidentemente eccessiva, esorbitante e sproporzionata rispetto
all'entità del canone, e quindi andrebbe ridotta ex art. 1384 c.c. e comunque non è dovuta per le ragioni
indicate».
Con ricorso depositato il 15.6.2015 il creditore ha proposto opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, rassegnando le seguenti conclusioni:
«In parziale riforma del Decreto del Giudice Delegato in data 15.05.2015, comunicato in pari data, che ha
reso esecutivo lo stato passivo, ammettere tutti i crediti ivi esclusi richiesti dal Sig. Parte_1
nella istanza di ammissione al passivo presentata in data 24.02.2015, e più precisamente:
[...]
in via chirografaria
Pagina 9 - € 20.432,22 (pari alla differenza tra € 44.154,05 richiesti ed € 23.721,83 ammessi) per canoni di locazione-
indennità di occupazione e relativi interessi convenzionali a scalare dal 01.11.2011 al 25.02.2014, di cui al
punto 6) della istanza di ammissione al passivo 24.02.2015;
- € 546.881,96 per penale giornaliera per ritardato rilascio rivalutata dal 19/07/2011 al 25/02/2014 (pari ad
€ 549,50 al giorno x giorni 952) oltre interessi convenzionali a scalare su detta fino al 25.02.2014, di cui al
punto 11) della istanza di ammissione al passivo 24.02.2015;
in prededuzione in quanto crediti verso la curatela
- € 14.807,90 per canoni di locazione-indennità di occupazione e relativi interessi convenzionali a scalare dal
26.02.2014 al 24.02.2015 di cui al punto 12) della domanda di ammissione al passivo 24.02.2015;
- € 200.866,67 per penale giornaliera per ritardato rilascio rivalutata dal 19/07/2011 al 25/02/2014 (pari ad
€ 549,50 al giorno x giorni 952) oltre interessi convenzionali a scalare su detta fino al 24.02.2015, di cui al
punto 13) della domanda di ammissione al passivo 24.02.2015;
- € 336,84 per oneri accessori consistenti nella metà della quota parte di spettanza del locatore dei premi di
assicurazione per i fabbricati locati dal 26.02.2014 al 24.02.2015 e relativi interessi convenzionali a scalare
fino al 24.02.2015, di cui al punto 14) della domanda di ammissione al passivo 24.02.2015
e quindi per un totale di € 567.314,18 in via chirografaria senza considerarli tardivi ai fini del concorso in
quanto è stato omesso dal Curatore nei confronti del Sig. il prescritto avviso di Parte_1
cui all'art. 92 L.F., ed € 216.011,41 in prededuzione, o per le diverse somme minori o maggiori che saranno
ritenute di giustizia,
Con vittoria di spese e compensi legali, oltre IVA e CPA come per legge, e distrazione degli stessi a favore del
sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver percepito i secondi».
Con decreto emesso all'esito della camera di consiglio del 4.5.2016, depositato in cancelleria il
10.06.2016 e comunicato il 16.06.2016, il Tribunale di Firenze ha rigettato in toto l'opposizione allo stato passivo proposta dal sig. . Parte_1
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi.
Con ordinanza n. 31767 pubblicata in data 15.11.2023, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione degli artt. 1175, 1206 e ss., 1227, 1382 e 1591 c.c.) e dichiarato assorbiti tutti gli altri, cassando il decreto impugnato con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Firenze in diversa composizione.
Il procedimento è stato tempestivamente riassunto con ricorso depositato il 15.2.2024.
Pagina 10 L'opponente, riportando in sostanza le difese svolte nell'opposizione del giugno 2015, ha lamentato l'erroneità del provvedimento del G.D. sotto il profilo della violazione/falsa applicazione degli artt. 1591, 1206, 1227, 1382, 1175, 2697, comma 2, 2729 c.c. e 72 L.F.
In particolare, secondo l'opponente:
➢ sarebbe dovuta l'indennità di occupazione, il cui obbligo di corresponsione deriverebbe direttamente dall'art. 1591 c.c., tenuto conto che nel caso di specie sarebbe stato pattuito il risarcimento del maggior danno, come previsto dalla disposizione, con apposita clausola penale (punto n. 14 del contratto);
➢ sarebbero dovute le somme richieste sia in via chirografaria che in prededuzione invece escluse dal G.D. per non essersi il locatore attivato esecutivamente per ottenere il rilascio dell'immobile, non avendo alcun rilievo, ai fini dell'esigibilità dei danni per ritardata restituzione dell'immobile dalla data di cessazione legale del contratto, la mancata messa in mora o l'omesso esperimento di un'azione esecutiva per il rilascio;
➢ non sussisterebbe, di conseguenza, alcun accordo per la permanenza della società fallita,
addirittura gratuitamente, negli immobili locati;
➢ dovrebbero pertanto riconoscersi sia il canone-indennità di occupazione (punto 12 istanza)
che della penale anche post fallimento (punto n. 13 insinuazione), nonché gli oneri accessori costituiti dalla metà della quota parte dei premi di assicurazione del fabbricato (punto n. 14
istanza), da ammettersi in prededuzione, in quanto la curatela sarebbe subentrata nell'occupazione illegittima degli immobili già concessi in locazione, senza offrirne, almeno fino alla data dell'istanza di insinuazione (24.2.2015) il rilascio, posto che si trasmetterebbero alla procedura non solo i rapporti di locazione preesistenti, ma anche le situazioni possessorie/di detenzione da essi dipendenti;
➢ la penale contrattuale non sarebbe sproporzionata, tenuto conto che il canone non sarebbe stato l'unico corrispettivo della locazione, dovendosi aggiungere a questo il costo dei lavori
– eseguiti solo in minima parte – di ordinaria e straordinaria manutenzione cui la conduttrice si era obbligata, ammontante, all'epoca, a non meno di € 350.000,00;
➢ tra l'altro, in caso di pattuizione della penale per mancato rilascio, il creditore non sarebbe tenuto ad alcuna collaborazione per attenuare o limitare il danno ai sensi dell'art. 1227,
comma 2, c.c.
Si è costituita la curatela del fallimento chiedendo in tesi il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, in ipotesi, l'ammissione del credito dell'opponente nei limiti di quanto risulterà
Pagina 11 dovuto tenendo presenti le eccezioni proposte, previa eventuale riduzione delle somme chieste a titolo di penale ex art. 1384 c.c.
Il fallimento ha esposto:
− che il contratto di locazione, come già rilevato nei precedenti scritti difensivi, sarebbe stato risolto prima del fallimento di e che dunque non avrebbe potuto esservi Controparte_1
alcun subentro da parte della curatela, soggetto terzo rispetto alla fallita, negli obblighi della conduttrice, compresi quelli statuiti dall'art. 1591 c.c.;
− che la stessa curatela non avrebbe avuto notizia dell'esistenza del rapporto locativo, il che avrebbe escluso che la stessa avesse protratto volontariamente l'occupazione del bene in questione;
− che l'immobile in questione non sarebbe mai stato nella disponibilità della curatela, che non era a conoscenza del contratto di locazione stipulato dalla società fallita e non avrebbe avuto alcuna notizia al riguardo prima dell'insinuazione del sig. ; Parte_1
− che, dunque, le domande di insinuazione dei crediti per canoni/indennità di occupazione dal 26.2.2014 al 24.2.2015 e per penale giornaliera per ritardato rilascio post-fallimento non potrebbero essere accolte, in quanto trattasi di domande fondate su titolo contrattuale,
mentre l'eventuale responsabilità della curatela sarebbe di natura extracontrattuale;
− che il diritto all'indennità di occupazione non sarebbe provato né nell'an né nel quantum;
− che, tra l'altro, la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo e la domanda di restituzione avrebbero permesso al sig. di reimmettersi nella Parte_1
disponibilità del bene, mentre il creditore non avrebbe attivato tali strumenti;
− che, seppur si ritenesse applicabile l'art. 1591 c.c., non sarebbe dovuta la penale nella misura fissata dal contratto dell'1.6.2007, in quanto il maggior danno cui fa riferimento la norma dovrebbe essere provato da parte opponente;
− che, in ogni caso, la penale sarebbe manifestamente eccessiva, tenuto conto dell'interesse del creditore all'adempimento.
Tanto premesso, ha concluso come sopra riportato.
Comparse le parti all'udienza del 14.5.2024, il giudice ha assegnato termini per note conclusive all'opponente fino all'31.5.2024 e all'opposta fino all'14.6.2024.
All'udienza del 19.9.2024, comparsi i difensori delle parti, il giudice ha riservato al collegio la decisione.
*******
Pagina 12 L'opposizione è solo parzialmente fondata.
Ai fini della decisione, occorre distinguere le posizioni relative, da un lato, ai crediti rivendicati dall'opponente nei confronti della società in bonis (richiesti in parte in privilegio in parte in chirografo) e, dall'altro, ai crediti rivendicati nei confronti della procedura (richiesti in prededuzione).
A) Crediti nei confronti della società fallita
Quanto ai crediti nei confronti della società fallita, indicati sotto la lett. A) del ricorso, nn. da 1) a
11), va osservato come il G.D. abbia ammesso in chirografo i crediti di cui ai punti n. 2)-3)-4)-5)-7)-
8)-9)-10), nonché, il credito € 23.721,83 punto n. 6) dell'insinuazione dovuto fino alla data del
31.10.2012 (data di risoluzione giudiziale del contratto).
Dal canto suo, il creditore non ha impugnato la decisione di esclusione con riferimento al credito richiesto in via privilegiata sub. n. 1), che deve ritenersi pertanto definitiva.
In merito ai punti nn. 6) e 11) del ricorso in riassunzione, l'opponente ha chiesto l'ammissione al passivo rispettivamente di € 20.432,22 per canoni di locazione dell'immobile ed
€ 546.881,96 in forza della clausola penale per ritardato rilascio dell'immobile.
In relazione al punto 6) è necessario uniformarsi al principio di diritto ricavabile dall'ordinanza della Suprema Corte n. 31767 del 2023, la quale ha censurato il precedente rigetto della domanda motivato sulla base del richiamo all'abuso del diritto, alla violazione del canone di buona fede e correttezza, all'applicazione dell'art. 1227 c.c. ed alla necessità di promuovere azioni esecutive volte al rilascio del bene.
In particolare, il Tribunale, nel decreto cassato dalla Suprema Corte, aveva ritenuto che locatore
(cit. provvedimento di cassazione) «aveva tenuto una condotta contraria a buona fede in quanto, pur
avendo ottenuto in data 10-8-2011 un provvedimento provvisorio di rilascio, confermato con sentenza di
merito, aveva omesso di darvi esecuzione e non aveva avanzato alcuna ulteriore richiesta di restituzione
neppure stragiudiziale, né alla società in bonis, né – dopo il fallimento - alla curatela fallimentare.
Il tribunale ha aggiunto che la curatela aveva documentato di non aver avuto contezza dell'esistenza di
questioni relative alle unità immobiliari in oggetto fino al momento della presentazione della domanda di
insinuazione, e che, a seguito di tale domanda, la stessa curatela aveva tentato di formalizzare la restituzione
dei beni, ma senza esito, avendo il locatore rifiutato la consegna sulla base di contestazioni relative allo stato
manutentivo; rispetto al quale stato, peraltro, il contratto di locazione dava atto dell'avvenuta accettazione
delle unità “così come si trovano”, con esonero di responsabilità del locatore per i vizi apparenti e con
previsione di lavori da eseguirsi in base ad apposita autorizzazione edilizia.
Pagina 13 Il tribunale ne ha dedotto che si dovevano considerare con ciò dimostrate “la tolleranza e la mancanza di
interesse” del ricorrente a riottenere il bene;
e, in ogni caso, che la mancata attivazione, da parte sua, dei
rimedi per la reintegrazione era stata tale da configurare un'ipotesi di abuso del diritto, per violazione
dell'art. 1175 cod. civ.
Conseguentemente, per il tramite dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ. ha escluso il risarcimento, visto
che il creditore avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza;
cosa che non aveva fatto nel
concreto, avendo omesso il compimento di quelle attività che avrebbero per l'appunto consentito di contenere
il danno stesso.
In guisa di siffatta motivazione ha concluso nel senso della non debenza: a) delle somme richieste per il
ritardato rilascio del bene nel periodo compreso tra la data di notifica dello sfratto per morosità e la data della
dichiarazione di fallimento;
b) delle somme richieste in prededuzione a titolo di canone locativo e di penale da
ritardato rilascio per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento;
c) delle somme corrispondenti al
50 % dei premi assicurativi pagati per il periodo seguente».
Avverso la decisione del Tribunale resa in sede di opposizione allo stato passivo, il sig. Parte_1
aveva proposto cinque motivi di impugnazione, vedendosi accolto il primo e assorbiti gli
[...]
altri.
In particolare, con il primo motivo l'odierno opponente aveva dedotto la violazione degli artt.
1175, 1206 e ss., 1227, 1382 e 1591 c.c., lamentando che il Tribunale, dato atto della pacifica mancata restituzione del bene locato nonostante la pronuncia di rilascio, aveva erroneamente escluso il diritto del locatore a conseguire i canoni a titolo di indennità di occupazione e le somme statuite a titolo di penale per il ritardo, sul presupposto che il locatore non si sarebbe attivato – anche stragiudizialmente – per il rilascio del bene.
La Suprema Corte, ritenendo fondato il motivo, ha rilevato come, in caso di responsabilità del conduttore per ritardata restituzione del bene locato ex art. 1591 c.c., «l'ordinaria diligenza richiesta al
creditore dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ., per evitare un suo concorso nella produzione del danno,
non implica l'obbligo di compiere attività ulteriori come la proposizione di un'azione – né di cognizione né
esecutiva - per ottenere il rilascio della cosa locata», e cioè «non comprende mai l'obbligo di intraprendere
un'azione giudiziaria, cognitiva o esecutiva che sia, e tanto meno comprende l'obbligo di richiedere ciò che gli
spetta in base a un titolo già formato – cosa che nella specie risulta pacificamente (in fatto) in base alla stessa
decisione impugnata». Secondo la Corte, poi, non si realizza alcun abuso di diritto da parte del locatore in caso di protrazione dell'occupazione del bene da parte del conduttore, quando tra
Pagina 14 l'altro il creditore aveva plausibilmente motivato il suo rifiuto di riconsegna in base alla condizione del bene, a fronte di una mera e irrilevante offerta informale del curatore.
Quanto alla clausola penale, poi la Suprema Corte ha rilevato come la stessa, «avendo la funzione di
preventiva liquidazione del danno conseguente all'inadempimento della obbligazione primaria, esclude
l'operatività della disciplina relativa alla evitabilità del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227,
secondo comma, cod. civ.», tenuto conto che la pattuizione della penale prescinde dal danno e dalla sua prova, con la conseguenza che il concorso del fatto colposo del creditore non può mai essere invocato per escludere il credito da penale contrattuale, la cui operatività non è vincolata all'effettiva esistenza e alla prova di un danno, ma è condizionata solo all'inosservanza dell'obbligo di comportamento del debitore.
Alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, deve riconoscersi che –
dalla pronuncia della risoluzione del contratto di locazione e fino alla dichiarazione di fallimento –
il rapporto giuridico intercorso tra l'opponente e la società sia disciplinato Controparte_1
dall'art. 1591 c.c., correttamente invocato dall'opponente.
Come noto, ai sensi della predetta disposizione il conduttore, messo in mora per la restituzione della cosa, è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (nel caso di specie individuato con clausola penale, con le considerazioni di cui infra).
Va dunque riconosciuta la debenza dei canoni già pattuiti nel contratto di locazione per il periodo sopra indicato, da cui consegue l'ammissione al passivo del credito residuo per l'ammontare individuato nel ricorso in riassunzione, ossia € 20.432,22.
In relazione al punto 11), deve anzitutto riconoscersi la compatibilità tra l'art. 1591 c.c. e la previsione di una clausola penale.
Pertanto, la clausola va applicata, come statuito dalla Suprema Corte nel caso di specie, e il credito al maggior danno va riconosciuto nell'an.
In ordine al quantum da ammettere, invece, deve osservarsi che la penale pattuita era limitata al
«ritardo nel rilascio dell'immobile» (art. 14 del contratto di locazione).
Posto che è in relazione a detta situazione che deve svolgersi il giudizio di congruità della stessa –
anche ai fini di una riduzione che, come è noto, può essere disposta anche d'ufficio – avuto riguardo all'interesse del creditore, deve rilevarsi come la clausola penale nel contratto in questione sia caratterizzata manifesta eccessività, come invero eccepito dalla curatela opposta.
Tale conclusione è ricavabile da diversi elementi.
Pagina 15 In primo luogo, la somma generata dal ritardo, come risultante dall'applicazione della clausola,
supera di gran lunga il valore del canone locatizio pattuito dalle parti.
Pressocché per lo stesso periodo, infatti, sarebbero dovuti circa € 44.000,00 a titolo di corrispettivo,
a fronte di oltre € 546.000,00 a titolo di maggior danno subito in forza della penale.
In sostanza, l'importo della penale supera di oltre dieci volte il canone concordato.
In secondo luogo, e soprattutto, ottenuta la risoluzione del contratto, il meccanismo di produzione dell'ingente credito da ritardo ha tolto qualsiasi interesse al recupero del bene, come dimostrato anche dal comportamento tenuto dal locatore successivamente al titolo giudiziale.
L'interesse da dover considerare in tema di clausola penale, si ricorda, è quello del creditore all'adempimento, e non già quello del creditore alla maturazione della penale.
Inoltre, per costante giurisprudenza (ex multis, Cass. n. 4942/2020), ai fini del giudizio ex art. 1384
c.c., l'interesse del debitore deve essere valutato globalmente, dovendosi far riferimento a quello
«che la parte, secondo le circostanze, ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto. Inoltre, si deve
tener conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza
dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della
conclusione del contratto, ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita,
o è rimasta definitivamente ineseguita».
In tale valutazione, come sovente affermato, rileva anche l'effettivo detrimento patrimoniale subito dal creditore a seguito dell'inadempimento, nel caso di specie né lamentato né allegato.
Nella fattispecie, viceversa, l'inadempimento ha prodotto una situazione in cui il ritardo risultava di gran lunga più conveniente della tempestiva riconsegna dell'immobile.
Per tali motivi, si ritiene che l'importo della clausola penale sia manifestamente eccessivo e quindi,
ai sensi dell'art. 1384 c.c., debba essere rideterminato in modo unitario e omnicomprensivo nell'importo di € 70,00 al giorno, per un totale di € 66.640,00.
In definitiva, per i motivi sopra illustrati l'opponente va ammesso per l'ulteriore somma di €
87.072,22 in via chirografaria.
B) Crediti nei confronti della procedura
In relazione ai crediti rivendicati nei confronti della procedura, di cui ai nn. 12-13-14, premesso che sul punto la Suprema Corte nulla ha statuito (accogliendo il primo motivo e ritenendo assorbiti gli altri), si osserva quanto segue.
Il contratto di locazione si è risolto oltre due anni prima dell'apertura della procedura di fallimento.
Pagina 16 Da ciò consegue che la curatela, soggetto terzo rispetto alla società fallita, è intervenuta in un momento in cui già non vi era alcun rapporto negoziale (di locazione) in essere tra le parti, e non è
subentrata nel contratto che, come detto, era stato da tempo eliminato dal mondo giuridico, in quanto già risolto.
Nonostante ciò, parte ricorrente, citando giurisprudenza risalente (Cass. civ. 19 aprile 1982 n. 2428)
ha invocato l'applicazione dell'art. 1591 c.c. – dunque la necessità di corrispondere corrispettivo pattuito e maggior danno in forza della penale –, anche nei confronti della curatela.
Tuttavia, in situazioni del genere, come riconosciuto costantemente dalla più recente giurisprudenza (Cass. n. 17804/2019; n. 11979/2018; n. 4190/1998) – che deve ritenersi abbia superato quella ex adverso prodotta dall'opponente (la già citata Cass. civ. 19 aprile 1982 n. 2428) –
l'eventuale debito della curatela non ha fonte contrattuale (non venendo in rilievo, quindi, l'art. 1591 c.c., norma che regola gli effetti del negozio tra le parti) ma extracontrattuale (quindi, ex artt.
2043 e ss. c.c.), con conseguente funzione non indennitaria ma risarcitoria.
Da ciò è possibile trarre una prima conclusione.
Non applicandosi l'art. 1591 c.c., ai fini della determinazione di un eventuale risarcimento non sono opponibili alla curatela le disposizioni contrattuali relative all'ammontare della clausola penale, agli interessi di mora convenzionali, ai premi assicurativi etc. (punti n. 12 e ss. ricorso in riassunzione), poiché si tratta di voci legate ad un rapporto contrattuale di locazione, in cui la curatela non è subentrata – essendo, come detto, stato risolto giudizialmente prima della dichiarazione di fallimento – né tantomeno lo ha proseguito.
Ai fini del riconoscimento e della quantificazione del credito risarcitorio, invece, si deve fare normale applicazione delle norme dettate in materia, tenendo in debita considerazione quanto affermato recentemente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di occupazione abusiva (o
sine titulo) di immobili.
In via preliminare, la ri-qualificazione della domanda di risarcimento da contrattuale (ex art. 1591
c.c.) ad extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) rientra nell'attività officiosa di qualificazione giuridica delle domande proposte, e non viola l'art. 112 c.p.c., risultando indifferente ai fini della sua qualificazione il nomen iuris attribuito alla domanda dalla parte.
Rileva invece che il bene della vita sotteso alle due azioni sia il medesimo, così come identici sono gli elementi fattuali posti a sostegno: l'eventuale credito discenderebbe infatti da una illegittima occupazione di immobile attribuibile – secondo la prospettazione dell'opponente – ad un agire negligente del curatore.
Pagina 17 Ciò premesso, il credito non può essere ammesso al passivo in quanto il ricorrente non ha fornito la prova della sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 2043 c.c.
Come noto, è onere del danneggiato allegare e dimostrare in giudizio gli elementi costitutivi posti a fondamento della propria domanda, tra cui, evidentemente, il danno conseguenza, sia nell'an che nel quantum.
Sul punto, la recente sentenza delle SS.UU. n. 33645/2022, ha affermato, tra le altre cose, che «nel
caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del
proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di
godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata
perduta», e che «nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si
è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò
significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di
risarcimento. […] Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso,
provvede la tutela reale e non quella risarcitoria».
In altri termini, è stata ribadita la differenza esistente tra tutela reale, basata unicamente sulla necessità di ristabilire l'ordine formale del diritto violato, e tutela risarcitoria, la quale richiede,
oltre alla privazione del bene, l'ulteriore allegazione di uno specifico godimento reso impossibile dall'altrui illegittima occupazione.
Diversamente opinando, il soggetto leso potrebbe ottenere un risarcimento anche quando in concreto non abbia subito alcun pregiudizio, il che però equivarrebbe ad istituire un danno punitivo al di fuori delle ipotesi consentite.
Ebbene, tale specifico elemento, e cioè la possibilità di godimento – diretto o indiretto del bene –
invece preclusa dal comportamento di controparte, non risulta compiutamente allegato dall'opponente nei propri scritti difensivi, essendosi lo stesso unicamente focalizzato a parametrare il quantum della propria pretesa all'ammontare dei canoni di locazione e delle altre voci non riscosse del contratto.
In altri termini, l'opponente si è lungamente speso sulla dimostrazione dell'esistenza del danno-
evento, ma non ha dato prova, non allegando né chiedendo di provare alcunché, dell'esistenza del danno-conseguenza, sub specie del danno emergente.
Né può essere condiviso l'assunto contenuto negli scritti difensivi dell'opponente per cui «aver
richiesto il danno commisurato, oltre che alla penale contrattuale, al canone di locazione che avrebbe dovuto
corrispondere la fallita almeno fino al 31/12/2016 (naturale scadenza del risolto contratto di locazione)
Pagina 18 equivale ad allegare il danno da perdita di locazione ad un prezzo di mercato. Comunque tale Cass. S.U. n.
33645/2022 introduce una sorta di “presunzione relativa” di danno extra-contrattuale […], che la curatela
avrebbe dovuto provare non sussistere».
In disparte la considerazione sull'introduzione di una presunzione relativa di danno, invero non ricavabile dalla pronuncia richiamata e non condivisibile alla luce dei principi e delle regole operanti in materia, le argomentazioni che precedono nulla dicono in merito ad un eventuale uso che il danneggiato avrebbe fatto del bene in assenza della sua occupazione.
Come sostenuto correttamente dalla curatela, osservando il comportamento complessivamente tenuto dall'opponente negli anni, emerge semmai come il non uso della res sia stato lungamente tollerato e non abbia pregiudicato alcuno specifico godimento del bene.
A dimostrazione di ciò depone sia il fatto che non vi è mai stata richiesta per la restituzione del bene, sia che, pur a fronte di una offerta informale di consegna da parte della curatela, avvenuta nel 2015, l'opponente sia infine rientrato autonomamente nel possesso dell'immobile nel 2024, il tutto però alle medesime condizioni già offerte quasi dieci anni prima.
In definitiva, nessuna somma va riconosciuta all'opponente in prededuzione.
C) Conclusioni e spese di lite
Conclusivamente, il ricorso va parzialmente accolto in relazione ai punti nn. 6) e 11), mentre va rigettato in ordine ai punti nn. da 12) a 14).
L'opponente va ammesso, dunque, per l'ulteriore somma di € 87.072,22 in via chirografaria.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, occorre precisare che la quantificazione delle stesse va commisurata all'effettivo valore della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M.
55/2014, come accertato in questa sede, manifestamente inferiore al valore indicato dall'opponente,
collegato a una domanda di € 783.325,89 (di cui € 567.314,18 in chirografo ed € 216.011,41 in prededuzione) accolta solo in minima parte, e cioè per € 87.072,22 in chirografo.
Il compenso è dunque determinato nel seguente modo: facendo riferimento allo scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 della tabella “accertamento del passivo”, devono conteggiarsi le fasi di studio, introduttiva (ai valori medi) e decisionale (ai valori minimi), per un totale di € 5.045,00 per ciascuno dei due giudizi di opposizione (quello precedente e quello di rinvio), e dunque per complessivi € 10.090,00 oltre 15% e accessori.
Essendo stata solo parzialmente accolta la domanda, e verificandosi quindi l'ipotesi di soccombenza reciproca, le spese vanno poste a carico della curatela soccombente per il 50%, e
Pagina 19 distratte in favore del procuratore antistatario Avv. Guercini, mentre per il rimanente 50% sono compensate tra le parti.
Quanto alle spese del giudizio di cassazione, sempre sulla base del valore effettivo della domanda,
le stesse sono quantificate secondo i parametri minimi in € 3.828,00 oltre 15% e accessori, e del pari sono poste a carico della curatela per il 50% e per il rimanente 50% compensate tra le parti, in applicazione del principio per cui «in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata
rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della
soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro
risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione
all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese,
totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, e, tuttavia,
complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte» (Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 20289 del 09/10/2015 (Rv. 637441 - 01)).
Tali spese non possono distrarsi in favore dell'Avv. Merelli, difensore dell'opponente nel giudizio avanti alla Suprema Corte, non rinvenendosi agli atti dichiarazione di antistatarietà del difensore in tale giudizio, e non potendo spiegare effetti la dichiarazione di antistatarietà fatta in questa sede,
anche per l'Avv. Merelli, dall'Avv. Guercini, in quanto la dichiarazione deve essere effettuata dal difensore con procura (art. 93 c.p.c.), mentre nel presente giudizio la procura alle liti è stata rilasciata solamente all'Avv. Guercini.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento Parte_1 [...]
comunicato il 15.5.2015, a seguito della riassunzione del procedimento dopo la Controparte_1
cassazione con rinvio ad opera della Suprema Corte con ordinanza n. 31767 pubblicata il
15.11.2023, del decreto del Tribunale di Firenze del 10-16.6.2016, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
2) ammette al passivo del fallimento Parte_1 Controparte_1
per il credito di € 87.072,22 in via chirografaria, in aggiunta ai crediti già precedentemente ammessi;
3) rigetta per il resto l'opposizione;
4) condanna la curatela al pagamento del 50% spese di lite dei due giudizi di opposizione allo stato passivo in favore dell'Avv. Stefania Guercini, dichiaratasi antistataria, quantificate in
Pagina 20 € 5.045,00 (somma già dimidiata), oltre 15%, CAP e IVA se dovuta;
5) condanna la curatela al pagamento delle spese di lite del giudizio di cassazione in favore dell'opponente, quantificate in € 1.914,00 (somma già dimidiata) oltre 15%, CAP e IVA se dovuta;
6) compensa tra le parti per il rimanente 50% le spese di lite dei due giudizi di opposizione allo stato passivo e del giudizio di cassazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Giorgio Fortunato.
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