CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 5391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5391 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5790 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione mediante provvedimento ex art. 127 ter cpc del 26/05/2025, vertente
TRA
- ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sibilla D'Amico come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( , in persona del direttore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO come da procura in atti;
APPELLATA
Con l'intervento della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma.
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 3537 in data
01/03/2021.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “come rassegnate in atti” (conclusioni di cui all'atto di appello: “Voglia la Corte d'Appello di Roma adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa e/o in forze delle norme di giustizia che riterrà applicabili al caso in esame: A) accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3537/21 emessa dal Tribunale civile di Roma, II sezione, Giudice Dott. Sacco, nel procedimento rg 62259/15 tra il Sig. e accogliere le Parte_1 Controparte_1 conclusioni rese nel giudizio di primo grado e di seguito riportate: - accogliere la querela di falso proposta in primo grado e per l'affetto accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità dell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario TK3014100288/2010 n. cron. 123/2010 spedito con raccomandata A/R n. 76288682473/9 del 26.04.2010 nonché l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata n. 76372599586/6 del 28.04.2010; - dichiarare a seguito dell'accoglimento della querela di falso nullo e/o inesistente e/o annullabile l'avviso di ricevimento dell'atto spedito con racc 76288682473/9 del 26.04.2010 n. cronologico 123/2010 nonché nullo e/o inesistente e/o annullabile l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito spedita con racc. 76372599586/6 del 28.04.2010; B) rigettare tutte le domande e eccezioni formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di Controparte_1 spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “come da comparsa di costituzione e risposta” (“CONCLUDE Per la declaratoria di inammissibilità, ed in subordine il rigetto dell'appello siccome infondato, con vittoria di spese. Nel denegato caso di accoglimento del gravame, si chiede disporsi la compensazione delle spese per le ragioni di cui in narrativa”).
FATTO E DIRITTO
L'attore in epigrafe ha impugnato la sentenza di rigetto della querela di falso, proposta in relazione all'avviso di ricevimento: a) dell'atto spedito con raccomandata n. 76288682473-9 del 26/4/2010; b) della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata n. 76372599586/6 del 28/4/2010.
La vicenda riguarda la data di perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento n. TK3014100288/2010, effettuata presso la residenza del nel Pt_1
l.go Buonarroti 6 in Cerveteri: l'impugnazione dal medesimo proposta è stata dichiarata tardiva dal giudice tributario (in primo e secondo grado), ma egli ha contestato la regolarità della notifica del 26/4/2010, di cui alla raccomandata A/R n.
76288682473/9, affermando di essere venuto a conoscenza dell'atto impositivo
2 soltanto (in data 23/6/2010) dopo la consegna, da parte della vicina di casa, della
“busta verde” spedita con raccomanda n. 76341457185-8 e contenente l'avviso di deposito dell'atto stesso (n. TK3014100288/2010).
Il ha pertanto denunciato la falsità dell'attestazione del “postino Pt_1 notificatore” in ordine a) alla “temporanea assenza” del destinatario e delle persone abilitate alla ricezione (mentre era invece presente la propria collaboratrice domestica), b) all'immissione in cassetta dell'avviso di deposito dell'atto ed alla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con la raccomandata n.
76372599586/6 del 28/4/2010 (anziché con la raccomanda n. 76341457185-8 di cui alla “busta verde” successivamente rinvenuta presso il civico 8b).
Il Tribunale ha ritenuto indimostrata la falsità, stante l'irrilevanza delle prove testimoniali articolate dal querelante (con indicazione della domestica e della vicina di casa).
L'appellante lamenta: 1) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere il giudice posto a fondamento della decisione le prove documentali (cioè la
“busta verde”) ed i fatti non contestati da controparte (cioè il ritiro dell'atto presso l'ufficio postale dopo la ricezione di tale busta, contenente l'avviso di deposito); 2)
l'erroneità del giudizio di irrilevanza della prova testimoniale, che è invece funzionale alla dimostrazione (a) del mancato accesso del postino presso il domicilio del destinatario e (b) dell'errore nel luogo di recapito della comunicazione di avviso del deposito.
Eccepita l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., l' ha resistito Controparte_1 al gravame nel merito.
Previa comunicazione degli atti al PM (che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
Nella comparsa conclusionale, l'appellante ha documentato il “sopravvenuto” accoglimento, con sentenza del giudice tributario in data 24/9/2024 (“notificata in data 30.09.2024 e passata in giudicato il 31.10.24”), del ricorso dal medesimo proposto contro la cartella n. 09720230127927906000 (che “trae origine dall'avviso
3 di accertamento n. TK3014100288/2010”); il stesso ha quindi dedotto che Pt_1 tale giudicato “produce effetti anche nel presente giudizio” poiché, a prescindere dall'esito di quest'ultimo, egli “non dovrebbe, comunque, corrispondere alcun importo richiesto con avviso n. TK3014100288/2010”.
L'appellata nulla ha replicato, del tutto omettendo il deposito delle memorie conclusive.
Tanto premesso, si deve ritenere che sia sopravvenuta una situazione che elimina la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire: va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non di meno -disattesa l'eccezione ex art. 342 c.p.c., salvo infra (v. p. 6)- si svolgono le considerazioni che seguono ai fini della regolazione delle spese.
Secondo l'appellante:
1. non è stato contestato che egli ha avuto conoscenza dell'atto impositivo mediante la raccomandata n. 76341457185-8 di cui, al contempo, ha depositato la “busta verde” (in tesi contenente la comunicazione di avvenuto deposito);
2. tali circostanze (fatto incontestato e prova documentale) dimostrano, agli effetti di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., la falsità dell'attestazione (di cui alla notifica dell'atto impositivo) rispetto alla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con la raccomandata n. 76372599586/6: è quindi erronea l'affermazione, nella sentenza impugnata, secondo cui è rimasto indimostrato che la
“busta verde” (di cui alla raccomandata n. 76341457185-8) contenesse l'avviso di deposito dell'atto n. TK3014100288/2010.
Si nota, tuttavia, che l'eventuale spedizione di altro avviso di deposito (in tesi riferito alla stessa notifica ma il cui collegamento con gli avvisi impugnati, come dedotto dall'appellata, non è stato chiarito) non implica automaticamente la falsità dell'attestazione di spedizione della C.A.D. mediante la raccomandata indicata
(76372599586/6) che, prodotta nel giudizio tributario ai fini della prova del perfezionamento della notifica, è oggetto della querela di falso.
Peraltro, il difetto di prova (che è stato ravvisato dal Tribunale) non riguarda l'effettivo contenuto della “busta verde” ma, ancor prima, l'individuazione della busta stessa e la sua identificazione con quella (la cui copia è stata) depositata in
4 giudizio. Tale incertezza, secondo il giudice di primo grado, è resa ancor più manifesta dalla riferita modalità di rinvenimento del “plico raccomandato”, che sarebbe rimasto “abbandonato per giorni sopra le cassette postali del civico di
Largo Buonarroti, 8b” (v. sentenza impugnata); infatti, la circostanza “non risulta essere stata dimostrata e non lo sarebbe, comunque, stata anche con l'ammissione della prova testimoniale articolata dalla parte querelante. 1 due capitoli di prova articolati dall'attore riferiscono di una busta verde, indirizzata a , Parte_1
Cerveteri, Largo Buonarroti, 6 e conseguentemente ove la testimone addotta avesse confermato le circostanze sarebbe stata accertata, sopra le cassette postali del civico 8b, la mera presenza di una busta verde in alcun modo identificata e nulla di più. Peraltro senza che alcuna prova sia stata fornita, e neppure allegata, sul come
e sul quando la busta verde sarebbe finita sopra le cassette postali del civico 8b e senza che alcun elemento consenta di identificare la busta verde, asseritamente rinvenuta sopra le cassette postali del civico 8b, con l'avviso di ricevimento della raccomandata 76372599586/6 A.G. del 28 aprile 2010, oggetto di querela” (v. sentenza impugnata).
In tale contesto, di complessiva incertezza nella ricostruzione dei fatti, deve ritenersi effettivamente determinante (come, del resto, nella prospettazione dell'appellante), la valutazione della prova orale con la vicina di casa di cui Per_1 il lamenta la mancata ammissione nonostante la dichiarazione scritta Pt_1
(secondo controparte incompleta ed intrinsecamente inattendibile ma) allegata alla
“copia” della busta rinvenuta dalla testimone medesima.
Sotto altro (ma connesso) profilo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente affermato, in base ad ipotesi solo astrattamente formulate (e, in tesi, Cont neppure dedotte dalla convenuta), l'irrilevanza della prova con la domestica in relazione alla sua presenza in casa durante il tentativo di recapito dell'atto: “il fatto che la collaboratrice domestica, addotta quale testimone sulla circostanza, sia stata presente l'intera giornata presso il domicilio del querelante, al più, dimostra la costante presenza in loco della testimone. L'eventualità che la collaboratrice domestica possa essersi non accorta dell'accesso dell'ufficiale postale non esclude
5 in alcun modo che l'accesso vi sia stato. La testimone potrebbe al massimo riferire di non aver sentito il suono del campanello ma tanto non esclude che l'ufficiale postale possa averlo fatto squillare;
sono sufficienti il rumore prodotto da un elettrodomestico (aspirapolvere, lavabiancheria e/o similari) o i suoni provenienti da una radio o da un televisore per impedire la percezione del suono del campanello” (v. sentenza impugnata).
Tali doglianze -se non del tutto inammissibili agli effetti di cui all'art. 342
c.p.c.- risultano però prive di concreto rilievo.
Anche a voler prescindere dall'omessa riproposizione nelle forme e nei termini previsti per il giudizio di primo grado, richiamati dall'art. 359 c.p.c. (cfr. Cass.
16420/2023), va infatti considerato che i capitoli di prova non sono stati riportati nella parte motiva e neppure nelle conclusioni dell'atto di appello.
Tale omissione impedisce ogni valutazione sull'ammissibilità delle prove stesse, la cui formulazione, alla stregua di quanto evidenziato dal Tribunale, deve ritenersi insufficiente ai fini della decisione della vertenza.
D'altro canto, l'appellante non ha mai richiesto, in questa sede, l'ammissione delle prove testimoniali.
Le conclusioni dell'atto di appello, infatti, sono prive di richieste istruttorie.
Neppure nella trattazione della causa, peraltro, il ha formulato alcuna Pt_1 istanza, se non per richiedere, egli stesso, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
nel precisare le conclusioni, infine, l'appellante ha omesso ogni istanza istruttoria (così come, del resto, nella comparsa conclusionale), in tal modo manifestando l'assenza di volontà in ordine all'assunzione in questa sede (v. Cass. n.
5741/2019).
Per quanto premesso, le spese vanno poste a carico dell'attore, sia pure con liquidazione che (in base ai parametri ministeriali) tiene conto dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] ei confronti di , contro la sentenza del Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Roma n. 3537/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
6 - dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed CP_1 accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R n. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 25/9/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
7