Articolo 1 della Legge 28 giugno 1892, n. 296
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15 luglio 1892
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26 gennaio 1893
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15 luglio 1893
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14 gennaio 1894
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21 luglio 1894
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9 maggio 2025
Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025