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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/11/2024, n. 5273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5273 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 11632/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito dell'udienza del
23.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 780/2023
tra
rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Sergio D'Andrea Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.09.2023 parte ricorrente deduceva:
- che, l' , con nota del 27.01.2023 richiedeva la restituzione di € 15.083,84 sulla CP_1
pensione cat. IO n. 15001001 per il periodo dal 19.10.2019 al 18.09.2021;
- che la richiesta di restituzione del suddetto importo era dovuta all'asserita erronea percezione dell'indennità di disoccupazione NASPI contemporaneamente all'assegno ordinario di invalidità.
Eccepiva quindi la parte l'infondatezza della pretesa dell' in quanto alcuna richiesta da parte CP_1 dell' gli veniva effettuata dal 2019 in poi, e deduceva, di contro, che l' è tenuto alla verifica CP_1 CP_1
annuale per il controllo sulla sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione della prestazione.
1 Deduceva inoltre che l'erogazione degli importi in suo favore era avvenuta spontaneamente da parte dell' e, che pertanto gli stessi non sono ripetibili. CP_1
Concludeva quindi chiedendo di dichiarare l'illegittimità della pretesa avanzata dall' di CP_1 restituzione della somma di € 15.083,84 per presunta erronea erogazione di importi di natura previdenziale relativamente al periodo che va dal 19.10.2019 al 18.09.2021; vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t., chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate,
è pronunciata la presente sentenza.
Nel caso in esame, parte ricorrente intende accertare l'illegittimità della pretesa restitutoria formulata dall'ente previdenziale in quanto l'Istituto non avrebbe provveduto a richiedere le somme al ricorrente entro il termine di decadenza annuale.
La censura è infondata.
In primo luogo, si osserva che la prestazione oggetto del presente giudizio ha carattere previdenziale: in particolare si tratta di una prestazione previdenziale di natura non pensionistica.
In relazione a tale tipo di disciplina, quindi, in caso di indebito oggettivo si applica la regola generale dettata dall'art. 2033 c.c.
Il legislatore, infatti, ha dettato una disciplina speciale solo in relazione agli indebiti previdenziali aventi natura pensionistica, di modo che – avendo tale normativa carattere speciale – non è possibile procedere ad un'applicazione analogica in relazione alle prestazioni che pur avendo natura previdenziale non sono classificabili all'interno della categoria delle pensioni (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
19/04/2021 n.10274 secondo cui “la disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'art. 2033 c.c.”).
Pertanto, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, l' non era tenuto a procedere alla CP_1
verifica annuale delle situazioni reddituali del ricorrente incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e, a provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza considerato che, come anzi detto, non si tratta nel caso di specie di una prestazione avente natura pensionistica.
Ne deriva che il termine di prescrizione per la ripetizione dell'indebito avente natura previdenziale e carattere non pensionistico è quello ordinario decennale.
Venendo quindi ad analizzare il merito del presente giudizio, è granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere della prova della debenza della prestazione è a carico della parte che la richiede e che conseguentemente ritiene illegittimo il provvedimento con cui viene chiesta la restituzione delle somme pagate indebitamente.
2 È noto come “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per
l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
04/08/2010, n. 18046)
Nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito alcuna prova – su di esso incombente – circa il proprio diritto a percepire la prestazione NASPI oggetto di restituzione da parte dell' , né ha fornito prova CP_1 di aver esercitato diritto di opzione in favore di quest'ultima, incumulabile con quella già in godimento.
Da ciò discende la legittimità delle somme pretese dell' . CP_1
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Aversa, lì 21.11.2024
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito dell'udienza del
23.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 780/2023
tra
rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Sergio D'Andrea Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.09.2023 parte ricorrente deduceva:
- che, l' , con nota del 27.01.2023 richiedeva la restituzione di € 15.083,84 sulla CP_1
pensione cat. IO n. 15001001 per il periodo dal 19.10.2019 al 18.09.2021;
- che la richiesta di restituzione del suddetto importo era dovuta all'asserita erronea percezione dell'indennità di disoccupazione NASPI contemporaneamente all'assegno ordinario di invalidità.
Eccepiva quindi la parte l'infondatezza della pretesa dell' in quanto alcuna richiesta da parte CP_1 dell' gli veniva effettuata dal 2019 in poi, e deduceva, di contro, che l' è tenuto alla verifica CP_1 CP_1
annuale per il controllo sulla sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione della prestazione.
1 Deduceva inoltre che l'erogazione degli importi in suo favore era avvenuta spontaneamente da parte dell' e, che pertanto gli stessi non sono ripetibili. CP_1
Concludeva quindi chiedendo di dichiarare l'illegittimità della pretesa avanzata dall' di CP_1 restituzione della somma di € 15.083,84 per presunta erronea erogazione di importi di natura previdenziale relativamente al periodo che va dal 19.10.2019 al 18.09.2021; vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t., chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate,
è pronunciata la presente sentenza.
Nel caso in esame, parte ricorrente intende accertare l'illegittimità della pretesa restitutoria formulata dall'ente previdenziale in quanto l'Istituto non avrebbe provveduto a richiedere le somme al ricorrente entro il termine di decadenza annuale.
La censura è infondata.
In primo luogo, si osserva che la prestazione oggetto del presente giudizio ha carattere previdenziale: in particolare si tratta di una prestazione previdenziale di natura non pensionistica.
In relazione a tale tipo di disciplina, quindi, in caso di indebito oggettivo si applica la regola generale dettata dall'art. 2033 c.c.
Il legislatore, infatti, ha dettato una disciplina speciale solo in relazione agli indebiti previdenziali aventi natura pensionistica, di modo che – avendo tale normativa carattere speciale – non è possibile procedere ad un'applicazione analogica in relazione alle prestazioni che pur avendo natura previdenziale non sono classificabili all'interno della categoria delle pensioni (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
19/04/2021 n.10274 secondo cui “la disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'art. 2033 c.c.”).
Pertanto, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, l' non era tenuto a procedere alla CP_1
verifica annuale delle situazioni reddituali del ricorrente incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e, a provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza considerato che, come anzi detto, non si tratta nel caso di specie di una prestazione avente natura pensionistica.
Ne deriva che il termine di prescrizione per la ripetizione dell'indebito avente natura previdenziale e carattere non pensionistico è quello ordinario decennale.
Venendo quindi ad analizzare il merito del presente giudizio, è granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere della prova della debenza della prestazione è a carico della parte che la richiede e che conseguentemente ritiene illegittimo il provvedimento con cui viene chiesta la restituzione delle somme pagate indebitamente.
2 È noto come “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per
l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
04/08/2010, n. 18046)
Nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito alcuna prova – su di esso incombente – circa il proprio diritto a percepire la prestazione NASPI oggetto di restituzione da parte dell' , né ha fornito prova CP_1 di aver esercitato diritto di opzione in favore di quest'ultima, incumulabile con quella già in godimento.
Da ciò discende la legittimità delle somme pretese dell' . CP_1
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Aversa, lì 21.11.2024
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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